Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
                            Regolamento  sull’armonizzazione  e   il   coordinamento delle  prestazioni   sociali  (RLAPS)  1  (del  17  dicembre   2002)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  -  la    legge  sull’armonizzazione   e il  coordinamento  delle   prestazioni  sociali   del  5 giugno  (Laps),  decreta:  Capitolo   I  Disposizioni  di  merito
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Unità  di  riferimento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4   Laps)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Coniugi  e   genitori
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Non  sono  considerati  coniugi  ai    sensi  dell’art.   4   della   legge  i  coniugi   separati  legalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   considerato  genitore:  a)  con  la    quale  il   figlio  ha  un  vincolo  di filiazione  ai sensi  del  Codice  civile;  3  b)  che  accoglie  il figlio  in    vista  dell’adozione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3-6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Autorità  parentale  Art.  1a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Se  l’autorità    parentale  sui  figli    minorenni    viene  condivisa  con    una  persona  diversa    da  quelle  menzionate   all’art.  4   cpv.  1   lett.   a -  c   della  legge,  il minorenne  fa    parte  dell’unità  di riferimento  in  cui  vive  il   genitore  con  il   quale  condivide  il domicilio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Minorenni   con  figli  propri  Art.  1b  6  I  minorenni  con  figli  propri  costituiscono  un’unità  di    riferimento  propria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            IV.  Persone   in stato  di  carcerazione  Art.  1c  7  1  Le  persone  in    stato   di carcerazione  vengono  escluse   dalla  loro   unità  di    riferimento   fino  al  momento   della  liberazione  se,  alternativamente:  a)  in    stato  di detenzione  preventiva  da  almeno  tre   mesi;  b)  scontando  una  pena  o   una  misura  stazionaria   superiore  ai    tre   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse  possono  essere  escluse  dall’unità  di    riferimento  con   effetto  immediato   se  la vittima  del  reato  è  membro  della  sua  unità   di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            V.  Domicilio  Art.  1d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La  nozione   di    domicilio  è   quella  dell’art.   23  e   seguenti   del  Codice  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VI.  Persone   economicamente  dipendenti  9  Art.  2  1  Una  persona  maggiorenne  non  è   economicamente  indipendente  se,  cumulativamente:  a)   meno  di    30  anni;  b)    è   sposata,  legalmente  divorziata,  separata  o   vedova,  non  è   o   non  è  stata  vincolata    da  domestica   registrata;  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo  modificato  dal   R    7.10.2020;  in    vigore  dal   1.1.2021   -  BU  2020,   299;   precedente  modifica:  BU  2012,
                        
                        
                    
                    
                    
                21.
                            2    Nota   marginale  modificata  dal  R    26.9.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   396.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett.   modificata  dal  R    26.9.2006;  in    vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   abrogati  dal  R    26.9.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  -  BU   2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  introdotto   dal  R    26.9.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  -  BU  2006,   396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  introdotto   dal  R    26.9.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  -  BU  2006,   396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  introdotto   dal  R    26.9.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  -  BU  2006,   396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dal  R    26.9.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  -  BU  2006,   396.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Nota   marginale  modificata  dal  R    26.9.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lett.  modificata  dal  DE  4.12.2007;  in vigore   dal  7.12.2007  -  BU  2007,   700.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)   ha  figli;  d)  formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vi  è   prima   formazione  ai sensi  del  cpv.  1 lett.  d)  quando,  senza  interruzione  del  percorso  formativo  superiore  ai    24  mesi,  una  persona  maggiorenne   frequenta   una  formazione  del  livello  seguente:  a)  secondario  1, oppure   secondario  2   di    tipo  propedeutico;  b)  2   di  tipo  professionale  o   terziario  non  universitario,  se  non  possiede    già  un    titolo  stesso  livello   o   di livello  superiore;  c)    di  tipo  universitario  professionale    e  accademico  compresa  la  frequenza  del  biennio  completa  la laurea   breve  o   del  master  che   completa   il bachelor,  se  non  possiede  già  un  di livello   terziario;  d)  linguistico  dopo  una  formazione  di    livello  secondario  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VII.  