Regolamento relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti
                            Regolamento  relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle  persone condannate adulte e ai giovani adulti  (del 31 ottobre 2013)  La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione di pene e  di misure  visti:  Gli articoli 74 e 75, 75a, 84 cpv. 6, 90 cpv. 4 e 4bis, 372 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21  dicembre 1937 (CPS);  L’ordinanza  del  19  settembre  2006  relativa  al  Codice  penale  e  al  Codice  penale  militare  (O-CP-  CPM);  Gli articoli 234 - 237 del Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP)  L’art. 4 lett. b) del concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene e delle misure gli adulti  e i giovani adulti nei Cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti);  La  Decisione  del  10  ottobre  1988  relativa  alla  conclusione  di  un  accordo  fra  i  tre  concordati  penitenziari svizzeri in materia di congedi penitenziari;  La nota sugli alleggerimenti del regime di esecuzione di pene e di misure adottata dalla CDDGP il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29 marzo 2012.  Considerando che:  L’art.  123  cpv.  2  della  Costituzione  federale  (RS  101)  fissa  il  principio  secondo  il  quale  l’esecuzione  delle  sanzioni  penali  è  di  competenza  dei  Cantoni.  I  Cantoni  sono  tenuti  a  far  eseguire  le  sentenze  pronunciate  dai  loro  tribunali  penali  (art.  372  cpv.  1  del  Codice  penale  svizzero,  RS  311.0,  abbreviato  CP).  Essi  devono  inoltre  garantire  un’esecuzione  uniforme  delle  sanzioni penali (art. 372 cpv. 3 CP).  Nell’ambito della relazione dei detenuti con il mondo esterno, il CPS pone dei principi chiaramente  enunciati  e  ricorda  che  le  autorizzazioni  di  uscita  (congedi,  permessi  e  condotta)  introdotte  dalla  pratica  e  dalle  norme  concordatarie  sono  concesse  alle  persone  detenute  per  permettere  loro  di  mantenere  delle  relazioni  con  il  mondo  esterno,  preparare  la  loro  liberazione  e  per  dei  motivi  particolari  (sistemare  delle  pratiche  personali  o  giuridiche  molto  importanti  o  esercitare  un  mandato politico con termini impellenti che esigono la presenza dell’interessato).  Comunque,  la  concessione  di  queste  uscite  è  possibile  unicamente  se  il  comportamento  della  persona  detenuta  durante  l’esecuzione  della  sanzione  penale  non  vi  si  oppone  e  se  non  vi  è  il  rischio che egli si dia alla fuga o commetta nuovi reati, rispettivamente che non metta in pericolo la  collettività (art. 75 CPS) e che non sia oggetto di misure particolari di sicurezza (art. 75a CPS).  Tuttavia,  nessun  congedo  o  altro  alleggerimento  nell’esecuzione  é  accordato  ai  delinquenti  estremamente  pericolosi  durante  l’esecuzione  della  pena  che  precede  l’internamento  o  durante  l’internamento vita (art. 84 cpv. 6  bis   e 90 cpv. 4  ter   CP).  Spetta alle autorità competenti stabilire le condizioni che la persona detenuta dovrà rispettare, in  taluni  casi,  potranno  essere  previste  delle  misure  tecniche,  ad  esempio  il  braccialetto  elettronico  (cfr. art. 237 CPP o le disposizioni di applicazione di diritto cantonale).  L’autorità  competente  designata  dal  cantone  controlla  se  la  persona  detenuta  che  inoltra  una  domanda  di  congedo,  dispone  dei  requisiti  necessari.  Secondo  la  pratica  consolidata  attuale,  diversi  elementi  devono  essere  considerati  per  formulare  questa  valutazione  (per  es.  infrazione  commessa, durata della sanzione penale, rischio di fuga, stato di salute psichica, comportamento  e attitudine, durata del soggiorno, legami autentici con il nostro paese, rischio di messa in pericolo  della collettività pubblica).  In  taluni  casi  l’autorità  competente  designata  dal  cantone,  deve  inoltre  assumere  il  parere  della  commissione  designata  agli  art.  75a  e  90  cpv.  4bis  del  CPS.  Quest’ultima  si  determina  in  merito  alla pericolosità della persona detenuta (che ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 CPS) per  la  collettività  nei  casi  previsti  dall’articolo  62d  cpv.  2  CPS  e  in  occasione  di  alleggerimenti  del  regime  di  esecuzione  (per  es.  le  autorizzazioni  di  uscita)  quando  l’autorità  competente  non  può  pronunciarsi categoricamente in merito alla pericolosità per la collettività della persona interessata.  Il  presente  regolamento  tiene  conto  della  pratica  e  delle  esperienze  maturate  e  delle  nuove  disposizioni legislative.  Su proposta della Commissione concordataria e della Commissione dei patronati del 26 settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  d e c i d e :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sezione 1  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            1  Il  presente  regolamento  si  applica  alle  persone  che  scontano  le  loro  pene  o  misure  privative di libertà in regime aperto o chiuso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Queste disposizioni si applicano per analogia alla semiprigionia, alle corte pene, al lavoro esterno  nonché all’esecuzione delle misure e all’esecuzione della pena che precede l’internamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 2
