Monitoring Gesetzessammlung

088G0235

IT - Atti di Attuazione Regolamenti UE

088G0235

Applicazione del regolamento CEE n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro ed alla concessione di un aiuto al burro ed al burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. (DECRETO 20 maggio 1988 n. 179)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 18/06/1988 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 , e successive modifiche, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte; Visto il regolamento CEE n. 570/88 della commissione del 16 febbraio 1988 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto al burro ed al burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; Visto il regolamento CEE n. 569/88 della commissione del 16 febbraio 1988 che stabilisce modalita' comuni di controllo delle utilizzazioni e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983 , modificato da ultimo dal decreto ministeriale 20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 1985 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983 , che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 1932/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro o il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987 che detta le norme di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1988, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1988 , che detta le disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE n. 2409/86 relativo alla vendita di burro d'intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 , riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 , concernente la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici; Visto l' art. 8 del regolamento CEE n. 2220/85 relativo alle modalita' comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli; Considerato che il regolamento CEE n. 570/88 dianzi citato ha abrogato i regolamenti CEE n. 262/79 e 1932/81 che prevedevano la vendita a prezzo ridotto di burro e la concessione di un aiuto al burro destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria e di altri prodotti alimentari; Considerata la necessita', data la complessita' e la molteplicita' delle modifiche da apportare ai succitati decreti ministeriali del 21 luglio 1983 e del 22 luglio 1983 in relazione all'intervenuta normativa comunitaria di procedere per maggiore chiarezza ad una nuova formulazione di provvedimento; Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 , in seguito denominato "regolamento", e' messo in vendita, con la procedura della gara permanente, burro detenuto dagli organismi d'intervento, destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione dei prodotti della pasticceria, dei gelati e degli altri prodotti alimentari.
2. E' altresi' concesso un aiuto secondo la stessa procedura:
a) al burro di mercato classificato nei paesi comunitari di produzione, secondo quanto indicato all'allegato 1 del presente decreto, e riportante sull'imballaggio la relativa classificazione;
b) al burro concentrato prodotto con burro o crema che possiede i requisiti fissati all'allegato 2 del presente decreto.
3. Il burro aggiudicato di cui al primo comma, il burro che usufruisce dell'aiuto di cui al secondo comma, lettera a) e il burro concentrato di cui al secondo comma, lettera b), devono essere incorporati esclusivamente, fatti salvi i prodotti intermedi di cui all'art. 9 del "regolamento", nei prodotti finali previsti all'art. 4 del "regolamento" e riportati all'allegato 3 del presente decreto.
4. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del "regolamento" il burro e il burro concentrato di cui al comma precedente devono essere utilizzati:
a) previa denaturazione ottenuta con l'incorporazione dei rivelatori prescritti all'art. 6, paragrafo 1, del "regolamento":
o durante la concentrazione del burro effettuata in conformita' dell'art. 5 del "regolamento";
o nel burro nello stato in cui si trova;
b) oppure senza aggiunta di rivelatori. In tal caso nello stabilimento devono essere utilizzati almeno i quantitativi indicati al successivo art. 3. Il burro aggiudicato puo' essere concentrato in conformita' all'art. 5 del "regolamento".

Art. 2

1. La produzione di burro concentrato di cui all'art. 1, secondo comma, lettera b), del presente decreto, le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato, l'aggiunta dei rivelatori al burro ed al burro concentrato durante la produzione dello stesso devono essere effettuate in stabilimenti preventivamente riconosciuti.
2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del "regolamento".
3. Le imprese che intendono ottenere il riconoscimento per uno o piu' dei propri stabilimenti devono, per ciascuno stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 4 e 5 al presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III. Le domande vanno inoltrate per il tramite degli organi regionali territorialmente competenti designati per i controlli che saranno individuati dall'A.I.M.A. ai sensi dell' art. 3 della legge n. 610/82 , in seguito denominati "organi di controllo".
4. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa sulla richiesta di riconoscimento deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge.
5. Gli "organi di controllo", eseguiti gli accertamenti volti a constatare l'idoneita' dello stabilimento ad eseguire le operazioni di concentrazione e/o di aggiunta di rivelatori e dopo aver provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dall'art. 10 del "regolamento" e dal presente decreto trasmettono al Ministero l'originale della domanda corredata dal proprio parere e da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.
6. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero di ordine.

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 7 del "regolamento" le imprese che intendono utilizzare per la produzione dei prodotti delle formule A, B, C, o D, di cui all'allegato 3 del presente decreto, burro o burro concentrato senza aggiunta di rivelatori o prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non denaturati devono presentare per ciascuno stabilimento, domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 6, 7 e 8 del presente decreto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, per il tramite dell'"organo di controllo" territorialmente competente.
2. Le firme apposte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa nella domanda devono essere autenticate a norma delle vigenti disposizioni di legge.
3. La domanda dovra' essere corredata da documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza nel periodo di lavorazione almeno:
5 tonnellate di burro al mese oppure 45 tonnellate di burro l'anno;
4 tonnellate di burro concentrato al mese oppure 37 tonnellate l'anno;
prodotti intermedi contenenti 5 tonnellate di burro al mese oppure 45 tonnellate l'anno;
prodotti intermedi contenenti 4 tonnellate di burro concentrato al mese oppure 37 tonnellate l'anno.
4. Dovra' essere indicato il prodotto che s'intende utilizzare nello stabilimento, ed il periodo, mese o anno, scelto. Il rispetto del quantitativo minimo deve essere garantito attraverso l'utilizzazione di uno solo dei prodotti indicati al precedente terzo comma.
5. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 10 del "regolamento".
6. Gli "organi di controllo" procedono analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2.
Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.

Art. 4

1. Qualora ai sensi dell'art. 9 del "regolamento" un'impresa intenda utilizzare burro o burro concentrato, senza aggiunta di rivelatori, per la trasformazione in prodotti intermedi aventi voce tariffaria diversa da quelli previsti all'art. 4 del "regolamento" ed in uno stabilimento diverso da quello ove avviene l'incorporazione nei prodotti finali, deve presentare in carta legale, in conformita' ai fac-simile allegati 9 e 10, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, per il tramite dell'"organo di controllo" territorialmente competente, domanda per il riconoscimento.
2. La firma apposta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa nella domanda deve essere autenticata a norma delle vigenti disposizioni di legge.
3. Qualora si utilizzi burro denaturato o burro concentrato denaturato la domanda deve essere presentata agli uffici periferici dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi.
4. Nella domanda deve essere precisata la composizione dei prodotti intermedi ed il loro tenore di grasso butirrico.
Saranno a tal fine riconosciuti solo i prodotti previsti all'allegato 11 del presente decreto.
Qualora vengano fabbricati piu' prodotti intermedi gli stessi dovranno essere individuati anche mediante sigla che verra' riportata nel registro di cui all'art. 11 del presente decreto.
5. Qualora si utilizzi burro o burro concentrato non tracciato la domanda dovra' essere corredata dalla documentazione e dagli impegni indicati al precedente art. 3, terzo e quarto comma.
6. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti, adempiono agli obblighi e sottoscrivono gli impegni previsti agli articoli 9 e 10 del "regolamento".
7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco degli stabilimenti con la relativa ubicazione ove avviene l'incorporazione dei prodotti intermedi nei prodotti finali e l'elenco dei rivenditori che commercializzano i prodotti intermedi. Tali elenchi debbono essere trasmessi anche all'"organo di controllo" e agli uffici periferici dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'ubicazione degli stabilimenti ove avviene l'incorporazione nei prodotti intermedi.
8. Ogni variazione degli elenchi deve essere immediatamente comunicata agli incaricati dei controlli di cui al comma precedente territorialmente competenti.
Alla fine di ogni anno dovra' essere redatto un nuovo elenco ed inviato agli incaricati dei controlli territorialmente competenti in relazione allo stabilimento che fabbrica i prodotti intermedi.
9. Gli "organi di controllo" procederanno analogamente a quanto indicato al comma quinto del precedente art. 2. Gli stabilimenti che saranno riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste riceveranno un numero d'ordine.

