Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori
                            Accordo intercantonale  sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori  (ASSS)  (del 22 marzo 2012)  I. Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  L’accordo  regola  l’accesso  intercantonale  ai  cicli  di  formazione  proposti  dalle  scuole  specializzate superiori e riconosciuti dalla Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione  professionale   (LFPr),   nonché   l’ammontare   dei   contributi   che   i   cantoni   di   domicilio   delle  studentesse e degli studenti devono versare alle istanze responsabili dei cicli di formazione delle  scuole specializzate superiori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accordo  promuove  perciò  la  compensazione  degli  oneri  tra  i  cantoni,  la  coordinazione  delle  offerte  di  formazione  e  la  libera  circolazione  delle  studentesse  e  degli  studenti  fornendo  a  quest’ultimi uno sgravio finanziario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 2
                            1  L’accordo si applica ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori secondo  l’art. 29 LFPr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli studi postdiploma non sono regolati dal presente accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Due  o  più  cantoni  possono  adottare  tra  loro  delle  disposizioni  finanziarie  divergenti  da  quelle  contemplate da questo accordo.  II. Diritto ai contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                Cicli di formazione aventi diritto a dei contributi
Art. 3
                            1  Un  ciclo  di  formazione  ha  diritto  a  dei  contributi  quando  soddisfa  le  seguenti  condizioni:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  cicli  di  formazione  menzionati  all’art.  7  necessitano  inoltre  di  una  domanda  motivata  da  parte  della competente Conferenza dei direttori cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  eventuali  profitti  realizzati  dagli  operatori  della  formazione  su  un  ciclo  di  formazione  offerto,  devono essere utilizzati per ridurre la tassa di studio oppure devono essere investiti nello sviluppo  del ciclo di formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lista dei cicli di formazione aventi diritto
a dei contributi
Art. 4
                            1  I cantoni in cui ha sede la scuola annunciano al segretariato i cicli di formazione che  intendono  iscrivere  nel  campo  di  applicazione  dell’accordo,  fornendo  la  prova  che  rispettano  le  condizioni dell’art. 3 e precisando il tasso di copertura applicabile secondo gli art. 6 o 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  segretariato  tiene  un  elenco  dei  cicli  di  formazione  aventi  diritto  al  versamento  dei  contributi.  Questo elenco è aggiornato all’inizio di ogni anno di studio.  III. Contributi
                        
                        
                    
                    
                    
                Cantone debitore del pagamento
Art. 5
                            1  Debitore del pagamento dei contributi secondo gli art. 3, 6 e 7 dell’accordo è il cantone  di domicilio al momento dell’inizio della formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Legge  federale  del  13  dicembre  2002  sulla  formazione  professionale  (Legge  sulla  formazione
                        
                        
                    
                    
                    
                professionale, LFPr); RS 412.10.
                            2  È  considerato  cantone  di  domicilio  l’ultimo  cantone  nel  quale  le  studentesse  e  gli  studenti  e dove erano finanziariamente indipendenti senza seguire contemporaneamente una formazione;  vale  come  attività  lucrativa  anche  la  gestione  di  un’economia  domestica  e  la  prestazione  di  servizio militare o civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per le studentesse e gli studenti che non soddisfano le condizioni del cpv. 2, vale come cantone  di domicilio:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione dei contributi
Art. 6
                            1  I contributi sono fissati sotto forma di importo forfettario semestrale per studentessa e  studente, distinguendo per ogni ciclo tra formazione a tempo pieno e formazione a tempo parziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per stabilire l’importo dei contributi forfettari secondo il cpv. 1 valgono i seguenti principi:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione dei contributi per cicli di formazione
presentanti un interesse pubblico superiore
Art. 7
                            1  Nel settore della salute e del sociale nonché dell’agricoltura e dell’economia forestale,  la  Conferenza  dei  direttori  cantonali  competente  può  chiedere  alla  Conferenza  dei  cantoni  concordatari  che  i  contributi  per  certi  cicli  corrispondano  a  un  tasso  di  copertura  di  90%  al  massimo dei costi standard medi rilevati per studente e per semestre. La Conferenza dei direttori  cantonali  competente  deve  fornire  la  prova  che  il  ciclo  di  formazione  in  questione  presenta  un  interesse pubblico superiore, in particolare in relazione all’adempimento di un mandato di legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’interesse  pubblico  superiore  per  i  contributi  più  elevati  ai  sensi  del  cpv.  1  è  riesaminato  periodicamente,  al  minimo  ogni  cinque  anni,  dalla  Conferenza  dei  direttori  cantonali  competenti  per conto della Conferenza dei cantoni concordatari. Se l’esistenza di un ciclo non presenta più un  interesse pubblico superiore, si applicano i contributi previsti all’art. 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Versamento dei contributi
Art. 8
                            1  I  contributi  per  ciclo  e  per  studente  sono  versati  all’operatore  della  formazione  ogni  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il cantone in cui ha sede la scuola, rispettivamente il cantone responsabile e gli eventuali cantoni  corresponsabili  che  partecipano  al  finanziamento  devono  fornire  per  i  propri  studenti  delle  prestazioni che siano almeno equivalenti a quelle previste dal presente accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa di studio
Art. 9
                            1  Gli operatori della formazione possono applicare delle tasse di studio adeguate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Conferenza  dei  cantoni  concordatari  può  fissare  per  ciclo  di  formazione  l’importo  minimo  e  massimo  calcolabile  per  la  tassa  di  studio.  Se  le  tasse  di  studio  superano  l’importo  massimo  fissato, i contributi per il relativo ciclo di formazione saranno diminuiti in misura corrispondente.  IV. Studentesse e studenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Studentesse e studenti provenienti da cantoni
concordatari
Art. 10
                            I cantoni e le scuole situate sul loro territorio concedono alle studentesse e agli studenti  che frequentano un ciclo di formazione che rientra nel campo d’applicazione del presente accordo,  i medesimi diritti riconosciuti ai propri studenti per quanto riguarda l’accesso alla formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Studentesse e studenti provenienti da cantoni
non concordatari
Art. 11
                            1  Le  studentesse  e  gli  studenti,  nonché  le  candidate  e  i  candidati  agli  studi  provenienti  da  cantoni  che  non  hanno  aderito  al  presente  accordo,  non  possono  pretendere  uguaglianza  di  trattamento. Possono essere ammessi ad un ciclo di formazione soltanto se tutte le studentesse e  tutti gli studenti dei cantoni concordatari hanno ottenuto un posto di formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  studentesse  e  gli  studenti  provenienti  da  cantoni  che  non  hanno  aderito  al  presente  accordo  devono  assumersi,  oltre  la  tassa  di  studio,  un  importo  per  la  formazione  almeno  equivalente  ai  contributi definiti negli art. 6 e 7.  V. Esecuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Conferenza dei cantoni concordatari
Art. 12
                            1  La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dalle direttrici e dai direttori della  pubblica educazione dei cantoni che hanno aderito all’accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  prende  tutte  le  decisioni  relative  all’accordo  in  modo  definitivo.  In  particolare  ha  la  competenza di:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le decisioni secondo il cpv. 2 lett. da a) a c) richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri  della Conferenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Segretariato
Art. 13
                            1  Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica  educazione assume le funzioni di segretariato dell’accordo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli competono in particolare i seguenti compiti:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le spese in relazione all’esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni concordatari,  ripartite proporzionalmente al numero dei loro abitanti. La fatturazione avviene annualmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento delle controversie
Art. 14
                            1  Per  regolare  le  controversie  derivanti  dal  presente  accordo  si  applica  la  procedura  definita  nella  Convenzione  quadro  del  24  giugno  2005  per  la  collaborazione  intercantonale  con  perequazione degli oneri (CQI).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  controversie  non  risolte,  la  decisione  spetta,  previo  reclamo  di  diritto  pubblico,  al  Tribunale federale secondo l’art. 120 cpv. 1 lett. b della Legge sul Tribunale federale.  2  VI. Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Adesione
Art. 15
                            L’adesione  al  presente  accordo  deve  essere  dichiarata  al  Comitato  della  Conferenza  svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 16
                            1  Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione  mette  in  vigore  il  presente  accordo  quando  vi  hanno  aderito  almeno  dieci  cantoni,  tuttavia  al  più  presto all’inizio dell’anno studio scolastico 2013/2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  un  cantone  è  responsabile  o  corresponsabile  di  una  scuola  o  di  un  istituto  che  propone  un  dell’accordo,  può  far  dipendere  da  una  sua  preventiva  autorizzazione  il  versamento  del  suo  contributo  per  la  frequenza  dello  stesso  ciclo  di  formazione  presso  una  scuola  situata  fuori  cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’entrata in vigore dell’accordo deve essere comunicata alla Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disdetta
Art. 17
                            L’accordo  può  essere  disdetto  il  30  settembre  di  ogni  anno  con  una  comunicazione  scritta indirizzata al segretariato e con un termine di preavviso di due anni. La disdetta tuttavia può  essere data al più presto cinque anni dopo l’adesione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata degli obblighi
Art. 18
                            Quando  un  cantone  disdice  l’accordo,  i  suoi  obblighi  derivanti  da  questo  accordo  nei  confronti  delle  studentesse  e  degli  studenti  in  formazione  al  momento  della  disdetta  rimangono  invariati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accordo intercantonale del 27 agosto 1998
sulle scuole specializzate superiori
Art. 19
                            1  Quando un cantone aderisce all’ASSS, le scuole specializzate superiori situate in quel  cantone   sono   automaticamente   stralciate   dall’allegato   all’accordo   del   1998   sulle   scuole  specializzate superiori (ASSS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per i cantoni che non hanno ancora aderito all’ASSS, il versamento dei contributi avviene in base  alle disposizioni dell’ASSS del 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principato del Liechtenstein
Art. 20
                            Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria  legislazione.  Esso  gode  degli  stessi  diritti  e  deve  adempiere  gli  stessi  obblighi  dei  cantoni  concordatari.  Berna, 22 marzo 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
                            Conformemente   alla   decisione   del   Comitato   della   CDPE   del   24   ottobre   2013,   l’Accordo  intercantonale  sui  contributi  per  i  cicli  di  formazione  delle  scuole  specializzate  superiori  (ASSS)  entra in vigore il 1° gennaio 2014.  Il Segretario generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno  aderito all’accordo.  Pubblicato nel BU  2014  , 5. DL di approvazione del 26.11.2012 - BU  2013  , 3.