Decreto legislativo concernente la limitazione degli orari di apertura delle stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti nel Sottoceneri
                            1  Decreto legislativo  concernente la limitazione degli orari di apertura  delle stazioni di distribuzione e di vendita dei  carburanti nel Sottoceneri  (del 16 marzo 1994)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti  il  messaggio  30  novembre  1993  n.  4192  del  Consiglio  di  Stato  e  il  rapporto  4  marzo  1994  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4192 R1 della maggioranza della Commissione della legislazione,  richiamati:  -  la legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb), segnatamente gli  art. 11 e 65;  -  l’ordinanza  contro  l’inquinamento  atmosferico  del  16  dicembre  1985  (OIAt),  segnatamente  gli  art. 2 cpv. 5, 32 e 33;  -  l’ordinanza federale contro l’inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF);  -  la  legge  cantonale  di  applicazione  della  legge  federale  sulla  protezione  dell’ambiente  del  24  marzo 2004 (LALPAmb).  1  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il  presente  decreto  ha  lo  scopo  di  ridurre  gli  inconvenienti  ambientali,  in  particolare  le  emissioni  foniche  e  di  sostanze  inquinanti,  generati  dal  traffico  frontaliero  di  approvvigionamento  di  carburanti per automezzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 2
                            Il  presente  decreto  disciplina  la  distribuzione  e  la  vendita  di  carburanti  nel  territorio  dei  distretti  di  Mendrisio  e  Lugano.  Il  Consiglio  di  Stato  attende  all’applicazione  del  decreto,  tramite  il  Dipartimento del territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Orari di apertura nei giorni feriali
Art. 3
                            Nei  giorni  feriali  e  alla  vigilia  dei  giorni  festivi  ufficiali  le  stazioni  di  distribuzione  e  di  vendita  di  carburanti  possono  essere  aperte  al  più  presto  alle  ore  06.00  e  devono  essere  chiuse  entro le ore 20.00. Al sabato le stazioni di distribuzione e di vendita dei carburanti devono chiudere  entro le ore 19.00.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chiusura nei giorni festivi e feste infrasettimanali
Art. 4
                            La  domenica  e  nei  giorni  festivi  ufficiali,  ad  eccezione  di  quelli  che  immediatamente  precedono  o  seguono  la  domenica,  le  stazioni  di  distribuzione  e  di  vendita  dei  carburanti  sono  chiuse.  Nei seguenti sei giorni festivi i distributori possono restare aperti:  -  S. Giuseppe (19 marzo);  -  Ascensione;  -  Corpus Domini;  -  S. Pietro e Paolo (29 giugno);  -  Primo agosto;  -  S. Stefano (26 dicembre).
                        
                        
                    
                    
                    
                Distributori automatici
Art. 5
                            Gli orari di apertura e di chiusura indicati agli art. 3 e 4 non sono applicabili:
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Ingresso modificato dalla L 24.3.2004; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
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                            a)  a  tutti  i  distributori  automatici  funzionanti  con  banconote,  carte  di  credito  e  altri  mezzi  di  pagamento, ubicati nel territorio a nord del ponte-diga di Melide;  b)  ai  distributori  automatici  di  sola  benzina  senza  piombo,  funzionanti  con  banconote,  carte  di  credito e altri mezzi di pagamento, ubicati a sud del ponte-diga di Melide, riservato l’art. 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deroghe
Art. 6
                            1  Il  Dipartimento  del  territorio  può  accordare,  su  richiesta,  permessi  speciali  per  il  rifornimento degli autoveicoli in dotazione ai servizi di pubblica utilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  le  cui  decisioni  sono  impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione
Art. 7
                            Il  Consiglio  di  Stato  può  sospendere  l’applicazione  del  presente  decreto,  in  tutto  o  in  parte,   qualora   il   pericolo   di   inconvenienti   ambientali   generati   dal   traffico   frontaliero   di  approvvigionamento di carburanti per automezzi risulti sufficientemente ridotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Penalità
Art. 8
                            3  I contravventori sono puniti con una multa sino a fr. 5000.--. Il Dipartimento del territorio  istruisce i casi che gli sono segnalati e decide sull’importo delle multe da infliggere. È applicabile la  legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni transitorie
Art. 9
                            L’art. 5 cpv. 1 lett. b) è applicato per il periodo di un anno a partire dall’entrata in vigore  del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 10
                            Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° maggio 1994.  Pubblicato nel BU  1994  , 128.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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