Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT)
                            5.3.2.3.1  Regolamento  sulla Scuola superiore alberghiera  e del turismo (SSAT)  (del 14 dicembre 1999)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visti  la Legge della scuola del 1° febbraio 1990;  la Legge  sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;  ritenuto  che  nomi  comuni  relativi  a  cariche  e  professioni,  utilizzati  nel  presente  regolamento,  s’intendono al maschile e al femminile;  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizioni generali  Capitolo I  Formazione e vigilanz  a
                        
                        
                    
                    
                    
                Genere della formazione
Art. 1
                            La formazione comprende:  a)  un insegnamento teorico;  b)  un periodo di pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata della formazione
sezione operatori specializzati del turismo
Art. 2
                            1  La  durata  della  formazione  per  la  sezione  operatori  specializzati  del  turismo  è  di  almeno  5  semestri,  di  cui  2 di praticantato, con un totale minimo di 1800 ore lezione compreso il  lavoro di diploma, escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.
                        
                        
                    
                    
                    
                sezione gestori del settore alberghiero
                            2  La durata della  formazione per la sezione gestori del settore alberghiero è di almeno 5 semestri,  di  cui  2  di  praticantato,  con  un  totale  minimo  di  2100  ore  lezione  compreso  il  lavoro  di  diploma,  escluso il tempo per lo svolgimento degli esami finali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sezione segretari d’  albergo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durata della formazione per la sezione segretari d’albergo è di almeno 4 semestri, di cui 2 di  praticantato,  con  un  totale  minimo  di  1400  ore  lezione,  escluso  il  tempo  per  lo  svolgimento  degli  esami finali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione di vigilanza
Art. 3
                            1  La  commissione  di  vigilanza  della  SSAT  si  compone  di  un  presidente  designato  dal  Consiglio di Stato, e di un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti:
                        
                        
                    
                    
                    
                a) composizione
                            a)  Dipartimento dell’istruzione e della cultura (DIC);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  b)  Dipartimento dell’economia e  delle finanze (DEF);  c)  Ticino Turismo;  d)  Società cantonale ticinese degli albergatori (SCTA);  e)  Gastroticino;  f)  Associazione ticinese agenzie di viaggio (ATAV);  g)  Associazione funivie ticinesi (AFT);  h)  Associazione campeggi ticinesi (ACT);  i)  FFS, s  ervizio alla clientela;  l)  La Posta Svizzera, Autopostale;  m)  SWISSAIR;  n)  CROSSAIR.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Denominazione modificata in “Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport” DE del 9.7.2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            in vigore dal 12.7.2002  -  BU 2002, 195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  rappresentante  della  direzione  della  scuola  partecipa  alle  sedute  della  commissione  senza  diritto di voto.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) compiti
Art. 4
                            La commissione:  a)  vigila sul buon funzio  namento dei corsi;  b)  esprime il preavviso sul piano di formazione e sui programmi d’insegnamento;  c)  esamina gli atti che le vengono sottoposti dalla direzione della scuola.  Capitolo II  Funzionamento della Scuola
                        
                        
                    
                    
                    
                Piano di formazione e
                            programma  d’insegnamento  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il piano di formazione fissa la dotazione oraria delle materie di insegnamento e precisa  quali materie sono oggetto di una prova d’esame finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il programma d’insegnamento definisce gli obiettivi generali delle materie che figurano  nel piano di  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  piano  di  formazione e il programma di insegnamento sono definiti dalla direzione della scuola,  sottoposti all’esame della commissione di vigilanza e approvati dalla Divisione della formazione  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Periodo di pratica
Art. 6
                            1  Le modalità e i contenuti del periodo di pratica sono stabiliti da uno speciale modello di  guida emanato dalla Direzione della scuola e approvato dalla commissione di vigilanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  nel  corso  del  periodo  di  pratica  il  datore  di  lavoro  dovesse  espr  imere  un  giudizio  negativo  sull’idoneità  del  praticante,  all’allievo  può  essere  preclusa  la  prosecuzione  della  scuola;  ogni  decisione in merito spetta alla Commissione di vigilanza, sentiti gli interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Numero minimo di allievi
Art. 7
                            I corsi hanno lu  ogo, di regola, con un minimo di 10 allievi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo della frequenza ed esclusione
Art. 8
                            1  La frequenza delle lezioni è obbligatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Direzione della scuola può escludere dalla partecipazione agli esami finali l’allievo che non ha  seguito almeno l’80%  delle lezioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tenuta
Art. 9
                            Gli allievi sono tenuti a un abbigliamento e a un’acconciatura conformi alle direttive  emanate dalla direzione della scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni disciplinari
Art. 10
                            1  Un  comportamento  riprovevole  da  parte  di  uno  studente  è  oggetto  di  u  n  colloquio  chiarificatore con i docenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In casi gravi di indisciplina la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, adotta, secondo la  gravità, una delle seguenti sanzioni:  a)  ammonimento inflitto dal direttore;  b)  sospensione  dalla  scuola  fi  no  a  tre  giorni  decisa  dal  direttore,  con  comunicazione  scritta  al  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  casi  ripetuti  di  grave  indisciplina,  ed  esaurite  le  sanzioni  precedenti,  la  direzione,  sentito  il  parere del Consiglio di classe, può proporre l’esclusione definitiva  dall’istituto che è di competenza  del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lo  studente  escluso  non  può  essere  iscritto  in  nessun  altro  istituto  scolastico cantonale senza il  consenso del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Contro  la decisione di esclusione definitiva dall’istituto è dato ricorso al Consiglio di Stato.  TITOLO II  Ammissione alla Scuola  Capitolo I  Condizioni d’ammissione
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione alla sezione
operatori specializzati del turismo
Art. 11
                            1  Sono  ammessi  alla  sezione  operatori specializzati nel turismo i candidati in possesso  di uno dei seguenti titoli:  a)  attestato di maturità professionale;  b)  diploma  di  segretario  o  segretaria  d’albergo  riconosciuto  dalla  Società  Svizzera  degli  Albergatori;  c)  attestato di maturità  federale o cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Devono superare un esame d’ammissione come stabilito dal regolamento interno i candidati in  possesso di uno dei seguenti titoli:  a)  diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dall’UFFT;  b)  attestato federale di capacità di  impiegato di commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direzione della scuola può decidere di accettare agli esami d’ammissione altri candidati, se la  loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita al capoverso 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione alla sezione gestori
                            del settore  alberghiero  Art. 12  1  Sono  ammessi  alla  sezione  gestori  del  settore  alberghiero  i  candidati  che  sono  in  possesso di uno dei seguenti titoli:  a)  attestato di maturità professionale;  b)  diploma  di  segretario  o  segretaria  d’albergo  riconosciuto  dalla  Società  S  vizzera   degli  Albergatori;  c)  attestato di maturità federale o cantonale;  d)  attestato   federale   di   capacità   professionale   rilasciato   al   termine   di   una   formazione  professionale nel settore alberghiero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Devono superare un esame d’ammissione come stabilito  dal  regolamento  interno  i  candidati  in  possesso di uno dei seguenti titoli:  a)  diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dall’UFFT;  b)  attestato federale di capacità di impiegato di commercio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direzione della scuola può decidere di accettar  e agli esami d’ammissione altri candidati, se la  loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita al capoverso 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I candidati che hanno i requisiti di cui al capoverso 1, lett. d) devono dimostrare di avere acquisito,  con  soggiorni  fu  ori  cantone  o  all’estero,  buone  conoscenze  nella  lingua  inglese  e  tedesca  o  francese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I candidati che hanno i requisiti di cui al capoverso 1, lett. a) e c) e al capoverso 2 devono dimostrare di  avere effettuato una pratica di almeno tre mesi presso  un’azienda alberghiera.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammissione alla sezione segretari d’albergo
Art. 13
                            1  Sono  ammessi  alla  sezione  segretari  d’albergo  i  candidati  che  superano  l’esame  d’ammissione come stabilito dal regolamento interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono iscriversi all’esame d’ammissione i c  andidati in possesso di uno dei seguenti requisiti:  attestato  federale  di  capacità  professionale  rilasciato  al  termine  di  una  formazione  professionale  nei settori alberghiero o commerciale;  diploma  finale  di  una  scuola  pubblica  o  privata  di  indirizzo  comme  rciale  con  ciclo  triennale  riconosciuta dall’UFFT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono pure iscriversi all’esame d’ammissione i candidati di almeno 18 anni con un curricolo  formativo alternativo e con buone conoscenze linguistiche.  TITOLO III  Valutazione degli allievi  Capitolo I  In  generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione del lavoro dell’allievo
Art. 14
                            1  La valutazione delle conoscenze acquisite dallo studente comprende:  a)  la  verifica  da  effettuarsi  mediante  prove  scritte  o  orali  per  ogni  materia  prevista  dal  piano  di  formazione;  b)  gli esami finali  di diploma;  c)  il lavoro pratico di diploma, compresa la sua presentazione orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al termine di ogni semestre, lo studente riceve una pagella.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sistema di valutazione
Art. 15
                            1  La scala delle note è la seguente:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 molto buono;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 buono;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 sufficiente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  insufficiente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 molto debole;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 inutilizzabile o non eseguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono ammessi i mezzi punti.  Capitolo II  Promozione, esami finali, lavoro di diploma e diploma  Promozione
                        
                        
                    
                    
                    
                Voti intermedi
Art. 16
                            Al  termine  dei  primi  due  semestri  viene  assegnato  una  nota  in  termedia  per  ciascuna  materia. La nota intermedia delle materie è la media delle note dei primi due semestri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Promozione
Art. 17
                            1  La  promozione  all’anno  successivo  si  ottiene  se  la  media  delle  note  intermedie  è  uguale o superiore a 4 e con al massimo due  insufficienze non inferiori al 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel   caso   di   3   insufficienze   non   inferiori   al   3.5,   il   consiglio   di   classe   può   accordare  eccezionalmente la promozione, purché la media sia uguale o superiore a 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La mancata assegnazione di una nota comporta la non promoz  ione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se un docente non assegna una nota semestrale deve motivarlo per iscritto.  Esami finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Organizzazione
Art. 18
                            1  L’esame di finale ha luogo alla fine dell’ultimo semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nelle materie il cui insegnamento termina prima della fine degli studi l’es  ame  finale  può  essere  anticipato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direzione fissa le date degli esami.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sia le materie oggetto dell’esame sia la forma e la durata dello stesso sono indicate nel piano di  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assegnazione dei voti finali
Art. 19
                            1  Le note finali sono calcolate  secondo le modalità previste nei regolamenti interni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se un docente non assegna una nota finale deve motivarlo per iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esami scritti
a) Preparazione
Art. 20
                            1  Ogni docente presenta, entro i termini fissati, un progetto d’esame scritto. La direzione  lo trasmette al perito della materia per l’approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Correzione
                            2  Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente e devono poi essere sottoposti al perito prima  dell’esame orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esami orali
Art. 21
                            1  Il candidato è interrogato dal docente in  presenza del perito.
                        
                        
                    
                    
                    
