Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici
                            Regolamento  sul  credito  a   disposizione  degli  istituti  scolastici  1  (dell’8  luglio  1992)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  l’art.  24  cpv.  3   e 4   della   legge  della  scuola   del  1°  febbraio  1990,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  decreta:  Definizione,  scopo  e destinazione  (art.  24  cpv.  3   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1  Il  credito  annuale  per    la  realizzazione  di  attività  didattiche    e    culturali  è    un  importo  all’istituto   scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   credito  è   destinato  a finanziare  totalmente  o   parzialmente:  attività    didattiche  complementari  e  integrative  dell’insegnamento,  in  particolare  lo  scambio  di  classi,  le    uscite   di studio   (compresa  un’indennità  ai docenti   e un  compenso  fino   a   un   massimo  di  30  franchi  al giorno   per  docente);  attività     culturali  principalmente  destinate  alle  componenti  della     scuola,  in   particolare  conferenze,  seminari,  mostre,  spettacoli;  acquisti  di    libri  e riviste;  cerimonie  di    consegna   dei  titoli  di    studio;  spese    di  rappresentanza,  spese  per  un  collegio  dei  docenti  annuo  o   altre  spese  fino    ad    un  importo  massimo  di 2’000   franchi  annui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Stanziamento  (art.  24  cpv.  4   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    credito    annuale  è    stanziato  dal  Cantone,  rispettivamente  dai  comuni,  in  sede    di  Ammontare  a)  istituti  cantonali  (art.  24  cpv.  4   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  4  Il  credito  degli  istituti  cantonali  è   attribuito   in    base  ai    seguenti  parametri:  scuole   medie  e   scuole  speciali  importo  base  di  16’000  franchi   per  istituto  più  130  franchi  per  allievo;  scuole   medie   superiori  importo  base  di    18’000  franchi  per  istituto  più  90  franchi  allievo;  scuole    professionali  importo    base  di  18’000    franchi  per  istituto  più  60  franchi  per  allievo  a  tempo  pieno  e 30  franchi  per  allievo  della   formazione  duale.  b)  trasferimenti  di  credito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   gli istituti   cantonali  il credito  annuale   è iscritto  a   preventivo   in    una  voce   contabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  ammesso    il   trasferimento  di  credito  totale    o  parziale  dal  centro  costo  d’un    istituto  a   un  altro  o  del   proprio  centro  costo  per  genere  di spesa   simile.  c)  istituti  comunali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   credito  degli  istituti  comunali    è    attribuito  in  base  a  parametri  stabiliti  dalle  autorità  Utilizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  cpv.  4   e   art.   37   cpv.  1   Lsc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  6  1  Il  credito    è  utilizzato  in  modo  autonomo  dall’istituto,  secondo    le  competenze  stabilite  art.  26  e   37  della  legge  della  scuola  del   1° febbraio  1990.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   DE   26.10.1993;  in    vigore  dal  29.10.1993  - BU  1993,  392.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    10.10.2018;  in    vigore   dal  3.9.2018  - BU  2018,  378.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cpv.  modificato  dal  R  10.10.2018;  in  vigore  dal  3.9.2018  -  BU  2018,    378;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  215;  BU   2015,  55.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato  dal    R  10.10.2018;  in  vigore    dal  3.9.2018  -   BU  2018,  378;    precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995,  561;  BU   2001,  175;  BU  2002,  58;  BU  2003,  375  e 397.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    10.10.2018;  in vigore   dal  3.9.2018  - BU  2018,  378.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    direzione  di  istituto    presenta    a  fine  anno  civile  all’autorità  che  ha  stanziato  il    credito    il  sulle  attività  finanziate   con   il credito  annuo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    consuntivo  viene  pure    inserito  nella    relazione  annuale    sull’andamento  dell’istituto  redatta  dalla  di istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  ...  7  Pubblicazione  ed  entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il    presente    regolamento    è    pubblicato    nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi    e    degli  atti  ed  entra  in vigore  a   partire  dal  1°  gennaio   1993.  nel   BU  1992  ,  245.