Regolamento sull’organizzazione dei preparativi, dell’allarme e dell’intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato
                            Regolamento  sull’organizzazione  dei  preparativi,  dell’allarme  e dell’intervento  in  caso  di  incidente   chimico  e per   il   conteggio  delle  spese   degli interventi  dello Stato  (del  14  marzo   1995)  IL CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  DEL  TICINO  visti:  –   10  della  legge   federale  sulla  protezione  dell’ambiente  del  7   ottobre  1983  (LPAmb);  –  federale   sulla  protezione  delle   acque  del  24  gennaio  1991  (LPAc);  –    3  cpv.    4,  4,  5,  6,  126,  128  della    legge  d’applicazione  della  legge    federale  contro  delle   acque  del   2 aprile   1975;  –   11,  12,  13,  14,  15,  16  dell’ordinanza  sulla  protezione  contro  gli  incidenti  rilevanti  del  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991  (OPIR);  –   cantonale  sull'organizzazione  della   lotta  contro  gli  incendi,  gli  inquinamenti   e   i danni  della  del  5   febbraio  1996  (LLI),
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scopo  e   definizione  Art.  1  1  Il  presente    Regolamento    disciplina    sia    i  preparativi  e    l’organizzazione  dell’allarme  sia  l’intervento  in caso  di incidente  chimico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  incidenti  chimici  si    intendono   eventi  che  coinvolgono  sostanze   che  possono   mettere  in pericolo  la  salute  o   l’incolumità   della  popolazione  o   minacciare   l’ambiente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quando  l’evento  assume  dimensioni  di catastrofe  è   applicabile   la legge   sullo   stato  straordinario  di  necessità  e   d’urgenza.  Il   presente  Regolamento  è   applicabile  sussidiariamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Valgono,   per  il   resto,  le    disposizioni  contenute   nella   legge  sulla   polizia  del  fuoco.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  2  Il   Dipartimento   del  Territorio   (in seguito  Dipartimento),   in    collaborazione  con   i  Dipartimenti  delle  istituzioni  e    delle    finanze  e    dell’economia,  organizza  i  preparativi  e  il  servizio  d’allarme    e    di  intervento  in    caso  di incidente  chimico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  delegate  Art.  3  1  Il  Dipartimento  delega   alla   Federazione   cantonale   ticinese   dei  Corpi   pompieri   (in  seguito  Federazione),  secondo  le modalità  e   nei  limiti  stabiliti  da  una   convenzione   tra   la Federazione  stessa  e  il   Consiglio    di  Stato,  il   compito  di  organizzare  l’intervento  dei    Corpi  pompieri  in  caso    di  incidente  chimico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istruzione   è   assicurata  dalla  Federazione   con  l’aiuto  dei  servizi  tecnici  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            a)  Oneri  Art.  4  1  Il  Cantone  provvede  all’acquisto   e   alla  manutenzione  del  materiale   di    base  per  la lotta  agli  incidenti  chimici  in    dotazione   dei  Corpi   pompieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comuni  devono  mettere  a disposizione  le    infrastrutture   necessarie,  in    particolare  le autorimesse  e  i  magazzini,  per  la    custodia  e   la    manutenzione   del  materiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Sussidi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le    spese   di cui   al    cpv.   2 del  presente  articolo,  il  Cantone  indennizza   i  Comuni   secondo   le    modalità  stabilite  da  una  convenzione  fra  la    Federazione  ed  il   Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
                            a)  Allarme  Art.  5  In  caso  di incidente  o   presunto  incidente  chimico,   deve  essere  avvisata  immediatamente  la  Polizia  cantonale,  che  prende  le    necessarie   misure  d’urgenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Comando  durante  l’intervento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    2.10.2019;  in    vigore   dal  4.10.2019  - BU  2019,  341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6  1  In  caso    di  incidente  chimico    la  direzione  dell’intervento    è   assunta  dal  responsabile    del  Centro  di    soccorso  chimico  o,    fino  al    suo  arrivo,  dal   responsabile  del  Centro   di    soccorso   del  settore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    capo  intervento  può    avvalersi  della  collaborazione  di  esperti  dell’amministrazione  e  di  specialisti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Informazione  Art.  7  1  Durante  l’incidente,  il capo  intervento  è   responsabile   dell’informazione  della  popolazione,  che  avviene   tramite  la    polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   informazioni   tecniche   circa  le cause,  lo    svolgimento  e   le    conseguenze  dell’incidente   sono  rilasciate  dal  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Risanamento  Art.  8  1  Il  capo  intervento  è    responsabile  del  risanamento,  in  collaborazione  con    i  diversi  enti  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il risanamento  richiede  l’intervento  di    specialisti,   la    direzione  è   assunta   da  un  funzionario   del  Dipartimento,  in    collaborazione  con  il   Centro  di    soccorso  chimico  e gli altri  enti   interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   materiale  asportato   quale   misura  di    risanamento  è   smaltito   secondo   le    direttive  del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inchiesta