Art. 5

1. Qualora un'impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal "regolamento" e dal presente decreto, modifichi o ampli senza preavviso i locali dello stabilimento, apporti variazioni sostanziali agli impianti di lavorazione in maniera tale che possano essere pregiudicate le attivita' di controllo, l'organo di controllo, come pure gli altri organismi abilitati ad effettuare controlli, propongono al Ministero la revoca del riconoscimento.
2. Gli organi abilitati ad effettuare i controlli, di cui al precedente comma, propongono la sospensione del riconoscimento in caso di fondati motivi di dubbi sulla regolarita' delle operazioni sia tecniche che amministrativo-contabili.
3. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi dell'art. 7 del "regolamento" e dell'art. 3 del presente decreto non utilizzi nel periodo previsto il quantitativo minimo di prodotto prescritto gli organi di controllo comunicano al Ministero l'inadempienza riscontrata per la revoca del riconoscimento.
4. Qualora un'impresa riconosciuta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere al Ministero la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata, redatta in carta legale, in duplice copia, per il tramite dell'"organo di controllo" che procedera' conformemente a quanto stabilito al quinto comma del precedente art. 2.
5. Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento, per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

Art. 6

1. Per ogni stabilimento riconosciuto deve essere predisposto il programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, lettera b), del "regolamento" in relazione ad ogni partita di burro aggiudicata o acquistata o di burro concentrato da produrre in collaborazione con gli "organi di controllo". Il programma deve indicare:
il periodo entro il quale il burro sara' utilizzato;
il tipo o i tipi di prodotto che si intendono ottenere e il contenuto percentuale di materia grassa butirrica sulla sostanza secca;
il quantitativo di prodotto da utilizzare;
se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori.
2. Devono predisporre il programma di fabbricazione di cui al comma precedente anche gli stabilimenti o i laboratori che utilizzano in un mese per la produzione dei prodotti finali 5 tonnellate di burro denaturato o 4 tonnellate di burro concentrato denaturato.
3. Il programma di fabbricazione deve essere presentato agli organi di controllo almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni partita di lavorazione.
Eventuali sostanziali variazioni del programma di fabbricazione devono essere tempestivamente comunicate agli stessi "organi di controllo".
4. Le imprese devono comunicare agli "organi di controllo" ogni acquisto di sostanze denaturanti ai fini degli accertamenti di qualita' e grado di purezza degli stessi.
5. I programmi di fabbricazione, previsti al presente articolo, all'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 16 aprile 1987 e all'art. 4 del decreto ministeriale 28 gennaio 1988 devono essere predisposti in modo da evitare che vi siano possibilita' di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari.
6. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del "regolamento" le operazioni relative alla trasformazione del burro acquistato a norma del "regolamento" e gia' immagazzinato nello stabilimento, e di quello acquistato che beneficia di un aiuto e di una riduzione di prezzo in virtu' di altre disposizioni devono essere effettuate in tempi differenti.
7. Gli "organi di controllo" competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del precedente comma purche' le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la separazione e l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi di altri regolamenti comunitari.
8. In deroga a quanto disposto al comma sesto del presente articolo, le imprese, i cui stabilimenti dispongano di separate catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione del burro acquistato ai sensi del "regolamento" e di quello detenuto ai sensi di altri regolamenti, solo se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi delle altre disposizioni.
9. L'autorizzazione alla deroga e' rilasciata dagli "organi di controllo" alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresi' essere inviata per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, ed all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma.

Art. 7

1. Le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato devono essere effettuate in conformita' all'art. 5 del "regolamento".
Il burro concentrato che usufruisce di un aiuto deve corrispondere alle caratteristiche stabilite all'allegato 2 del presente decreto.
2. L'aggiunta dei rilevatori ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del "regolamento" deve essere effettuata addizzionando, durante la fabbricazione del burro concentrato o al burro tal quale, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e secondo i quantitativi minimi prescritti:
i prodotti elencati nell'allegato 12, se il burro o il burro concentrato e' destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula A o alla formula C;
i prodotti elencati nell'allegato 13 se il burro o il burro concentrato e' destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula B;
i prodotti elencati nell'allegato 14, se il burro o il burro concentrato e' destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula D.
3. La denaturazione deve essere effettuata con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti.
Le operazioni di concentrazione e di denaturazione del burro devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse, oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante la lavorazione del burro, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse diverse da quelle butirriche.

Art. 8

1. I termini entro i quali devono essere compiute le operazioni di concentrazione o denaturazione o di incorporazione nei prodotti finiti decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.
Il burro deve essere:
trasformato in burro concentrato con la eventuale aggiunta dei rilevatori entro il termine di sette mesi;
denaturato entro il termine di tre mesi;
incorporato nei prodotti finiti previsti all'art. 3 del presente decreto entro il termine di dodici mesi.
2. La data entro la quale il burro deve essere utilizzato per l'incorporazione nei prodotti finiti, dovra' essere riportata su tutta la relativa documentazione commerciale.
3. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4, del "regolamento" per partita di fabbricazione si intende:
in caso di utilizzazione di burro o burro concentrato non denaturato un quantitativo di prodotti fabbricati in rapporto alla totalita' od a parte di una offerta di cui all'art. 16 del "regolamento";
in caso di utilizzazione di burro o burro concentrato denaturato identificando i quantitativi utilizzati in riferimento alle offerte di cui all'art. 16 del "regolamento".

Art. 9

1. Qualora la fabbricazione del burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori e quella del burro denaturato non sia effettuata nello stesso stabilimento ove avviene la trasformazione nei prodotti finali di cui all'allegato 3 del presente decreto il burro concentrato e il burro denaturato devono essere confezionati secondo quanto stabilito all'art. 8 del "regolamento", riportando le indicazioni prescritte all'articolo medesimo.
2. Per il trasporto dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni di cui al comma precedente completate dall'indicazione prescritta all'art. 9, paragrafo 1, lettera d), del "regolamento".

Art. 10

1. Gli aggiudicatari e gli stabilimenti riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto e gli stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi non contenenti rivelatori, devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito, un registro bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli "organi di controllo" competenti per territorio.
2. Gli importatori e/o i rivenditori di burro concentrato e/o di burro concentrato denaturato, di prodotti intermedi contenenti rivelatori, da utilizzare ai sensi del "regolamento", devono tenere per ogni magazzino o deposito un esemplare di registro bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dagli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi.
3. Gli stabilimenti e i laboratori che producono prodotti intermedi contenenti rivelatori che utilizzano burro e burro concentrato con aggiunta di rivelatori e prodotti intermedi contenenti rivelatori da incorporare nei prodotti di cui all'allegato 3 del presente decreto, devono tenere, per ogni magazzino o deposito, un esemplare di registro bollato a norma di legge preventivamente vidimato dall'ispettorato per la repressione frodi competente per territorio.
4. Ogni esemplare di registro deve essere custodito negli uffici del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite di burro oggetto della contabilita'.
5. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.
6. Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito, piu' locali contigui e intercomunicanti.
7. Per magazzini o depositi ricandenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilita' puo' essere tenuta in un unico registro.
8. I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di riduzione del prezzo dovranno adottare una contabilita' distinta per ciascuno dei prodotti utilizzando a tal fine registri separati.
9. Tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente articolo devono essere comprovate da adeguata documentazione commerciale quali bolle di consegna e fatture.
10. Il registro di cui al presente articolo puo' essere tenuto previo parere favorevole dell'"organo di controllo" o dell'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi, anche per mezzo di registrazioni meccanografiche.
In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati preventivamente numerati e vidimati dall'"organo di controllo" o dell'ufficio dell'ispettorato della repressione delle frodi, sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dal presente decreto.
11. Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro denaturato, il burro concentrato con o senza rivelatori ed i prodotti intermedi dovra' essere riportata, oltre a quanto indicato al precedente art. 8, la destinazione indicata nell'offerta (formula A, C, B o D) e, il numero d'ordine con il quale e' stata identificata l'offerta e il riferimento al "regolamento".
12. Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, che usufruisce di un aiuto, debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi i quali debbono riportare altresi' impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.

