Regolamento sul prestito a pegno
                            Regolamento  sul prestito a pegno  (del 30 giugno 1994)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  d e c r e t a :  A. Campo d’applicazione  Il  presente  regolamento  disciplina  il  prestito  a  pegno  giusta  gli  art.  907  e  seguenti  del  B. Rilascio dell’autorizzazione  I. Requisiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esercizio  di  un  istituto  di  prestito  a  pegno  è  soggetto  ad  autorizzazione,  la  quale  è  le  persone  incaricate  dell’amministrazione  e  direzione  dell’istituto  hanno  l’esercizio  dei  diritti  civili,  godono  di  ottima  reputazione,  garantiscono  un’attività  irreprensibile  e  non  si  trovano  in  stato d’insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento;  l’istituto  dispone  di  un  capitale  minimo  di  fr.  1'000'000.--  interamente  liberato,  oppure  di  una  garanzia  che  gli  consente  di  beneficiare  di  un  finanziamento  di  pari  importo;  le  due  forme  possono essere combinate fra di loro;  l’istituto  ha  un’assicurazione  per  la  responsabilità  civile,  il  cui  importo  deve  coprire  il  valore  degli  oggetti  depositati  in  pegno,  ritenuto  un  minimo  di  fr.  1'000'000.--;  la  copertura  deve  essere adeguata ogni anno ai valori in deposito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire un’attività irreprensibile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  è  rilasciata  per  una  durata  di  cinque  anni,  e  può  essere  rinnovata  su  richiesta  II. Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  domanda  volta  ad  ottenere  l’autorizzazione  ad  esercitare  un  istituto  di  prestito  a  curriculum vitae delle persone incaricate dell’amministrazione e direzione dell’istituto;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  2  estratto del casellario giudiziale;  attestazione dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti competente dalla quale risulti che le persone  interessate non si trovano in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni o in  stato di fallimento;  attestazione   comprovante   il   versamento   integrale   del   capitale   minimo   richiesto   o   la  prestazione della garanzia equivalente;  3  attestazione comprovante l’esistenza di una copertura per la responsabilità civile;  4  estratto del registro di commercio.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento può chiedere altri documenti che ritiene necessari.  III. Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione soggiacciono a una tassa di fr. 500.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esercizio dell’istituto di prestito a pegno soggiace a una tassa annua di fr. 300.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dal R 20.2.2001, in vigore dal 23.1.2001 - BU 2001, 50; precedente modifica: BU 1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            659.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett. abrogata dal R 12.5.2009; in vigore dal 15.5.2009 - BU 2009, 211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C. Esercizio dell’attività  I. Contratto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per  ogni  prestito  a  pegno  è  richiesto  un  contratto  in  forma  scritta,  un  esemplare  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  contratto,  al  quale  va  allegato  un  esemplare  del  presente  regolamento,  deve  contenere  le  il numero progressivo del contratto;  la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’istituto di prestito a pegno;  le generalità e l’indirizzo del debitore;  la data della conclusione del contratto;  l’ammontare netto del mutuo;  il  tasso  d’interesse  annuale  e,  se  la  durata  del  contratto  è  inferiore  a  un  anno,  il  tasso  d’interesse effettivo;  l’ammontare annuale delle spese (amministrative e di custodia) e se la durata del contratto è  inferiore a un anno, l’ammontare effettivo delle stesse;  6  la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato;  nel caso di rimborso anticipato, il diritto del debitore alla remissione degli interessi e a un’equa  riduzione delle spese corrispondenti alla durata del mutuo rimasta inutilizzata;  la  descrizione  esatta  dell’oggetto  dato  in  pegno;  se  l’oggetto  è  numerato,  deve  pure  essere  riportato il numero di identificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  contratto  può  avere  una  durata  massima  di  dodici  mesi;  esso  è  rinnovabile  nei  modi  e  nelle  II. Registrazione  L’istituto  deve  tenere  un  registro  in  due  esemplari,  da  custodire  in  luoghi  separati,  nel  III. Polizza  All’atto  della  consegna  dell’oggetto  dato  in  pegno,  l’istituto  è  tenuto  a  rilasciare  al  la denominazione (ragione sociale), la sede e l’indirizzo dell’istituto di prestiti a pegno;  la descrizione esatta dell’oggetto dato in pegno, con la menzione, se del caso, del numero di  identificazione;  il numero progressivo del contratto;  l’ammontare netto del mutuo;  la data di scadenza alla quale il mutuo deve essere rimborsato.  