Decreto esecutivo sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi o altri liquidi nocivi in deposito
                            1  Decreto esecutivo  sulla protezione delle acque dall’inquinamento da idrocarburi  o altri liquidi nocivi in deposito  (del 23 febbraio 1971)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati:  -  la   Legge   federale   sulla   protezione   delle   acque   dall’inquinamento   del   16   marzo   1955,  segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4 e 6;  -  l’Ordinanza   del   Dipartimento   federale   dell’interno   sulla   protezione   delle   acque   contro  l’inquinamento da combustibili e carburanti od altri liquidi in deposito (Prescrizioni tecniche sui  depositi di liquidi) del 27 dicembre 1967 e relativa modifica del 15 settembre 1969;  -  la  Legge  di  applicazione  della  Legge  federale  sulla  protezione  delle  acque  dall’inquinamento  del 21 aprile 1965, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4, 6 e 7;  -  la Legge sanitaria del 18 novembre 1954  1  , segnatamente l’art. 114;  -  il Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato del 14 ottobre 1958;  per proposta del Dipartimento della sanità e della socialità;  2  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano cantonale d’azzonamento:
Art. 1
                            3 4  1  Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  allestisce  il  piano  d’azzonamento  (carta  delle  zone)  del  territorio  cantonale   per   la  protezione   delle  acque  superficiali   e  sotterranee  dall’inquinamento  da  idrocarburi  o  altri  liquidi  nocivi  in  deposito  secondo  le  Prescrizioni  tecniche  federali sui depositi di liquidi (in seguito dette PTF) e ne cura l’aggiornamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                a) approvazione
                            2  Il piano cantonale d’azzonamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) modificazione
Art. 2
                            1  Le  domande  di  modificazione  del  piano  cantonale  d’azzonamento  da  parte  di  enti  pubblici e di privati devono essere presentate al Dipartimento con la necessaria documentazione, in  particolare  con  rapporti  geologici,  risultati  di  sondaggi  e  di  ricerche  sotterranee  i  cui  oneri  sono  a  carico del richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  decide  le  domande  di  modificazione  del  piano  cantonale  d’azzonamento,  sentito l’avviso del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Grandi depositi
Art. 3
                            1  La  costruzione  di  grandi  depositi  di  idrocarburi  e  d’altri  liquidi  nocivi  per  le  acque  e  l’adeguamento  delle  istallazioni  dei  grandi  depositi  esistenti  devono  avvenire  in  conformità  delle  PTF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Sezione  protezione  acque  ed  aria  del  Dipartimento  specifica  le  misure  da  prendersi  in  applicazione delle PTF e fissa adeguati termini d’attuazione dei provvedimenti stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Zone di protezione speciali
Art. 4
                            In prossimità di prese d’acqua sotterranee e di sorgenti, nella relativa zona di protezione  speciale contrassegnata sulla carta delle zone, e nella fascia littorale dei laghi per una larghezza di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500  m  dalla  linea  corrispondente  al  livello  medio  dello  specchio  d’acqua,  così  definita  nella  legge
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Ora L sulla promozione della salute del 18.4.1989.
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                Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
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                Dipartimento competente è dal 1° maggio 1976 il Dipartimento dell’Ambiente - BU 1976, 81.
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                Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
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                            sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961,  non è ammessa l’istallazione di grandi depositi di idrocarburi o d’altri liquidi nocivi per le acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aree di protezione per pozzi
Art. 5
                            1  La suddivisione delle zone di protezione speciali in aree di protezione per pozzi (Zone I,  II  e  III  secondo  la  norma  ORL-ETH  516  021,  1968)  incombe  ai  proprietari  della  captazione  che  possono chiedere la collaborazione tecnica della Sezione protezione acque ed aria, del Laboratorio  cantonale d’igiene e della Sezione bonifiche fondiarie e catasto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento può obbligare i proprietari della captazione e delimitare aree di protezione per pozzi  entro la zona di protezione speciale istituita con il piano cantonale d’azzonamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Catasto comunale dei serbatoi
Art. 6
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Serbatoi
Art. 7
                            ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Revisioni:
a) nei grandi depositi
Art. 8
                            La revisione delle istallazioni dei grandi depositi d’idrocarburi o d’altri liquidi nocivi per le  acque deve avvenire, a spese dei proprietari, nei modi e nei termini fissati dalla Sezione protezione  acque ed aria.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) dei serbatoi
Art. 9
                            ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza dei Municipi
Art. 10
                            ...  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Ditte di revisione
Art. 11
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Lavori di revisione
Art. 12
                            ...  10
                        
                        
                    
                    
                    
                Residui d’idrocarburi
Art. 13
                            I residui d’idrocarburi o d’altre sostanze nocive per le acque, raccolti durante le revisioni,  devono  essere  consegnati  allo  speciale  centro  di  distruzione  indicato  dalla  Sezione  protezione  acque ed aria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Posti di travaso
Art. 14
                            1  I posti di travaso di idrocarburi o d’altri liquidi nocivi per le acque devono essere dotati  dei dispositivi di sicurezza e di protezione conformi alle PTF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Sezione protezione acque ed aria specifica le misure da prendersi in applicazione delle PTF e  stabilisce adeguati termini d’attuazione dei provvedimenti stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasporto di liquidi
Art. 15
                            Le ditte che praticano trasporti e riempimenti di depositi e serbatoi con idrocarburi o altri  liquidi  nocivi  per  le  acque  devono  dare  severe  istruzioni  al  personale  che  effettua  tali  operazioni,  perché siano evitate perdite durante i trasporti, i travasi e i riempimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.
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                Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.
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                Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.
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                Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.
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                Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.
                            10    Art. abrogato dall’art. 13 del DE 14.5.1974 - BU 1974, 243.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Penalità
Art. 16
                            I  contravventori  sono  puniti  con  la  multa  secondo  l’art.  15  della  Legge  federale  sulla  protezione  delle  acque  dall’inquinamento  del  16  marzo  1955  e  l’art.  30  della  relativa  Legge  d’applicazione del 21 aprile 1965.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogatoria e finale
Art. 17
                            1  Questo  decreto  abroga  e  sostituisce  il  decreto  esecutivo  per  la  creazione  di  zone  di  stretta vigilanza sulla posa e la costruzione di serbatoi per olii combustibili e carburanti, nonché altri  liquidi pericolosi per le falde acquifere del sottosuolo del 23 febbraio 1962.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1971  , 105.