Monitoring Gesetzessammlung

089G0324

IT - Atti di Attuazione Regolamenti UE

089G0324

Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68. (DECRETO 07 giugno 1989 n. 258)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 4/8/1989 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 804/68 e successive modifiche relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-quater che istituisce il regime del superprelievo sul latte di vacca; Visto il regolamento CEE n. 857/84 e successive modifiche che fissa norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all' art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 ; Visto il regolamento CEE n. 1546/88 che ha sostituito il regolamento CEE n. 1371/84 che contiene le modalita' di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 ; Visto il regolamento CEE n.1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni; Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674 , contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 , relativa alla documentazione amministrativa e alla legalizzazione ed autenticazione delle firme; Visto il proprio decreto ministeriale del 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1985, n. 237, contenente disposizioni per la rilevazione dei quantitativi di latte consegnati dai produttori agli "acquirenti" e dei quantitativi venduti direttamente dai produttori ai consumatori finali nel 1983, ai fini dell'applicazione dell' art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 e del regolamento CEE n. 857/84 ; Visti i decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 313 del 14 novembre 1984 e n. 80 del 7 aprile 1986, relativi ai criteri e modalita' per la concessione di una indennita' ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1987, n. 57, che ha accertato la sussistenza nell'Unione nazionale fra le associazioni di produttori agricoli denominata "Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino - U.N.A.LAT.", dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78 ; Visto il proprio decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 150 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1988, n. 109, con il quale sono stati assegnati all'U.N.A.LAT., alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.LAT. ed ai produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione i quantitativi di riferimento; Considerato che l'U.N.A.LAT. e le associazioni di produttori di cui all' art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 , sono titolari a tutti gli effetti dei quantitativi di riferimento come se fossero produttori singoli; Ritenuta, altresi' la necessita' di rappresentare alla succitata U.N.A.LAT., alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.LAT., ai produttori singoli non associati ed agli acquirenti, gli adempimenti previsti agli articoli 4- bis e 6- bis del regolamento CEE n. 857/84 , nonche' quelli previsti dal regolamento CEE n. 1546/88 ; Udito il parere del Consiglio di Stato pronunciato nella adunanza generale n. 17/89 del 17 aprile 1989; E M A N A il presente regolamento:

Art. 1

L'U.N.A.LAT., e le associazioni di produttori di cui all' art. 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 non aderenti all'U.N.A.LAT., in seguito denominate "associazioni", i produttori non associati alle predette associazioni, gli acquirenti di cui all' art. 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 , ai fini dell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla regolamentazione comunitaria citata nelle premesse, riguardante l'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca, devono attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2

1. I quantitativi di latte liberati ai sensi dei decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986 dai produttori aderenti all'U.N.A.LAT. ed alle "associazioni" rimangono a disposizione dell'U.N.A.LAT., e se del caso, di ciascuna "associazione" nel rispetto dei limiti del quantitativo assegnato con il decreto ministeriale 11 aprile 1988. Tali quantitativi saranno riassegnati secondo i seguenti criteri prioritari:
ai nuovi produttori, purche' gli stessi non si installino su territori di aziende che hanno usufruito dei premi di abbandono;
ai produttori che, avendo la loro produzione lattiera nel 1983 risentito degli eventi eccezionali fissati all' art. 3, par. 3 del regolamento CEE n. 857/84 e all' art. 3 del regolamento CEE n. 1546/88 , chiedono la presa in considerazione dell'anno 1981-82;
ai produttori che abbiano sottoscritto il piano di sviluppo, ai sensi dell' art. 3, par. 1, regolamento CEE n. 857/84 ;
ai produttori che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale.
A tal fine l'AIMA fornisce, con la massima tempestivita' e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, all'U.N.A.LAT. ed alle "associazioni" tutti gli elementi d'informazione necessari.
L'U.N.A.LAT. e le "associazioni" comunicano al Ministero e all'AIMA le indicazioni relative alla propria ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale ed ogni eventuale successiva modifica.
L'U.N.A.LAT. e le "associazioni" comunicano con tempestivita' e comunque non oltre ottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, relativamente ad ogni singola associazione, il numero dei soci che hanno usufruito del premio di abbandono e i quantitativi di latte liberati in totale.
2. Il quantitativo totale di latte concernente i produttori non associati che abbiano beneficiato dei medesimi premi e' contabilizzato dal Ministero dell'agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli articoli 5 e 6, par. 3, del regolamento CEE n. 857/84 .
Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvedera' a ripartire le riserve ai produttori di latte non associati attenendosi ai criteri prioritari suindicati.

