Regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali
                            Regolamento  sulla  formazione  professionale  di  base   e continua  per   il settore  degli   enti  locali  del   6   giugno   2001  (stato   1° settembre  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  richiamati:  -  organica  comunale   del  10   marzo  1987  (LOC);  -  della  legge  sull’orientamento    scolastico  e    professionale  e  sulla    formazione  e continua  del  10  ottobre  1998  (RLorform),  decreta:  Capitolo  primo  Disposizioni  generali  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Competenze  sulla  formazione  Art.  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento    delle  istituzioni,    Sezione  degli  enti  locali  (SEL),  tramite    un  suo  responsabile,  assume  la    direzione  strategica   e   il   coordinamento  nello  sviluppo  delle  competenze  e  della  formazione,  necessarie  per  lo svolgimento  delle   funzioni  e delle   cariche  previste   dall’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Attraverso  mandati  interni,  la    SEL  si    avvale  della  collaborazione  del  Dipartimento   dell’educazione,  della  cultura  e dello  sport,  Istituto  della   formazione   continua  (IFC)   per  l’organizzazione,  la gestione  e  la    direzione   didattica  dei  corsi  di    formazione  di    base  e continua.   La   SEL  può  inoltre   far  capo   ad  altri  istituti   formativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SEL  è   coadiuvata  dalla  Commissione  di    cui  all’articolo   6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  2  3  1  Il  presente  regolamento  si    applica  allo  sviluppo  delle  competenze  e   alla  formazione  di  base  e   continua  di:  a)   comunali,   consortili  e   patriziali;  b)  comunali,   consortili  e   patriziali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  la formazione  dei  segretari  comunali   è   applicabile  il regolamento  sulla  formazione  di base  e  continua  dei  segretari  comunali.  Art.  3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            Art.  4  5  Di  regola  i   corsi,  dedotti  i   sussidi    federali  e  cantonali,    come  pure  i  contributi  delle  associazioni  professionali  interessate,  si    autofinanziano  con  le    tasse  d’iscrizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Corpo  insegnante  Art.  5  6  L’IFC  designa  i  docenti  dei  corsi  di    formazione,  riservato  l’articolo  7.  Capitolo   secondo  Commissioni  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  per   lo sviluppo  delle   competenze  e   la    formazione  nel  settore  degli  enti  locali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Capitolo  modificato  dal  R    17.5.2023;   in vigore  dal  1.9.2023  -  BU  2023,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  modificato   dal  R    17.5.2023;  in vigore   dal   1.9.2023  -  BU  2023,   172;  precedente  modifica:  BU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                195.
                            3  Art.  modificato   dal  R    17.5.2023;  in vigore   dal   1.9.2023  -  BU  2023,   172;  precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                474.
                            4    Art.  abrogato  dal  R    17.5.2023;   in    vigore   dal  1.9.2023  -  BU  2023,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Art.  modificato  dal  R    17.5.2023;  in    vigore   dal  1.9.2023  -  BU  2023,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dal  R    17.5.2023;  in    vigore   dal  1.9.2023  -  BU  2023,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Capitolo  modificato   dal  R    17.5.2023;  in  vigore  dal  1.9.2023  - BU  2023,   172;  precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Su  proposta  della  Sezione  degli  enti  locali,  il   Consiglio  di Stato  nomina  la    Commissione  presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nella  Commissione  sono   rappresentati:  a)  b)  c)  di    categoria  professionale  dei  funzionari  comunali;  d)  Il   Consiglio  di    Stato  stabilisce  il numero   dei  membri  della   Commissione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SEL  assume  il   coordinamento  della  Commissione  e   ne  garantisce  il   supporto  amministrativo.  L’lFC  partecipa  alle  sedute  della    Commissione  con  ruolo  consultivo  per  gli  aspetti  di  sua  competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   Commissione:  a)   e   promuove  strategie  e temi  attinenti  allo   sviluppo  delle   competenze  e   alla  formazione  lo    svolgimento  delle   funzioni   e delle   cariche;  b)   sui   corsi  di    formazione  di    base  e continua   e sui  relativi  programmi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  di  formazione  dei  segretari  comunali  Art.  7  9  Per  i   corsi    di  diploma  cantonale  per  funzionari  dell’amministrazione  comunale,  la  Commissione  di    formazione   dei   segretari  comunali  in    base  al    regolamento  sulla  formazione  di base  e  continua  dei  Segretari  comunali  è   sentita:  a)  regolamenti  d’esame  dei  corsi;  b)  la    scelta  dei  docenti;  c)  casi   particolari  di ammissione  ai corsi.  Art.  8-13  ...  10  Capitolo   terzo  Disposizioni  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Regolamenti  e   commissioni  d’esame  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  condizioni  di  ammissione    agli  esami,    la  relativa  procedura  e  organizzazione  sono  disciplinate  dai   regolamenti  relativi  alle   singole  funzioni  di    cui  all’articolo  2,    emanati  dal  Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e   dello  sport,  Divisione  della  formazione   professionale   (DFP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    DFP  designa  le  relative  commissioni    d’esame    secondo  le  disposizioni  dei  regolamenti    del  capoverso  1.  Art.  15  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  16  È    abrogato  il   regolamento  sulla  formazione  e   sull’abilitazione  alla  carica    di  segretario  comunale  del   28   giugno  1988.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposizione  transitoria   della  modifica  del   17   maggio   2023  Art.  17  14  Le  modifiche  non  si   applicano  ai corsi   di    diploma  iniziati  prima   della   loro   entrata   in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  18  Il    presente  regolamento  è    pubblicato  nel    Bollettino  Ufficiale  delle  leggi    e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone  Ticino   ed  entra  immediatamente   in    vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Art.  reintrodotto  dal  R    17.5.2023;  in    vigore   dal  1.9.2023   - BU  2023,  172;   precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                474.
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                            Art.  reintrodotto  dal  R    17.5.2023;  in    vigore   dal  1.9.2023   - BU  2023,  172;   precedente  modifica:  BU  2009,
                        
                        
                    
                    
                    
                474.
                            10  Art.  abrogati  dal  R    28.10.2009;  in vigore   dal  1.1.2010  -  BU  2009,  474.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Capitolo   modificato  dal  R    17.5.2023;   in    vigore   dal  1.9.2023   -  BU  2023,   172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    17.5.2023;   in vigore  dal  1.9.2023  -  BU  2023,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Art.  abrogato  dal  R    17.5.2023;  in    vigore   dal  1.9.2023   - BU  2023,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                14
                            Art.  modificato  dal  R    17.5.2023;   in vigore  dal  1.9.2023  -  BU  2023,  172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Entrata  in    vigore:  8   giugno   2001   -  BU  2001,  129.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicato  nel   BU  2001  ,  130.