Regolamento sull’agricoltura
                            Regolamento  sull’agricoltura  (RAgr)  1  (del   23  dicembre  2003)  IL    CONSIGLIO  DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sull’agricoltura  del  3   dicembre  2002,  2  decreta:  TITOLO   I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  1  3  L’applicazione  della  legislazione  federale  e   cantonale  in  materia  agricola    è   affidata  alla  Sezione  dell’agricoltura   (in  seguito  Sezione)  del  Dipartimento  delle   finanze  e dell’economia  (in  seguito  Dipartimento)  qualora  determinate  competenze  non   siano   espressamente   riservate   ad  altri  organi.  Art.  2   -  3  ...  4  Art.  4  ...  5  TITOLO   II  Miglioramenti   strutturali  Art.  5  ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Beneficiari  e   condizioni  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  beneficiari  degli  aiuti   agli   investimenti  sono  indicati  all’art.   7   della   legge  sull’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  provvedimenti  di    cui   all’art.  6   della  legge  sull’agricoltura  si applica  un  volume  di    lavoro  aziendale  corrispondente  ad  almeno  0,5  unità  standard  di    manodopera  (in seguito  USM)  per  le aree  a   rischio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  oggetti   già  sussidiati  in precedenza  dal  Cantone  nell’ambito  di    miglioramenti  strutturali   possono  beneficiare  di  ulteriori  aiuti  per  l’acquisto  o   il risanamento  di  edifici  di  economia  rurale  a   condizione  che  siano   trascorsi  20  anni  dal  pagamento  del  saldo  cantonale  o   che   sia  già  stato  rimborsato  l’importo  calcolato  sulla  base  del  rapporto    tra  la  durata  di  utilizzazione  conforme  e    quella  effettiva  ai  sensi  dell’art.110.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   termine  di  20  anni  di cui  al  cpv.   3   non  si    applica   agli   ampliamenti  aziendali  o   alle  ricostruzioni  di  edifici  rurali    e   alpestri  distrutti  dal  fuoco  o   da    altre    forze  della  natura,  se  le  condizioni    previste  dal  presente  regolamento  sono  adempiute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  i  progetti  di  sviluppo    regionale  (di  seguito  PSR)  si  applicano  le  disposizioni  dell’ordinanza  federale  sui  miglioramenti  strutturali  nell’agricoltura  del  7   dicembre  1998  (di  seguito  OMSt).  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Piano  finanziario  Art.  6a  9  1  Il  piano  finanziario  comprova    prima    della    decisione  di  concessione  del  contributo  la  copertura  dei  costi  per  i  provvedimenti  per  cui  è   richiesto   il   contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  del  contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo  modificato   dal   R    10.11.2021;  in    vigore   dal  12.11.2021  -  BU  2021,   324.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso  modificato   dal  R    26.5.2021;  in    vigore   dal  28.5.2021  - BU  2021,  177.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  abrogati   dal  R    8.7.2015;  dal  10.7.2015  -  BU  2015,  421;  precedente   modifica:  BU  2010,
                        
                        
                    
                    
                    
