Monitoring Gesetzessammlung

087U0342

IT - Atti di Attuazione Regolamenti UE

087U0342

Distribuzione delle quantita' aggiuntive di pomodoro non contrattate, ai sensi del regolamento CEE n. 2223/85, nella campagna di trasformazione 1987-88. (DECRETO 07 agosto 1987 n. 342)

Premessa

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986 , relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 , che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984 , che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori; Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della Commissione del 5 giugno 1984 , che stabilisce le modalita' di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3951/86 della commissione del 23 dicembre 1986 ; Visto il regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985 , che stabilisce le modalita' di applicazione delle misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2361/86 della commissione del 25 luglio 1986 ; Visto il regolamento CEE n. 1764/86 della commissione del 27 maggio 1986 relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione; Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica; Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622 ; Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674 ; Visto il proprio decreto ministeriale 4 settembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 6 settembre 1985 , con il quale sono state previste norme attuative relative: alla disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsti dal regolamento CEE n. 516/77 ; ai termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo. Visto il proprio decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1987 relativo al piano di riparto della materia prima tra le industrie di trasformazione ai sensi dell' art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85 per la campagna di trasformazione da industria 1987-88; Considerato che sulla base dei dati relativi alla precontrattazione attuata dalle imprese di trasformazione alla data del 1 marzo 1987 sono risultati non precontrattati quintali 7.761.400 di materia prima; Considerato che tali quantitativi, ai sensi dell' art. 1, par. 1 del regolamento CEE n. 2361/86 del 27 luglio 1986 che ha modificato il regolamento CEE n. 2223/85 , possono essere ridistribuiti a cura dello Stato membro alle imprese di trasformazione che si dichiarano disposte a concludere contratti supplementari per la trasformazione di ulteriori quantita' di prodotto fresco; Considerato che occorre dare disposizioni al fine di ammettere, ai sensi dell' art. 1, par. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1320/85 , il trasferimento dei quantitativi di pomodori pelati, espressi in quantita' di materia prima attribuita ad una impresa, verso i quantitativi attribuiti per la trasformazione in concentrato o in altri prodotti a base di pomodoro; Considerato che al fine di realizzare una ordinata campagna di trasformazione occorre prevedere una equilibrata offerta della materia prima; Atteso che, al riguardo, occorre provvedere in conformita'; Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell' art. 5, par. 5, del regolamento CEE n. 2223/85 , il quantitativo di materia prima non contrattata nel corso della campagna 1987/88, pari a quintali 7.761.400 viene ripartito tra le imprese che si sono dichiarate disposte a concludere contratti supplementari secondo l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), per le quantita' ivi indicate a fianco di ciascuna impresa.
Il termine ultimo per la conclusione dei contratti supplementari e' il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
Tali contratti dovranno essere inviati con le stesse modalita' ed agli stessi organismi di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 entro il quinto giorno successivo alla scadenza della contrattazione, con allegato prospetto riepilogativo di tutte le contrattazioni svolte, ivi comprese quelle realizzate entro il 1 marzo 1987. Ai sensi dell' art. 5, par. 4, del regolamento CEE n. 1599/84 , per la campagna 1987-88 non e' consentito il ricorso alle clausole previste all'art. 7, par. 2, dello stesso regolamento CEE n. 1599/84 .
NOTE
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 426/86 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 49/1 del 27 febbraio 1986 .
- Il regolamento CEE n. 989/84 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 103/19 del 16 aprile 1984 .
- Il regolamento CEE n. 1277/84 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 123/25 del 9 maggio 1984 .
- Il regolamento CEE n. 1320/85 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 137/41 del 27 maggio 1985 .
- Il regolamento CEE n. 1599/84 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 152/16 dell'8 giugno 1984 .
- Il regolamento CEE n. 3951/86 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 365/46 del 24 dicembre 1986 .
- Il regolamento CEE n. 2223/85 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 205/19 del 3 settembre 1985 .
- Il regolamento CEE n. 2361/86 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 205/17 del 29 luglio 1986 .
- Il regolamento CEE n. 1764/86 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 153/1 del 7 giugno 1986.
- Il regolamento CEE n. 1035/72 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. L 118 del 20 maggio 1972.
- La legge n. 622/1967 reca: "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli".
- La legge n. 674/1978 reca: "Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli".
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 5, primo comma, del D.M. 16 marzo 1987, n. 104 , e' il seguente:
"Entro il 20 marzo 1987, copia dei contratti preliminari di vendita di cui al primo comma del precedente art. 3, dovra' essere trasmessa, ai sensi dell' art. 8, par. 2 del regolamento CEE n. 1599/84 , a mezzo raccomandata a.r., al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni dei trasformatori sia privati che cooperative ed alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli".