Art. 3

1. L'U.N.A.LAT. e ciascuna "associazione" tengono, con periodicita' semestrale, a decorrere dal 1› aprile di ciascun periodo, la contabilita' di magazzino prevista all' art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88 contenente tutte le indicazioni prescritte al par. 1 del medesimo articolo relativamente ai produttori associati.
Trattandosi dell'U.N.A.LAT. e delle "associazioni", per quantitativi "acquistati" ai sensi del predetto art. 14, par. 1, lettera c), si intendono i quantitativi "ceduti" dai produttori associati agli "acquirenti".
Per i produttori non aderenti ad alcuna associazione, la contabilita' di magazzino, prevista al comma precedente, deve essere tenuta dagli "acquirenti".
Gli "acquirenti" dovranno considerare come produttori non aderenti ad alcuna associazione tutti i produttori di latte che non dimostrino, attraverso dichiarazione conforme all'allegato 1 del presente regolamento, che il latte ed i prodotti lattiero-caseari da loro ceduti sono contabilizzati dall'U.N.A.LAT. o dall'associazione di appartenenza non aderente all'U.N.A.LAT., riconosciuta ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78 .
Gli "acquirenti" dovranno altresi' tenere a disposizione degli organismi di controllo, che saranno all'uopo designati, una contabilita' dalla quale risultino per ciascun produttore:
a) nome e indirizzo;
b) i quantitativi in equivalente latte acquistati per semestre.
I quantitativi di latte o di equivalente latte riportati nella contabilita' di magazzino prevista al presente articolo devono trovare riscontro nella documentazione contabile quali fatture o apposite dichiarazioni rilasciate da parte degli "acquirenti".
2. Ai sensi dell' art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte ceduti alle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente regolamento.
Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato medesimo dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.
3. Per il primo e secondo periodo di dodici mesi si applicano, per quanto riguarda la contabilita' di magazzino, le disposizioni dell'art. 14, par. 1, comma secondo, lettera b), del richiamato regolamento CEE n. 1546/88 .
4. Al fine di consentire agli "acquirenti" la regolare tenuta della contabilita' di cui al presente articolo i produttori non associati ad alcuna associazione che nell'arco del periodo di dodici mesi hanno cambiato acquirente di latte e/o di prodotti lattiero-caseari fabbricati in azienda con latte di propria produzione o hanno conferito il latte e/o i prodotti lattiero-caseari a piu' di un "acquirente", dovranno fare in modo che, nel primo caso, l'ultimo acquirente in ordine di tempo o, nel secondo caso, l'acquirente al quale e' stata effettuata la maggior parte delle consegne, conoscano la totalita' dei quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari, espressi in equivalente latte, forniti nel corso di un periodo di dodici mesi agli altri "acquirenti".
A tal fine i produttori di cui al presente comma dovranno consegnare all'"acquirente", una dichiarazione con firma autenticata, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante delle altre ditte presso le quali, nel corso di un periodo di dodici mesi, sono state effettuate consegne di latte e/o di prodotti lattiero-caseari. I quantitativi indicati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nella documentazione commerciale e nella contabilita' tenuta ai sensi dell' art. 14 del regolamento CEE n. 1546/88 .
Nel caso in cui, per la cessazione dell'attivita' dell'"acquirente", il produttore non possa disporre della dichiarazione prevista al comma precedente, lo stesso dovra' consegnare all'ultimo "acquirente" o all'"acquirente" principale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata sotto la propria responsabilita' ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti il quantitativo di latte consegnato all'"acquirente" che ha cessato l'attivita' nel corso di uno dei periodi di dodici mesi.
L'"acquirente" che nel corso di uno dei periodi di dodici mesi constati che un produttore di cui al primo comma del presente paragrafo ha superato il proprio quantitativo di riferimento dovra' provvedere ad effettuare le trattenute necessarie per poter effettuare, alle scadenze previste, il versamento del prelievo supplementare dovuto.

