Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
                            Regolamento  sull’esecuzione  delle   pene  e   delle  per   gli  adulti  (del  6   marzo  2007)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’art.   2   della  Legge   sull’esecuzione  delle  pene  e   delle  misure  per  gli adulti  del  20  aprile   2010,  1  decreta:  TITOLO   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1  Il    presente  regolamento  disciplina  l’esecuzione  delle  sanzioni  penali  e  l’assistenza  riabilitativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  2  Il   regolamento  si    applica:  a)  persone  condannate  dalle   autorità  ticinesi;  b)  persone   condannate  da  autorità  di    altri  Cantoni  o   da   autorità  penali  della   Confederazione,  l’esecuzione  della    pena  è   affidata    al  Cantone  Ticino;  rimangono    riservate  le  decisioni  di  dei   Cantoni  che  hanno  emanato  il   giudizio  o della  Confederazione;  c)  persone   condannate  da  autorità   ticinesi,  ma  che  eseguono  la    loro   pena  in un   altro  Cantone,  misura    in  cui    le  competenze    sono  riservate  al  Cantone  di  giudizio  e   fatta    riserva  della  di    competenze;  d)  persone  in    carcere   preventivo  in    attesa  di    giudizio  ed  a   quelle  in attesa  di    estradizione;  e)  anticipata  di    una  pena  o   di    una  misura.  TITOLO  II  Competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competenti  Art.  3  1  Le  Autorità  competenti   per  l’esecuzione   delle  pene  e   delle  misure  sono  il   Dipartimento  delle  istituzioni  (Dipartimento),    la  Divisione  della    giustizia  (Divisione),  il   Giudice  dell’applicazione  della  pena    (GIAP),    la  Direzione  delle    strutture  carcerarie  (Direzione)  e  l’Ufficio  dell’assistenza  riabilitativa  (Patronato).  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Dipartimento  è    autorizzato  a    stipulare    contratti  di  prestazione,  in  base  ai  quali  l’ente  partner  organizza  dei   programmi  di occupazione,  di    inserimento  professionale  e   di formazione   a favore  di  persone  in regime  di    esecuzione  di    pena.  Inoltre,  può   decidere  di    confidare  ad  enti   pubblici   o   privati  compiti  relativi  all’esecuzione  delle  pene   e delle   misure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
                            Art.  4  Il   Dipartimento  è competente  per:  a)  alla  Confederazione  le  autorizzazioni    in  virtù  del  Codice  penale    e  della    relativa  di    applicazione;  b)   i regolamenti  degli  stabilimenti  e   degli   enti  incaricati  dell’esecuzione   delle  sanzioni;  c)  gli  stabilimenti  pubblici  e   privati  destinati  all’esecuzione  delle  pene  e  delle    misure  di    libertà;  d)  il diritto  di accesso  alla   banca  dati  concernente  l’esecuzione  delle  pene  e delle  misure  parte  della    Direzione  delle    strutture    carcerarie,  dell’Ufficio  di  Patronato    e   di  altre    autorità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Divisione  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso  modificato   dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011   -  BU  2010,   563.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    21.12.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Nota   marginale  modificata  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,   563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Divisione  è,  nel  settore  dell’esecuzione  delle  pene  e  delle  misure,    «l’autorità  della  legge  o   del  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  si    occupa   inoltre:  a)  b)   pianificazione   e   della  sorveglianza  degli   stabilimenti  privativi  di libertà  c)   riabilitativa,  dell’assistenza  sociale  volontaria  e delle  norme  di    condotta;  d)   collaborazione,   per  l’esecuzione  delle  pene  e   delle  misure,   con  gli  altri  Cantoni  e   con  il  latino   sulla   detenzione  penale  degli  adulti.  e)  per  quel   che  concerne  le    pene  detentive  inflitte  da  autorità  della  giustizia   militare,  decisioni  che  la legge  attribuisce,   per  le    condanne  pronunciate  da  autorità   della  giustizia  ordinaria,  al giudice  dell’applicazione  della   pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Divisione  coordina  la    gestione  di    una  banca   dati   centrale  concernente  l’esecuzione  delle   pene  e  delle  misure,  che  è   alimentata  dalle   singole   autorità   competenti  in quest’ambito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giudice  dell’applicazione   della  pena  7  Art.  6  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  GIAP   è competente  ad  adottare  le    decisioni  nei  casi  stabiliti  dalla  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   GIAP  collabora   anche,  per  l’esecuzione  delle   pene  e   delle   misure,  con   gli  altri  Cantoni   e   con   il  Concordato  latino  sulla   detenzione  penale   degli  adulti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direzione  delle  strutture   carcerarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Art.  7  10  1  La  Direzione    delle  strutture    carcerarie    è    subordinata    alla    Divisione    e  fa  eseguire  la  detenzione  preventiva  e  le  pene  privative  di  libertà,  come  pure  le  misure  che  debbono  essere  scontate  nel   Penitenziario  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  esercita  inoltre  le  competenze  che  le  sono  attribuite  dal  presente  regolamento  e  dal  Regolamento  delle  strutture  carcerarie  del  Cantone  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ufficio  dell’assistenza   riabilitativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  e   organizzazione  11  Art.  8  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  dell’assistenza    riabilitativa  è   subordinato  alla  Divisione    e   ha    come  scopo  la  prevenzione  della  recidiva  e   l’integrazione  sociale  delle   persone  che  gli sono  affidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  garantisce  il   controllo  delle  norme  di  condotta  impartite  al  condannato  giusta  l’art.  94    CP,  l’applicazione  e   la    sorveglianza  delle   misure   ambulatoriali  previste  dall’art.  63  CP,   nonché   il  controllo  dell’esecuzione  delle   misure  dell’interdizione  di esercitare  un’attività  e del  divieto  di avere  contatti  e  di  accedere  ad  aree  determinate  secondo  gli  art.  67  e   67b  CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   inoltre  incaricato   di    proporre  e   controllare  l’evoluzione  dei  collocamenti   nell’ambito  delle  misure  previste  dagli   art.  59,   60  e 61  CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio   dell’assistenza  riabilitativa  sorveglia   l’esecuzione  delle  misure  sostitutive  previste   dall’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            237  cpv.  2   lett.  e),  f)   e   g) del   Codice  di    diritto   processuale  penale  svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Esso  prepara  e   coordina  l’allestimento  e   l’aggiornamento  del  piano   di    esecuzione  della   sanzione  penale  (art.  75  CP)  e   del  piano   di esecuzione  della  misura  (art.  90  CP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’Ufficio    dell’assistenza    riabilitativa  applica  e   controlla  l’esecuzione  dell’alloggio    esterno  ai  sensi  dell’art.  77a  cpv.   3 CP;  incassa   le    spese  di    partecipazione  a   carico  del  condannato  ed   è   competente  per  decidere   sulla  riduzione  e   sull’esonero  delle  stesse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L’Ufficio   dell’assistenza   riabilitativa  designa  un  operatore  sociale  di  riferimento  per  ogni  persona  che  gli è   affidata;  l’operatore  sociale  esegue,  nell’interesse   della  persona  affidatagli,  i  compiti  che  gli  sono    assegnati  dal  responsabile;    l’Ufficio  dell’assistenza  riabilitativa    amministra,    con  l’accordo  dell’interessato,  eventuali  redditi  da  attività  lucrativa,  da  assicurazioni  sociali,  da  prestazioni  assistenziali  e   la    retribuzione   ai sensi  dell’art.  83  CP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Esso  può   ordinare  i  controlli  delle  urine   per   le    persone  in    libertà   che   gli  sono   affidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett.   introdotta   dal  R    7.9.2011;  in    vigore   dal  9.9.2011  -  BU  2011,  492.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Nota   marginale  modificata  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,   563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Nota   marginale  modificata  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,   563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Nota  marginale  modificata  dal  R  10.12.2014;  in  vigore  dal  1.1.2015  -   BU    2014,  515;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.   modificato  dal  R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  515;   precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                563.
