Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici somatici diurni e notturni
                            Regolamento  sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio  e per i centri terapeutici somatici diurni e notturni  (del 22 marzo 2011)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                A. Principio
Art. 1
                            1  L’esercizio di un servizio di assistenza e cura a domicilio (in seguito SACD) e quello di  un centro terapeutico somatico diurno (in seguito CDTS) o notturno (in seguito CNTS) necessita di  un’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione è concessa se i requisiti di qualità (art. da 6 a 10) sono soddisfatti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  è  revocata  se  i  requisiti  di  qualità  non  sono  soddisfatti,  in  particolare  se  i  provvedimenti ordinati dal Medico cantonale non sono adottati.
                        
                        
                    
                    
                    
                B. Definizioni
Art. 2
                            1  È  considerato  SACD  ogni  persona  giuridica  che  fornisce  prestazioni  sanitarie  a  domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  considerato  CDTS  o  CNTS  ogni  struttura  o  persona  giuridica  che  accoglie  più  di  quattro  persone  per  periodi  inferiori  a  16  ore  consecutive  e  che  fornisce,  nei  propri  spazi,  prestazioni  sanitarie  somatiche  ambulatoriali.  Il  presente  regolamento  non  si  applica  in  particolare  né  agli  Istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici né ai Centri diurni psichiatrici.
                        
                        
                    
                    
                    
                C. Competenze
I. Consiglio di Stato
Art. 3
                            Il Consiglio di Stato è competente per la concessione e la revoca dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Dipartimento
Art. 4
                            Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) è competente per  l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Medico cantonale
Art. 5
                            1  Il Medico cantonale esercita la vigilanza sui SACD, sui CDTS e sui CNTS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso   si   avvale   della   collaborazione   dei   pertinenti   servizi   del   Dipartimento,   in   particolare  dell’Ufficio di sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                D. Requisiti di qualità
I. scopo
Art. 6
                            I  requisiti  essenziali  di  qualità  hanno  lo  scopo  di  garantire  le  premesse  di  sicurezza  dell’utente dei SACD, dei CDTS e dei CNTS.
                        
                        
                    
                    
                    
                1. In generale
Art. 7
                            1  I SACD, i CDTS e i CNTS devono disporre dei seguenti requisiti di struttura:  a)  b)  c)  d)  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  –  –  –  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                2. CDTS
                            2  I CDTS devono disporre, oltre a quanto previsto al cpv. 1, dei seguenti requisiti di struttura:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   per letto) per momenti di riposo sull’arco della giornata;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ) e attrezzatura per la preparazione di pasti  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   per utente);  h)  i)  j)
                        
                        
                    
                    
                    
                3. CNTS
                            3  I CNTS devono disporre, oltre a quanto previsto dal cpv. 1, dei seguenti requisiti di struttura:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  o  camere  doppie  (superficie  min.  20  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  dotate  di  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   per utente);  h)  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Requisiti procedurali
1. In generale
Art. 8
                            1  I SACD, i CDTS e i CNTS devono garantire i seguenti requisiti di procedura:  a)  b)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  i)  j)  k)  l)
                        
                        
                    
                    
                    
                2. CDTS e CNTS
                            2  I  CDTS  e  i  CNTS  devono  disporre,  oltre  a  quanto  previsto  al  cpv.  1,  dei  seguenti  requisiti  procedurali:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Istanza di autorizzazione
Art. 9
                            1  I SACD, i CDTS e i CNTS devono presentare l’istanza di autorizzazione al Consiglio di  Stato per il tramite dell’Ufficio di sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza deve essere corredata della seguente documentazione:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Verifica dei requisiti
Art. 10
                            1  Nell’ambito dell’istruzione dell’istanza di autorizzazione la verifica dei requisiti avviene  mediante ispezione da parte del Medico cantonale e dell’Ufficio di sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Successivamente  ogni  SACD,  CDTS  e  CNTS  produce  annualmente  un’autodichiarazione  di  conformità ai requisiti di cui al presente regolamento. Restano riservate ispezioni di verifica, anche  senza preavviso, da parte del Medico cantonale o dell’Ufficio di sanità.
                        
                        
                    
                    
                    
                E. Disposizioni transitorie
Art. 11
                            1  I  CDTS  e  i  CNTS  già  operativi  sul  territorio  al  momento  dell’entrata  in  vigore  del  presente regolamento possono continuare a fornire le proprie prestazioni se presentano l’istanza  di autorizzazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se questi CDTS e i CNTS non adempiono a tutti i requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione, il  Consiglio  di  Stato  può  rilasciare  un’autorizzazione  provvisoria  della  durata  massima  di  due  anni  allo scopo di consentire loro di provvedere agli adeguamenti indicati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le autorizzazioni rilasciate in precedenza ai SACD mantengono la propria validità.
                        
                        
                    
                    
                    
                F. Abrogazione ed entrata in vigore
Art. 12
                            È abrogato il regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e  cura a domicilio del 22 maggio 2007.  Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra  immediatamente in vigore.  1  Pubblicato nel BU  2011  , 172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 25 marzo 2011 - BU 2011, 172.