Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale (826.110)
Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale (826.110)
Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale
Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale (dell’11 febbraio 1998) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l’art. 17 cpv. 3 della Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale dell’8 marzo 1995 (LAOERA), d e c r e t a :
Competenze
Art. 1
1 Competente per l’applicazione della legislazione federale e cantonale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), riservate le competenze espressamente attribuite dalla LAOERA al Consiglio di Stato o ad altri organi.
Notifica di infrazioni
Art. 2
1 La ditta mandataria del servizio di raccolta è tenuta a segnalare all’Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale.
2 Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funzionari chiamati a collaborare nell’esecuzione della legislazione secondo l’art. 5 LAOERA.
Entrata in vigore
Art. 3
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. 2 Pubblicato nel BU 1998, 43 e 45.
1 Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.
2 Entrata in vigore: 13 febbraio 1998 – BU 1998, 43 e 45.