Regolamento relativo all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia
                            Regolamento  relativo all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia  (Regolamento sulla semiprigionia)  (del 30 marzo 2017)  La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia  di esecuzione di pene e misure (di seguito la Conferenza),  visti:  Gli articoli 40, 74, 75, 77b, 96, 372 cpv. 3, 379 e 380 del Codice penale svizzero del 21 dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1937 (CP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ;  L’ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale svizzero e sul Codice penale militare (O-CP-  CPM)  2  ;  Gli articoli 1, 4 e 14 del concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene privative di libertà  e  delle  misure  concernenti  gli  adulti  e  i  giovani  adulti  nei  cantoni  latini  (Concordato  latino  sulla  detenzione penale degli adulti);  delle   proposte   della   Commissione   latina   della   Probazione,   dell’8   marzo   2017,   e   della  Commissione concordataria latina, del 9 marzo 2017;  d e c i d e :  Capitolo 1  Principi
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipi di sanzioni
Art. 1
                            1  Le condizioni per la concessione della semiprigionia sono definite all’articolo 77b CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  semiprigionia  è  ammissibile  per  le  pene  privative  di  libertà,  oltre  che  per  le  pene  privative  di  libertà in sostituzione delle multe e delle pene pecuniarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Descrizione
Art. 2
                            1  Durante l’esecuzione della semiprigionia, la persona detenuta continua la sua attività o  il suo lavoro all’esterno dello stabilimento alle condizioni fissate dallo stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa trascorre le sue ore di svago e di riposo nello stabilimento.  Capitolo 2  Condizioni d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni temporali
Art. 3
                            1  La  semiprigionia  è  ammissibile  a  condizione  che  la  pena  pronunciata,  o  la  durata  totale delle pene da espiare simultaneamente:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  , o  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per   le   pene   con   la   sospensione   condizionale   parziale,   la   parte   senza   sospensione   è  determinante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Residuo di pene e pena unica
Art. 4
                            Se  uno  o  più  residui  di  pena  devono  essere  espiati  dopo  la  revoca  della  liberazione  condizionale, i seguenti elementi sono determinanti per il calcolo della durata della pena:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    RS  311.0  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    RS  311.01  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3      Il  principio  lordo  significa  che  l’esame  delle  condizioni  temporali  si  fonda  sulla  durata  della  pena
                        
                        
                    
                    
                    
                pronunciata senza computare la detenzione già espiata.
4
                            Il  principio  netto  significa  che  l’esame  delle  condizioni  temporali  si  fonda  sulla  durata  della  pena
                        
                        
                    
                    
                    
