Decreto esecutivo concernente la concessione di contributi per la mobilità aziendale
                            Decreto   esecutivo  concernente  la    concessione  di  contributi per la   mobilità   aziendale  del  21  settembre  2022  (stato  25  agosto  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il  decreto  legislativo    concernente    lo  stanziamento  di  un    credito  di  2'000'000  di  franchi    per  il  finanziamento  di    provvedimenti  a   favore  della  mobilità   aziendale   dell’11  aprile  2022;  vista  la legge   sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno   1994,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Oggetto
                            Art.  1  Il   presente   decreto  stabilisce  i  criteri   per  la    gestione  del  credito   stanziato  con  il decreto  legislativo  concernente  lo stanziamento  di    un  credito  di 2'000'000  di franchi  per  il   finanziamento   di  provvedimenti  a   favore  della  mobilità   aziendale  dell’11  aprile  2022,  segnatamente  le    condizioni  e   le  modalità  per  la    concessione  dei  contributi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizioni
                            Art.  2  Fanno  stato  le    seguenti  definizioni:  a)  di    mobilità   aziendale  :  definisce  le    possibilità   di trasporto  a   disposizione  dei  dipendenti   per  gli  spostamenti   in    automobile  con  un  solo  occupante.   Può  essere  elaborato   per  singola  o    per  più  aziende    situate  in  un  determinato  comparto.  Fanno  stato    le  indicazioni  nelle    linee    guida    per    l’allestimento    dei  Piani  di  mobilità  aziendale  pubblicate  dalla  della  mobilità   (di  seguito  SM);  b)   promotore  :  costituito  da  uno  o   più  soggetti  giuridici,  si fa  carico  della   realizzazione   di    un  di    mobilità  aziendale   e dell’applicazione  delle   misure   all’interno   di un   comparto  territoriale  c)   pooling  :  condivisione  dell’automobile  fra  più  persone  per   una  parte  di    un  tragitto;  d)   aziendale  :  servizio  di    trasporto   collettivo  messo  a   disposizione  dall’azienda   o   da  terzi  il   trasporto  dei  dipendenti  da  una  o   più  aree  di    raccolta  all’azienda  e   viceversa;  e)  del  servizio  di  car  pooling  e  navette  aziendali  :  comprende    l’analisi  origine/  (O/D),  gli incontri  con  i  dipendenti,  l’identificazione   di    posteggi   intermedi   o fermate  il   supporto  all’azienda  per  altre   attività  di    avvio;  f)   per  biciclette  :  posteggio  per  biciclette   dotato  di    sistema  di    chiusura  antifurto  e di protezione  intemperie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  3  1  L’esecuzione  del  presente  decreto  è   di    competenza  della   SM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  essa  esamina  le  domande  di  contributo,  istruisce  le  relative    pratiche,  prende  le  decisioni  e   provvede  all’informazione  verso  l’esterno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SM  può   avvalersi   della  consulenza  di enti  e specialisti  esterni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   SM  può   finanziare  studi  e   progetti  a   favore  della  mobilità  aziendale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
                            Art.  4  1  Le  domande  di contributo  devono  essere  presentate  alla  SM  mediante  il  modulo  ufficiale  indicando,  limitatamente    alle  sezioni  riferite  all’implementazione  di  misure,  ulteriori    informazioni  quali:  a)  di  fatto  (numero  di  dipendenti;  mezzi,  tipo  e   abitudini  di spostamento  dei   dipendenti;  di    posteggi   esistenti);  b)   di    viaggi  in automobile  che  si    prevede  non  vengano  più  effettuati;  c)   di    posteggi  che  vengono  eventualmente  eliminati;  d)  di trasporto  in    alternativa  all’automobile  con  un   solo  occupante;  e)  altre   misure;  f)  per  la    gestione  delle  misure;  g)  e   la    tempistica  di    realizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    priorità  per  la  valutazione  e   l’evasione    delle  domande  di  contributo  è  determinata    dalla    data  d’inoltro  della  domanda.  Si   considerano  solo  domande  complete     e  corredate  di  tutta  la  documentazione  necessaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   SM   è   autorizzata  a richiedere  in ogni  tempo,  direttamente  all’istante  oppure  a   terzi,   informazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  beneficiari    dei  contributi    devono  mettere    a    disposizione    della    SM  le  informazioni  relative  alle  infrastrutture  e   ai    servizi   realizzati,   nonché  consentire  il monitoraggio  degli  stessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   SM  è   autorizzata  a   pubblicare,  a   scopo  divulgativo,  i  dati   tecnici  e   l’ubicazione   delle  infrastrutture  e  dei   servizi   per  cui  sono   stati  versati   contributi  finanziari.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni  e   ammontare  del  contributo  Art.  5  1  Il  contributo  è   subordinato   alle  seguenti  condizioni:  a)  garantisce  una  effettiva  riduzione  degli    spostamenti    con    l’automobile  utilizzata  b)   promotore  offre  garanzie  di operatività  del  progetto  a lungo   termine  (durata   minima   un
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  assenza    di  una  preventiva  autorizzazione  scritta  della  SM,    non    possono    essere    attribuiti  contributi  per  infrastrutture  e   servizi   realizzati   o   acquistati  prima  della  decisione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  preventiva  della  SM  non  conferisce  alcun  diritto  alla   concessione  del  contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Per  l’ottenimento  dei  contributi  di    cui  al    presente  decreto   deve  essere  un  importo  minimo  di  1'000  franchi  di    contributo  per  ogni  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Ogni    beneficiario  può  ricevere  complessivamente,  cumulando  i  contributi  previsti    nel  presente  decreto,  al    massimo   un  importo  di 150'000  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Decadenza  del  contributo  Art.  6  Il   diritto  al    contributo  decade  se,  entro  24  mesi  dalla  decisione,   il  beneficiario  non   richiede  per  iscritto   alla  SM  il   versamento  del  contributo.  Dietro  motivata  richiesta,  la    SM  può  prorogare  tale  termine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Parametri  per  il contributo  e   modalità  di  pagamento  Art.  7  1  Il  contributo  è  concesso  al  netto  di  eventuali  contributi  di  terzi,  secondo  i  parametri  specificati  di    seguito:  a)  di mobilità  aziendale,  allestimento   o   aggiornamento:   contributo   pari  al    50%  della  spesa  fino  ad  un   massimo  di fr. 5’000.–  (consentita  al massimo   una  richiesta   ogni   due  b)  di  mobilità  aziendale  di  comparto,  allestimento    o    aggiornamento:  contributo  dal  50%  della  spesa  computabile,   fino  ad  un  massimo  di fr.  50’000.–  (consentita   al    massimo  una  ogni   due   anni);  c)  realizzazione  di posteggi:  fr. 1’000.–/stallo  bici  coperto  e illuminato,  con  sistema  di  idoneo   alla   messa  in    sicurezza  del  mezzo,  fino   a   un   massimo  del  50%   della  spesa  fr.  1’500.–/stallo  bici  in  un  box    per  biciclette,    fino  a   un    massimo  del  50%  della  computabile;  d)    pooling,    avviamento    del    servizio,    in  base  al  numero  totale  di  dipendenti  dell’azienda  (fa  la    sede  oggetto   del  servizio):   fr. 10.  –/dipendente;  e)  Avviamento  del  servizio,   in    base  al    numero  totale  di dipendenti  dell’azienda  (fa  stato  la sede  oggetto  del  servizio)    e  al  numero  di  corse  proposte:  fr.  30.-/dipendente/linea,  fino  ad    un  massimo  di    fr.  100’000.-;  Acquisto  veicoli:  –  automobili   con  esattamente  9   posti  a   sedere,  compreso  quello  del  conducente  (classe  M1  fino  a   3,50   t):  contributo   pari  al    20%  della  spesa  computabile  fino   ad   un  massimo  di    fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8’000.–;  –  furgoncini   con  oltre   9 posti  a   sedere,  compreso   quello   del  conducente  (classe  M2  fino  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,50  t): contributo   al    20%  della  spesa  computabile  fino  ad  un  massimo  di    fr.  10’000.–;  –  autobus  (classe   M2  oltre   3,50  t  o   M3):  contributo  pari  al 40%   della   spesa  computabile  fino  ad   un  massimo  di    fr.  100’000.–  ;  Avviamento  di contratti  di    leasing  per  veicoli  nuovi:  –  automobili   con  esattamente  9   posti  a   sedere,  compreso  quello  del  conducente  (classe  M1  fino  a   3,50  t):  fr.  4’000.  – (importo  forfetario);  –  furgoncini   con  oltre   9 posti  a   sedere,  compreso   quello   del  conducente  (classe  M2  fino  a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3,50  t): fr.  5’000.–  (importo  forfetario);  –  autobus  (classe  M2  oltre   3,50  t  o M3):  fr. 25’000.–  per  autobus  con  38  posti   a   sedere   al  massimo,  compreso  quello  del  conducente,  rispettivamente  fr.  50’000.  –  per  autobus  con  oltre  38  posti   a   sedere,   compreso  quello   del  conducente  (importi  forfetari);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  per  l’attuazione  delle   misure  in    favore  della  mobilità   aziendale:  contributo  pari  ad  massimo  del  50%  della   spesa  computabile,  fino  ad  un  tetto  massimo  di  fr.  20’000.   Fra  le  finanziabili  si    segnalano  in    particolare  le    infrastrutture   a   favore  di:  primo   ed   ultimo  chilometro,  escluse  le    misure   di    competenza  comunale;  accessi    pedonali,  attraversamenti/camminamenti,  illuminazione    e    messa  in  sicurezza  di  percorsi;  g)  dei  posteggi:   contributo  pari   al    50%  della  spesa  computabile,  fino   ad  un  massimo  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.  –/dipendente    per  consulenze  specifiche    per    una    gestione    mirata  dei  posteggi    e  di    servizi   legati   alla  gestione  dei  posteggi  (es.   assegnazione   dinamica   di    posteggi);  h)  promozionali  mirate  e   concrete,  legate  alla   mobilità  sostenibile  (concorsi,  sfide,  raccolte  prove  gratuite  di mezzi  alternativi,   atelier  di riparazioni   bici):   contributo  pari  al 50%  della  computabile,  fino  ad  un  massimo  di  fr.  20.  –/dipendente  (consentita  al  massimo    una  ogni   due   anni).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Eventuali  casi  particolari  non  contemplati  dal  presente  decreto  sono  decisi  di  volta  in volta  dalla  SM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    versamento  del  contributo  avviene  sulla  base    di  un  consuntivo  corredato  di  documenti  giustificativi  di    pagamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I  contributi  sono  versati  unicamente  per  acquisti    o   prestazioni  presso    imprese  o  rivenditori  con  domicilio  o   sede  in    Svizzera,   fatta  eccezione   per  le    prestazioni  di    cui  al    capoverso  1   lettera  e)  punto
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  che,  dietro   motivata   richiesta,   possono  essere  oggetto   di    deroga  da  parte  della  SM.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Restituzione  del  contributo  Art.  8  Il   contributo   di  cui  all’articolo   7   deve  essere  rimborsato  integralmente   qualora  entro  un  anno  dal  pagamento   la misura  di    mobilità  aziendale   sia   stata  soppressa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disponibilità  finanziaria  Art.  9  Il   contributo  è   subordinato  alla  disponibilità   del   credito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            Art.  10  La  SM  è   competente  per   il perseguimento   delle  contravvenzioni  ai sensi  dell’articolo   21  della  legge  sui  sussidi  cantonali  del  22  giugno   1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  11  Il   presente  decreto  esecutivo   entra  in    vigore   immediatamente.  2  Pubblicato  nel   BU  2022  ,  225.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Cpv.   modificato  dal  R    23.8.2023;  in vigore   dal  25.8.2023   -  BU  2023,   280.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Entrata   in vigore:  23  settembre  2022  -  BU  2022,  225.