Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, g... (571.110)
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, g... (571.110)
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RLCLArm) (del 23 giugno 2009) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamato l’art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) del 20 aprile 2009; d e c r e t a :
A. Autorità competenti
1. Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata 1 Art. 1 2 1 Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle normative cantonali e federali sulle armi.
2 Il Servizio stabilisce inoltre i requisiti cui devono adempiere i richiedenti, le modalità d’uso e le condizioni di conservazione per le autorizzazioni eccezionali ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge.
2. Commissione d’esame
Art. 2
1 Il Dipartimento delle istituzioni nomina una Commissione d’esame, composta di un rappresentante la Polizia cantonale, un giurista e due armaioli, con i relativi sostituti, competente per l’esame delle nozioni di cui dispongono le persone richiedenti le patenti e le autorizzazioni federali e cantonali.
2 La Commissione può dotarsi di un regolamento interno.
3 Per le indennità è applicabile per analogia il Regolamento concernente le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.
3. Delega per l’esame porto d’armi
Art. 3
3 Il Servizio può delegare l’esecuzione dell’esame per l’ottenimento del permesso di porto d’armi a enti privati.
B. Patente per collezionista
1. Domanda
Art. 4
4 La domanda per l’ottenimento della patente deve essere presentata al Servizio mediante l’apposito modulo, cui devono essere allegati: a) b) c)
2. Esonero dall’esame
1
Nota marginale modificata dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente
modifica: BU 2014, 458.
2 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.
3 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.
4
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
458.
Art. 5
5 Il Servizio può esonerare dall’esame persone che in virtù della loro professione o della loro formazione militare manifestamente già dispongono delle nozioni indicate dall’art. 4 cpv. 2 lett. a) e b) della legge, e segnatamente agenti di polizia, guardie di confine e ufficiali dell’esercito.
3. Idoneità dei locali e dei mobili
Art. 6
Sono ritenuti idonei i locali e i mobili che presentano caratteristiche di sicurezza analoghe a quelle stabilite dalle normative federali sulle esigenze minime relative ai locali per il commercio delle armi.
C. Tasse
Art. 7
1 La tassa d’esame per la patente di collezionista è fissata a fr. 200.--.
2 La tassa per il rilascio della patente da collezionista è fissata a fr. 200.--.
D. Norma abrogativa
Art. 8
Il Regolamento del 17 ottobre 2000 della legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogato.
E. Entrata in vigore
Art. 9
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009. Pubblicato nel BU 2009 , 287.
5
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,