                            9  L’Ufficio   dell’assistenza   riabilitativa  organizza  e   gestisce  i  programmi  di    prevenzione  della   violenza  prelevata  una   tassa   da   fr. 50.–  a   fr. 500.–.  I  costi   sono  a   carico  dell’imputato   in    caso  di    condanna.  In  caso  di abbandono  del   procedimento  o   assoluzione   i  costi  saranno  a carico   dello  Stato  salvo  nei  casi  di cui  all’art.  426  CPP.   L’imputato   può  chiedere   l’esonero  parziale.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasmissione  degli  atti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  La  trasmissione  degli  atti,   alle   autorità   che  ne  fanno  motivata  richiesta,  può  avvenire  da  parte  dell’Ufficio  solo  con  il   consenso   della   Divisione.  TITOLO  III  16  Stabilimenti  di  esecuzione,  Commissione  per  l’esame  dei  condannati   pericolosi,  Consiglio  di  vigilanza   e   servizio  medico  Capitolo   primo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Stabilimenti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Stabilimenti  cantonali  18  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Cantone  dispone  dei  seguenti  stabilimenti:  -   Stampa»  e «La  Farera»   a   Cadro  -   Stampino»   a   Cadro  e  -   a Taverne-Torricella.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  stabilimenti  servono  all’esecuzione  di:  a)  e   misure  privative  di    libertà   in regime   chiuso   o aperto;  b)  preventiva  (anche  per  minorenni),   di    sicurezza,  in    attesa   di    estradizione;  c)  privative  di libertà  sottoforma  di:  semiprigionia,  giorni  separati,  lavoro  esterno;  d)  e   misure,  che  per   motivi  di    sicurezza,  disciplinari  o   di    collocamento,  non  possono   essere  eseguite  altrove;  e)  in attesa  di trasferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le misure  terapeutiche   stazionarie  (art.  59  CP)  e   per   il trattamento  della  tossicodipendenza  o  di  altre  dipendenze  (art.  60  CP),  il   Cantone  dispone  della    Clinica  psichiatrica  cantonale  e  delle  istituzioni  specializzate  anche  di    carattere  privato,  sulla  base  di    speciali   convenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   Dipartimento  emana   il   Regolamento   delle   strutture   carcerarie  del  Cantone  Ticino.  Capitolo  secondo  20  Commissione   per   l’esame   dei  condannati   pericolosi  e   Consiglio  di vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  per   l’esame  dei   condannati   pericolosi  Art.  10a  21  La  Commissione  per  l’esame    dei  condannati  pericolosi  emana  un    regolamento  che  disciplina  il   proprio  funzionamento  interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Consiglio  di vigilanza  Art.  10b  22  Il  Consiglio  di  vigilanza  emana  un  regolamento  che  disciplina  il   proprio  funzionamento  interno.  Capitolo   terzo  Servizio  medico
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  medico  incaricato  sovrintende   al    servizio  sanitario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Cpv.  introdotto  dal  R    24.6.2020;  in vigore   dal  1.7.2020  -  BU  2020,  214.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Nota  marginale  modificata  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                16
                            Titolo   modificato  dal  R    21.12.2010;  in vigore  dal  1.1.2011  -  BU   2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Capitolo   modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Nota  marginale  modificata  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Capitolo   modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal  1.1.2011  -  BU  2010,   563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  introdotto  dal  R    21.12.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Art.  introdotto  dal  R    21.12.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli    è  tenuto  ad    ispezionare  periodicamente    gli  stabilimenti  e   a   formulare  le  sue    osservazioni  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una   volta  all’anno  rassegna  una  relazione   scritta  alla  Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  costi  per  le  cure   sono  regolati  dalla  legge  federale  sull’assicurazione  malattie,  per  i detenuti  ad  essa  sottomessi;  per  il  resto   sono  valide  le    direttive  ed  i  regolamenti  concordato  latino   in materia.  TITOLO   IV  Forme  di esecuzione  Capitolo  primo  Pene  pecuniarie   e multe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura  di incasso  Art.  12  24  1  La  Divisione  può  ordinare   al    condannato  il   pagamento  rateale  della   pena  pecuniaria  o  di  una   multa  (art.  35  cpv.  1, 106  cpv.  5   CP),  in    funzione   del  numero  delle   aliquote  e dell’ammontare  della  pena.  Il   termine  massimo  per  il   pagamento  è di dodici  mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  mancato  pagamento  anche  di  un    solo  acconto,  nei  termini  fissati,  la  procedura  di  esecuzione  della  pena  pecuniaria  o   della  multa  verte   sulla  totalità  del  dovuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  vi   sono   seri   motivi  di    pensare  che   il condannato  vuole  sottrarsi  alla  pena  pecuniaria  (art.  35  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  CP),  la    Divisione   può  domandare  il pagamento  immediato  o   la    prestazione  di garanzie,  sottoforma  di  pegno  immobiliare  gravante  un  immobile  sito  in    Svizzera,  di    una  fideiussione  solidale  sottoscritta  da  una  persona   solvibile  domiciliata  in    Svizzera  o di    una  garanzia  bancaria  rilasciata   da   un  istituto  con  sede  in    Svizzera.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la Divisione  ordina  l’esecuzione  della  pena  detentiva  sostitutiva  in    caso   di mancato  pagamento  della  pena    pecuniaria  o  della  multa,  il   condannato    ha  la  facoltà  di  formulare    istanza  all’autorità  competente  (GIAP  o Ministero  pubblico),  che  statuisce   sulla  sospensione  della   pena  sostitutiva   e  sulla  proroga  del  termine   di    pagamento,  sulla  riduzione   dell’importo  dell’aliquota   giornaliera  o   della  multa  o   sulla  conversione  in lavoro   di    utilità  pubblica  (art.  36  cpv.  3   e   106  cpv.  5 CP).  Capitolo   secondo  Lavoro   di  utilità   pubblica
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  13  1  Il  lavoro  di  utilità  pubblica    è    compiuto    a    profitto  di  istituzioni  sociali,    di  enti    di  utilità  pubblica,  di    persone  bisognose  o   di    un’amministrazione  pubblica  (beneficiario).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Divisione  conclude  con  il  beneficiario  ed  il   condannato    un    contratto  che    fissa    le  modalità  di  esecuzione.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regime  giuridico  Art.  14  1  La  persona  condannata  lavora   durante  il suo  tempo  libero,   senza  essere  remunerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    lavoro    di  utilità  pubblica  deve  essere  effettuato  nel  periodo  fissato  per  ogni  singolo  caso  dall’autorità  competente,  ma  non  può  superare  i  due  anni.  In  regola    generale,  almeno  10  ore  di  lavoro  devono   essere   prestate  settimanalmente.  La  sospensione  provvisoria  dell’esecuzione  della  pena  può  essere  decisa  per  un  motivo  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   durata  del  lavoro  di    utilità  pubblica  può  essere  cumulata   con   quella  prevista  nella  legislazione  sul  lavoro.  Tuttavia,  la  durata  settimanale  dell’attività  professionale,  comprensiva  dell’attività  professionale  abituale  e del  lavoro  di  utilità  pubblica,   non  deve  privare  la persona  interessata  del  suo  diritto   al    riposo  quotidiano   o settimanale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    responsabilità  civile    delle  persone  messe  a  disposizione  dei  beneficiari  di  diritto  pubblico  è  regolata  dalla    Legge  sulla  responsabilità  civile    degli    enti  pubblici    e    degli  agenti  pubblici,  del  24  ottobre  1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   responsabilità   civile   delle   persone  messe  a   disposizione  di    beneficiari  di    diritto  privato   è   regolata  dal  Codice  delle  obbligazioni.  Lo  Stato  risponde,  a   titolo  suppletivo,  per  il   danno   che  non  è riparato  o  per  gli  infortuni  occorsi   ai    condannati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
24
                            Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15  1  Al  fine  di  poter  individuare  il  beneficiario  adeguato,    la  Divisione    assume  informazioni  sentendo  pure  l’interessato.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Determina  la natura  e   la    forma  del  lavoro   da  compiere,  così  come  i  giorni   e   le ore  durante   i  quali   lo  stesso  deve  essere  eseguito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Prima  di    iniziare  il  proprio  lavoro,  la    persona  condannata  firma   una  dichiarazione  con   la    quale   essa  attesta:  a)  essere  affetta,  a   sua  conoscenza,  di    una  malattia  pericolosa  per   altri;  b)  atta  al    lavoro  che   le viene  assegnato;  c)  ad  un  dovere  di  discrezionalità  sui  fatti  di  cui  è   venuta  a   conoscenza  durante  della  pena.  Capitolo   terzo  Pene  privative  di libertà
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Giorni  separati  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Al  condannato   ad   una   pena  massima  di quattro  settimane  e   degno  di  fiducia,  il GIAP  può  concedere   l’esecuzione  in giorni  separati,   se motivi   personali,  familiari,  professionali  o sociali  lo  giustificano.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esecuzione  della  pena  in  giorni   separati  consiste   nel  frazionare  l’espiazione   nei  giorni  di libero  del  condannato,  di regola   durante   il   fine  settimana.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    persona  al  beneficio  dell’esecuzione    in  giorni    separati,    che  percepisce  uno  stipendio,  deve  pagare  una   partecipazione  alle  spese  di    esecuzione  della  pena.  La   Divisione   stabilisce  l’ammontare  della  partecipazione  sulla  base  delle   norme  concordatarie.  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Direzione,  su richiesta  del  condannato,   può  liberare   lo    stesso  dall’obbligo  del  pagamento  della  pensione,  totalmente  o   parzialmente,  se:  a)  entrate  mensili  del  condannato  scendono   al    di    sotto  del  minimo  vitale;  b)  della  pensione  impedisce  l’adempimento  degli     obblighi  di   mantenimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29
                        