                            1  L’autorizzazione   di   uscita   non   deve   togliere   alla   condanna   il   suo   carattere   di  prevenzione  e  non  deve  nuocere  alla  sicurezza  o  mettere  in  pericolo  la  collettività  pubblica,  in  particolare quando si tratta di persone internate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle  persone  detenute  in  esecuzione  di  pena  o  di  misura  anticipata,  possono  essere  accordati  accompagnamenti,  permessi  o  congedi.  L’autorità  giudiziaria  può  essere  chiamata  a  dare  un  preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  persona  detenuta  collocata  in  regime  di  lavoro  esterno  può  beneficiare  di  congedi  secondo  l’elenco progressivo previsto all’art. 11 cpv. 4 del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  persona  detenuta  collocata  in  regime  di  semiprigionia  può  beneficiare  di  congedi  secondo  l’elenco progressivo previsto all’art. 11 cpv. 5 del presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  autorità  preposte  possono  rilasciare  un’autorizzazione  di  uscita  a  una  persona  detenuta  nei  confronti  della  quale  è  aperta  un’inchiesta  penale  esclusivamente  con  l’accordo  preliminare  dell’autorità giudiziaria competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  l’esecuzione  del  regime  di  sicurezza  rinforzata  e  dell’internamento  a  vita  dei  delinquenti  estremamente pericolosi, la Conferenza promulgherà, se necessario, delle disposizioni particolari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Gli articoli 75a e 90 cpv. 4  bis   CP rimangono riservati.  Sezione 2  Definizioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
Art. 3
                            Per autorizzazioni di uscita si intende:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazioni di uscita
Art. 4
                            1  Le autorizzazioni di uscita sono degli alleggerimenti dell’esecuzione specificatamente  regolamentati quali assenze dallo stabilimento di esecuzione autorizzati e limitati nel tempo. Essi  fanno  parte  integrante  dei  piani  di  esecuzione  individuali  (art.  75  cpv.  3  e  art.  90  cpv.  2  CP)  e  servono  a  priori  per  raggiungere  l’obiettivo  legale  di  esecuzione  delle  pene,  a  sapere  l’attitudine  futura a vivere esente da pena (art. 75 cpv. 1 CP). Essi servono specialmente a:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di regola, le uscite ed i congedi non sono accompagnati. L’autorità che concede l’autorizzazione  può  ordinare  che  la  persona  detenuta  sia  accompagnata,  se  questo  sembra  necessario  ai  fini  di  assicurare  il  normale  svolgimento  dell’alleggerimento  dell’esecuzione.  A  meno  che  non  sia  espressamente  stabilito  diversamente,  l’accompagnamento  è  effettuato  dai  collaboratori  dello  stabilimento  di  esecuzione.  È  la  persona  in  carico  dell’accompagnamento  che  vigila  in  via  principale sul rispetto del programma di uscita o di congedo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Alleggerimenti dell’esecuzione
Art. 5
                            1  Sono  considerati  come  alleggerimenti  dell’esecuzione,  tutti  i  soggiorni  di  persone  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli alleggerimenti dell’esecuzione riconosciuti dalla CCDGP sono repertoriati nella nota 29 marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012, annessa al presente regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non sono considerati alleggerimenti durante l’esecuzione:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se, nel quadro dell’esecuzione di pene e di misure, una persona è detenuta in ospedale o in una  clinica psichiatrica, i trasferimenti accompagnati all’interno della cinta stessa dell’ospedale o della  clinica sono di competenza dell’ospedale o della clinica, a meno che le autorità collocanti abbiano  espressamente disposto diversamente.  Sezione 3  Autorità competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Principi
Art. 6
                            1  L’autorità collocante è responsabile della pianificazione dell’insieme dell’esecuzione e  coordina la stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ella determina lo stabilimento di esecuzione appropriato e decide in particolare gli alleggerimenti  di pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ella  può  vincolare  la  concessione  di  alleggerimenti  del  regime  di  esecuzione  al  rispetto  di  determinate condizioni ed obblighi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Preavvisi e pareri
Art. 7
                            1  La direzione dello stabilimento preavvisa tutte le domande d’autorizzazione di uscita di  competenza delle autorità stabilite dal cantone che ha emanato la sentenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono essere richiesti il parere del servizio di assistenza riabilitativa, un rapporto del terapeuta,  così come ogni informazione di altre autorità o di terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  persona  detenuta  desidera  recarsi  dalla  sua  famiglia  o  da  terzi,  le  autorità  competenti  possono preventivamente chiedere l’accordo delle persone interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Delega di competenze
Art. 8
                            1  L’autorità   di   collocamento   può   delegare   interamente   o   parzialmente   la   sua  competenza di concedere alleggerimenti dell’esecuzione (eccetto la liberazione condizionale) allo  stabilimento di esecuzione. Questa delega deve essere fatta per scritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  delega  di  competenze  decisionali  é  esclusa  per  le  persone  detenute  riconosciute  come  pericolose  per  la  collettività.  L’aver  commesso  una  delle  infrazioni  di  cui  all’art.  64  cpv.  1  CP  comporta la presunzione di pericolosità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel   fissare   le   condizioni   per   l’autorizzazione   di   uscita,   le   autorità   competenti   tengono  particolarmente conto degli interessi delle vittime e delle circostanze nelle quali l’infrazione è stata  commessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenza in caso di urgenza  1  Art. 9  1  Se  la  decisione  inerente  un  alleggerimento  dell’esecuzione  non  può  essere  differita,  se  l’autorità  di  collocamento  non  può  essere  contattata  e  se  le  competenze  decisionali  non  sono  state  delegate,  la  decisione  spetta  alla  direzione  dello  stabilimento  di  esecuzione.  Essa  veglia  a  che  sia  approntato  un  dispositivo  di  sicurezza  adeguato,  rifacendosi  al  dispositivo  previsto  nell’ambito di eventuali alleggerimenti di pena concessi in precedenza. In caso di dubbio, richiede  l’assistenza della polizia.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Nota marginale modificata dal R 18.6.2014; in vigore dal 24.6.2014 - BU 2014, 317.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dal R 18.6.2014; in vigore dal 24.6.2014 - BU 2014, 317.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direzione dello stabilimento di esecuzione informa appena possibile l’autorità di collocamento.  dell’alleggerimento.  Sezione 4  Prescrizioni di osservare
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni per l’ottenimento di
un’autorizzazione di uscita
Art. 10
                            1  Per ottenere un’autorizzazione di uscita, rispettivamente un congedo o un permesso,  la persona detenuta deve:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le domande di congedo devono essere inoltrate almeno un mese prima della data prevista per il  congedo stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservati i motivi eccezionali per la concessione di un permesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  l’ottenimento  di  una  autorizzazione  di  uscita,  rispettivamente  di  un  accompagnamento,  l’autorità competente fissa le condizioni caso per caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Inoltre, secondo le circostanze, le autorità competenti designate dal cantone possono esigere:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Cadenza e durata delle autorizzazioni di uscita
Art. 11
                            1  La persona detenuta può ottenere al massimo un congedo ogni due mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  motivi  particolari,  l’autorità  competente  può  derogare  alla  cadenza  prefissata  alfine  di  concedere congedi frazionati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durata di un congedo è fissato secondo i parametri seguenti:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  persone  detenute  che  adempiono  alle  condizioni  previste  per  la  concessione  del  regime  del  lavoro  esterno  ma  che  non  possono  beneficiarne,  hanno  la  possibilità  di  ottenere  delle  uscite  settimanali secondo i seguenti parametri:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per quel che attiene alla semiprigionia, lo stabilimento di esecuzione definisce il periodo di tempo  che  la  persona  trascorre  all’esterno  nell’ambito  della  sua  attività  professionale.  Salvo  eccezioni  debitamente  giustificate,  questo  lasso  di  tempo  non  può  eccedere  le  13  ore.  La  durata  di  un  congedo è fissato secondo i parametri seguenti:  a)  b)  c)  d)  mese: massimo 52 ore;  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  tragitto; in ogni caso non può superare le 16 ore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La durata di un accompagnamento è, in regola generale, di 4 ore. La stessa non può superare le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 ore, durata del tragitto compresa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Congedi speciali per Natale
Art. 12
                            1  Può  essere  accordato  un  congedo,  ammesso  che  le  circostanze  lo  permettano,  alle  seguenti condizioni:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le concessioni dei congedi è sottoposta alle seguenti modalità:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio di un salvacondotto
Art. 13
                            1  In  virtù  e  nell’ambito  della  concessione  del  congedo,  lo  stabilimento  di  esecuzione  consegna alla persona detenuta un’autorizzazione (salvacondotto) per ogni singolo congedo, che  la  persona  detenuta  deve  portare  con  sé  durante  l’assenza  dallo  stabilimento  di  esecuzione  e  mostrarla alla polizia in caso di controllo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Una copia del salvacondotto rilasciato ai detenuti in regime ordinario è inviata preventivamente:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo stabilimento informa la polizia dell’uscita utilizzando le modalità che ritiene più opportune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contenuto del salvacondotto
Art. 14
                            Il salvacondotto deve obbligatoriamente contenere le indicazioni seguenti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca dell’autorizzazione d’uscita accordata
Art. 15
                            1  Se  la  persona  detenuta  al  beneficio  di  un’autorizzazione  di  uscita,  non  adempie  più  alle  condizioni  poste  alla  base  della  concessione  della  stessa,  e  le  autorità  competenti  non  sono  ancora  in  grado  di  determinarsi  in  merito,  la  direzione  dello  stabilimento  può  sospendere  provvisoriamente le uscite, per motivi gravi o a titolo di misura conservativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ella informa immediatamente le autorità competenti, che devono statuire nel termine di 10 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo.  Sezione 5  Collaborazione e informazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di collocamento
Art. 16
                            L’autorità  di  collocamento  ha  la  responsabilità  di  accertarsi  che  lo  stabilimento  di  esecuzione  riceva,  al  momento  del  collocamento  e  durante  l’esecuzione,  tutte  le  informazioni  importanti per l’organizzazione dell’esecuzione. Essa trasmette allo stabilimento di esecuzione tutti  i documenti utili, con particolare riferimento al mandato di esecuzione con i dati personali, i reati ed  i  termini  di  esecuzione,  le  sentenze,  eventuali  perizie  e  raccomandazioni  della  commissione  di  specializzata e l’estratto del casellario giudiziale. Essa informa pure, nella misura del possibile in  merito  allo  stato  di  salute  della  persona  detenuta,  sullo  statuto  inerente  al  diritto  degli  stranieri,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sulle  eventuali  misure  di  allontanamento  e  di  iscrizione  al  sistema  RIPOL,  così  come  sulle  procedure in corso.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stabilimenti di esecuzione
Art. 17
                            1  Nel caso in cui le competenze per la concessione degli alleggerimenti dell’esecuzione  non sono delegate, lo stabilimento di esecuzione depone una domanda scritta presso l’autorità di  collocamento. La domanda contiene le informazioni sull’organizzazione concreta e sulle condizioni  quadro dell’alleggerimento di esecuzione previsto, Lo stabilimento di esecuzione informa inoltre in  merito  al  rispetto  del  piano  di  esecuzione  e  della  collaborazione  della  persona  detenuta  ed  alla  pianificazione ed alla concretizzazione degli obiettivi della pianificazione dell’esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo  stabilimento  di  esecuzione  formula  un  preavviso  sulle  condizioni  e  risolve  se  é  possibile  rimediare a eventuali mancanze tramite a delle condizioni o misure di accompagnamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la  persona  detenuta  segue  un  trattamento  terapeutico  in  uno  stabilimento  di  esecuzione,  lo  stesso  allega  anche  la  presa  di  posizione  del  terapeuta  competente.  Lo  stesso  prende  in  particolare posizione su:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasferimento
Art. 18
                            In  caso  di  trasferimento  della  persona  detenuta,  sono  da  trasmettere  al  nuovo  stabilimento   di   esecuzione   i   dossier   d’esecuzione   e   un   rapporto   sulla   progressione   nella  realizzazione del piano di esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni complementari
Art. 19
                            Rimane riservata la Decisione relativa alla conclusione di un accordo fra i tre concordati  penitenziari in materia di congedi penitenziari.  Sezione 6  Relazioni con dei delinquenti potenzialmente pericolosi
                        
                        
                    
                    
                    
                Attenzione accresciuta
Art. 20
                            1  Nel  caso  di  persone  che  sono  state  condannate  per  un’infrazione  di  cui  alla  lista  dell’art.  64  cpv.  1  CP,  l’autorità  di  collocamento  deve,  in  queste  situazioni,  esaminare  più  nel  dettaglio  la  pericolosità  in  collaborazione  con  la  commissione  specializzata.  Ella  può  anche  chiedere una nuova perizia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  questo  scopo,  si  terrà  particolarmente  conto  dell’analisi  relativa  al  tipo  ed  alla  motivazione  dell’atto, della modalità di esecuzione, dell’evoluzione della criminalità, dei disturbi mentali e della  personalità  e  degli  ambiti  problematici  ad  esse  corrispondenti,  dello  specifico  comportamento  conflittuale, delle competenze sociali, degli sviluppi intervenuti dal momento del reato in materia di  delinquenza,  del  comportamento  durante  la  detenzione,  delle  capacità  relazionali,  della  capacità  ad assumere ed a mantenere degli accordi, dell’evoluzione nella terapia, delle presa di coscienza  dell’atto  compiuto,  del  riconoscimento  della  responsabilità  del  reato,  della  possibilità  di  un  trattamento, della motivazione a seguire la terapia, così come del contesto sociale che accoglierà  la persona in caso di ammorbidimento del regime di esecuzione della pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                Alleggerimenti nell’esecuzione
Art. 21
                            1  La  decisione  quanto  all’opportunità  di  autorizzare  un  alleggerimento  del  regime  di  esecuzione, deve essere presa sulla base di un’analisi dei rischi concreti di fuga e di commissione  di  un  nuovo  reato,  tenendo  conto  dello  scopo  e  delle  modalità  concrete  dell’alleggerimento  prospettato, così come della situazione attuale della persona detenuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Degli alleggerimenti dell’esecuzione della pena possono essere concessi quando:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorità di collocamento stabilisce le regole di accompagnamento secondo il protocollo stabilito  dalla Commissione concordataria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Presa di posizione della commissione specializzata
Art. 22
                            1  L’autorità   di   collocamento   integra   la   presa   di   posizione   della   commissione  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    commissione    specializzata    si    pronuncia    sulla    minaccia    per    terzi    rappresentata  dall’alleggerimento previsto ed emette, se del caso, delle raccomandazioni sulle condizioni quadro  e sulle misure di accompagnamento che permetterebbero di ridurre un’eventuale minaccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Motivazione della decisione
Art. 23
                            1  L’autorità  collocante  prende  una  decisione  scritta  e  motivata  sull’alleggerimento  dell’esecuzione. Ella si accerta che la persona detenuta sia inserita nel RIPOL.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo  stabilimento  di  esecuzione  si  accerta  che  la  decisione  sia  eseguita.  Deve  consegnare  alla  persona  in  carica  dell’accompagnamento  tutte  le  informazioni  utili  sulla  persona  detenuta  e  sullo  scopo dell’alleggerimento, così come sul dispositivo di sicurezza e sul comportamento da tenere in  caso  di  urgenza.  Se  lo  stabilimento  di  esecuzione  considera  che  la  decisione  o  le  condizioni  ordinate non sono realizzabili, lo annuncia immediatamente all’autorità di esecuzione; l’uscita è di  conseguenza sospesa.  Sezione 7  Disposizioni finali  Art. 24  1  Il  presente  regolamento  abroga  il  regolamento  del  25  settembre  2008  relativo  alla  concessione di congedi ai condannati adulti e ai giovani adulti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presente regolamento entra in vigore dopo essere stato adottato dai cantoni secondo le regole  che sono a loro proprie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È pubblicato sul sito internet della Conferenza latina dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia  e dai cantoni secondo le regole che sono a loro proprie.  Pubblicato nel BU  2013  , 576.