Regolamento sull’imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria
                            Regolamento  sull’imposta  alla   fonte  nel  quadro della legge  tributaria  (RFLT)  (del  2   dicembre   2020)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli  articoli  108  capoverso  2,  112  capoverso  5,  118  capoverso  3,  119  capoverso  2,  277  capoverso  3  bis  e   322  della   legge  tributaria  del  21  giugno   1994  (di  seguito  LT),  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcolo  dell’imposta  alla  fonte  (art.  50,  106,   107,  111  LT)  Art.  1  1  La  Divisione   delle  contribuzioni  elabora  le    tabelle  delle  aliquote  per  le    imposte  alla  fonte  conformemente  agli  articoli  106,  107  e   111   LT  e   alle  ordinanze   e   direttive   federali  in    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  P  er il calcolo dell’imposta alla fonte si applica per analogia l’articolo 50 capoverso 3 LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proventi  compensativi  (art.  105  cpv.  2   lett.   b   LT)  Art.  2  Sono  assoggettati  all’imposta  alla    fonte  tutti  i  proventi  sostitutivi    del  reddito  da  attività  lucrativa  derivanti  da  un  rapporto  di  lavoro  nonché  dall’assicurazione  malattie,  dall’assicurazione  contro  gli  infortuni,  dall’assicurazione  per  l’invalidità  e dall’assicurazione   contro  la    disoccupazione.  Ne  fanno  parte  in    particolare   le    indennità  giornaliere,  le indennità,   le rendite  parziali  e   le    prestazioni  in  capitale  versate  in loro  vece.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rimunerazioni  dall’estero  (art.  2,    120  LT)  Art.  3  1  Se  riceve  rimunerazioni  da  un  debitore  della    prestazione    imponibile  non  residente  in  Svizzera,  il   contribuente  con   domicilio   o   dimora   fiscale   nel  Cantone  è   tassato   secondo  la    procedura  ordinaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tuttavia  il   contribuente  è assoggettato  all’imposta  alla  fonte  nel  Cantone   se:  a)  della  prestazione  è a   carico  di uno   stabilimento  d’impresa   o di    una  sede  fissa  datore  di    lavoro   nel  Cantone;  b)   effettuato  un  distacco   di lavoratori   tra  società  collegate  e   la società   con   sede  nel  Cantone  considerata  il datore   di    lavoro  effettivo;  o  c)   prestatore  estero  di    personale  fornisce,  in    violazione  dell’articolo   12  capoverso  2 della   legge  collocamento   del  6   ottobre  1989,  personale  a   prestito   a un’impresa  acquisitrice  nel  Cantone  la rimunerazione  della   prestazione   è a   carico  di tale  impresa  acquisitrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  considera  debitore  della   prestazione   imponibile  ai    sensi  dell’articolo   120   LT:  a)  d’impresa  o   la    sede  fissa  del  datore  di    lavoro   nel   Cantone   per  la    casistica  di cui  capoverso  2   lettera  a;  b)  con  sede  nel  Cantone  per  la    casistica  di cui  al    capoverso  2 lettera  b;  c)  acquisitrice   nel  Cantone  per  la    casistica  di cui  al    capoverso  2   lettera  c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  di  comunicazione  (art.  120  LT)  Art.  4  1  I  datori  di lavoro  hanno  l’obbligo  di    comunicare  all’Ufficio  delle  imposte   alla   fonte   e del  bollo  l’impiego  di    persone  assoggettate   all’imposta  alla  fonte  secondo   gli  articoli  104   o 110  LT  entro  otto  giorni  dall’inizio   della   loro  attività,  utilizzando  il modulo  apposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  datore  di    lavoro  trasmette   per   via  elettronica  il  conteggio  dell’imposta   alla  fonte  allestito   tramite  l’applicativo  ufficiale,  egli  può  comunicare  le    nuove  assunzioni  insieme  al conteggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I    lavoratori  devono  comunicare  al  datore  di  lavoro  ogni  modifica  di  un  fatto  determinante  per  la  r  iscossione dell’imposta alla