Regolamento sull’igiene del suolo e dell’abitato
                            1  Regolamento  sull’igiene del suolo e dell’abitato  (del 14 ottobre 1958)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamate:  -  la  Legge  cantonale  sulla  promozione  della  salute  e  il  coordinamento  sanitario  del  18  aprile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989;  -  la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;  1  d e c r e t a :  Capitolo I  Autorità di vigilanza igienica
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dei municipi
Art. 1
                            2  La vigilanza sull’igiene del suolo e dell’abitato, nei limiti della legge sanitaria, del presente  regolamento  e  dei  regolamenti  comunali,  è  compito  dei  municipi,  in  collaborazione  con  i  medici  da  loro  designati.  I  municipi  possono  far  capo  ai  servizi  tecnici  del  dipartimento,  per  la  consulenza  in  questioni speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza superiore
Art. 2
                            3  La  vigilanza  superiore  è  esercitata  dal  dipartimento,  a  mezzo  degli  organi  sanitari  e  tecnici da esso dipendenti.  In particolare il dipartimento esercita la sua vigilanza:  a)  sulle condizioni generali igieniche del suolo e dell’abitato;  b)  sugli impianti di acqua potabile.  Capitolo II  Nuove costruzioni o adattamenti di stabili  Art. 3  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione per edifici cantonali e comunali
ad uso pubblico o collettivo
Art. 4
                            5  I piani per la costruzione, la ricostruzione, la riattazione e l’ampliamento di edifici destinati  ad uso pubblico o collettivo (case comunali, scuole, case dei bambini, ecc.) devono essere approvati  dal dipartimento.  Art. 5-8  ...  6  Art. 9  ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti speciali per stabili d’uso collettivo
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
2
Art. modificato dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515; precedente modifica: BU
2003, 341.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. abrogato in data 22.1.1974; in vigore dal 22.1.1974 - BU 1974, 82.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
6
Art. abrogati dal R 22.1.1974; in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 82.
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
2
Art. 10
                            Gli  edifici  destinati  ad  uso  collettivo  o  pubblico,  giusta  l’art.  4  del  presente  decreto,  devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d’abitazione, soddisfare alle seguenti  esigenze:  a)  la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si  trattengono,  tenuto  conto  dell’uso  a  cui  i  locali  sono  destinati.  Questa  cubatura  deve  essere  calcolata di regola in m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima  è fissata in m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12 per adulti e 8 per i ragazzi;  b)  ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie;  c)  pavimenti facilmente lavabili e pulibili, in materiale idoneo, in corrispondenza all’uso dei locali, e  tinteggiature e rivestimenti di pareti in materiale adatto per permetterne la facile pulitura;  d)  camere da bagno o docce, latrine ed orinatoi in numero sufficiente per un regolare servizio;  e)  camere d’isolamento per malati contagiosi, nei casi ritenuti opportuni.  Art. 11  ...  8  Capitolo III  Permessi di abitabilità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ispezioni  9  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Le  domande  per  ottenere  il  permesso  di  abitabilità  di  stabili  di  nuova  costruzione  o  che  hanno  subìto  modificazioni  sostanziali  devono  essere  dirette  per  iscritto  al  municipio  che  ha  rilasciato la licenza di costruzione o di riattazione.  Il  permesso  di  abitabilità,  di  competenza  municipale,  dev’essere  accordato  solo  se  lo  stabile  è  conforme  alle  norme  della  legge  sanitaria,  del  presente  regolamento,  della  legge  edilizia  e  del  regolamento edilizio comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Termini minimi per l’abitabilità
Art. 13
                            11  Il  permesso  di  abitare  una  casa  è  dato  se  risulta  dall’ispezione  l’avvenuta  sufficiente  evaporazione dell’umidità dei muri e degli intonachi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Occupazione abusiva
Art. 14
                            I  proprietari,  i  locatari  ed  in  genere  le  persone  che  occupano  senza  aver  ottenuto  il  permesso  di  abitabilità,  una  casa  od  un  appartamento  di  nuova  costruzione  o  riattato,  possono  essere obbligate dal municipio a sgomberare, riservata l’applicazione di una multa.  L’illuminazione  elettrica,  il  gas  e  l’acqua  potabile  non  possono  essere  forniti  prima  che  sia  stato  ottenuto il permesso di abitabilità.  Capitolo IV  Fabbricati esistenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Inabitabilità
Art. 15
                            12  Le case e le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell’aerazione  e  dell’illuminazione  naturale,  o  per  impianti  sanitari  inefficienti,  insufficienti,  o  in  stato  tale  da  provocare  esalazioni  o  infiltrazioni  nocive,  o  che  per  qualsiasi  altra  ragione  presentassero  un  pericolo per la salute o per quella di chi vi abita, possono essere dichiarate inabitabili per decisione  municipale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni anti-igieniche
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                Nota marginale modificata dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
                            10    Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art. 16  Le  latrine  che,  unite  o  separate  dalle  case  di  abitazione,  si  trovano  nelle  condizioni  indicate nell’articolo precedente, devono essere soppresse oppure rimosse e rifatte a regola d’arte,  secondo le norme stabilite dalla legge edilizia cantonale e dai regolamenti edilizi.  Cadono  sotto  queste  prescrizioni  le  latrine  a  fosse  aperte  comunicanti  con  l’aria  libera,  anche  se  poste a distanza dalla casa, in cortile o giardino.  Capitolo V  Stalle, porcili, conigliere, pollai e costruzioni analoghe, letamai  Art. 17-23   ...  13  Capitolo VI  Acqua potabile  Art. 24-36   ...  14  Capitolo VII  Fognature pubbliche  Art. 37  ...  15  Art. 38  ...  16  Art. 39-47   ...  17  Capitolo VIII  Protezione e depurazione delle acque  Art. 48-57   ...  18  Art. 58  ...  19  Art. 59-63   ...  20  Art. 64  ...  21  Art. 65  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Capitolo IX  Nettezza urbana  Art. 66-72   ...  23
                        