Partner  conviventi  Art.  2a  12  La  convivenza   è   considerata  stabile  se,  alternativamente:  a)   figli  in    comune;  b)  procura  gli  stessi  vantaggi  di    un  matrimonio;  c)  è   durata   almeno  6   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            VIII.  Frontalieri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  4d  Laps)  Art.  2b  13  Se  il   richiedente    e   il   suo  coniuge    o   partner  convivente    sono  entrambi    frontalieri,  essi  hanno  diritto    alle  prestazioni  della    legge    se  hanno  intrapreso  le  formalità  per  l’ottenimento  del  permesso  di dimora  (permesso  B)  ai    sensi  della   legge  federale  sugli  stranieri  del  16  dicembre  2005  (LStr).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Reddito  computabile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   Laps)  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   quanto  concerne  i  minorenni,   dal  reddito  computabile  è escluso  il reddito   da   lavoro  dipendente,  mentre  ne  fanno  parte  tutti  gli  altri  redditi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di usufrutto   o   diritto   di    abitazione,   il   reddito  della  sostanza  ai    sensi  dell’art.   6 cpv.   1 lett.  a)  della  legge  viene  imputato  all’usufruttuario  o   al    beneficiario  del  diritto  di    abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  La  franchigia  ai    sensi  dell’art.  6 cpv.  1   lett.   a)  seconda  frase  della   legge  non  si    applica  ai    redditi  a  cui  l’assicurato  ha  rinunciato,   ai redditi   minimi  e   ai    redditi  ipotetici  previsti   dalla   legge   o dalle  leggi  speciali;  questi   redditi  sono  interamente   computati.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   sostanza  gravata   da   usufrutto   o   diritto  di    abitazione  ai    sensi  dell’art.  6   cpv.  1   lett.  f)   della   legge  non  viene  computata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Rinuncia  a   redditi  o   sostanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  6   cpv.  2   Laps)  Art.  3a  16  1  Sussiste  rinuncia  ai    sensi  dell’art.  6   cpv.   2   della  legge  allorquando,   nei  5 anni  precedenti  la  richiesta,  il beneficiario  ha  rinunciato  a redditi  o   a   valori  patrimoniali  oppure  a   valersi  interamente  di  diritti  contrattuali  senza    obbligo  legale  o    motivi  imperativi    e    non  è    stata    conclusa  nessuna  controprestazione  di valore  equivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  computabile  delle   parti  di    sostanza  alle  quali  si    è rinunciato  è   ridotto  annualmente  di    fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10'000.--  a   contare    dall’anno  successivo    all’avvenuta  rinuncia,  ma  al  più  presto  a  contare    dal  1°  gennaio  2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  elementi  di    reddito  ai    quali  il beneficiario   ha  rinunciato  sono  interamente   computati.  Art.  4  ...  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            E.  Spese  per  il   conseguimento  del   reddito   dei  salariati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  abrogato   dal   R    26.9.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   396.
                        
                        
                    
                    
                    
                12
                            Art.  introdotto  dal  R    26.9.2006;  in    vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  modificato   dal  R    14.6.2017;  in    vigore  dal  1.7.2017   -  BU  2017,  176;  precedente  modifica:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                396.
                            14  Art.  modificato  dal  R    26.9.2006;   in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  introdotto  dal  R    7.10.2020;  in vigore   dal  1.1.2021  -  BU  2020,  299.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  introdotto  dal  R    26.9.2006;  in    vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Art.  abrogato  dal   R    7.10.2020;  in    vigore  dal  1.1.2021   -  BU  2020,   299;   precedenti   modifiche:  BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            396;  BU  2012,   21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   cpv.  1   lett.  a)  Laps)  Art.  4a  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   spesa   di    trasporto  si    intende  il   trasferimento  dal  luogo   di    domicilio  al    luogo   di    lavoro  allorquando  la    distanza  fra   i  due   è di almeno  due  chilometri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    spesa  di  doppia  economia    domestica  è  riconosciuta  soltanto  se  il  richiedente  non  può  consumare  il   pasto  principale  al    suo  domicilio  a   causa  della  notevole  distanza  dal   luogo   di    lavoro  o  della  brevità   della  pausa   per  il   pasto   impostagli   dall’attività  professionale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  altre    spese  professionali    si  intendono  le  spese  necessarie  all’esercizio  della  professione  effettivamente  sopportate   dal  richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F.  