Regolamento sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali
                            Regolamento  sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali  1  (del 12 luglio 2011)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            2  1  Il  presente  regolamento  stabilisce  i  requisiti  igienico-sanitari  per  la  balneabilità  delle  acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso si applica alle spiagge organizzate ed alle spiagge libere.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 2
                            1  Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  (in  seguito  Dipartimento)  vigila  sulla  corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo  si avvale del Laboratorio cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabile
Art. 3
                            1  In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   responsabile   garantisce   il   rispetto   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni   del   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spiagge organizzate:
definizione
Art. 4
                            1  Sono  considerate  spiagge  organizzate  i  lidi  lacustri  e  fluviali  destinati  al  bagno  e  al  nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In particolare sono spiagge organizzate:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo delle acque
Art. 5
                            4  Il  controllo  e  la  valutazione  delle  acque  di  balneazione  avvengono  secondo  i  criteri  previsti nel documento  «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il  rilevamento  e  la  valutazione  della  qualità  delle  acque  di  siti  di  balneazione  lacustri  e  fluviali»  pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).  Art. 6  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Divieto balneazione
Art. 7
                            6  Il  Laboratorio  cantonale  decide  i  provvedimenti  per  proteggere  i  bagnanti  come  da  raccomandazioni   contenute   nel   documento   «Valutazione   delle   acque   di   balneazione   -  Raccomandazioni  concernenti  il  rilevamento  e  la  valutazione  della  qualità  delle  acque  di  siti  di  balneazione  lacustri  e  fluviali»  pubblicato  dagli  uffici  federali  dell’ambiente  (UFAM)  e  della  sanità  pubblica (UFSP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art. abrogato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazioni ai bagnanti  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  riguardanti i provvedimenti per proteggere i bagnanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli è inoltre tenuto a vietare il bagno:  a)  b)  c)  Art. 9-15     ...  9
                        
                        
                    
                    
                    
                Spiagge libere:
definizione
Art. 16
                            10  Sono  considerate  spiagge  libere  i  lidi  lacustri  e  fluviali  privi  di  infrastrutture  per  la  balneazione  e  frequentati  a  tale  scopo  dal  pubblico  senza  che  l’autorità  competente  lo  sconsigli  espressamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 17
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i  controlli delle acque, così come per l’adozione di provvedimenti per proteggere i bagnanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli articoli 5 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione
Art. 18
                            1  Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare  la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare  misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Laboratorio  cantonale  può  emanare  direttive  di  natura  tecnico-igienistica  o  di  metodologia  analitica    in    applicazione    del    presente    regolamento,    nonché    direttive    sull’esecuzione  dell’autocontrollo  e  sulle  modalità  di  documentazione  dello  stesso;  in  alcuni  casi  è  possibile  prevedere l’esonero dall’obbligo di esecuzione di determinate verifiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emolumenti
Art. 19
                            1  Per  controlli  che  hanno  provocato  contestazioni  nonché  per  prestazioni  e  controlli  speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale  attività di controllo possono essere riscossi emolumenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Laboratorio  cantonale  stabilisce  l’ammontare  di  tali  emolumenti  sulla  base  del  tariffario  dei  Chimici cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni penali
Art. 20
                            1  È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente  alle disposizioni del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può  prescindere dal procedimento penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 21
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all’autorità che  ha pronunciato il provvedimento entro il termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per  iscritto e motivato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  su  reclamo  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  le  cui  decisioni  sono  impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni; è applicabile  la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            7    Nota marginale modificata dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art. abrogati dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            Il regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 23
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  13  Pubblicato nel BU  2011  , 436.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.