Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli ap... (8.3.2.5)
Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli ap... (8.3.2.5)
Decreto esecutivo concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli apiari
8.3.2.5: DE conc. le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli apiari - 10 luglio 2001 concernente le tariffe per le prestazioni degli ispettori degli apiari (del 10 luglio 2001) IL CONSIGLIO DI STATO visto l’ art. 5 della Legge federale sulle epizoozie, del 1. luglio 1966; visto l’ art. 6, cpv. 4 della Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie (Legge sulle epizoozie) del 3 giugno 1969;
Indennità
Art. 1
Le prestazioni degli ispettori degli apiari operanti nel quadro della lotta contro le epizoozie sono retribuite come segue: a. indennità annua fr. 100.00 b. tariffa oraria - ispettori degli apiari e loro supplenti fr. 30.00 / ora - collaboratori ispettori degli apiari fr. 24.00 / ora c. trasferte per le trasferte e i pasti sono versate le indennità d’ uso per il personale dello Stato.
Corsi di formazione e aggiornamento
Art. 2
federale sulle epizoozie hanno diritto ai seguenti rimborsi: - per mezza giornata fr. 100.-- - per una giornata intera fr. 190.-- Per le trasferte e i pasti sono versate le indennità d’ uso per il personale dello Stato.
Presentazione dei conti
Art. 3
I conti devono essere presentati trimestralmente all’ Ufficio del veterinario cantonale, al più tardi entro 20 giorni dopo la fine di ogni trimestre.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 4
Il presente decreto abroga il Decreto esecutivo concernente le tariffe per prestazioni degli ispettori degli apiari, degli ispettori del bestiame e del personale ausiliario, del 13 novembre 1995. Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1. Iuglio 2001. Pubblicato nel BU 2001 , 203.
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