fonte. Il datore di lavoro comunica le modifiche all’Ufficio delle imposte alla  f  onte e del bollo entro le scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diffida  per  mancato  inoltro  dei  conteggi  dell’imposta  alla  fonte  (art.  120  cpv.   2   LT)  Art.  5  Per  ogni  diffida   inviata  al    contribuente   che  non  osserva  i termini  di    consegna  dei  conteggi  delle  imposte   trattenute  alla  fonte  viene   percepita  una   tassa  di    50  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Restituzione  (art.  121   cpv.   5   LT  e   art.  247  cpv.   1  bis  LT)  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il  debitore  della  prestazione  imponibile  ha  effettuato  una  ritenuta   d’imposta  alla   fonte  troppo  elevata    e  ha  già    consegnato  i   conteggi  all’Ufficio  delle  imposte  alla    fonte  e    del  bollo,  quest’ultimo  può  restituire  la    somma  eccedente  direttamente   al    contribuente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   si    procede  alla  restituzione  dell’imposta  alla   fonte  versata  in eccedenza  se questa  è   inferiore  o  uguale  a   20  franchi.  Capitolo   secondo  Persone  fisiche  con  domicilio   o dimora  fiscale  nel  Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassazione  ordinaria  ulteriore  obbligatoria  (art.  108  LT)  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Una  persona  è   tassata  secondo  la    procedura  ordinaria  ulteriore  ai    sensi  dell’articolo  108  capoverso  1   lettera  a LT  se  il   suo  reddito  lordo   da  attività  lucrativa  dipendente  ammonta  almeno  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120’000  franchi  nel  corso   di un  anno  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati    reddito  lordo    da  attività  lucrativa  dipendente  i  proventi  di  cui  all’articolo    105  capoverso  2   lettere   a   e   b   LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  coniugi  con   doppio   reddito  sono  tassati  secondo  la    procedura  ordinaria   ulteriore  se  il  reddito   lordo  di  uno   di    essi  ammonta  almeno  a   120’000  franchi  nel  corso  di un   anno  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   tassazione  ordinaria   ulteriore  è   mantenuta   sino  alla  fine  dell’assoggettamento   all’imposta  alla  fonte,  anche  se il   reddito  lordo  è   temporaneamente  o   durevolmente  inferiore  all’importo   minimo  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120’000  franchi,  se  i  coniugi   divorziano  oppure  si    separano  legalmente   o   di fatto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  In  caso  di assoggettamento  inferiore  a   un  anno,   l’importo  minimo  è   calcolato   secondo  l’articolo  50  capoverso  3   LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’Ufficio    delle  imposte  alla    fonte  e  del  bollo    identifica  d’ufficio  le  persone  di  cui    ai  capoversi  1-5  sulla  base  dei   dati  indicati   dal  debitore  della  prestazione  imponibile  nei  conteggi   dell’imposta   alla  fonte.  I  dati   relativi  a queste  persone  vengono  trasmessi  all’autorità  competente  (art.   14   cpv.  1   lett.  a  e   art.  15  RLT)  per  la    tassazione  ordinaria  ulteriore   obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le    persone  che  dispongono  di  proventi    di  cui  all’articolo  108  capoverso  1   lettera  b   della    legge  tributaria  devono  chiedere   all’Ufficio  delle   imposte  alla  fonte  e del  bollo  il  modulo  per  la    dichiarazione  d’imposta  entro  il    31  marzo  dell’anno  successivo    al  corrispondente  anno  fiscale.  L’autorità  competente  (art.  14  cpv.   1   lett.  a   e   art.   15   RLT)  provvederà  alla   loro  tassazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassazione  ordinaria  ulteriore  su  richiesta  (art.  109   LT)  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  persona  assoggettata  all’imposta  alla  fonte  può  presentare  all’autorità  di    tassazione  competente  (art.   15  RLT)  entro   il  31  marzo  dell’anno  successivo  a quello  fiscale  una  richiesta  scritta  di  tassazione  ordinaria  ulteriore.  