                169.
                            5    Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;   in    vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;   in    vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Cpv.   introdotto  dal  R    10.11.2021;  in vigore  dal  12.11.2021  -  BU  2021,  323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  introdotto   dal  R    7.12.2017;  in    vigore  dal  15.12.2017   - BU  2017,  454.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Elenco  delle   opere  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Sono  considerati  miglioramenti  strutturali  gli  interventi  atti  a    realizzare  nel  Cantone    i  seguenti  provvedimenti:  a)  la trasformazione  e   il risanamento   di    edifici   di economia   rurale  compresi  gli impianti  per  gli  animali  da  reddito  che  consumano   foraggio   grezzo,   nonché  per  suini,  pollame   e   volatili.  particolare:  –  stalle  –  fienili  –  rimesse  –  depositi  –  depositi  per  concimi  aziendali  ed  eventuali   relative   coperture  –  recinti  fissi  presso  il   centro   aziendale  –  impianti  per  la    mungitura  –  gru  fienile  –  impianti  di    essicazione  foraggio  –  impianti  di    disidratazione   dei   concimi  aziendali  –  impianto  elettrico  e   sanitario  –  impianto  di smaltimento  del  siero  –  corte  per  l’uscita  all’aperto  di    bovini   limitatamente  alle  esigenze  fissate  dall’ordinanza  sui  pagamenti  diretti  del  23  ottobre  2013  (OPD);  b)  la trasformazione  e   il risanamento  dell’abitazione  per  il   capoazienda,  al    massimo  per   azienda,  nelle   regioni   di    montagna   nonché  la    trasformazione  e   il risanamento  altre  zone;  c)  di    bonifiche  di    terreni  agricoli   in funzione  di    un  impiego  migliore  dei   mezzi  meccanici  particolare  movimenti  di  materiale,    modellamenti  dei  terreni,    opere    di  accesso  ai  fondi  e   di  seminagioni;  d)    la  trasformazione  e  la  ristrutturazione,  ove  necessario,  dei  seguenti  edifici    e  alpestri:  –  abitazione  dell’alpigiano  e   del  personale  –  cantina  per  i  prodotti   caseari  –  stalla  o ricovero   per   il   bestiame  –  impianto  per   la    gestione  dei  concimi   aziendali   incluso  il   miscelatore  –  locale  e   impianto  per   la lavorazione  dei  prodotti  caseari  –  piazzali  di    attesa  prima   e   dopo  la    mungitura  –  l’impianto  per   mungitura  fisso  o mobile   adeguato  alle  necessità  dell’alpe  –  porcile  –  deposito  dei  concimi   aziendali  ed  eventuali  relative   coperture  –  deposito  materiale  –  impianto  di smaltimento  di    siero  –  lattodotto  –  recinti  fissi  nei  pressi   del  centro   dell’azienda  alpestre;  e)  da  terzi,   che  non  siano  parenti  in linea   diretta  o   suoceri  del  beneficiario,   da  parte  di  proprietario  o   affittuario    di  un’azienda,    in  alternativa  a   nuovi  interventi  edilizi,  di  edifici    di  rurale,   di edifici  alpestri,  di    abitazioni   per  il   capoazienda,  di    stabili   per  lo stoccaggio,  lavorazione  e   la   vendita     diretta  della  produzione  agricola  secondo     le   disposizioni  Possono  essere  finanziati  eventuali  risanamenti.  L’oggetto  di  acquisto  e    la  della   superficie   agricola  utile   dell’azienda  devono   essere  alla  distanza  di percorso  centro  aziendale  stabilita  nelle  disposizioni  sul  calcolo   del   volume   di lavoro  di    cui  al    capitolo  dell’OMSt;  11  f)  dei  pascoli  alpestri  e  sui  maggenghi,  in  particolare  l’allontanamento  della  indesiderata   e   del  pietrame  così  come  la    seminagione;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  g)  il   risanamento  e   l’adeguamento  di  strade,  sentieri,    teleferiche  e  altri  impianti  di  con   interesse   agricolo;  h)  la    trasformazione  e   il risanamento  di    strutture  per  lo    stoccaggio,  la lavorazione  e  vendita  della   produzione   agricola,   incluse  l’impiantistica  e   le    installazioni  fisse;  i)   idrico  limitatamente   all’interessenza  agricola:  –  acquedotti  e   abbeveratoi  su  alpi   e   maggenghi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art.   modificato  dal  R    18.5.2016;  in    vigore  dal   20.5.2016  - BU  2016,  234;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                528.
11
                            Lett.  modificata  dal  R    10.11.2021;  in    vigore   dal  12.11.2021  -  BU  2021,   323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Lett.  modificata  dal  R    10.11.2021;  in    vigore   dal  12.11.2021  -  BU  2021,   323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  allacciamenti  alla  rete  dell’acqua  potabile  delle    aziende  gestite  tutto  l’anno  (escluse  le  abitazioni),  delle  aziende  d’estivazione  e   quelle  site   sui  maggenghi;  j)   di    energia   limitatamente  all’interessenza  agricola  (escluse  le abitazioni)  alle  gestite  tutto   l’anno,  d’estivazione  e site   maggenghi  per  mezzo:  –  della  costruzione  di  impianti  fissi  di  produzione  di  energia  rinnovabile  e  sugli    alpeggi  di  generatori  –  degli  allacciamenti  alla  rete  di    distribuzione  di energia;  k)  fissi   di irrigazione;  l)   e   il   miglioramento   della  struttura  e del  bilancio  idrico   del  suolo;  m)  d  anneggiati da eventi naturali. Vanno tenute in considerazione le prestazioni assicurative e quelle del  F  ondo  Svizzero  d’aiuto  per  danni  non  assicurabili  causati  dalle  forze  della  natura.  I  contributi  sono  r  idotti proporzionalmente;  n)   periodico  inteso  come   intervento  da  eseguire  a intervalli  regolari  di    8-12   anni,  volto  a  il valore   e la sostanza  di strade  e   sentieri   a servizio  di    zone  con   interessenza  agricola;  lavori   di manutenzione   ordinaria  eseguiti  a   brevi   intervalli   (una  o   più  volte  all’anno)  non  danno  ai    contributi;  o)  di  fondi  agricoli  per  favorire  l’entrata  in  possesso  di  nuovi  terreni  nelle  vicinanze  del  aziendale,  ritenuta  una  distanza  stradale   di    15  km  al    massimo;  p)   caso  di    mancanza  di    collegamenti   appropriati,  le misure  atte  a   favorire  il   trasporto  dei  prodotti  del  materiale   necessario   al    carico   e   allo   scarico  dell’alpe   (ritenute  al    massimo   3 giornate  stagione),  come  pure  il trasporto  del  fieno  dai  maggenghi  (ritenute  al    massimo  2   giornate  per  q)   di opere   rurali  ad  alto  valore  naturalistico  e/o  paesaggistico,  in    particolare  muri  a secco  terrazzi  utilizzati    a    scopo  agricolo  e    sistemazione  dei  corsi  d’acqua    al  fine    di  un’ottimale  dei  fondi  agricoli;  r)  la    ristrutturazione   e   l’ampliamento  di serre   con   fondamenta   fisse  per  l’orticoltura;  s)  la  trasformazione    o  l’ampliamento  moderato  di  edifici  agricoli  per  intraprendere  accessoria  agrituristica  in  stretto  legame  con  l’attività  svolta  nell’azienda    agricola,  al   massimo     una  superficie  utile  di   100     mq.  Le     prestazioni  offerte  dall’azienda  la ristorazione  e il pernottamento  nell’azienda.   I prodotti  venduti  devono   provenire  dall’azienda  rispettivamente  dal  territorio  cantonale;  t)  di    acquisizione  dei  dati  di base  concernente  i  progetti   di    sviluppo  regionale;  u)  dei  progetti  di sviluppo   regionale;  v)   di    fattibilità  e progetti  relativi  a   nuove  misure   e   programmi  federali  o   cantonali  nel  campo  esclusa   la loro  realizzazione;  w)  di    macchinari  nuovi  per  la    foraggicoltura  a due  assi  semoventi  e   le relative   attrezzature  del  valore   minimo  di    fr.  50’000.–;  x)  e    installazioni  tesi  a    conseguire  obiettivi    ecologici  al  fine    di  ridurre  le  emissioni  di  e   di  evitare  delle  immissioni  puntuali  di  prodotti  fitosanitari,  previsti  nell’OMSt  e  dell’UFAG  concernenti    gli  aiuti  agli  investimenti  e  le  misure  sociali  collaterali  del  26  novembre  2003  (OIMSC).  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Aliquote  del  contributo  Art.  8  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   le opere  di cui  all’art.   7 lett.  a)  sono  concessi  i seguenti  contributi:  a)  gli  edifici  di economia  rurale  compresi   gli  impianti  fissi   vengono  concessi  i seguenti   contributi  ritenuto  che  il contributo  cantonale   non  può  superare  il   50%   del  preventivo  riconosciuto  e   che,  in caso  di    costruzione  di    singoli   elementi,  la    somma   dei  contributi  parziali  non  essere  superiore  all’importo  forfettario  per  un  nuovo  edificio:  Centri  aziendali  comprendenti  stalla,   deposito   concimi,  fienili  e   rimesse  bovini  caprini  ovini  Contributo  di    base  fr.  40’000.–  30’000.–  20’000.–  Contributo  fr./UBG    9’800.–    9’000.–    7’000.–  Per  singoli  elementi  stalle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lett.  introdotta   dal   R    10.11.2021;   in vigore   dal  12.11.2021  - BU  2021,  323.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Art.   modificato  dal  R    18.5.2016;  in    vigore  dal   20.5.2016  - BU  2016,  234;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                528.
                            Contributo  di    base  fr.  25’000.–  17’000.–  13’000.–  Contributo  fr./UBG    6’600.–    5’900.–    4’600.–  deposito  concimi  aziendali  Contributo  di    base  fr.  7’500.–  Contributo  fr./mc       69.–  fienili  Contributo  di    base  fr.  20’000.–  Contributo  fr./  mc         55.–  rimesse  Contributo  di    base  fr.  13’000.–  Contributo  fr./mq         92.–  b)  nuovi  edifici  inclusi  i  depositi  di  foraggio  e  gli  impianti  per  il  deposito    dei  concimi  aziendali  un  massimo  di fr. 200’000.  –:  –  per  suini  riproduttori,  discendenti  e    verri    compresi  fr.  3’300.-  per  unità  di  bestiame  grosso  (UBG)  –  per  suini  da  ingrasso  e suinetti   svezzati  fr. 1’600.–  per  UBG  –  per  galline  ovaiole  fr.  2’400.–  per  UBG  –  per  pollame   da  allevamento  e da  ingrasso,   tacchini   compresi  fr.  2’800.–   per  UBG;  c)  forfait   di    cui  alla  lettera  a)  e   b) sono  concessi   i  seguenti  supplementi:  –  nel  caso  di    bovini,  caprini,   ovini,  suini,  ovaiole  e   pollame  i  contributi   per  unità  sono   aumentati  del  10%   nelle   zone  di montagna  I  e   II, rispettivamente  del   15%   nelle  zone  di montagna  III e   IV  –  nel  caso  di    bovini   da  latte   i  contributi   per  UBG  sono  del   20%  e per  gli ovini  da  latte  e   caprini  da  latte  del   10%  –  nel  caso    di  più  supplementi  l’aliquota  da  applicare    corrisponde  alla  somma    delle  relative  singole  percentuali;  d)  gli altri  animali  da   reddito,  limitatamente  alle  zone  di    collina  e   montagna,  può  essere   concesso  massimo  il 50%  del  preventivo  riconosciuto  fino  ad  un  massimo  di fr.  100’000.–;  e)   di    trasformazione   o   di utilizzazione  di patrimonio  edilizio   esistente  i  contributi   sono  ridotti  modo  adeguato;  f)    supplemento  è  accordato    per    condizioni    particolarmente  difficili    quali  costi  di  trasporto,  dell’area  edificabile,    una  configurazione    particolare    del  terreno  o  esigenze    imposte  alla  protezione  del  paesaggio  e   degli  edifici,  qualora   non   vi    siano  alternative  all’ubicazione  Ai  costi  supplementari  che  danno  diritto   ai    contributi   si applica  l’aliquota   massima  del  dei  costi  supplementari;  g)  sono  concessi  per  al massimo  65  UBG;  h)  gli  impianti  di  economia  rurale  eseguiti  singolarmente  e  non  cumulabili  viene  concesso  un  del  50%  del  preventivo  riconosciuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le opere  di    cui   all’art.  7   lett.  b),  segnatamente  l’abitazione  per  il capoazienda,  sono  concesse  le  seguenti  aliquote  di contributo:  –  le nuove  costruzioni   in    zona  di montagna  il 45%  del  preventivo  riconosciuto   ma  al    massimo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150’000.–  ;  –  la    trasformazione  o   il  risanamento  il 45%  del   preventivo  riconosciuto  tenuto   in    considerazione  patrimonio   edilizio   esistente  ma  al    massimo   fr. 130’000.  –   per  le zone  di pianura  e   collina  e   fr.  per  le zone  di montagna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’aiuto  concernente  la    lett.  e)  dell’art.   7   il   contributo  corrisponde  al    massimo  all’80%  dell’importo  forfettario  che  verrebbe  concesso  per  una  nuova  costruzione  tenendo  conto   anche  della  svalutazione  a  causa  della  vetustà.  Se  il   prezzo  d’acquisto   fosse  inferiore   al contributo  calcolato  si    applica  l’aliquota  del  50%  del  prezzo  d’acquisto.  Nel  caso   in    cui   siano  necessari  dei  lavori   di    risanamento  può   essere  concesso   un  contributo   del  50%  del  preventivo  riconosciuto  ma   al    massimo  fino  al 100%  del   contributo   per  la costruzione  nuova.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le  opere  di  cui  alle  lettere  sotto    indicate    dell’art.  7   vengono  concesse  le  seguenti  percentuali  massime  di    contributo  calcolate  sul  preventivo  riconosciuto:  –  c) e   d)  50%  –  k), l), p)  30%  –  h),  n) e s)  40%  con  un  massimo  di fr. 200’000.–  per  le    cantine   viticole   aziendali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  f)  50%  ritenuto   un  contributo  massimo  di    fr.  0.80/mq  per  l’allontanamento  della  vegetazione  indesiderata  e del  pietrame  nonché  per  la    seminagione  –  q)  e   r)  30%,  ritenuto  un  massimo   per  le    serre  di fr.  200’000.–/ha,  rispettivamente  di    fr.  400’000.–  per  azienda  –  g),  i),    j)   e   m)  45%  –  v)  50%  con  un  massimo  di fr. 20’000.–.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  le opere  di    cui  all’art.   7 lett.  o)  si    applicano  le    aliquote  di    cui  all’art.  9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  le    opere  di    cui  all’art.   7 lett.  w) si    applicano   le aliquote  previste   dall’art.   8 cpv.  1   lett.   c   della   legge  sull’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  In  assenza  di    una  modalità   di    stanziamento  specifica   di    cui  al presente   regolamento,  per  i progetti  di  cui  all’art.  7   lett.  t)   e u)  si    applicano  le    disposizioni  dell’OMSt.  Gli   aumenti  concernenti  i PSR  di cui  al  capitolo  2   sezione  1 dell’OMSt  sono  sempre  applicabili.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7bis  Per   i  progetti  di    cui  all’art.   7   lett.  x)    si   applicano   le    disposizioni   previste  dall’OMSt  e   dall’OIMSC.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il   contributo  cantonale  non  è   subordinato  alla  concessione  degli   aiuti  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Durante  l’esecuzione   dei  lavori  possono  essere  versati  in    base  a un   piano  finanziario   acconti  fino  ad  un  massimo  del  90%  dell’aiuto    finanziario  previsto.    Il    saldo  è    versato  dopo  l’approvazione  della  liquidazione  finale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Tutti  i  contributi  possono   essere   arrotondati  per  difetto  al centinaio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tassi  d’interesse  per   crediti  agricoli  Art.  9  18  1  Nell’ambito     dell’applicazione  dell’art.  8   cpv.  1  lett.     b)  della  legge  sull’agricoltura,  limitatamente  alle  aziende   agricole,  il  Cantone  assume  l’1%  del  tasso  d’interesse  se  il tasso  è   inferiore  al  4%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il   tasso  d’interesse  supera  la soglia   del  4%  il   Cantone   assume   pure  la  parte  eccedente   per  un  massimo  di    3 punti   percentuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   richiesta  deve  essere  inoltrata  all’autorità  competente  all’apertura  del  credito  di costruzione  o   del  mutuo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il    tasso  d’interesse  dell’1%  è  concesso  unicamente    per  il  finanziamento    delle    opere  e  dei  provvedimenti  di    cui   all’art.   6 della  legge   sull’agricoltura.  Art.  10   - 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ricostruzione  di edifici  rurali  Art.  12  1  Sono  concessi  contributi  a   favore  della  ricostruzione  di edifici  rurali  e   alpestri  distrutti  dal  fuoco  o da   altre  forze  della  natura,  se le    condizioni   previste   dal  presente   regolamento  sono  adempite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  il  calcolo  del  contributo  è   determinante,  tuttavia,  solamente  la    parte  della   spesa  non  coperta  dalle  prestazioni  assicurative  o   da  altri   contributi  analoghi.   Restano  riservate  le    eccezioni  a   detta  norma  ove  la  ricostruzione  contribuisce  notevolmente   a migliorare  le strutture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’interessato  non    si  fosse    valso  della  possibilità    di  assicurarsi  o    se  ne  fosse  valso  in  modo  insufficiente,  l’ammontare  sussidiabile  sarà  equamente  ridotto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di manutenzione   e   coltivazione  Art.  13  1  Le  terre  bonificate  con  l’aiuto  del  Cantone  devono   essere   coltivate  in    modo   adeguato   e   le  strutture  mantenute  convenientemente.  Per  gli  edifici  rurali,  l’obbligo  di  mantenere   un’opera   implica  quello  di    assicurare  un  edificio  contro  gli  incendi,  e   per  quanto  possibile,  contro  i  danni   cagionati  da  fenomeni  naturali,   in ragione  del  suo  valore  di    costruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  negligenza    nella  coltivazione    o  nella  manutenzione,  la  Sezione  diffida  il  proprietario  del  fondo  a  coltivare  in  modo  adeguato  le  terre  o  a  mantenere  convenientemente  le  strutture  assegnandogli  un  termine  per  il riassetto.  TITOLO  III
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Lett.  modificata  dal  R    10.11.2021;  in    vigore   dal  12.11.2021  -  BU  2021,   323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Lett.  modificata  dal  R    10.11.2021;  in    vigore   dal  12.11.2021  -  BU  2021,   323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Lett.  introdotta   dal   R    10.11.2021;   in vigore   dal  12.11.2021  - BU  2021,  323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                19
                            Art.  abrogati  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Titolo   abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal   4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14   - 15  - 16  ...  21  TITOLO  IV  Promozione  dello   smercio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rappresentatività  delle  organizzazioni  Art.  17  1  Le  organizzazioni   dei  produttori  e   le    organizzazioni   di    categoria  sono  riconosciute   in    base  ai  criteri  definiti  dalle     disposizioni  relative  alla  rappresentatività  dell’ordinanza     federale  sulle  organizzazioni  di    categoria  e   sulle   organizzazioni  di    produttori  del  30  ottobre  2002  (OOCOP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  prodotto  o  gruppo  di  prodotti  può  essere  riconosciuta  soltanto  un’unica  organizzazione  dei  produttori  e   un’unica  organizzazione  di    categoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   riconoscimento  è verificato  almeno   una  volta  ogni  8   anni.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  riconoscimento  Art.  18  23  Le  domande    di  riconoscimento    sono  inoltrate  dalle    organizzazioni  alla  Sezione  e  contengono  la    prova  che  i  criteri  di cui   all’art.   17  sono  adempiuti;  in    particolare  sono  forniti  lo statuto  e  l’elenco  aggiornato  dei  soci  dell’organizzazione,  il  nome    con    relativa  funzione    e    il   domicilio  dei  rappresentanti  in    seno   all’assemblea,  nonché  i  dati  statistici  necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  cantonale  Art.  19  24  1  Il  contributo  cantonale  per  le    seguenti  attività  ammonta   a:  a)   dei  prodotti   (pubblicità  generale,  relazioni,  promozioni  delle  vendite)  b)  ed  esposizioni  50%;  c)   di mercato  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le  misure  promozionali  concernenti    i   prodotti  di  montagna  e    i  prodotti  d’alpe    le  aliquote  di  contributo  di    cui  al    cpv.   1   sono  maggiorate  di    10  punti  percentuali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  ...  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  stabilire  il   contributo  vengono  considerati   i  seguenti  costi  computabili:  a)  pubblicitari,  legati  a   pubbliche  relazioni  e   alla   promozione  delle  vendite;  b)  sostenuti  nel  settore  marketing/comunicazione,   ad  eccezione  dei  provvedimenti  nel  settore  grafica  dell’imballaggio;  c)   oneri  lavorativi  imputabili  direttamente  al    progetto   che   sono  ascritti  nella  misura  del   15%  costi   computabili;  d)  per    le  indennità  di  trasferta,  pasti  e  pernottamento    ai  sensi  del  regolamento  le indennità  ai dipendenti  dello   Stato  del  27   settembre  2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono  escluse  le    sponsorizzazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sostegno  alle  misure  di  promozione  della  qualità  Art.  19a  27  Il  contributo  per   il   sostegno  all’istituzione  e   alla  riqualifica  di    denominazioni  di    origine  o   di  provenienza  o   marchi  di    garanzia  o   per   l’adesione  a tali  iniziative  di interesse   generale  per   il   settore  ammonta  al    50%  delle  spese   indispensabili  per  la    loro  realizzazione,  dedotti  altri  aiuti  pubblici,  ritenuto  un  massimo   di fr.  50’000.–.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mercati  del   bestiame  da  macello  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Unione  dei  contadini    ticinesi    (in  seguito  UCT)  è  l’associazione  di  categoria  che  rappresenta  le associazioni  di    produttori  a   cui  è   assegnato   il  contributo   per   l’organizzazione  dei  mercati  del  bestiame   da  macello.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  segnatamente  considerati  costi  organizzativi   dei  mercati:  a)  per  l’allestimento  delle   piazze  di    mercato;  b)  organizzato   degli  animali  alle  piazze  di mercato;  c)   del  personale  impiegato  nell’organizzazione  e   nell’esecuzione   dell’evento;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                22
                            Cpv.  introdotto  dal  R    2.12.2015;  in vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  Cpv.  modificato  dal   R    13.11.2019;  in    vigore   dal  15.11.2019  -  BU  2019,   382.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  Cpv.  abrogato   dal   R    10.11.2021;  in    vigore   dal  1.1.2023  -  BU  2021,  323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  Art.  introdotto  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                28
                            Art.   modificato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal   4.12.2015  - BU  2015,  528;   precedente  modifica:   BU  2007,
                        
