Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione
                            Regolamento  sull’organizzazione   del  Consiglio  di  Stato  e dell’Amministrazione  (del  26  aprile  2001)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  gli  art.  65  e   segg.   della  Costituzione  cantonale   del  14  dicembre  1997;  -  gli  art.  3  e   5   della    legge  25  giugno    1928  concernente  le  competenze  organizzative    del  di    Stato   e   dei  suoi  Dipartimenti,  decreta:  Capitolo   I  Il   Consiglio   di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                Statuto
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  è   l’Autorità   governativa  ed  esecutiva  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  dirige  collegialmente  gli  affari  cantonali   secondo  le    competenze  previste   dalla  Costituzione  e  dalle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   assistito  dal  Cancelliere   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  2  Il   Consiglio  di Stato,   riservati  i  diritti  del  popolo   e   del  Gran  Consiglio:  a)  l’attività  del  Cantone   e provvede  a   realizzarne  i programmi;  b)  la    fase  preliminare  della   procedura   legislativa;  c)  l’esecuzione   delle  leggi  federali  e   cantonali  e   delle  decisioni   del  Gran  Consiglio;  emana  le  norme  mediante  decreti   esecutivi,   regolamenti,  risoluzioni   o altre  disposizioni;  d)  le  finanze  ed  i   beni  del  Cantone  e    presenta  annualmente  i   conti  consuntivi    e  e)  l’Amministrazione   cantonale  e   ne  fa rapporto  ogni  anno  al    Gran  Consiglio;  f)  i  dipendenti  e le persone  incaricate   di    una  funzione  pubblica  cantonale,  salvo  diversa  della  Costituzione  o della   legge;  g)  sulle  autorità  dei   Comuni  e   degli   altri  enti  pubblici  e ne   coordina  l’attività  nei  limiti  fissati  legge;  h)  l’ordine  pubblico;  i)  il   Cantone  nei  confronti  della    Confederazione,  degli    altri    Cantoni    e  di  ogni  altra  j)    alle  consultazioni  promosse    dalla    Confederazione  e    può  sottoporre  gli  oggetti    di  importanza  al    Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  dell’Amministrazione  cantonale  Art.  3  1  Il  Consiglio  di  Stato  si  adopera    affinchè    l’attività  dell’Amministrazione  cantonale    sia  adeguata,  efficiente  e   razionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Provvede  al coordinamento  a   tutti  i  livelli  dell’Amministrazione  cantonale,  come  anche  tra  questa  e  altre  persone   o   enti  incaricati  di    compiti  amministrativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Disciplina  il   diritto  di    firma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Assicura   l’informazione  interna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Vigila  sull’Amministrazione  cantonale  e   assicura  che  la sua   attività  sia  conforme   al    diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  del   pubblico  Art.  4  Il   Consiglio  di  Stato  informa  il  pubblico    sue  decisioni,  nella  misura  in  cui    queste  informazioni  rispondano  ad  un  interesse   generale  e   non  vi   si   oppongano   importanti   interessi  pubblici  o  privati  degni  di    particolare  protezione.  Capitolo  II  I  membri  del  Consiglio  di  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttori  di  Dipartimento  Art.  5  1  Ciascun  membro  del  Consiglio  di    Stato   dirige  un  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato  ripartisce  i  Dipartimenti   fra  i  suoi   membri  all’inizio  di    ogni  legislatura   e,  se  del  caso,  in    seguito  ad  elezione  complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    ripartizione  dei  Dipartimenti  tiene    conto  del  diritto  dell’uscente,  rieletto,  di  dirigere    il   proprio  Dipartimento.  Per  il   Dipartimento  vacante   è   dato  il   diritto  di    opzione  in    base  all’anzianità  di    carica,  subordinatamente  in    base   al    risultato  complessivo   dell’elezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   designa  tra  i  suoi  membri   un  supplente   per  ogni  Direttore  di Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collegialità