Interessi  maturati  su  debiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   cpv.  1   lett.  b)  Laps)  Art.  4b  19  1  In  caso  di  debito  precedente  la  costituzione  dell’usufrutto  o del  diritto  di abitazione  gli  interessi  passivi  sono  computati  all’usufruttuario  o   al    titolare   del  diritto  di    abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di debito  successivo  alla   costituzione  dell’usufrutto  o   del  diritto  di  abitazione  gli interessi  passivi  sono  computati   al    proprietario  dell’abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            G.  Spese  di  manutenzione  della  sostanza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  8   cpv.  2   Laps)  Art.  4c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  spese  di  manuntenzione  ordinaria  della  sostanza  gravata  da    usufrutto  o   diritto  di  abitazione  sono  computate  all’usufruttuario  o   al    titolare  del   diritto  di abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  di    manutenzione  straordinaria   della   sostanza  gravata  da  usufrutto  o   diritto  di    abitazione  sono  computate  al proprietario  dell’abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            H.  Spesa   per  l’alloggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  9   Laps)  Art.  5  22  1  Riservati   gli importi  massimi   di cui   all’art.  9 cpv.  1   Laps,   la    spesa  per   l’alloggio   è   definita  come  segue:  a)  l’inquilino,  la    pigione  netta  maggiorata  del  15%  per  le spese  accessorie;  b)  il   proprietario,  il   valore  locativo   dell’abitazione  primaria,  maggiorato  del  15%  per  le  spese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di    convivenza  con  una   o   più  persone  che  non  fanno  parte  dell’unità   di riferimento,  gli  importi  di  cui  all’art.  9   cpv.  1   Laps   sono  applicati   in considerazione  del  numero  di  persone   che  occupano  l’appartamento  o   l’abitazione  e  la  spesa  per  l’alloggio  è   computata  fino  ad    un    massimo  pari  alla  quota-parte  imputabile  ai membri  dell’unità  di    riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Informazione   e consulenza
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  18  cpv.  3   Laps)  Art.  5a  23  Possono  essere    fatturate  le  spese  amministrative  di  cancelleria  per  la  riproduzione  di  documenti.  L’ammontare  dell’emolumento  corrisponde  agli  importi    fissati  negli  articoli  14    e    16  dell’ordinanza  federale  sulle  tasse   e   spese  nella  procedura  amministrativa   del  10   settembre  1969  (RS  172.041.0).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            L.  Decorrenza   delle   prestazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  23  Laps)  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Per  il   calcolo  della  decorrenza  delle    prestazioni  fa  stato    la  data  in  cui  il   richiedente  si  annuncia  al    Comune  di domicilio  per  la domanda  di    prestazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            M.  Revisione  e riconsiderazione  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  24  Laps)  Art.  7  È    considerata    di  notevole  importanza  ai  sensi  dell’art.    24  cpv.  2   lett.    b)  della    legge  la  modifica  che  comporta   una   variazione  del  reddito  disponibile  residuale  dell’unità   di    riferimento  di fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            600.--  annui  almeno.
                        
                        
                    
                    
                    
                18
                            Art.  introdotto  dal  R    26.9.2006;  in    vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  introdotto  dal  R    26.9.2006;  in    vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Art.  introdotto  dal  R    26.9.2006;  in    vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Nota  marginale  modificata  dal  R    26.9.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  Art.  modificato  dal  R    17.12.2014;  in    vigore  dal   1.1.2015  - BU  2014,  568.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  introdotto  dal  R    26.9.2006;  in    vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                24