Art. 11

1. Gli aggiudicatari che provvedono alla concentrazione del burro ed eventualmente all'aggiunta di rivelatori, alla denaturazione del burro devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10: le quantita' di burro aggiudicate e quelle introdotte negli stabilimenti e la loro composizione, la quantita' ed il tipo dei prodotti denaturanti utilizzati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , i quantitativi di prodotto ottenuto indicandone la composizione ed il tenore di materie grasse butirriche, ed i quantitativi ceduti con l'indicazione della data di cessione ed il nome e l'indirizzo degli acquirenti, specificando la destinazione (formula A, C, B o D).
2. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni indicate al primo comma del presente articolo per conto degli aggiudicatari devono specificare nel registro i quantitativi di burro concentrato denaturato restituiti all'aggiudicatario.
3. Gli aggiudicatari che provvedono a far eseguire per proprio conto ed a proprio nome le operazioni di cui al primo comma del presente articolo dovranno indicare nel registro i quantitativi di burro inviati per essere concentrati e/o denaturati, la quantita' dei prodotti restituiti.
4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10 i quantitativi di burro o di burro concentrato, denaturati e non, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di altre materie grasse introdotte con riferimento agli estremi della fattura di acquisto, delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento, le materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti, la loro composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi ceduti, con l'indicazione della destinazione, della data di cessione, del nome ed indirizzo degli acquirenti.
5. Gli importatori e i rivenditori di burro denaturato, di burro concentrato e denaturato, di prodotti intermedi per essere utilizzati ai sensi del "regolamento" e del presente decreto, devono annotare nel registro previsto al precedente art. 10 le quantita' dei prodotti medesimi importati o acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o delle bollette di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , oppure delle bolle doganali, nonche' la quantita' di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalita' e gli indirizzi di ogni singolo acquirente e le relative date di cessione e la destinazione prevista.
6. Gli utilizzatori finali devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10 i quantitativi di burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori e di prodotti intermedi acquistati e degli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o bolle di accompagnamento, la composizione dei prodotti medesimi, la data di incorporazione nei prodotti finali, la quantita' di burro o burro concentrato o di prodotti intermedi utilizzati e la data di utilizzazione, i quantitativi la composizione ed il tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti con indicazione delle sottovoci della nomenclatura combinata riportata all'allegato 3 del presente decreto, nonche' l'indicazione, fatta eccezione per coloro che commercializzano al minuto i prodotti finiti, del nome ed indirizzo dei detentori e la data di uscita.

Art. 12

1. Le offerte per partecipare alle gare per acquistare burro ai sensi del "regolamento" devono essere presentate agli organismi d'intervento dove e' depositato il burro e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 2 e 4, del "regolamento".
2. Le offerte per partecipare alle gare per la concessione dell'aiuto devono essere presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro ove avviene la produzione di burro concentrato, o l'aggiunta dei rivelatori o l'incorporazione nei prodotti finiti e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 3 e 4, del "regolamento".
3. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvedera' ad impartire con proprio provvedimento le disposizioni contenenti le modalita' per la presentazione delle offerte per acquistare il burro da essa detenuto e per ottenere gli aiuti, per costituire la garanzia di aggiudicazione e di trasformazione secondo le disposizioni del "regolamento" ed in conformita' dell' art. 5 del regolamento CEE n. 569/88 .
L'A.I.M.A. provvedera', in relazione ad ogni aggiudicazione e per ogni garanzia di trasformazione prestata ai sensi dell'art. 18 del "regolamento", ad informare gli "organi di controllo" territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal "regolamento" e dal presente decreto, nonche' a dare immediata comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'aggiudicazione rispettando quanto stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del "regolamento".

Art. 13

1. Gli aggiudicatari che provvedono sul territorio nazionale alla produzione di burro concentrato denaturato e di burro denaturato, nonche' gli importatori che commercializzano ai fini previsti dal "regolamento" gli stessi prodotti devono destinare il prodotto agli utilizzatori finali o ai fabbricanti di prodotti intermedi oppure ad altri che a loro volta s'impegnano ad effettuare la successiva vendita esclusivamente agli utilizzatori finali o ai fabbricanti di prodotti intermedi.
2. Gli stabilimenti che utilizzano burro e burro concentrato contenenti rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono destinare gli stessi esclusivamente agli utilizzatori finali o ad altri che a loro volta s'impegnano ad effettuare la successiva vendita esclusivamente agli utilizzatori finali.
3. Le cessioni di burro e burro concentrato non contenenti denaturanti devono essere effettuate esclusivamente agli stabilimenti che provvedono alla fabbricazione dei prodotti finali o dei prodotti intermedi. I prodotti intermedi non contenenti denaturanti possono essere ceduti solo agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del precedente art. 3.
4. I contratti relativi alle vendite dei prodotti di cui ai commi precedenti devono riportare le indicazioni previste all'art. 12, paragrado 1, lettera c), del "regolamento" e per quelli relativi alle vendite di prodotti intermedi anche gli impegni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera b).
5. Qualora il burro concentrato e denaturato e il burro denaturato vengano acquistati da utilizzatori finali che ne acquistano un quantitativo massimo complessivo non superiore durante un anno a 6 tonn. di burro denaturato o 5 tonn. di burro concentrato denaturato o un quantitativo equivalente contenuto nei prodotti intermedi, per i controlli di cui all'art. 23, paragrafo 3, del "regolamento", si applicano le disposizioni previste all'art. 23, paragrafo 5, del "regolamento" medesimo. In tal caso la vendita di burro puo' avvenire soltanto mediante contratto scritto, con il quale l'acquirente si impegni ad acquistare un quantitativo annuo non superiore a 6 tonn. di burro denaturato o un equivalente quantitativo contenuto nei prodotti intermedi, ed a trasformarlo nei prodotti indicati in una delle formule "A, B, C e D" di cui all'allegato 3 del presente decreto nel rispetto dei termini e modalita' previsti dal "regolamento" e dichiari di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorrera' qualora risulti che gli impegni sottoscritti non sono stati rispettati.

Art. 14

1. Le imprese aggiudicatarie di burro che effettuano la concentrazione e/o denaturazione nonche' gli importatori ed i rivenditori di burro denaturato, di burro concentrato e denaturato, di burro concentrato, di prodotti intermedi, devono provvedere a mezzo telegramma o telex entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi o agli "organi di controllo" competenti per territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del "regolamento".
2. La comunicazione deve contenere:
a) le generalita' e l'indirizzo del destinatario o magazzino di deposito di destinazione;
b) la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta;
c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;
d) la data di aggiudicazione del burro nonche' quella limite entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali.
3. Gli operatori di cui al primo comma del presente articolo, qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali di cui al precedente art. 13, comma quinto, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, devono comunicare, mediante lettera raccomandata agli "organi di controllo" od agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi competenti per i territori di partenza e destinazione del prodotto, l'avvenuta cessione del burro.
4. Copia del contratto di cui al quinto comma dell'art. 13 del presente decreto dovra' essere inviata agli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi territorialmente competenti in relazione alla sede della ditta importatrice e di quella utilizzatrice.

Art. 15

1. Gli "organi di controllo" competenti per territorio in relazione agli stabilimenti che effettuano le sottoelencate operazioni provvederanno a svolgere controlli sul posto per quanto concerne:
a) la concentrazione e denaturazione prevista all'art. 7 del presente decreto;
b) l'incorporazione in prodotti delle formule "A, B, C e D" mediante utilizzazione di burro o di burro concentrato non denaturati o di prodotti intermedi non contenenti rivelatori;
c) la produzione di prodotti intermedi mediante utilizzazione di burro o burro concentrato senza rilevatori.
2. I controlli sulla commercializzazione e sull'incorporazione nei prodotti intermedi e nei prodotti finali del burro, del burro concentrato contenenti rivelatore dei prodotti intermedi contenenti rivelatori sono effettuate dall'ispettorato per la repressione delle frodi.