                        
                    
                    
                    
                615.
                            d)  di cancelleria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il bestiame   da  macello  venduto  a   terzi  sulla   piazza  di    mercato  e   in    seguito  macellato   è versato  un  premio  unico  secondo  quanto  stabilito  dal  regolamento  di cui  al    cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’UCT  presenta  alla  Sezione  entro  il   31  marzo  un  rendiconto  finanziario  sull’esercizio  dell’anno  precedente  e    il  rapporto  di  attività,    che  comprende  in  particolare  il  numero  dei  mercati,  dei  capi  presentati  e   sussidiati  suddivisi   per  specie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Misure  di  solidarietà  Art.  21  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Solo  le  organizzazioni    dei  produttori  e    di  categoria    riconosciute  possono    domandare  l’estensione  dell’obbligo  del  pagamento   dei  contributi   (in  seguito  estensione)   giusta  l’art.  14  della  legge  sull’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Spetta  all’assemblea  dei  rappresentanti  dell’organizzazione    dei  produttori  o   dell’organizzazione  di  categoria  accettare   le    misure  promozionali  e   chiedere   al    Consiglio  di    Stato   la    sua  estensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono  essere  estese    le  misure  di  solidarietà  per  le  attività  di  cui  all’art.  10  cpv.  3    della    legge  sull’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Domanda  di  estensione  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  organizzazioni  dei  produttori  e   le organizzazioni  di categoria  inoltrano  le    domande  alla  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   domande   devono   contenere:  a)   descrizione  della  misura  di    solidarietà  per  la    quale  si    richiede  l’estensione   e i  suoi  obiettivi;  b)  dettagliata  in    merito  alla   necessità  di    estendere  la    misura  e   al    suo  interesse  c)  dell’assemblea  dei  rappresentanti,  che  attesti  che  la misura  è   stata   esposta   chiaramente  approvata  a    ogni    livello  dalla  maggioranza  dei  due  terzi,    nonché    indichi  il  risultato    della  relativa   alla   richiesta   di    estensione;  d)  massimi  che  i  non  membri   interessati  dalle  misure  sono  tenuti   a versare;  e)  dettagliata  dell’attuazione,  del  finanziamento   e del  controllo  della  misura;  30  f)   preventivo  e la    descrizione  dettagliata  della  destinazione  dei  fondi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione   pubblica  nel   Foglio  ufficiale  le richieste  di    estensione  delle   misure  di    solidarietà  presentate  dalle  organizzazioni  dei  produttori  e   dalle  organizzazioni  di    categoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chiunque  può  inoltrare  il   proprio  parere  alla  Sezione  dell’agricoltura  nei  15    giorni  successivi    alla  pubblicazione.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  versati   dai  non   membri  Art.  23  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nell’allegato   1 sono  fissati:  33  a)  che  i  non  membri  interessati  dalle  misure  di  solidarietà    sono  tenuti    a    versare  alle  organizzazioni  di    categoria  e   alle  organizzazioni  di produttori;  b)  dei  contributi;  c)  dei  dati;  d)  dei  contributi;  e)   dell’obbligo   contributivo   dei   non   membri;  f)  di    ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  un’organizzazione  di    categoria   o   un’organizzazione  di produttori  riduce   l’importo  dei  contributi   dei  suoi  membri  durante  la durata  di    validità   dell’obbligo  contributivo   dei  non  membri,  il   contributo  dei  non  membri  è   ridotto  in    modo  corrispondente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organizzazione  informa  il   Dipartimento    sulle  modifiche  dei  contributi.  Il    Dipartimento  adegua  l’allegato  1   in    modo  corrispondente.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di rendere  conto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  Art.  modificato  dal  R    8.7.2014;  in    vigore   dal  11.7.2014  -  BU  2014,   391.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  Lett.  modificata  dal  R    8.7.2014;  in    vigore   dal   11.7.2014   -  BU  2014,   391.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  Cpv.  introdotto  dal  R    8.7.2014;  in    vigore  dal   11.7.2014   -  BU  2014,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  Art.  modificato  dal  R    8.7.2014;  in    vigore   dal  11.7.2014  -  BU  2014,   391.
                        
                        
                    
                    
                    
                33
                            Frase  modificata  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   28.5.2021  - BU  2021,  177.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  Cpv.  modificato  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   28.5.2021  - BU  2021,  177.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23a  35  Le  organizzazioni  dei  produttori  e le    organizzazioni  di categoria,   le    cui   misure  promozionali  beneficiano  di  un’estensione,  sono  tenute  a   presentare  alla  Sezione  entro  il   31  marzo  un  rapporto  sull’esecuzione  e   sull’efficacia  delle  misure  dell’anno  precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conferenza  agro-alimentare  Art.  24  1  La  Conferenza    agro-alimentare    è    nominata  ogni  4    anni  dal  Consiglio    di  Stato    ed  è  composta  da  20  membri  in rappresentanza  di:  a)  delle  finanze  e   dell’economia  3 rappresentanti  b)  produttiva  5 rappresentanti  c)  di    prodotti   agricoli  3 rappresentanti  d)   di prodotti  agricoli  2 rappresentanti  e)  1 rappresentante  f)  professionale  agricola  1 rappresentante  g)  1 rappresentante  h)  finanziari  1 rappresentante  i)  1 rappresentante  l)  1 rappresentante  m)  1 rappresentante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   presidente   della  Conferenza  è   il   capo  della  Sezione  dell’agricoltura.  36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Conferenza  nomina  tra  i  suoi  membri   il   segretario.  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Compiti  della   Conferenza   agro-alimentare  Art.  25  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Conferenza  agro-alimentare  ha  i  seguenti  compiti:  a)  al    suo  interno  un  comitato  operativo  formato  da   5   membri;  b)  un  proprio  regolamento   interno;  c)  le strategie  per  la    promozione  dei  prodotti  dell’agricoltura  ticinese;  d)  e  attivare  collaborazioni  tra  i  settori  economici  e  le  organizzazioni  che  hanno  attività  all’agricoltura;  e)    il  coordinamento  e    preavvisare    alla    Sezione  dell’agricoltura  i  progetti  di  promozione  dalle    diverse    organizzazioni    dei    produttori  e   di  categoria  e  dalla  Conferenza  stessa  obiettivi   e risorse   comuni;  f)    i  contributi    a   sostegno  di  singoli  progetti    al  di  fuori  delle    organizzazioni  ai sensi  dell’art.   9   della   legge  sull’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   comitato  operativo,   per  assolvere  i  propri   compiti,   può   avvalersi  di    specialisti  esterni.  TITOLO  V  Avvicendamento  generazionale
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo
                            Art.  26  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  contributi  per   l’avvicendamento  generazionale  vanno  richiesti  nell’ambito  della   procedura  per  l’ottenimento  dell’aiuto  iniziale  secondo  l’art.  43  OMSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  chi  ha  superato    il  limite  di  età  di  cui  all’OMSt,  la  domanda  deve  contemplare  i  medesimi  documenti  richiesti  nell’ambito  dell’aiuto   iniziale  secondo  l’art.  43  OMSt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    contributo  è   versato  nell’ambito  della  procedura    di  iscrizione  del  trapasso    di  proprietà  a   registro  fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Credito  di  formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Art.  27  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  credito  di  formazione  per  la  riqualifica  professionale  di  cui    all’art.    19    della  legge  sull’agricoltura  ammonta  a:  a)  – all’anno  per  2   anni   per  persone  che  seguono  un   apprendistato  nel  settore  agricolo;  b)  complessivi  (o  per  il  primo  anno)   per  persone  che   una  formazione  sulla  base  procedura  di  qualificazione  ai  sensi  dell’art.    33    della  legge    federale  sulla    formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                35
                            Art.  introdotto  dal  R    8.7.2014;  in vigore  dal  11.7.2014  -  BU  2014,  391.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  Cpv.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal   4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  Cpv.  introdotto  dal  R    2.12.2015;  in vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  Nota  marginale  modificata  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                41
                            Art.  modificato  dal  R    7.12.2017;    in  vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  454;  precedenti    modifiche:    BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013,  435;  BU   2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            del  13  dicembre  2002  (LFPr)   ottenendo  l’attestato  federale  di capacità  giusta  l’art.  LFPr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   credito  di    formazione  per  la    riqualifica  professionale  va  richiesto  prima  dell’inizio  della  formazione  tramite  domanda  scritta  alla  Sezione,  alla    quale    vanno    allegati  il    progetto  di  avvicendamento  aziendale,  il   piano  finanziario  e   un  accordo   di    principio  tra  le    parti   sulla  ripresa  dell’azienda  ubicata  nel  Cantone  Ticino.   Nel  caso  di  richiesta   dopo  l’inizio  della  formazione,   l’aiuto  è ridotto  di 1/12  per  ogni  mese  intero   trascorso,  ritenuto  un   massimo  di    6   mesi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Nel  caso  di  mancata    conclusione  della    formazione  la  Sezione  revoca    il    credito    concesso,  rispettivamente  ne  ordina  la    restituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  le    trattative  per   la    ripresa  dell’azienda  non  fossero  concluse  in    tempo  utile  i documenti  richiesti  al  cpv.  2 possono  essere  presentati  dopo  l’inizio  della  formazione;   in    ogni  caso   il  rilevamento  dell’azienda  deve  avvenire  entro  5   anni   dalla   conclusione   della   formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le    aziende  rilevate  all’interno  della   famiglia  ai sensi  dell’art.  16   cpv.  1   della   legge  sull’agricoltura,  il  credito  può   essere   convertito  in    sussidio   se  il trapasso  avviene  entro  5   anni  dalla   conclusione  della  formazione.  Art.  28   - 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  TITOLO  VI  Conversione  delle  aziende   all’agricoltura   biologica
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
                            Art.  30  43  1  Per   agricoltura  biologica  si    intende  la forma  di    produzione   giusta  l’ordinanza   concernente  i  pagamenti  diretti  all’agricoltura  del  23  ottobre   2013   (OPD).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   conversione   è considerata  compiuta   con  l’ottenimento  del  certificato  di    azienda  biologica  dopo  la  prima  valutazione  aziendale   sull’agricoltura  biologica  da  parte  dell’ente  di certificazione  riconosciuto  dalla  Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Il  contributo  è   concesso  alle  aziende  agricole  di    gestori  domiciliati  nel  Cantone  che:  a)   hanno   diritto  ai    pagamenti  diretti  federali;  b)   in    possesso  del  certificato  di    cui   all’art.  30  cpv.  2;  c)    convertito    l’intera  azienda  alla    produzione  biologica.    Per  le  aziende    ai  sensi  dell’art.  6  sulla    terminologia    agricola  e  sul  riconoscimento    delle  forme    di  azienda  del  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998  (OTerm)  che  non    convertono  alla  produzione  biologica  il    settore    viticolo,  il  è ridotto   proporzionalmente   in funzione  delle  USM  richieste  dal  settore  viticolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributo
                            Art.  32  45  1  Il  contributo  unico  iniziale  è   calcolato  proporzionalmente  al    numero   delle  USM  necessarie  all’azienda  agricola,  ritenuto   un   minimo   di    0,2  e   un  massimo  di 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  è   concesso   per  i  settori   della  produzione  di    latte,  di carne,  della  campicoltura,   delle  colture  speciali;  per  la  produzione  estensiva  di  carne  e  l’allevamento  estensivo  di  animali  da  reddito    è  concesso  il   50%   del  contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   contributo  è   versato  dietro  presentazione  del  rapporto   relativo  al    controllo  e   alla  certificazione   quale  azienda  biologica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le    USM  corrispondono    a   quelle  determinate  per  la  concessione  dei  pagamenti  diretti  dell’anno  di  contribuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dopo  la    riconversione  il   fabbisogno  in    USM  dell’azienda   utilizzato   per  il   calcolo  dell’aiuto   finanziario  non  può  diminuire   più  del  30%  in    media  su  tre  anni,  durante  i  10  anni  dopo  l’ottenimento  del  contributo  pena  la    riduzione  proporzionale   del  contributo  concesso.  Art.  33  ...  46  TITOLO   VII  Pagamenti  diretti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                45
                            Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                Declività
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quale  base  per  la    determinazione   delle  superfici  che   danno   diritto  ai    contributi   di    declività  fanno  stato   i  dati   rilevati   nell’ambito  della  concessione   dei  contributi   di    declività  federali.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  cantonali  di declività  Art.  35  49  1  I  contributi  cantonali   di declività  ammontano  per  ettaro   e   anno  a:  a)  con  una  declività   tra  il   18  e il   35%  fr. 100.–;  b)  con  una  declività   tra  il   35  e il   50%  fr. 250.–;  c)  con  una  declività   superiore  al    50%  fr.  250.  –;  d)   con   una  declività  tra  il   30  e   il 50%  fr.  1’000.–;  50  e)   con   una  declività  superiore  al    50%  fr.  2’000.–;  51  f)   in    zone  terrazzate  con  una  declività   naturale  del  terreno  superiore  al    30%  fr.  2'000.–.  52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    condizioni  per  la  concessione  dei  contributi  di  cui  al  cpv.  1   sono  uguali  a   quelle  previste    per  i  contributi  di  declività  e   per  i  contributi  di  declività  per  vigneti  dell’ordinanza  federale  sui    pagamenti  diretti  del  23  ottobre  2013  (OPD).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  contributi  di    declività   per  i  vigneti  sono  ridotti  in analogia  alle   norme  sulla  limitazione  del  contributo  di  transizione   previste  dall’OPD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributi  d’estivazione  Art.  36  53  1  Ai  beneficiari  dei   contributi  d’alpeggio  previsti  dall’OPD  è concesso  un   contributo  massimo  di  fr.  30.–  per  carico  normale  di bestiame  munto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le    aziende  di estivazione  con  trasformazione  del  latte   prive  di    accesso  stradale  e al    beneficio  dei  corrispondenti  contributi  federali  è   concesso  un  contributo  massimo  di    fr.  30.–  per  carico  normale   di  bestiame  munto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le aziende   d’estivazione  con   bestiame  munto  e   una  durata  d’alpeggio   tra  i 56   e   i  91  giorni  può  essere  versato   un   contributo  proporzionale  fino   a   concorrenza  della  differenza   tra  il  sistema  federale  dei  pagamenti  diretti   che  fino  al    2018   considerava   anche  il carico  usuale   in    unità  di    bestiame   grosso  munte  e   quello  attuale.  54  Art.  37   - 38  - 39  ...  55  TITOLO   VIII  Biodiversità  e qualità   del  paesaggio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Capitolo  primo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  57  Art.  40  ...  58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  e   oneri  Art.  41  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  basi   cantonali  per   valutare  il   livello   qualitativo   II   della  biodiversità,  rispettivamente   per  l’interconnessione,  approvate   dall’UFAG,  sono   emanate  quali  direttive  dalla  Sezione  dell’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Capitolo  secondo
                        
