Regolamento sugli assegni di famiglia
                            Regolamento  sugli  assegni  di  famiglia  (Reg.  Laf)  (del   23  giugno  2009)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  la    legge  sugli  assegni  di    famiglia  del  18  dicembre  2008  (Laf);  -  che  i  termini  utilizzati  sono  da  intendere  sia   al maschile  che   al femminile,  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  di  esecuzione   e   complemento  della  LAFam  Capitolo  primo  Lavoratori  salariati   di  professioni  non  agricole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Prestazioni  familiari  facoltative  (art.  4 Laf)  Art.  1  Conformemente   alla  legislazione  federale  sull’AVS,  le    prestazioni   familiari  facoltative  non  sono  considerate  reddito   proveniente  da  attività  lucrativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Casse:  fissazione  e   riscossione   dei  contributi  (art.  10  Laf)  1  Art.  2  La  fissazione,  la  riscossione  e   l’incasso    dei  contributi  avvengono  conformemente    alla  legislazione  federale  sull’AVS  e   sull’esecuzione  ed  il   fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Datori  di lavoro:  versamento   degli   assegni  (art.  6   cpv.  2   Laf)  Art.  2a  2  Il  datore  di    lavoro  versa   il   rispettivo  assegno  al    suo  salariato  unitamente  al    salario  anche  quando  il   diritto  è riconosciuto  retroattivamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Compiti  supplementari  della  Cassa  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Controllo   dell’assoggettamento  (art.  12  cpv.  1   Laf)  Art.  3  1  La  Cassa  professionale  o interprofessionale  di    compensazione  per  gli  assegni   familiari  trasmette  ogni  anno    entro  il   31  marzo    alla  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  un   elenco  dei  datori  di    lavoro  ad  essa  affiliati  nel  corso  dell’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sull’elenco  figurano   i seguenti  dati:  a)   degli  affiliati;  b)  sociale  degli  affiliati;  c)   salariale  totale  sulla  quale  sono  stati   riscossi  i  contributi  nell’anno  civile;  d)   totale  dei  dipendenti;  e)  di    affiliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Informazione   (art.   12   cpv.  2 Laf)  Art.  4  1  L’informazione  avviene   tramite  pubblicazione  sul  sito   internet  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pubblicazione  avviene,   di    regola,  entro  la    fine  di marzo   dell’anno  in    corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Elenco   delle  Casse   che  esercitano  nel  Cantone  (art.  12  cpv.   3   Laf)  Art.  5  1  L’elenco  contiene   la ragione  sociale  ed   il recapito  della  cassa;  esso  indica   inoltre   se la  della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’elenco  è   pubblicato,  di regola  entro  la fine  di    luglio  dell’anno  successivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   pubblicazione  avviene  sul  sito  internet  dell’Istituto  delle  assicurazioni,  presso   il  sito  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Indennizzo  (art.  12  cpv.   4   Laf)  Art.  6  1  Le  Casse  professionali  ed  interprofessionali  di    compensazione  per  gli  assegni  familiari  sono  chiamate  a versare  due  acconti  semestrali,  sulla   scorta   dei  costi  amministrativi   sostenuti  dalla  Cassa  cantonale  nel  corso   dell’anno  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Nota   marginale  modificata  dal  R    23.1.2013;  in vigore   dal  1.1.2013   - BU  2013,  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art.  introdotto   dal  R    23.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2013   -  BU  2013,   20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    pagamento  a  conguaglio  è    richiesto    entro  il   30  giugno,  sulla    scorta  dei  costi  amministrativi  definitivi  contabilizzati  dalla   Cassa  cantonale   e riferiti   all’anno  di    computo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il   pagamento  degli  acconti  e  del    conguaglio,    si  applicano    le  disposizioni  della  legislazione  federale  sull’AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Affiliazione  obbligatoria  alla   Cassa  cantonale  (art.  14  Laf)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Enti  pubblici  Art.  7  Nel  novero    degli  enti  pubblici  rientra  ogni  entità  giuridica  a    carattere  pubblico    e,  in  particolare:  a)  b)  c)  d)  municipalizzate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Enti  parastatali  Art.  8  1  È  considerata      ente  parastatale  ogni      entità  giuridica      nella  quale  lo  Stato  (Confederazione,  Cantone   ha  una  partecipazione  finanziaria  maggioritaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   partecipazione  dello   Stato   è considerata   maggioritaria  anche  se  la stessa  è soltanto  indiretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ente  è   considerato  parastatale  anche  se  è   costituito  quale   persona  giuridica  del  diritto   privato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Revoca   del  riconoscimento  o dell’ammissione  all’esercizio  (art.   21-23  Laf)  Art.  9  1  Entro  30  giorni  dalla  crescita  in    giudicato  della  decisione  di    revoca   del  riconoscimento  o  dell’ammissione  all’esercizio,  la cassa  professionale  o   interprofessionale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari   comunica  alla   cassa  cantonale:  a)  dei  suoi  affiliati;  b)  dei  beneficiari  di    assegni  (per  figli   e di formazione);  c)   salariale  sottoposta  a   contributi  per   singolo   datore  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il   calcolo    dell’importo  minimo  legale  della  riserva  si  considerano  anche    eventuali    pendenze  della  cassa  professionale  o  interprofessionale    di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  al  momento  del   cambiamento  di    affiliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  della  riserva   deve  essere  versato  alla  cassa  cantonale  entro  30  giorni  dalla  richiesta  e  nelle  modalità   da  essa   descritte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Scioglimento  o   cessazione  dell’attività   nel  Cantone  (art.  24-26  Laf)  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Entro  30  giorni  dalla   crescita  in    giudicato   della  decisione   di    scioglimento  o   cessazione  dell’attività  nel  Cantone,    la  cassa  professionale  o    interprofessionale    di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  comunica   alla  cassa  cantonale:  3  a)  dei  suoi  affiliati;  b)  dei  beneficiari  di    assegni  (per  figli   e di formazione);  c)   salariale  sottoposta  a   contributi  per   singolo   datore  di lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il   calcolo    dell’importo  minimo  legale  della  riserva  si  considerano  anche    eventuali    pendenze  della  cassa  professionale  o  interprofessionale    di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  al  momento  del   cambiamento  di    affiliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’importo  della  riserva   deve  essere  versato  alla  cassa  cantonale  entro  30  giorni  dalla  richiesta  e  nelle  modalità   da  essa   descritte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Controllo   dei  datori  di  lavoro  (art.  29  Laf)  Art.  11  1  Il  controllo  si    estende  agli   aspetti  contributivi   ed  al rispetto  delle  prescrizioni  legali  nel  settore  delle   prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  le  persone  incaricate  del  controllo    verificano  se  i   datori  di  lavoro  rispettano  le  disposizioni  legali  e le    relative  disposizioni  d’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H.  