Regolamento sull’ affitto agricolo
                            sull’ affitto agricolo  (del 17 aprile 1996)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  richiamata la Legge cantonale sull’ affitto agricolo (LCAA) del 16 maggio 1988;  visto l’ art. 4 della Legge cantonale concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei  suoi dipartimenti del 25 giugno 1928;
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 1
                            L’ esecuzione del diritto federale e cantonale in materia di affitto agricolo è delegata alla Sezione  dell’ agricoltura (in seguito Sezione) in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate  dal presente regolamento ad altri organi.  I. Durata dell’ affitto
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata più breve
Art. 2
                            1  agricoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La richiesta deve essere fatta al più tardi entro 3 mesi dall’ inizio o dal rinnovo del contratto.  II. Affitto particella per particella e affitto complementare
                        
                        
                    
                    
                    
                Affitto particella per particella: autorizzazione
Art. 3
                            L’ autorità competente a rilasciare l’ autorizzazione per l’ affitto di singoli fondi o parte di singoli  fondi di un’ azienda agricola (affitto particella per particella) è la Commissione dei fitti agricoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Affitto complementare
1. Autorità
2. Opposizione
Art. 4
                            1  L’ autorità competente a decidere sulle opposizioni contro l’ affitto complementare di un’  azienda agricola o di una particella è la Commissione dei fitti agricoli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ opposizione va inoltrata alla Commissione dei fitti agricoli entro 3 mesi da quando l’ interessato ha avuto  conoscenza della conclusione del contratto. Trascorsi 6 mesi dall’ inizio dell’ affitto, soltanto l’ Unione dei  contadini è legittimata a inoltrare opposizione. In ogni caso l’ opposizione non può essere presentata dopo il  termine di 1 anno dall’ inizio del contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se l’ opposizione è accolta, la Commissione dei fitti agricoli scioglie il contratto d’ affitto per la successiva  scadenza annuale (11 novembre) rispettando il termine di preavviso di almeno 6 mesi.  III. Controllo del canone d’ affitto agricolo
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
Art. 5
                            L’ autorità competente ad accordare l’ autorizzazione del canone d’ affitto per le aziende come  pure per determinare il canone massimo per gli alpi e le singole particelle di proprietà degli enti di diritto  pubblico è la Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Opposizione
                            Art.  6  L’ opposizione contro il canone d’ affitto convenuto per singoli fondi non sottoposti ad  autorizzazione va inoltrata alla Sezione entro 3 mesi dalla conoscenza della conclusione del contratto o dell’  adeguamento del fitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
Art. 7
                            La Sezione decide sull’ opposizione. Se l’ opposizione è accolta stabilisce il canone d’ affitto.  IV. Commissione dei fitti agricoli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            da 5 membri e dal segretario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commissione può deliberare in presenza di almeno 3 membri.  V. Procedura, rimedi di diritto e tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione d’ accertamento
Art. 9
                            La parte che abbia un’ interesse degno di protezione può chiedere:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  alla Commissione dei fitti agricoli se la riduzione della durata dell’ affitto, l’ affitto particella per particella  e l’ affitto complementare possono essere approvati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorso
Art. 10
                            Le decisioni della Sezione e della Commissione dei fitti agricoli possono essere impugnate nel  termine di 30 giorni dinnanzi al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 11
                            1  Per ogni decisione viene prelevata una tassa di giudizio corrispondente al 10% del canone d’  affitto annuo, ritenuto un minimo di fr. 30.—ad un massimo di fr. 300.—.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le decisioni di accertamento di cui all’ art. 9 viene prelevata una tassa di fr. 30.—.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tasse di cui ai cpv. 1 e 2 sono riscosse dalla Sezione, la quale può chiedere che vengano anticipate dal  richiedente.  VI. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 12
                            Il Regolamento sull’ affitto agricolo del 30 agosto 1988 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 13
                            del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Pubblicato nel BU  96  , 111.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Entrata in vigore: 23 aprile 1996 - BU 96, 111.