Decreto legislativo concernente l’istituzione e l’esercizio di un Istituto cantonale di anatomia patologica a Locarno
                            1  Decreto legislativo  concernente l’istituzione e l’esercizio di un Istituto cantonale  di anatomia patologica a Locarno  (dell’11 luglio 1958)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto il messaggio 7 marzo 1958 n. 747 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  È  istituito,  con  sede  a  Locarno,  un  istituto  cantonale  di  anatomia  patologica,  amministrato dal Consiglio di Stato per mezzo di una speciale commissione amministrativa.  Art. 2  Compiti dell’istituto sono:  a)  preparare e diagnosticare le biopsie eseguite nel Cantone ed inviate da fuori;  b)  eseguire e giudicare le autopsie nel Cantone;  c)  eseguire le imbalsamazioni nel Cantone;  d)  da consulti ed eseguire perizie in materia di anatomo-patologia e di medicina legale;  e)  offrire  ad  assistenti  ed  a  candidati  medici  la  possibilità  di  perfezionarsi  in  anatomia  ed  istologia patologica e di eseguire lavori scientifici del ramo;  f)  ogni altro compito normalmente attribuito ad istituti analoghi.  Art. 3  1  Il  contributo  fisso  di  fr.  160'000.-  assunto  dai  comuni  di  Locarno,  Muralto,  Minusio,  Ascona  e  Brissago,  va  a  diminuzione  della  spesa  effettuata  per  l’acquisto  del  terreno,  per  la  costruzione e l’arredamento dell’istituto.  Art. 4 e 5     ...  2  Art. 5  Il  Consiglio  di  Stato  preciserà  l’esercizio  dell’istituto  mediante  un  regolamento  amministrativo.  Nelle tariffe saranno previste prestazioni gratuite e semigratuite per le persone meno abbienti.  Il bilancio dell’istituto, per ogni esercizio annuale sarà iscritto, quale azienda speciale, in quello  dello Stato, alla voce 2-507,01 del dipartimento d’igiene.  Art. 6  Il  Consiglio  di  Stato  accorderà  prestiti  d’onore  ai  medici  ticinesi  che  intendono  ottenere la specializzazione FMH in anatomia patologica e ai medici e candidati medici ticinesi  che  intendessero  perfezionarsi  in  anatomia,  per  il  periodo  di  almeno  un  anno,  presso  l’istituto  cantonale.  Art. 7  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in  vigore  3   con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1958  , 154.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 522.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. abrogati dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 522.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata in vigore: 26.8.1958 - BU 1958, 154.