Regolamento sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura
                            Regolamento  sull’organizzazione  della  lotta  contro  gli  incendi,   gli  inquinamenti  ed  i danni  della  natura  del  7   aprile  1998  (stato  23  maggio  2023)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   sull’organizzazione  della  lotta  contro  gli  incendi,   gli  inquinamenti  e i  danni   della  natura  del  5   febbraio   1996,  decreta:  Capitolo   I  Disposizioni  generali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimenti  competenti  Art.  1  L’applicazione  della  legge   sull’organizzazione   della  lotta  contro  gli  incendi  è affidata:  a)  delle   finanze  e   dell’economia,   per  le questioni   generali  legate  all’applicazione  legge  e   quelle  specifiche  attinenti  alla  lotta  contro  gli  incendi;  b)  del  territorio  per  le  questioni  attinenti    alla  lotta  contro  gli  inquinamenti,  agli  in caso  di incidente   chimico,  nonché  alla  lotta   contro  gli incendi  di bosco,   ad  eccezione  procedura  di recupero  delle  spese  di    spegnimento  di    quest’ultimi,   affidata   ai    servizi   di    cui
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  del  presente  regolamento.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commissione  consultiva  Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  delle  finanze  e   dell’economia   è   assistito  nell’esecuzione  dei  compiti   che  la  legge  gli  affida  da  una  Commissione   consultiva   composta   da   7   membri.  Ne   fanno   parte:  -  della  Federazione  Pompieri  Ticino,  2  -  dell’Associazione   Svizzera  d’Assicurazioni,  -   della   Sezione  della  protezione  dell’aria   e dell’acqua,  -   della   Sezione  forestale,  -   del  Dipartimento  delle  finanze   e dell’economia,  che  funge   da   Presidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Associazione  Svizzera  d’Assicurazioni  e  la  Federazione    Pompieri  Ticino  3  propongono  al  Consiglio  di    Stato  i  propri  rappresentanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   Commissione  è nominata  dal  Consiglio  di    Stato   ogni  quattro  anni.  Capitolo  II  Misure  di  prevenzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
                            Art.  3  I  Comuni  vigilano  sulla  corretta  applicazione  delle  misure  di  prevenzione  e   di  controllo  relative  agli  incendi   previste  dalla  legge,  dal  regolamento  e   dalle  direttive   emanate   dai  Dipartimenti  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fuochi  all’aperto  Art.  4  In    caso  di    divieto  assoluto  di    accensione   di    fuochi  all’aperto,  le    indicazioni  trasmesse  radio  e   televisione   dall’Osservatorio   meteorologico  di  Locarno-Monti  su  indicazione  della  Sezione  forestale  sono  vincolanti.  Capitolo   III  Organizzazione   di corpi  pompieri
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
1
                            Lett.   modificata  dal  R    5.8.1998;  in vigore  dal  11.8.1998  -  BU  1998,  268.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dal  R    17.3.2021;  in vigore   dal  23.3.2021   -  BU  2021,   97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dal  R    17.3.2021;  in vigore   dal  23.3.2021   -  BU  2021,   97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5  1  La  ratifica  dell’istituzione,  la classificazione  e   lo    scioglimento  dei  corpi  pompieri  è   decisa  della  Federazione  Pompieri  Ticino  4  .  Il   Dipartimento   dispone  di    facoltà  autonoma  di    proposta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   competenza  in materia  di    multe  e   in    materia  di    ricorso   sulle  decisioni   di    recupero  delle  spese  di  intervento  prese  dagli  uffici  cantonali  sono   di competenza   del  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Strutture