                            Art.  modificato  dal  R    26.9.2006;   in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Nota  marginale  modificata  dal  R    26.9.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            N.  Revisione  periodica  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  27  cpv.  1   e   cpv.  2   lett.   a)  Laps)  Art.  8  27  Le  revisioni  periodiche  sono  effettuate:  a)  le    prestazioni  di cui  all’art.  2 cpv.  1   lett.  g)  Laps:  dall’organo  competente    per    la  decisione,  alla  scadenza  di  un    anno  dalla  decorrenza  del  diritto;  dallo  sportello,  alla  scadenza  di    un  anno  dalla   revisione  di cui   alla  cifra  1;  b)  le  prestazioni   di  cui  all’art.  2   cpv.   1   lett.  h)  Laps,  dallo  sportello  alla  scadenza   di  un  anno  decorrenza   del  diritto;  c)  le    prestazioni  combinate  di    cui  all’art.  2   cpv.  1   lett.  g)  e lett.  i)   Laps,  dall’organo  competente  la    decisione  almeno  una  volta  ogni  due  anni   dalla   decorrenza   del  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            O.  Accesso  ai    dati  protetti  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  28  Laps)  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  protezione   dei  dati  è garantita  da  un  controllo  degli   accessi  alla  banca  dati   comune  tramite  autorizzazioni  personalizzate,  concesse   agli  utenti   dell’applicativo  informatico  sulla  base  dei  compiti  previsti  dalle  rispettive  funzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non   è   previsto  un  accesso   diretto  ai    dati  fiscali,  che  sono  forniti  dalla  Divisione   delle  contribuzioni  tramite  una  banca  dati   intermedia   di cui  è   proprietaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Con   l’inoltro  della  domanda  gli  organi  competenti  per  l’applicazione  della  legge   sono  autorizzati   a  consultare  i  dati  fiscali  delle  persone  facenti  parte  dell’unità  di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Tutte  le    operazioni   di consultazione  di    dati  fiscali  e   i  nominativi  di    chi   le effettua  sono  registrati  dal  sistema  informatico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            P.  Notificazione  in caso  di cambiamento  delle  condizioni  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  30  Laps)  Art.  10  È   considerato   cambiamento  rilevante:  a)   cambiamento  pari   ad  un  importo  di almeno  Fr.   1200.--  annui   del  reddito   disponibile  residuale  di    riferimento  rispetto  a   quello  determinante  per  la    decisione  più  recente;  b)   variazione  della  composizione  dell’unità   di riferimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Q.  Eccezioni   all’obbligo  del  segreto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  31  Laps)
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Principio
                            Art.  10a  30  1  Purché  nessun    interesse  privato  preponderante    vi  si  opponga,    gli  organi  incaricati  di  applicare  la legge,  nonché  di  controllarne   o   sorvegliarne  l’esecuzione  possono  comunicare  i dati,  conformemente  all’articolo   31  della  legge:  a)  altri  organi    incaricati  di  applicare  la  legge,    nonché  di  controllarne  o  sorvegliarne  qualora  ne  necessitino  per  adempiere  i  compiti  conferiti   loro  dalla  stessa;  b)  organi  di  altre    assicurazioni  sociali,    federali  o    cantonali,  in  quanto  le  informazioni  i  forniti  siano    loro  per    fissare,  modificare  o  compensare  prestazioni  di  assicurazione,  reclamarne    la  restituzione,  fissare    o  riscuotere    premi,    evitare    il  di    prestazioni   indebite   o esercitare   il   diritto   di regresso  contro  il terzo  responsabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Purchè  nessun  interesse   privato  preponderante  vi    si    opponga,  gli  organi  incaricati  di applicare  la  legge,  di  controllarne  o    sorvegliarne  l’esecuzione  possono  comunicare  i   dati,  conformemente  all’articolo  31   della  legge,  in singoli  casi,  in    particolare:  a)  autorità   istruttorie  penali,  qualora  ne   necessitino   per  denunciare   o   impedire  un  crimine;  b)  civili,  qualora  ne  necessitino    per    giudicare  una  controversia    relativa  al  diritto  di  o   successorio;  c)  penali    e  alle    autorità  istruttorie  penali,  qualora  ne    necessitino  per  accertare  un  o   un  delitto;  d)  uffici    d’esecuzione,  conformemente  agli  articoli  91,  163  e  222  della  legge    federale  sulla  e   sul   fallimento  dell’11  aprile  1889;  e)  autorità   fiscali,  qualora   ne  necessitino   per  l’applicazione  delle  leggi  in materia  fiscale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Nota  marginale  modificata  dal  R  17.12.2014;  in  vigore  dal  1.1.2015  -   BU    2014,  569;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            modifica:  BU   2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  modificato  dal  R    28.6.2022;   in vigore   dal  1.7.2022  -  BU  2022,  179;   precedenti  modifiche:   BU  2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            396;  BU  2014,   569.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  Nota  marginale  modificata  dal  R    26.9.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                29
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    26.9.2006;  in    vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Art.  introdotto  dal  R    26.9.2006;  in    vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  dati   personali  possono  essere  altresì  trasmessi  a   altri  organi  pubblici  quando:  a)   responsabile  vi    è   obbligato  o   autorizzato  dalla  legge,  oppure  b)   che  riceve   i  dati  personali   prova  che  essi  sono  necessari  per  l’adempimento  dei  suoi  legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Conformemente   all’art.  31  della  legge,  i  dati  d’interesse  generale  in relazione  all’applicazione  della  legge  possono  essere  pubblicati.   L’anonimato  degli  utenti  deve  essere   garantito.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Negli  altri   casi,  conformemente  all’art.  31  della   legge,   i  dati  possono  essere   comunicati  a terzi  alle  seguenti  condizioni:  a)  i  dati  non  personali:  se  la comunicazione   è   giustificata  da   un   interesse   preponderante;  b)  i  dati   personali:  se,  nel  caso  specifico,  la    persona  interessata  ha   dato  il  suo   consenso   scritto  qualora    non  sia    possibile  ottenerlo,  le  circostanze  permettono  di  presumere  che  la  dei  dati   sia  nell’interesse  dell’utente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  I  dati   sono  di    norma  comunicati  per  iscritto  e gratuitamente.  Un  emolumento   può  essere   riscosso  qualora  sia   necessario  un  particolare  dispendio  di lavoro,   segnatamente  siano  necessarie   numerose  copie  o    altre  riproduzioni  o  ricerche    particolari.    L’ammontare  dell’emolumento    corrisponde  agli  importi  fissati  negli  art.  14  e   16  dell’ordinanza  sulle  tasse  e spese  nella   procedura  amministrativa  del  10  settembre  1969  (RS  172.041.0).  L’emolumento  può  essere    ridotto  o   condonato  in  caso    di  indigenza  del  richiedente  o   per  altri   gravi  motivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Per  quanto  non  previsto  dal  presente    regolamento,  si  applica  la  legge    sulla  protezione  dei  dati  personali  del   9   marzo   1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Vertenze  relative  alle  eccezioni  all’obbligo  del  segreto  Art.  10b  31  Alle  vertenze    relative  alle    eccezioni  all’obbligo  del    segreto  si  applica  la  legge    sulla  protezione  dei   dati  personali  del  9   marzo  1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            R.  Versamento  a   terzi   che   hanno  effettuato   anticipi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  32  Laps)  Art.  10c  32  1  L’organismo  pubblico   che  ha  beneficiato  degli  anticipi   prende  contatto  con  l’organismo  pubblico  che  ha  versato  gli  anticipi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organismo  pubblico   che  ha   versato  gli anticipi  comunica  all’organismo   che  ne  ha  beneficiato:  a)  dell’anticipo  effettuato;  b)  per  il   quale   ha  effettuato  l’anticipo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sulla  scorta  dei  dati  ottenuti,  l’organismo  pubblico  che  ha    beneficiato    degli    anticipi  procede  al  necessario  rimborso.  Capitolo  II  Procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Ruolo  dei   Comuni  Art.  11  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Prima  di  inoltrare  una  richiesta  per  l’ottenimento  di  una  delle  prestazioni  sociali  di  cui  all’art.  2   cpv.  1   lett.  a),   f),  g),  h)  e   i) il   cittadino  si    rivolge   al    suo  Comune  di    domicilio  per  ottenere  le  relative  informazioni,  raccogliere  la  documentazione  e   fissare  l’appuntamento  presso    lo  sportello  competente.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune  assiste  il   richiedente   ad  accedere  allo   sportello  ed   a   procurarsi  i  documenti  necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il     Comune  trasmette  allo  sportello  la  documentazione     completa  almeno  tre  giorni  prima  dell’appuntamento  allo   sportello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Inoltro  della  richiesta
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I.   Organi  competenti  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   la compilazione  e   l’inoltro   della  richiesta  il cittadino  si    rivolge:  a)   delle   assicurazioni  sociali  per  la    partecipazione  al    premio   dell’assicurazione  contro  le  se  non   vengono   richieste   ulteriori  prestazioni   sociali;  b)  degli    aiuti  allo    studio  per    l’assegno    di  studio,  per  l'assegno  di  formazione  terziaria  e    per  l’assegno  complementare    per  il   perfezionamento  e  la  riqualificazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Art.  introdotto  dal  R    26.9.2006;  in    vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  introdotto  dal  R    23.6.2009;  in    vigore   dal  1.1.2009  -  BU  2009,  292.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  Art.  modificato  dal  R    26.9.2006;   in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                34
                            Cpv.  modificato  dal   R    28.6.2022;  in    vigore  dal   1.7.2022  - BU  2022,  179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  Lett.  modificata  dal  R    28.6.2022;   in vigore  dal  1.7.2022  -  BU   2022,  179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  del  sostegno  sociale   e   dell’inserimento  per  le    prestazioni  di    cui   all’art.   2 cpv.  1   lett.   i)  legge  se  già  beneficia   di una   prestazione   o se,  in    attesa   di    prendere  domicilio  civile,  ha  il   domicilio   assistenziale  nel  Cantone;  36  d)  sportello   competente  negli   altri  casi   (art.  19).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   richiesta  di    revisione   ordinaria  segue  la    procedura   descritta  dall’art.  11;  la richiesta   di revisione  straordinaria  ai  sensi  degli  art.  24  cpv.  1   e   27  cpv.  5   lett.    c)  della    legge  va  presentata  all’organo  designato  dalla  legge  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            II.    Modulo  di  richiesta  Art.  13  1  A  conclusione   della   procedura  di  determinazione  dell’unità  di  riferimento  e   del  reddito  disponibile  residuale  l’utente   conferma  mediante  la    sua  firma  la correttezza   dei  dati  immessi.  Tale  documento  costituisce  la    richiesta   di prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con   la    firma  il   richiedente   autorizza  gli  organi  comunali  e   cantonali  competenti  ad  accedere  a tutte  le  informazioni  necessarie  all’accertamento  del  diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            III.  Documentazione  Art.  14  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  richiedente  deve  fornire  allo    sportello  ogni  documento  e    informazione  necessari  all’accertamento  dell’unità    di  riferimento,  del    reddito  disponibile  residuale  e  del  diritto  alla  prestazione  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Egli   deve   in    particolare  comprovare  ogni   cambiamento  della  situazione   personale  o   finanziaria  di  ogni  membro  dell’unità  di  riferimento  rispetto  ai  dati    relativi  all’ultima  decisione  di  tassazione  cresciuta  in    giudicato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il   richiedente  o altre  persone  che  compongono   l’unità  di    riferimento,  nonostante  un’ingiunzione,  rifiutano  in  modo  ingiustificato  di  compiere    il  loro    dovere    d’informare  o  di  collaborare,    l’organo  designato  dalla  legge  speciale  può,  dopo  diffida   scritta  e avvertimento  delle  conseguenze  giuridiche  e  dopo   aver  impartito  un  adeguato   termine  di    riflessione,  decidere  in    base  agli   atti  o decidere  di non  entrare  in materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Decisione  Art.  15  1  Ogni  erogazione  di una  prestazione  sociale,  così  come   il   suo   rifiuto,  è   oggetto   di  una  distinta  decisione   formale,  emanata   dall’organo  designato  dalla   legge   speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   decisione   contiene:  a)  delle  persone   che   compongono  l’unita  di riferimento;  b)  disponibile   residuale  dell’unità   di riferimento;  c)    di  reddito    rispetto  alla  soglia  d’intervento,    tenuto  conto  delle  eventuali    prestazioni  già  assegnate  o imputate;  d)  e la    durata   della  prestazione  sociale   da  erogare;  e)  lacuna  di    reddito  residua   dopo  l’erogazione  della  prestazione;  f)   di diritto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  in    cui  non   fosse  rilevabile  quale  tipo  di    prestazione  viene  richiesta  e,    conseguentemente,  quale  siano  la legge  speciale  applicabile  e   l’organo  ivi  designato,  spetta  al  servizio  centrale  delle  prestazioni  sociali  dell’Istituto  delle   assicurazioni   sociali   di  applicare  la  procedura   di  cui   all’art.  14  cpv.  3   ed  emanare   la    decisione   di non  entrata   in materia.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contro  la    decisione  sono   dati  i  rimedi   di    diritto  di cui  all’art.  33  della  legge,  ricordato  che   il   rimedio  va  inoltrato  contro  ogni  singola  decisione.  40  Capitolo   III  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A.  Principio  Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di    Stato  vigila  sulla   corretta  applicazione  della  legge  e dei  suoi  principi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  competenti  per   l’applicazione  della  legge:  a)   di cui  all’art.  12;  b)  centrale  delle  prestazioni  sociali  dell’Istituto  delle  assicurazioni  sociali;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Lett.  modificata  dal  R    28.6.2022;   in vigore  dal  1.7.2022  -  BU   2022,  179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  modificato  dal   R    26.9.2006;  in    vigore  dal   1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dal  R    26.9.2006;   in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                39