                        
                    
                    
                    
                47
                            Cpv.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal   4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  Cpv.  abrogato   dal   R    2.12.2015;  in vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  Art.   modificato  dal  R    18.5.2016;  in    vigore  dal   20.5.2016  - BU  2016,  234;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                528.
                            50  Lett.  modificata  dal  R    19.10.2022;  in    vigore   dal  21.10.2022  -  BU  2022,   248.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  Lett.  modificata  dal  R    19.10.2022;  in    vigore   dal  21.10.2022  -  BU  2022,   248.
                        
                        
                    
                    
                    
                52
                            Lett.  introdotta   dal   R    19.10.2022;   in vigore   dal  21.10.2022  - BU  2022,  248.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  Cpv.  introdotto  dal  R    28.10.2020;  in    vigore  dal  30.10.2020  - BU  2020,  317.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  Titolo   modificato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU   2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  Capitolo   abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU   2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                58
                            Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Interconnessione
                        
                        
                    
                    
                    
                Promotori
                            Art.  42  60  1  I  promotori  sottopongono   preliminarmente  l’impostazione   del  progetto  d’interconnessione  alla  Sezione,  che  si   esprime  sulla  sua  fattibilità  dopo   avere  sentito   l’Ufficio  della   natura  e   del  paesaggio  (in  seguito   UNP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  ...  Art.  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Approvazione  del  progetto   d’interconnessione  Art.  44  62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  progetto  d’interconnessione  è   inviato  alla  Sezione  che,  sentito  l’UNP,  lo    approva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  Capitolo  terzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Importo  dei  contributi  Art.  45  64  I  costi  computabili  per  i  progetti  di  qualità  del  paesaggio  corrispondono    a   fr.  50.–/ha  di  superficie  agricola  utile  (SAU)  per  la  preparazione  del   progetto   e fr.  10.–/ha  di  SAU   una  tantum   per  l’accompagnamento  durante  gli  8   anni  previsti.  TITOLO  IX  Agriturismo  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esame  cantonale   per   l’esercizio  dell’agriturismo  Art.  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per   essere  ammessi  agli   esami   i  candidati  devono  dimostrare   di    avere   sufficienti  nozioni  di  lingua  italiana;  per   contro  essi  sono   esentati  dal  disporre  di    un  attestato   federale  di capacità  o   di un  titolo  equipollente  e   dalla  dimostrazione    di  un  periodo  lavorativo  nel  settore    dell’albergheria  e   della  ristorazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esame  cantonale  per  l’esercizio  dell’agriturismo  tratta  le    seguenti   materie:  a)  conoscenze  e   legislazione  sulle   derrate  alimentari;  b)  di    diritto,  legislazione  sugli   esercizi  pubblici  e   altre  disposizioni  applicabili  all’esercente;  c)  del  servizio  e   psicologia  di    vendita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il resto  l’esame   avviene   secondo  il   regolamento  d’esame  di cui   all’art.  67  del  regolamento  della  legge  sugli  esercizi  alberghieri   e   sulla   ristorazione   del  16  marzo   2011  (RLear)  ed  è ritenuto  superato  con  il rilascio  dell’attestazione  da  parte   della   Commissione  d’esame  secondo   l’art.  67   cpv.   2   lett.  e)  RLear.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   prelevata  la    tassa  d’esame  prevista  dal  regolamento  d’esame  di cui   al    cpv.  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Richiesta  di autorizzazione  Art.  47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  La  richiesta  di    autorizzazione  per  l’esercizio  di    un  agriturismo  è   inoltrata  almeno  un   mese  prima  dell’apertura  dell’attività  alla  Sezione  dell’agricoltura,  corredata  dai  seguenti    documenti  e  informazioni:  a)  del  gestore  dell’azienda  agricola;  b)  di superamento  d’esame  cantonale  per  l’esercizio  dell’agriturismo  o   certificati  ad  essi  secondo  l’art.  45  della   legge  sull’agricoltura;  c)   della  licenza  edilizia;  d)  del  municipio  sull’idoneità  dei  locali  comprensiva  del  numero  dei  posti   disponibili;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                62
                            Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  Capitolo   abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU   2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Titolo   introdotto   dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015   - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  Art.  reintrodotto  dal  R    2.12.2015;  in  vigore    dal  4.12.2015  -  BU  2015,    528;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  409;  BU   2008,  582;  BU  2010,  169;  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                67
                            Art.  reintrodotto  dal  R    2.12.2015;  in  vigore    dal  4.12.2015  -  BU  2015,    528;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  409;  BU   2008,  582;  BU  2010,  169;  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  dell’Ufficio  di  esecuzione  e    fallimenti  comprovante    l’inesistenza    di  attestati  di  beni  o procedure  fallimentari   a   carico  del  gestore;  f)  di    assicurazione   RC  per  i  danni  causati  nell’esercizio  dell’attività;  g)  del  casellario  giudiziale;  h)  del    genere  d’offerta  agrituristica  e    del  numero  complessivo  dei  giorni  di  apertura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Offerta  minima  di  prodotti  indigeni  Art.  48  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  prodotti  aziendali  completati    da  quelli  cantonali  costituiscono    l’offerta  principale    di  un  agriturismo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’offerta  rimanente  è   completata  preferibilmente   con  prodotti  regionali  svizzeri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilità  del  gestore  Art.  49  69  Il  gestore  è responsabile  per  una   corretta  e conforme  conduzione  dell’agriturismo  anche  durante  le    sue  assenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                Registro
                            Art.  50  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Sezione  polizia  amministrativa  assume  la  gestione    del  registro  elettronico  per    gli  agriturismi  per  conto  della   Sezione  dell’agricoltura,  che  rimane  proprietaria  dei  dati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    gestore  dell’agriturismo  può  delegare  a   terzi  i  diritti  di  accesso  al  registro  elettronico;  egli  resta  comunque  responsabile  per  l’aggiornamento  tempestivo  delle  informazioni  riguardanti  la    sua   struttura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   genere  d’offerta  annunciato  nel  registro  elettronico  è   precisato  nel  modo   seguente:  a)  b)   pranzo,   cena;  c)   riservata   a gruppi  o   aperta  al pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   richiesta   di correzioni  a   posteriori  dei  dati  iscritti  nel  registro  vanno  inoltrate   alla  Sezione  polizia  amministrativa  tramite    il   supporto  informatico  messo  a   disposizione  del  sistema  informatico  ad  hoc  (segnalazione  anomalie).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   Sezione  polizia  amministrativa  valuta  le  richieste   di  correzioni  di  cui   al  cpv.  4   e decide  se  sono  ammissibili;  se  del  caso   sente  il preavviso  della   Sezione  dell’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Per  ogni  richiesta  di  modifica  di  cui  al  cpv.  4    la  Sezione  polizia    amministrativa  fattura    una  tassa  amministrativa  di    fr.  50.–  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo
                            Art.  50a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Il  servizio  cantonale  di    ispezione  e   controllo  può  ispezionare   gli  esercizi  di    agriturismo,  in  particolare  verifica  la provenienza  dei  prodotti  da  loro  offerti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Revoca  dell’autorizzazione  Art.  51  72  1  La  decisione  di  revoca  dell’autorizzazione  per  l’esercizio  di  un  agriturismo   è presa   dalla  Sezione  dell’agricoltura,  di regola  previa  comminatoria,  da  intimare  al    gestore  dell’agriturismo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con    la  comminatoria  il    gestore  viene  diffidato  a  compiere  o  ad  astenersi  da  un  determinato  comportamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   durata   minima  della  revoca   è   di    15  giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La    revoca  dell’autorizzazione  comporta  la  chiusura  del  locale  e    la  sospensione  dell’attività  del  gestore.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comunicazione
                            68  Art.  reintrodotto  dal  R    2.12.2015;  in  vigore    dal  4.12.2015  -  BU  2015,    528;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  409;  BU   2008,  582;  BU  2010,  169;  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Art.  reintrodotto  dal  R    2.12.2015;  in  vigore    dal  4.12.2015  -  BU  2015,    528;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  409;  BU   2008,  582;  BU  2010,  169;  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Art.  reintrodotto  dal  R    2.12.2015;  in  vigore    dal  4.12.2015  -  BU  2015,    528;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  409;  BU   2008,  582;  BU  2010,  169;  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Art.  introdotto  dal  R    7.12.2017;  in    vigore   dal  15.12.2017  -  BU  2017,   454.
                        