                            a)  Categorie  Art.  6  L’organizzazione,  l’organico   e i  quadri  attribuiti  ai    corpi  pompieri  sono  differenziati  nelle  categorie  seguenti:  -  Centro   di    soccorso  cantonali  (FSP  Categorie  5-6)  -  Centro   di    soccorso  regionali  (FSP  Categoria  4)  -  Corpi  di    supporto  locale  (FSP  Categoria  1-2-3)  e Corpi  Pompieri  di    montagna  -  Corpi  aziendali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Definizione  Art.  7  Ritenuto  il    principio  della    massima  complementarietà  e  della  differenziazione  degli  equipaggiamenti  qualora  situazioni   geografiche  o   rischi   particolari  lo giustifichino,  i corpi  pompieri  sono  classificati  ed  organizzati  nelle  seguenti  quattro  categorie:  a)   A (centri   di    soccorso  cantonale)  con  sistema  di allarme  e   di    mobilitazione  permanente   e   dotazione   di uomini  e mezzi  che  più  interventi  simultanei.  Garantisce  il  coordinamento  dell’organizzazione    di  lotta  gli  incendi,  gli inquinamenti,   i  danni  della  natura  e i  compiti  speciali  in    un  comprensorio  ampia  dispersione  regionale  e   assicura  i  collegamenti  operativi  con   le strutture   della   Polizia  con  i  Distaccamenti    d’intervento  in  caso  di  catastrofe  della  PCi  e    con  ogni  altra  di    soccorso   attiva  nel  comprensorio.  esonerati   dal  servizio  nella  protezione   civile   ed   attribuiti   ai corpi  pompieri  sono  riuniti  in  di supporto,  attribuiti  ai Centro   di soccorso   cantonali   della  Federazione  Pompieri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  e  gestiti  in   collaborazione  con  le   organizzazioni  regionali     di  protezione     civile  b)   B (Centri  di    soccorso  regionale)  con  sistema  di allarme  e di    mobilitazione  e   dotazione   di uomini  e mezzi  che   permettono  rapidi    di  primo  soccorso  con  almeno  cinque  militi.  Garantisce  il   coordinamento  di lotta  contro  gli  incendi,  danni  della  natura  ed   eventuali  compiti  delegati  un  comprensorio   regionale   limitato  e   assicura  i  collegamenti   operativi  con  le    strutture  locali  soccorso  attive  nel  comprensorio.  c)   C    (Corpi   di    supporto  locale  o   di    montagna)  dotato  di uomini  e   mezzi   che  permettono  interventi  di  prima  necessità  a livello  locale,  squadre  di  intervento  subordinate  ed    operative  principalmente  a  supporto  dei  centri  di  cantonali  e   regionali.  regioni  con  elevato  rischio  di  incendi  di  bosco,  taluni  di  questi  corpi    sono  costituiti  e  quali    corpi    pompieri  di  montagna,  equipaggiati  in  modo    differenziato  in  base  alle  della    zona,  e    operano  esclusivamente  nella  lotta  contro  gli  incendi  di  bosco  nel  attribuito.  d)   D    (Corpi   aziendali)  dotato  di    uomini  e   mezzi   che  permettono  interventi  di    prima  necessità  a livello  aziendale,  squadre  di  intervento  subordinate  ed    operative  principalmente  a  supporto  dei  centri  di  cantonali  e   regionali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Comprensorio  Il    Consiglio  di  Stato,  con    decreto    esecutivo,    stabilisce  secondo  le  necessità  il    comprensorio  d’intervento  dei  corpi   pompieri.  I  comprensori  possono  mutare  nel  tempo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Organico  e quadri  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  categorie  e   le sezioni  sono  così  composte:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A    (Centro  di  soccorso   cantonale)  a)  militi
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Cpv.   modificato  dal  R    17.3.2021;  in vigore   dal  23.3.2021   -  BU  2021,   97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Lett.   modificata  dal  R    17.3.2021;  in    vigore   dal  23.3.2021  -  BU  2021,  97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art.  modificato  dal  R    8.7.2014;  in vigore  dal  1.1.2015  -  BU  2014,   386.