Risoluzione sulla competenza dei segretari comunali nella stesura degli atti pubblici
                            degli atti pubblici  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  richiamato  il  decreto  legislativo  20  aprile  1914  concernente  gli  atti  pubblici  stesi  dai  segretari  comunali,  il  decreto legislativo del 26 giugno 1962 che modifica alcuni articoli dello stesso e l’ art. 7 del DL 9 settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1941 concernente la tariffa per le operazioni nel registro fondiario;  su proposta dei dipartimenti giustizia e interni,  :  Art. 1  I segretari comunali sono autorizzati a stendere atti pubblici di compra-vendita sino ad un valore  di  contrattazione  di  franchi  trecento  (art.  1  DL  26.6.1962).  Essi  devono  tuttavia  sempre  esplicitamente  richiamare  le  parti  all’  obbligo  di  indicare  il  prezzo  esatto  della  contrattazione,  attirando  la  loro  attenzione  sulle conseguenze penali che provocherebbe una falsa dichiarazione di prezzo.  Non  sono  più  ammesse  tolleranze  sul  valore  di  stima.  Il  contratto  deve  essere  limitato  sia  per  quanto  concerne il valore di stima, sia riguardo al prezzo reale di contrattazione ai previsti trecento franchi.  I  contratti  preliminari,  le  promesse  di  vendita  e  le  donazioni  sono  invece  ora  di  esclusiva  competenza  dei  pubblici notai e non possono più essere stesi dai segretari, neppure se di valore minimo.  Art. 2  Il  segretario  e,  in  caso  di  impedimento  legale,  il  sindaco  o  il  gerente,  non  possono  rifiutare  la  richiesta  della  stesura  di  un  contratto  compreso  nei  limiti  della  legge,  ma  vi  devono  provvedere  con  la  massima  sollecitudine,  coadiuvando  pure  gli  interessati  nelle  eventuali  pratiche  successorali  che  devono  precedere il contratto e la relativa iscrizione a registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 1. Il segretario comunale è liberato da questo obbligo quando esista evidente simulazione di prezzo. Egli
                            dovrà in tal caso respingere la richiesta, rinviando le parti ad un notaio ed avvertendole delle sanzioni penali  previste dall’ art. 253 del Codice penale svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                § 2. Per poter ottenere l’ iscrizione della successione ereditaria dagli intestati defunti agli eredi contraenti, è
                            necessario  chiedere  il  certificato  ereditario  alla  competente  pretura,  presentando  l’  atto  di  famiglia  del  defunto,  il  certificato  di  morte  e  gli  eventuali  testamenti;  ricevuto  il  certificato  ereditario,  dovrà  essere  fatta  richiesta all’ ufficio dei registri dell’ iscrizione della successione, producendo il certificato ereditario e - per i  comuni con registro fondiario provvisorio - l’ estratto censuario. L’ istanza dovrà essere firmata da uno degli  eredi. Contemporaneamente, ma con istanza separata, potrà essere richiesta l’ iscrizione dell’ atto steso dal  segretario.  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  intellegibile  dinanzi  alle  parti  interessate,  deve  essere  firmato  di  presenza  da  tutte  le  singole  parti  e  dal  segretario stesso.  Art. 4  Questi contratti possono essere scritti a macchina. Le eventuali copie per le parti devono essere  vidimate dall’ ufficio dei registri con il timbro dell’ avvenuta iscrizione a registro fondiario.  Art. 5  Le  permute  fondiarie  e  le  rettifiche  di  confine,  convenute  bonalmente  fra  le  parti,  non  sono  soggette   al   limite   di   franchi   trecento,   ma   in   conformità   dell’   art.   89   della   Legge   cantonale   sul  raggruppamento  dei  terreni  del  13  dicembre  1949,  possono  essere  stipulate  in  carta  semplice  (non  formulari  per  atti  pubblici)  sino  ad  un  valore  di  stima  ufficiale  del  fondo  maggiore  di  fr.  1000.--  (mille).  Le  firme  delle  parti  contraenti  devono  essere  autenticate  dal  competente  segretario  comunale  o  da  un  notaio.  L’  iscrizione  a  registro  fondiario  è  gratuita  (ved.  art.  108  della  medesima  legge).  Non  sono  richiesti  testimoni.  Art. 6  sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicata nel BU il 26 marzo 1963
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Artt. modificati dalla Ris. dell’ 11.IV.1963 - BU 1963, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Artt. modificati dalla Ris. dell’ 11.IV.1963 - BU 1963, 125.