                        
                    
                    
                    
                Semiprigionia
                            Art.  17  30  1  Per    le  pene  privative    di  libertà    fino  a  un  anno  e  i  residui  di  pena,    inferiori  a   sei    mesi,  derivanti  dal   computo  del  carcere  preventivo  sofferto,   il GIAP  può  concedere  l’esecuzione  in forma  di  semiprigionia  se  le    seguenti   condizioni  sono  adempiute:  a)   vi    è   da  attendersi  che  la    persona  detenuta  si    dia  alla  fuga   o   commetta  nuovi   reati;  b)  detenuta  deve  essere  di principio  in    possesso  di    un’autorizzazione  di    soggiorno  in  c)  detenuta    ha  un’attività  lucrativa  regolare    con    un  tasso  d’occupazione    minimo    del  oppure  essa    segue  una  formazione  riconosciuta.  Il    lavoro    domestico,  gli  stages  e    i  d’inserimento  sociale  e  professionale  sono    assimilati    ad    un’attività  lucrativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    persona  al  beneficio    della  semiprigionia,  che  percepisce  uno  stipendio,  deve  pagare  una  partecipazione  alle  spese  di  esecuzione  della    pena.  La  Divisione    stabilisce    l’ammontare  della  partecipazione  sulla  base  delle  norme  concordatarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Direzione,  su richiesta  del  condannato,   può  liberare   lo    stesso  dall’obbligo  del  pagamento  della  pensione,  totalmente  o   parzialmente,  se:  a)  entrate  mensili  del  condannato  scendono   al    di    sotto  del  minimo  vitale;  b)  della  pensione  impedisce  l’adempimento  degli     obblighi  di   mantenimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifiche  del  regime  di  semiprigionia  Art.  18  32  1  La  semiprigionia  è   interrotta  dal  GIAP  e   la    pena  è eseguita   in    regime  ordinario   qualora  la  persona  detenuta:
                        
                        
                    
                    
                    
                26
                            Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Cpv.  introdotto  dal  R    9.11.2011;  in vigore   dal  11.11.2011  - BU  2011,  523.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Cpv.  introdotto  dal  R    9.11.2011;  in vigore   dal  11.11.2011  - BU  2011,  523.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.   modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563;   precedente  modifica:   BU  2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                656.
31
                            Cpv.  modificato  dal   R    9.11.2011;  in    vigore  dal   11.11.2011  -  BU  2011,   523.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)   adempie   alle  condizioni   secondo  l’art.  77b  CP;  b)   rispetta,  al    momento   dell’inizio  della   pena  o   durante   l’esecuzione  della  stessa,   le condizioni  (per  es.  non  rispetto  degli  orari,   consumo  di    alcol  o   di    droghe);  c)  di    pagare   senza   motivo  valido   l’anticipo   in contanti   o   il   prezzo  della  pensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Direzione  può  sospendere  provvisoriamente   questo  regime  per  motivi  gravi   o a titolo   di    misure  conservatorie  (per     esempio  assenze  ingiustificate  sul  luogo  del  lavoro,  comportamento  inammissibile,  interruzione  del   contratto  per  colpa  grave  del  condannato,   grave  abuso   della   fiducia  accordata).  La  Direzione  informa  immediatamente   le autorità   competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La     persona     detenuta     può  fare  richiesta     di  rinuncia  del  proseguimento  del  regime  della  semiprigionia.  In  questo  caso,  la  pena  residua  è   di  principio  scontata  immediatamente    in  regime  ordinario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  casi   di    poca  entità,  il   GIAP  può   pronunciare  un  ammonimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regime  ordinario  Art.  19  1  L’esecuzione  della  pena    in  uno  stabilimento    chiuso,  nel  quale  le  misure    di  sicurezza  sono  elevate,   è   la    forma   di esecuzione  ordinaria  quando  al    detenuto  non  possono  essere   concesse  altre  forme  di    esecuzione,  in    grado  di    evitare  in particolare  la fuga  o   pericoli   a   terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esecuzione  della  pena  avviene  ininterrottamente  nello  stabilimento.  Il   trattamento,   che  ha   come  scopo  finale  il   reinserimento   sociale,  è fondato  su  una  graduale  concessione  di    libertà  tendente  alla  responsabilizzazione  progressiva  del  carcerato,  sulla  base    di  un    piano  individuale  di  esecuzione  della  pena.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una   persona   condannata  può  scontare  la pena  privativa  di  libertà  in  maniera  totale  o   parziale  in  uno  stabilimento  aperto,   ossia  in    una  struttura  che  dispone  di    misure  di    sicurezza  ridotte  per  quanto  concerne  l’organizzazione,   il personale   e   la  costruzione,  se questa   sua   collocazione   non  provoca  pericoli  alla   comunità,  evita  il   ripetersi   di    azioni  delittuose  e   non  vi è rischio  di fuga.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  trasferimento  da  un  regime  aperto  ad  un  regime  chiuso  è possibile  anche  per  motivi  disciplinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Lavoro  e   alloggio  esterni  Art.  20  1  Il  lavoro  esterno  nonché  il  lavoro  e    l’alloggio  esterni  iniziano  di  regola  dopo  che    il  condannato  ha  scontato  la  metà  della  pena   e fanno   parte  del  piano  di  esecuzione  della  sanzione  penale.  La  formazione  è  equiparata    al  lavoro;  per  quest’ultima,  si  tiene  conto  degli  imperativi  del  calendario  scolastico.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  generale,    questa  fase  è    preceduta  dall’esecuzione  della  sanzione    privativa  di  libertà  in  un  stabilimento  aperto  o in    un  reparto  aperto  di    uno  stabilimento  chiuso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  regime  di  lavoro  esterno,  la  persona  detenuta    trascorre  il   suo    tempo  libero  e    le  notti    nello  stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la persona  detenuta  supera  la  fase  di  lavoro  esterno  con  successo,  può  in  seguito  alloggiare  fuori  dallo  stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Essa  riceve  una  rimunerazione  adeguata  al    lavoro   e   alla   qualità  delle   prestazioni  fornite,  in    principio  conformemente  a   un  contratto  di  lavoro.  La  persona  detenuta  deve  acconsentire  all’occupazione  esterna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Durante  l’occupazione  fuori   dallo   stabilimento,  la    persona   detenuta  rimane  sottomessa  al    regime  d’esecuzione  delle  sanzioni   penali  e   al    potere   disciplinare  dello  stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  della  concessione  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  lavoro  esterno  nonché  il lavoro   e   l’alloggio  esterni   possono   essere   concessi  dal  GIAP  a  condizione  che  la    persona  detenuta:  a)   presenti  rischio   di    fuga  o   di    commettere  altri  reati;  b)   metta  in pericolo  il   mantenimento  della  sicurezza  e   dell’ordine  pubblico;  c)  rispettato   il   piano   d’esecuzione  della  sanzione;  d)  partecipato   in    modo  attivo  agli  sforzi  di    reinserimento;  e)  dimostrata  capace  di    rispettare  i  suoi  impegni;  f)  capace   di    rispettare   gli  obblighi  fissati  dal  datore  di lavoro   oppure  previsti   sul  luogo  di    lavoro,  quelli  fissati  dallo  stabilimento   o   ancora  per  l’alloggio  esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   persona  detenuta  può  essere  collocata  al    lavoro   esterno  se:  a)  si è   comportata  in    maniera  soddisfacente  durante  il periodo  di    collocamento  in regime  b)   posto   è   disponibile  in    un’istituzione   riconosciuta   per  l’esecuzione   del  lavoro  esterno;
