Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole special... (5.3.2.5)
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Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori

5.3.2.5 Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) (del 22 marzo 2012) I. Disposizioni generali Art. 1
1 L’accordo regola l’accesso intercantonale ai cicli di formazione proposti dalle scuole specializzate superiori e riconosciuti dalla Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), nonché l’ammontare dei contributi che i cantoni di domicilio delle studentesse e degli studenti devono versare alle istanze responsabili dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori.
2 L’accordo promuove perciò la compensazione degli oneri tra i cantoni, la coordinazione delle offerte di formazione e la libera circolazione delle studentesse e degli studenti forn endo a quest’ultimi uno sgravio finanziario. Art. 2
1 L’accordo si applica ai cicli di formazione delle scuole specializzate superiori secondo l’art. 29 LFPr .
1
2 Gli studi postdiploma non sono regolati dal presente accordo.
3 Due o più c antoni possono adottare tra loro delle disposizioni finanziarie divergenti da quelle contemplate da questo accordo. II. Diritto ai contributi tributi Art. 3
1 Un ciclo di formazione ha diritto a dei contributi q uando soddisfa le seguenti condizioni:
a. il ciclo di formazione è riconosciuto dal competente Ufficio federale,
b. il cantone in cui ha sede la scuola ha concluso con l’operatore della formazione una convenzione di prestazione nella quale è chiaramente re golata la garanzia della trasparenza dei costi, e
c. il ciclo di formazione è annunciato al segretariato dal cantone in cui ha sede la scuola, secondo l’art. 4.
2 I cicli di formazione menzionati all’art. 7 necessitano inoltre di una domanda motivata da par te della competente Conferenza dei direttori cantonali.
3 Gli eventuali profitti realizzati dagli operatori della formazione su un ciclo di formazione offerto, devono essere utilizzati per ridurre la tassa di studio oppure devono essere investiti nello sviluppo del ciclo di formazione. li di formazione aventi diritto Art. 4 1 I cantoni in cui ha sede la scuola annunciano al segretariato i cicli di formazione che intendono iscrivere nel campo di applicazione dell’accordo, for nendo la prova che rispettano le condizioni dell’art. 3 e precisando il tasso di copertura applicabile secondo gli art. 6 o 7.
2 Il segretariato tiene un elenco dei cicli di formazione aventi diritto al versamento dei contributi. Questo elenco è aggiornato all’inizio di ogni anno di studio. III. Contributi debitore del pagamento Art. 5 1 Debitore del pagamento dei contributi secondo gli art. 3, 6 e 7 dell’accordo è il cantone di domicilio al momento dell’inizio della formazione.
2 È considerato canto ne di domicilio l’ultimo cantone nel quale le studentesse e gli studenti maggiorenni hanno risieduto almeno due anni senza interruzioni prima dell’inizio della formazione e dove erano finanziariamente indipendenti senza seguire contemporaneamente una forma zione;

1

Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione

professionale, LFPr); RS 412.10.

vale come attività lucrativa anche la gestione di un’economia domestica e la prestazione di servizio militare o civile.
3 Per le studentesse e gli studenti che non soddisfano le condizioni del cpv. 2, vale come cantone di domicilio:
a. il cantone d’a ttinenza per le studentesse e gli studenti di nazionalità svizzera i cui genitori risiedono all’estero o che vivono all’estero senza padre o madre; se ci sono più cantoni d’attinenza vale il più recente;
b. il cantone di assegnazione per le rifugiate e i r ifugiati e gli apolidi maggiorenni, orfani di padre e di madre o i cui genitori risiedono all’estero;
c. il cantone in cui si trova il domicilio civile per le studentesse e gli studenti di nazionalità estera, maggiorenni e orfani di padre e di madre o i cu i genitori risiedono all’estero, e
d. in tutti gli altri casi, il cantone in cui si trova, all’inizio della formazione, il domicilio civile dei genitori o la sede dell’ultima autorità tutoria competente. Art. 6
1 I contributi sono fissati sotto forma di importo forfettario semestrale per studentessa e studente, distinguendo per ogni ciclo tra formazione a tempo pieno e formazione a tempo parziale.
2 Per stabilire l’importo dei contributi forfettari secondo il cpv. 1 valgono i se guenti principi:
a. calcolo del costo medio ponderato (costo lordo di formazione) per ciclo di formazione e per studentessa o studente secondo la durata della formazione (numero di semestri), del numero delle lezioni conteggiabili e della dimensione media della classe. La Conferenza dei cantoni concordatari determina il numero massimo delle lezioni conteggiabili e il numero minimo di riferimento riguardo agli studenti per classe;
b. i contributi coprono 50% del costo medio calcolato secondo la lett. a. erminazione dei contributi per cicli di formazione Art. 7 1 Nel settore della salute e del sociale nonché dell’agricoltura e dell’economia forestale, la Conferenza dei direttori cantonali competente può chiedere alla Conferenza dei cantoni concordatari che i contributi per certi cicli corrispondano a un tasso di copertura di 90% al massimo dei costi standard medi rilevati per studente e per semestre. La Conferenza d ei direttori cantonali competente deve fornire la prova che il ciclo di formazione in questione presenta un interesse pubblico superiore, in particolare in relazione all’adempimento di un mandato di legge.
2 L’interesse pubblico superiore per i contributi p iù elevati ai sensi del cpv. 1 è riesaminato periodicamente, al minimo ogni cinque anni, dalla Conferenza dei direttori cantonali competenti per conto della Conferenza dei cantoni concordatari. Se l’esistenza di un ciclo non presenta più un interesse pubbl ico superiore, si applicano i contributi previsti all’art. 6. Art. 8
1 I contributi per ciclo e per studente sono versati all’operatore della formazione ogni semestre.
2 Il cantone in cui ha sede la scuola, rispettivamente il cantone responsabile e gli eventuali cantoni corresponsabili che partecipano al finanziamento devono fornire per i propri studenti delle prestazioni che siano almeno equivalenti a quelle previste dal presente accordo. Art. 9 1 Gli operatori della formazione possono applicare delle tasse di studio adeguate.
2 La Conferenza dei cantoni concordatari può fissare per ciclo di formazione l’importo minimo e massimo calcolabile per la tassa di s tudio. Se le tasse di studio superano l’importo massimo fissato, i contributi per il relativo ciclo di formazione saranno diminuiti in misura corrispondente. IV. Studentesse e studenti ni Art. 10 I cantoni e le scuole situate sul loro territorio concedono alle studentesse e agli studenti che frequentano un ciclo di formazione che rientra nel campo d’applicazione del presente accordo, i medesimi diritti riconosciuti ai propri studenti per quanto rigua rda l’accesso alla formazione. ri

Art. 11

1 Le studentesse e gli studenti, nonché le candidate e i candidati agli studi provenienti da cantoni che non hanno aderito al presente accordo, non posson o pretendere uguaglianza di trattamento. Possono essere ammessi ad un ciclo di formazione soltanto se tutte le studentesse e tutti gli studenti dei cantoni concordatari hanno ottenuto un posto di formazione.
2 Le studentesse e gli studenti provenienti da ca ntoni che non hanno aderito al presente accordo devono assumersi, oltre la tassa di studio, un importo per la formazione almeno equivalente ai contributi definiti negli art. 6 e 7. V. Esecuzione datari Art. 12 1 La Conferenza dei cantoni concordatari è composta dalle direttrici e dai direttori della pubblica educazione dei cantoni che hanno aderito all’accordo.
2 Essa prende tutte le decisioni relative all’accordo in modo definitivo. In particolare ha la competenza di:
a. fissare l’importo dei contributi secondo i principi definiti agli art. 6 e 7,
b. fissare il numero massimo di lezioni conteggiabili e il numero minimo di riferimento riguardo agli studenti per classe secondo l’art. 6 cpv. 2 lett. a,
c. fissare l’importo mi nimo e massimo della tassa di studio per ciclo di formazione secondo l’art.
9, e
d. approvare il rapporto del segretariato ASSS.
3 Le decisioni secondo il cpv. 2 lett. da a) a c) richiedono la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza. iato Art. 13 1 Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione assume le funzioni di segretariato dell’accordo.
2 Gli competono in particolare i seguenti compiti:
a. mantenere aggiornata la lista dei cicli di formazione aventi diritto a dei contributi,
b. riscuotere le spese per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori secondo l’art.
6,
c. preparare i dossier che saranno sottoposti, per decisione, alla Conferenza dei cantoni concordatari,
d. elaborare o verificare delle proposte per l’adeguamento dei contributi,
e. assumere compiti di coordinamento,
f. regolare questioni di procedura, tra cui in particolare stabilire le regole concernenti il rendiconto, il versamento dei contributi, i termi ni e i giorni di riferimento, e
g. informare ogni anno la Conferenza dei cantoni concordatari.
3 Le spese in relazione all’esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni concordatari, ripartite proporzionalmente al numero dei loro abitanti. La fa tturazione avviene annualmente. Art. 14
1 Per regolare le controversie derivanti dal presente accordo si applica la procedura definita nella Convenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con pereq uazione degli oneri (CQI).
2 Nel caso di controversie non risolte, la decisione spetta, previo reclamo di diritto pubblico, al Tribunale federale secondo l’art. 120 cpv. 1 lett. b della Legge sul Tribunale federale.
2 VI. Disposizioni finali Art. 15 L’adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Art. 16 1 Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione mette in vigore il presente accordo quando vi hanno aderito almeno dieci cantoni, tuttavia al più presto all’inizio dell’anno studio scolastico 2013/2014.

2

Legge del 17 giugno 20 05 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110 .
2 Se un cantone è responsabile o corresponsabile di una scuola o di un istituto che propone un specifico ciclo di formazione, durante un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore dell’accordo, può far dipendere da una sua preventiva autorizzazione il versamento del suo contributo per la frequenza dello stesso ciclo di formazione presso una scuola situata fuori cantone.
3 L’entrata in vigore dell’accordo deve essere comunicata alla Confederazione. Art. 17 L’accordo può essere disdetto il 30 settembre di ogni anno con una comunicazione scritta indirizzata al segretariato e con un termine di preavviso di due anni. La disdetta tuttavia può essere data al più presto cinque anni dopo l’adesione. Art. 18 Quando un cantone disdice l’accordo, i suoi obblighi derivanti da questo accordo nei confronti delle stu dentesse e degli studenti in formazione al momento della disdetta rimangono invariati.
1998 Art. 19
1 Quando un cantone aderisce all’ASSS, le scuole specializzate superiori situate i n quel cantone sono automaticamente stralciate dall’allegato all’accordo del 1998 sulle scuole specializzate superiori (ASSS).
2 Per i cantoni che non hanno ancora aderito all’ASSS, il versamento dei contributi avviene in base alle disposizioni dell’ASSS de l 1998. Art. 20 Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Esso gode degli stessi diritti e deve adempiere gli stessi obblighi dei cantoni concordatari. Berna, 22 ma rzo 2012 Conferenza s vizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 24 ottobre 2013, l’Accordo int ercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) entra in vigore il 1° gennaio 2014. Il Segretario generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo. Pubblicato nel BU 2014 , 5.
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