Art. 2

Ai sensi dell' art. 1, par. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1320/85 e' autorizzato il trasferimento entro il limite massimo del 20% dei quantitativi di pomodori pelati "Roma" e S. Marzano, espressi in quantita' di pomodori freschi attribuiti ad ogni impresa di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 , verso i quantitativi attribuiti per il concentrato e gli altri prodotti a base di pomodoro.
Tali trasferimenti non sono invece autorizzati per i quantitativi aggiuntivi di pomodoro pelato, attribuiti con l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1).

Art. 3

Al fine di realizzare una corretta campagna di trasformazione e' fatto obbligo alle imprese di trasformazione destinatarie dei quantitativi aggiuntivi di cui al precedente art. 1 di contrattare tali quantitativi nell'ambito di quelli ancora disponibili da parte delle associazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 .
E' altresi' fatto obbligo ai legali rappresentanti delle imprese di trasformazione di dichiarare nel contratto che tali quantitativi rientrano nella quota ulteriore assegnata con il presente decreto ministeriale; in caso contrario il contratto sara' considerato nullo ai fini dell'aiuto comunitario.
Nell'allegato 2 al presente decreto vengono indicate le associazioni dei produttori ortofrutticoli che hanno gia' impegnato l'intero quantitativo di materia prima loro attribuito dalle unioni.
I legali rappresentanti delle associazioni dei produttori ortofrutticoli che stipulano contratti con le imprese destinatarie di ulteriore attribuzione di materia prima, dovranno dichiarare nel contratto aggiuntivo, che i quantitativi rientrano nell'obiettivo di produzione di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 e/o che tali quantitativi sono oggetto di compensazione autorizzata dalle relative unioni. Tale autorizzazione dovra' essere allegata al contratto. Nel caso di superamento dell'obiettivo di produzione od in mancanza della prescritta autorizzazione alla compensazione, il contratto sara' considerato nullo ai fini dell'aiuto comunitario.
Per le cooperative di trasformazione e per i quantitativi aggiuntivi assegnati con il presente decreto, e' prioritario l'approvvigionamento di materia prima, con le associazioni dei produttori ortofrutticoli che ne hanno ancora disponibilita', rispetto ai programmi di produzione effettuati dalle unioni di cui all'allegato 2 al decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 .
Per gli impegni di conferimento realizzati a norma del regolamento CEE n. 3951/86 e riferiti alla quota storica attribuita con decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 , sono ammesse compensazioni tra i soci, purche' rientranti nei quantitativi complessivi assegnati alle strutture cooperative.

Art. 4

Le associazioni dei produttori ortofrutticoli dovranno trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco dei produttori di pomodori con le superfici impegnate e l'individuazione dei dati catastali o dei confini. Identica comunicazione dovranno effettuare le cooperative di trasformazione per le quantita' impegnate dai soci.
In allegato dovra' altresi' essere trasmesso l'elenco della contrattazione svolta con le singole imprese private o cooperative riportante i quantitativi contrattati con la distinzione delle destinazioni della materia prima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 7 agosto 1987 Il Ministro: PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato 1

ALLEGATO 1
DISTRIBUZIONE QUANTITA' AGGIUNTIVE DI MATERIA PRIMA ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

ALLEGATO 2
In ottemperanza a quanto previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 1987, n. 104 nonche' dei regolamenti comunitari 1320/85 , 3951/86 e in conformita' della legge n. 674/78 e della legge n. 622/67 , delle disposizioni dei propri statuti e dell'art. 36 del decreto ministeriale 4 settembre 1985, si indicano le associazioni che hanno esaurito la loro disponibilita' in raffronto al piano di riparto elaborato di comune accordo dalle unioni di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 16 marzo 1987:
ICA - Nola;
ACO - Cosenza;
ASPO - Palermo;
APO - Salerno;
ACOM - Fano;
APOA MORGANA - Messina;
ARPO - Casapesenna;
ASPOFRUTTA - Brindisi;
POMONA - Catanzaro;
ASIPO - Parma;
AOA - Scafati;
APAOR - Ragusa.
E' consentito durante la campagna di precontrattazione e durante la fase della consegna del prodotto, eseguire compensazioni - pur nell'ambito dei quantitativi massimi di programmazione - tra un'associazione ed un'altra, che si rendano necessarie per variazione dell'andamento climatico o per esigenze di carattere territoriale, purche' autorizzate dalle unioni di appartenenza.
Qualora le compensazioni dovessero avvenire tra associazioni appartenenti ad unioni diverse, l'autorizzazione dovra' avvenire in forma congiunta dalle unioni interessate.
E' consentito ad una associazione durante la fase della consegna del prodotto - qualora necessario - approvvigionarsi da un'altra associazione sempre previo benestare delle unioni di appartenenza.
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