Determinazione  dell’aliquota  contributiva  (art.  30-31  Laf)  Art.  12  1  La  spesa  degli  assegni  di cui  all’art.  30  cpv.  2   lett.  a)  Laf  considera   l’importo  totale  degli  assegni  per  figli  e di    formazione  erogati  l’anno   precedente.  Se  non  è   possibile  sciogliere   parte  della  riserva  di fluttuazione,  la spesa  considera  pure  l’importo  degli  assegni  per  figli  e di  formazione  da  erogare  nel  corso  dell’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    copertura    delle  spese  amministrative  di  cui  all’art.    30  cpv.  2    lett.  b)  Laf  considera    la  spesa  dell’anno  precedente  e l’eventuale  onere   amministrativo  supplementare  per  l’anno  in    corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Frase  modificata  dal  R    23.11.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   475.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  determinare  l’importo  minimo  della  riserva  (art.  13  cpv.  2 OAFami)  si    considera  unicamente  la  spesa  per  gli  assegni  per  figli  e   di    formazione.  Capitolo   secondo  Perequazione   degli   oneri  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Principio  (art.   31a-31b   Laf)  Art.  12a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  perequazione    degli  oneri    si  applica    alle    Casse    di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  ammesse  all’esercizio  nel  Cantone.  Essa  considera:  a)  annuali  soggetti   a   contribuzione   AVS   delle  persone  esercitanti   nel  Cantone  un’attività  dipendente,    compresi  i   salari    delle  persone  il    cui  datore  di  lavoro  non    sottostà  contributivo  ;  b)  annuali  soggetti  a   contribuzione  AVS   delle   persone  esercitanti  nel  Cantone  un’attività  indipendente;  c)   per  gli assegni  per  figli  e   gli  assegni  di formazione  erogati   alle  persone  esercitanti  nel  un’attività  lucrativa   dipendente   e   indipendente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Modalità  di  calcolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Anno  di  riferimento  Art.  12b  6  1  La  perequazione  viene    calcolata  sulla  scorta  dei  dati    relativi  al  secondo  anno  precedente  quello  di competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la  Cassa  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  ammessa  all’esercizio  nel  Cantone  a  seguito  di  fusione  o   assorbimento,  sono    considerati  i  dati    delle  Casse  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Cassa   di    compensazione  per   gli  assegni  familiari  ammessa  all’esercizio  nel  Cantone   a   seguito  di  primo   annuncio  entra  nel  sistema  di    perequazione  a   partire  dal  terzo  anno  di attività.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Aliquote
                            Art.  12c  7  Determinante   per   la    perequazione  degli  oneri   è   la differenza   tra:  a)  contributiva  matematica  della  Cassa  di    compensazione  per  gli  assegni   familiari,   che  al    totale  degli   assegni  per  figli  e   di    formazione  versati  nel  secondo   anno  precedente  Cassa   medesima  rispetto  al totale  della  massa  salariale/reddituale   registrata  in    quell’anno  Cassa  medesima;  b)  contributiva  media  cantonale,  che  corrisponde  al  totale    degli    assegni  per  figli  e   di  versati    da  tutte    le  Casse    di  compensazione  per  gli  assegni    familiari  nel    secondo  precedente  rispetto  al  totale  della   massa  salariale/reddituale   registrata  in quell’anno  da  le    Casse   di compensazione   per  gli  assegni  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Sistema  di  perequazione  Art.  12d  8  1  Se  l’aliquota  contributiva  matematica  di  una  Cassa  di  compensazione   per  gli  assegni  familiari  è   superiore  all’aliquota  contributiva  media   cantonale,  la    Cassa  riceve  l’importo   che  si   ottiene  moltiplicando  la differenza  per  la massa  salariale/reddituale  della  Cassa  medesima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  l’aliquota  contributiva  matematica  di  una    Cassa  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  è  inferiore  all’aliquota  contributiva  media     cantonale,  la  Cassa  versa  l’importo  che     si  ottiene  moltiplicando  la differenza  per  la massa  salariale/reddituale  della  Cassa  medesima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Organo  competente  e indennizzo  Art.  12e  9  1  La  Cassa  cantonale  di    compensazione  per   gli  assegni  familiari   è l’organo  competente  per  l’applicazione   della   perequazione  degli   oneri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’esecuzione  di questo   compito,  la    Cassa   cantonale  di    compensazione  per  gli  assegni   familiari  riceve  un  indennizzo   tramite   le    Casse  di    compensazione   per  gli  assegni   familiari  proporzionalmente  al  numero  dei  figli  assicurati  per  l’assegno  per   figli  e   l’assegno  di formazione   delle  categorie  di affiliati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Capitolo  modificato  dal  R    13.2.2019;   in vigore  dal  1.1.2020  -  BU  2019,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  introdotto   dal  R    13.2.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  introdotto   dal  R    13.2.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  introdotto   dal  R    13.2.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Art.  introdotto   dal  R    13.2.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dal  R    13.2.2019;  in    vigore  dal  1.1.2020   -  BU  2019,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            soggetti  alla   perequazione,  ma  almeno  di    50  franchi  annui.  I  relativi  importi  sono  fatturati   nell’anno  successivo  all’anno  di computo  della   perequazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Comunicazione  dei  dati  Art.  12f  10  1  Le  Casse  di    compensazione   per   gli assegni  familiari  comunicano  alla  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  entro  il  30  giugno    i  seguenti    dati    relativi  all’anno  precedente  e   certificati  dall’organo  di    revisione  competente:  a)  salariale  delle  persone  esercitanti   nel  Cantone  un’attività  lucrativa   dipendente   e   delle  il cui   datore  di lavoro  non  sottostà  all’obbligo  contributivo;  b)   reddituale  delle  persone  esercitanti  nel  Cantone  un’attività  indipendente;  c)  e   l’importo   complessivo  degli   assegni   per  figli  e   di    formazione  versato  per  le categorie  affiliati   soggetti   alla   perequazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Cassa    cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari,    basandosi  sui  forniti  dalle  Casse  di    compensazione  per  gli  assegni  familiari,  comunica  a   queste   ultime   nell’anno  precedente  quello  di    computo  l’importo  che  sarà  dovuto  o   versato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Conteggio  Art.  12g
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  1  Nell’anno  di  computo  la  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  allestisce  un  conteggio   e procede   alla  riscossione   degli  importi  dovuti.   Il   termine  di pagamento  è   di  trenta  giorni  a   contare   dalla  data  di    emissione  della  fattura.  Sono  dovuti  interessi  di mora   ai    sensi  degli  articoli   26  LPGA  e   41bis  e   segg.  OAVS  in caso  di    mancato   pagamento  entro  tale  termine.  Il  mancato  pagamento   degli   oneri  costituisce  un’irregolarità  ai    sensi  dell’art.  42  Laf.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    revoca  del   riconoscimento   o   dell’ammissione  all’esercizio,  gli  oneri   perequativi  dell’anno  di  computo  sono  dovuti   per   l’intero  anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  quarto  trimestre   dell’anno  di  computo,   la  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  riversa  i  contributi   perequativi  incassati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Responsabilità  Art.  12h  12  La  Cassa  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  e   la  sua    associazione    fondatrice  sono  tenute  solidalmente  a ogni  pagamento  relativo   alla  perequazione  degli  oneri.  Capitolo   terzo  Persone  senza  attività  lucrativa  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Fissazione  e riscossione   dei  contributi  (art.  35  Laf)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   In  generale  14  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  fissazione,  la  riscossione  e   l’incasso   dei  contributi  avvengono  conformemente   alla  legislazione  federale  sull’AVS  e   sull’esecuzione  ed  il   fallimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari    può  demandare  la  fissazione,  la  riscossione  e   l’incasso  dei  contributi  per  il finanziamento  degli  assegni   per  figli  e   di    formazione  alle  Casse  di    compensazione   AVS/AI/IPG  alle  quali  le    persone  senza  attività  lucrativa  sono  affiliate   per  il  pagamento   dei   contributi  AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Cassa  cantonale   di    compensazione  per   gli assegni  familiari  determina  i  termini   e   le    modalità  del  riversamento  dei  contributi   incassati  da  parte  delle  Casse  di    compensazione   AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    In  particolare  Art.  13a  15  1  Le  Casse  di    compensazione  AVS/AI/IPG,   alle  quali  sono  affiliate  persone  senza  attività  lucrativa  con  domicilio    nel  Cantone  Ticino,  effettuano    il   prelievo    del  contributo    assegni  familiari  secondo  l’aliquota  stabilita  dalla  Cassa  cantonale  di compensazione  per  gli  assegni   familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    riversamento  del  contributo  assegni  familiari  alla    Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  avviene  secondo  le    modalità   previste  per  l’assegno  integrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Informazione   (art.  37  cpv.  2   Laf)  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’informazione  avviene   tramite  pubblicazione  sul  sito   internet  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  introdotto  dal  R    13.2.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.  introdotto  dal  R    13.2.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  introdotto  dal  R    13.2.2019;  in    vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Capitolo   modificato  dal  R    13.2.2019;   in    vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    23.1.2013;  in    vigore  dal  1.1.2013  - BU  2013,  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  introdotto  dal  R    23.1.2013;  in    vigore   dal  1.1.2013  -  BU  2013,  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   pubblicazione  avviene,   di    regola,  entro  la    fine  di marzo   dell’anno  in    corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Indennizzo  (art.  37   cpv.  3   Laf)  Art.  15  1  Le  Casse  professionali  ed  interprofessionali  di    compensazione  per  gli  assegni  familiari  sono  chiamate  a versare  due  acconti  semestrali,  sulla   scorta   dei  costi  amministrativi   sostenuti  dalla  Cassa  cantonale  nel  corso   dell’anno  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    pagamento  a  conguaglio  è    richiesto    entro  il   30  giugno,  sulla    scorta  dei  costi  amministrativi  definitivi  contabilizzati  dalla   Cassa  cantonale   e riferiti   all’anno  di    computo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il   pagamento  degli  acconti  e  del    conguaglio,    si  applicano    le  disposizioni  della  legislazione  federale  sull’AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Determinazione  dell’aliquota  contributiva  (art.  39  cpv.  3   Laf)  Art.  16  1  La  spesa  degli  assegni  di cui  all’art.  39  cpv.  3   lett.  a)  Laf  considera   l’importo  totale  degli  assegni  per  figli  e di    formazione  erogati  l’anno   precedente.  Se  non  è   possibile  sciogliere   parte  della  riserva  di fluttuazione,  la spesa  considera  pure  l’importo  degli  assegni  per  figli  e di  formazione  da  erogare  nel  corso  dell’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    copertura    delle  spese  amministrative  di  cui  all’art.    39  cpv.  3    lett.  b)  Laf  considera    la  spesa  dell’anno  precedente  e l’eventuale  onere   amministrativo  supplementare  per  l’anno  in    corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  determinare  l’importo  della  riserva  si    considera   unicamente  la    spesa  per  gli  assegni  per  figli  e  di  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Riserva  di  fluttuazione   (art.  41  cpv.  2   Laf)  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  riserva   di    fluttuazione  massima  corrisponde  al 50%   delle  uscite  annue  medie   per  gli  assegni  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   spesa  annua  media  è   calcolata  considerando  la    spesa   per  gli  assegni  degli  ultimi   tre  anni.  Capitolo   quarto  16  Lavoratori  indipendenti  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fissazione  e   riscossione   dei   contributi  (art.  30  Laf)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Cassa  di  compensazione  AVS/AI/IPG  che  gestisce  una   Cassa  di  compensazione  per  gli  assegni
                        