                        
                    
                    
                    
                72
                            Art.  reintrodotto  dal  R    2.12.2015;  in  vigore    dal  4.12.2015  -  BU  2015,    528;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  409;  BU   2008,  582;  BU  2010,  169;  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  52  73  Le  decisioni  di  revoca  dell’autorizzazione    sono  comunicate  al  Municipio  interessato,  alla  Sezione  polizia  amministrativa  e   al    Laboratorio   cantonale,  quest’ultimo  nel  caso  di    esercizi  con   attività  alimentare.  Art.  53   - 64  ...  74  TITOLO  X  Protezione  dei  vegetali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Servizio  fitosanitario  Art.  65  La  Sezione,  tramite  il   Servizio    fitosanitario,  applica  le  disposizioni  federali  e    cantonali  concernenti  la protezione  dei  vegetali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Osservanza
                            Art.  66  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tutte  le  persone    sono  tenute    a  rispettare  le  misure  di  lotta  o   di  prevenzione  contro  gli  organismi  nocivi  di    cui  all’art.  29  cpv.  1   e   3   della  legge  sull’agricoltura  e ad   agevolare  i  controlli  della  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  il   gestore  di  particelle  o    di  vegetali  contaminati  o,  in  assenza  di  un    gestore  il   loro  proprietario:  a)  un  monitoraggio  costante  di    tali  particelle   o   vegetali;  b)   immediatamente  al    Servizio  fitosanitario  casi   sospetti  o   comprovati  della  presenza  di  di    cui  al cpv.  1;  c)  le    indicazioni  date  dal  Servizio  fitosanitario  per  evitare  l’introduzione,  la    diffusione   e   la  degli   organismi   di    cui  al cpv.   1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organismi  nocivi  per  il   settore  agricolo  Art.  67  76  La  Sezione    dell’agricoltura  tiene  l’elenco    aggiornato  degli    organismi  nocivi  per  il   settore  agricolo  ai    sensi  dell’art.  29  cpv.  3   della  legge  sull’agricoltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Adeguate  misure   di lotta  o   di  prevenzione  Art.  68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  Sono  in    particolare   considerate   adeguate  misure  di    lotta  o   di prevenzione:  a)  dei  macchinari;  b)  c)  d)  e)   di    infiorescenze  o   dei  frutti;  f)  e   l’eliminazione  adeguata  del  materiale  vegetale;  g)  corretto  del  suolo  contaminato;  h)  i)  di    coltivazione  di    particolari   varietà;  j)  di trappole;  k)  termico;  l)  fitosanitari;  m)   di    piante  o   di    una  coltura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Focolai  d’infezione  Art.  69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  gestore    di  particelle  o    di  vegetali  contaminati,  o,  in  assenza    di  un  gestore,  il   loro  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    potatura  dei  platani,    come  pure  l’eliminazione  delle    piante  colpite    dal  cancro  colorato,  devono  essere  effettuate  esclusivamente  durante  il   riposo  vegetativo  delle  piante  (completa  caduta  delle  foglie).
                        
                        
                    
                    
                    
                73
                            Art.  reintrodotto  dal  R    2.12.2015;  in  vigore    dal  4.12.2015  -  BU  2015,    528;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004,  409;  BU   2008,  582;  BU  2010,  169;  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Art.  abrogati   dal  R 8.7.2015;   in vigore  dal  10.7.2015  -  BU  2015,   421;   precedenti  modifiche:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            409;  BU  2008,   582;   BU  2010,  169.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                77
                            Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  della  flavescenza  dorata  le    misure  di lotta  o di    prevenzione  ordinate  sono  eseguite   secondo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Scaduti  i   termini  di  cui  ai  capoversi  1,  2  e  3,  la  Sezione    applica  l’esecuzione  forzata    tramite  esecuzione  d’ufficio  a  spese  dell’obbligato,  ai  sensi  dell’art.  56  della  legge  sulla    procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013   (LPamm).
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
                            Art.  70  79  1  Il  Servizio  fitosanitario  è   l’autorità  preposta  per  assumere   i  compiti  previsti  per  gli  organi  d’esame  contemplati   dall’ordinanza  del  DATEC  concernente  l’autorizzazione  speciale  per  l’impiego  di  prodotti  fitosanitari  nell’agricoltura,  nell’orticoltura  e   nel  giardinaggio   del  28   giugno   2005  (OASAOG).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’esecuzione  dei  compiti  di    cui   al    cpv.   1   il Servizio  fitosanitario   si    avvale   della   collaborazione  del  Centro  professionale   del  verde.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contributi
                            Art.  70a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio    di  Stato  può  accordare  contributi  alle  aziende    agricole  beneficiarie  dei  pagamenti  diretti  per  i  costi   derivanti  da  misure  di    lotta  imposte  in virtù  dell’ordinanza  sulla  protezione  dei  vegetali   da  organismi   nocivi  particolarmente  pericolosi   del  31  ottobre  2018  (OSalV).  81
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  contributi  riguardano   esclusivamente  l’estirpazione  di    piante  o   di    una  coltura   e la    loro  sostituzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   loro  ammontare  è fissato  nell’allegato  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   contributo  è   riferito   all’area  soggetta  alla  misura  di    lotta  imposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il   Cantone  non  concede  contributi:  a)  importo   risulta   inferiore  a   fr. 2’000.–;  b)  di    estirpazione   è   stato  dato  a   seguito  di    un’inosservanza  delle   prescrizioni  dell’OSalV  delle  istruzioni  o  decisioni  emanate  dalla    Sezione  in  base  alla    legislazione  cantonale    in  agricola.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  70b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Per  ottenere  i  contributi,  il   richiedente:  a)  tempestivamente     al  Servizio     fitosanitario  la   presenza  dell’organismo  nocivo  pericoloso;  b)  l’intimazione  dell’ordine  della  misura  di lotta  da  parte  del  Servizio   fitosanitario;  c)  al    Servizio   fitosanitario   una   domanda  di    contributo  cantonale  allegando  il preventivo  di    spesa  l’intervento,     comprensivo  del  numero     di  piante  e  della  superficie  interessati     dal  d)  all’esecuzione  delle  misure   di    lotta  ordinate;  e)  al    Servizio   fitosanitario  il   resoconto  delle  spese  e   dei  relativi  giustificativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costi  trattamenti  obbligatori  84  Art.  70c  85  Il  Consiglio    di  Stato  può  sostenere  le  misure  di  lotta  imposte  in  virtù  dell’OSalV  assumendo  in tutto  o   in parte  i  costi  dei  trattamenti  obbligatori.  TITOLO  XI  Obbligo  di  tollerare  la    gestione   dei  terreni   incolti
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  intende  gestire  un  terreno  incolto,  nell’impossibilità  di giungere   ad  un  accordo   su  base  privata  con   il proprietario,  inoltra   la    domanda  motivata  al Comune  ove   è situato  il terreno  precisando  il  tipo  di    gestione  agricola  che  intende  praticare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Municipio   notifica  la    domanda  al    proprietario  del  terreno  assegnandogli  un  termine  di    15   giorni  per  inoltrare  opposizione.  L’opposizione  deve  essere  motivata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  E  ntro 15 giorni dalla scadenza del termine per presentare opposizione, il Municipio trasmette la domanda,  c  on il proprio preavviso, alla Sezione, al richiedente e al proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  Art.  introdotto  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  Cpv.  modificato  dal   R    26.5.2021;  in    vigore  dal   28.5.2021  - BU  2021,  177.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  Lett.  modificata  dal  R    26.5.2021;   in vigore  dal  28.5.2021  - BU  2021,  177.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  Art.  introdotto  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                84
                            Nota  marginale  introdotta  dal  R    10.11.2021;  in    vigore  dal   12.11.2021  - BU  2021,  323.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  Art.  introdotto  dal  R    26.5.2021;  in    vigore   dal  28.5.2021  -  BU  2021,  177.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  più  domande  concernono  lo    stesso  terreno,  la    Sezione  considera  la    domanda   del  richiedente  per  il  quale   la    gestione  del  terreno  è   di    maggior  utilità  per   una   gestione   razionale  della  propria   azienda.  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rilascio  dell’autorizzazione  Art.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  la domanda   è   accolta,  la Sezione  rilascia  l’autorizzazione  di coltivare  che   implica  per  il  proprietario   l’obbligo  di    tollerare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    Sezione  può  fissare  condizioni  relative  alla  gestione  del  terreno  tenendo  conto  delle  sue  particolarità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  è personale  e   non   è   trasferibile   senza   il   consenso  della  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
                            Art.  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  è   data  a tempo  indeterminato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    proprietario  che,  scaduto  il    periodo    minimo  iniziale  di  tre  anni,  intende    gestire    il    suo    fondo  direttamente  o  per    il   tramite  di  un  affittuario,  lo  comunica  in  forma  scritta  al  gestore  e  alla  Sezione  almeno  sei  mesi  prima,   rispettando  i  termini  dell’uso  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione,  se  sussistono   le    condizioni   di    cui   al    cpv.  2,    dichiara  decaduta  l’autorizzazione.  TITOLO   XII  Allevamento  di animali  Art.  75  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Art.  76  ...  88  Art.  77
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  89
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Esposizioni  bestiame  90  Art.  78  91  1  Per   l’organizzazione   dell’esposizione  cantonale  dei  riproduttori  maschi  e   delle  esposizioni  regionali  consortili  del  bestiame  ovino    e  caprino    è  versato  alla  Federazione    ticinese  consorzi  allevamento  caprino  e ovino   un  contributo  annuo  di    fr.  7’000.–  .  Per  l’organizzazione  dell’esposizione  cantonale  delle  pecore   e   delle   capre  può  essere  concesso  un  contributo   di fr.  6’000.–  per  esposizione,  ritenuta  una  frequenza  di    un’esposizione  ogni   4 anni.  Nel  caso   in cui   l’esposizione  è   organizzata   per  una  sola  specie,   il contributo  è   dimezzato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  le esposizioni  bovine  il   contributo  agli   organizzatori   è   concesso   in  funzione   del  numero  di capi  presentati  iscritti  al    libro  genealogico,  segnatamente  per   le    esposizioni  regionali:  –   50   a   100  capi  fr.  3’000.–  per  esposizione  –   101   a   150  capi  fr.  4’000.–  per  esposizione  –  150   capi  fr.  5’000.–  per  esposizione.  Nel  caso   di esposizioni   cantonali  il  contributo  agli   organizzatori  è   di    fr.    6’000.–   per  esposizione,  ritenuta  una  frequenza  di    un’esposizione  ogni  4   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  l’esposizione   di    carattere  nazionale   Gotthard  Open  il  contributo  agli  organizzatori  è   di    fr.  15’000.  –  per  esposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  le    esposizioni  equine  per  il rilascio   dei  certificati  d’origine  è versato  agli   organizzatori  un   contributo  di  fr.  500.–  per  esposizione,  ritenuta  una  frequenza  massima  di    due  esposizioni   all’anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  contributi  vanno  richiesti   entro  il 15  novembre  con  i  dati  degli  animali  esposti  e   i  giustificativi  delle  spese  sostenute.  Art.  79  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  TITOLO   XIII
                        