Art. 4

1. Entro quarantacinque giorni dalla fine del primo semestre di ciascun periodo gli "acquirenti", limitatamente ai produttori non associati, trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione ai sensi dell' art. 15, par. 1, del regolamento CEE n. 1546/88 .
Entro quarantacinque giorni dalla fine di ciascun periodo i soggetti indicati al comma precedente trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, la dichiarazione prescritta all' art. 15, par. 2, del regolamento CEE n. 1546/88 .
Entro gli stessi termini l'U.N.A.LAT. e le "associazioni" trasmettono al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, una dichiarazione da cui risultino i dati di cui all'art. 15, par. 1, primo trattino, e par. 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 1546/88 , relativamente al latte complessivamente consegnato agli "acquirenti", alla percentuale del loro quantitativo annuo di riferimento che rappresentano le consegne del primo semestre ed alla eventuale eccedenza rispetto al loro quantitativo annuale di riferimento.
Gli "acquirenti", unitamente alle dichiarazioni di cui al primo e secondo comma del seguente articolo trasmettono la contabilita' prevista all'art. 3, par. 1, quinto comma.
Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo l'U.N.A.LAT., le "associazioni" e gli "acquirenti", limitatamente ai produttori non associati, effettuano il versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare calcolato, ai sensi dell' art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84 , sulla base del superamento effettivo, durante il periodo di dodici mesi in questione, del quantitativo annuo di riferimento assegnato.
Il Ministero provvedera' ad effettuare le compensazioni ai sensi dell' art. 4- bis del regolamento CEE n. 857/84 ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.LAT., alle "associazioni" ed agli "acquirenti", per i produttori non associati, gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi.
Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al comma precedente potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalita' che saranno fissate con ulteriore provvedimento.
Ai sensi dell' art. 12 del regolamento CEE n. 1546/88 qualora l'U.N.A.LAT., le "associazioni" e gli "acquirenti", limitatamente ai produttori non associati, constatino, nel computo finale effettuato conformemente all' art. 9, par. 1 e 2, del regolamento CEE n. 857/84 , che il tenore in materia grassa del latte consegnato durante ciascun periodo, a decorrere dal terzo, presenti, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel secondo periodo di dodici mesi, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo e' maggiorato in conformita' alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dello stesso art. 12 del regolamento.

Art. 5

1. Ai sensi dell' art. 16 del regolamento CEE n. 1546/88 , l'U.N.A.LAT., le "associazioni", i produttori di latte non appartenenti ad associazioni che vendono direttamente al consumatore il latte di loro produzione e/o provvedono direttamente alla sua trasformazione ed alla successiva vendita, ai sensi del successivo terzo comma, dei prodotti lattiero-caseari ottenuti, devono inviare al Ministero dell'agricoltura e foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, un'apposita dichiarazione, dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti, convertiti in equivalente latte, nel periodo di dodici mesi.
La dichiarazione deve essere redatta in conformita' all'allegato 3 del presente regolamento ed essere inviata entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.
Sono considerati venduti direttamente per il consumo i prodotti lattiero-caseari fabbricati dai singoli produttori nella loro azienda agricola e ceduti ai consumatori finali, ai commercianti al dettaglio, nonche' ai grossisti e agli stagionatori che non esercitino nel contempo attivita' di trattamento e/o trasformazione del latte.
Ai sensi dell' art. 11 del regolamento CEE n. 1546/88 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari diversi dal latte devono essere convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze riportate nell'allegato 2 del presente decreto.
I dati riportati nelle dichiarazioni devono trovare riscontro nelle registrazioni tenute ai fini fiscali e/o nella documentazione commerciale o nelle dichiarazioni di cui al successivo comma che saranno tenute a disposizione per gli eventuali successivi controlli.
In mancanza delle registrazioni fiscali o della documentazione commerciale i singoli produttori di cui al precedente terzo comma devono redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nella quale sia attestato che i dati relativi alle quantita' delle vendite dirette del periodo di dodici mesi corrispondano a verita'.
Se del caso i soggetti di cui al primo comma comunicano il quantitativo eccedente il quantitativo di riferimento relativo alle vendite dirette ad essi assegnato.
Entro tre mesi dalla fine del periodo di dodici mesi in causa i soggetti di cui al primo comma del presente articolo versano l'importo del prelievo supplementare dovuto, calcolato sulla base del superamento effettivo durante il periodo di dodici mesi rispetto al quantitativo annuo di riferimento assegnato.
Il Ministero provvedera' ad effettuare le compensazioni ai sensi dell' art. 4- bis del regolamento CEE n. 857/84 tra i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ed a comunicare tempestivamente all'U.N.A.LAT., e alle "associazioni" ed ai produttori di latte non aderenti ad associazioni gli eventuali quantitativi di riferimento supplementari disponibili per ciascun periodo di dodici mesi.
Qualora la comunicazione prevista al comma precedente non sia effettuata dal Ministero precedentemente alla scadenza del termine per il versamento del prelievo supplementare, i soggetti di cui al primo comma del presente articolo potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso secondo le modalita' che saranno fissate con ulteriore provvedimento.
L'U.N.A.LAT. e le "associazioni" adottano entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento un apposito regolamento interno destinato a disciplinare i rapporti con i propri aderenti in particolare per quanto riguarda le modalita' di pagamento dell'eventuale prelievo supplementare.