                        
                    
                    
                    
                familiari
                            Art.  17a  18  I  lavoratori    indipendenti,  esercitanti  un’attività  con  sede  legale  nel  Cantone    Ticino  e  affiliati  a   una  Cassa  di    compensazione  AVS/AI/IPG   che  gestisce  una  Cassa  di compensazione   per  gli  assegni  familiari,  sono   da  questa  obbligatoriamente   affiliati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Cassa  di  compensazione  AVS/AI/IPG  che  non    gestisce  una  Cassa    di  compensazione    per    gli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            assegni  familiari  Art.  17b  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  lavoratori    indipendenti,  esercitanti  un’attività  con    sede  legale  nel  Cantone    Ticino  e  affiliati  a una   Cassa  di compensazione  AVS/AI/IPG   che  non   gestisce  una  Cassa  di compensazione  per  gli  assegni  familiari,  devono  affiliarsi  a   una  Cassa  di  compensazione  per  gli  assegni    familiari  autorizzata  all’esercizio  nel  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restano  riservati  accordi  fra  Casse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Comunicazioni  fra   Casse  Art.  17c  20  Le  Casse  di  compensazione  per    gli  assegni  familiari  e    le  Casse  di  compensazione  AVS/AI/IPG  che  gestiscono    una  Cassa  per  gli  assegni  familiari  informano    la  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli assegni  familiari   del  Cantone  di domicilio,  secondo   le modalità  previste   dalla  legge  sull’AVS,  affinché  quest’ultima   possa  aggiornare   il   registro  degli  affiliati.  Capitolo   quinto  21
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Capitolo   modificato  dal  R    13.2.2019;   in    vigore   dal  1.1.2020   -  BU  2019,   49.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Capitolo  modificato   dal  R    13.2.2019;   in  vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  49;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  introdotto  dal  R    23.1.2013;  in    vigore   dal  1.1.2013  -  BU  2013,  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  introdotto  dal  R    23.1.2013;  in    vigore   dal  1.1.2013  -  BU  2013,  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  introdotto  dal  R    23.1.2013;  in    vigore   dal  1.1.2013  -  BU  2013,  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                21
                            Capitolo  modificato   dal  R    13.2.2019;   in  vigore   dal  1.1.2020  -  BU  2019,  49;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aspetti   organizzativi   comuni  al    regime   sui  lavoratori  salariati  di  professioni  non  agricole  e   indipendenti  e   sulle   persone   senza  attività  lucrativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Vigilanza  (art.  42  Laf)  Art.  18  1  Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  esercita  la  vigilanza  sulle  Casse  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Allo   scopo,   esso  si    avvale  dell’Istituto  delle  assicurazioni  sociali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    Commissione  di  vigilanza  della  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  esercita    la  vigilanza  sulla   Cassa  cantonale  di    compensazione   per  gli assegni  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Revisione  (art.  43-44  Laf)  Art.  19  1  La  revisione  del  diritto  materiale  è   effettuata   nel  corso  dell’anno;  la revisione  contabile  è  effettuata  alla  chiusura  dell’esercizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   rapporto   che  ha  per  oggetto  la verifica  del  diritto  materiale  è   trasmesso   al    Consiglio   di    Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  giorni  dal  termine  della  revisione,  ma  al    più  tardi  entro  la    fine  di gennaio  dell’anno  civile   seguente  a  quello   oggetto  della  revisione;  il rapporto  di revisione  che  ha  per  oggetto  la verifica   contabile  è  trasmesso  al  Consiglio   di  Stato  entro  il   30  giugno   dell’anno  civile  seguente  a quello  oggetto  della  revisione.  TITOLO  II  Prestazioni   familiari  cantonali  Capitolo  primo  Assegno  integrativo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Coabitazione   (art.  47  cpv.  1   lett.  b)  Laf)  23  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  genitore  coabita  con  il figlio  anche  se lo stesso  è affidato  temporaneamente  alle  cure  di  terzi,  in    particolare  parenti,  famiglie   diurne,  asili   nido   e   istituti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’affidamento  può  rivestire  la    forma  giornaliera,   settimanale,  mensile  o anche  annuale.  In  caso   di  affidamento  autorizzato  dall’Ufficio  dell’aiuto   e   della   protezione  (UAP),  il   genitore  coabita  con  il figlio  se  esso   rientra  almeno  con  un  pernottamento  settimanale  presso  l’abitazione  del   genitore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  motivi  dell’affidamento  temporaneo  sono  ininfluenti   per  la    determinazione   del  diritto  all’assegno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Reddito  aziendale  minimo   (art.  47  cpv.  3   Laf)  Art.  20a  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso    di  famiglia  monoparentale,  il    genitore  che    non  svolge  un’attività  lucrativa  indipendente  a   tempo  pieno  dichiara,  comprovandola   mediante  la  necessaria  documentazione,  la  percentuale  d’attività  lucrativa  indipendente    svolta.  Il   reddito  aziendale  minimo  è    determinato  in  proporzione  al    grado   d’attività  lucrativa   indipendente   così  accertata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    famiglia  biparentale:  a)    altro  membro  dell’unità    di  riferimento  esercita  un’attività  lucrativa    salariata  oppure  indennità  sostitutive  di    reddito,  il   reddito  aziendale  minimo   per  il   membro   che  non  un’attività  lucrativa    indipendente  a   tempo  pieno  è   determinato  secondo  il  cpv.  1,  ma  almeno  al  grado    d’attività  necessaria    per    ottenere  complessivamente    un’attività  a   tempo  pieno;  b)  è   contemporaneamente  salariato,  oppure    percepisce  indennità  sostitutive    di  e    indipendente,  il  reddito    aziendale  minimo  è  determinato  in  proporzione  al  grado  lucrativa  indipendente  necessaria  per  ottenere  complessivamente   un’attività  lucrativa  tempo  pieno;  c)  gli  altri  casi,  il   reddito  aziendale   minimo   è pari  al doppio   della  soglia  di    intervento  per  il  del  diritto  ai sensi  della   Laps.  Capitolo   secondo  Assegno   di prima  infanzia
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Coabitazione   (art.  51  lett.  b)  e   52  cpv.  1 lett.  b)  Laf)  Art.  21  Il   genitore  coabita  con  il figlio  se vive  costantemente  con  lo    stesso.  In  particolare  il   figlio  deve  rientrare   ogni   sera  presso  l’abitazione  del  suo  genitore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Capitolo   modificato  dal  R    23.1.2013;   in    vigore   dal  1.1.2013   -  BU  2013,   20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.3.2016;  in    vigore  dal  1.1.2016  - BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Cpv.  modificato  dal  R    22.3.2016;   in    vigore   dal  1.1.2016   -  BU  2016,  180;  precedente  modifica:   BU  2013,
                        
                        
                    
                    
                    
