Accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione d’imposta sulle successioni e le donazioni
                            Accordo di reciprocità  tra il Canton Ticino e il Canton Vaud in materia di esenzione  d’imposta sulle successioni e le donazioni  (del 30 agosto 2011)  IL CONSIGLIO DI STATO DEL CANTONE TICINO, E  IL CONSIGLIO DI STATO DEL CANTON VAUD  c o n s i d e r a t o :  l’articolo  154  della  legge  tributaria  (LT)  del  21  giugno  1994  e  l’articolo  20  della  loi  cantonale  vaudoise del 27 febbraio 1963 relativa al droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt  sur  les  successions  et  donations  (LMSD),  entrambi  concernenti  l’esenzione  di  certe  persone  giuridiche dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni,  convengono di stipulare il seguente accordo:  Art. 1  La reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Vaud è convenuta in materia di esenzione  dall’imposta sulle successioni e donazioni.  Art. 2  L’esenzione fiscale reciproca concerne le liberalità fatte a favore:
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            b.  Art. 3  Le  autorità  dei  due  Cantoni  s’impegnano  ad  informarsi  reciprocamente  di  tutte  le  modifiche  delle  loro  leggi  fiscali  che  creano  un  nuovo  diritto  così  come  di  tutte  le  altre  modifiche  essenziali di condizioni materiali o formali sulle quali si fonda l’accordo di reciprocità.  Art. 4  Per l’interpretazione della presente convenzione di reciprocità, i testi italiano e francese  hanno lo stesso valore.  Art. 5  La  presente  convenzione  può  essere  disdetta  in  qualsiasi  momento  da  ciascuno  dei  due Governi osservando un termine di preavviso di sei mesi.  Art. 6  Il presente accordo entra in vigore con effetto retroattivo del 1° gennaio 2011.  Pubblicato nel BU  2013  , 241.