                            Art.  6  1  Gli  affari    del  Collegio  governativo    sono  prioritari  rispetto  agli  altri  impegni  dei  membri  del  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  membri  del  Consiglio  di    Stato  informano  il   Collegio  sugli  affari   importanti  dei  loro  Dipartimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  principio   essi  devono  essere  solidali  con  i  colleghi  e   con   le deliberazioni  del  Collegio.  Un  membro  del  Consiglio  di    Stato  può,  informandone  il   Collegio,  esprimere  le proprie  divergenze  di  voto  e di    opinione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di  votazioni    o  elezioni  il   Consiglio  di  Stato    può  darsi  delle  regole  di  comportamento  che  vincolano  il   Collegio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domicilio
                            Art.  7  I  membri  del  Consiglio  di  Stato    devono  avere  il   domicilio  nel  Cantone    o   eleggerlo  nei  termini  stabiliti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  di  dossier  pendenti  Art.  7a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  membri  del   Consiglio  di    Stato   che  cessano  la    carica  o assumono  la    direzione  di    un  altro  Dipartimento  sono  tenuti    a    trasmettere  al  successore  nella    loro    integralità    i  dossier    pendenti    di  carattere  politico  o amministrativo,  non   ancora  maturi  per  l’archiviazione   ai  sensi  dell’art.  5   cpv.  3  della  legge  sull’archiviazione   e   sugli   archivi  pubblici  del  15  marzo  2011.  Capitolo   III  Il   Presidente  del  Consiglio  di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina
                            Art.  8  1  Il  Consiglio  di Stato   nomina  il  suo  Presidente  ed  un  Vicepresidente,  che  stanno  in    carica  un  anno.  Alla  scadenza   dell’anno  il   Vicepresidente  assume  la    presidenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il   resto,  la  carica    è  assunta    per  rotazione  secondo  l’anzianità  di  carica    subordinatamente  in  base  all’età.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   Presidente  non  è   immediatamente   rieleggibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzioni
                            a)  in  generale  Art.  9  1  Il  presidente  dirige  l’attività  del  Consiglio  di Stato  e   provvede  affinché   le incombenze   del  Governo  siano  adempiute  in    modo   tempestivo,  efficiente  ed  adeguato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Presidente  esercita  la    sorveglianza  generale  sulla  Cancelleria  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  in  particolare  Art.  10  1  Il  Presidente  del  Consiglio  di Stato:  a)  la  pianificazione  e   l’organizzazione  dei  lavori  del  Consiglio  di Stato,  avvalendosi  del  dello   Stato;  b)  le    sedute  del   Consiglio  di    Stato;  c)  al    Gran   Consiglio  gli  affari  governativi,   allorché  ne  è incaricato  dal  Consiglio  di Stato;  d)  il   Consiglio   di    Stato  verso  l’esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Collegio   può  delegare   i  compiti  di rappresentanza  ad  altri   membri  del  Governo,  al Cancelliere  o,  con  il consenso  del  Consiglio  di Stato,  ad  altre  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso     di   necessità  il  Presidente  può  adottare  provvedimenti     d’urgenza,  informando  tempestivamente  il Governo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenza
                            Art.  11  1  La  supplenza  del  Presidente  è   assunta  dal  Vicepresidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art.  introdotto   dal  R    21.1.2015;  in    vigore  dal  23.1.2015  -  BU  2015,   15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza   di    questo,  la    presidenza  è   esercitata   dal  membro  del  Consiglio   di    Stato  più  anziano  per  carica,  subordinatamente  per  età.  Capitolo  IV  Sedute  e   decisioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  si  riunisce    secondo  un  calendario  periodico  preventivamente  stabilito  ed  ogni  qualvolta  gli affari  lo    richiedano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   è   convocato   dal  Cancelliere   su ordine  del  Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni    membro  del  Consiglio    di  Stato  può  chiedere    in  qualsiasi  momento    la  convocazione  di  una  seduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Altri  partecipanti  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cancelliere  partecipa  alle  deliberazioni  del  Consiglio  di Stato  con   voto  consultivo.  