Art. 6

1. Ai fini dell'applicazione dell' art. 6- bis del regolamento CEE n. 857/84 l'U.N.A.LAT., le "associazioni" e i produttori non associati ad alcuna associazione, che dispongono di quantitativi di riferimento relativi sia alle "consegne" che alle "vendite dirette", possono ottenere, per far fronte a modifiche del loro fabbisogno di commercializzazione, un aumento di uno dei due quantitativi di riferimento all'interno di un periodo di dodici mesi ed un'identica contestuale riduzione dell'altro quantitativo di riferimento.
A tal fine gli interessati devono presentare, al piu' tardi, entro trenta giorni dalla fine di ogni periodo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una domanda contenente gli elementi di informazione previsti all' art. 6-bis del regolamento CEE n. 857/84 .
Il Ministero provvedera' a comunicare ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda.

Art. 7

1. Per i primi quattro periodi di dodici mesi l'importo del prelievo supplementare espresso in lire per 100 kg e' il seguente:
Consegne Vendite dirette --- ---
primo periodo . . . . . . . . . L. 29.456 L. 29.456
secondo periodo . . . . . . . . " 30.944 " 30.944
terzo periodo . . . . . . . . . " 32.448 " 32.448
quarto periodo . . . . . . . . . " 44.906 " 33.674
quinto periodo . . . . . . . . . " 45.992 " 34.494
Con apposita comunicazione che verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana immediatamente dopo la fine di ciascun periodo di dodici mesi sara' portato a conoscenza degli interessati l'importo del prelievo supplementare espresso per 100 kg di latte.
Le somme relative al prelievo supplementare dovute dall'U.N.A.LAT., dalle "associazioni" e dagli "acquirenti" limitatamente ai produttori non associati, e dai produttori non associati che effettuano vendite dirette sono versate nei termini fissati dal presente regolamento in una contabilita' speciale ai sensi dell'art. 1223, lettera a), delle istruzioni generali servizio tesoro, intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare su latte di vacca", aperta presso le sezioni delle tesorerie generali dello Stato.
I soggetti tenuti al versamento del prelievo devono inviare al Ministero dell'agricoltura e foreste, entro dieci giorni dalla data del versamento, copia della ricevuta, facendo riferimento alle dichiarazioni inviate ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 8

1. Per i primi quattro periodi di dodici mesi le dichiarazioni previste ai precedenti articoli 4 e 5 devono essere presentate entro la fine del secondo mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente regolamento. Ai sensi dell' art. 18 del regolamento CEE n. 1546/88 potranno essere effettuate annualmente le dichiarazioni previste all'art. 4 del presente regolamento per il primo periodo e, limitatamente ai soggetti indicati al par. 3, primo comma, dell'art. 3 anche per il secondo periodo.
Gli importi relativi al prelievo supplementare per ciascuno dei primi quattro periodi di dodici mesi devono essere versati entro quarantacinque giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni.

