Decreto legislativo sul censimento federale della popolazione dell’ anno 2000 (1.2.4.2)
Decreto legislativo sul censimento federale della popolazione dell’ anno 2000 (1.2.4.2)
Decreto legislativo sul censimento federale della popolazione dell’ anno 2000
Decreto legislativo sul censimento federale della popolazione dell’ anno 2000 IL GRAN CONSIGLIO - richiamata la legge federale sul censimento federale della popolazione del 26 giugno 1998 e la relativa ordinanza del 13 gennaio 1999; - visto il messaggio 7 settembre 1999 no. 4916 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 9 novembre 1999 no. 4916 R della Commissione della legislazione,
Compiti del Cantone
Art. 1
seno all’ Ufficio di statistica (in seguito: Centro), coordina la preparazione e l’ esecuzione della rilevazione sul territorio cantonale. Esso si occupa inoltre, per conto dei Comuni, della preparazione e dell’ esecuzione della rilevazione, del controllo e del completamento dei moduli di rilevazione e dei documenti ausiliari.
Compiti dei Comuni
Art. 2
I Comuni collaborano con il Centro per il raggiungimento della completezza della rilevazione sul loro territorio, della quale sono ritenuti responsabili.
Spese a carico dei Comuni
Art. 3
Per le prestazioni di cui all’ art. 1 cpv. 2 della presente legge, i Comuni versano al Cantone un importo annuo di fr. 1.- per abitante per il periodo 1999-2002; per il calcolo degli abitanti fa stato la popolazione legale permanente al 31 dicembre 1997. L’ importo è restituito se il censimento non viene effettuato come all’ art. 1. L’ importo versato dai Comuni non può superare il 90% delle spese effettive per il Cantone.
Vigilanza
Art. 4
anno 2000 è l’ organo designato dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali.
Normative determinanti e trasgressioni ai doveri di servizio
Art. 5
Le autorità, i dipendenti cantonali e comunali preposti all’ esecuzione del censimento ed al controllo della protezione dei dati e gli incaricati comunali sono sottoposti alle disposizioni della legge federale sul censimento federale della popolazione e della relativa ordinanza sul censimento federale del
2000, della relativa convenzione di applicazione stipulata tra il Cantone Ticino e la Confederazione e del presente decreto nonchè alle istruzioni emanate dai competenti servizi federali e cantonali. Le trasgressioni ai doveri di servizio, in generale, e la violazione del segreto d’ ufficio, in particolare, sono punibili con sanzioni disciplinari e penali.
Tassa per oneri cagionati in caso di violazione dell’ obbligo d’
informare
Art. 6
L’ Ufficio di statistica (USTAT) è il servizio competente per decidere e riscuotere la tassa per oneri cagionati in caso di violazione dell’ obbligo di informare, secondo i disposti di cui all’ art. 6 della legge federale sul censimento federale della popolazione. Contro la decisione dell’ USTAT è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
Entrata in vigore
Art. 7
Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa l’ entrata in vigore
1) e, al momento opportuno, ne fissa la scadenza. Pubblicato nel BU 2000 , 42.
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Note:
1) Entrata in vigore: 1° marzo 2000 - BU 2000, 43.