Art. 16

1. I controlli sulle operazioni di concentrazione e/o di denaturazione sono effettuati sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1, del "regolamento", dagli "organi di controllo" territorialmente competenti in relazione allo stabilimento che effettua le operazioni medesime, in base al programma di lavorazione ed almeno in relazione ad ogni quantita' aggiudicata e riguardano:
l'accertamento, nelle operazioni di concentrazione e/o denaturazione, del rispetto delle rese previste all'art. 5, paragrafo 1, del "regolamento";
la corrispondenza concernente la quantita', qualita' e grado di purezza delle sostanze denaturanti impiegate attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'impresa o attraverso specifici controlli analitici;
l'accertamento del quantitativo di burro quotidianamente utilizzato;
le condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura a quanto disposto dal "regolamento" in materia di eventuale presenza, nello stabilimento, di grassi non butirrici;
la composizioni dei prodotti ottenuti;
l'esame delle registrazioni contabili;
il rispetto dei termini prescritti all'art. 8 del presente decreto.
2. In relazione ad ogni quantita' aggiudicata l'"organo di controllo" deve procedere al prelevamento dei campioni di burro concentrato o del burro denaturato o del burro concentrato denaturato. Il prelievo dei campioni deve avvenire in conformita' alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 .
3. Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovra' accertare:
1) qualora si tratti di burro concentrato che usufruisce dell'aiuto, che il prodotto presenti le caratteristiche di cui all'allegato 1 del presente decreto e se denaturato anche quanto indicato al seguente punto 3);
2) qualora si tratti di burro aggiudicato, che il prodotto abbia il tenore minimo di materia grassa del 99,8% e se denaturato anche quanto indicato al seguente punto 3);
3) qualora si tratti di burro denaturato l'omogeneita' di ripartizione dei rivelatori ed il rispetto dei quantitativi minimi prescritti agli allegati 10, 11 e 12 del presente decreto, nel rispetto della destinazione indicata nella offerta.
4. Qualora sia utilizzato burro che usufruisce dell'aiuto, l'"organo di controllo" deve accertare la presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'organo incaricato dei controlli, le imprese che impiegano burro di mercato forniscono agli "organi di controllo" la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.
5. L'"organo di controllo" deve comunicare all'impresa il risultato dell'analisi.
6. Per eventuali richieste di revisione di analisi si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 , ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571 .
7. Il burro concentrato addizionato o meno dei rivelatori ed il burro addizionato dei rivelatori non possono essere utilizzati o commercializzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi.
8. La commercializzazione puo' essere consentita prima che sia noto l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto all'"organo di controllo" di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo, non potra' essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione.
9. In funzione dei quantitativi trasformati l'"organo di controllo" deve effettuare l'esame approfondito dei registri tenuti ai sensi dell'art. 10 del presente decreto e la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.
10. In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito verbale.

Art. 17

1. L'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, nei casi in cui il controllo inerente la successiva trasformazione del burro concentrato, con o senza rivelatori, e del burro denaturato esuli dalla propria competenza provvedera' a comunicare:
a) all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione allo stabilimento che provvede all'incorporazione nei prodotti intermedi di burro e burro concentrato non contenenti rivelatori un documento che contenga i dati di cui alla successiva lettera c);
b) all'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione allo stabilimento che provvede alla incorporazione di burro e burro concentrati non denaturati nei prodotti finiti di cui all'allegato 3 del presente decreto un documento che contenga i dati di cui alla successiva lettera c);
c) all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario qualora si tratti di incorporazione di burro e burro concentrato denaturati nei prodotti intermedi e/o nei prodotti finali un documento che contenga i seguenti dati:
generalita' ed indirizzo dell'impresa aggiudicataria che ha effettuato le operazioni di concentrazione, e se del caso di denaturazione;
riferimento al regolamento comunitario da applicare e numero d'ordine dell'offerta;
descrizione del prodotto e se nel caso formula di denaturazione adottata con indicazione dei denaturanti utilizzati;
destinazione (formula A, B, C e D) indicata nelle offerte;
numero di identificazione, tipo, marchi e quantita' degli imballaggi;
quantita' di burro concentrato e/o denaturato prodotti;
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; data entro la quale devono essere utilizzati per la produzione dei prodotti finiti.
2. L'"organo di controllo" deve inviare anche copia del certificato di analisi del burro concentrato e/o denaturato di cui al precedente art. 16 non appena conosciuto l'esito dell'accertamento analitico, nel caso indicato al primo comma, lettera c), del presente articolo.
3. Analoga comunicazione dovra' essere effettuata dall'"organo di controllo" o dall'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi agli incaricati dei successivi accertamenti ai sensi del precedente art. 15 qualora la fabbricazione dei prodotti finiti avvenga in uno stabilimento diverso da quello che effettua l'incorporazione nei prodotti intermedi.

Art. 18

1. Presso gli stabilimenti e/o laboratori che provvedono alla incorporazione del burro e del burro concentrato senza rivelatori nei prodotti intermedi gli "organi di controllo" territorialmente competenti effettuano controlli sul posto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del "regolamento", in base al programma di lavorazione, in maniera inopinata, ed almeno una volta al mese.
I controlli sul posto riguardano:
l'accertamento del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi;
l'accertamento del quantitativo di burro o burro concentrato utilizzati quotidianamente e nel corso del periodo;
il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti;
la verifica che la composizione dei prodotti intermedi corrisponda a quanto dichiarato e prescritto dal "regolamento" e dal presente decreto. Essa e' effettuata attraverso l'esame dei registri di cui al precedente art. 10 e attraverso l'esame delle materie grasse utilizzate ed il prelievo dei campioni dei prodotti fabbricati e delle materie grasse utilizzate da sottoporre ad analisi presso i laboratori di enti ed organismi pubblici.
2. I controlli previsti al presente articolo sono effettuati dagli uffici periferici dell'ispettorato per la repressione delle frodi qualora si utilizzi burro denaturato o burro concentrato denaturato.
3. Qualora si utilizzino prodotti non contenenti rivelatori dovra' accertarsi che sono stati utilizzati i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3 indicati nella domanda nel periodo scelto.
4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce di un aiuto, l'"organo di controllo" dovra' accertare quanto indicato al precedente art. 16, comma quinto.
5. Gli accertamenti suindicati sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento e da un controllo approfondito della contabilita' tenuta ai sensi del precedente art. 10 e dovranno essere effettuati:
qualora si tratti di burro e burro concentrato non tracciati per ogni quantita' relativa ad un'offerta introdotta nello stabilimento; qualora si tratti di burro e burro concentrato denaturati a sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati.
6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovra' essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento.

Art. 19

1. Gli "organi di controllo" territorialmente competenti provvedono sulla base del programma di fabbricazione, ad effettuare controlli sul posto per verificare la corretta utilizzazione del burro e del burro concentrato non contenenti rivelatori o dei prodotti intermedi non contenenti rivelatori incorporati nei prodotti finali, di cui all'allegato 3 del presente decreto, negli stabilimenti e/o laboratori autorizzati.
2. Il controllo deve essere effettuato in relazione ad ogni quantita' relativa ad un'offerta introdotta nello stabilimento ed almeno una volta al mese e riguarda l'accertamento:
del rispetto dell'utilizzazione del burro e del burro concentrato secondo la formula indicata nell'offerta e nei termini prescritti;
del rispetto dell'impegno assunto nella domanda di incorporare almeno i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3;
del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento;
dei quantitativi di prodotto utilizzati, e delle quantita' dei prodotti finiti ottenuti;
per i prodotti della formula C del rispetto di quanto previsto all'allegato 3, paragrafo 3, del presente decreto.
3. A tal fine dovra' essere effettuato un approfondito esame dei registri tenuti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 e della documentazione commerciale.
4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce dell'aiuto, l'"organo di controllo" deve accertare quanto indicato all'art. 16, comma quinto.
5. Qualora l'impresa non abbia utilizzato nel periodo scelto i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3 l'"organo di controllo" inviera' apposita comunicazione all'A.I.M.A. ed al Ministero, che provvedera' alla revoca del riconoscimento, l'infrazione rilevata.
6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovra' essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento.

Art. 20

1. Gli accertamenti sulla commercializzazione e sulla utilizzazione finale del burro concentrato denaturato, e del burro denaturato e dei prodotti intermedi contenenti denaturanti ceduti alle imprese per la produzione dei prodotti delle formule "A, B, C e D" del "regolamento" sono effettuati dagli uffici periferici dell'ispettorato per la repressione delle frodi. Essi provvederanno ad accertare attraverso l'esame dei registri che il burro concentrato denaturato e il burro denaturato abbiano esclusivamente la prescritta destinazione ossia l'incorporazione nei prodotti finiti di cui alle formule "A, B, C, D" previste all'art. 4 del "regolamento", entro i termini stabiliti, effettuando gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situate nelle zone di competenza. Accertatone il regolare impiego dovranno darne immediata comunicazione all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi in cui ha sede l'impresa che ha effettuato la concentrazione e la denaturazione, affinche' quest'ultimo possa comunicare all'A.I.M.A. l'avvenuta incorporazione del burro concentrato denaturato e del burro denaturato, indicando con riferimento al numero d'ordine dell'offerta la data effettiva entro la quale si e' verificata la totale utilizzazione del burro concentrato e/o denaturato in uno dei prodotti di cui alle formule "A, B, C, D" del "regolamento".
2. Qualora gli stabilimenti utilizzino un quantitativo di 5 tonnellate o piu' di burro denaturato, o di tonnellate 4 o piu' di burro concentrato denaturato o di prodotti intermedi contenenti tali quantitativi il controllo per l'accertamento dell'esatta destinazione deve essere effettuato almeno una volta al mese. Copia del verbale dal quale risultano i giorni di lavorazione intercorsi dall'ultimo accertamento redatto in occasione di ogni sopralluogo dovra' essere inviato all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione frodi territorialmente competente in relazione all'aggiudicatario, che ne curera' l'invio all'A.I.M.A.
3. Nei casi di inadempienza tali comunicazioni saranno integrate dai dati riguardanti i giorni di ritardo e le corrispondenti quantita' interessate.
4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4, del "regolamento" la prova dell'avvenuta trasformazione finale del burro coincide con la data di presentazione della dichiarazione del trasformatore finale che utilizza annualmente il quantitativo di prodotto di cui all'art. 16.
5. In tal caso gli uffici dell'ispettorato per la repressione delle frodi effettueranno controlli a campione presso tali utilizzatori al fine di verificare, in particolare, l'effettivo impiego del burro concentrato denaturato e del burro denaturato nei prodotti e nei termini previsti. Eventuali irregolarita' dovranno essere denunciate all'A.I.M.A. che dovra' provvedere al fine di ottenere il versamento di una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione relativa ai quantitativi interessati.

