Decreto legislativo urgente sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale
                            Decreto   legislativo  urgente  sulla   determinazione   di  numeri   massimi   di  medici nel settore  ambulatoriale  del   21  giugno   2023  (stato  23  giugno  2023)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  del  Consiglio  di    Stato  n.    8283  del  17  maggio  2023,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.  1  Il   presente  decreto  ha  lo  scopo  di  applicare  la  determinazione  di  numeri  massimi  di  medici  nel  settore    ambulatoriale  prevista  dall’articolo  55a    della  legge  federale  sull’assicurazione  malattie  del  18  marzo  1994  (LAMal)  conformemente   alla  disposizione  transitoria  di    cui  all’articolo   9  dell’ordinanza  sulla    determinazione    di  numeri  massimi  di  medici  nel  settore    ambulatoriale  del  23  giugno  2021  (di  seguito  ordinanza  sui   numeri   massimi).
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di Stato  è   competente  per  la limitazione  del  numero  di medici  giusta  l’articolo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55a  LAMal  e   l’articolo  9   dell’ordinanza  sui  numeri  massimi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  può:  a)   per  quali  specializzazioni  e regioni  l’offerta   cantonale  di medici  che   esercitano  a  dell’assicurazione  obbligatoria  delle    cure  medico  -  sanitarie    (AOMS)  in  equivalenti  a  pieno    (ETP)  corrisponde    ad  un  approvvigionamento    conforme  al  bisogno  (art.  9  sui  numeri  massimi);  b)    eccezioni,  sia  per  regione    che  per  istituti  giusta  l’articolo  39  LAMal,  in  seno    alle  sottoposte  alla  limitazione  di    cui  alla  lettera   a;  c)  la procedura  e prevedere   per  i  fornitori  di  prestazioni  degli   obblighi  di  comunicazione  dati  necessari  a   fissare  il   numero   massimo   di    medici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Consiglio  di  Stato  consulta  e   informa  gli  attori  direttamente  coinvolti  nella    messa  in  atto  della  regolamentazione  sulla  metodologia  e   sulla   procedura   di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Campo  d’applicazione  Art.  3  Possono  essere  soggetti  a   limitazione  del  numero  massimo  tutti  i  medici  attivi  sotto  la  propria  responsabilità  nel  campo  ambulatoriale  ospedaliero  ed   extraospedaliero  quali  dipendenti   o  indipendenti  tenuto  conto   anche  di    altre  pianificazioni  già  vigenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  presente  decreto  legislativo,  giudicato     di   natura  urgente,  entra  in  vigore  immediatamente.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  decade   con   l’entrata  in    vigore   del  decreto   legislativo  sulla  determinazione   di    numeri   massimi  di  medici  ambulatoriali  o   al    più  tardi  dopo  un  anno  dall’entrata  in    vigore   e   non  può   essere  rinnovato  in  via  d’urgenza.  Pubblicato  nel   BU  2023  ,  257.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata   in vigore:  23  giugno  2023   -  BU  2023,  257  .