15G00146
15G00146
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00146) (DECRETO LEGISLATIVO 05 agosto 2015 n. 128)
Art. 1 - Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente
Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente 1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212 , e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano:
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale del contribuente.
4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
5. Il contribuente puo' proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza e' presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
7. La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e' automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo e' specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.
9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e, successive modificazioni, e dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 .
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puo' essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie.
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.».
2. L' articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e' abrogato. Le disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite all' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , in quanto compatibili.
(( 3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell' articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Resta ferma la possibilita' del contribuente di fornire la dimostrazione di cui al primo periodo anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. )) 4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , che restano disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 , e successive modificazioni, nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea.
5. Le disposizioni dell' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo.
CAPO II Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO
Art. 2 - Modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento
Modifiche alla disciplina del raddoppio
dei termini per l'accertamento 1. All' articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
2. All' articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».
3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresi', fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell' articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015.
4. Ai fini della causa di non punibilita' di cui all' articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attivita' dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali e' scaduto il termine per l'accertamento.
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».
- Il testo vigente dell' art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 57 (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
2. In caso d'omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione. Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».
- Il testo vigente dell' art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165, e' il seguente: In vigore dal 1° gennaio 2015.
«Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).».
- Il testo vigente dell' art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1929, n. 11, e' il seguente:
«Art. 24. - Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale».
- Il testo vigente dell' art. 5-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151, e' il seguente:
«Art. 5-quinquies (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'art. 5-quater:
a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli articoli 2 , 3 , 4 , 5 , 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , e successive modificazioni;
b) e' altresi' esclusa la punibilita' delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale , commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.
3. Limitatamente alle attivita' oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall' art. 648-ter del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale puo' essere attivata la procedura di collaborazione volontaria.
4. Le sanzioni di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensi dell' art. 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , in misura pari alla meta' del minimo edittale: a) se le attivita' vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 ;
ovvero b) se le attivita' trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;
ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'art. 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attivita' sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorita' finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita' oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione e' determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute e' fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attivita' oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera a), l'autore della violazione e' obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attivita', l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le attivita' sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attivita', tale autorizzazione alle autorita' finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla meta' della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto e' definito ai sensi dell' art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , e successive modificazioni. Il confronto previsto all' art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 , e successive modificazioni, e' operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi o, se piu' favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu' gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, indicata nell'art. 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999 , e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 , e' fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attivita' oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primo periodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'art. 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'art. 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno e determina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo' essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attivita' finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilita' delle attivita' finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilita'.
10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all' art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'art. 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all' art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, all' art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e all' art. 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , e successive modificazioni, un avviso di accertamento e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 , e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di contestazione.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.».
CAPO III Titolo III REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Art. 3
Finalita' e oggetto
1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario.
2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.
Art. 4 - Requisiti
Requisiti 1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative piu' adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema integrato di governo aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:
a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilita' ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali;
b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
c-bis) una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.
1-bis. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformita' ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti gia' in possesso di una specifica professionalita' iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. ((In caso di certificazione infedele si applicano le disposizioni di cui all' articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . La certificazione e' infedele se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilita' e professionalita' indicati nel regolamento di cui al comma 1-ter, nonche' in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento di cui al comma 1-ter. In caso di certificazione infedele l'Agenzia dell'entrate ne tiene conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo del soggetto cui la certificazione si riferisce e comunica la condotta del professionista che ha reso la certificazione infedele al Consiglio Nazionale dell'ordine professionale di appartenenza per le valutazioni di competenza.)) (4)
1-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, sono disciplinati, quali disposizioni attuative di quelle relative al regime di cui al presente articolo, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 1-bis, nonche' i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e del suo aggiornamento sono indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione.
2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita' pianificate.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015 , introdotto dal comma 1, lettera a), numero 2)".
Art. 5 - Doveri
Doveri 1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti impegni:
a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita' del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1;
b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva;
c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza;
d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime;
e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel piu' breve tempo possibile;
f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attivita' dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.
2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:
a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ((certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis,)) , per garantire il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;
b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel piu' breve tempo possibile;
d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onesta', correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l'affidabilita', nonche' la conoscibilita' a tutti i livelli aziendali.
(( 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo, ivi incluso quello funzionale alla comunicazione di cui al comma 2, lettera b) ))
Art. 6 - Effetti
Effetti 1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilita' dell'anticipazione del controllo.
2. L'adesione al regime comporta altresi' per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la sufficienza e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all'interpello e' in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessita' di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo nonche' modalita' semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.
2-bis. Nei riguardi dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo, l'Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni attuative del presente comma.
3. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto e' esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione. Per gli effetti di cui al primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
3-bis. Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della meta' e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino alla definitivita' dell'accertamento.
3-ter. E' facolta' del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e contenenti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano i commi 3 e 4. ((Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.)) (5) ((7)) 4. Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale . Per gli effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.
5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA di cui all' articolo 70-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui al primo periodo si applica ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo. Per i soggetti di cui al secondo periodo, l'esonero dalla prestazione di garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 .
6-bis. Per i periodi di imposta ai quali il regime si applica, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e' certificato da professionisti indipendenti qualificati ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , 57, primo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di due anni. (4)
6-ter. Per i periodi di imposta ai quali si applica il regime i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , 57, primo comma , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di un ulteriore anno se al contribuente e' rilasciata la certificazione tributaria di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , in cui viene attestata la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonche' l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attivita' indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (4)
6-quater. Non trovano applicazione i termini previsti ai commi 6-bis e 6-ter quando e' constatato che le violazioni sono realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Tale previsione si applica limitatamente all'accertamento delle violazioni di cui al primo periodo.
6-quinquies. Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si cumulano con quella prevista dall' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 .
(2)
----------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita' di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresi', sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , all' articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 , e all' articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per i soggetti gia' ammessi al predetto regime alla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6-bis e 6-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015 , introdotte dal comma 1, lettera c), numero 6), si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo, di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, alla data del 18 gennaio 2024 , data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 , il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 6, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n. 128 del 2015 , decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 7 - Competenze e procedure
Competenze e procedure 1. L'Agenzia delle entrate e' competente in via esclusiva per i controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime. La Guardia di finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio dei poteri istruttori nei confronti dei contribuenti ammessi al regime, agli effetti di cui agli articoli 33, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e 63, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
1-bis. Il regime e' riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
1-ter. I requisiti dimensionali di cui al comma 1-bis sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore piu' elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.
(( 1-quater. Il regime e' riservato, altresi', ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle societa', delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell' articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) , e comma 2 del codice civile , a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis. )) 1-quinquies. Il contribuente che da' esecuzione alla risposta all'istanza di interpello nuovi investimenti, di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 , indipendentemente dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, puo' accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal presente decreto.
2. I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, nonche' all'articolo 4, comma 1-bis, comunica ai contribuenti l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volonta' di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.
3. L'Agenzia delle entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi trenta giorni, con provvedimento motivato, puo' dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 o ai commi 1-bis, 1-quater e 1-quinquies, ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2. In caso di inosservanza degli impegni assunti, l'esclusione dal regime dell'adempimento collaborativo e' preceduta da un periodo transitorio di osservazione, finalizzato a verificare l'adozione da parte del contribuente degli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, e alla regolarizzazione delle connesse violazioni fiscali, al termine del quale si determina l'uscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione e' pari a centoventi giorni ed e' rinnovabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, una sola volta per un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni. Il periodo di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. L'esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento.
4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 221 .
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , ha disposto (con l'art. 67, comma 1) che "Sono inoltre sospesi i termini di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 , i termini di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonche' i termini relativi alle procedure di cui all' articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ".
Art. 7-bis - (Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale)
(Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale) 1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui e' esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed e' irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:
a) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;
b) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale .
2-bis. ((I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all'articolazione dell'Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, sempreche' la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.)) ((7)) 2-ter. ((In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validita' dell'opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) , c) , d) , e) , f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 , nonche' l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b).)) ((7)) 2-quater. ((Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell'Agenzia delle entrate. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonche' della sanzione di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.)) ((7)) 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
-------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), si applicano alle comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto". CAPO IV Titolo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 8 - Clausola di invarianza oneri
Clausola di invarianza oneri 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 agosto 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando