Regolamento sulla caccia selettiva allo stambecco
                            Regolamento  sulla   caccia  selettiva  allo   stambecco  (del  25   ottobre   2017)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  l’art.  7   cpv.  3  della    legge  federale  sulla    caccia  e   la  protezione  dei  mammiferi  e  degli    uccelli  selvatici  del   20  giugno   1986   (LCP);  considerati  l’art.  4   cpv.  4   dell’ordinanza  sulla  caccia  e  la  protezione  dei  mammiferi  e   degli    uccelli  selvatici  del   29  febbraio  1988  (OCP)  e l’ordinanza   sulla   regolazione  degli  effettivi   degli  stambecchi  del  30   aprile   1990  (ORES);  richiamati  la    legge  sulla  caccia  e la    protezione  dei  mammiferi  e   degli  uccelli  selvatici   dell’11  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990  e   il   relativo  regolamento  d’applicazione  dell’11  luglio  2006,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
                            Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  All’Ufficio    della  caccia  e   della    pesca  (in  seguito:  UCP)  compete  l’organizzazione    e   il  controllo  della   caccia  selettiva   allo   stambecco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A   tale   scopo   designa  le    colonie  che  necessitano  di    un  prelievo,  allestisce   il   piano   di    abbattimento,  fissa  le modalità   di cattura  e   istruisce  i  cacciatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  sottopone  annualmente  al  Dipartimento  federale  dell’ambiente,  dei  trasporti,  dell’energia    e  delle  comunicazioni  (DATEC),  per  approvazione,  i  provvedimenti  regolativi  che   si   intendono  adottare  giustificandone  lo scopo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pianificazione  degli  abbattimenti  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  quota  di  animali  che   si    deve  prelevare  ogni  anno  per   mantenere  una  popolazione  sana  e   in    naturale  equilibrio   viene  fissata  dal  piano  di    abbattimento.  Esso   mira  a ridurre  gli  effettivi  in  soprannumero,  a stabilizzare  quelli   equilibrati  e   a   proteggere  quelli  insufficienti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   piano  di    abbattimento  per  ogni  singola  colonia  deve  tenere   conto:  a)   sviluppo  delle  popolazioni;  b)   numero   complessivo   dei  capi;  c)   struttura   dei   sessi  e   dell’età;  d)   stato   generale  di    salute;  e)   influssi  sul   bosco,  sui  pascoli   e sulle  altre  specie  di animali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Colonie
                            Art.  3  Le  colonie  di    stambecchi  in    Ticino  vengono  designate  come  segue:  a)  Leventina;  b)  Maggia-Robiei;  c)  d)  Onsernone;  e)  Verzasca.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Diritto  d’iscrizione  e   partecipazione  Art.  4  Alla  caccia  possono   iscriversi  e   partecipare  tutti  i  cacciatori  che:  a)  di    avere  staccato  almeno  10  patenti  cantonali  di caccia  alta,  di cui   almeno  una  negli
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 anni;  b)   hanno  avuto  condanne   per   gravi  o reiterati   reati  di    caccia  negli   ultimi   10   anni;  c)   risultano   essere  sottoposti  a   procedimenti  penali  per  crimini,   delitti  o   contravvenzioni   (gravi  perpetrati  nell’esercizio   della  caccia;  d)  della  prescritta   assicurazione  per  la    responsabilità   civile;  e)   frequentato  il corso  di    formazione  organizzato   dall’UCP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durata  dell’autorizzazione  Art.  5  1  L’autorizzazione  di    caccia  ha  una  durata  di 2   anni:  –  anno  viene   assegnato  un  capo  femmina  non  allattante;  –  di  cattura  della   femmina,  il secondo  anno  viene  attribuito  un  capo  maschio  (classe   di  estratta  a   sorte).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  bilanciare  il   rapporto  fra   i  sessi   l’UCP,  in    accordo  con  la    FCTI,  può  assegnare  direttamente  un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  di cui  al cpv.  2   ha  una  validità  di 1   anno.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Scelta  dei   cacciatori   e   attribuzione  dei  capi  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  scelta  dei  cacciatori  e  l’attribuzione  dei  capi  da  abbattere  viene  fatta  tramite  estrazione  a   sorte,  secondo  le    modalità  stabilite   dall’UCP  in    accordo   con   la    Federazione  Cacciatori  Ticinesi  (FCTI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni   cacciatore  ha  diritto  ad  abbattere  unicamente  i  capi  a   lui  assegnati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’UCP  si  occupa  della  ripartizione  dei  cacciatori  nelle  differenti  colonie  e  assegna    agli  stessi  le  zone  dove  cacciare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di    mancata  cattura,  decade  il diritto  al capo  assegnato  nonché   l’iscrizione  alla   caccia  e non  viene  rimborsata  la tassa  versata  per  il   rilascio  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Svolgimento  della  caccia  Art.  7  1  La  caccia  selettiva   si    svolge  sotto  la direzione   e il   controllo  dei  guardacaccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  deve   essere   praticata   secondo   i  principi  venatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   battute  di    caccia  sono   vietate   e il   cacciatore  può   portare   con   sé al massimo   due  persone  come  accompagnatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   zona  di caccia  assegnata   non  può  essere  cambiata  durante  il  periodo   di    caccia.   Casi  eccezionali  possono  essere  presi  in    considerazione  unicamente  dopo  almeno  5 giorni  di    caccia  infruttuosi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Periodo  di caccia  Art.  8  La  caccia  selettiva  ha  luogo    da  fine  settembre  a    metà    ottobre,  per  la  durata  di  due  settimane.
                        