IV. Oneri massimi a carico del debitore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sul mutuo può essere applicato un interesse massimo del 12% all’anno (1% al mese).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ogni  contratto  possono  essere  addebitate  spese  annuali  massime  del  2%  dell’ammontare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  ogni  contratto  possono  essere  addebitate  spese  annuali  di  custodia  massime  del  2,5%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ogni clausola del contratto che prevede ulteriori rimunerazioni per l’istituto è nulla.  8  V. Deposito e misure di sicurezza  Gli  oggetti  ricevuti  in  pegno  devono  essere  giornalmente  depositati  presso  una  banca  VI. Diritto di riscatto del debitore  Il debitore ha il diritto di riscattare in ogni tempo l’oggetto dato in pegno, rimborsando il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  il  pegno  non  viene  riscattato  nel  termine  pattuito,  l’istituto  diffida  il  debitore,  con
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett. modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se la diffida rimane infruttuosa, la vendita del pegno avviene, senza esecuzione preventiva, a cura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Dipartimento  può  delegare  a  terzi,  sotto  la  sua  vigilanza,  l’organizzazione  di  aste;  al  proposito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’eccedenza  della  vendita  spetta  al  debitore,  il  cui  diritto  si  prescrive  in  cinque  anni;  trascorso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  VIII. Iscrizione e contabilità  L’istituto  è  tenuto  ad  iscriversi  nel  registro  di  commercio  e  deve  tenere  la  contabilità  I: Incompatibilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  L’attività di prestito a pegno è incompatibile con ogni altra attività economica.  D. Vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’attività  dell’istituto  soggiace  alla  vigilanza  del  Dipartimento,  il  quale  effettua  regolari  I. Pubblicità e rapporto annuale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  ogni  forma  di  pubblicità  l’istituto  deve  designare  inequivocabilmente  la  propria  ditta  (ragione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’istituto  è  tenuto  a  presentare  ogni  anno  un  rapporto  sulla  sua  attività  secondo  le  direttive  del  II. Misure disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  punisce  le  infrazioni  al  Codice  civile  svizzero,  alla  legge  federale  sul  l’ammonimento;  la multa sino a fr. 10’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento, se accerta violazioni del Codice civile svizzero, della legge federale sul credito al  III. Revoca dell’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato revoca l’autorizzazione d’esercizio all’istituto che non adempie più
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La revoca dell’autorizzazione può essere pronunciata anche in caso di ripetuta o grave violazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso  di  esercizio  di  un  istituto  di  prestito  a  pegno  senza  autorizzazione,  il  Dipartimento  ordina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  E. Estinzione dell’autorizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione si estingue:  con la scadenza, trascorso il periodo di cinque anni, fatto salvo il caso del rinnovo;  con la morte del titolare o lo scioglimento della persona giuridica;  con la rinuncia del titolare;  con la revoca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Cpv. modificato dal R 26.5.1998; in vigore dal 29.5.1998 - BU 1998, 161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11     Cpv. modificato dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50; introdotto dal R 26.5.1998 -  BU 1998, 161.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di estinzione dell’autorizzazione, la cauzione è svincolata applicando per analogia gli art.  F. Pubblicazione  Il rilascio, il rinnovo, la revoca e l’estinzione dell’autorizzazione sono pubblicati nel Foglio  G. Norma transitoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Le  disposizioni  concernenti  il  capitale  o  la  garanzia  minimi  non  si  applicano,  sino  alla  H. Entrata in vigore  16  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994  , 259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Cpv. modificato dal R 4.7.1995; in vigore dal 7.7.1995 - BU 1995, 311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15    Art. introdotto dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Nota marginale modificata dal R 20.2.2001; in vigore dal 23.2.2001 - BU 2001, 50.