                410.
                            25  Art.  introdotto  dal  R    22.3.2016;  in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Reddito  aziendale  minimo  (art.  51  cpv.  2   e   52  cpv.  4 Laf)  Art.  21a  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  In  caso    di  famiglia  monoparentale,  il    genitore  che    non  svolge  un’attività  lucrativa  indipendente  a   tempo  pieno  dichiara,  comprovandola   mediante  la  necessaria  documentazione,  la  percentuale  d’attività  lucrativa  indipendente    svolta.  Il   reddito  aziendale  minimo  è    determinato  in  proporzione  al    grado   d’attività  lucrativa   indipendente   così  accertata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    famiglia  biparentale:  a)    altro  membro  dell’unità    di  riferimento  esercita  un’attività  lucrativa    salariata  oppure  indennità  sostitutive  di    reddito,  il   reddito  aziendale  minimo   per  il   membro   che  non  un’attività  lucrativa    indipendente  a   tempo  pieno  è   determinato  secondo  il  cpv.  1,  ma  almeno  al  grado    d’attività  necessaria    per    ottenere  complessivamente    un’attività  a   tempo  pieno;  b)  è   contemporaneamente  salariato,  oppure    percepisce  indennità  sostitutive    di  e    indipendente,  il  reddito    aziendale  minimo  è  determinato  in  proporzione  al  grado  lucrativa  indipendente  necessaria  per  ottenere  complessivamente   un’attività  lucrativa  tempo  pieno;  c)  gli  altri  casi,  il   reddito  aziendale   minimo   è pari  al doppio   della  soglia  di    intervento  per  il  del  diritto  ai sensi  della   Laps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Reddito  ipotetico  (art.  52  cpv.  2   Laf)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Prima  formazione  27  Art.  22  28  Il  reddito  ipotetico  non  viene  computato  se  il   genitore  od    altro  membro    dell’unità  di  riferimento  interessato  è  in  prima  formazione    ai  sensi  dell’art.  2  cpv.  2  del  Regolamento  sull’armonizzazione  e   il   coordinamento  delle  prestazioni   sociali  (Reg.  Laps)  del  17  dicembre  2002.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Diritto  ad  indennità  sostitutive  di reddito  29  Art.  23  30  Il  reddito    ipotetico  è    ridotto  in  proporzione  al  grado  di  disoccupazione  o  d’incapacità  lavorativa  per  il   quale  vi    è   un  diritto  ad  indennità  giornaliere   in    virtù  di una  delle  leggi   seguenti:  a)  federale  sull’assicurazione  contro  la    disoccupazione  (LADI)  del  25  giugno  1982;  b)  federale  sull’assicurazione  contro  gli  infortuni   (LAINF)   del  20  marzo  1981;  c)  federale  sull’assicurazione  malattie  (LAMal)  del  18  marzo  1994;  d)  federale  sull’assicurazione  per  l’invalidità   (LAI)   del  19   giugno  1959;  e)  federale  sull’assicurazione  militare   (LAM)   del   19   giugno  1992;  f)  federale  sul  contratto  d’assicurazione  (LCA)  del  2   aprile   1908.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Incapacità  lavorativa  senza  diritto  ad  indennità  sostitutive  di  reddito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  24  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  reddito   ipotetico  è ridotto  in proporzione  al    grado  d’incapacità   lavorativa,  se  a   cagione  di  un   infortunio  o   di una  malattia   il   genitore  od  altro   membro  dell’unità  di    riferimento  interessato   non  può  esercitare   un’attività   lucrativa  a   tempo  pieno  per  almeno  trenta   giorni  consecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  ottenere   la    riduzione   del  reddito  ipotetico,  l’incapacità   lavorativa  deve   essere   attestata  in    modo  circostanziato  dal  medico  che  cura  il   danno  alla  salute  fisica,  mentale   o   psichica.  Nei  casi   dubbi,  la  Cassa  cantonale  di    compensazione  per   gli  assegni  familiari   può  commissionare  l’esecuzione  di    una  valutazione  medica   specialistica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso    d’incapacità  lavorativa  di  lunga  durata    superiore  a  tre  mesi    consecutivi    o   permanente,  il  reddito  ipotetico  è computato  senza  riduzione   se:  a)  la    persona  interessata  non  viene  altresì  attestata,  secondo   quanto  disposto  al    capoverso  un’incapacità  ad  occuparsi   personalmente  dei  membri  minorenni;  e  b)  genitore  o   membro  dell’unità  di    riferimento   non  presenta   incapacità  lavorativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Attività  esigibile  e reddito  ipotetico   computabile  (art.  52  cpv.  2   Laf)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Cassa  cantonale   di compensazione   per  gli  assegni  familiari  determina   qual  è l’attività  esigibile,  tenendo  in    considerazione  tutti  i  fattori  che  possono   servire  alla  determinazione   del  reddito  ipotetico  esigibile  dal  genitore,  in    particolare:
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Art.  introdotto  dal  R    22.3.2016;  in    vigore   dal  1.1.2016  -  BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.3.2016;  in    vigore  dal  1.1.2016  - BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Art.  modificato  dal  R    22.3.2016;   in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.3.2016;  in    vigore  dal  1.1.2016  - BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  modificato  dal  R    22.3.2016;   in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.3.2016;  in    vigore  dal  1.1.2016  - BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                32
                            Art.  modificato  dal  R    22.3.2016;   in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Nota  marginale  modificata  dal  R    22.3.2016;  in    vigore  dal  1.1.2016  - BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  scolastica  e professionale;  b)  esperienze  professionali;  c)  e le    competenze  professionali,   generali  e   specifiche.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  ipotetico  computabile  per  i  salariati,  la Cassa  cantonale   di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  si    avvale  dei  parametri  applicati  dalla  sezione  del  lavoro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ai  fini  della    determinazione  del  reddito  ipotetico  computabile  per  gli  indipendenti,  la  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  considera  il   reddito    aziendale  conseguito  precedentemente  all’abbandono  dell’attività  lucrativa  o, se  questo  fosse  superiore,   il  reddito  che  essi  potrebbero  conseguire  quali  salariati   in una  professione  analoga.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Deroghe   all'iscrizione  (art.  53  Laf)  Art.  25a  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    i  figli    che  compiono    entro  il  30  settembre    il   loro    quarto  anno  d’età,  in  caso    di  iscrizione  ai    sensi  dell'art.   6   cpv.  3   della   legge  della  scuola  del  1°  febbraio  1990  (LSc),   l’assegno  è  riconosciuto  fino  alla   fine   del  mese   dell’apertura   dell’anno  scolastico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  rinvio  ai  sensi  dell'art.  6   cpv.  4   LSc,    l’assegno  è   riconosciuto    fino  alla  fine    del  mese  dell’apertura  dell’anno  scolastico  successivo.  Capitolo   terzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  36  Art.  26-34  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Capitolo  quarto  Disposizioni  comuni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Domicilio  (art.   47,  51  e 52  Laf)  Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  considerato  domiciliato  nel  Cantone  il titolare  del   diritto  che   vi    risiede  effettivamente  con  l’intenzione  di stabilirvisi  durevolmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Genitore  titolare  del  diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  60  Laf)  Art.  36  39  1  Per   futuro  genitore   adottivo   si    intende  il genitore   che   accoglie  il   minorenne  in vista  di  adozione  (art.  264  e   segg.   CC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   genitore   straniero  soggiorna  illegalmente  in    Ticino  ai    sensi  della  legge   quando  non  è o   non  è più  in  possesso  del  permesso   necessario;  nel  secondo  caso,   quando   non  già  esecutiva,  una  decisione  di  mancata  proroga   o   revoca  del  permesso   deve  essere  passata  in    giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Impiego  conforme  (art.  62  Laf)  Art.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  si    occupa  della   cura  del  figlio  presenta  una  richiesta  scritta  alla  Cassa  cantonale   di  compensazione  per  gli  assegni  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Cassa  cantonale  di compensazione   per  gli  assegni   familiari  accerta  se  la    richiesta  di versamento  dell’assegno  integrativo   a   terzi  è   sufficientemente  motivata.  La  richiesta  è   motivata  se il   titolare  del  diritto  non   utilizza  l’assegno  integrativo  per  lo    scopo  cui  esso   è destinato.  Se   il   titolare   del  diritto  è  d’accordo  sul   versamento  a   terzi,  la    Cassa  cantonale  può  esimersi   dall’effettuare  accertamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    versamento  può    in  ogni  caso  essere  richiesto  soltanto  per  assegni    non    ancora    pagati.    Esso  avviene  al    più  presto  a decorrere  dal   mese  seguente  alla  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Interruzione   del   periodo  di carenza  (art.  63  Laf)  Art.  38  I  motivi  che  hanno   condotto   la persona  a   lasciare  il Cantone  sono  ininfluenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Esclusione  dal  diritto  (art.  64  Laf)
                        