                pronunciata computando la detenzione già espiata.
Condizioni personali
Art. 5
                            Le seguenti condizioni devono essere soddisfatte per beneficiare della semiprigionia:  a)  b)  c)  d)  e)  bis   CP;  f)  g)  Capitolo 3  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dell’autorità
Art. 6
                            L’autorità d’esecuzione:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Documenti da trasmettere
Art. 7
                            1  La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  queste  informazioni  non  emergono  chiaramente  dal  suo  titolo  di  soggiorno  in  Svizzera,  la  persona condannata di nazionalità straniera fornisce ogni documento utile attestante il suo diritto  di soggiorno o di esercitare un’attività lavorativa o di formazione in Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre forme di esecuzione
Art. 8
                            1  Se   la   persona   condannata   non   soddisfa   le   condizioni   per   beneficiare   della  semiprigionia,   l’autorità   può   accordarle   un   termine   ulteriore   per   richiedere   un’altra   forma  d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Questa  possibilità  è  esclusa  in  caso  di  abuso,  di  mancato  rispetto  dell’obbligo  di  cooperare  e  comunicare, di inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di  circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata.  Capitolo 4  Attuazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano d’esecuzione (PES)
Art. 9
                            1  Lo stabilimento d’esecuzione elabora il piano d’esecuzione della sanzione d’intesa con  la persona condannata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il piano regola specificamente l’ora di partenza e di arrivo, in funzione del tempo di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per ogni giorno lavorativo, la persona condannata può trascorrere al massimo 13 ore all’esterno  dello stabilimento d’esecuzione per le seguenti attività:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  persona  condannata  trascorre  almeno  un  giorno  alla  settimana  presso  lo  stabilimento  di  esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obblighi della persona condannata
Art. 10
                            1  Qualora la persona beneficiaria della semiprigionia non fosse in grado di rispettare le  condizioni  poste,  deve  darne  comunicazione  immediata  all’autorità  competente  e  alla  Direzione  dello Stabilimento d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Parimenti,  essa  informa  senza  indugio  l’autorità  competente  della  perdita  o  interruzione  del  lavoro,  della  formazione  o  di  altra  occupazione,  come  di  qualsiasi  cambiamento  della  sua  situazione personale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controlli
Art. 11
                            1  Durante  l’esecuzione,  l’autorità  verifica  che  la  persona  detenuta  esegua  l’attività  dichiarata ai fini della concessione della semiprigionia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  questo  scopo  essa  prende  tutte  le  misure  necessarie.  In  particolare,  essa  può,  in  qualsiasi  momento:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità può delegare questa competenza alla direzione dello stabilimento o a un’altra autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Permesso d’uscita
Art. 12
                            La   persona   detenuta   può   beneficiare   di   permessi   di   uscita   conformemente   al  regolamento del 31 ottobre 2013 relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone  condannate adulte e ai giovani adulti, applicabile per analogia.  Capitolo 5  Modifica delle condizioni di ammissione dopo la concessione dell’autorizzazione  oppure durante l’esecuzione della semiprigionia
                        
                        
                    
                    
                    
                Estinzione delle condizioni
Art. 13
                            1  Se  la  persona  condannata  non  soddisfa  le  esigenze  di  cui  agli  articoli  3  e  4,  viene  posto fine al regime della semiprigionia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La persona condannata continua a scontare la sua pena in un carcere aperto o chiuso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  persona  condannata  senza  colpa,  perde  completamente  o  parzialmente  il  lavoro,  la  formazione  o  l’attività,  l’autorità  competente  può  mantenere  la  semiprigionia  a  condizione  che  la  persona trovi un’attività appropriata entro il termine di 21 giorni e che il suo accompagnamento sia  garantito durante il periodo transitorio.  Capitolo 6  Violazione delle regole/mancato rispetto del piano di esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Diffida
Art. 14
                            L’autorità  può  diffidare  la  persona  condannata  che  non  rispetta  le  condizioni  della  semiprigionia o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se:  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca del regime
Art. 15
                            1  Se,    nonostante    formale    diffida,    la    persona    condannata    persiste    nel    suo  comportamento,   l’autorità   può   revocare   la   semiprigionia   e   ordinare   con   effetto   immediato  l’esecuzione del residuo di pena in regime ordinario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione provvisoria
                            1  sospendere provvisoriamente il regime di semiprigionia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durante il periodo di sospensione provvisoria, l’esecuzione prosegue immediatamente in regime  ordinario. Se del caso la persona condannata può essere trasferita in un’altra struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direzione dello stabilimento informa immediatamente l’autorità competente che si determina in  merito nel termine di 10 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Inchiesta penale
Art. 17
                            1  Se,   contro   la   persona   condannata   viene   aperta   un’inchiesta   penale   durante  l’esecuzione  della  semiprigionia,  quest’ultima  può  essere  sospesa  o  revocata.  La  decisione  è  presa dall’autorità di collocamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  d’urgenza,  la  decisione  può  essere  presa  dalla  direzione  dello  stabilimento  che  ne  informa  immediatamente  l’autorità  di  collocamento.  Quest’ultima  si  determinerà  in  merito  nel  termine di 10 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni disciplinari
Art. 18
                            Le sanzioni disciplinari sono riservate.  Capitolo 7  Computo dei pagamenti parziali
                        
                        
                    
                    
                    