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  e   militi:  –  un  comandante  –  un  vicecomandante  –  un  ufficiale   chimico  del  Centro  di    soccorso  chimico  –  un  ufficiale   specialista  –  un  ufficiale   capo  dell’istruzione  –  un  ufficiale   ogni  20  militi  –  un  ufficiale   quartiermastro  –  sottoufficiali  superiori,  sottoufficiali,   appuntati   e militi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  bis  Sezione   categoria  A  a)  militi:  b)  e   militi:  –  un  capo  sezione  –  sottoufficiali  superiori,  sottoufficiali,   appuntati   e militi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  B    (Centro  di  soccorso   regionale)  a)  militi  b)  e   militi:   comandante   vicecomandante  superiori,  sottoufficiali   e   appuntati  e   militi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  bis  Sezione   categoria  B  a)  militi  b)  e   militi:  –  un  capo  sezione  –  sottoufficiali  superiori,  sottoufficiali,   appuntati   e militi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  C    (Corpo   pompieri  di  supporto   locale)  a)  militi  b)  e   militi:  –  un  comandante  –  un  vicecomandante  –  sottoufficiali  superiori,  sottoufficiali   e   appuntati  e   militi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  bis  Sezione   categoria  C  a)  militi  b)  e   militi:  –  un  capo  sezione  –  sottoufficiali  superiori,  sottoufficiali,   appuntati   e militi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cm  (Corpo  pompieri  di  montagna  regionali)  a)  militi  b)  e   militi:  –  un  comandante  –  un  vicecomandante  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  bis  Sezione   categoria  Cm  a)  militi  b)  e   militi:  –  un  capo  sezione  –  sottoufficiali  superiori,  sottoufficiali,   appuntati   e militi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  D    (Corpo   pompieri  aziendale)  e  l’organico  sono  stabiliti  secondo  specifiche  situazioni    aziendali  e  sentito    il  delle   istanze  cantonali   preposte  per  i  pompieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organico    dell’intero  corpo  pompieri  cantonale  come  pure  l’attribuzione  dei  rispettivi    gradi    di  della  Federazione  Pompieri  Ticino  7  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’istruzione    per  l’acquisizione  dei  gradi  è    regolata  nel  documento  «Direttive    permanenti    per  la  formazione  dei   pompieri  ticinesi»  e   dal  relativo   quadro  legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gradi
                            Art.  8a  8  I  gradi     ufficialmente  riconosciuti  nei  pompieri  ticinesi  sono  i    seguenti  (grado,  abbreviazione,  funzione):  –  colonnello,  ten  col  ,  comandante  nei  corpi  pompieri  (CP)  cat.  A;  –  magg  ,  vicecomandante   nei  CP  cat.  A;  –  cap  ,  ufficiale  capo  servizio  nei  CP  cat.  A    (2  nei  centri  di  soccorso    e   3  nei  centri  di  chimici:  ufficiale  tecnico  SPR   o   specialista  tecnico,  capo  dell’istruzione,  uff  chimico);  –  tenente,  Iten  ,  comandante  nei  CP  cat.  B   (1  per  CP),  capo   sezione  CP   cat.  A (1  ogni  militi);  –  ten  ,  comandante   nei  CP  cat.  C   urbani  e montagna  (1  per  CP),  vicecomandante  nei  CP  B (1  per  CP),  ufficiale  di    picchetto  e sostituto  capo  sezione  nei  CP  cat.  A    (1  ogni  Iten),  o  sezione  pompieri   di    montagna  nei   CP   cat.  A   (1  per   sezione);  –  mastro,  qm  ,  ufficiale  con  il   grado  di tenente  che  svolge  compiti  amministrativi/contabili  CP   cat.  A (1  per  CP),  se  non  fur;  –  aiut  ,  sottoufficiale  superiore   nei   CP   cat.  A   che  può  svolgere  la funzione   di ufficiale  di  (1  per  CP)  e   vicecomandante  nei  CP  cat.  C    urbani  e   montagna   (1  per  CP);  –  maggiore,  sgtm  ,  di    principio   nei  CP  cat.  A   e   B (1  per  CP)   si    occupa  della   gestione  del  –  fur  ,  svolge  compiti  amministrativi/contabili  nei  CP  cat.   A,  B,  C e   Cm  (1  per  CP),  nei  CP  A   può   essere  sostituito  dal  quartier   mastro   (1  per   CP);  –  capo,  sgtc  ,   sergente  di  provata  esperienza  che    può  svolgere  la  funzione    di  capo  capo  sezione  nei  CP  cat.  B    (1  per  sez.   di 20   militi),  sottoufficiale  nei  CP  cat.  