Regolamento sull’ organizzazione del Consiglio di Stato e dell’ Amministrazione --> 2.4.1.6.1 / 172.210
                            sull’ organizzazione del Consiglio di Stato e  dell’ Amministrazione  (del 26 aprile 2001)  IL CONSIGLIO DI STATO  -  visti gli artt. 65 e segg. della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997;  -  visti gli artt. 3 e 5 della legge 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di  Stato e dei suoi Dipartimenti,  Capitolo I  Il Consiglio di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                Statuto
Art. 1
                            Il Consiglio di Stato è l’ Autorità governativa ed esecutiva del Cantone.  Esso dirige collegialmente gli affari cantonali secondo le competenze previste dalla Costituzione e dalle  leggi.  È assistito dal Cancelliere dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 2
                            Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio:  a)  pianifica l’ attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi;  b)  dirige la fase preliminare della procedura legislativa;  c)  cura  l’  esecuzione  delle  leggi  federali  e  cantonali  e  delle  decisioni  del  Gran  Consiglio;  emana  le  necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;  d)  amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi;  e)  dirige l’ Amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio;  f)  nomina  i  dipendenti  e  le  persone  incaricate  di  una  funzione  pubblica  cantonale,  salvo  diversa  disposizione della Costituzione o della legge;  g)  vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’ attività nei limiti fissati dalla  legge;  h)  assicura l’ ordine pubblico;  i)  j)  risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare  importanza al Gran Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione dell’ Amministrazione cantonale
Art. 3
                            Il Consiglio di Stato si adopera affinchè l’ attività dell’ Amministrazione cantonale sia adeguata,  efficiente e razionale.  Provvede al coordinamento a tutti i livelli dell’ Amministrazione cantonale, come anche tra questa e altre  persone o enti incaricati di compiti amministrativi.  Disciplina il diritto di firma.  Assicura l’ informazione interna.  Vigila sull’ Amministrazione cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazione del pubblico
Art. 4
                            Il Consiglio di Stato informa il pubblico sulle sue decisioni, nella misura in cui queste informazioni  rispondano ad un interesse generale e non vi si oppongano importanti interessi pubblici o privati degni di  particolare protezione.  Capitolo II
                        
                        
                    
                    
                    
