Regolamento sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e sul lavoro a domicilio
                            Regolamento  sul  lavoro   nell’industria,  nell’artigianato e  nel   commercio  e   sul  lavoro  a   domicilio  (del  31  maggio   2011)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la    legge  federale  sul   lavoro   nell’industria,  nell’artigianato  e   nel  commercio  (legge  sul  lavoro,  LL)  del  13   marzo  1964;  vista  la legge   federale  sul  lavoro  a   domicilio  del  20  marzo  1981  (LLD);  vista  la  legge  di  applicazione    della    legge  federale  sul    lavoro  nell’industria,    nell’artigianato  e  nel  commercio  e   della  legge  federale  sul  lavoro  a   domicilio  del  14  2011,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  2   Legge)  Art.  1  L’applicazione  della  legislazione  federale  e  cantonale     sul  lavoro  nell’industria,  nell’artigianato  e   nel  commercio  e   sul   lavoro   a domicilio  è   affidata  all’Ufficio  dell’ispettorato  del  lavoro  (in  seguito:    UIL),  in  quanto  determinate  competenze  non  siano  espressamente  riservate  ad    altre  autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  cantonale  paritetica  del  lavoro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  3   Legge)  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Commissione  cantonale  paritetica  del  lavoro  è   composta  da  5   a   7 membri,  di cui   2   in  rappresentanza  delle  associazioni   dei  lavoratori   e   2   in rappresentanza  delle  associazioni  dei  datori  di  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   segreteria  è   assicurata   dall’UIL.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il    resto  è  applicabile    il    Regolamento  concernente  le  commissioni,  i  gruppi  di  lavoro  e  le  rappresentanze  presso   enti   di    nomina  del  Consiglio  di    Stato  del  6   maggio  2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decisioni  e   provvedimenti   amministrativi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   Legge)  Art.  3  1  Le  decisioni    e  i   provvedimenti  amministrativi  previsti  dagli  art.  50    e  53    LL  sono  di  competenza  dell’UIL.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione  di    chiusura   di un’azienda  per  un  tempo  determinato  è di    competenza  del  Dipartimento  delle  finanze  e   dell’economia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  dubbi,  deroghe   e controlli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  10  Legge)  Art.  4  La  competenza  per  decidere   i  casi  dubbi   e la concessione  di deroghe  e per  procedere  a  controlli  e   ad  altre  attribuzioni  è   affidata  all’UIL.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Perseguimento  penale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  11  Legge)  Art.  5  Le  infrazioni  alla  LLD  sono  perseguite  dall’UIL.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1  Per   la concessione  di    deroghe   di    cui   all’art.  7   cpv.  1 LLD  è   percepita  una  tassa  di    fr.  100.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  permessi  rilasciati   dall’autorità,  sono  percepite  le    tasse  seguenti:  a)  di    lavoro  notturno  o   domenicale  (art.  17  e   19  LL):  –  100   franchi   per   una   notte  o   una  domenica  e massimo   cinque   lavoratori  occupati;  –  supplementi:  20  franchi  per  ogni  gruppo  o   frazione  di    gruppo  di    cinque   lavoratori  e   10  franchi  per  ogni   notte   o domenica  aggiunta,   fino  ad  un  massimo   di 250  franchi;  b)  di lavoro  domenicale  combinato  con  un’autorizzazione  di    deroga  agli  orari  d’apertura  negozi:  –  supplemento:  100   franchi,   per  un  massimo  di 400   franchi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  modificato  dal  R    18.12.2019;  in vigore   dal  1.1.2020  - BU  2019,  445.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  piani  di    costruzione,  sistemazione   o   trasformazione  (art.  7   LL):  –  100    franchi    per  progetti    con  al  massimo  dieci  lavoratori  occupati  in  attività  senza  pericoli  particolari  (tabella  dei  pericoli  particolari  definiti  nella  direttiva  CFSL  N.  6508);  –  supplementi:  50   franchi  per  ogni  gruppo  o   frazione  di gruppo  di  dieci  lavoratori  e 50  franchi  per  ogni   pericolo   particolare   rilevato,  fino   ad  un  massimo   di 1000  franchi;  d)   d’esercizio  (inizio  attività):  –  metà  della   tassa  percepita  per   l’approvazione  dei  piani.  Minimo  100  franchi;  e)  non  sostanziali  di    decisioni  per  permessi   o   autorizzazioni  di cui  alle  lettere  a)  e b):   30%  tassa  emessa  per  la loro  emissione,  ritenuta   in    ogni   caso   una  tassa  minima   di 25   franchi;  f)   di    occupazione  regolare  di    giovani  di età  inferiore  ai 15   anni  prosciolti  dall’obbligo  (art.  9   dell’ordinanza  5   concernente  la  legge    sul    lavoro    del  28  settembre  2007):    50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  controlli  aziendali    sono  soggetti  al  pagamento    di  una  tassa  di  cancelleria    nella  misura  in  cui  comportano  l’emanazione   di    misure  o   ordini   supplementari:  100  franchi   per   un   tempo  d’ispezione  fino  ad  un  quarto  di  giornata,  una    sola  misura    o    ordine    e    massimo  10    lavoratori    occupati  in  azienda.  Supplementi:  100  franchi  per  ogni  misura  o   ordine   supplementare,  100  franchi  per  ogni  ulteriore   quarto  di  giornata    d’ispezione    e   40  franchi  per  ogni  gruppo  o  frazione  di  gruppo  di  dieci    lavoratori,  per  un  massimo  di    800  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  i  corsi  di  formazione    proposti  dall’UIL    è   percepita  una  tassa  di  cancelleria  proporzionata  alla  durata,  pari  a   100  franchi  la  mezza  giornata  e   per  partecipante.  Per  corsi  di  postformazione,  tariffa  oraria/lezione  di    140  franchi  e   spese   amministrative   e   di    logistica  a carico  dell’organizzatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  7  Il   presente  regolamento,  con  il   suo  allegato,   è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale   delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente   in    vigore.  2  Pubblicato  nel   BU  2011  ,  339.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata   in vigore:  3 giugno  2011  -  BU  2011,  339.