A    (1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20   militi);  –  sgt  ,  capo   sezione   nei  CP  cat.  C    urbani  e   montagna   (1  ogni  10  militi),  sostituto  capo  nei  CP  cat.  B (1  ogni   sgtc),  sottoufficiale  nei  CP  cat.  A   (2  ogni  sgtc);  –  cpl  ,  capo  gruppo  nei  CP  cat.  A,  B, C    urbani   e   montagna  (1  ogni  8 militi);  –  capo,  appc  ,  appuntato   formato   come  gruppo  che  può  svolgere  la    funzione  di  nei  CP  cat.   A,  B,  C    urbani   e montagna  (1  ogni  2 cpl);  –  app  ,  pompiere  particolarmente   meritevole  e   di provata  esperienza  o milite  previsto  essere  formato  come  capo  gruppo  (il    numero  totale  non  può  superare   quello  dei  cpl).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nomine  e dimissioni  Art.  9  1  La  ratifica  della  nomina  nei  corpi  pompieri   è   di    competenza  della  Divisione  delle   risorse.  Essa  avviene   su  proposta  dei  Municipi  sede  dei  singoli  corpi  ed  è subordinata   alla  frequentazione  dei  corsi  d’istruzione  previsti  dal  piano  di formazione  stabilito  dalla   Federazione  Pompieri   Ticino
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e  ratificato  dal  Dipartimento   delle  finanze  e   dell’economia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    ratifica  del  reclutamento  può  essere  revocata  in  caso    di  mancato    assolvimento    della  scuola  reclute  entro  un  termine  di    tre  anni   dal  reclutamento  stesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    dimissioni    e  le  destituzioni  devono  essere  segnalate    all’Ufficio  della  difesa  contro  gli  incendi.  Contro  la    decisione   di    destituzione  è   data   facoltà  di    ricorso  al    Consiglio  di Stato  entro  il   termine  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  giorni  dalla  notifica.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   grado  di  appuntato   può  essere   conferito   ai pompieri   particolarmente  meritevoli.  Il   numero   degli  appuntati  non  può  essere  superiore  a quello  dei  sottufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limiti  di  età  Art.  10  11  1  Possono  far  parte  dei  corpi   pompieri   uomini   e   donne   a partire  dai  18  anni   fino  ai 60  anni  di  età,   idonei  al    servizio   secondo   le disposizioni  mediche  e   le    prescrizioni  vigenti  in    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dal  R    17.3.2021;  in vigore   dal  23.3.2021   -  BU  2021,   97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art.  introdotto   dal  R    8.7.2014;  in    vigore   dal  1.1.2015  -  BU  2014,  386.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Cpv.   modificato  dal  R    17.3.2021;  in vigore   dal  23.3.2021   -  BU  2021,   97.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Cpv.  modificato  dal   R    18.2.2014;  in    vigore  dal   1.3.2014  - BU  2014,  120.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Art.   modificato  dal  R    11.1.2023;  in    vigore  dal  13.1.2023  - BU  2023,  1;  precedenti   modifiche:  BU  2017,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136;  BU  2021,   97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comune,  sentito  il   parere   del  Comandante,   può  mantenere  in servizio  oltre   i  60  anni  di    età  e fino  portatori  di  apparecchi  per  la  protezione    della  respirazione,  dopo  una  valutazione  medica  individualizzata  nel  rispetto  delle  disposizioni  e   delle   prescrizioni  vigenti  in    materia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Criteri  di  idoneità  Art.  11  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  partire  dai  50  anni,  i  militi  devono  venire  sottoposti  ad  una  visita  medica  di    controllo,  secondo  le disposizioni  mediche  e   le    prescrizioni  vigenti   in materia,  che   attesti  l’idoneità  a   svolgere  il  servizio  nei  corpi  pompieri.