                        
                    
                    
                    
                Lotta contro le mosche ed animali nocivi
                            13    Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. abrogati dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960,
                        
                        
                    
                    
                    
                143.
                            17    Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960,
                        
                        
                    
                    
                    
                143.
                            20    Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21     Art.  abrogato  dal  R  11.11.2003;  in  vigore  dal  25.11.2003  -  BU  2003,  341;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1959, 75; BU 2002, 76.
22
                            Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
Art. 73
                            24  La  lotta  contro  le  mosche,  gli  insetti  nocivi,  i  ratti  ed  in  generale  gli  animali  immondi  o  pericolosi  perché  favoriscono  la  trasmissione  di  malattie  infettive,  è  condotta  dai  comuni  ed  a  loro  spese, secondo le direttive del dipartimento.  Art. 74  ...  25  Capitolo X
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni penali e finali
Art. 75
                            Le  contravvenzioni  ai  dispositivi  del  presente  decreto,  sono  punite  a  norma  del  titolo  XI  della  legge  sanitaria,  riservate  le  disposizioni  delle  leggi  federali  e  cantonali  speciali,  e  del  Codice  penale svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 76
                            Dal municipio sono inflitte le multe per contravvenzioni alle disposizioni d’applicazione del  presente decreto contenuto nei regolamenti comunali o nelle ordinanze municipali, a norma del titolo  IV, art. 117 e ss., della LOC.  Dal  dipartimento  sono  inflitte  le  multe  per  le  altre  contravvenzioni  alle  disposizioni  contenute  nel  presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contestazioni
Art. 77
                            Le  contestazioni  che  sorgono  nell’applicazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  sono  decise  dal  municipio,  se  la  decisione  non  è  esplicitamente  riservata  al  dipartimento  o  al  Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 78
                            26  Contro  le  risoluzioni  municipali  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato  a  norma  della  legge  sulle cause amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti comunali
Art. 79
                            I regolamenti comunali esistenti devono essere uniformati al presente decreto entro il 31  dicembre 1959.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore e disposizioni abrogative
Art. 80
                            Il  presente  decreto,  approvato  dal  Consiglio  federale  in  data  1°  ottobre  1958,  entra  in  vigore  il  1°  novembre  1958  e  abroga  il  DE  29  novembre  1946  sull’igiene  del  suolo  e  dell’abitato  e  ogni altra disposizione contraria.  Pubblicato nel BU  1958  , 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24     Art.  modificato  dal  R  30.11.2011;  in  vigore  dal  2.12.2011  -  BU  2011,  574;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2011, 515.
25
                            Art. abrogato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26    Art. modificato dal R 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 348.