                Modalità
Art. 19
                            1  Il pagamento di multe e pene pecuniarie è computato secondo l’espressa volontà della  persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l’autorità opta per la soluzione più  favorevole alla persona condannata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È possibile derogare a questa regola se la prescrizione è prossima. In questo caso, i pagamenti  sono computati sulle multe o le sanzioni pecuniarie che si prescrivono per prime.  Capitolo 8  Partecipazione alle spese d’esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 20
                            1  La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese di esecuzione  della pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo della partecipazione è fissato dalla Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La persona condannata versa gli anticipi fissati dalla direzione dello stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Su richiesta della persona condannata, l’autorità competente può concedere un esonero parziale  dalla  partecipazione  ai  costi  di  esecuzione  quando  è  dimostrata  una  situazione  economica  precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimento  e sostegno che le incombono.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre spese
Art. 21
                            1  In  generale,  durante  i  giorni  feriali,  le  persone  in  semiprigionia  mangiano  all’esterno,  con l’eccezione della prima colazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  costo  dei  pasti  esterni  e  le  spese  di  trasporto  dallo  stabilimento  sono  a  carico  delle  persone  condannate.  Capitolo 9  Luoghi d’esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Tipo di stabilimento
Art. 22
                            1  La semiprigionia è eseguita in uno stabilimento aperto o in una sezione aperta di una  struttura chiusa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  può  essere  eseguita  nella  sezione  specifica  di  un  carcere  di  detenzione  preventiva,  a  condizione che l’accompagnamento della persona condannata sia garantito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   stabilimento   può   essere   gestito   da   privati   purché   riconosciuti   dalla   Conferenza.   Uno  stabilimento  di  questo  tipo  deve  garantire  la  presa  a  carico  complementare  necessaria  della  persona  condannata,  il  rispetto  di  un  piano  di  esecuzione  della  sanzione  penale,  se  è  stato  stabilito, e disporre di un regolamento approvato dall’autorità dove ha sede la struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  pene  in  regime  di  semidetenzione  possono  essere  espiate  nel  medesimo  stabilimento  da  Capitolo 10  Fine della semiprigionia
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinuncia
Art. 23
                            La  persona  detenuta  può  chiedere  di  rinunciare  al  proseguimento  del  regime  della  semiprigionia.  In  questo  caso  e  di  regola  il  residuo  di  pena  è  eseguito  immediatamente  in  uno  stabilimento aperto o chiuso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Liberazione condizionale
Art. 24
                            Riservato l’art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86 e segg CP).  Capitolo 11  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Cantoni non concordatari
Art. 25
                            1  A  seconda  delle  circostanze  specifiche  (specialmente  per  motivi  di  presa  a  carico,  di  sicurezza,  di  disciplina,  di  prossimità  al  domicilio  o  al  luogo  di  lavoro  o  di  effettivo  di  persone  detenute)  e  a  condizione  che  gli  accordi  non  siano  contrari  al  Concordato,  né  svantaggino  un  Cantone o uno stabilimento, dei collocamenti possono essere effettuati o accettati in stabilimenti di  cantoni non concordatari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimane riservata la delega di competenza a un’autorità di un altro Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione ed entrata in vigore
Art. 26
                            1  Il   presente   regolamento   abroga   la   decisione   del   25   settembre   2008   relativa  all’esecuzione delle pene nella forma della semiprigionia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conferenza  invita  pertanto  i  governi  dei  cantoni  della  Svizzera  latina  ad  adattare  di  conseguenza i loro regolamenti cantonali relativi alla semiprigionia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È applicabile anche alle sanzioni che sono state pronunciate prima della sua entrata in vigore, ma  la cui esecuzione non ha ancora preso inizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Esso  è  pubblicato  sul  sito  internet  della  Conferenza  e  da  ogni  Cantone  secondo  la  propria  procedura.  Il Segretario generale: Blaise Péquignot  La presidente: Béatrice Métraux  Conseillère d’Etat  Pubblicato nel BU  2017  , 511.