Una  volta  presentata,  la    richiesta  non  può  più  essere  ritirata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una     volta  richiesta,     la   tassazione     ordinaria  ulteriore  è  mantenuta     sino  alla     fine  del-  l’assoggettamento  all’imposta  alla  fonte  anche  se  i   coniugi  divorziano  oppure  si  separano  legalmente  o   di    fatto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disciplinamento  dei  casi   di  rigore  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Su  richiesta  delle  persone  assoggettate    all’imposta  alla  fonte  che  versano    alimenti    di  cui  all’articolo   32  capoverso  1   lettera  c   LT   e   a   cui  si   applica  il  tariffario   A,  B,  C   o   H,  al    fine   di    attenuare  i  casi   di  rigore   nel  calcolo  dell’imposta  alla  fonte,   l’autorità  fiscale  può  riconoscere  deduzioni  per  i  figli  al massimo  fino  all’ammontare  degli  alimenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  nell’applicare  uno  di    questi  tariffari  sono  stati  presi  in    considerazione  gli  alimenti,  la    tassazione  ordinaria  ulteriore  è  effettuata  soltanto  se  la  persona    assoggettata  all’imposta  alla  fonte  ne  fa  richiesta.  In  caso  di  richiesta  di  tassazione  ordinaria  ulteriore,  questa  è   effettuata  fino  al  termine  dell’assoggettamento  all’imposta  alla  fonte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Passaggio  dall’imposizione  alla  fonte   alla   tassazione  ordinaria  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Una  persona  precedentemente  assoggettata   all’imposta  alla  fonte  è   tassata  secondo  la  procedura  ordinaria  per   l’intero  periodo   fiscale  se:  a)  il   permesso  di domicilio;  b)   una  persona  di    cittadinanza  svizzera  o   titolare  di    un  permesso  di domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’imposta  alla  fonte   non  è più   dovuta  a decorrere  dal  mese  successivo   al    rilascio  del  permesso  di  domicilio  o   al matrimonio.  L’imposta  trattenuta   alla  fonte  è   computata  senza  interessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Passaggio  dalla  tassazione  ordinaria   all’imposizione  alla  fonte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11  1  Se  nel  corso  di un  periodo  fiscale  un  reddito  è   dapprima   tassato  secondo  la    procedura  la  procedura  ordinaria    ulteriore  per    tutto    l’anno  e   fino  al  termine  dell’assoggettamento    all’imposta  alla  fonte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   lavoratore  straniero  sprovvisto  di    permesso   di    domicilio  è   assoggettato  nuovamente  all’imposta  alla  fonte  a   contare  dall’inizio   del   mese  successivo   al    divorzio  o alla   separazione  legale   o   di    fatto  da  un  coniuge  di    cittadinanza  svizzera  o   titolare  di    un  permesso  di    domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eventuali  pagamenti   anticipati  effettuati  prima  del  passaggio  all’imposizione   alla  fonte  e le    imposte  trattenute  alla  fonte  sono   computati.  Capitolo   terzo  Persone  fisiche  senza  domicilio  o   dimora  fiscale  nel  Cantone  e persone  giuridiche   senza  sede  o amministrazione   effettiva  nel  Cantone