                a) Interrogazione
                            2  Il perito può completare, ponendo delle domande, l’interrogazione orale del candidato.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Valutazione
                            3  La valutazione della prova orale viene concordata tra il docente e il perito; in caso di disaccordo  decide il doc  ente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il docente e il perito tengono un verbale dell’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenza per motivi di forza maggiore
Art. 22
                            1  Se  per  motivi  di  forza  maggiore  un  allievo  non  può  partecipare  all’esame  o  può  parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente  la direzione della scuola.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  malattia  l’allievo  deve  dimostrare  con  un certificato medico che non è in grado di  svolgere l’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’intero esame o una parte dello stesso deve essere ricuperato al più presto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esclusione dall’esame
Art. 23
                            L’escl  usione dall’esame avviene se l’allievo, durante lo svolgimento dello stesso:  a)  si  serve  di  mezzi  ausiliari  non  autorizzati  o  trasgredisce  in  modo  grave  l’ordinamento  dell’esame;  b)  si assenta senza un motivo di forza maggiore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presenza di terze persone
Art. 24
                            Agli  esami  possono  assistere  il  docente,  il  perito,  un  membro  della  direzione,  un  delegato del Dipartimento, i rappresentanti dell’UFFT ed eventuali altre persone autorizzate dalla  direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi ausiliari
Art. 25
                            Prima dell’esame finale agli al  lievi vengono comunicati per tempo e in forma scritta gli  eventuali mezzi ausiliari ammessi durante gli esami.  Lavoro di diploma
                        
                        
                    
                    
                    
                Lavoro di diploma
Art. 26
                            1  Durante l’ultimo semestre gli allievi delle sezioni operatori specializzati del turismo e  gestori  del settore alberghiero devono redigere e presentare un lavoro di diploma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le modalità e i contenuti sono stabiliti da uno speciale regolamento.  Diploma, ripetizione degli esami e titoli
                        
                        
                    
                    
                    
                Diploma
Art. 27
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’allievo ottiene il diploma di segretario d’alb  ergo Hotelleriesuisse se:  a)  ha  conseguito  una  media  delle  note  finali  uguale  o  superiore  a  4,  con  al  massimo  tre  insufficienze non inferiori al 3;  b)  ha concluso lo stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allievo ottiene il diploma di albergatore  -  ristoratore SSS o di specialista turis  tico SSS se:  a)  ha  conseguito  una  media  delle  note  finali  uguale  o  superiore  a  4,  con  al  massimo  tre  insufficienze non inferiori al 3;  b)  ha concluso lo stage (almeno 40 settimane);  c)  ha ottenuto una valutazione almeno sufficiente (minimo 4) nel lavoro di  diploma;  d)  ha seguito con profitto i seminari pratici professionali stabiliti dal rispettivo piano di formazione  e ottenuto il corrispondente attestato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La mancata assegnazione di una nota finale comporta il non ottenimento del diploma.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il  consiglio  di classe giudica un allievo idoneo all’ottenimento del diploma, benché non abbia  raggiunto i risultati prescritti dall’art. 27, può decidere di concedere il diploma con il provvedimento  eccezionale al candidato, con la media delle note finali di almeno 4  , che ha ottenuto una nota 2 o  una nota 2.5, purché sia l’unica insufficienza. L’applicazione del provvedimento eccezionale non  modifica il totale dei punti e viene segnata nella tabella della scuola e nella pagella dello studente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripetizione
Art. 28
                            1  L’allievo  che  non  ha  conseguito  il  diploma  può  ripresentarsi  alla  sessione  d’esami  successiva. Se nuovamente non supera gli esami, può ripresentarsi per una terza e ultima volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allievo  deve  ripetere  tutte  le  prove  nelle  quali  non  ha  ottenuto  la  suffic  ienza  all’esame  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Titoli
Art. 29
                            1  I titoli rilasciati sono:  -  per la sezione gestori del settore alberghiero:  “albergatore  -  ristoratore SS  -  albergatrice  -  ristoratrice SS"  -  per la sezione operatori specializzati del turismo:  “specialista turistic  o IS”
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art. modificato dal R 26.9.2006; in vigore dal 29.9.2006  -  BU 2006, 402.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  per la sezione segretari d’albergo:  “segretario d’albergo SSA  -  segretaria d’albergo SSA”
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il nome dei diplomati è pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 30
                            1  E’abrogato il Regolamento della  sezione turismo della Scuola superiore per i quadri del  settore alberghiero e del turismo (SSAT) del 16 giugno 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino ed entra in vigore, con effetto  retroattivo, a partire dall’anno scolastico 1999  -  2000.  Pubblicato  nel BU  1999  , 339.