                            Cpv.  modificato  dal   R    26.9.2006;  in    vigore  dal   1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Cpv.  introdotto  dal  R    26.9.2006;  in vigore   dal  1.10.2006  -  BU  2006,   396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dell’amministrazione  cantonale  competenti  per  l’erogazione  delle    singole  prestazioni  in    virtù  della  legge  speciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            B.  Sportelli  Laps
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Istituzione  Art.  17  1  È  costituita  una  rete  di sportelli   con  le    competenze  di cui   all’art.  18.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Istituto   delle  assicurazioni  sociali  può   trasferire   la gestione  degli   sportelli  al Comune  in    cui   sono  situati,  stipulando  con  lo  stesso    un  contratto  di  prestazione.  Tali  contratti  disciplinano    pure  il  compenso  finanziario  corrisposto  ai    Comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Competenze  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lo  sportello  ha  il   compito  di:  a)  il   richiedente  sulle  prestazioni  sociali  oggetto   della  legge;  b)  la  richiesta  di  prestazioni    o    di  revisione  periodica  con  il   richiedente  e  ricevere    la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  c)   l’unità  di riferimento   e il   reddito  disponibile  residuale;  d)   la    richiesta  all’organo  competente  per  la decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   sportello   non  ha  competenze  decisionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Esso  può   rinunciare  alla  determinazione  dell’unità   di riferimento  e   del  reddito  disponibile  residuale  se  i requisiti  di    legge   per  ottenere  le    prestazioni   sociali  manifestamente  non  sono  dati;  resta  salvo  il  diritto  del  richiedente  di    chiedere   una  decisione  formale  all’organo   competente  in virtù  dell’art.  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Ubicazione  e   comprensori  Art.  19  42  1  Gli  sportelli  sono  così  distribuiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  per  i  Comuni  di  Agno,  Alto  Malcantone  (Breno),  Aranno,  Astano,  Bedigliora,  Bioggio,  Caslano,  Croglio    (Castelrotto),  Curio,  Magliaso,  Miglieglia,  Monteggio  (Ponte  Neggio,  Novaggio,  Ponte  Tresa,  Pura,  Sessa,  Vernate;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  per  i  Comuni  di    Acquarossa,  Airolo,  Bedretto,   Biasca,  Blenio  (Olivone),  Bodio,  Dalpe,  Giornico,  Personico,  Pollegio,   Prato  Leventina  (Rodi  Fiesso),  Quinto,  Riviera,  Serravalle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  per   i  Comuni  di    Arbedo-Castione,   Bellinzona,   Cadenazzo,  Lumino,  Sant’Antonino;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   per   i  Comuni  di Capriasca,  Origlio,  Ponte  Capriasca;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  per    i   Comuni  di  Balerna,  Breggia    (Morbio  Superiore),  Chiasso,  Morbio    Inferiore,  Vacallo;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   per  i  Comuni  di    Avegno  Gordevio  (Gordevio),  Bosco  Gurin,   Brione  S/Minusio,  Brione  Campo    Vallemaggia,  Cerentino,  Cevio,  Corippo,  Cugnasco-Gerra  (Cugnasco),  Gambarogno  (Magadino),   Gordola,  Lavertezzo  (Riazzino),  Lavizzara  (Prato  Sornico),  Locarno,  Maggia,  Mergoscia,  Minusio,    Muralto,    Orselina,    Sonogno,    Tenero-Contra,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  per  i  Comuni  di  Ascona,   Brissago,  Centovalli  (Intragna),  Losone,  Onsernone,  Ronco  Terre  di Pedemonte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  per  il Comune  di    Lugano;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  per  i  Comuni  di  Cadempino,  Canobbio,    Comano,  Cureglia,  Lamone,  Massagno,  Porza,  Savosa,  Sorengo,  Vezia;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  per  i  Comuni  di  Brusino-Arsizio,    Castel  S.  Pietro,  Coldrerio,    Mendrisio,  Riva  San  Stabio;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  per  i  Comuni  di    Arogno,  Bissone,  Collina  d’Oro,   Grancia,  Maroggia,  Melano,  Melide,  Paradiso,  Rovio,  Vico  Morcote;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.    