Regolamento sull’avvocatura
                            Regolamento  sull’avvocatura  (RAvv)  (del 18 dicembre 2012)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto l’articolo 35 della legge sull’avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv),  d e c r e t a :  Capitolo primo  Pratica legale e alunnato giudiziario e amministrativo
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione
Art. 1
                            La  Commissione  per  l’avvocatura  ammette  alla  pratica  legale  presso  un  avvocato  iscritto  nel  registro  cantonale  degli  avvocati  o  all’alunnato  ai  sensi  dell’articolo  13  lettera  b)  LAvv  l’istante che adempie i requisiti seguenti:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini
Art. 2
                            1  Il  decreto  di  ammissione  stabilisce  la  data  in  cui  comincia  a  decorrere  il  periodo  di  pratica o di alunnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I periodi di pratica e di alunnato devono essere ultimati entro la fine di marzo per essere ammessi  alla  sessione  di  esami  di  primavera  ed  entro  la  fine  di  settembre  per  la  sessione  di  esami  di  autunno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione
Art. 3
                            1  Se il periodo di pratica o di alunnato viene sospeso, interrotto o ripreso, dovrà essere  data comunicazione alla Commissione per l’avvocatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  sospensione,  l’interruzione  e  la  ripresa  della  pratica  o  dell’alunnato  sono  menzionate  nei  rispettivi elenchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La sospensione non interrompe il decorso dei termini dell’articolo 10 capoverso 2 LAvv; decorso  l’ultimo termine il nome del praticante viene radiato dall’elenco.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conclusione della pratica e dell’alunnato
Art. 4
                            L’adempimento  del  periodo  della  pratica  e  dell’alunnato  viene  attestato  mediante  un  certificato   finale   rilasciato   dall’avvocato,   dal   magistrato   o   dal   responsabile   dell’autorità  amministrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Doveri
Art. 5
                            1  I  praticanti  legali  soggiacciono  alle  norme  che  regolano  l’esercizio  dell’avvocatura  e  sono passibili delle sanzioni previste dalla LLCA.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli alunni soggiacciono ai doveri di servizio e alle sanzioni disciplinari previste dalla legislazione  sul personale dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Svolgimento e sorveglianza
a) della pratica legale
Art. 6
                            1  La pratica legale si svolge sotto la sorveglianza e la responsabilità dell’avvocato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avvocato deve istruire, assistere il praticante e dargli occasione di un adeguato esercizio della  professione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il praticante deve diligentemente coadiuvare l’avvocato nell’esercizio della professione, lavorando
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il praticante può patrocinare davanti alle autorità civili e penali in conformità alle disposizioni della  procedura civile e della procedura penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La sorveglianza sui praticanti compete all’autorità designata dalla LAvv.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) dell’alunnato
Art. 7
                            1  La sorveglianza dell’alunno compete all’autorità giudiziaria o amministrativa presso la  quale si svolge l’alunnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’alunnato  consiste  nel  coadiuvare  un’autorità  giudiziaria  o  un’amministrazione  pubblica  nel  settore del contenzioso, sotto competente guida professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In particolare l’alunno elabora progetti di sentenze, decisioni o altri atti processuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure disciplinari
Art. 8
                            Le misure disciplinari nei confronti dei praticanti sono pronunciate dalla Commissione di  disciplina, quelle nei confronti degli alunni, dalle autorità designate dalla legislazione cantonale sul  personale  dello  Stato  o  dalle  corrispondenti  norme  applicabili  all’ente  presso  il  quale  è  svolto  l’alunnato.  Capitolo secondo  Esame di capacità
                        
                        
                    
                    
                    
                Sessioni
Art. 9
                            1  La Commissione esaminatrice organizza le sessioni di esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prova attitudinale e il colloquio di verifica si svolgono durante le stesse sessioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prove
Art. 10
                            L’esame  consiste  in  una  prova  scritta  e  in  una  prova  orale  che  vanno  sostenute  nella  medesima sessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripetizione dell’esame
Art. 11
                            1  L’esame può essere ripetuto due volte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il candidato che non supera la terza prova non è più ammesso all’esame cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Certificato di capacità
Art. 12
                            Il  certificato  di  capacità,  ovvero  la  patente  di  avvocato  (art.  3  LLCA),  è  rilasciato  dal  presidente del Tribunale di appello al candidato che ha superato l’esame.  Capitolo terzo  Prova attitudinale, colloquio di verifica
                        
                        
                    
                    
                    