Art. 21

1. Ai fini dello svincolo delle cauzioni di trasformazione versate per garantire il rispetto delle esigenze principali di cui all'art. 18, paragrafo 2, del "regolamento" e qualora si tratti di burro aggiudicato utilizzato senza rivelatori, l'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvedera' a comunicare all'A.I.M.A., con riferimento al numero d'ordine relativo all'offerta, completate le operazioni di incorporazione nei prodotti finiti e sulla base dei controlli effettuati ai sensi del "regolamento" e del presente decreto:
a) se il burro e' stato concentrato, i quantitativi in causa, il termine entro il quale l'operazione e' stata effettuata, il relativo certificato di analisi e i verbali effettuati in occasione degli appositi sopralluoghi;
b) se si e' proceduto all'incorporazione nei prodotti intermedi tutti gli accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 18, allegando le copie dei certificati di analisi e dei verbali;
c) l'avvenuta incorporazione nei prodotti finiti con l'indicazione del tipo dei prodotti fabbricati e la data in cui l'operazione medesima e' stata effettuata, nonche' tutti gli altri accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.
2. Qualora si tratti di burro aggiudicato per essere utilizzato previa denaturazione, gli organi di controllo in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvederanno, completate le operazioni di concentrazione e/o denaturazione, ultimati i controlli all'uopo previsti, a comunicare all'A.I.M.A. sulla base della comunicazione da questa effettuata al momento dell'aggiudicazione, la data di ultimazione delle operazioni di concentrazione e/o denaturazione del prodotto, la formula di denaturazione adottata, i denaturanti utilizzati nonche' ad inviare i verbali dai quali risultino tutti gli altri accertamenti effettuati ai sensi del precedente art. 16 e la copia del certificato di analisi.
3. Analoga comunicazione, contenente quanto previsto al precedente art. 17, lettera c), dovra' essere inviata all'ufficio dell'ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario, che provvedera' a porre sotto controllo il burro concentrato denaturato ed il burro denaturato, per comunicare all'A.I.M.A. ai fini dello svincolo della cauzione gli accertamenti effettuati ai sensi del "regolamento" e degli articoli 18 e 19 del presente decreto.
4. Gli "organi di controllo" comunicheranno all'A.I.M.A. le irregolarita' riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme sia per quanto riguarda i prodotti denaturanti impiegati, sia per quanto concerne l'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2, che prevede l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione in caso di insufficiente dosaggio dei prodotti di denaturazione.
5. Nei casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente articolo saranno integrate dai dati riguardanti le infrazioni rilevate, i giorni di ritardo e le corrispondenti quantita' interessate.

Art. 22

1. Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda in carta legale all'A.I.M.A., per il tramite degli "organi di controllo". Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 4, del "regolamento" possono chiedere mensilmente la liquidazione parziale dell'aiuto relativamente ai quantitativi di burro concentrato denaturato prodotto o di burro utilizzato nel mese. La domanda va presentata in triplice copia. Una copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e le altre agli "organi di controllo".
2. Devono allegare alla domanda il documento attestante la costituzione a favore dell'A.I.M.A. della cauzione di trasformazione di cui all'art. 18, paragrafo 2, del "regolamento" nel caso si tratti di burro denaturato o di burro concentrato denaturato.
3. Gli "organi di controllo" qualora si tratti di richiesta di aiuto ad avvenuta produzione di burro concentrato denaturato e di burro denaturato dovranno inviare all'A.I.M.A. copia della domanda di aiuto con allegato il verbale relativo agli accertamenti effettuati, i certificati di analisi relativi ai campioni di burro concentrato denaturato e burro denaturato prelevati in conformita' a quanto disposto dal precedente art. 16, e il proprio parere sull'ammissibilita' della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.
Gli "organi di controllo", qualora la domanda di aiuto riguardi burro utilizzato senza rivelatori, dovranno inviare all'A.I.M.A. la domanda di aiuto con allegati i verbali e la documentazione prevista al precedente art. 21 dai quali devono risultare anche gli accertamenti effettuati sulla quanlita', come previsto all'art. 16, comma quinto, del presente decreto, del burro utilizzato ed il proprio parere sull'ammissibilita' della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.
4. L'A.I.M.A. ricevuta la documentazione provvedera' agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 22 del "regolamento".
5. Nei casi di inadempienza gli "organi di controllo" provvederanno a comunicare i dati riguardanti l'infrazione rilevata, i giorni di ritardo, le quantita' interessate nonche' le irregolarita' riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme al fine dell'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 22, paragrafo 4 e 6, paragrafo 2, del "regolamento".

Art. 23

1. L'A.I.M.A. provvedera' ad integrare, con proprie disposizioni, le modalita' inerenti la presentazione della documentazione necessaria per la presentazione delle offerte, per ottenere lo svincolo delle cauzioni e la liquidazione degli aiuti, ed a disciplinare l'applicazione dell'art. 26 del "regolamento" e l'art. 24 del presente decreto.

Art. 24

1. Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 luglio 1983, nel decreto ministeriale 22 luglio 1983, nel decreto ministeriale 20 febbraio 1985 e nel decreto ministeriale 3 febbraio 1986, si applicano al burro aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 262/79 , al burro ed al burro concentrato che usufruiscono di un aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81 .
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle quantita' di burro aggiudicate posteriormente al 1› giugno 1988.
Tuttavia ai sensi dell'art. 30, del "regolamento", gli aggiudicatari possono presentare domanda, dopo il 1› giugno 1988, all'organismo di intervento dove e' stata presentata l'offerta, ai sensi del precedente art. 12, per ottenere l'autorizzazione ad applicare anche alle partite aggiudicate anteriormente alla data succitata, le disposizioni contenute all'allegato n. 3 del presente decreto e agli articoli 6, paragrafo 2, 8, primo e secondo comma, 11, 18, paragrafo 3, primo comma, 22, paragrafo 3 e 22, paragrafo 4, terzo comma e 23 del "regolamento". L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 20 maggio 1988 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato 1

Classificazioni del burro nei Paesi comunitari:
"beurre marque de contro'le" per quanto riguarda il burro belga; "Lurmoerket" per quanto riguarda il burro danese;
"Markenbutter" per quanto riguarda il burro tedesco;
"pasteurise' A" per quanto riguarda il burro francese;
"Irish creamery butter" per quanto riguarda il burro irlandese; "marque Rose" per quanto riguarda il burro lussemburghese;
"Extra Kwaliteit" per quanto riguarda il burro olandese;
"extra selected" per quanto riguarda il burro della Gran Bretagna;
"premium" per quanto riguarda il burro dell'Irlanda del Nord.
Il burro prodotto in Spagna deve provenire a partire da latte di vacca o da creme di latte pastorizzate.
Il burro prodotto in Italia e Grecia deve provenire esclusivamente da creme di latte sottoposte ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione, non puo' essere utilizzato burro ottenuto da crema di siero di latte.

Allegato 2

REQUISITI QUALITATIVI DEL BURRO
CONCENTRATO PURO
Materie grasse del latte: 99,8% minimo.
Umidita' e componenti non grassi del latte; 0,2% massimo.
Acidi grassi liberi: 0,35% massimo (espresso in acido oleico).
Numero di perossidi: 0,5% massimo (in milliequivalente di ossigeno attivo per kg).
Gusto: caratteristico.
Odore: assenza di odori estranei.
Neutralizzanti, agenti antiossidanti e conservanti; assenti.

