Regolamento sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale
                            Regolamento  sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale  (dell’11 febbraio 1998)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto  l’art.  17  cpv.  3  della  Legge  di  applicazione  all’Ordinanza  federale  concernente  l’eliminazione  dei rifiuti di origine animale dell’8 marzo 1995 (LAOERA),  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 1
                            1  Competente  per  l’applicazione  della  legislazione  federale  e  cantonale  concernente  l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito:  Dipartimento),  riservate  le  competenze  espressamente  attribuite  dalla  LAOERA  al  Consiglio  di  Stato o ad altri organi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Notifica di infrazioni
Art. 2
                            1  La  ditta  mandataria  del  servizio  di  raccolta  è  tenuta  a  segnalare  all’Ufficio  del  veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione  dei rifiuti di origine animale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo  stesso  obbligo  incombe  alle  autorità  comunali  ed  ai  funzionari  chiamati  a  collaborare  nell’esecuzione della legislazione secondo l’art. 5 LAOERA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 3
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.  2  Pubblicato nel BU  1998,   43 e 45.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata in vigore: 13 febbraio 1998 – BU 1998, 43 e 45.