Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto
                            1  Regolamento  di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto  (del 3 febbraio 1993)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il Decreto legislativo del 10 novembre 1992,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi competenti
Art. 1
                            Il  Consiglio  parrocchiale  per  la  Parrocchia  della  Chiesa  cattolica  e  il  Consiglio  di  Chiesa  per  la  Comunità  regionale  della  Chiesa  evangelica-riformata  sono  gli  organi  competenti  per  l’applicazione del Decreto legislativo sull’imposta di culto nel rispettivo comprensorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Intimazione
Art. 2
                            L’intimazione del calcolo dell’imposta di culto avviene per iscritto e deve indicare almeno  l’anno  di  calcolo,  l’ammontare  dell’imposta  cantonale  ordinaria,  l’aliquota  applicabile,  l’ammontare  dell’imposta di culto, la data d’intimazione ed i rimedi giuridici.  Ai coniugi iscritti ambedue nel medesimo catalogo tributario l’intimazione avviene congiuntamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riscossione
Art. 3
                            Gli organi di cui all’art. 1 provvedono direttamente alla riscossione dell’imposta. L’imposta  deve essere pagata nei 30 giorni successivi alla sua scadenza.  Se il termine di pagamento non è rispettato è applicabile un interesse di mora.  Gli   stessi   organi   sono   competenti   a   decidere   sulle   facilitazioni   di   pagamento,   sul   condono  dell’imposta di culto e a stabilire il tasso di interesse di mora.
                        
                        
                    
                    
                    
                Catalogo tributario; dati forniti dal Comune
Art. 4
                            La cancelleria comunale fornisce gratuitamente al Consiglio parrocchiale e al Consiglio di  Chiesa:  a)  in  una  prima  fase  le  generalità  delle  persone  fisiche  domiciliate  nel  Comune  e  delle  persone  giuridiche  imponibili  nel  Comune  per  l’allestimento  del  catalogo  tributario;  ossia  cognome,  nome, data di nascita, paternità, indirizzo e appartenenza religiosa se disponibile per le persone  fisiche; la ragione sociale e l’indirizzo per le persone giuridiche;  b)  in  una  fase  successiva,  l’importo  dell’imposta  cantonale  ordinaria  relativo  ai  soggetti  imponibili  risultanti dal catalogo tributario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Intimazione dell’iscrizione nel catalogo tributario
Art. 5
                            La  decisione  di  iscrizione  nel  catalogo  tributario  deve  essere  intimata  per  iscritto,  personalmente all’interessato, entro il 31 marzo del primo anno di assoggettamento.  Negli  anni  successivi  la  decisione  di  iscrizione  va  notificata  unicamente  alle  persone  che  hanno  modificato il loro domicilio, rispettivamente la sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dichiarazione di esenzione
Art. 6
                            Le  persone  iscritte  nel  catalogo  tributario  possono  dichiarare,  con  istanza  scritta  al  Consiglio   parrocchiale   o   al   Consiglio   di   Chiesa,   l’esenzione   dall’imposta   entro   un   mese  dall’intimazione della decisione di iscrizione nel catalogo tributario.  Successivamente la dichiarazione di esenzione dall’imposta può comunque essere inoltrata in ogni  tempo a valere dall’anno successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dichiarazione di assoggettamento
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Art. 7
                            Le  persone  non  iscritte  nel  catalogo  tributario  possono  dichiarare  in  ogni  tempo  con  istanza  scritta  al  Consiglio  parrocchiale  o  al  Consiglio  di  Chiesa  la  volontà  di  assoggettamento  all’imposta di culto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conseguenze dell’iscrizione nel catalogo tributario
Art. 8
                            La  mancata  opposizione  all’iscrizione  nel  catalogo  tributario  comporta  in  ogni  caso  l’assoggettamento all’imposta di culto per il relativo anno civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Divieto della doppia imposizione
per le persone giuridiche
Art. 9
                            Le  persone  giuridiche  che  ricevono  contemporaneamente  dal  Consiglio  parrocchiale  e  dal Consiglio di Chiesa una notifica di imposta sul medesimo utile e capitale devono, entro 30 giorni,  comunicare per iscritto ad entrambi i Consigli per quale Chiesa intendono versare l’imposta dovuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 10
                            Contro   il   calcolo   dell’imposta   di   culto   è   dato   reclamo   al   Consiglio   parrocchiale,  rispettivamente al Consiglio di Chiesa entro 30 giorni dall’intimazione.  Contro  la  decisione  su  reclamo  il  contribuente  può  ricorrere  alla  Camera  di  diritto  tributario  del  Tribunale  di  Appello  entro  30  giorni  dall’intimazione  della  decisione.  Per  il  resto  sono  applicabili  gli  art. da 175 a 185 della Legge tributaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direttive
Art. 11
                            Il Dipartimento delle Istituzioni emana ogni altra direttiva in applicazione del regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 12
                            Il  presente  Regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  1993  , 70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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