Fa  proposte  per  gli  affari  della  Cancelleria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ove  sembri  opportuno  per  una  migliore  cognizione  e   formazione  della  propria  opinione,  il  Consiglio  di  Stato  può  invitare  altri  funzionari  dirigenti,  specialisti  interni  o   esterni   all’Amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Segretezza  delle  sedute  Art.  14  1  Le  sedute  del   Consiglio  di    Stato  non  sono  aperte  al    pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono   riservati  i  casi   previsti   dalla   legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’informazione   è   retta  dall’art.  4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Astensione  e   ricusa  Art.  15  1  I  Consiglieri    di  Stato,  il  Cancelliere  ed  eventuali  altri  partecipanti  alle    sedute  ai  sensi  dell’art.  13  devono  astenersi   in    qualsiasi  affare  in    cui  abbiano  un  interesse  personale  diretto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  si    tratta   di  prendere  decisioni  o statuire  su  ricorsi,  si    applicano  gli  articoli  50   e   seguenti  della  legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24  settembre  2013.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  questi  casi   il   membro   del   Consiglio  di    Stato  non   partecipa  alla  deliberazione  in    oggetto,  a meno  che  la sua  presenza  venga  richiesta  dal  Governo  per   fornire   informazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   astensioni   e le    ricuse  devono  essere  menzionate  a   protocollo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazioni
                            a)  Procedura   ordinaria  Art.  16  1  La  validità  delle  deliberazioni    è  subordinata  alla  presenza  di  almeno  3    membri  del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   vengono   trattati  affari  in    assenza  del  Consigliere  di    Stato  incaricato  di    presentarli,  a meno  che  egli  vi    acconsenta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   oggetto   che  comporti  una  decisione  viene  di regola  presentato  per  iscritto  dal  Consigliere  di  Stato  competente  sotto  forma  di progetto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni   Consigliere  di Stato  può   chiedere   di    presentare   un  suo  rapporto  su  di    un  oggetto  di    pertinenza  di  un  collega.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  determinati  affari   il  Consiglio  di    Stato   può  chiedere   l’approvazione  preventiva  di servizi   centrali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Procedura  straordinaria  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso  d’urgenza,  il    Consiglio    di  Stato  può  seguire  procedure  straordinarie    quali  l’adozione  di decisioni  per   via   di    circolazione   degli   atti,  per  telefono,   per  posta   elettronica,   per  tele   o  video  conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    decisioni    prese  con  procedura  straordinaria    sono  equiparate  a  quelle  adottate  in  procedura  ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Rimangono    riservate  le  decisioni  adottate    in  stato    di  necessità    conformemente  alla  legge  sulla  protezione  della  popolazione  del  26  febbraio  2007.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Modalità   di voto  Art.  18  1  Per    ogni    decisione  del  Consiglio  di  Stato    occorre  la  maggioranza    assoluta  dei  suoi  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    18.2.2014;  in vigore   dal  1.3.2014  - BU  2014,  115.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    19.6.2013;  in vigore   dal  1.7.2013  - BU  2013,  298.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In    caso  di parità  di    voti   si   ripete  la votazione  nella  seduta  successiva.  Qualora   il  risultato  fosse  ancora  di  parità,  il   voto  del  Presidente  prevale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  revoca,  sospensione  o   modifica  di  atti  individuali  e   concreti  occorre  il   voto  concorde  di  almeno  quattro  membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Protocollo
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tutte  le  decisioni  del  Consiglio  di  Stato  sono  consegnate    a    protocollo,  firmato    dal  Presidente  e   dal  Cancelliere   dello  Stato.  Il   protocollo  contiene  la data,  il  nome   del  Presidente,  quello  degli  altri  Consiglieri  di    Stato  presenti   e l’indicazione  delle   decisioni  prese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   membro  del  Consiglio   di    Stato  può  far  iscrivere  la    sua  opinione  divergente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Firma
                            Art.  20  1  Il  Presidente  e il   Cancelliere  firmano  le    decisioni  del  Consiglio   di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Consiglio  di    Stato   può  autorizzare  il Cancelliere  a   firmare  da  solo  determinati   atti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  assenza  del  Presidente  o  del  Cancelliere    si  applicano  gli  art.  11  e    23    del  presente  Regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazione  delle  sedute  Art.  21  Il   Consiglio   di    Stato  emana  a complemento  delle   disposizioni  che   precedono  le    direttive  sull’organizzazione  e sul  funzionamento  delle   sedute.  Capitolo   V  Il   Cancelliere  dello   Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                Statuto
                            Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cancelliere  dello  Stato  è   nominato  dal   Consiglio  di    Stato  e dichiara  davanti  allo   stesso  la  propria  fedeltà  alla  costituzione   ed  alle  leggi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   sottoposto  alle  leggi  organiche  sui  dipendenti   dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzioni/supplenza
                            Art.  23  4  1  Il  Cancelliere  dello  Stato   dirige  la  Cancelleria  e, riguardo  ad   essa,  ha   lo statuto  di  un  Direttore  di Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Cancelliere  dello  Stato   organizza  la    propria  supplenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
                            Art.  24  1  Il  Cancelliere  asseconda  il   Consiglio   di Stato   ed  il   suo  Presidente   nell’adempimento  dei  loro  compiti,  svolgendo  funzioni  di  Stato  maggiore  nel      campo      della  dell’organizzazione,  della  preparazione,  del  coordinamento  e   della   verifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   svolge  la    funzione  di    segretario  del  Consiglio   di Stato  ed  in    particolare:  a)  il   Consiglio   di    Stato  nell’ambito   dei  lavori  di    pianificazione  dell’attività  del  Governo;  b)  la    Cancelleria   dello  Stato;  c)  tutti  gli atti  inviati  al    Consiglio  di    Stato  al Dipartimento  competente   o alla  Cancelleria  Stato,  per  proposta  al  Consiglio    di  Stato    o  per  evasione  diretta:  i  casi  di  conflitto    di  vengono  decisi   dal   Consiglio   di Stato;  d)   la    preparazione  del  rendiconto   annuale  al    Gran  Consiglio;  e)  f)  su  ordine  del  Presidente    del  Consiglio  di  Stato,  i  piani  di  lavoro  e    le  trattande  del  di    Stato;  g)   il   protocollo  delle  sedute  e   custodisce  il   sigillo  del   Consiglio  di    Stato  che  ne   autentica  gli  h)  il coordinamento  dell’informazione   interna  tra  il   Consiglio  di    Stato  ed   i  Dipartimenti  e  esterna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   il   capo  del   Servizio   del  protocollo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Consiglio  di    Stato   può  assegnare  al    Cancelliere  altri   compiti.  Capitolo  VI  L’Amministrazione  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                I Dipartimenti
                            4    Art.  modificato  dal  R    13.5.2015;  in    vigore   dal  19.5.2015  - BU  2015,  235.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  organizza  ed  esercita  l’attività   per  mezzo  dei  Dipartimenti  e   della  sua  Cancelleria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Dipartimenti  comprendono:  a)  b)   personali;  c)  generale  e/o  il coordinatore   del  Dipartimento;  d)  e   altre  ripartizioni,  articolate   in    unità  amministrative  (sezioni,  uffici).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   struttura  dei  Dipartimenti  e   della   Cancelleria  dello  Stato  è   definita  nell’allegato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I  Direttori   dei   Dipartimenti  Art.  26  Il   Direttore   del  Dipartimento  esercita  in    particolare  le    seguenti   funzioni:  a)  periodica  di  compiti  e  obiettivi  del  Dipartimento  e    delle  divisioni,  verificandone  b)  del  Dipartimento,  la  presa  di  decisioni  ed  il coordinamento  dell’attività  delle   unità  a   lui immediatamente   subordinate;  c)  costante    del  Consiglio    di  Stato    circa    gli  oggetti  dipartimentali  importanti  e  la  delle   decisioni   che   competono   al Consiglio  di    Stato;  d)  della  preparazione    e   l’osservanza  del  preventivo  dei  centri  di  responsabilità  del  Dipartimento;  e)  verifica  ed  adeguamento  dell’organizzazione   del  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La  collaborazione  interdipartimentale  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato    si  avvale  del  Gruppo  di  coordinamento    per  assicurare  la  collaborazione  interdipartimentale,   rappresentativo  dei  Dipartimenti  e   dei  Servizi  centrali.  Esso  è presieduto   dal  Cancelliere   dello   Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  un  affare      coinvolge  più  Dipartimenti,      gli  interessati  provvedono  spontaneamente  all’informazione  e  al  coordinamento    reciproci.  Il  Consiglio  di  Stato  designa  il  Dipartimento  competente  in    via  principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La  gestione  amministrativa  Art.  28  Il   Consiglio  di  Stato  disciplina  la  gestione  amministrativa  in  seno  all’Amministrazione  cantonale  e   il   funzionamento  degli   altri  organi  di coordinamento.  Capitolo   VII  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  29  E’  abrogato  il   regolamento  del  Consiglio   di Stato  del  22   marzo   1855.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  30  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  6  Pubblicato  nel   BU  2001  ,  106.  Allegato  7  Strutturazione  dei  Dipartimenti  e della  Cancelleria  dello  Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cancelleria  dello  Stato  La  Cancelleria   dello  Stato  comprende:  –  Centro  di    competenza  in materia  di commesse  pubbliche;  –  Messaggeria  governativa;  –  Servizi   amministrativi  del  Consiglio  di    Stato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    19.6.2013;  in    vigore   dal  1.7.2013  -  BU  2013,  298.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Entrata   in vigore:  4 maggio  2001  -  BU  2001,  105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Allegato  modificato  dal   R    10.11.2021;  in  vigore   dal  12.11.2021  - BU  2021,   328;  precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2013,  298;   BU   2015,   235;  BU  2021,  196.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Servizi   giuridici  del  Consiglio  di    Stato;  –  Servizio   dei  diritti  politici;  –  Servizio   dei  ricorsi  del  Consiglio  di    Stato   (*);  –  Servizio   dell’informazione  e della   comunicazione  del  Consiglio  di Stato;  –  Servizio   delle  relazioni   esterne;  –  Studio  del   Cancelliere;  –  Consulente  giuridico  del  Consiglio  di    Stato  (*);  –  Delegato/a  alla  trasformazione   digitale   (*);  –  Delegato/a  cantonale  per   le relazioni  esterne  (*);  –  Incaricato/a  cantonale  della  protezione   dei  dati.   amministrativamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   delle   istituzioni  delle  istituzioni  comprende:  –  Segreteria  generale;  –  Divisione  della  giustizia;  –  Polizia  cantonale;  –  Sezione  del  militare  e   della  protezione   della  popolazione;  –  Sezione  della  popolazione;  –  Sezione  della  circolazione;  –  Sezione  degli  enti   locali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   della   sanità   e   della  socialità  della  sanità  e della   socialità   comprende:  –  Istituto  delle  assicurazioni  sociali;  –  Divisione  della  salute  pubblica;  –  Divisione  dell’azione  sociale  e   delle  famiglie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   dell’educazione,  della  cultura  e   dello  sport  dell’educazione,  della  cultura  e   dello   sport   comprende:  –  Sezione  amministrativa;  –  Divisione  della  scuola;  –  Divisione  della  formazione  professionale;  –  Divisione  della  cultura  e   degli  studi  universitari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   del  territorio  del  territorio  comprende:  –  Servizi   generali;  –  Divisione  dell’ambiente;  –  Divisione  dello  sviluppo  territoriale  e   della  mobilità;  –  Divisione  delle  costruzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   delle   finanze  e   dell’economia  delle  finanze  e   dell’economia  comprende:  –  la    Divisione  delle  risorse;  –  la    Divisione  delle  contribuzioni;  –  la    Divisione  dell’economia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  cantonale  delle  finanze  cantonale  delle  finanze  è   attribuito  amministrativamente  al direttore  del  Dipartimento  istituzioni.