                        
                    
                    
                    
                34
                            Cpv.  modificato  dal   R    23.1.2013;  in    vigore  dal   1.1.2013  - BU  2013,  20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Art.  introdotto  dal  R    2.9.2020;  in vigore  dal  1.9.2020  -  BU  2020,   277.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Capitolo   abrogato  dal  R    28.3.2017;  in    vigore  dal  1.1.2017  -  BU  2017,   68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Art.  abrogati  dal  R    28.3.2017;  in  vigore  dal  1.1.2017   - BU  2017,   68;  precedenti  modifiche:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            653;  BU  2013,   371.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  abrogato   dal   R    11.11.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021  -  BU  2020,   323;  precedente  modifica:   BU  2016,
                        
                        
                    
                    
                    
                180.
                            39  Art.  modificato  dal  R    11.11.2020;  in    vigore  dal   1.1.2021  - BU  2020,  323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  39  40  Se  l’unità  di    riferimento   comprende  anche  persone  che   hanno   lo    statuto   di    cui   all’art.  64  Laf,  nel  calcolo  della  prestazione  è    computato  interamente  l’importo  ricevuto    in  base  alla  legge  federale  sull’asilo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Computo  di  una  pensione  alimentare  ipotetica  (art.  66   Laf)  Art.  40  1  La  Cassa  cantonale  di    compensazione   per  gli assegni  familiari  determina,  nella  singola  fattispecie,  quali  circostanze  costituiscono  giustificati   motivi  ai    sensi  della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  considerati,  giustificati  motivi,  in    particolare:  a)  situazione  che  potrebbe  costituire  un  pericolo  per  l’integrità,    fisica  o   psichica,  della  e/o  del  figlio;  b)  situazione  che  potrebbe  condizionare  negativamente   l’equilibrio,  morale   o economico,  un  altro  nucleo  familiare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Solidarietà  in  caso  di  decisione   di  restituzione  (art.  67  Laf)  Art.  41  La  decisione  di    restituzione  è   emessa  nei  confronti  di tutte  le    persone  tenute  solidalmente  alla  restituzione  giusta  l’art.  67  Laf,    anche  se  soltanto  una  di  esse  era  titolare    del  diritto    alle  prestazioni  familiari   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H.  Pagamento  dell’assegno  (art.  68  Laf)  Art.  42  1  Il  versamento   avviene  sul  conto  bancario   o postale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   beneficiario   fornisce  il relativo   numero   di conto  alla   Cassa  cantonale  di  compensazione   per  gli  assegni  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Revisione  della  Cassa  cantonale   (art.  71  Laf)  Art.  42a  41  La  revisione   della  Cassa  cantonale   di compensazione   per  gli assegni  familiari  è effettuata  dal  medesimo  organo  di    revisione  della  Cassa   cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            J.    Obblighi  di  comunicare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  71  Laf)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Versamento  di  assegni  familiari  Art.  42b  42  1  La  Cassa  cantonale  di    compensazione   per  gli assegni   familiari  comunica  all’Ufficio   della  migrazione  il  versamento  di    assegni  per  unità  di    riferimento  costituite  da  cittadini  stranieri  o costituite  anche  da  cittadini  stranieri  in    possesso  di un  permesso  di dimora  (permesso   B),  ad  eccezione  delle  seguenti  situazioni   familiari:  a)  stranieri  di    cittadini  svizzeri;  b)  stranieri  di    cittadini  stranieri   titolari   del  permesso  di domicilio;  c)  stranieri  di    minorenni  cittadini  svizzeri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Occorre  comunicare   il   cognome,  il nome,  la data  di    nascita,  la    nazionalità,  l’indirizzo   dello  straniero  ed  il   numero    di  membri  dell’unità    di  riferimento  nonché  la  decorrenza  delle    prestazioni,  l’importo  complessivo  degli  assegni  familiari  versati  per  l’unità  di riferimento  e   quello  versato  mensilmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   comunicazione   avviene   col  primo   versamento  mensile   degli  assegni  familiari,  così  come  in    caso  di  rinnovo  del   diritto  a seguito  di    revisione  periodica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Mancata  proroga  o   revoca  del   permesso  Art.  43  43  L’Ufficio  della  migrazione  comunica    alla  Cassa  cantonale  di  compensazione    per  gli  assegni  familiari  le  decisioni  di  revoca  o   di  diniego  di  un  permesso  relative  alle   persone  straniere  per  le    quali  vi    è   stata   una  segnalazione  da  parte  della   medesima.  Essa   è inoltre   informata  in    merito  alla  crescita   in    giudicato  delle  decisioni  come  pure  al    riguardo  di    eventuali  procedure  ricorsuali.  Capitolo  quinto  Assegno  parentale  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Autorizzazione  di  accoglienza  (art.  71a  cpv.  1   lett.  b)  Laf)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  modificato  dal  R    22.3.2016;   in vigore  dal  1.1.2016  -  BU  2016,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  introdotto  dal  R    11.11.2020;  in vigore   dal  1.1.2021  -  BU  2020,  323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  introdotto  dal  R    11.11.2020;  in vigore   dal  1.1.2021  -  BU  2020,  323.
                        