                Direttori di Dipartimento
Art. 5
                            Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            seguito ad elezione complementare.  La  ripartizione  dei  Dipartimenti  tiene  conto  del  diritto  dell’  uscente,  rieletto,  di  dirigere  il  proprio  Dipartimento.  Per  il  Dipartimento  vacante  è  dato  il  diritto  di  opzione  in  base  all’  anzianità  di  carica,  subordinatamente in base al risultato complessivo dell’ elezione.  Il Consiglio di Stato designa tra i suoi membri un supplente per ogni Direttore di Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collegialità
                            Art.  6  Gli  affari  del  Collegio  governativo  sono  prioritari  rispetto  agli  altri  impegni  dei  membri  del  Consiglio di Stato.  I membri del Consiglio di Stato informano il Collegio sugli affari importanti dei loro Dipartimenti.  In principio essi devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio.  Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e  di opinione.  In caso di votazioni o elezioni il Consiglio di Stato può darsi delle regole di comportamento che vincolano il  Collegio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domicilio
Art. 7
                            I membri del Consiglio di Stato devono avere il domicilio nel Cantone o eleggerlo nei termini  stabiliti dalla legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Nomina
Art. 8
                            Il Consiglio di Stato nomina il suo Presidente ed un Vicepresidente, che stanno in carica un  anno.  Alla scadenza dell’ anno il Vicepresidente assume la presidenza.  Per il resto, la carica è assunta per rotazione secondo l’ anzianità di carica subordinatamente in base all’  età.  Il Presidente non è immediatamente rieleggibile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzioni
a) in generale
                            Art.  9  Il  presidente  dirige  l’  attività  del  Consiglio  di  Stato  e  provvede  affinché  le  incombenze  del  Governo siano adempiute in modo tempestivo, efficiente ed adeguato.  Il Presidente esercita la sorveglianza generale sulla Cancelleria dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) in particolare
Art. 10
                            Il Presidente del Consiglio di Stato:  a)  assicura  la  pianificazione  e  l’  organizzazione  dei  lavori  del  Consiglio  di  Stato,  avvalendosi  del  Cancelliere dello Stato;  b)  dirige le sedute del Consiglio di Stato;  c)  d)  rappresenta il Consiglio di Stato verso l’ esterno.  Il Collegio può delegare i compiti di rappresentanza ad altri membri del Governo, al Cancelliere o, con il  consenso del Consiglio di Stato, ad altre persone.  In caso di necessità il Presidente può adottare provvedimenti d’ urgenza, informando tempestivamente il  Governo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Supplenza
Art. 11
                            La supplenza del Presidente è assunta dal Vicepresidente.  In assenza di questo, la presidenza è esercitata dal membro del Consiglio di Stato più anziano per carica,  subordinatamente per età.  Capitolo IV  Sedute e decisioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
Art. 12
                            ogni qualvolta gli affari lo richiedano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Ogni membro del Consiglio di Stato può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Altri partecipanti
Art. 13
                            Il Cancelliere partecipa alle deliberazioni del Consiglio di Stato con voto consultivo. Fa proposte  per gli affari della Cancelleria.  Ove sembri opportuno per una migliore cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio di Stato  può invitare altri funzionari dirigenti, specialisti interni o esterni all’ Amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretezza delle sedute
Art. 14
                            Le sedute del Consiglio di Stato non sono aperte al pubblico.  Rimangono riservati i casi previsti dalla legge.  L’ informazione è retta dall’ art. 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Astensione e ricusa
Art. 15
                            I Consiglieri di Stato, il Cancelliere ed eventuali altri partecipanti alle sedute ai sensi dell’ art. 13  devono astenersi in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto.  Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni di cui all’ art. 32 della  legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.  In questi casi il membro del Consiglio di Stato non partecipa alla deliberazione in oggetto, a meno che la  sua presenza venga richiesta dal Governo per fornire informazioni.  Le astensioni e le ricuse devono essere menzionate a protocollo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazioni
a) Procedura ordinaria
Art. 16
                            La validità delle deliberazioni è subordinata alla presenza di almeno 3 membri del Consiglio di  Stato.  Non vengono trattati affari in assenza del Consigliere di Stato incaricato di presentarli, a meno che egli vi  acconsenta.  Ogni oggetto che comporti una decisione viene di regola presentato per iscritto dal Consigliere di Stato  competente sotto forma di progetto.  Ogni Consigliere di Stato può chiedere di presentare un suo rapporto su di un oggetto di pertinenza di un  collega.  Per determinati affari il Consiglio di Stato può chiedere l’ approvazione preventiva di servizi centrali.
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Procedura straordinaria
Art. 17
                            In caso d’ urgenza, il Consiglio di Stato può seguire procedure straordinarie quali l’ adozione di  decisioni per via di circolazione degli atti, per telefono, per posta elettronica, per tele o video conferenza.  Le decisioni prese con procedura straordinaria sono equiparate a quelle adottate in procedura ordinaria.  Rimangono riservate le decisioni adottate in stato di necessità conformemente alla legge per lo stato di  necessità del 15 aprile 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Modalità di voto
Art. 18
                            Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri.  In caso di parità di voti si ripete la votazione nella seduta successiva. Qualora il risultato fosse ancora di  parità, il voto del Presidente prevale.  Per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno  quattro membri.
                        
                        
                    
                    
                    
