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Regolamento concernente la partecipazione dello Stato per l’incremento del patrimo... (5.5.1.4.1)

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Regolamento concernente la partecipazione dello Stato per l’incremento del patrimo... (5.5.1.4.1)

Regolamento concernente la partecipazione dello Stato per l’incremento del patrimonio artistico

Regolamento concernente la pa rtecipazione dello Stato per l’ incremento del patrimonio artistico
1 (del 1° luglio 1975) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO su proposta del Dipartimento della pubblica educazione
2 , d e c r e t a : Acquisti Art. 1 Possono essere oggetto di acquis to o di sussidio le opere dell’ arte contemporanea eseguite, di regola, negl i ultimi cinquant’ anni. Esposizioni Art. 2
3 Possono essere s ussidiate le mostre di opere d’ arte contemporanea e le retrospettive sto riche. Sono escluse le mostre personali, a meno che si tratti di mostre retrospettive o antologiche di grande interesse culturale. Competenza Art. 3
4 Alla Commissione culturale consultiva è affidato il compito di considerare gli acquisti - fatti di regola in occasione di esposizioni - e di esaminare le domande di sussidiamento e i relativi progetti e di farne preavviso.
5 Commissione consultiva Art. 4
6 La Commissione culturale consultiva si avvale di una sottocommissione delle belle arti nominata dal Dipar timento dell’ educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per un periodo di quattro anni. La Sottocommissione si compone di cinque membri, scelti prevalentemente fra artisti, critici o cul tori d’ arte. Compiti Art. 5 I compiti della c ommissione sono i seguenti: a) proporre acquisti, incarichi, sussidi e concorsi, redigendo per questi ultimi i relativi bandi e il piano di premiazione; b) sovrintendere al collocamento delle opere d’ arte di particolare pregio; c) giudicare in materia di concorsi, riservata la decisione del Consiglio di Stato circa l’acquisto a norma dell’ art. 3; d) esprimere un giudizio, quando ne sia ri chiesto, sul valore di opere d’ arte offerte allo Stato e collaudare le opere eseguite su incaric o o in seguito a concorso. Art. 6 ...
7 Norme abrogative; entrata in vigore Art. 7 È abrogato il regolamento d’ esecuzione 24 gennaio 1930 del decreto legislat ivo 18 settembre 1929 circa l’ incremento delle belle arti. Il presente regolamento entra in vigore
8 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Pubblicato nel BU 1975 , 143.
1 Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 379.
2 Denominazione mo dificata in «Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport» DE del
9.7.2002; in vigo re dal 12.7.2002 - BU 2002,195.
3 Art. modificati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 379.
4 Art. modificat i dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 379.
5 Denominazione mo dificata in «Dipartimento dell’ educazione, della cultura e dello sport» DE del
9.7.2002; in vigo re dal 12.7.2002 - BU 2002,195.
6 Art. modificati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 200 3, 379.
7 Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 379.
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