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089G0054

IT - Atti di Attuazione Regolamenti UE

089G0054

Disposizioni attuative del regolamento n. 1094/88 del Consiglio delle Comunita' europee, limitatamente al regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'art. 2 del regolamento CEE n. 1272/88 della commissione. (DECRETO 16 gennaio 1989 n. 34)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 21/02/1989 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che ha modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione nonche' l'estensivizzazione e la riconversione della produzione; Visto il regolamento CEE della commissione n. 1272/88 del 29 aprile 1988 che fissa le modalita' di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione; Visto il regolamento CEE della commissione n. 1273/8z8 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e il decreto ministeriale 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85 ; Visto l' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , convertito, con modificazioni, nella legge del 23 dicembre 1986, n. 898 , con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione alla nuova azione comune sin dalla campagna 1988-89, ferma restando la competenza in materia delle regioni e delle province autonome; Udito il parere espresso dalla sezione II del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 gennaio 1989; Decreta:

Art. 1

Finalita' generali 1. Il presente decreto ha lo scopo di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio delle Comunita' europee in data 25 aprile 1988, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione, di cui all' art. 2 del regolamento CEE n. 1272/88 .
2. L'intervento e' attuato dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione CEE nel regolamento CEE n. 1273/88 del 29 aprile 1988 individuano le zone per le quali l'Italia puo' essere autorizzata dalla commissione all'esenzione dal regime di ritiro di seminativi dalla produzione.

Art. 2

Beneficiari 1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all'art. 1 per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati, classificati nelle tre categorie seguenti che destinano le terre agli scopi stabiliti dall'art. 4, primo comma, del presente decreto:
a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole;
b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni;
c) persone giuridiche, anche di diritto pubblico.
Per la concessione dell'aiuto puo' essere preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola utilizzata.
2. Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto e' tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall' art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88 .
3. Ai sensi dell' art. 9 del regolamento CEE n. 1272/88 , le superfici interessate dal ritiro dei seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto se i soggetti di cui alla lettera a) le hanno coltivate nel periodo di riferimento di cui al successivo art. 3, comma 1. I richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) (non proprietari), possono beneficiare dell'aiuto qualora il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell' art. 8 del regolamento CEE n. 1272/88 , oppure ricada sotto la disciplina di cui al titolo I, capo I, della legge 3 maggio 1982, n. 203 , recante norme sulla durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto. Nei casi non contemplati dalla precitata legge la conduzione di fatto e la relativa durata puo' essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.Tuttavia nel caso in cui la validita' degli atti prodotti sia inferiore a quella dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario.
Le regioni e le province autonome corrispondono l'aiuto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, eventualmente al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno o, in caso contrario, al proprietario.
4. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di rescissione dell'impegno, il beneficiario deve presentare domanda allo stesso ufficio, al quale ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall' art. 12 del regolamento n. 1272/88 . In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti vengono trasmessi al successore fino al compimento di almeno un triennio. Il versamento del premio per il restante periodo e' in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal predecessore.

Art. 3

Seminativi oggetto di ritiro 1. I seminativi che possono essere oggetto di ritiro sono quelli indicati alla lettera D dell'allegato I del regolamento CEE n. 571/88 e definiti nell'allegato alla decisione 83/461/CEE della commissione , escluse le terre di cui al punto D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato, ed effettivamente coltivati nel periodo compreso tra il 1› settembre 1987 ed il 30 aprile 1988.
2. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le superfici aziendali convertite in seminativi nel corso del primo semestre dell'anno 1988.
3. La superficie, che puo' essere ritirata dalla produzione, deve rappresentare almeno il 20 per cento di quella aziendale investita a seminativi al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non puo' essere inferiore ad un ettaro.
4. Se la superficie di cui al comma precedente comprende piu' particelle non contigue, ognuna di esse deve avere una estensione non inferiore a mezzo ettaro.
5. Se la superficie da ritirare e' interessata dalla consociazione tra colture di seminativi e coltivazioni permanenti, l'aiuto puo' essere concesso soltanto alle condizioni previste dall' art. 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1272/88 e sempreche' la superficie sia stata utilizzata a seminativi durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.

Art. 4

Destinazione delle terre 1. La concessione degli aiuti di cui all'art. 1 e' in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi:
a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoctone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente;
b) utilizzazioni a scopi non agricoli, escluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attivita' aziendali, agrituristiche e sportive;
c) messa a riposo, con possibilita' di rotazione;
d) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo;
e) produzione di lenticchie, ceci e vecce.
2. Le utilizzazioni di cui alle lettere d) ed e) sono consentite fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunita' europee.
3. I beneficiari (non proprietari) alle lettere b) e c) dell'art. 2, in caso di destinazione dei terreni ritirati ad imboschimento o ad utilizzazioni non agricole, devono ottenere il consenso scritto dei proprietari delle rispettive aziende. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 4 , 5 e 6 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 . In particolare il beneficiario e' tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e le province autonome possono stabilire in proposito obblighi supplementari.
4. Nel corso dei primi tre anni decorrenti dalla data di impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non puo' essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo casi di espropriazione per pubblica utilita' o casi di forza maggiore.

Art. 5

Importo dell'aiuto 1. Ai soggetti di cui all'art. 2, primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall'art. 4, e' concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.
2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro e' cosi' determinato:
Aziende delle pianura padano-veneta . . . . . . . . . . . . 550 ECU Aziende delle altre pianure (ivi comprese
quelle di cui all' art. 3, paragrafo 5 della
direttiva CEE n. 75/268 ) . . . . . . . . . . . . . . . . 400 " Aziende di collina non svantaggiata . . . . . . . . . . 400 " Aziende di collina svantaggiata ( art. 3, paragrafo 4,
della direttiva CEE n. 75/268 ) . . . . . . . . . . . . . 380 " Aziende di montagna ( art. 3, paragrafo 3, della
direttiva CEE n. 75/268 ) . . . . . . . . . . . . . . . . 380 " L'aiuto e' ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 4.
3. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilita' di avvicendamento colturale, l'importo del premio viene adattato come previsto dall' art. 10 del regolamento CEE n. 1272/88 .
4. L'Amministrazione centrale, le regioni e le province autonome delimiteranno aree preferenziali nelle quali, contestualmente all'abbandono della produzione di seminativi marginali, allo scopo di determinare il miglioramento economico delle aziende agricole nonche' la piu' razionale protezione dell'ambiente naturale e la tutela del paesaggio, saranno incentivati in particolare la forestazione, il pascolo estensivo, l'agriturismo e lo sviluppo rurale. Le aree preferenziali comprenderanno anche zone protette (parchi, riserve, oasi naturali) al fine di estendere l'azione di ricostituzione degli ambienti naturali e, quindi, il riequilibrio degli ecosistemi.
5. Allo scopo di incentivare l'imboschimento di seminativi ritirati dalla produzione, l'aiuto di cui al primo comma e' cumulabile con aiuti nazionali e con quelli comunitari di cui all' art. 20 del regolamento CEE n. 797/85 .
6. Le regioni e le province autonome determinano le riduzioni di cui al comma 3 e le modalita' di corresponsione dell'aiuto.
7. Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per eventuali esigenze di bilancio.

Art. 6

Corresponsabilita'
I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei loro seminativi, sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilita' di cui all' art. 4 del regolamento CEE n. 2727/75 , nonche' dal prelievo di corresponsabilita' supplementare di cui all'art. 4- ter, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Le modalita' di applicazione di tale esenzione verranno determinate con successivo provvedimento.

Art. 7

Domanda di aiuto 1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 5, il richiedente, oltre a sottoscrivere l'impegno di cui all' art. 8 del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 , secondo lo schema allegato al presente decreto, deve presentare ai competenti uffici delle regioni e province autonome una domanda di aiuto conforme alle indicazioni dell'art. 7 dello stesso regolamento CEE ed ai modelli allegati al presente decreto.
2. Il Ministero dell'agricoltura, le regioni e le province autonome determineranno la data di scadenza annuale di presentazione delle domande di aiuto, per ciascun seminativo ritirato, nell'arco di tempo compreso tra le prime semine autunnali e le ultime primaverili. Per la campagna 1988-89 le domande devono essere presentate ai competenti uffici delle regioni e delle province autonome entro e non oltre la data del 31 marzo 1989.
3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario e' tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando al competente ufficio, che ha ricevuto inizialmente la domanda, il modello n. 3 allegato al presente decreto, entro la stessa data di scadenza, di cui al comma precedente.

Art. 8

C o n t r o l l i 1. Al fine di assicurare il rispetto dell'impegno assunto dai beneficiari, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente decreto, le regioni e le province autonome, fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia portata prescritta in materia di controlli, effettuano un controllo sistematico sulle aziende.
2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati ogni anno secondo le modalita' prescritte dall' art. 14, paragrafo 3, del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 su un numero di aziende non inferiore al 5 per cento rispetto al totale delle aziende beneficiarie.
3. Le aziende da controllare debbono essere scelte secondo criteri di ripartizione geografica in modo da garantire la rappresentativita' del campione in funzione anche dell'importanza finanziaria dei pagamenti effettuati. Per ciascun controllo deve essere redatto un rapporto particolareggiato, utilizzando il modello n. 5.
4. Dei casi di accertata, grave, irregolarita' viene data comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i previsti adempimenti in sede comunitaria.
5. Per quanto espressamente non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 , di attuazione della direttiva CEE n. 77/435 .

Art. 9

S a n z i o n i
Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne il caso di forza maggiore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 , citata nelle premesse.

Art. 10

Comunicazioni
Le regioni e le province autonome inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e del regolamento CEE n. 1094/88 , nonche' entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, dettagliate relazioni sull'attivita' svolta e sui problemi generali e particolari riscontrati in fase di attuazione del presente decreto. La relazione dovra' contenere in particolare tutti gli elementi richiesti dall' art. 16, paragrafo 2, del regolamento CEE della commissione n. 1272/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 16 gennaio 1989 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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