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Artisti,  sportivi  e   conferenzieri  (art.  112  LT)  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  considerati  introiti  giornalieri   di artisti,  sportivi   e conferenzieri   domiciliati   all’estero  i  proventi  lordi  di  cui  all’articolo  112  capoverso  3   LT,     divisi     per  il  numero  dei  giorni  di  rappresentazione  e   di prova.  Fanno  parte  degli  introiti  giornalieri  segnatamente:  a)  lordi,   comprensivi  delle   indennità  e   dei  proventi  accessori,  nonché   le  prestazioni  in  e  b)  le    spese,  i  costi  e   le    imposte  alla  fonte  pagati  dall’organizzatore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i   gruppi  dove  la  quota  di  ogni  non    è    nota    o  è    difficile  da    stabilire,  ai  fini  della  determinazione  di    tale  quota  è   calcolato  il reddito   medio   pro  capite  giornaliero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fanno  parte  degli  introiti   giornalieri  anche  le rimunerazioni  che   non  sono  versate  direttamente  alla  persona  assoggettata  all’imposta  alla  fonte,  bensì  a   una  terza  persona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   prestazioni  in natura   sono  valutate  di    regola  secondo  le    disposizioni  valide   per  l’assicurazione  vecchiaia  e   superstiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  proventi   e   le    indennità  esenti  da  trattenuta   sono  stabiliti  dalla  Divisione  delle  contribuzioni  tenuto  conto  delle  disposizioni  federali  in materia  di    imposta  federale  diretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Creditori  ipotecari   (  art.  114   LT)  Art.  13  Sono  considerati  proventi    imponibili  di  creditori  ipotecari  residenti    all’estero  i  proventi  lordi  derivanti  da  crediti  secondo  l’articolo  114  LT.  Ne  fanno  parte  anche  gli  interessi  che   non  sono  versati  direttamente  alla  persona  assoggettata  all’imposta  alla  fonte,   bensì  a   una  terza  persona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Beneficiari  di  rendite  previdenziali  domiciliati  all’estero  (art.   115   e   116  LT)  Art.  14  1  Fatte  salve  disposizioni  contrarie    di  accordi  internazionali,  le  rendite  dei  beneficiari  domiciliati  all’estero   di cui  agli  articoli   115  e   116  LT  soggiacciono  all’imposta  alla   fonte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’imposta   alla  fonte  non   viene  riscossa   perché  l’imposizione  spetta  all’altro  Stato   contraente,  il  debitore  della  prestazione  imponibile  deve  farsi  confermare  per    scritto    che    il    domicilio  del  beneficiario  è   all’estero   e verificare  periodicamente  questa  situazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Beneficiari  di  prestazioni  previdenziali  in  capitale  domiciliati  all’estero  (art.  115  e   116  LT)  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nonostante   le    disposizioni  di    accordi  internazionali,  le    prestazioni  in capitale  versate  a  beneficiari  domiciliati  all’estero  di cui  agli  articoli  115   e 116  LT  soggiacciono   sempre  all’imposta  alla  fonte.  È applicabile  l’articolo  38  LT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’imposta  alla  fonte   trattenuta  è rimborsata  senza  interessi,  se il   beneficiario  di    una   prestazione  in  capitale  di    un  istituto  di    previdenza  con  sede  nel  Cantone:  a)  all’Ufficio  delle  imposte  alla    fonte  e  del  bollo  la  relativa  domanda  entro  tre    anni  dal  della   prestazione;  e  b)  alla  domanda  una    lettera  di  conferma  dell’autorità    fiscale  competente    dell’altro    Stato  avente   diritto  secondo  cui:  essa   è a conoscenza   della  prestazione  in capitale,  e  il  beneficiario  della   prestazione  in    capitale  è una  persona  residente  in    tale  altro  Stato  ai    sensi  della  convenzione  con  la    Svizzera   per   evitare   la doppia   imposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassazione  ordinaria  ulteriore  in  caso   di  quasi  residenza  (art.  118  LT)  Art.  16  1  Le  persone  assoggettate  all’imposta   secondo  l’articolo  4   capoverso  1 LT   i  cui  proventi  lordi  mondiali,  compresi  i  proventi  lordi  del  coniuge,  sono  di    regola   imponibili  nel  Cantone  almeno  nella  misura    del  90  per  cento  (quasi    residenza)  possono  presentare  all’Ufficio  delle  imposte    alla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fonte  e    del  bollo  entro  il   31  marzo  dell’anno  successivo  all’anno    fiscale  una  richiesta  scritta  di  tassazione  ordinaria  ulteriore.  Una  volta  presentata,   la richiesta  non  può  più  essere   ritirata,  per  il  periodo  fiscale  in    questione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nell’ambito   della  procedura  di    tassazione  l’Ufficio  delle  imposte   alla   fonte  e   del  bollo   verifica  se la  persona  assoggettata  all’imposta  alla    fonte    nell’anno  fiscale  soddisfa  le  condizioni  della  quasi  residenza.  A  tal  fine,  determina  secondo  gli  articoli  15-17  e    19-22  LT  dapprima  i  proventi  lordi  mondiali  e   in seguito  la    quota   dei   proventi  lordi  imponibili   in    Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassazione  ordinaria  ulteriore  d’ufficio  (art.  119  LT)  Art.  17  1  Le  competenti  autorità  fiscali    cantonali    possono    procedere  d’ufficio  a   una  tassazione  ordinaria  ulteriore  se  dagli    atti  emerge    il   fondato  sospetto  che    si    è   in  presenza  di  una  situazione  estrema  a   favore  o a   sfavore   del  contribuente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’avvio  di  una  procedura  di  tassazione  ordinaria  ulteriore  d’ufficio  si  applica  l’articolo  193  LT  sulla  prescrizione  del  diritto   di    tassare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Riparto  intercomunale  del  gettito  d’imposta  alla  fonte  Art.  18  Il   gettito  dell’imposta  alla   fonte  è   ripartito:  a)  i  lavoratori   di    cui  all’articolo  121  capoverso  1   lettera   a   LT,  in    base  al    Comune  in    cui  il  singolo  aveva  il   domicilio     o  la  dimora     fiscale     alla  fine     del  periodo     fiscale  o  b)  le    persone  di cui   all’articolo   121  capoverso  1   lettera   b   LT,  in    base  al    Comune   in    cui  il singolo  esercitava  l’attività  lucrativa   alla  fine  del  periodo  fiscale  o dell’assoggettamento;  c)  i  lavoratori  di  cui    all’articolo  121  capoverso  2    LT,  in  base  al  Comune  in  cui  il  singolo  era  dimorante  settimanale  alla  fine  del  periodo   fiscale  o dell’assoggettamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di conteggio  semplificata  (art.  37a   cpv.  6   LT)  Art.  19  1  Se  l’articolo  37a  LT   e   le    disposizioni  del   presente  articolo  non  prevedono   altrimenti,  le  disposizioni  della    legge    tributaria    sull’imposta  alla  fonte  e  le  altre  disposizioni  del  presente  regolamento  si    applicano  per  analogia  alla  procedura   di    conteggio  semplificata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’imposta  è    riscossa  sulla  base  del  salario  lordo    dichiarato  dal  datore  di  lavoro    alla    cassa    di  compensazione  AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    disposizioni  dell’ordinanza  sull’assicurazione    per  la  vecchiaia  e   per    i  superstiti    del  31    ottobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1947  relative  alla  procedura  di  conteggio    semplificata  si    applicano  per  analogia  al  conteggio    e   al  versa-mento  dell’imposta  alla   fonte  alla  competente  cassa   di    compensazione  AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  l’imposta  non  è versata  nonostante   diffida  della   cassa   di compensazione  AVS,   quest’ultima  ne  informa  l’Ufficio  delle  imposte  alla  fonte  e  del    bollo,  se  il  datore  di  lavoro    ha    sede  o  domicilio  nel  Cantone.  Questi  riscuote  l’imposta  conformemente  alle  prescrizioni   della  legislazione  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dopo  aver  dedotto  la provvigione  cui  ha  diritto,  la    cassa  di    compensazione  AVS  versa  le imposte  incassate  all’Ufficio  delle   imposte  alla  fonte  e del  bollo.  Capitolo  quarto  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  20  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  il  1°  gennaio  2021.  Pubblicato  nel   BU  2020  ,  373.