                        
                    
                    
                    
                86
                            Cpv.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal   4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  Art.  abrogato  dal  R    19.12.2007;  in    vigore   dal  21.12.2007  -  BU  2007,   731.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  Nota  marginale  modificata  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  Art.   modificato  dal  R    18.5.2016;  in    vigore  dal   20.5.2016  - BU  2016,  234;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                528.
                            92  Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condotte  veterinarie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condotta  veterinaria  Art.  80  93  1  La  Condotta  veterinaria  (in seguito  Condotta)  è   un’associazione  di    utilità  pubblica  ai    sensi  dell’art.  37  della  legge  di  applicazione  e   complemento  al  codice  civile  svizzero  del  18  aprile  1911  (LAC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  statuti   della  Condotta  soggiacciono  all’approvazione  della  Sezione.  94
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Condotte   sono  tenute  a   collaborare  tra  di    loro,  in particolare  quelle  confinanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   vigilanza  sulle  Condotte  spetta  alla  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Circoscrizione
                            Art.  81  1  Il  territorio   del   Cantone  è suddiviso  nelle   seguenti  Condotte:  a)  veterinaria   del  Mendrisiotto  b)  veterinaria   del  Luganese  c)  veterinaria   Piano  di    Magadino  d)  veterinaria   del  Locarnese  e)  veterinaria   di Vallemaggia  f)  veterinaria   della  Verzasca  g)  veterinaria   Riviera  e   Bassa  Leventina  h)  veterinaria   di Blenio  i)  veterinaria   di Leventina.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Dipartimento  designa  i  Comuni  facenti  parte  delle  singole  Condotte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Soci
                            Art.  82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  gestore   di azienda  agricola  con  bestiame  residente  nel  comprensorio  è   socio   della  Condotta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  All’assemblea  ogni  socio  ha  diritto  ad  un  voto.    Può  farsi  rappresentare  da  un  altro  socio  o   da    un  membro  maggiorenne   della  propria  economia  domestica.  Nessuno   può  rappresentare  più  di    un   socio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mandato  di prestazione  Art.  83  95  1  Il  mandato  di prestazione  disciplina   il   rapporto  fra  la Condotta  e   il   veterinario,   stabilendo  segnatamente  l’indennità   versata  al    titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   tariffe  professionali  proposte   dall’Ordine  dei  veterinari  ticinesi  e   approvate  dal  Dipartimento   sono  parte  integrante   del   mandato  di    prestazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   mandato  di prestazione  soggiace  all’approvazione   della  Sezione.  96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Veterinario  di condotta  Art.  84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  veterinario    di  Condotta  deve  essere  in  possesso  del  diploma  federale  in  medicina  veterinaria  e   disporre  dell’autorizzazione   al    libero  esercizio  nel  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  l concorso per l’assunzione del veterinario di Condotta è pubblicato sul Foglio ufficiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    veterinario  di  Condotta  può  essere  chiamato    a    svolgere,  su  incarico  dell’Ufficio    del  veterinario  cantonale,  le mansioni  ufficiali  in    conformità  alla  legislazione  federale  e cantonale   sulla  lotta  contro  le  epizoozie  e   l’igiene  delle  carni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  veterinario  di    Condotta  collabora  nelle   campagne   cantonali  per  migliorare   la    sanità  del  bestiame   e  per  ridurre  i  costi   di    cura  e   attua  possibilmente  una  strategia  di cura  preventiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  della  condotta  Art.  85  98  1  La  Condotta  stabilisce  annualmente  la propria  tariffa  per  UBG  tenendo  conto  del  proprio  fabbisogno  finanziario  e   delle  UBG  presenti  nel  comprensorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   tariffa  di    Condotta  soggiace   all’approvazione   della   Sezione.  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il calcolo  delle  UBG  fanno   stato   i  coefficienti  che  figurano   nell’allegato  all’OTerm.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Specie  animali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2017;  in    vigore  dal   15.12.2017  -  BU  2017,   454.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2017;  in    vigore  dal   15.12.2017  -  BU  2017,   454.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  Cpv.  introdotto  dal  R    2.12.2015;  in vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                98
                            Art.  modificato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  Cpv.  modificato  dal   R    7.12.2017;  in    vigore  dal   15.12.2017  -  BU  2017,   454.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  86  1  Al  finanziamento   delle   Condotte  concorrono   i  gestori  di    aziende   agricole  con   animali  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la    determinazione  degli   effettivi  del  bestiame  la Condotta  fa    capo  ai    dati   del  censimento  ai    fini   dei  pagamenti  diretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  cantonale  Art.  87  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  chiave  di    riparto   per   il contributo  complementare  considera:  a)   delle  aziende,  con  fattore  di ponderazione   1;  b)   ponderato  delle  UBG  al    beneficio   dei  pagamenti  diretti,  con  fattore  di ponderazione  4.  il   calcolo   del  numero   ponderato  delle  UBG  si    tiene  conto  di    un  fattore  4 per  le UBG   da   latte  e  un  fattore  1 per  le altre;  c)  chilometrica  delle  aziende  dal  domicilio  del  veterinario  di  Condotta,    con  fattore  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2;  d)  del  tragitto  dal    domicilio  del  veterinario  di  Condotta  all’azienda,  con    fattore  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   contributo  complessivo  per  Condotta  è versato  annualmente  entro  il   30  giugno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   chiave  di    riparto  di    cui  al    cpv.  1   viene  aggiornata  ogni  4   anni  sulla  base  dei  dati  delle  aziende  e  UBG  al    beneficio   dei  pagamenti  diretti  federali,  la prima  volta  nel  2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Trasloco  del  bestiame  Art.  88  Il   bestiame  di  una    Condotta  che  temporaneamente  viene  trasferito  in  un’altra  (alpeggio,  pascolo,  sverno,  ecc.),  può  beneficiare  del  servizio   veterinario  della  Condotta  in    cui   si   trova  alle  stesse  condizioni.  TITOLO   XIV  Assicurazione   del  bestiame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Casse  di  assicurazione  del  bestiame  Art.  89  1  L’assicurazione  del  bestiame     bovino,  ovino  e  caprino  è  gestita     dalle  Casse  di  assicurazione  del  bestiame   (in  seguito  Casse).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  statuti   della  Cassa   soggiacciono  all’approvazione   della   Sezione.  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   vigilanza  sulle  Casse   spetta  alla   Sezione.  102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Costituzione  delle  Casse  Art.  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  è   competente  a decretare  la    costituzione,  la    modifica  del   comprensorio  o  la  fusione  di    una  o   più  Casse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Qualora  il  Dipartimento,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  decreta   la costituzione   di    una  Cassa,   la Sezione  convoca  l’assemblea  preliminare  dei  possessori  di    bestiame  per  la    nomina  di    una  commissione,  che  elabori  un  progetto   di Statuto  da  presentare  all’assemblea  costitutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assemblea   costitutiva  è   convocata   dalla   Sezione  entro  60  giorni   dall’assemblea  preliminare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Soci
                            Art.  91  103
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  detentore  di    bestiame  con   bestiame  residente  nel  comprensorio   è   socio  della  Cassa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   centro  aziendale  determina  l’affiliazione  alla  Cassa;  in    caso  di contestazione  decide   la Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Statuto
                            Art.  92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Cassa  è   retta  da  uno  Statuto  che  definisce:  a)  e la    sede  della  Cassa;  b)  di    ammissione   degli  animali   da  assicurare,   il   valore   massimo  di stima,   il   tasso  per  il  dei   premi,   che  non   può  essere  inferiore  all’1,5%  del  valore   di stima;  c)   di    età  del   bestiame  assicurabile,  ritenuto  l’obbligo  di assicurazione  dei  capi  dal  sesto  mese  età;  d)  per  il   calcolo  dell’indennizzo  in    caso  di morte  o   macellazione  ordinata  dal  comitato  dal  suo   delegato;  e)  di valutazione  e   di    vendita  dell’animale  da  macellare  o macellato;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100    Art.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101  Cpv.  modificato  dal  R    7.12.2017;   in    vigore  dal   15.12.2017  - BU  2017,  454;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                102
                            Cpv.  introdotto   dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015   - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103    Art.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  spetta  il   ricavo   dalla  macellazione;  g)  prestazioni   supplementari  della   Cassa,  quali  la    partecipazione   alle   spese  di    visita   e  veterinaria,  pareggio  delle   unghie,  ecc.;  h)  assicurative  per  il   bestiame  venduto  o di    nuovo  acquisto;  i)  disciplinari   verso  soci  che  non  rispettano  lo    Statuto  o   si rendono  colpevoli  di    atti  dannosi  Cassa;  l)   di una  commissione  per  l’evasione   dei  ricorsi  proponibili  contro  le decisioni   degli  organi  Cassa;  m)  e   la    relativa  devoluzione  del  patrimonio  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  non  stabilito  dal  presente  regolamento  sono  applicabili    le  normative  sulle    società  cooperative  del  CO.  Art.  93  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Bestiame  non  assicurabile  Art.  94  Non  è assicurabile   il bestiame:  a)   inferiore  a   2 mesi;  b)   superiore  a 14  anni;  c)  al    momento   della  prima  stima;  d)   commercio  o   da  macello  di    proprietà  dei  commercianti  di    bestiame  o dei  macellai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stima
                            Art.  95  1  Nella  valutazione  del  bestiame  i  periti  tengono  conto  dei  pregi  e   difetti  dell’animale.  Ogni  capo  stimato  deve  essere  identificato  con  marche  auricolari,  conformemente    alla  legislazione    sulle  epizoozie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    detentore  è   tenuto    a   dare  ai  periti  indicazioni  ed  aiuto  utili  a   definire    il   valore  di  stima.    Periti  e  detentore  firmano  il   verbale   di    stima.  Se  vi    è   accordo  gli effetti  assicurativi  entrano  immediatamente  in  vigore.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   stima  può  essere  effettuata  annualmente   o   semestralmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennizzo
                            Art.  96  1  La  Cassa  indennizza  i  danni  derivanti   dalla  morte   o   macellazione   dell’animale  ordinata  dal  comitato  o    dal  suo    delegato,  esclusi  i   casi    di  epizoozia  indennizzati  dallo  Stato.  L’indennizzo    è  calcolato  fra  il   50  e   l’80%  del  valore  di stima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indennizzo    può  essere  ridotto  o    negato    quando    il   danno  è    causato    od    aggravato  da    colpa  del  possessore  di    bestiame.   In caso   di dolo  è   riservata  la    procedura  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  il ricavo   dalla  macellazione  o   dalla  vendita,  eccede  l’indennizzo  statutario,   la    somma  eccedente   è  da  versare  al socio,  deduzione  fatta  di    eventuali   spese  sopportate  dalla  Cassa  nell’intento  di    realizzare  un  ragionevole   utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Danni  della  natura  Art.  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Cassa    stipula  con  una  società  privata  del  ramo    un’assicurazione  collettiva  per  la  copertura  di  almeno  l’80%  del  valore    di  stima  per  danni  causati  dagli  elementi  della  natura    e  dall’incendio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obbligo  di  stipulare  un’assicurazione  collettiva  decade  nel  caso    in  cui  tutti  i  membri  della  Cassa  risultano  coperti  nella  stessa  misura  da  un’assicurazione  privata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fondo  di  riserva  Art.  98  1  La  Cassa  costituisce  gradualmente    un  fondo  di  riserva,  depositato  presso  un  Istituto    di  credito,  in    modo  che   dopo  10   anni   esso  sia  almeno  pari   al    5%  del  capitale  assicurato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  proventi  del  fondo  di riserva  della  cassa  sono  da   impiegare  a   copertura  dei  rischi  aziendali  quali  i  risultati  d’esercizio  annuali  negativi  oppure  l’esecuzione  di spese  eccezionali  relative  ai compiti   stabiliti  dalla  legge  sull’agricoltura.  106
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informare  Art.  99  Le  Casse  al beneficio  del  contributo  cantonale  trasmettono  annualmente  alla  Sezione:  a)  finanziario;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104    Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                105
                            Cpv.  modificato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106    Cpv.  introdotto   dal  R    2.12.2015;  in    vigore   dal  4.12.2015   - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dei  contributi  versati   dai  detentori;  107  c)   dei   detentori  di    bestiame  affiliati;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  d)   dei   capi  e delle  unità  di    bestiame  grosso  (UBG)  assicurati;  e)   dei   capi  di bestiame  indennizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contributo  cantonale  Art.  100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    il   calcolo  del  contributo  annuo    alle  Casse    fanno  stato  i  contributi  annui  versati  alla  singola  Cassa   dai  loro  detentori  di    bestiame   nell’anno   precedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  costituzione  di una  nuova  Cassa   il   calcolo  del   contributo  annuo   avviene  sulla  base   dei  contributi  annui  versati   dai  detentori  di    bestiame  della   nuova  Cassa  nell’anno  della  sua  costituzione.  TITOLO   XV  Organizzazioni  agricole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incasso  quota  per   l’UCT  Art.  101  1  Su  richiesta  dell’UCT,  la    Sezione  trattiene   dall’ammontare  dei  pagamenti   diretti  le    quote  volontarie  di    cui  all’art.  31  della  legge  sull’agricoltura.  Nel   rispetto   della  legge  sulla   protezione  dei  dati  personali  la  Sezione    mette    a    disposizione  dell’UCT  annualmente  entro  il   30  giugno  l’elenco  delle  aziende  richiedenti  i  pagamenti  diretti.  L’UCT   fornisce  annualmente  entro  il  30   settembre  l’elenco   delle  aziende  disposte   a   versare  la    quota  volontaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contestazioni  sulla    trattenuta  di  cui  al  cpv.    1  sono    intimate  direttamente  all’UCT,  la  quale  riversa  all’avente  diritto   la    trattenuta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organizzazioni  agricole   nazionali  Art.  102  110  1  Sono  considerati  di  interesse  generale  per  il   settore  agricolo  gli  enti    e    le  associazioni  intercantonali  o   nazionali  seguenti:  a)  svizzera   per  lo    sviluppo  dell’agricoltura   e delle  aree  rurali  (AGRIDEA);  b)  svizzera   per  il miglioramento  aziendale   nell’agricoltura  di montagna  (SVVB);  c)  svizzera   industria+agricoltura  (SVIL);  d)  svizzera   per  la    costruzione  agricola  (ALB-CH);  e)  f)  svizzera   dell’orticoltura  e   delle  colture  speciali  (CSO);  g)  intercantonale  di    certificazione   Sagl  (OIC   - Sagl);  h)  svizzera  di    economia  alpestre  (SAV);  i)  svizzera  delle   sezioni  dell’agricoltura  cantonali  (COSAC)   e   Conferenza  dei  capi  delle  dell’agricoltura  romande  e   del  Ticino  (CCSAR);  j)  svizzera   per  lo    sviluppo  rurale   (Suissemelio);  k)  l)  Schweiz  (BFS);  m)  PLUS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle   organizzazioni  di cui  al cpv.  1   è data  adesione  e   sono  assegnati   i  contributi  finanziari  richiesti  ai  rispettivi  membri.  Art.  103  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111  TITOLO   XVI  Dati  delle  aziende   agricole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rilevazioni  complementari  Art.  104
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Sezione  può  estendere    la  cerchia    delle    persone  e  delle  aziende  sottoposte  ai  rilevamenti  rispetto  alle  disposizioni  federali  o   cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  può  inoltre  condurre  indagini  statistiche  supplementari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forma  delle  rilevazioni  e trasmissioni  dei  dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107    Lett.  modificata   dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108    Lett.  modificata   dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109    Art.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  Art.  modificato  dal  R   18.5.2016;   in    vigore  dal   20.5.2016  -  BU  2016,   234;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                528.
                            111    Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  105
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Sezione  può  impiegare    questionari  propri  o  altri  mezzi  per  l’esecuzione  delle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  dati  rilevati  dalla    Sezione  possono  essere  utilizzati  per  l’applicazione  di  disposizioni  federali  e  cantonali  nell’ambito  agricolo,  veterinario,  fitosanitario  e   statistico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione  trasmette   ai    servizi   dell’amministrazione  cantonale  i  dati   indispensabili  all’adempimento  dei  loro  compiti  legali,  conformemente  alle   disposizioni  della  legge   sulla  protezione  dei  dati   personali  del  9   marzo   1987  (LPDP).  TITOLO  XVII  Protezione  giuridica,  misure  amministrative  e   disposizioni   penali  Capitolo  primo  Protezione   giuridica
                        