Allegato 3

I prodotti finali, previsti all'art. 4 del "regolamento" sono i
seguenti:
1. Formula A:
a) prodotti di cui alle sottovoci 1905 20, 1905 30, 1905 40, 1905 90 50, 1905 90 60 e 1905 90 90 della nomenclatura combinata;
b) i seguenti prodotti, pronti per la vendita al dettaglio:
i) prodotti a base di zuccheri delle sottovoci 1704 90 51, 1704 90 75 e 1704 90 99, 1704 90 55/61/65/71 della nomenclatura combinata, ii) prodotti a base di zuccheri della sottovoce 1806 90 50 della
numenclatura combinata,
iii) altre preparazioni alimentari contenenti cacao, delle sottovoci 1806 20, 1806 31 00, 1806 32 e 1806 90 60/70 90 della nomenclatura combinata diverse dalla cioccolata e dai prodotti di cioccolata;
c) ripieni incorporati in prodotti di cioccolata, pronti per la vendita al dettaglio, delle sottovoci 1806 31 00 e 1806 90 11/19/31 della numenclatura combinata.
Il tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte dei prodotti di cui alle lettere b ) e c) e' pari o superiore al 3% e pari o inferiore al 50%.
2. Formula B:
a) gelati delle sottovoci 2105 00 91 e 2105 00 99 della nomenclatura combinata aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 5% e inferiore o pari al 30%,
ovvero
b) preparazioni, esclusi lo iogurt e lo iogurt in polvere, per la fabbricazione dei gelati di cui alle sottovoci 1806 20 90, 1806 90 90, 1901 90 90 e 2106 90 99 della nomenclatura combinata, aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore o pari al 10% e inferiore o pari al 33%, contenenti uno o piu' aromatizzanti, nonche' emulsionanti o stabilizzatori e atte al consumo senza alcuna altra operazione, salvo l'eventuale aggiunta di acqua, i trattamenti meccanici eventualmente necessari e la congelazione.
3. Formula C:
prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 90 della nomenclatura combinata,
a) sotto forma:
1) di pasta cruda:
i) a base di farina, in proporzione pari o superiore al 51% del peso dei costituenti, salvo l'acqua, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90% del tenore totale di materie grasse;
ii) i cui ingredienti sono stati finemente miscelati e la cui materia grassa e' stata emulsionata in modo tale da rendere impossibile, sotto l'azione di qualsiasi trattamento fisico, la separazione della materia grassa proveniente dal latte;
iii) tagliata in pezzi di dimensioni e forme caratteristiche;
iv) pronta ad essere informata o sottoposta ad altro trattamento termico di effetto equivalente, il quale consenta di ottenere direttamente prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata;
v) condizionata in conformita' del disposto della successiva
lettera b), oppure
2) di preparazione in polvere;
i) a base di farina e/o di fecola, in proporzione uguale o superiore al 40%, addizionata di materia grassa proveniente dal latte, nonche' di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova o tuorli in polvere, latte in polvere, sale ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90% del tenore totale di materie grasse;
ii) pronta ad essere sottoposta a trattamenti quali la impastatura, la modellatura, la fermentazione semplice o multipla o il taglio per ottenere direttamente una pasta che, previa cottura al forno o altro trattamento termico di effetto equivalente, consenta di ottenere direttamente prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata;
iii) condizionata in conformita' del disposto della successiva lettera b);
b) conformi alle condizioni seguenti in materia di condizionamento dei prodotti:
i) per quanto riguarda la pasta cruda, in unita' del contenuto massimo di 5 kg, eventualmente raggruppate in imballaggi;
ii) per quanto riguarda le preparazioni in polvere, in imballaggi del contenuto massimo di 25 kg;
iii) in entrambi i casi gli imballaggi recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni seguenti:
data di fabbricazione, eventualmente in codice;
tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte;
la dicitura: "Formula C - art. 4, punto 3, del regolamento CEE n. 570/88 ";
eventualmente, il numero d'ordine di cui all'art. 10, paragrafo 4.
Tuttavia, se i prodotti di cui alla lettera a) sono trasformati nello stesso stabilimento nei prodotti finali di cui al punto 1 (formula A), l'osservanza delle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii) non e' richiesta.
4. Formula D:
preparazioni e conserve di carni, pesci, crostacei e molluschi del capitolo 16, nonche' le preparazioni alimentari delle sottovoci da 1902 20 90 a 1902 30 90 e 1902 40 90 nonche' 1904 90 10, 1904 90 90 e 2005 80 00 della nomenclatura combinata;
salse e preparazioni per zuppe, minestre o brodi delle sottovoci 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10, 2103 90 90 e 2104 10 00 della nomenclatura combinata.
Il tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte di queste preparazioni calcolato sulla sostanza secca e' uguale o superiore al 5%.

Allegato 4

..............
(data)
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite ............................................................ (Organo di controllo)
Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la (1)
concentrazione
-------------------------------- del burro - regolamento
concentrazione e denaturazione
CEE n. 570/88.
Il sottoscritto ........................ nato a.................. in data................................... e domiciliato in ........ via .................................................. in qualita' di
legale rappresentante
----------------------- titolare della ditta ...................... titolare
con sede legale in .......................... registrata o iscritta presso ............................................................
Chiede
che lo stabilimento ................................................ sito in..................................... via .................. iscritto o registrato presso ...................................... secondo quanto previsto all' art.10 del regolamento CEE n. 570/88 dispone:
a) di impianti tecnici adeguati la cui capacita' di trasformazione e' di almeno 5 tonnellate di burro al mese;
b) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;
concentrazione
venga riconosciuto ad effettuare la (1) --------------------------
concentrazione e denaturazione del burro aggiudicato o acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 , (2) provvedendo a far incorporare nel corso della concentrazione uno dei prodotti elencati negli allegati 12, 13 e 14 del decreto ministeriale.
A tal fine si impegna:
1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto;
2) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'art. .... del decreto ministeriale ..........in collaborazione con l'organo di controllo il programma di fabbricazione ed inviando al predetto organo almeno 7 giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita di burro;
3) a sottostare ai controlli;
4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal "regolamento" e dal presente decreto.
Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo il sottoscritto si impegna altresi':
5) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;
6) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
Data,
Firma.............................................
Visto:
-------------
(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Da inserire nella domanda solo qualora si chieda il riconoscimento per concentrare e denaturare burro.

Allegato 5

Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite ............................................................ (organo di controllo) (provincia)
Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la denaturazione del burro - regolamento CEE n. 570/88 .
Il sottoscritto ...................... nato a................... in data................................... e domiciliato .......... via .................................................. in qualita' di
legale rappresentante
----------------------- titolare della ditta ...................... titolare
con sede legale in .......................... registrata o iscritta presso ............................................................
Chiede
che lo stabilimento ................................................ sito in..................................... via
................................................ n. .................
iscritto o registrato presso ...................................... che secondo quanto previsto all' art.10 del regolamento CEE n. 570/88 dispone:
1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantita' media di almeno 5 tonnellate di burro al mese;
2) di locali che consentono di separare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;
venga autorizzato ad effettuare la denaturazione del burro aggiudicato o acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 , si provvedendo a far incorporare nel corso della lavorazione i prodotti elencati negli allegati 12, 13 e 14 del decreto ministeriale.........
...................
A tal fine .............................................. impegna:
1) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale.....................;
2) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale............................................ in collaborazione con gli "organi di controllo" il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di aggiudicazione di burro;
3) a sottostare ai controlli;
4) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal "regolamento" e dal presente decreto.
Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo il sottoscritto........................................ si impegna a:
5) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1) della presente domanda;
6) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
In fede, ......................................................
Firma:.............................................
Visto:
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
Data, ...................
Firma:.............................................
Visto:

Allegato 6

.................
(data)
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite ............................................................ (organo regionale) (provincia)
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro tal quale per la produzione di prodotti della formula (1)...........
Il sottoscritto
...................... nato a....................................... in data................................... e domiciliato .......... via .................................................. in qualita' di
legale rappresentante
----------------------- titolare della ditta ...................... titolare
con sede in .................................. registrata o iscritta presso ............................................................
Chiede
di essere autorizzato ad utilizzare burro tal quale senza aggiunta di rivelatori acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di.........................................
registrato o iscritto .............................................. sito in.............................. via .......................... per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula...........
...............(1).
A tal fine dichiara che dispone:
1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantita' pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese;
2) di locali che consentono di isolare ed indentificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;
Si impegna inoltre:
1) nel periodo di lavorazione del burro acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno..........
........(2);
2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale...................;
3) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale................................... in collaborazione con gli organi di controllo il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro;
4) a comunicare almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;
5) a sottostare ai controlli;
6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento CEE n. 570/88 e dal presente decreto.
Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto............................ si impegna a:
5) a tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;
6) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
In fede,
Firma:.............................................
Visto:
______
(1) Indicare la formula che interessa (A, B, C, o D) ed i tipi di
prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci, della nomenclatura combinata.
(2) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovra' inserirsi la seguente frase: "45 tonnellate di burro l'anno".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovra' inserirsi la seguente frase: "5 tonnellate di burro al mese".