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)   lavoro  appropriato   fuori  dallo  stabilimento   è garantito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  a)  il  suo  comportamento    è  stato  soddisfacente  per  almeno  i  due  terzi    della  durata  del  lavoro   esterno   (in  funzione  della  liberazione  condizionale  e/o  definitiva);  b)   dispone   di una  camera   o di un  appartamento  adeguati;  c)    sottoscrive    il   contratto  d’alloggio  esterno,  acconsente  e  facilita  il   controllo  e  la  visita  a  dell’operatore  sociale.  Se  del  caso,  si    sottopone  all’obbligo  degli  esami  delle  urine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  alle  spese  Art.  22  35  1  La  persona  al beneficio  del  lavoro  e   dell’alloggio  esterni,  che  percepisce  uno  stipendio,  deve  pagare    una  partecipazione  alle  spese  di  esecuzione  della  pena.  La  Divisione    stabilisce  l’ammontare  della  partecipazione  sulla  base  delle  norme  concordatarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Direzione    per    il   lavoro  esterno  e  l’Ufficio    dell’assistenza  riabilitativa  per  l’alloggio    esterno,  su  richiesta  del  condannato,  possono  liberare  lo  stesso  dall’obbligo  del  pagamento  delle    spese,  totalmente  o   parzialmente,  se:  a)  entrate  mensili  del  condannato  sono  al    di    sotto   del  minimo  vitale;  b)  della  pensione  impedisce  l’adempimento  degli     obblighi  di   mantenimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
                            Art.  23  37  1  Se  la  persona  detenuta  al  beneficio  di  una  simile  concessione    non  adempie  più  alle  condizioni,  il   GIAP   può  revocarla.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  casi  urgenti,  la  Direzione  e   l’Ufficio     dell’assistenza  riabilitativa  possono  sospendere  provvisoriamente  il   beneficio;  in    tal  caso,  la persona  condannata  deve  ritornare  nello  stabilimento.  38  Capitolo  quarto  Misure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trattamento  ambulatoriale  Art.  24  39  1  Il  trattamento  ambulatoriale,  con  sospensione  dell’esecuzione  di  una  pena,    viene  eseguito  dall’Ufficio  dell’assistenza  riabilitativa   con  il  terapeuta  designato  e   con  questi  ultimi  sottoscrivono  l’impegno  specifico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   terapeuta  deve  segnalare  il   mancato  rispetto  dell’impegno;  allo  stesso  sarà  chiesto  di    esprimersi  sul  raggiungimento   degli  obiettivi  terapeutici  e   sulla  necessità  di    continuare  il   trattamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  terapeutiche  stazionarie  Art.  25  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  misure  terapeutiche  stazionarie   sono  eseguite  d’intesa  con   i servizi   specialistici,  sia  pubblici  che   privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  collocati    presso  la  Clinica  psichiatrica  cantonale  o   in  istituzioni  specializzate  per  il   trattamento  delle  turbe  psichiche  (art.  59  CP),  delle  tossicodipendenze  (art.  60  CP)   e per  i  giovani   adulti  (art.   61  CP)  dipendono  dalla  Direzione  medica,  rispettivamente  dalla  Direzione  dell’istituto,  per  tutto   quanto  concerne  le    modalità   di    trattamento  e   d’esecuzione  della  misura,  ritenuto  che  la    Direzione  deve   agire  nell’ambito  del   piano   di    esecuzione  della  misura,  concertato  con   l’Ufficio  dell’assistenza   riabilitativa  e  approvato  dalla  Divisione.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Direzione,   su richiesta  del  GIAP  o in  base   a   termini   prestabiliti,  fornisce   un  rapporto  in  merito  all’evoluzione  del  trattamento,   il raggiungimento  degli   obbiettivi   terapeutici,   la prognosi   e   la    necessità  di  continuare  il   collocamento.  Inoltre,  deve  segnalare   eventi  straordinari  e il   mancato  rispetto   degli  accordi  da  parte  della  persona  condannata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Internamento
                            35  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato   dal  R   10.12.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   515;   precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                523.
                            37  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                42
                            Cpv.  modificato   dal  R   10.12.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   515;   precedente  modifica:   BU  2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                523.
                            Art.  26  1  L’internamento  secondo  l’art.  64  CP  è   eseguito  presso   la    Clinica   Psichiatrica  Cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  primo  caso,  è   applicabile  l’art.   25.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  secondo  caso,  l’internato  è  sottoposto    al  regime    ordinario  del  carcere  chiuso,  riservate  le  eccezioni  richieste  dalle  circostanze.  Capitolo  quinto  Esecuzione  anticipata  della  pena  o   della  misura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  e   modalità  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’esecuzione  anticipata  di una  pena  o   di una  misura   permette  all’accusato  di    scontare  anticipatamente  pene  detentive  o   misure  privative   di    libertà,  sempre  che  lo    stato  del  procedimento  lo  consenta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Autorizzata  l’anticipazione    di  pena    o  di  collocamento,    la  Direzione,  o    l’Ufficio  dell’assistenza  riabilitativa  per  i  collocamenti  previsti  dagli    art.  59,  60  e    61    CP,  si  occupano    dell’esecuzione.  L’esecuzione  anticipata  avviene  in una  struttura   chiusa,  secondo  le    regole   previste  per  l’esecuzione  di  sentenze.   Con  l’entrata  nello  stabilimento   di    esecuzione,  l’accusato  inizia  a   scontare  la    pena  o   la  misura;  a    partire  da  tale    istante,    sottostà  al  regime    di  esecuzione,    eccetto  che    lo  scopo  della  carcerazione  preventiva  o di    sicurezza  vi    si    opponga.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Una   volta  che  la    decisione  penale  diventa  esecutiva,  inizia  l’esecuzione  ordinaria.  Capitolo  sesto  Trasferimento  di condannati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  e   condizioni  Art.  28  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  GIAP  può  ordinare  l’espiazione  di  una  pena  o    l’esecuzione  di  una  misura  in  uno  stabilimento  di    un  altro   Cantone,  quando  ciò  sia  giustificato  dalla   personalità  del  condannato,  per  il  raggiungimento  degli    obbiettivi  previsti    nel  piano  di  esecuzione  della  sanzione  penale,    o  da  necessità  di    cura  medica;  la Direzione  può   ordinarla  quando  ciò  sia  giustificato   da   motivi  di    sicurezza  o  di ordine   interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Direzione,  su  istanza    dell’autorità    competente,  può  autorizzare    l’espiazione  di  una  pena  o  l’esecuzione  di  una  misura  presso  uno    stabilimento  ticinese    di  condannati  di  altro  Cantone,    in  particolare  se  si    tratta  di    domiciliati   nel   Ticino  o di condannati  di    lingua   italiana.  TITOLO  V  Norme  generali   e comuni  sulla  detenzione  Capitolo  primo  Principi  direttivi  e   modalità  di  trattamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obblighi  del   condannato  Art.  29  Le  persone  condannate  devono  rispettare    le  regole    dell’esecuzione  e    gli  ordinamenti  degli  stabilimenti  di    esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Incarcerazione
                            Art.  30  1  Nessuna   persona  può  essere   incarcerata   senza  un  titolo  di    detenzione  valido.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   persona  incarcerata   è accolta  dal  funzionario  incaricato  e   fornisce  ogni  informazione  utile  alla  costituzione  del  fascicolo  individuale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   informazioni  devono  comprendere:  a)  sull’identità  della    persona  incarcerata,  e    per  i  minorenni  l’identità  del  rappresentante  b)  dell’incarcerazione;  c)  che   ha   ordinato  l’incarcerazione;  d)  e   l’ora  dell’incarcerazione;  e)  su ferite  visibili   o denunce   di    maltrattamento;  f)   informazione   utile  sullo  stato  di    salute  fisica  o   mentale  della  persona  incarcerata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  All’incarcerazione  la    persona  detenuta  viene  di    regola  sottoposta  ai    rilievi   dattiloscopici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  modificato   dal  R   10.12.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   515;   precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                563.
                            44  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   persona  incarcerata   ha   il diritto   di  conservare  i  suoi  effetti  personali  e   il suo  abbigliamento,  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La   persona  incarcerata   in attesa  di    giudizio  è   ospitata,  nel  limite  del  possibile,  in cella   individuale  e  non  è   messa   a   contatto  con  i  condannati  contro  la    sua  volontà.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  al    detenuto  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  persona  incarcerata  deve  essere  informata   sui  suoi  diritti,  sulle  leggi,  le norme  e le  regole  che  reggono  la    privazione  di    libertà   e la    vita  quotidiana  nello  stabilimento.  Essa  è   accolta  dal  personale  di  sorveglianza  che  le  fornisce  le  prime    informazioni  utili  e  riceve  una  copia  del  regolamento  dello  stabilimento,  possibilmente  in    una  lingua  a   lei  nota.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entro    sette  giorni    dall’incarcerazione,  ha  luogo  un  colloquio  con    un    operatore    sociale  dell’Ufficio  dell’assistenza  riabilitativa,   allo  scopo  di    conoscere   la    personalità  del  nuovo  arrivato,  le    sue  attitudini,  problematiche  e bisogni  al    fine  di    organizzare   la presa  a carico.  45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   persona  incarcerata   può  chiedere   per  iscritto  un  colloquio  di    Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Informazione  alla  famiglia  Art.  32  1  La  persona  incarcerata  ha  il    diritto  di  far  avvertire  la  famiglia,    rispettivamente    il  rappresentante  legale  (genitore,  tutore  o   curatore)  dell’avvenuta  incarcerazione,     previa  autorizzazione  dell’Autorità  competente  nel  caso  di    detenzione  preventiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Successivamente,  il   flusso  di  informazioni  con  la  famiglia  viene  garantito    dalla  direzione  o    dal  personale  designato  della  struttura.   E’  riservata  l’autorizzazione  dell’Autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scarcerazione
                            Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  momento   della  liberazione,   al    detenuto  vengono  restituiti  il   denaro  e   gli  oggetti   ancora  depositati  presso  lo    stabilimento.   Il   detenuto  deve  firmare  una  ricevuta   di    scarico  per  i beni  restituiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Conferma  della  scarcerazione  viene   trasmessa   alle  Autorità  interessate.  Per   le persone  minorenni  è  pure  trasmessa  al rappresentante  legale.  Capitolo   secondo  Piano  di esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pianificazione  dell’esecuzione  della   sanzione  penale  Art.  34  47  1  Il  piano  dell’esecuzione  della     sanzione     penale  o  a  titolo     anticipato     è  allestito  dall’operatore  sociale  di    riferimento,  d’intesa   con  i  collaboratori  della   Direzione,  ed  è   approvato   dalla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  decidere,   essi   si    fondano  in    modo  particolare  su:  a)  della  persona  detenuta;  b)  precedenti;  c)  stato  di salute;  d)  su  eventuali  collocamenti  in altre  prigioni  o stabilimenti;  e)  luogo  di    inserimento  sociale  alla  liberazione;  f)  piano  d’esecuzione  della   sanzione   penale  già  in corso  in un   altro  stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   piano  di esecuzione   è sottoposto  alla   persona  detenuta  per  l’approvazione  o per  la    formulazione  di  eventuali  osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    Direzione,  l’Ufficio  dell’assistenza  riabilitativa  e   la  Divisione    vigilano  sulla  trasmissione  delle  diverse  informazioni  e    decisioni  tra  le  autorità    coinvolte.  Allo  stesso  modo,  esse  controllano  la  preparazione  delle  decisioni  relative    all’applicazione    della  pianificazione  dell’esecuzione  della  sanzione  e    della  misura  penale    o    dell’esecuzione  anticipata,  come  anche  dei    mandati  eseguiti  all’esterno  del   carcere.  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casi  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  Cpv.  modificato   dal  R   10.12.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   515;   precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                563.
                            46  Cpv.  abrogato   dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,   563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                48
                            Cpv.  modificato  dal   R    10.12.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  - BU  2014,  515.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Nota  marginale  modificata  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la    semiprigionia,  per  le pene  o residui   di    pena,  dedotto  il   carcere  preventivo,  sino  a  e  sottoscritto  dalla  Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il collocamento  è inferiore  a   6   mesi,  l'Ufficio  dell’assistenza  riabilitativa  si    occupa  di    preparare  la  scarcerazione,  in funzione  dei  bisogni  (ricerca  di    un  alloggio,  di un  posto  di    lavoro,   creazione  di  una  rete  sociale,  eventuale   organizzazione  di    un  seguito   terapeutico).  Capitolo   terzo  Assistenza
                        
                        
                    
                    
                    
                Generica
                            Art.  36  Ogni  membro   del  personale  dello  stabilimento  qualunque   sia   la sua  funzione  e   attività,  deve  assolvere,  a   favore  dei  carcerati,  un  preciso   compito   di assistenza  morale   e   materiale,  e ciò  conformemente  alle  finalità  del  trattamento,   collaborando  in    tal  senso  con   gli  specialisti  incaricati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanitaria
                            Art.  37  1  Ogni  persona  incarcerata  deve  essere  sottoposta  a   visita   medica   al più  tardi  entro  sette  giorni  dall’incarcerazione;  su richiesta  della  persona  incarcerata   o   per  decisione  del  medico,  viene  effettuata  una   visita  medica  d’uscita.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    carcerato    ha  diritto    all’assistenza  medica.  I   medici  possono  sottoporlo  a  visite    di  controllo  e,  d’intesa  con   la    Direzione,  prendere  le misure  che  si    impongono.
                        
                        
                    
                    
                    
                Religiosa
                            Art.  38  Ogni  carcerato  può   appagare  le necessità  della  sua  vita  religiosa  assistendo   ai  servizi  previsti  all’interno  dello   stabilimento   e può  tenere   con  sé i  testi  necessari.  Capitolo  quarto  Contatti  con  l’esterno
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  39  1  Ogni  carcerato   deve  essere  incoraggiato   e   aiutato  a   mantenere  o   stabilire  contatti  con  il  mondo  esterno  che  possano  favorire  il   suo  reinserimento  nella  vita   sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di  principio   i  contatti  sono  garantiti  e liberi  con:  a)  Autorità  penali;  b)  di esecuzione  delle   pene  e   delle  misure;  c)  europee,  nazionali  e    cantonali  di  sorveglianza  sui    diritti    dell’uomo  e    sulle  di    detenzione;  d)   consolari  e diplomatiche   del  Paese   di    origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le  restrizioni  e    i   controlli    resi    necessari  nell’interesse  della  sicurezza  e    della  disciplina  dello  stabilimento  e  le  limitazioni  che,  per  ragioni    di  inchiesta,  vengono    ordinate  dall’Autorità  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mezzi  di  informazione  Art.  40  I  carcerati  possono  avere  accesso  ai    mezzi   d’informazione  autorizzati  dal  responsabile  dello  stabilimento  riservate  le    limitazioni  che,  per  ragioni  di    inchiesta,  vengono  ordinate  dall’Autorità  competente.  Capitolo  quinto
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  41  1  Tutti  i   carcerati  prendono  parte  alla    vita  interna  dello  stabilimento    secondo  la  loro  situazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Direzione  provvede    ad  organizzare  l’attività  lavorativa  dei  detenuti  e,  in  collaborazione  con  l’Ufficio  dell’assistenza  riabilitativa,  i  corsi   di istruzione,   l’esercizio   fisico  e sportivo,  il  tempo  libero  ed  ogni  altra  attività  culturale  o ricreativa  in comune.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                52
                            Cpv.  modificato   dal  R   10.12.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   515;   precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                563.
Retribuzione
                            1  in  cui  la    persona  detenuta  esercita  un’attività  all’interno   o   all’esterno  stabilimento,  organizzata  dalla  Direzione.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  congruo  compenso  è versato   alla   persona  detenuta  in    caso  di    partecipazione  ad  un   programma  riconosciuto  di    formazione   di    base  o   di    formazione  continua,  che  il  piano  di    esecuzione  o   la sanzione  penale  prevede    al  posto  di  un  lavoro.  La  durata  del  tempo  consacrato    all’applicazione  di  tale  programma  di    studio  deve  corrispondere  almeno  alla  durata   del  lavoro  quotidiano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Partecipazione  alle  spese  Art.  43  Ogni  persona  condannata  è   tenuta   a   partecipare  alle   spese  in maniera   adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formazione
                            Art.  44  54  1  La  persona  detenuta  autorizzata  ad  intraprendere  una  formazione     di   base,  professionale  o  superiore,    come  anche  un  aggiornamento  o  una  riqualifica  professionale    o  superiore,  a   condizione   che  le    circostanze  lo permettano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    partecipazione  a  tale  formazione,  rispettivamente  ai  corsi,  deve  essere  iscritta  nel  piano  di  esecuzione  della  sanzione  penale.   Se  un  contratto   è   necessario,  è   richiesta  la firma  della  persona  detenuta  e/o  del  tutore,   se  del  caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   persona  detenuta  può  essere  chiamata  a   partecipare  alle  spese.  Capitolo  sesto  Congedi  e   accompagnamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni
                            Art.  45  Il   carcerato  di  buona  condotta  e   meritevole  può  ottenere  un  congedo,  il  quale  ha  per  scopo  di    permettere  al detenuto  di mantenere  o   ristabilire  relazioni   normali  con  la    società;   esso  non  deve  né  togliere  alla  pena    il   suo  carattere  di  prevenzione,    né    nuocere  alla  sicurezza  o   all’ordine  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Riservato   il   primo  congedo,  gli  altri   congedi  e   gli  accompagnamenti  sono  concessi  dalla  Direzione.  Capitolo   settimo  Regime  disciplinare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Principio  e   condizioni  Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Può  essere  punito   con  sanzione   disciplinare  il carcerato  che   agisce   intenzionalmente  o  per  grave  negligenza    contro    le  norme  del  presente  regolamento  e   del  regolamento  interno  dello  stabilimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   regime  disciplinare   è applicato   in  modo  da  stimolare  il   senso  di responsabilità  e la capacità  di  autocontrollo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  in    particolare   considerate  infrazioni  disciplinari:  a)   e ogni  atto  teso  manifestamente  a   preparare  un’evasione;  b)  del  lavoro  e   il   rifiuto   di    lavorare;  c)  del  patrimonio  altrui;  d)  e le    offese  nei  confronti  del  personale  dello   stabilimento;  e)  pronunciate  nei  confronti  del  personale  dello    stabilimento  o  dei  codetenuti  e  le  portate  alla   loro   integrità  corporale;  f)   di intrattenere  dei  contatti  vietati  con  codetenuti  o   persone  esterne  allo  stabilimento;  g)  nell’ambito  dei  congedi;  h)  l’uscita,  l’acquisto,  la    trasmissione   ed  il possesso   fraudolento  di oggetti   vietati  come  documenti,  denaro  in    contanti,   mezzi  di comunicazione  non  permessi;  i)  il  possesso,  la    consumazione   ed  il commercio  di    alcol   o   stupefacenti  e di    prodotti  così  come  l’abuso  di    medicamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   tentativo,  la complicità   e   l’istigazione  a commettere  delle  infrazioni   disciplinari  sono  ugualmente  punibili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                54
                            Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’azione  penale  rimane   riservata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  48  1  Nell’applicazione  della    sanzione,  si  deve    tenere  conto  del  comportamento  e    delle  condizioni  personali  del  carcerato.  La  persona  interessata  è   informata  sui   fatti  che  le    sono  imputati  ed  è   invitata  a   pronunciarsi  oralmente  o   per  iscritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Direzione  o   i  funzionari   da  essa  incaricati  procedono,  se  del  caso,  ad   effettuare  gli  accertamenti  ed  i  confronti   necessari.  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ogni   sanzione  deve   essere  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   decisione  è   comunicata  verbalmente  all’interessato  con  l’indicazione  della  possibilità  di reclamo;  la  decisione  scritta  deve  essergli  intimata  entro  24  ore  e   copia  ne   deve  essere  data  al    GIAP.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
                            Art.  49  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  infrazioni   disciplinari  possono  essere  punite  con  le seguenti   sanzioni,  che   sono  inflitte  dalla  Direzione  e   che  sono  cumulabili:  a)  b)  scritta;  c)  di    benefici  del  regime  di    incarcerazione;  d)   fino  a fr.  200.-;  e)   in cella   individuale  fino  a   venti  giorni  durante  il   tempo  libero;  f)   in cella   individuale  fino  a   venti  giorni;  g)   in cella   di rigore  fino  a   dieci  giorni.  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   carcerato  punito  con   l’isolamento   in    cella  di    rigore  deve  essere   visitato   dal  medico  incaricato,   il  quale  può,  per  ragioni   mediche,  interrompere   l’esecuzione  del  provvedimento.  Art.  50  ...  60
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazioni
                            Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  GIAP   è informato  di    tutte   le    decisioni  di    sanzioni  prese  dalla  Direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  rapporto   è   inviato  al Ministero  pubblico   nel  caso  di prevenuti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Risarcimento  dei  danni  Art.  52  1  I  sono   responsabili  dei  danni  causati  con   intenzione  o per  grave  negligenza  e  sono  tenuti  a   risarcirli,  senza  pregiudizio  dell’eventuale  procedimento   penale  e disciplinare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   in    materia  spetta  alla  Divisione.  62
                        
                        
                    
                    
                    