                        
                    
                    
                    
                43
                            Art.  modificato  dal  R    11.11.2020;  in    vigore  dal   1.1.2021  - BU  2020,  323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Capitolo   modificato  dal  R    16.10.2018;  in    vigore  dal  1.1.2019  -  BU  2018,   387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  43a  45  In  caso  di  adozione  internazionale,    qualora  sia  necessaria  l’entrata  in  Svizzera  del  minore  prima   del  rilascio   dell’autorizzazione  di    accoglienza,  l’autorità  cantonale  deve  avere   emesso  una  decisione   di approvazione  d’entrata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Situazione  personale  e   finanziaria  (art.  71b  cpv.  1   Laf)  Art.  43b  46  1  Per    la  composizione  dell'unità  di  riferimento  e    le  condizioni    economiche  dei  suoi  membri,  occorre  considerare  la situazione  in    essere  nel  sesto   mese  successivo  a quello  del  giorno  del  parto  o   dell'accoglimento   a casa  del  minore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Giusta  l'art.  71  a   cpv.   1 della  legge,  il   genitore  o   il futuro  genitore  adottivo   non  ha  diritto  all'assegno  se  nel   frattempo  lo stesso,  il  figlio  o   l'adottando  ha  lasciato   il  Cantone  Ticino   per  trasferirsi   in    un   altro  Cantone  o   all'estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Condizioni  economiche  (art.  71b  cpv.  3   lett.   a)  Laf)  Art.  43c  47  1  I  redditi  lordi    da  attività  lucrativa  vanno  calcolati  su  un    anno,  in  analogia    con    quanto  avviene  per   stabilire  il   diritto   all’assegno  integrativo  e   all’assegno  di    prima  infanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vanno  anche   calcolate   su base  annua  le    rendite  e   le indennità  sostitutive   di reddito,  in    particolare  quando  v’è  un  diritto  in virtù  di    una  delle  leggi   seguenti:  a)  federale  sulle  indennità    di  perdita  di  guadagno  per  chi    presta  servizio  e  in  caso  di  del   25  settembre  1952  (LIPG);  b)  federale  sull’assicurazione  per  l’invalidità   del  19   giugno  1959  (LAI);  c)  federale  sull'assicurazione  malattie  del  18   marzo  1994  (LAMal);  d)  federale  sull'assicurazione  contro  gli infortuni  del  20  marzo   1981  (LAINF);  e)  federale  sul  contratto  d’assicurazione  del  2 aprile  1908   (LCA);  f)  federale  sull'assicurazione  militare   del  19  giugno  1992  (LAM);  g)  federale  sull’assicurazione  obbligatoria  contro  la  disoccupazione  e  l’indennità  per  del  25  giugno   1982  (LADI);  h)  sulle  indennità  di perdita  di guadagno  in    caso  di    adozione  del  23  settembre   2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Pagamento  dell'assegno  (art.  71e  cpv.   3   Laf)  Art.  43d  48  L'assegno  non   viene  pagato  qualora   decada  il diritto   giusta  l'art.  71  a  cpv.  1   della  legge,  ovvero  se  il   genitore  o   il   futuro   genitore  adottivo   rispettivamente   il   figlio  o   l'adottando,  nel  frattempo  ha  lasciato  il   Cantone  Ticino  per  trasferirsi  in    un  altro  Cantone   o   all'estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Prescrizione  (art.  71f  Laf)  Art.  43e  49  Il  termine   di    un  anno  scade  nello   stesso  giorno  del  mese  del  parto  o   dell'accoglimento  a  casa  del  minore  o, in    mancanza  del  giorno  corrispondente,   nell'ultimo  giorno   del  mese.  Capitolo  sesto  Aspetti  organizzativi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Spese   amministrative   (art.   72  Laf)  Art.  44  1  La  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  versa  alla  Cassa  cantonale  di  compensazione  AVS/AI/IPG  un’indennità  globale  annua  a  titolo  di  spese  amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   versamento  avviene   in    tre  rate  anticipate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’indennità  è    commisurata  ai  costi  effettivi  sostenuti  dalla  Cassa  cantonale    di  compensazione  AVS/AI/IPG  per  l’amministrazione  della   Cassa  cantonale  di    compensazione   per  gli  assegni  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’importo  dell’indennità  è   stabilito  annualmente  dalla  Cassa    cantonale    di  compensazione    per  gli  assegni  familiari  d’intesa  con  la Cassa  cantonale  di    compensazione  AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Vigilanza  Art.  45  La  Commissione  di  vigilanza    della  Cassa  cantonale  di  compensazione    AVS/AI/IPG  esercita  la    vigilanza  sulla  Cassa  cantonale  di    compensazione  per  gli  assegni   familiari.  Capitolo   settimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Art.  introdotto  dal  R    16.10.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  introdotto  dal  R    16.10.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  introdotto  dal  R    16.10.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Art.  introdotto  dal  R    16.10.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                49
                            Art.  introdotto  dal  R    16.10.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50   Capitolo  modificato   dal  R    16.10.2018;  in vigore   dal  1.1.2019  -  BU  2018,  387.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Finanziamento  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Contributi  per  il   finanziamento  dell’assegno  integrativo   e   indennizzo  (art.   73  cpv.   2   Laf)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Fissazione   e   riscossione  52  Art.  46  1  La  Cassa   di compensazione  per  gli  assegni  familiari  fissa   e   riscuote   i contributi  per  il  finanziamento  dell’assegno  integrativo  presso  le  persone  designate  all’art.    73  cpv.    1  Laf  ad  essa  affiliate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Cassa  di    compensazione   per  gli assegni  familiari   può  demandare  la    fissazione   e   la    riscossione  dei  contributi  ad  una  Cassa  di    compensazione   AVS/AI/IPG  alla   quale  le persone  designate  all’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  cpv.  1   Laf   sono  affiliate  per   il   pagamento  dei  contributi  AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Versamento  al fondo  di  compensazione  Art.  47  La  Cassa  di    compensazione  per   gli  assegni  familiari  versa  al    fondo  di    compensazione  i  contributi  riscossi,     nei  termini  e  secondo  le  modalità  definite  dalla  Cassa  cantonale     di  compensazione  per  gli  assegni  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Elenco   degli  affiliati  Art.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Cassa  professionale  ed  interprofessionale   di    compensazione  per  gli  assegni  familiari  trasmette  ogni  anno    entro  il   31  marzo    alla  Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  un  elenco  che   indica,  separatamente,  le  persone  designate   all’art.  73   cpv.  1 Laf  ad   essa  affiliate  nel   corso  dell’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sull’elenco  figurano   i seguenti  dati:  a)   degli  affiliati;  b)  rispettivamente   la ragione   sociale   degli  affiliati;  c)  dei  redditi  (indipendenti)  o   dei  salari  (datori  di    lavoro  e salariati  il cui  datore  di    lavoro  sottosta  all’obbligo  di    pagare  i  contributi)   o la    sostanza   determinante   (persone   senza  attività  sottoposti   a   contributi;  d)  di    affiliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Indennizzo  Art.  48a  53  Per  la  riscossione  dei  contributi  è    corrisposto  alle  Casse  di  compensazione    per  gli  assegni  familiari   un  indennizzo  pari   all’1%  sui  contributi  prelevati,  ma   almeno  di    300.–   franchi   annui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Contributi  del  Cantone  per  le    prestazioni   familiari  cantonali  (art.   73   cpv.  1 lett.  e),  74   cpv.  1 Laf)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Art.  49  1  Il  Cantone   versa   al    fondo  di    compensazione,   su richiesta   scritta   della   Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli assegni  familiari,   i  fondi  necessari  per  il   finanziamento   delle  prestazioni  familiari  cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio     del  sostegno  sociale  e  dell’inserimento  collabora  con  la   Cassa  cantonale     di  compensazione  per  gli  assegni    familiari    ai  fini  della    determinazione  del  finanziamento  annuo  del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Spese   amministrative  (art.   73  cpv.  3, 74  cpv.  2,    76  Laf)  55  Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Cassa  cantonale  di    compensazione   determina  entro  il 31   marzo   l’ammontare   delle  spese  amministrative  da  essa   sopportate  nel  corso   dell’anno  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    Casse    professionali  ed  interprofessionali    di  compensazione  per  gli  assegni    familiari  sono  chiamate  a   versare  due  acconti  semestrali,  nei  termini  e   secondo  le    modalità  definite  dalla   Cassa  cantonale  di    compensazione  per  gli  assegni  familiari.  Il   pagamento   a   conguaglio  è richiesto   entro  il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  giugno,    sulla  scorta  dei  costi    amministrativi  definitivi    contabilizzati  dalla    Cassa  cantonale    di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  e   riferiti  all’anno   di computo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il   pagamento  degli  acconti  e  del    conguaglio,    si  applicano    le  disposizioni  della  legislazione  federale  sull’AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                51
                            Capitolo  modificato  dal  R    16.10.2018;  in    vigore   dal  1.1.2019   -  BU  2018,  387;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  475.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52   Nota  marginale  modificata  dal  R    30.11.2016;  in    vigore  dal  1.1.2017  - BU  2016,  497.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53   Art.  introdotto  dal  R    30.11.2016;  in    vigore   dal  1.1.2017   -  BU  2016,  497.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Nota  marginale  modificata  dal  R    28.3.2017;  in    vigore   dal  1.1.2017  -  BU  2017,   68;  precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2010,  475;   BU   2014,   78.
                        