Allegato 7

...........
(data)
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite ............................................................ (organo regionale) (provincia)
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro concentrato per la produzione di prodotti della formula (1)...........
Il sottoscritto ...................... nato a................... in data........................ e domiciliato .................... via .................................................. in qualita' di
legale rappresentante
----------------------- titolare della ditta ...................... titolare
con sede in .................................. registrata o iscritta presso ............................................................
Chiede
di essere autorizzato ad utilizzare burro concentrato senza aggiunta di rivelatori ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di.........................................registrato o iscritto .......................................................... sito in..................................... via .................. per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula...........
...............(1).
A tal fine dichiara che dispone:
1) di impianti tecnici adeguati ad incorporare una quantita' pari ad almeno 5 tonnellate di burro concentrato al mese;
2) di locali che consentono di isolare ed indentificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;
Si impegna inoltre:
1) nel periodo di lavorazione del burro concentrato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno..................(2);
2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale...................;
3) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale................................... in collaborazione con gli organi di controllo il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro concentrato;
4) a comunicare almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro concentrato acquistato;
5) a sottostare ai controlli;
6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento CEE n. 570/88 e dal presente decreto.
Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo il sottoscritto............................ si impegna a:
5) a tenere separatamente i registri previsti al punto 2) della presente domanda;
6) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
In fede,
Firma:.............................................
Visto:
____________
(1) Indicare la formula che interessa (A, B, C, o D) ed i tipi di
prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci, della nomenclatura combinata.
(2) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovra' inserirsi la seguente frase: "37 tonnellate di burro concentrato l'anno".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovra' inserirsi la seguente frase: "4 tonnellate di burro concentrato al mese".

Allegato 8

................
(data)
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite ............................................................ (organo regionale) (provincia)
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che
intendono
burro concentrato
utilizzare prodotti intermedi contenenti -------------------- (1)
burro
senza aggiunta di rivelatori per la produzione di prodotti della formula (2)......................
Il sottoscritto ................ nato a......................... in data.......................... e domiciliato .................... via .................................................. in qualita' di
legale rappresentante
----------------------- titolare della ditta ...................... titolare
con sede in .................................. registrata o iscritta presso ............................................................
Chiede
di essere autorizzato ad utilizzare prodotti intermedi contenenti
burro concentrato
--------------------- (1) senza aggiunta di rivelatori ai sensi del burro
regolamento CEE n. 570/88 nello stabilimento di .................... registrato o iscritto .............................................. sito in via ........................................................ per la produzione diretta dei prodotti di cui alla formula...........
.............. (2).
A tal fine dichiara che dispone:
1) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantita' pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese;
2) di locali che consentono di isolare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;
Si impegna inoltre:
1) nel periodo di lavorazione dei prodotti intermedi contenenti burro concentrato
------------------- (1) senza aggiunta di rivelatori ai
burro
sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno (3).........
2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale......................
3) a predisporre secondo le modalita' stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale................... in collaborazione con gli organi di controllo il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita di prodotti intermedi;
4) a comunicare almento sette giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;
5) a sottostare ai controlli;
6) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal regolamento CEE n. 570/88 .
Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto............................. si impegna a:
5) tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;
6) lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
In fede,
Firma.............................................
Visto:
___________
(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Indicare la formula che interessa (A, B, C, o D) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci, della nomenclatura combinata.
(3) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovra' inserirsi la seguente frase: "45 tonnellate l'anno".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovra' inserirsi la seguente frase: "5 tonnellate al mese".

Allegato 9

...................
(data)
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite ............................................................ (organo regionale) (provincia)
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che
intendono
burro
utilizzare ----------------------- (1) non tracciato per la
burro concentrato
produzione dei prodotti intermedi indicati all' art. 9 del regolamento CEE n. 570/88 .
Il sottoscritto .................. nato a........................ in data........................... e domiciliato .................. via .................................................. in qualita' di
legale rappresentante
----------------------- titolare della ditta ...................... titolare
con sede in .................................. registrata o iscritta presso ............................................................
Chiede
burro
di essere autorizzato ad utilizzare -------------------------- (1)
burro concentrato
non tracciato nello stabilimento di ................................ registrato o iscritto.......... sito in............ via ............ per la produzione dei prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all' art. 4 del regolamento CEE n. 570/88 che saranno ceduti per la fabbricazione dei prodotti di cui alle formule (2) ai seguenti stabilimenti:
1) stabilimento della societa'................................... registrato o iscritto .................................. sito in.................... via ....................
2) stabilimento ................................................
A tale scopo, sotto la propria personale responsabilita', dichiara:
A) I prodotti fabbricati con amabburroadburro concentratoaeam (1) non tracciati, indicati con la sigla che sara' riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative V.D.:
(Sigla)..................... (Denominazione prodotto) ..........
1) burro ............................................ % in peso 2) zucchero ........................................ % in peso 3) .................................................. % in peso 4) .................................................. % in peso B) Di disporre di impianti tecnici adeguati che consentano di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato.
C) Di disporre di locali che consentano di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.
D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.
Si impegna in particolare:
1) nel periodo di lavorazione del burro acquistato o aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 570/88 ad utilizzare almeno (3)......
...................
2) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale......................
............
3) a predisporre, secondo le modalita' stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale............................, in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato;
4) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;
5) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti autorizzati a fabbricare i prodotti finali di cui all' art. 4 del regolamento CEE n. 570/88 ;
6) a sottostare ai controlli;
7) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal "regolamento" e dal presente decreto.
Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzo, il sottoscritto................................ si impegna a:
8) a tenere separatamente i registri previsti al punto 2 della presente domanda;
9) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
In fede,
Firma.............................................
Visto:
___________
(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Indicare la formula che interessa (A, B, C o D) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci, della nomenclatura combinata.
(3) Qualora si intenda optare per il periodo annuale dovra' inserirsi la seguente frase: "45 tonnellate l'anno di burro".
Qualora si intenda optare per il periodo mensile dovra' inserirsi la seguente frase: "5 tonnellate di burro al mese".
Qualora si intenda optare per il burro concentrato per il periodo annuale dovra' inserirsi la seguente frase: "37 tonnellate di burro concentrato l'anno".
Qualora si intenda optare per il burro concentrato per il periodo mensile dovra' inserirsi la seguente frase: "4 tonnellate di burro concentrato al mese".