per    i   Comuni  di  Bedano,  Gravesano,  Isone,  Manno,  Mezzovico-Vira,  (Rivera),   Torricella-Taverne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  inoltre  istituiti  degli  Sportelli  presso  le sedi  di Lugano  e Locarno  dell’Ufficio  dell’assistenza  riabilitativa  e   presso  il   penitenziario  cantonale  per  l’inoltro  delle  domande  dei  loro   utenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Ufficio    degli  aiuti  allo  studio  funge  da  sportello  per  le  richieste  di  aiuto  sociale    allo    studio,    di  assegno  di  studio,  di  assegno  di  formazione  terziaria   sociosanitaria  e di  assegno   complementare  per  il   perfezionamento  e   la riqualificazione  professionale.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C.  Servizio  centrale   delle   prestazioni  sociali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  Lett.  modificata  dal  R    26.9.2006;   in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  396.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  modificato  dal  R    14.6.2017;   in vigore   dal  1.7.2017  -  BU  2017,  176;   precedenti  modifiche:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164;  BU  2006,   396;   BU  2008,  219;   BU  2013,   369;  BU  2016,  211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Cpv.  modificato  dal   R    28.6.2022;  in    vigore  dal   1.7.2022  - BU  2022,  179.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Servizio  centrale  delle  prestazioni   sociali  propone  al    Consiglio  di    Stato  l’emanazione  di  direttive  sull’applicazione   della  legge.  A   tale  scopo  esso  si   avvale  di    un  comitato  di    coordinamento  presieduto  dal  responsabile  del   Servizio  e   di    cui  fa parte  almeno  un   rappresentante  per  ogni  ufficio  competente  per  l’erogazione   delle  prestazioni   sociali   interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Servizio   centrale  delle  prestazioni  sociali  ha  le    seguenti   competenze:  a)  istruzioni  operative;  b)   le attività  degli  organi  competenti  per  l’applicazione  della   legge;  c)   l’unità  di riferimento   e il   reddito  disponibile  residuale  nei  casi   dubbi;  d)  la  modifica  dell’unità  di  riferimento  o   del  reddito  disponibile    residuale  in  caso  di  da  parte  del  richiedente  o   dell’organo  competente  per  la    decisione;  e)   gli organi  coinvolti  su  problemi  informatici   e   procedurali;  f)  da  amministratore  di sistema  dell’applicativo  informativo;  g)  il    funzionamento  del  sistema    informativo  e  organizzativo    per  l’erogazione    delle  sociali;  h)  e   promuovere  azioni  correttive  ed  evolutive  per  favoire   l’ottimizzazione  del  sistema  i)   le modalità  di    gestione  ed  archiviazione  degli  incarti  cartacei;  j)  decisioni   di    non  entrata   in materia  (art.  15  cpv.  3 Reg.  Laps).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   gestione  del  Servizio  centrale  delle  prestazioni   sociali  è   attribuita  conformemente  all’art.   63  cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  della  legge  federale  sull’assicurazione   per  la    vecchiaia  e   per   i superstiti   del  20   dicembre  1946  alla  Cassa  cantonale  di compensazione  AVS/AI/IPG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D.  Organi  designati  dalle  leggi  speciali  Art.  21  1  L’organo  designato  dalla  legge   speciale  è   competente  per  l’emanazione  della  decisione  relativa  alla  prestazione   sociale  in    questione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Prima  di  emanare  la  sua  decisione   esso  deve   verificare   che   non   sussista  un   diritto   a   prestazioni  sociali  precedenti  secondo  l’ordine  di    cui  all’art.  13   della  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  la soglia  d’intervento  non   è   ancora  raggiunta  una  volta  emanata   la    decisione,   l’organo  trasmette  la  richiesta  all’organo   competente  per   la    successiva  prestazione  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’organo   designato  dalla  legge  speciale   è inoltre   competente   per  le    revisioni  e   per  le    decisioni  di  restituzione  delle  prestazioni  indebitamente  percepite.  Capitolo  IV  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  22  Il   presente  regolamento  è pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale   delle  leggi   e   degli  atti   esecutivi  ed  entra  in    vigore  il   1° febbraio  2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  transitoria
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art.  37  Laps)  Art.  23  Le  prestazioni  sociali  erogate  in    virtù  del  diritto  previgente  vengono  adeguate  al    nuovo  diritto  in    occasione  della   revisione  periodica  o   di    una   revisione  straordinaria.  Le   prestazioni  di durata  inferiore  all’anno  non   vengono  adeguate.  Pubblicato  nel   BU  2003  ,  34.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dal  R    26.9.2006;   in vigore  dal  1.10.2006  - BU  2006,  396.