                        
                    
                    
                    
                Armi
                            Art.  9  Per  le    armi  valgono   le disposizioni  in    vigore   per  la caccia  alta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mezzi  di  locomozione  Art.  10  1  È  permesso  utilizzare    i  veicoli  a    motore  e  le  teleferiche  per    raggiungere  le  zone  di  caccia,  mentre  è   vietato   l’uso  dell’elicottero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Previa  autorizzazione   rilasciata  da  un  guardacaccia  o   dall’UCP  è   concesso   l’utilizzo  dell’elicottero  per  il   recupero  dei    capi  maschi  di  almeno  4   anni  d’età.  Casi  eccezionali    possono  essere  presi  in  considerazione  dai  guardacaccia  o   dall’UCP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Controllo  dei   capi   abbattuti  Art.  11  Gli  animali  abbattuti  devono  essere  presentati    il  giorno  stesso  della  cattura    a  un  guardacaccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  rilascio   dell’autorizzazione  è   vincolato  al    pagamento   delle  seguenti   tasse:  –  –   per  il   primo  anno  di    caccia;  –  –   per  il   secondo  anno  di    caccia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tasse  per  il capo  abbattuto  ammontano  a:  –  di    almeno   11  anni  fr.  700.–  –  da  6   a 10  anni  fr.  500.–  –  da  4   a 5   anni  fr.  400.–  –  da  1   a 3   anni  fr.  200.–  –   non  allattanti  fr.  200.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Perdita  al    diritto  di  partecipazione  Art.  13  Il   cacciatore  che   non  si   attiene  alle   disposizioni  contenute  nel  presente   regolamento,  non  rispetta  le  prescrizioni  emanate    dall’UCP  e   dai  guardacaccia,  non  si    comporta  secondo    le  regole  venatorie  o   non  paga   le tasse,  perde  il   diritto  di partecipazione  alla  caccia  selettiva  e,  se del  caso,  anche  alla  preda.
                        
                        
                    
                    
                    
                Infrazioni
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                            Cpv.   introdotto  dal  R    4.5.2022;  in vigore   dal  6.5.2022  -  BU  2022,  124.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   introdotto  dal  R    4.5.2022;  in vigore   dal  6.5.2022  -  BU  2022,  124.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14  Infrazioni  commesse  durante  l’esercizio  della   caccia  selettiva   verranno   punite  a norma  delle  disposizioni  penali  della  legge   federale  sulla   caccia  e   la    protezione  dei  mammiferi   e   degli  uccelli  selvatici,  nonché  della  legge    sulla  caccia  e   la  protezione  dei  mammiferi  e   degli    uccelli    selvatici  e  relativo  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autodenuncia
                            Art.  15  In    caso  di    autodenuncia   valgono   le condizioni  previste  dall’art.  42   della   legge  sulla  caccia  e  la protezione  dei  mammiferi  e   degli  uccelli  selvatici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  16  Il   regolamento  sulla  caccia  selettiva  allo  stambecco   del  9 novembre  1994  è   abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  17  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  entra  in vigore  immediatamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pubblicato  nel   BU  2017  ,  380.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata   in vigore:  27  ottobre  2017  -  BU  2017,  380.