                        
                    
                    
                    
                Reclamo
                            Art.  106  113  Contro  le  decisioni  della  Sezione   relative  a   contributi  e a   tasse  è   data  facoltà   di  reclamo  entro  15  giorni  dall’intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Opposizione
                            Art.  107  114  Contro  le  decisioni  della    Sezione  che  modificano  il  carico  usuale    è  data    facoltà  di  opposizione  entro  30  giorni  conformemente  all’OPD.  Capitolo  secondo  Misure  amministrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  108  115  1  La  Sezione  è l’autorità  competente  per  pronunciare  le    misure   amministrative   secondo   le  disposizioni  della  legislazione  federale  e   cantonale  sull’agricoltura  e   della  legge   sui  sussidi  cantonali  del  22   giugno  1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  revoca  il   riconoscimento   delle   forme  di azienda  qualora  le condizioni   definite  dall’OTerm  non  siano  più   date  e stabilisce  la    data  in    cui  la    revoca  prende  effetto,   di    regola  dal  momento  in cui  le  condizioni  per  il   riconoscimento   non   sono  più  adempiute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   spese  causate  da  provvedimenti   presi  a   seguito  di    indicazioni   false,  inesatte   o mancanti  sono  a  carico  dell’ente   o   della  persona  responsabile.  Art.  109  ...  116
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Restituzione  dei  contributi  Art.  110  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per    l’importo    della  restituzione  è  determinante  il   rapporto  tra  la  durata    di  utilizzazione  conforme  e   quella   effettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   durata   di    utilizzazione  conforme  è   di:  a)   anni   nel  caso  di bonifiche  fondiarie;  b)   anni   per  gli edifici   agricoli;  c)    anni  per  le  aziende  di  trasformazione  dell’economia    lattiera    e   gli  impianti  meccanici    come  d)   anni   per  le installazioni,  le macchine   e   i  veicoli.  Art.  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118  Capitolo  terzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  119
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112    Art.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                113
                            Art.  modificato  dal  R    18.5.2016;  in  vigore  dal  20.5.2016    -   BU  2016,  234;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  119;  BU   2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114    Art.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115    Art.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116    Art.  abrogato  dal  R    8.7.2015;   in vigore   dal  10.7.2015  -  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117    Art.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                118
                            Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119    Capitolo  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in vigore   dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  112  ...  120  TITOLO  XVIII  Disposizioni  finali  Capitolo  primo  Esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
                            Art.  113
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  Municipi,  le Cancellerie  comunali,  le    Amministrazioni  patriziali,  gli  enti,  le associazioni  di  categoria  e   gli  Uffici  dell’Amministrazione  cantonale   sono   tenuti   a collaborare  con  la    Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   Sezione  può  delegare   le rilevazioni   dei  dati  delle   aziende  agricole  giusta  il   Titolo  XVI  ai    Comuni  o  a  altri   Enti,  nella  misura  in    cui  la    protezione   dei  dati  sia  garantita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Sezione  trasmette   all’Interprofessione   della  Vite   e   del  Vino   Ticinese  (IVVT),   alle   Condotte,  all’UCT  e  al Servizio  di    cui   all’art.  16  cpv.  2   OPD  i  dati  indispensabili   allo   svolgimento  dei  propri  compiti   legali,  conformemente  alle  disposizioni  della   LPDP.  121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obbligo  di informare  Art.  114  122  Il  richiedente   è   tenuto  a   fornire  alle  autorità  e   agli  organi   competenti   per  l’applicazione  della  legislazione  in  materia    di  agricoltura  tutte  le  informazioni  necessarie,  a    presentare  i  documenti  giustificativi  e   a  permettere    l’accesso  agli  edifici    e   alle  superfici  e   l’esame  dei  libri    contabili  e   della  corrispondenza  come   pure  il   prelievo  di campioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda
                            Art.  115
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  domande    di  riconoscimento    delle  forme  di  azienda  o    di  contributi    sono  inoltrate  all’autorità  competente   su  modulo  ufficiale,  corredate  dalla  documentazione  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  l’esame  della  domanda  l’autorità  competente  può  ricorrere  ad    attestati  obiettivi  e    imparziali  emanati  da  organizzazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rifiuto  della  domanda  Art.  116  L’autorità  competente  può  respingere   la    domanda  se le    informazioni  richieste   non  vengono  fornite  in    tempo  utile,  sono  incomplete  o   tendenziose  oppure  se  non  vengono   concessi  gli  accessi  agli  edifici  o   alle  superfici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisioni
                            Art.  117  L’autorità  competente  esamina  la  domanda,  determina  l’ammontare  di  un    eventuale  contributo  e   comunica  la    decisione  al    gestore  che  ha  fatto   la    domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Direttive  e   istruzioni  Art.  118  1  Le  autorità  e gli  organi  competenti  per  l’applicazione  della   legislazione  in materia  agricola  emanano  regolamenti,    direttive    o  istruzioni  e  conducono  rilevamenti  relativi  ai  compiti    di  loro  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  regolamenti,  le    direttive  e le    istruzioni  emanate  da  enti  e   associazioni  dei  produttori  o   di    categoria  entrano  in    vigore  con  l’approvazione  del  Dipartimento.  Art.  119  ...  125  Capitolo  secondo  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            In  generale  Art.  120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  copertura    delle  spese,  la  Sezione  può  prelevare  una  tassa  corrispondente  ad  un  massimo  di    fr. 1’000.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                120
                            Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121    Cpv.  modificato  dal  R    8.7.2015;  in vigore   dal  10.7.2015  -  BU  2015,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122    Art.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123    Cpv.  abrogato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124    Cpv.  modificato  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125    Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                126
                            Art.  modificato  dal  R    18.5.2016;  in  vigore  dal  20.5.2016    -   BU  2016,  234;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  421;  BU   2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  richiami  di    documenti   o informazioni  riguardanti  rilevamenti  nel  settore  agricolo  rimasti  inevasi  per  –   fr. 30.–  –   fr. 50.–  –  seguito    tutte  le  spese  per    l’acquisizione  dei  dati  non    forniti,  ritenuta  una  tariffa    di  fr.  40.–
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  il rilascio  di    certificati  fitosanitari  per  l’esportazione   la    Sezione  riscuote,  a   copertura  dei  costi,  una  tassa  in    conformità  dell’OSalV.  127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  il rilascio  delle  autorizzazioni  o   delle  revoche   per  l’esercizio  dell’agriturismo  fr.  50.–  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Per  ogni  controllo  e   nel  caso    di  irregolarità  riscontrate  nell’ambito  dell’agriturismo  è   prelevata  una  tassa  da   fr. 50.  –   a   fr.  500.  –.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  di  controllo   del  Servizio   cantonale   d’ispezione  e   controllo  Art.  121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  prestazioni  di  controllo  del    Servizio  cantonale  d’ispezione  e   controllo  sono  retribuite  come  segue:  lett.  Tipo  prestazione  fr.  a)  Tassa  di    base   annuale  140.–/anno  b)  Controllo  in    azienda    40.–/ora  c)  Marchi  di    qualità    50.–/programma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   prestazioni  di    controllo   sono  fatturate  dalla  Sezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso    in  cui    la  diffida  rimanesse  inevasa,  la  Sezione  procede  alla  compensazione  dell’importo  dovuto  dai  gestori  per   le prestazioni  di controllo  con  il   credito   generato  dalle   decisioni  di    concessione  dei  pagamenti  diretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  utilizzazione   di  prodotti   per  il trattamento  delle  piante  Art.  122  130  La  Sezione,   a copertura  dei  costi  per  i  compiti  di    cui  all’art.  70,  preleva  le seguenti   tasse:  a)  l’esame  e   il rilascio   dell’autorizzazione:  fr. 50.–;  b)  ogni   giornata   di corso  di    preparazione:   fr. 100.–;  c)  il   materiale  didattico  del  corso  di preparazione:   fr.  50.–  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prestazioni  di  consulenza  Art.  123  131  1  Le  prestazioni  di    consulenza   alle   aziende  agricole  sono   retribuite  come  segue:  lett.  Tipo  prestazione  fr.  a)  Piano  di    concimazione  per  azienda  100.–  b)  Piano  di    concimazione  per  parcella    20.–  c)  Piano  dei  trattamenti  100.–  d)  Bilancio  nutritivo  (Suisse-Bilanz)    50.–  e)  Bilancio  foraggero  (per   PLCSI)    20.–  f)  Tariffa  forfetaria  per   trasferta    30.–  g)  Tariffa  oraria    40.–/ora  h)  Abbonamento  annuale  200.–/anno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con   l’abbonamento   annuale  le aziende  agricole  hanno   diritto  a   prestazioni  gratuite.  Non  sono  inclusi  i  bilanci  nutritivi   e   foraggeri.   Per  perizie,  stime  e rapporti  agronomici  si    applica  la tariffa  oraria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   prestazioni  fornite  a enti   pubblici,  organizzazioni,   privati  e   ditte  private  sono  retribuite  secondo  la  tariffa  oraria  di  fr.  80.–/ora.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   prestazioni  di    consulenza   sono  fatturate  dalla  Sezione.  Capitolo  terzo  Disposizioni  transitorie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127    Cpv.  modificato  dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  28.5.2021  -  BU  2021,   177.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128  Art.  reintrodotto  dal  R    18.5.2016;   in  vigore  dal  20.5.2016  - BU  2016,  234;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010,  169;  BU   2015,  421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129   Cpv.   introdotto  dal  R    7.12.2017;   in vigore  dal  15.12.2017  -  BU  2017,  454.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130    Art.  modificato  dal   R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,   528.
                        