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Comandante   può  ordinare   in    ogni  tempo  una  visita  di    controllo  indipendentemente  dall’età  e   dalla  funzione  del  milite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  riservate  le  disposizioni  particolari    emanate  dall’Ufficio  della  difesa  contro  gli  incendi  per  i  portatori  di apparecchi  per  la    protezione  della   respirazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Specialisti  tecnici  Art.  12  I   Dipartimenti  competenti  assicurano    ai  singoli  corpi    pompieri  la  collaborazione  di  specialisti  per  l’istruzione    e  gli  interventi  che  richiedono  conoscenze    particolari  (idrocarburi,  inquinamenti,  incendi  di bosco,  impiego   di    elicotteri,  sostanze  chimiche  o   tossiche).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Unità  intervento  tecnico  Art.  12a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Possono  essere  istituite  all’interno    dei  corpi  pompieri    urbani  delle  unità  di  intervento  specialistiche  per  il   soccorso  tecnico  (UIT).  Le  stesse  sono  chiamate    a   far  fronte  alle    richieste  di  salvataggio  dovute  a sinistri  che  minacciano   la    vita  delle   persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  militi   incorporati  nell’UIT   seguono  una  formazione  specifica  elaborata  dalla  Federazione  Pompieri  Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  costi  in    ambito  UIT  per   la formazione,  l’equipaggiamento  e   il   relativo   materiale  specialistico  sono  a  carico  del  Fondo   incendi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispezioni
                            Art.  13  I   Dipartimenti    competenti  possono  ispezionare  i  corpi  pompieri  per  il   tramite  di  loro  delegati,  accertando  il   grado  d’istruzione,  di  prontezza  e    di  efficacia    e  controllando  lo  stato  di  manutenzione  delle  attrezzature   e   dell’equipaggiamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Comando  e   regole  d’intervento  Art.  14  1  Il  responsabile  del  Comando  in caso  di    intervento  è il   Comandante  del  corpo   del  luogo  del  sinistro    o    un  suo    sostituto  designato;  il  personale  specializzato  funge  da  consulente  del  Comandante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  d’intervento  di    più  corpi  pompieri  il comando  è   assunto  dall’Ufficiale  responsabile  del  Centro  di  categoria  superiore,  rispettivamente,    in  caso  di  incidente    chimico,  dall’Ufficiale  specialista  del  Centro  di    soccorso  chimico.  Capitolo  IV  Istruzione
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruzione
                            a)  Piano  di  formazione  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Divisione  delle  risorse  approva:  -  annuale  di  formazione  elaborato  sulla  base  del  concetto    di  istruzione  della  Pompieri   Ticino  14  ;  -    annuale    delle  esercitazioni  dei  singoli  corpi    pompieri,  allestito  dai  singoli  tenuto   conto   delle   direttive  emanate  dall’Ufficio  della   difesa  contro  gli  incendi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Dipartimenti  competenti  organizzano,  con  il   concorso    degli    ufficiali  dei  centri  di  soccorso  e  di  specialisti,  i  corsi  di formazione  e   di    istruzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  pompieri  sono  istruiti  conformemente  ai  regolamenti    ed  alle  prescrizioni  della  Federazione  svizzera  dei  pompieri,  della  Federazione  Pompieri   Ticino  15  e   a   quelle  del  Dipartimento  del  territorio  in  materia   di    idrocarburi,  sostanze  chimiche   e tossiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Art.  modificato  dal  R    17.5.2017;   in vigore  dal  19.5.2017  - BU  2017,  136.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Art.  introdotto  dal  R    17.5.2023;  in    vigore   dal  23.5.2023  -  BU  2023,  176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Cpv.  modificato  dal   R    17.3.2021;  in    vigore  dal   23.3.2021  - BU  2021,  97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Cpv.  modificato  dal   R    17.3.2021;  in    vigore  dal   23.3.2021  - BU  2021,  97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Al  milite   riconosciuto  quale   istruttore  federale  dalla   Federazione  Svizzera  dei  Pompieri  può  essere  quale  partecipante  ai    corsi  federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  I  pompieri  attivi  in  corpi    di  supporto  locale  con  specializzazione  aziendale  sono  istruiti  con    il  concorso  dei  Centri  di    soccorso  cantonali,  delle  Associazioni  professionali  e   degli  Enti  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Esercitazioni  Art.  16  1  I  Comandanti  organizzano  le    esercitazioni  teoriche  e pratiche  necessarie  a   mantenere  efficiente  il   corpo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Comandanti    dei  centri  di  soccorso  cantonali    prevedono  e   organizzano  esercitazioni  combinate  con  gli altri  corpi  pompieri  e   con  le altre   organizzazioni  di    soccorso  attive  nel  rispettivo  comprensorio.  Capitolo   V  Equipaggiamento  e   infrastrutture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Equipaggiamento  e materiale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Acquisto   e proprietà  Art.  17  1  La  scelta  e   l’acquisto  dell’equipaggiamento,  del  materiale,  delle  attrezzature   e   dei  veicoli  atti  a   garantire  l’esecuzione   dei  compiti  previsti  dalla   legge  e   da  contratti  di prestazione   specifici  è  effettuata  dai   Dipartimenti  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’equipaggiamento,  il   materiale,  le    attrezzature  e   i  veicoli  acquistati  dallo  Stato   sono  di    proprietà   di  quest’ultimo,  che  non  li   può  alienare  che  per  scopi  legati  all’esercizio  di  attività    pompieristica    nel  Cantone  o   in    caso  di    messa   fuori  servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’utilizzazione  dell’equipaggiamento,  del  materiale,    delle    attrezzature  e  dei  veicoli  per  scopi  estranei  al  servizio  pompieri  è    vietata.  I   Dipartimenti  competenti  decidono  le  deroghe,  in  casi  motivati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Manutenzione  Art.  18  1  I  Comuni,  per    il   tramite  dei  loro  corpi  pompieri  e   di  specialisti  da    loro    designati,  sono  responsabili,  della  costante  manutenzione  dell’equipaggiamento,   del  materiale,   delle  attrezzature   e  dei  veicoli,  che  deve   essere  sempre  in    perfetto  stato  di    servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  oneri  di  manutenzione   ordinaria  sono  a carico  dei  Comuni.  Eventuali  contributi   forfetari  sono  stabiliti  dai   Dipartimenti  competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In  caso    di  inadempienza,    i   Dipartimenti  competenti  possono  far  eseguire  la  manutenzione  necessaria  a   spese  del  corpo  e   trasmettere  in  questo   caso  rapporto   scritto   al  Municipio.  del  materiale  costituisce   violazione  dei  doveri   di servizio   del  Comandante   del  corpo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In  caso  di danni  dovuti  a   negligenza  grave  o ad  incuria,   come  pure   in    caso  di    danni  dovuti  alle  forze  della  natura  o   agli  incendi  nei   depositi   o   nei   luoghi  di stazionamento,  i  Comuni  provvedono,  a   proprie  spese,  alla   rimessa   in  servizio  o   alla  sostituzione  del  materiale,  delle  attrezzature  e dei  veicoli.  E’  riservata  la loro   facoltà  di recupero  delle  spese  nei  confronti  dei  responsabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Custodia  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  corpo  è  responsabile  della    custodia  dell’equipaggiamento,  del  materiale,  delle  attrezzature  e   dei  veicoli  affidati.  I  Comuni  realizzano   a   questo   scopo  le    necessarie   infrastrutture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    messa    a    disposizione    di  attrezzature    e    veicoli    è    subordinata  alla  disponibilità  di  adeguate  infrastrutture  per  la loro   custodia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Materiale  e   impianti  di  terzi  Art.  20  1  I  proprietari  di  materiale  e  attrezzature  speciali,  di  fonti  d’acqua    quali  piscine  o  acquedotti  privati,  di  veicoli  particolari    sono  obbligati  a   metterli  a   disposizione  dei  corpi    pompieri  quando  le    esigenze  lo    giustificano.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   spese  di    consumo   per  il   materiale  impiegato  e quelle  per  l’uso   di attrezzature  impianti  e   veicoli  e  il risarcimento  di eventuali  danni  sono  a   carico  dei  Dipartimenti  competenti   e   vengono   conteggiati  nelle  spese  di    intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Equipaggiamento,  materiale,  attrezzature   e   veicoli  comunali  Art.  21  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Comune,  con  l’accordo  dei  Dipartimenti   competenti   e   sentita  la    Federazione  Pompieri  Ticino  17  ,  può    dotare  il   corpo  pompieri  di  equipaggiamento,  materiale  e   veicoli  supplementari.    La
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Art.  modificato  dal  R    14.4.2015;   in vigore  dal  17.4.2015  - BU  2015,  145.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  Cpv.  modificato  dal   R    17.3.2021;  in    vigore  dal   23.3.2021  - BU  2021,  97.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            proprietà  resta  del  Comune   che  si   assume  ogni  onere  e   responsabilità  derivanti  dalla  manutenzione  e  dall’uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  corpi  pompieri  non  possono    derogare  alle    competenze  e    ai  compiti    definiti  per  la  rispettiva  categoria  tramite  l’acquisizione  in  forma  privata,  comunale  o    regionale  di  materiale,  equipaggiamento  e di    mezzi  non  contemplati  nella  propria  dotazione   standard   per   l’esecuzione  dei  compiti  di    legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                f) Elicotteri
                            Art.  22  Il   Dipartimento    del  territorio  stipula  le  convenzioni  necessarie  con  l’esercito  e  con    le  compagnie  private  di  elicotteri    ed  emana  le  necessarie    direttive  tecniche  per  disciplinare  l’uso  di  elicotteri  nella  lotta  contro  gli incendi,  gli inquinamenti   ed  i  danni   della   natura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Rete  idrica  e idranti  Art.  23  I   comuni  devono  predisporre,  sul  proprio  territorio,  un’adeguata    rete  di  idranti  e    di  captazioni  d’acqua  nonché  di    riserve  d’acqua,  secondo  le direttive  dei  Dipartimenti  competenti.  Capitolo  VI  Finanziamento
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
                            a)  Principio  Art.  24  1  I  costi   per   l’esecuzione  dei  compiti   previsti  dalla   legge  e dal  regolamento  sono  a   carico  dello  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lo   Stato  garantisce  inoltre  gli  oneri   relativi  agli  interventi  richiesti  nell’ambito  degli   interventi  retti  dalla  legge  sulla  protezione  della  popolazione  del  26  febbraio  2007,   riservata  la    facoltà  di recupero  delle  spese.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo   Stato  rimborsa  integralmente  ai    singoli  corpi  pompieri   i  costi  relativi  agli  interventi  di lotta  contro  gli  incendi  di    bosco  e   in caso   di inquinamenti   e   incidenti  chimici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Recupero  Art.  25  19  1  I  Dipartimenti  competenti  procedono,  nei  limiti  stabiliti  dalla  legge,  all’allestimento  della  casistica  per  la    quale  è previsto  il recupero  delle   spese.  Per  le spese  derivanti  da   interventi  in    caso  di  inquinamenti  da   idrocarburi  e   da  sostanze   chimiche   o   tossiche  valgono   inoltre   le disposizioni  delle  legislazioni  speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    procedura  di  recupero    delle    spese  per  lo  spegnimento  di  incendi  e    per  altri  interventi    di  competenza  del  Dipartimento  delle  finanze  e dell’economia   ai sensi  dell’art.  15   della   legge   è affidata,  fino  a   fr.  50  000.--,   all’Ufficio  della   difesa  contro  gli  incendi  e, oltre  fr.  50  000.--,  alla  Divisione   delle  risorse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Eventuali  perdite  per   crediti  inesigibili  o   spese  non  coperte   da   terzi  sono  assunte   dallo  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Casi  eccezionali  Art.  26  In    casi  eccezionali,  segnatamente  in    situazioni  di    stato   di    necessità  o   in    casi   di    particolare  rigore,  in    assenza  di colpa  o   di    intenzione,  il Consiglio  di Stato  può  rinunciare  al    recupero  delle  spese  di  intervento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Contributi  di  terzi  Art.  27  I  contributi  della  Confederazione  sono  incassati  dallo  Stato  e   riversati  ai Comuni  sede  dei  Corpi   pompieri  interessati  in base  al    riparto  dei  compiti  fra  gli  stessi,  lo Stato  ed  eventuali  terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Imposte   e   tasse  Art.  28  1  I  corpi   pompieri  sono  esenti  dal  pagamento  delle  imposte   cantonali   e   comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  veicoli  in    dotazione  ai    corpi  pompieri  sono  esenti  dalla  tassa  di    circolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennità
                            Art.  29  1  Le  indennità  di    intervento   e   di    istruzione  per  pompieri,  specialisti  e   personale  ausiliario  sono  fissate  con  speciale   decreto  esecutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Cpv.  modificato  dal   R    17.5.2023;  in    vigore  dal   23.5.2023  - BU  2023,  176.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Art.  modificato  dal  R    5.8.1998;  in    vigore   dal  11.8.1998  -  BU  1998,   268.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    indennità    di  intervento  e   quelle  di  istruzione    per  i  corsi  previsti  dalla    pianificazione  stabilita  o  Comuni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Copertura  assicurativa  Art.  30  1  Il  Dipartimento    delle  finanze  e   dell’economia  stipula  adeguate    coperture  assicurative  contro  gli  infortuni  e   le malattie  contratte   in  servizio,   di  protezione  e   di  assistenza   giuridica  per  gli  autisti,  di  responsabilità  civile  per  i  corpi  e   per   i veicoli.  Resta   riservato  ai  Dipartimenti   competenti  ogni  diritto  di    regresso  in    caso  di    colpa  grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  premi  sono  a carico   dei  Dipartimenti  competenti.  Capitolo   VII  Norme  finali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  31  Il   presente  regolamento  abroga  il   regolamento  sulla  polizia  del  fuoco   del  4   luglio   1978.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme  transitorie  Art.  32  1  I  pompieri  nati  negli  anni   1938  e   precedenti   in  servizio  al  31  dicembre   1997   possono  restare  in  servizio  fino  alla    fine  dell’anno  in  cui  compiono  il   62esimo  anno  di  età,  riservate  le  disposizioni  dell’articolo  10  e   11  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    nuova  organizzazione    dei  corpi    come  prevista    dagli    art.  6,  7    e  8    del  presente  regolamento  è   subordinata  al    preavviso  degli  Ispettori  di    zona,  della  Federazione  Pompieri  Ticino  20  e  della   consultiva  del  Fondo  Incendi  e   dev’essere  attuata  entro  due   anni  dall’entrata  in  vigore  del   presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  33  Il   presente  regolamento  è pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale   delle  leggi   e   degli  atti   esecutivi  del  Cantone  Ticino  ed  entra  in    vigore  retroattivamente  al    1°  gennaio  1998.  Pubblicato  nel   BU  1998  ,  103.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  Cpv.  modificato  dal   R    17.3.2021;  in    vigore  dal   23.3.2021  - BU  2021,  97.