Regolamento del Museo cantonale d’arte (5.5.2.1)
Regolamento del Museo cantonale d’arte (5.5.2.1)
Regolamento del Museo cantonale d’arte
5.5.2.1 Regolamento del Museo cantonale d’ arte (del 22 marzo 1989) IL CONSIGLIO DI STAT O DELLA REPUBBLICA E C ANTONE TICINO visti il Decreto legislativo concernente la creazione del M useo cantonale d’ arte a Lugano del 20 febbraio 1979
1 e l’ art. 3 cpv. 2 della l egge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986, d e c r e t a : Art. 1
2 Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’attività del Museo cantonale d’arte (di seguito Museo). Art. 2 Il Museo ha il compito di promuovere e animare la vit a culturale del Cantone nel settore delle arti figurative attraverso: a) l’acquisizione, la conservazione e l’esposizione al pubblico di opere d’arte con particolare attenzione al patrimonio artistico cantonale; b) l’organizzazione di manifestazioni cultur ali (esposizioni temporanee, conferenze, ecc.) e la partecipazione a iniziative promosse da terzi; c) la catalogazione, la gestione e la sorveglianza delle op ere d’arte della collezione can tonale;
3 d) la collaborazione con le scuole, gli enti, le associazi oni e le persone che operano nel settore delle arti figurative con scopi di interesse pubblico. Art. 3
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1 Il Museo è affidato alla responsabilità di un direttore - conservatore (di seguito direttore) ed è attribuito al Dipartimento dell’educazione, della cul tura e dello sport (di seguito Dipartimento).
2 La sua attività è esaminata, in modo autonomo, da una commissione scientifica designata dal Consiglio di Stato. Art. 4 Il direttore dirige e coordina l’esecuzione dei compiti affidati al Museo. Art. 5
1 La co mmissione scientifica vigila sulle attività del Museo collaborando con il direttore, esprime il proprio parere sugli acquisti di opere d’arte, favorisce le relazioni con altri musei svizzeri e sostiene il Museo presso le autorità. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) e redige un rapporto annuale all’indirizzo del Consiglio di Stato.
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2 Essa si compone di 5 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di St ato tra esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia.
3 La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le altre modalità di funzionamento sono stabilite dalla commissione e approvate dal Dipartimento.
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4 Il diretto re del Museo partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto. Art. 6
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1 Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre
2014, le acquisizioni di opere d’arte da parte del Museo avvengono secondo le disponibilità a preventivo.
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v. BU 1979, 65.
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Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 563.
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Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 563; precedenti modifiche: BU 2002,
195; BU 2003, 378.
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Cpv. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 563; precedente modifica: BU 2003,
194.
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Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 378; precedente modifica: BU
2002, 195.
2 Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di prevent ivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.
3 Le altre spese sono assunte dal Cantone.
4 Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, p reavvisa l’accettazione di dona zioni, la cui decisione compete al Consiglio di Stato. Art. 7
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1 La competenza decisionale in base al valore per l’acquisizione di opere d’arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore del Museo è attribuita: a) al direttore del Museo per le opere di un valore fino a fr. 10’000. – ; b) alla DCSU pe r le opere di un valore superiore a fr. 10’000. – e fino a fr. 30’000. – ; c) al Dipartimento per le opere di un valore superiore a fr. 30’000. – e fino a fr. 100’000. – ; d) al Consiglio di Stato per le opere di un valore oltre fr. 100’000. – . Art. 8 Il present e regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 1989. Pubblicato nel BU 1989 , 165.
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Art. modi ficato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 563.
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Art. modificato dal R 16.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 563; precedente modifica: BU 2003,