                Protocollo
Art. 19
                            Tutte le decisioni del Consiglio di Stato sono consegnate a protocollo, firmato dal Presidente e  dal Cancelliere dello Stato. Il protocollo contiene la data, il nome del Presidente, quello degli altri Consiglieri  di Stato presenti e l’ indicazione delle decisioni prese.  Ogni membro del Consiglio di Stato può far iscrivere la sua opinione divergente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Firma
Art. 20
                            Il Presidente e il Cancelliere firmano le decisioni del Consiglio di Stato.  Il Consiglio di Stato può autorizzare il Cancelliere a firmare da solo determinati atti.  In  caso  di  assenza  del  Presidente  o  del  Cancelliere  si  applicano  gli  artt.  11  e  23  del  presente
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Organizzazione delle sedute
                            Art.  21  Il Consiglio di Stato emana a complemento delle disposizioni che precedono le direttive sull’  organizzazione e sul funzionamento delle sedute.  Capitolo V  Il Cancelliere dello Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                Statuto
                            Art.  22  Il Cancelliere dello Stato è nominato dal Consiglio di Stato e dichiara davanti allo stesso la  propria fedeltà alla costituzione ed alle leggi.  È sottoposto alle leggi organiche sui dipendenti dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Funzioni/supplenza
Art. 23
                            Il Cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria e, riguardo ad essa, ha lo statuto di un Direttore di  Dipartimento.  Il Vicecancelliere è il supplente del Cancelliere dello Stato.  In caso di loro assenza il sostituto è designato dal Cancelliere dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 24
                            Il Cancelliere asseconda il Consiglio di Stato ed il suo Presidente nell’ adempimento dei loro  compiti,  svolgendo  funzioni  di  Stato  maggiore  nel  campo  della  pianificazione,  dell’  organizzazione,  della  preparazione, del coordinamento e della verifica.  Egli svolge la funzione di segretario del Consiglio di Stato ed in particolare:  a)  coadiuva il Consiglio di Stato nell’ ambito dei lavori di pianificazione dell’ attività del Governo;  b)  dirige la Cancelleria dello Stato;  c)  attribuisce tutti gli atti inviati al Consiglio di Stato al Dipartimento competente o alla Cancelleria dello  Stato,  per  proposta  al  Consiglio  di  Stato  o  per  evasione  diretta:  i  casi  di  conflitto  di  competenza  vengono decisi dal Consiglio di Stato;  d)  coordina la preparazione del rendiconto annuale al Gran Consiglio;  e)  assicura il coordinamento dei lavori del Consiglio di Stato con quelli del Gran Consiglio;  f)  elabora, su ordine del Presidente del Consiglio di Stato, i piani di lavoro e le trattande del Consiglio di  Stato;  g)  tiene il protocollo delle sedute e custodisce il sigillo del Consiglio di Stato che ne autentica gli atti;  h)  esterna.  È il capo del Servizio del protocollo.  Il Consiglio di Stato può assegnare al Cancelliere altri compiti.  Capitolo VI  L’ Amministrazione cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                I Dipartimenti
Art. 25
                            Dipartimenti e della sua Cancelleria.  I Dipartimenti comprendono:  a)  la direzione;  b)  i collaboratori personali e di staff;  c)  d)  le divisioni, articolate in unità amministrative (sezioni, uffici).
                        
                        
                    
                    
                    
                I Direttori dei Dipartimenti
Art. 26
                            Il Direttore del Dipartimento esercita in particolare le seguenti funzioni:  a)  la  fissazione  periodica  di  compiti  e  obiettivi  del  Dipartimento  e  delle  divisioni,  verificandone  l’  attuazione;  b)  amministrative a lui immediatamente subordinate;  c)  l’  informazione  costante  del  Consiglio  di  Stato  circa  gli  oggetti  dipartimentali  importanti  e  la  preparazione delle decisioni che competono al Consiglio di Stato;  d)  la supervisione della preparazione e l’ osservanza del preventivo dei centri di responsabilità budgetaria  del Dipartimento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                La collaborazione interdipartimentale
Art. 27
                            Il Consiglio di Stato si avvale del Gruppo di coordinamento per assicurare la collaborazione  interdipartimentale, rappresentativo dei Dipartimenti e dei Servizi centrali.  Esso è presieduto dal Cancelliere dello Stato.  Se un affare coinvolge più Dipartimenti, gli interessati provvedono spontaneamente all’ informazione e al  coordinamento reciproci. Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente in via principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                La gestione amministrativa
Art. 28
                            Il Consiglio di Stato disciplina la gestione amministrativa in seno all’ Amministrazione cantonale e  il funzionamento degli altri organi di coordinamento.  Capitolo VII  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 29
                            E’ abrogato il regolamento del Consiglio di Stato del 22 marzo 1855.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 30
                            entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Pubblicato  nel BU  2001  , 106.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Entrata in vigore: 4 maggio 2001 - BU 2001, 105.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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