                        
                    
                    
                    
                131
                            Art.  modificato  dal  R   18.5.2016;   in    vigore  dal   20.5.2016  -  BU  2016,   234;   precedente  modifica:   BU  2015,
                        
                        
                    
                    
                    
                528.
                            Art.  124  ...  132  Art.  125  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condotte  veterinarie  Art.  126  Gli  Statuti  delle  Condotte  sono  da  adeguare  alle  normative  del  presente   regolamento  entro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  anno  dall’entrata  in    vigore  dello  stesso.  Capitolo   quarto  Abrogazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  127  Con  l’entrata   in    vigore  del  presente  regolamento  sono  abrogati  i seguenti   regolamenti:  a)  sulla  terminologia  agricola  del  7   febbraio  1995;  b)  concernente  i  pagamenti  diretti   in    agricoltura  del  4   maggio  1994;  c)  sulla  promozione  regionale  della    qualità  e   dell’interconnessione    delle  superfici  di  ecologica   nell’agricoltura  del  2 luglio   2003;  d)  sui  dati  delle  aziende  agricole  del   28  marzo  1995;  e)  sulla  consulenza  agricola  del  3   dicembre  1996;  f)  sull’obbligo  di    tollerare  la gestione  dei  terreni   incolti  del  17  aprile   1996;  g)  sui  crediti   agricoli  d’investimento  e   gli  aiuti  per  la    conduzione   aziendale   agricola  del  aprile  1996;  h)  concernente  l’edilizia  rurale,  migliorie  agricole   in  genere  e   migliorie  alpestri  del  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983;  i)  concernente   l’adesione  ed  il   finanziamento  alle  organizzazioni  agricole   nazionali  di  generale  del  17  aprile   1996;  l)  sulla  viticoltura  del  28  maggio   1997;  m)  sulla  protezione  dei  vegetali  del  4   febbraio  1998;  n)  sull’allevamento  e   sulla  vendita  del  bestiame  del  2   giugno  1993;  o)  sulle  condotte   veterinarie   del  19  novembre  1985;  p)  sull’assicurazione  del  bestiame   del  20  settembre  1983;  q)  esecutivo  sui   contributi  di  superficie  cantonali  per   la gestione   del  suolo  agricolo   del  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996;  r)  esecutivo    concernente  le  tasse  per  il  finanziamento  della  propaganda  dei  prodotti  ticinesi   del  24  settembre  2002.  Capitolo   quinto  Entrata  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  128  Il   presente  regolamento   è   pubblicato   nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   e degli  atti   esecutivi  ed  entra  immediatamente  in vigore.  134  Pubblicato  nel   BU  2004  ,  3.  Allegato  1  135  Contributi  che  i  non  membri  interessati  dalle  misure  di    solidarietà  sono  tenuti  a   versare  alle   diverse  organizzazioni  di    categoria  e   alle   organizzazioni  di    produttori  ai sensi  dell’art.  23:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Importo   dei  contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  I  produttori   che   non  sono  membri   devono  versare  all’Interprofessione  della   vite  e   del  vino  ticinese  (IVVT),  quale  organizzazione  di  categoria  ai  sensi  dell’articolo  9    capoverso  3  della  legge  sull’agricoltura,  riconosciuta  con  risoluzione    n.  3174  del  13    luglio  2004  dal  Consiglio  di  Stato  quale  «organizzazione  di    categoria»  per  il  prodotto  «vino»,  i  seguenti   contributi  annuali   massimi  per  quintale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132    Art.  abrogato  dal  R    2.12.2015;   in vigore  dal  4.12.2015  - BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133  Art.  abrogato   dal  R    8.7.2015;  in vigore   dal  10.7.2015  -  BU  2015,  421;  precedente  modifica:   BU  2004,
                        
                        
                    
                    
                    
                409.
                            134    Entrata  in vigore:   2   gennaio  2004  -  BU  2004,  3.
                        
                        
                    
                    
                    
                135
                            Allegato  modificato  dal  R    4.5.2022;   in vigore   dal  1.7.2022  -  BU  2022,   121;  precedenti  modifiche:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  391;  BU   2015,  528;  BU  2018,  298;  BU  2021,   177.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di    uve   trasformate  in vino  commerciale  nel  Cantone  Ticino,  per  finanziare   la    propaganda  dei  prodotti  vitivinicoli  ticinesi:  a)  –/q  per  tutte  le    uve,  fatta  eccezione  per  le    uve   citate  alle  lett.  b),   c)    e d);  b)  per  le uve   di varietà  non   definite,   destinate   alla   produzione  di    vini  a indicazione  geografica  o  di  vini  da  tavola  ai  sensi  degli    art.  22,    23  e  24    dell’ordinanza  sulla  viticoltura    e  di vino  del  14  novembre   2007  (ordinanza  sul  vino);  c)  per  le uve  dei  vitigni  che  figurano  nell’elenco   dei  vitigni  non  ammessi  per  il   taglio  dei  vini  d)  per  le  uve  destinate  alla  produzione  di  vini  da  tavola  ai  sensi  dell’art.  24    cpv.  1  sul   vino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2   proprio  annunciato  nell’ambito   della  dichiarazione  della  vendemmia,   inteso  come  consumo  famiglia,  è esentato   da  queste   tasse  fino  al    quantitativo   massimo  previsto   dall’art.  39  cpv.  1   bis  sul   vino  del  14  novembre   2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  di solidarietà
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1  da  versare  secondo  il numero  1   può   essere  impiegato  solo  per:  promozioni  delle  vendite  mirate,  con  creazione  di eventi  e degustazioni;  manifestazioni  ed   (partecipazione   coordinata  con   i produttori);  pubblicità  e   sponsoring   di manifestazioni  legate  al    vino;  misure   di marketing  e comunicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   di dati
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1   Sezione  dell’agricoltura  è   autorizzata   a   trasmettere  all’IVVT   i dati  relativi  ai    quantitativi  di    uve  tassate  e alla  corrispondente   classificazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   dei  contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1  della  vite  e    del  vino  ticinese  procede    all’imposizione  ed  al  prelevamento  in base  ai quantitativi   ufficialmente  controllati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2    tasse  sono  dovute  dai    vinificatori;  essi  sono  responsabili    del    versamento  dell’intera  tassa  all’Interprofessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.1    misura    è  applicabile  a    decorrere    dalla  vendemmia  2013  e  fino  al  31    dicembre    2026  e  le  risoluzioni  del  Consiglio  di  Stato   n.  4009   del  7   settembre  2004  e n.  5565  del  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.1.  le singole  decisioni  di    imposizione  della   tassa  è   dato  ricorso  al    Dipartimento  delle   finanze  dell’economia  secondo  le    norme  della   legge  sulla  procedura  amministrativa   del  24  settembre  Allegato  2  136  Organismi  nocivi  per   il   settore  agricolo  ai    sensi   dell’art.  29  cpv.   3   della  legge  sull’agricoltura:  a)  –  –   suzukii  (moscerino   del  ciliegio)  –   kuriphilus  (cinipide  del  castagno)  –   halys  (cimice  marmorizzata)  –  axyridis  (coccinella  asiatica)  b)  –  teophrasti  (cencio   molle)  –  syriaca  (albero  della  seta)  –  lanceolatus,  A. novi-belgii  (aster  americani)  –   davidii  (albero  delle  farfalle)  –  esculentus  dolce)  –  annuus  (cespica   annua)  –  tuberosus  (topinambur)  –  mantegazzianum  (panace  di    Mantegazzi)  –  glandulifera,   I.   balfourii  (balsamine)  –  inserta  (vite  canadese)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136    Allegato  introdotto  dal  R    2.12.2015;  in    vigore  dal  4.12.2015  -  BU  2015,  528.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  americana  (uva  turca)  –   asiatici  (Reynountria   spp.,  Polygonum  polystachyum   e ibridi)  –   laurocerasus  (lauroceraso)  –  lobata  (pueraria)  –  inaequidens  (senecione  sudafricano)  –  angulatus  (zucca  spinosa)  –   canadensis,  S. gigantea  (verghe   d’oro   nordamericane)  c)  –  del  mal  dell’esca  –  –  spp.  (fitoftora)  d)  –   nero  –  del  melo  Allegato  3  137  Contributi  per  i  costi  derivanti  da   misure  di    lotta  imposte  in    virtù  dell’  OSalV   ai    sensi  dell’art.   70a:  Organismo  Essenza  Contributo  forfettario  per  il   solo   estirpo  Contributo  forfettario  per  sostituzione  Flavescenza  dorata  Vite  -.–  2.–/mq
                        
                        
                    
                    
                    
                137
                            Allegato   modificato  dal  R    26.5.2021;  in    vigore  dal  28.5.2021  - BU   2021,  177;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015,  528.