                            Art.  9  1  L’inchiesta  sulle  cause   e le responsabilità  è   svolta   dalla   Polizia  cantonale   in  collaborazione,  se  del   caso,   con   il   Dipartimento  ed  il centro  di soccorso  chimico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Copia  del  rapporto  d’inchiesta   deve  essere  inviata   all’Autorità  giudiziaria   ed   al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese
                            a)  Conteggio  Art.  10  1  Le  spese  d’intervento  sono  a carico   dei  perturbatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quando  il   responsabile    non  è  domiciliato  in  Svizzera,  la  Sezione  o   la  Polizia  cantonale  possono  pretendere  dall’obbligato  un  deposito   cauzionale  oppure  un’altra  garanzia  adeguata  a copertura  delle  presumibili  spese  di intervento  e   di    risanamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   impregiudicata  ogni  azione  civile   e/o  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Procedura  d’incasso  Art.  11  1  I  costi  dell’intervento  sono  addebitati  con  decisione  della    Sezione  della  protezione  dell’aria,  dell’acqua  e   del  suolo  per  importi   fino  a   50'000  franchi;  per  importi  superiori  la    competenza  è  del   Consiglio  di    Stato.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Scaduto  il termine  di    pagamento   può  essere  prelevato  un  interesse  di    mora  annuo  del   5%.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
                            a)  Personale  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  dei  Corpi  pompieri  sono  indennizzate  conformemente  al Decreto  esecutivo  che  stabilisce  le    indennità  per  gli  interventi   dei  Corpi  pompieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tasse   e   le    spese   computabili  sono  fissate  nel  tariffario  per  le prestazioni  in    materia  ambientale  emanato  dalla  Divisione  ambiente  del  Dipartimento  del  territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    prestazioni    di  consulenti    esterni  e   di  altri    enti  o   ditte  chiamati  ad    intervenire  sono  indennizzate  secondo  le    tariffe  a regia  di    categoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   prestazioni  della  polizia  sono  fatturate  in  base  al tariffario  del  Decreto   esecutivo  concernente  le  tasse  per  prestazioni  della   polizia   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Mezzi  e   materiale  Art.  13  1  L’impiego  di    veicoli  e/o  natanti  è   fatturato  come  segue:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.   leggero   o   natante  pesante,  fr. 200.-  per   un  intervento  fino   a   1 ora  e mezza.  In    seguito  per  ulteriore  ora   d’impiego  o   frazione   fr. 130.-  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  veloce  fr.  130.-  per  un   intervento  della   durata   fino   a   1   ora  e mezza.  In  seguito   per  ogni  ora   d’impiego   o   frazione  fr.  80.-;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.   di    soccorso  chimico,  da  fr.  500.-  a   fr. 1’000.-  per  un   intervento  della   durata  fino  a 1   ora  e  a    dipendenza  del  materiale  impiegato.  In  seguito  per  ogni  ulteriore    ora    d’impiego  o  da  fr. 300.-  a fr. 600.-  a   dipendenza  del  materiale  impiegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la posa   di    barriere  galleggianti  è dovuta  la seguente  tariffa:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    2.10.2019;  in vigore   dal  4.10.2019   -  BU  2019,   341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    18.12.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   451.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.   a ml 50,  fr.  390.-;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ogni   ulteriore  50   ml  o   frazione,  fr.  130.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’impiego  del  materiale  assorbente  è    dovuto  un  importo    da  fr.  35.-  a    fr.  100.-    il   sacco,  a  dipendenza  del  tipo  di materiale  utilizzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’altro  materiale  di    consumo  in dotazione  come   pure  il materiale   danneggiato  da  sostituire,  è   fatturato  al  prezzo  d’acquisto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   spese  di eliminazione  del  materiale  asportato  quale  misura   di risanamento   sono  conteggiate  in  base  alle  tariffe  vigenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Tassa   di  cancelleria  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  ogni  intervento   è   prelevata  una  tassa  da  franchi  100.--   a   franchi   500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  finale  Art.  15  1  È  abrogato  il   Decreto   esecutivo   per  l’organizzazione  dell’allarme   e dell’intervento  in    caso  di  inquinamento  con  idrocarburi   e   altri  materiali   nocivi  per  le    acque  e   per  il   conteggio   delle  spese  degli  interventi  dello  Stato  del  20  marzo  1984.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    presente    Regolamento    è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e    degli    atti  esecutivi    del  Cantone  Ticino  dopo  l’approvazione  federale  5  ,  ed  entra  immediatamente  in    vigore.  6  Pubblicato  nel   BU  1995  ,  299.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art.  modificato  dal  R    2.10.2013;  in    vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2013,  407.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Approvazione  federale:  26  maggio   1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Entrata   in vigore:  9 giugno  1995  -  BU  1995,  299.