                Prova attitudinale
Art. 13
                            L’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione  europea di libero scambio (AELS), che adempie le condizioni previste dall’articolo 31 capoverso 1  lettere a) e b) LLCA, può presentare alla Commissione per l’avvocatura istanza di ammissione alla  prova attitudinale, con la documentazione attestante l’adempimento delle condizioni previste dalle  stesse norme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Colloquio di verifica
Art. 14
                            L’avvocato cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, che intende sostenere il  colloquio  di  verifica  previsto  dall’articolo  30  capoverso  1  lettera  b)  n.  2  e  dall’articolo  32  LLCA,  deve  presentare  istanza  alla  Commissione  per  l’avvocatura,  corredata  della  documentazione  prevista dall’articolo 32 capoversi 2 e 3 LLCA.  Capitolo quarto  Iscrizione e radiazione dal registro e dall’albo pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati
Art. 15
                            Il  titolare  di  una  patente  di  avvocato  cantonale  o  di  un  altro  Cantone  o  l’avvocato  cittadino  di  uno  Stato  membro  dell’UE  o  dell’AELS,  che  intende  iscriversi  nel  registro  cantonale  degli  avvocati,  deve  presentare  istanza  scritta  alla  Commissione  per  l’avvocatura,  allegando  i  documenti che comprovino l’adempimento delle condizioni previste dall’articolo 8 LAvv.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione nell’albo pubblico
Art. 16
                            L’istanza scritta di iscrizione nell’albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell’UE  o  dell’AELS  va  presentata  alla  Commissione  per  l’avvocatura,  allegando  i  documenti  che  comprovino l’adempimento delle condizioni previste dall’articolo 9 LAvv.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione
Art. 17
                            Le  iscrizioni  nel  registro  cantonale  e  nell’albo  pubblico  sono  pubblicate  sul  Foglio  ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rinuncia all’iscrizione e radiazione
Art. 18
                            1  L’avvocato che intende rinunciare all’iscrizione nel registro cantonale o nell’albo deve  darne comunicazione alla Commissione per l’avvocatura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rinuncia e le radiazioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca del certificato di capacità
Art. 19
                            La   revoca   del   certificato   di   capacità   o   della   patente   cantonale   di   avvocato,  rispettivamente  il  divieto  d’uso  nel  Cantone  del  titolo  di  avvocato  conseguito  all’estero  o  in  altri  Cantoni,  sono  pubblicate  sul  Foglio  ufficiale  e  notificate,  se  del  caso,  alla  competente  autorità  estera o degli altri Cantoni.  Capitolo quinto  Patrocinio civile e penale dei praticanti
                        
                        
                    
                    
                    
                Patrocinio civile
Art. 20
                            Il praticante può assumere difese d’ufficio nelle procedure civili sotto la sorveglianza e  la responsabilità dell’avvocato, giusta l’articolo 10 LAvv.
                        
                        
                    
                    
                    
                Patrocinio penale
Art. 21
                            1  Il praticante può compiere singoli atti di patrocinio nell’ambito penale e partecipare al  dibattimento su delega, responsabilità e sorveglianza dell’avvocato difensore d’ufficio o di fiducia.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella procedura penale in materia di contravvenzioni, è ammissibile il patrocinio diretto da parte  di  praticanti  designati  dalle  autorità  giudiziarie  o  amministrative  cantonali,  sotto  la  sorveglianza  dell’avvocato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il praticante ha l’obbligo di partecipare al picchetto penale, sotto sorveglianza e in rappresentanza  dell’avvocato.  Capitolo sesto  Dichiarazione di fedeltà  Art. 22  La  dichiarazione  di  fedeltà  è  rilasciata  davanti  al  presidente  del  Tribunale  di  appello,  secondo la formula seguente:  Capitolo settimo  Assicurazione per la responsabilità civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Forme della copertura
Art. 23
                            1  La copertura per la responsabilità civile professionale può essere prestata nelle forme  seguenti, che possono essere anche cumulate fra di loro:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dal R 9.9.2014; in vigore dal 12.9.2014 - BU 2014, 448.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  copertura  assicurativa  deve  estendersi  anche  all’attività  di  eventuali  praticanti,  compresa  l’attività svolta quale patrocinatore o difensore d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prova della copertura
Art. 24
                            1  Chi  chiede  l’iscrizione  nel  registro  cantonale,  nell’albo  pubblico,  o  si  notifica  quale  prestatore   di   servizi   alla   Commissione   per   l’avvocatura,   deve   produrre   una   dichiarazione  dell’assicurazione  attestante  l’esistenza  della  copertura  assicurativa,  l’entità  e  l’estensione  della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istituto che fornisce la garanzia è tenuto a comunicare immediatamente alla Commissione per  l’avvocatura la cessazione del contratto o la sospensione della copertura.  Capitolo ottavo  Indennità ai membri della Commissione per l’avvocatura,  della Commissione esaminatrice e della Commissione di disciplina  Art. 25  Ai membri della Commissione per l’avvocatura, della Commissione esaminatrice e della  Commissione  di  disciplina  esterni  all’amministrazione  cantonale  sono  corrisposte  le  indennità  in  conformità all’articolo 3 della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973.  Capitolo nono  Tariffa per gli atti e le decisioni adottate in base alla legge  Art. 26  Per gli atti e le prestazioni previsti dalla legge sono dovute le seguenti tasse:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  Capitolo decimo  Disposizioni transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                Praticanti e alunni
Art. 27
                            1  Il presente regolamento si applica dalla sua entrata in vigore ai candidati che chiedono  l’iscrizione alla pratica o all’alunnato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per i praticanti o alunni già iscritti, si applicano le norme vigenti al momento dell’ammissione, per  ulteriori due anni dall’entrata in vigore della legge e del regolamento.  Capitolo undicesimo  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 28
                            Sono abrogati:  –  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 29
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato nel BU  2012  , 599.