                        
                    
                    
                    
                55
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    28.3.2017;  in    vigore   dal  1.1.2017  -  BU  2017,   68;  precedenti  modifiche:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            BU  2010,  475;   BU   2014,   78.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Contributi  per  il   finanziamento  dell’assegno   parentale  e delle  misure  di  sostegno  alle  famiglie  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  politica   aziendale  a   favore  delle   famiglie,   indennizzo  e   spese  amministrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Fissazione   e   riscossione  (art.  75  Laf)  Art.  50a  56  1  La  Cassa   di compensazione  per  gli  assegni  familiari  fissa   e   riscuote   i contributi  per  il  finanziamento  dell’assegno  parentale  e   delle   misure  di    sostegno  alle   famiglie  e   di    politica  aziendale  a  favore  delle  famiglie  presso  i  datori  di lavoro  ad  essa  affiliati  con  salariati   attivi  in    Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Cassa  di    compensazione   per  gli assegni  familiari   può  demandare  la    fissazione   e   la    riscossione  dei  contributi  a   una  Cassa  di    compensazione  AVS/AI/IPG   alla   quale  i datori   di    lavoro  sono  affiliati  per  il   pagamento  dei  contributi  AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Versamento  al fondo  di  compensazione  (art.  76a   Laf)  Art.  50b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  La  Cassa  di    compensazione  per   gli  assegni  familiari  versa  al    fondo  di    compensazione  i  contributi  riscossi,     nei  termini  e  secondo  le  modalità  definite  dalla  Cassa  cantonale     di  compensazione  per  gli  assegni  familiari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Indennizzo  e   spese   amministrative  (art.  76a   cpv.  4   Laf)  Art.  50c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    la  riscossione  dei  contributi  è    corrisposto  alle    Casse  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  un  indennizzo  pari  all’1%   sui  contributi  prelevati,  ma  almeno  di    300  franchi   annui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la  gestione    del  fondo  e   l'erogazione    delle  prestazioni  è   corrisposto  alla    Cassa  cantonale  di  compensazione  per  gli  assegni  familiari  un  indennizzo  pari  ai    costi  effettivi  sostenuti.  Art.  50d   - 50g  ...  59  TITOLO  III  Disposizione  abrogativa  e   finale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Disposizione  abrogativa  Art.  51  Il   regolamento  della  legge  sugli  assegni  di    famiglia  del  5 febbraio  1997  è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Entrata  in  vigore  Art.  52  1  Il  regolamento  è   pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  delle   leggi  e   degli  atti  esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  entra  in    vigore  retroattivamente   al    1° gennaio  2009.  Pubblicato  nel   BU  2009  ,  276.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Art.  reintrodotto  dal  R    16.10.2018;  in  vigore    dal  1.1.2019  -  BU  2018,    387;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  475;  BU   2014,  78.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Art.  reintrodotto  dal  R    16.10.2018;  in  vigore    dal  1.1.2019  -  BU  2018,    387;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  475;  BU   2014,  78.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  reintrodotto  dal  R    16.10.2018;  in  vigore    dal  1.1.2019  -  BU  2018,    387;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  475;  BU   2014,  78.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  abrogati  dal  R    5.2.2014;  in vigore   dal  1.1.2014  -  BU  2014,  78;  precedente   modifica:   BU  2010,   475.