                Perquisizione
                            Art.  53
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  carcerati  e    le  loro  celle    possono  essere  sottoposti  a    perquisizione    per  motivi  di  sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   perquisizione  deve  essere  effettuata  nel  rispetto  della   dignità   umana   del  carcerato.  Capitolo  ottavo  Impiego   della  forza  fisica,  uso  dei  mezzi  di coercizione  e   uso  dell’arma  da  fuoco  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Impiego  della  forza  fisica  Art.  54  1  Nei  confronti  dei  carcerati   è vietato  l’impiego  della  forza  fisica   se  non  nei  casi   seguenti  e  nella  misura  strettamente  necessaria:  a)  impedire  atti  di    violenza;  b)  impedire  tentativi  di    evasione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Cpv.  modificato  dal   R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  621.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  Art.  modificato   dal  R    26.10.2016;   in  vigore  dal  28.10.2016  -  BU  2016,  432;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  563;  BU   2012,  621.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Cpv.  modificato   dal  R   19.12.2012;  in vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,   621;   precedente  modifica:   BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                563.
                            60  Art.  abrogato  dal  R    19.12.2012;  in    vigore  dal  1.1.2013  -  BU  2012,  621;   precedente  modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                563.
                            61  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Sottotitolo  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal   1.1.2011  -  BU  2010,   563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  vincere  la    resistenza  all’esecuzione  degli   ordini  impartiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  segnalazione  e   di    rapporto   alla  Direzione.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uso  dei  mezzi  di  coercizione  Art.  55  1  Non  può  essere  usato  alcun   mezzo  coercitivo   nei  confronti  di    carcerati,   se  non  al    fine  di  evitare  danni  alle  persone  o   cose,  di    garantire  la    incolumità  del  soggetto  o   per  misure  di    sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso  di    mezzi  di    coercizione  deve  essere  limitato  al    tempo  strettamente  necessario   e   controllato,  nel  limite  del  possibile,   dal  medico  incaricato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Uso  dell’arma  da  fuoco  da  parte  degli   agenti   di  custodia  armati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Presupposti  e   circostanze  Art.  55a  65  1  Gli  agenti   di custodia   armati,   solo   nell’ambito  del  trasporto   di    detenuti,  possono   utilizzare  l’arma  da  fuoco  unicamente  per  legittima    difesa  e    per  impedire  la  fuga    di  persone  che    hanno  commesso  o   sono  seriamente  sospettate  di    aver   commesso   un   grave  reato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’uso  dell’arma  da  fuoco  per  impedire   la    fuga  di persone  ai    sensi  del  cpv.  1 è   limitato  ai    luoghi   e  alle  circostanze  di adempimento  dei  compiti   affidati   dalla   legge  agli  agenti  di    custodia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Proporzionalità  e modalità  particolari  Art.  55b  66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’uso  dell’arma  da  fuoco  deve  essere  proporzionato  allo  scopo  e   alle   circostanze;  esso  è  autorizzato  esclusivamente    quale  mezzo    estremo  di  difesa  o  di  coercizione,    se  altri  mezzi  disponibili  non  bastano;  quando  possibile,  l’arma  da  fuoco  va  usata  in  modo  da  non  colpire    parti  vitali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  tutti  i  casi    di  uso  dell’arma  da  fuoco,    nel  valutare  le  circostanze,  va  particolarmente  tenuta  in  considerazione  la messa  in pericolo  di terze  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’impiego    dell’arma  da  fuoco  è  preceduto  dall’avvertimento    “alt  o  sparo”,    se  lo  scopo  e  le  circostanze  lo    permettono;  lo    sparo  di    avvertimento  è giustificato  di regola  soltanto  quando  appare  dalle  circostanze  che    l’avvertimento  a  voce  non    è   stato  o  non  può  essere  compreso.  In  caso  di  ferimento,  l’agente  di custodia  è   obbligato  a   prestare  immediatamente   soccorso   alla  persona  ferita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’agente  di  custodia  che  ha  fatto    uso  dell’arma  avverte  immediatamente  i  suoi  superiori  e  fa  rapporto  scritto  alla  Direzione  sui   motivi  e   le    circostanze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Formazione  e   gestione   dell’arma  Art.  55c  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’agente  di    custodia  dotato   di arma  da  fuoco  deve  seguire  una  formazione  permanente  presso  la    Polizia  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  risultati  che    fanno  stato  per  l’autorizzazione  al  porto  dell’arma  da  fuoco  vengono  definiti  da  un  ordine  di    servizio   interno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  la gestione  dell’arma,   si    applicano   di regola  le    disposizioni   vigenti  presso  la Polizia  cantonale.  Capitolo  nono  Diritto  di  reclamo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reclamo  al    Direttore  e alla  Divisione  68  Art.  56  69  I  carcerati   possono   rivolgere   istanze   o   reclami  alla   Direzione  e alla   Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedure  e   competenze  Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  reclami  devono  essere  indirizzati   al Direttore,  salvo  quelli  contro  il   suo  operato,  che  sono  direttamente   inviati   alla  Divisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   reclamo  è   presentato   entro  cinque  giorni   dal  momento  della  pretesa  infrazione  e   non  ha  effetto  sospensivo;  in    materia   di sanzioni  disciplinari,  il   termine  di    reclamo  è   di tre  giorni.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Divisione   può  concedere,  su  istanza,  l’effetto   sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                64
                            Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Art.  introdotto  dal  R    21.12.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Art.  introdotto  dal  R    21.12.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Art.  introdotto  dal  R    21.12.2010;  in vigore   dal  1.1.2011  -  BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  Nota  marginale  modificata  dal  R    26.10.2016;  in    vigore   dal  28.10.2016   -  BU  2016,   432.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                70
                            Art.  modificato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore  dal   1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Cpv.  modificato  dal   R    19.12.2012;  in    vigore   dal  1.1.2013  - BU  2012,  621.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  il   reclamo   è   respinto,  l’autorità  competente   può  applicare  una  tassa  di    decisione  da   fr.  20.–  a   fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Reclamo  alla  Commissione  di  sorveglianza  Art.  58  1  I  carcerati  possono,  in ogni  tempo,  rivolgere   reclami  sulle   condizioni  di    detenzione  alla  Commissione  di sorveglianza   del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   reclamo,  motivato,  è   trasmesso  in forma  scritta  e   in    busta   chiusa,  per  il   tramite   del  Direttore,  alla  Commissione  di sorveglianza   del  Gran  Consiglio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   reclamo   non  è soggetto  a censura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  carcerati  debbono    essere  informati,  mediante  consegna  di  un    apposito    documento,    di  questo  diritto.  TITOLO   VI  Disposizioni  particolari
                        
                        
                    
                    
                    
                Prevenuti
                            Art.  59  1  I  prevenuti  sono    sottoposti  alle  restrizioni  stabilite,    riservati  i  casi  d’urgenza,  in  forma  scritta  dal  magistrato  per  esigenze    d’inchiesta  e    dalla  Direzione  per  motivi  di  ordine  interno,  disciplina  e   sicurezza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono  svolgere  individualmente  un’attività  propria  o   attribuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Relazioni  con   l’esterno  e   con  il   difensore  Art.  60  1  Le  relazioni    del  prevenuto  con  l’esterno    e  con  il  difensore  sono  disciplinate  dal  magistrato  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   decisioni  del  magistrato  devono  essere  comunicate  in    forma  scritta   alla   Direzione.  74  Art.  61  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  TITOLO   VII  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  transitorio  Art.  62  L’esecuzione   delle  pene  e   delle  misure,   così   come  il  regime  della  detenzione  preventiva,  sono  sottomesse  al    presente   regolamento  dal  momento  della  sua   entrata  in    vigore,  a meno   che   il  diritto  anteriore  non   sia  più  favorevole  al    condannato,  all’internato   o   al    prevenuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  63  1  Tutte  le    disposizioni  contrarie  al    presente  regolamento  sono  abrogate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  in    particolare   abrogati:  -  sull’esecuzione  delle  pene  e  delle  misure  di  sicurezza    per  gli  adulti  del  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978;  -  sul  patronato  nel  Cantone  Ticino  del  20  novembre  1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  64  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel   Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  76  Pubblicato  nel   BU  2007  ,  83.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  Cpv.  modificato   dal   R    26.10.2016;  in    vigore  dal  28.10.2016  - BU  2016,   432;   precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012,  621.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Cpv.  modificato  dal   R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                75
                            Art.  abrogato  dal  R    21.12.2010;  in    vigore   dal  1.1.2011  - BU  2010,  563.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Entrata  in    vigore:  9   marzo   2007  - BU   2007,   83.