Allegato 10

..................
(data)
Al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste - Direzione generale
della tutela economica dei prodotti
agricoli - Divisione III - ROMA
Tramite ............................................................ (ispettorato per la repressione delle frodi)
Oggetto: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che
intendono
burro
utilizzare -------------------------- (1) tracciato per la
burro concentrato
produzione dei prodotti intermedi indicati all' art. 9 del regolamento CEE n. 570/88 .
Il sottoscritto .................. nato a....................... in data........................... e domiciliato .................. via .................................................. in qualita' di
legale rappresentante
----------------------- della ditta .............................. titolare
con sede legale in .......................... registrata o iscritta presso ............................................................
Chiede
burro
di essere autorizzato ad utilizzare ------------------------ (1)
burro concentrato
tracciato, nello stabilimento di ...................... registrato o iscritto .......................................................... per la produzione dei prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all' art. 4 del regolamento CEE n. 570/88 che saranno ceduti per la fabbricazione dei prodotti di cui alle formule (2) ai seguenti stabilimenti:
1) stabilimento della societa' ................................ registrato o iscritto .............................................. sito in................................. via ......................
2) stabilimento ................................................
A tale scopo, sotto la propria personale responsabilita', dichiara:
A) I prodotti fabbricati con amabburroadburro concentratoaeam (1) tracciato, indicati con la sigla che sara' riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative V.D.:
(Sigla) .... (Denominazione prodotto)...........................
1) burro ............................................ % in peso 2) zucchero ........................................ % in peso 3) .................................................. % in peso 4) .................................................. % in peso B) Di disporre di impianti tecnici adeguati che consentano di incorporare un quantitativo pari ad almeno 5 tonnellate di burro al mese o al suo equivalente in burro concentrato.
C) Di disporre di locali che consentono di isolare e identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche.
D) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.
Si impegna in particolare:
1) a tenere in permanenza i registri bollati e vidimati ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale......................
............;
2) a predisporre, secondo le modalita' stabilite all'art. 6 del decreto ministeriale............................, in collaborazione con gli organi di controllo, il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto organo di controllo almeno sette giorni prima della lavorazione di ogni singola partita di burro o di burro concentrato;
3) a comunicare, almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione, il quantitativo di burro aggiudicato o acquistato;
4) a destinare i prodotti intermedi esclusivamente agli stabilimenti in cui avviene la fabbricazione dei prodotti finali di cui all' art. 4 del regolamento CEE n. 570/88 o ad altri che si impegnano a venderlo esclusivamente agli utilizzatori finali (3).
Tale impegno dovra' essere riportato nel contratto di vendita;
5) a sottostare ai controlli;
6) ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal "regolamento" e dal presente decreto.
Considerato che nello stabilimento si trasformano prodotti che usufruiscono di un aiuto e di una riduzione di prezzi, il sottoscritto................................ si impegna:
7) a tenere separatamente i registri previsti al punto 1 della presente domanda;
8) a lavorare in fasi successive i prodotti suddetti.
Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.
In fede,
Firma.............................................
Visto:
__________
(1) Cancellare la menzione che non interessa.
(2) Indicare la formula che interessa (A, B, C o D) ed i tipi di prodotti che saranno fabbricati, con riferimento alle sottovoci della nomenclatura combinata.
(3) Qualora si effettui la vendita dei prodotti intermedi a grossisti allegare l'elenco degli stessi indicando la ragione sociale e la ubicazione dei magazzini di deposito.

Allegato 11

I prodotti intermedi dovranno contenere:
A) Materia grassa del latte superiore al 4%.
B) Sostanze aromatizzanti ed emulsionanti non inferiori a 0,15%.
C) E/o zucchero, e/o amido, e/o farina, e/o/ materia secca sgrassata del latte.
D) Se contenenti cacao, non superiore al 10%.
Potranno altresi' contenere altri prodotti che dovranno essere indicati nella domanda prevista all'art. 4 del presente decreto.

Allegato 12

PRODOTTI DA INCORPORARE PER TONNELLATA
DI BURRO CONCENTRATO O DI BURRO
(articolo 6, paragrafo 1, primo trattino)
I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, sono i seguenti:
I:
a) - 250 g di 4 idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,
ovvero
- 100 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse (1),
nonche'
b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidita' di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% della parte acida esterificata,
ovvero
- 150 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-(Beta)-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
ovvero
- 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-(Beta)-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenenti al massimo il 7,5% di brassicasterolo (C28H46O = (delta) 5,22-ergostadien-3-(Beta)-olo) e al massimo il 6% di sitosterolo (C29H50O = (delta) 5-stigmasten-3-(Beta)-olo).
II: o
a) 20 g di estere etilico dell'acido beta-apo-8-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,
e
b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidita' di 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata,
ovvero
- 150 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-(Beta)-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
ovvero
- 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-(Beta)-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo (C28H46O = (delta) 5,22-ergostadien-3-(Beta)-olo) e al massimo il 6% di sitosterolo (C29H50O = (delta) 5-stigmasten-3-(Beta)-olo).
III: o
a) 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere,
e
b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto ad essere incorporato, un indice massimo di acidita' di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% della parte acida esterificata (2), ovvero
- 150 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-(Beta)-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato (1),
ovvero
- 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-(Beta)-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo (C28H46O = (delta) 5,22-ergostadien-3-(Beta)-olo) e al massimo il 6% di sitosterolo (C29H50O = (delta) 5-stigmasten-3-(Beta)-olo).
_______________
(1) Il metodo d'analisi da seguire per controllare tale
disposizione e' quello applicato dai servizi ufficiali dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione in prodotti finiti.
(2) In tal caso, il prodotto finale ha un tenore minimo di materie grasse del 79,1%.

Allegato 13

PRODOTTI DA INCORPORARE PER TONNELLATA
DI BURRO CONCENTRATO O DI BURRO
(articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino)
I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, sono i seguenti:
I:
a) - 250 g di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,
ovvero
- 100 g di 4 idrossi-3 metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse (1),
nonche'
b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90% di sitosterolo, in particolare l'80% di (Beta)-sitosterolo (C29H50O = (delta) 5-stigmasten-3-(Beta)-olo), nonche' un massimo del 9% di campesterolo (C29H48O = (delta) 5-ergosten-3-(Beta)-olo), e l'1% di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-(Beta)-olo).
II: o
a) 20 grammi di estere etilico dell'acido (Beta)-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,
e
b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90% di sitosterolo, in particolare l'80% di (Beta)-sitosterolo (C29H50O = (delta) 5-stigmasten-3-(Beta)-olo), nonche' un massimo del 9% di campesterolo (C29H48O = (delta) 5-ergosten-3-(Beta)-olo), e l'1% di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-(Beta)-olo) (2).
III: o
a) 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere,
e
b) 600 grammi di un preparato contenente almeno il 90% di sitosterolo, in particolare l'80% di (Beta)-sitosterolo (C29H50O = (delta) 5-stigmasten-3-(Beta)-olo), nonche' un massimo del 9% di campesterolo (C29H48O = (delta) 5-ergosten-3-(Beta)-olo), e l'1% di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-(Beta)-olo).
______________
(1) Il metodo d'analisi da seguire per controllare tale disposizione e' quello applicato dai servizi ufficiali dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione in prodotti finiti.
(2) In quest'ultimo caso, il prodotto finale ha un tenore minimo di materie grasse del 79,8%.

Allegato 14

PRODOTTI DA INCORPORARE PER TONNELLATA
DI BURRO CONCENTRATO O DI BURRO
(articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino)
I prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino, sono i seguenti:
I:
a) 20 g di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico, sotto forma di un preparato solubile nel grasso butirrico,
e
b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidita' di 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido emantico del 95% sulla parte acida esterificata,
ovvero
- 150 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
ovvero
- 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo (C28H46O = (delta) 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 4% di sitosterolo (C29H50O = (delta) 5-stigmasten-3-beta-olo),
o II:
a) I composti che determinano l'aroma di una o piu' spezie sotto forma di olio di oleoresina, quali in particolare l'olio di cipolle, l'olio d'aglio, l'olio di estragone, ecc., in quantita' sufficiente a percepirne il sapore, previa diluizione del burro concentrato e marcato con un olio neutro nella proporzione 1: 2, conformemente al principio della proposta di norma provvisoria ISO/TC ISO/TC 12 N 150,
e
b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidita' di 0,3, un indice di saponificazione tra 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata,
ovvero
- 150 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
ovvero
- 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo (C28H46O = (delta) 5,22-ergastadien-3-beta-olo) e al massimo il 4% di sitosterolo (C29H50O = (delta) 5-stigmasten-3-beta-olo),
o III:
a) - 500 g di timolo (5 metil-2-isopropil-1-fenolo; C10H14O) avente un grado di purezza di almeno 99%,
ovvero
- 500 g di eugenolo (4-allil-2-metossifenolo; C10H12O2) avente un grado di purezza di almeno 99%,
ovvero
- 10 g di capsaicina (trans-8-metil-N-vanillil-6-nonenammide;
C18H27NO3) contenuta nell'oleoresina di Capsicum,
e
b) - 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidita' di 0,3, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 ed un contenuto minimo di acido enantico del 95% della parte acida esterificata,
ovvero
- 150 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato,
ovvero
- 170 grammi di stigmasterolo (C29H48O = (delta) 5,22-stigmastadien-3-beta-olo) avente un grado di purezza di almeno 85% calcolato sul prodotto pronto ad essere incorporato, contenente al massimo il 7,5% di brassicasterolo (C28H46O = (delta) 5,22-ergostadien-3-beta-olo) e al massimo il 4% di sitosterolo (C29H50O = (delta) 5-stigmasten-3-beta-olo).
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht