Monitoring Gesetzessammlung

087U0229

IT - Atti di Attuazione Regolamenti UE

087U0229

Disposizioni applicative del regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, per la campagna di commercializzazione 1987-88. (DECRETO 17 marzo 1987 n. 229)

Premessa

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Viste le direttive n. 66/401/CEE e n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del Consiglio del 29 settembre 1970 , e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra; Visto il regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1581/83 del Consiglio del 14 giugno 1983 ; Visto il regolamento CEE n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972 che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto nel settore delle sementi, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1659/81 del Consiglio del 19 maggio 1981 ; Visto il regolamento CEE n. 1682/72 della commissione del 2 agosto 1972 , relativo a talune modalita' per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi modificato dal regolamento CEE n. 1382/74 della commissione del 4 giugno 1974 ; Visto il regolamento CEE n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975 , che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi; Visto il regolamento CEE n. 1445/76 della commissione del 22 giugno 1976 , che stabilisce l'elenco delle diverse varieta' di Lolium perenne L., modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1187/83 della commissione del 18 maggio 1983 ; Visto il regolamento CEE n. 1488/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 , che Fissa, per le campagne di commercializzazione 1986-87 e 1987-88, gli importi dell'aiuto nel settore delle sementi; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 , concernente la disciplina dell'attivita' sementiera e relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 marzo 1972 con il quale sono stati affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalle Comunita' economiche europee per il settore delle sementi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1980 con il quale sono stati affidati all'Ente nazionale risi i compiti relativi all'attuazione del regime dell'aiuto istituito dalle Comunita' economiche europee per il settore delle sementi di riso; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di provvedere all'emanazione delle correnti disposizioni applicative, integrative di quelle comunitarie, per la campagna di commercializzazione 1987-88; Decreta:

Art. 1

Disposizioni regolamentari e ministeriali
L'attuazione, per la campagna di commercializzazione 1987-88, del regime di aiuto alla produzione di sementi certificate di talune specie, previsto dal regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio dei 16 ottobre 1971 , e successive integrazioni e modificazioni, e' disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto, adottato in applicazione dei regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Art. 2

Importo dell'aiuto comunitario
Per la campagna di commercializzazione 1987-88 il regolamento CEE n. 1488/85 ha fissato l'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso indicate, nella misura a fianco di ciascuna di esse indicate:
CEREALI
Spelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 11,0 Riso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 14,6
OLEAGINOSE E DA FIBRA
Lino tessile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 21,6 Lino oleaginoso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 17,1 Canapa monoica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 15,6
FORAGGERE GRAMINACEE
Agrostide canina . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 60,8 Agrostide gigantea . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 60,8 Agrostide stolonifera. . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 60,8 Agrostide tenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 60,8 Avena altissima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 51,3 Dactylis o pannocchia. . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 41,6 Festuca arundinacea. . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 45,0 Festuca ovina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 32,7 Festuca dei prati. . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 32,7 Festuca rossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 28,2 Loglio d'Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 16,1 Loglio perenne:
ad malta persistenza, tardivo o semi tardivo . . . . E.C.U./q.le 26,7 nuove varieta' ed altre. . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 20,8 a bassa resistenza, semitardivo,
semi precoce o precoce . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 14,6 Loglio ibrido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 16,1 Fleolo bulboso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 40,9 Fleolo o coda di topo . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 56,9 Poa dei boschi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 29,7 Fienarola dei prati. . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 29,7 Poa comune dei prati . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 29,7
FORAGGERE LEGUMINOSE
Pisello da foraggio. . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le zero Favino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le zero Lupolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 24,3 Erba medica (ecotipi). . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 16,2 Erba medica (varieta). . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 26,7 Trifoglio alessandrino . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 35,0 Trifoglio ibrido . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 35,1 Trifoglio incarnato. . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 35,0 Trifoglio pratense o violetto. . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 38,6 Trifoglio bianco (nano). . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 54,1 Trifoglio bianco (ladino). . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 54,1 Trifoglio persiano . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 35,0 Veccia comune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.C.U./q.le 23,8
In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento CEE n. 1546/75 il calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale si basa sul tasso di conversione dell'E.C.U. in lire valido al 1 agosto 1987.

Art. 3

Beneficiari dell'aiuto ed oggetto dell'aiuto
In applicazione dei regolamenti CEE n. 1674/72 e n. 1686/72 , citati nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto comunitario, che verra' corrisposto al moltiplicatore delle sementi, e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) che si tratti di sementi raccolte nel 1987 ed ufficialmente controllate e certificate nelle categorie "sementi di base" e "sementi certificate";
b) che le sementi stesse siano state raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un agricoltore moltiplicatore di sementi ed un produttore selezionatore o un responsabile della conservazione in purezza di varieta', od ancora, direttamente, dal produttore selezionatore in possesso dell'apposita licenza di cui all' art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 , o dal responsabile della conservazione in purezza della varieta'.

Art. 4

Registrazione dei contratti di moltiplicazione delle denunce di diretta moltiplicazione
I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1987 dovranno essere presentati entro il 31 maggio 1987 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione III mezzi di produzione - Via XX Settembre, per la preventiva registrazione.
Detti contratti e denunce debbono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, elenco recante dati sommari sul produttore selezionatore e sulle aziende agrarie interessate e relative superfici, varieta' e presumibile produzione di sementi in natura.
Una copia dell'indicato elenco sara' inviata, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Ente nazionale sementi elette prima dei controlli delle coltivazioni destinate alla produzione delle sementi.

Art. 5

Presentazione delle domande e relativa documentazione
Gli interessati, per poter beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi delle specie elencate nel precedente art. 2, raccolte nel 1987 dovranno inoltrare, dopo il raccolto e comunque non oltre il 15 giugno 1988, all'Ente nazionale risi - Piazza Pio XI n. 1 - Milano, per le sementi di riso e all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - Roma, per le sementi delle altre specie, una domanda in carta semplice indirizzata allo stesso ente o Azienda di Stato, contenente i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, societa', ecc., ragione e sede sociale e generalita' del legale rappresentante;
b) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione;
c) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1987 le sementi oggetto della domanda di aiuto;
d) quantita' delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varieta', espresse in quintali, con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;
e) modalita' con le quali dovra' corrispondersi l'importo di aiuto.
La domanda stessa dovra' essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:
1) certificato di residenza qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;
2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da cui risultino le generalita' complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una societa', ecc.;
3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di diretta moltiplicazione precedentemente registrati;
4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture portaseme nonche' la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti precisazioni: estremi della ditta selezionatrice, nome, cognome ed indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varieta', categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione.
Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunita' europea la dichiarazione di cui al precedente punto 4) del presente articolo e' rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

Art. 6

Rilascio delle dichiarazioni E.N.S.E.
L'Ente nazionale sementi elette rilascera', a richiesta degli interessati, la dichiarazione di cui al precedente art. 5, punto 4), unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati in conformita' a quanto disposto nel precedente art. 4.

Art. 7

Penalita'
Chiunque, ai fini di ottenere i benefici previsti dal presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti, per effetto di false dichiarazioni, soggiace alle penalita' di legge.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 17 marzo 1987 Il Ministro: PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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