Art. 9

1. Ai sensi dell' art. 7 del regolamento CEE n. 1546/88 e limitatamente ai produttori non associati, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalita' dell'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l'azienda.
Qualora il trasferimento intervenga nel corso di un periodo di dodici mesi di applicazione del superprelievo, il soggetto che rileva l'azienda e' considerato debitore del prelievo supplementare eventualmente dovuto per l'intero periodo, a meno che non sia diversamente stabilito dai soggetti contraenti.
In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di una o piu' parti dell'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene ripartito tra i produttori in funzione delle superfici utilizzate per la produzione lattiera e proporzionalmente al tempo di utilizzo di dette superfici all'interno di un periodo di dodici mesi.
In caso di trasferimento di terre all'autorita' pubblica e/o per motivi di pubblica utilita' da produttori non associati:
a) i quantitativi di riferimento rimangono assegnati al produttore purche' il trasferimento della superficie utilizzata per la produzione lattiera sia inferiore al 50% della superficie totale al tal fine utilizzata;
b) qualora il trasferimento riguardi una superficie pari o superiore al 50% della superficie totale utilizzata per la produzione lattiera il quantitativo di riferimento rimane a disposizione del produttore che intende continuare la produzione lattiera su un'altra superficie anche utilizzando un'azienda o parti di aziende che non dispongono di quantitativi di riferimento. Qualora il produttore non intenda continuare ad usufruire totalmente del quantitativo di riferimento assegnato, il quantitativo di riferimento e' ridotto proporzionalmente alla superficie utilizzata per la produzione lattiera trasferita all'autorita' pubblica e la differenza e' contabilizzata dal Ministero dell'agricoltura e foreste nelle rispettive riserve di cui agli articoli 5 e 6, par. 3 del regolamento CEE n. 857/84 .
Ogni modifica territoriale dell'azienda o variazione nella proprieta' o gestione della medesima che comporti trasferimenti totali o parziali dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori non associati deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, accompagnata da copia dell'atto dal quale risulti il trasferimento della superficie. La dichiarazione deve essere redatta in conformita' al fac-simile allegato 4 al presente regolamento e deve essere effettuata esclusivamente dai produttori non aderenti ad associazioni.
In caso di trasferimento di terre all'autorita' pubblica e/o per motivi di pubblica utilita' da produttori associati, i quantitativi corrispondenti di latte e/o di prodotti lattiero-caseari rimangono assegnati all'U.N.A.LAT. o, se del caso alle "associazioni".
L'U.N.A.LAT. e le predette "associazioni" sono tenute a comunicare al Ministero i trasferimenti di terre esclusivamente in caso di vendita, locazione, trasmissione per via ereditaria dai propri soci a produttori non appartenenti ad alcuna "associazione". Dovranno tuttavia tenere a disposizione degli incaricati dei controlli la documentazione relativa ai trasferimenti di aziende o di parte di esse tra i produttori propri soci.

Art. 10

1. Con successive disposizioni saranno fissate:
le modalita' di controllo e gli organi incaricati di effettuarli; le modalita' per la tenuta della contabilita' di cui all'art. 3, par. 1, quinto comma, e per la trasmissione al Ministero, in particolare per gli "acquirenti" che dispongono di sistemi contabili informatizzati;
le modalita' per la formulazione delle dichiarazioni di cui all'art. 4 e per la trasmissione al Ministero per i soggetti in condizione di utilizzare supporti magnetici.
Tutti i dati anagrafici relativi all'U.N.A.LAT. ed alle associazioni ad essa aderenti, alle "associazioni", agli "acquirenti" ed ai produttori devono essere completati con l'indicazione delle rispettive partite I.V.A. o, in mancanza, con il codice fiscale.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 7 giugno 1989 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1989 Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 4

Allegato 1

ALLEGATO 1
Il sottoscritto ................................................
nato a .......................... il............................... residente in.............................. via ....................
.......................................... provincia.................
presidente
----------- dell'Associazione ...................................... direttore
con sede legale in ................................................ via ...................... partita IVA...............................
riconosciuta ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , con provvedimento (1)............... n. ................. del .......... dichiara ai fini previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale
...................................................................., ................................... che il sig. .............. (2) titolare
---------- dell'azienda agricola .................................. conduttore
sita in ............................................................ via ............................ localita'.......................... comune ................................ provincia.................., e' socio di questa associazione che provvedera', sulla base della documentazione commerciale fornita dalla ditta acquirente del latte e/o dei prodotti lattiero-caseari, a tenere la contabilita' prevista all'art. 3 del citato decreto ministeriale, per il calcolo del prelievo supplementare sul latte bovino stabilito dall' art. 5-quater del regolamento CEE n. 804/68 .
Firma
..............................
Visto per autentica
..............................
-------------------------------------------------------
(1) Regionale, o interregionale o ministeriale.
(2) Indicare il codice fiscale e la partita IVA; in mancanza di quest'ultima solo il codice fiscale.

Allegato 2

ALLEGATO 2
ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
IN EQUIVALENTE LATTE DEI FORMAGGI
Parmigiano reggiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,15 Grana padano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,15 Asiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,52 Pressato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,95 Montasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 Fontina, bitto, branzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,35 Altri a pasta semicotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 Provolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,11 Caciocavallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,52 Mozzarella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,96 Scamorza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,28 Gorgonzola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,88 Italico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,62 Crescenza, casatella, stracchino . . . . . . . . . . . . . . 6,66 Taleggio, quartirolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,33 Robiola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,78

Allegato 3a)

ALLEGATO 3- a)
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - ROMA
Il sottoscritto ................................................ nato a ............................ il............................, codice fiscale.............................., residente in ........ via ...................................... provincia................ titolare dell'azienda agricola ....................................
........................ sita in .................................. via ................................ localita'....................... comune
........ provincia.................... partita IVA.................. presidente
oppure: ------------- dell'associazione .......................... direttore
con sede legale in ................................................ via ................................ localita'....................... comune
........ provincia.................... partita IVA.................. presidente
oppure: ----------- dell'U.N.A.LAT ................................ direttore
con sede in ........................................................ via ................................ provincia....................... partita IVA ........................................................ dichiara che nel periodo ...................................... (1) i quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, espressi in equivalente latte, sono stati di
............................................................,00 tonn.
Tale quantitativo risulta dalla documentazione commerciale e dalle registrazioni contabili tenute presso .............................. ed accessibili per i controlli.
Firma
..............................
Visto per autentica
..............................
(1) Indicare il periodo di dodici mesi al quale si riferisce la dichiarazione.

Allegato 3b)

ALLEGATO 3- b) (*)
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - ROMA
Il sottoscritto ................................................ nato a ............................ il............................, codice fiscale.............................., residente in ........ via ...................................... provincia................ partita IVA................... dichiara sotto la propria personale responsabilita' che, nel periodo .............................. (**) i quantitativi di latte e/o di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, espressi in equivalente latte, sono stati di
............................................................,00 tonn.
La presente dichiarazione e' rilasciata ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Firma
..............................
Visto per autentica
..............................
(*) Da compilarsi nel caso previsto all'art. 5, sesto comma.
(**) Indicare il periodo al quale si riferisce la dichiarazione.

Allegato 4

ALLEGATO 4
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - ROMA
Il sottoscritto ................................................ nato a ............................ il............................, codice fiscale.............................., partita IVA .......... residente in...................... via ............................
localita'................. comune
.......................................... provincia................ dichiara di aver diritto in seguito all'acquisizione totale o parziale (1) (2).............................dell'azienda .......... sita in.........................via ................................
localita'........................ comune
........................................ provincia.................. precedentemente condotta dal sig. ................................ nato a ................................ il......................... codice fiscale...................... partita IVA ..................
Per il periodo in corso, il precedente produttore ha effettuato consegne per ................ ,000 tonn. e/o vendite dirette (3) per ....................,000 tonn.
Pertanto il quantitativo di riferimento globale spettante e':
per le consegne di .................................. ,000 tonn. per le vendite dirette di ............................ ,000 tonn.
Al riguardo si allega alla presente copia conforme all'originale della seguente documentazione.
Firma
..............................
Visto per autentica
..............................
(1) Indicare la percentuale.
(2) Specificare se successione, acquisto, contratto di locazione ecc.
(3) Cancellare la menzione che non interessa.
(4) Atto notarile di compra-vendita, o, in caso di mancanza, compromesso e ricevuta della caparra versata, atto di successione, contratto di locazione ecc.
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