Monitoring Gesetzessammlung

087U0104

IT - Atti di Attuazione Regolamenti UE

087U0104

Ripartizione della materia prima tra le industrie di trasformazione ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85 nella campagna di trasformazione del pomodoro da industria 1987-88 e disposizioni sulla contrattazione. (DECRETO 16 marzo 1987 n. 104)

Premessa

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 426/86 del Consiglio del 24 febbraio 1986 , relativo all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 989/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 , che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1277/84 del Consiglio dell'8 maggio 1984 , che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati; Visto il regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori; Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 , che stabilisce le modalita' di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3951/86 della commissione del 23 dicembre 1986 ; Visto il regolamento CEE n. 2223/85 della commissione del 31 luglio 1985 , che stabilisce le modalita' di applicazione delle misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2361/86 della commissione del 25 luglio 1986 ; Visto il regolamento CEE n. 1764/86 della commissione del 27 maggio 1986 , relativo ai requisiti qualitativi minimi che i prodotti a base di pomodoro devono presentare per beneficiare dell'aiuto alla produzione; Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 , relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successivi regolamenti CEE di completamento e di modifica; Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622 ; Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674 ; Visto il proprio decreto ministeriale 4 settembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 6 settembre 1985 , con il quale sono state previste norme attuative relative: alla disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77 ; ai termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo; Visto l' art. 5, par. 1, del decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319 approvato, con modificazioni, nella legge di conversione 1° agosto 1986, n. 445; Considerata l'opportunita' di affidare ad un unico organismo l'attivita' di vigilanza e controllo per gli accertamenti di conformita' degli ortofrutticoli trasformati, che beneficiano degli aiuti CEE, alle norme di qualita' comunitarie e nazionali, al fine di conseguire la necessaria uniformita' di indirizzi e comportamenti su tutto il territorio nazionale; Considerato che, malgrado le iniziative prese dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non e' stato concluso per la campagna 1987-88 un accordo interprofessionale per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale; Considerato che occorre provvedere alla ripartizione del quantitativo di prodotto conformemente all' art. 1, par. 1, del regolamento CEE n. 1320/85 , pari a 32.939.980 quintali; Considerato che le unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO - tenuto conto del quantitativo fissato dall' art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85 e del fatto che la quota di produzione venduta da produttori non aderenti alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, rilevata nel periodo dal 1978 al 1984, e' risultata pari all'1,50% del volume medio annuo del prodotto avviato alla trasformazione nel periodo suddetto - hanno determinato programmi di produzione e di commercializzazione per il pomodoro destinato alla trasformazione, stabilendo cosi' quantitativi di produzione per ciascuna associazione di produttori, e che conseguentemente le stesse unioni nazionali hanno redatto, sulla base dei programmi di produzione e commercializzazione, un articolato piano di riparto a livello nazionale presentandolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione; Atteso che, al riguardo, occorre provvedere a quanto necessario per dare applicazione alla normativa comunitaria; Decreta:

Art. 1

Il quantitativo di pomodoro fresco destinato alla trasformazione industriale per la campagna 1987-88, nel limite globale di 32.939.980 quintali, stabilito all' art. 1 del regolamento CEE n. 1320/85 , suddiviso in:
q.li 17.071.600 in concentrato di pomodoro;
q.li 12.356.410 in pomodori pelati interi in conserva;
q.li 3.511.970 in altri prodotti a base di pomodoro, viene ripartito tra le imprese di trasformazione secondo l'elenco allegato al presente decreto (allegato 1), con le quantita' ivi indicate a fianco di ciascuna impresa.
I quantitativi come sopra attribuiti a ciascuna impresa possono essere utilizzati soltanto dall'impresa indicata e non possono essere oggetto di cessione.

Art. 2

Le imprese di trasformazione che ricadono nell'applicazione dell' art. 5, par. 1, della legge 1° agosto 1986, n. 445 , non avendo rispettato gli obblighi contrattuali relativi al pagamento di tutta o parte della materia prima conferita dai produttori agricoli nelle campagne di trasformazione 1985-86 e/o 1986-87, non potranno utilizzare, ne' far utilizzare da altri i relativi impianti di trasformazione, al fine di conseguire l'aiuto comunitario per i prodotti trasformati a base di pomodoro.

Art. 3

Ai sensi dell' art. 4-bis del regolamento CEE n. 1599/84 i contratti preliminari di trasformazione dovranno contenere, oltre all'indicazione della produzione ottenibile sulla superficie interessata, anche l'ubicazione dei terreni con i dati catastali o i confini.
Il termine per la conclusione dei contratti preliminari di vendita del pomodoro e' fissato al 1° marzo 1987.
Una volta acquisiti tutti gli elementi della precontrattazione si provvede alla determinazione dei quantitativi che non hanno formato oggetto di contrattazione preliminare.
La ripartizione dei quantitativi comunque disponibili sara' effettuata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le aziende che intendono precontrattare quantitativi di materia prima superiori a quelli attribuiti con il presente decreto, dovranno presentare richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione V, a partire dal 21 marzo 1987.
Saranno prese in considerazione le sole richieste pervenute entro il 30 marzo 1987.
Tali richieste dovranno contenere dichiarazione, sotto la personale responsabilita' del dichiarante, che l'impresa ha precontrattato - per destinazione - l'intero quantitativo attribuito e dovranno altresi' essere specificate quantita' e destinazione dell'ulteriore materia prima che si intende utilizzare.

Art. 4

Sono approvati, nel testo allegato al presente decreto (allegato 2), i programmi di produzione e commercializzazione per il pomodoro fresco destinato alla trasformazione industriale per la campagna 1987-88 adottati dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 , con la relativa determinazione dei quantitativi di produzione per un volume totale di q.li 31.667.025, nonche' il piano di riparto redatto dalle unioni nazionali delle predette associazioni, UNAPOA, UIAPOA, UNAPRO, riconosciute ai sensi dell' art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , anch'esso adottato conformemente ai relativi statuti.

Art. 5

Entro il 20 marzo 1987, copia dei contratti preliminari di vendita di cui al primo comma del precedente art. 3, dovra' essere trasmessa, ai sensi dell' art. 8, par. 2 del regolamento CEE n. 1599/84 , a mezzo raccomandata A.R., al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni dei trasformatori sia privati che cooperative ed alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli.
Ai sensi dell' art. 5, par. 4 , e dell' art. 14, par. 4, del regolamento CEE n. 1599/84 , per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione, i produttori non aderenti ad associazioni possono dare mandato ad una associazione di loro scelta, operante nel territorio di appartenenza, di stipulare in loro nome e conto i contratti preliminari di cessione del pomodoro. Altrimenti, qualora i produttori non aderenti concludano direttamente contratti preliminari, dovranno provvedere, al piu' tardi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, alla loro registrazione presso una delle unioni nazionali di associazioni di produttori ortofrutticoli di loro scelta, che terra' all'uopo apposito elenco.

Art. 6

Gli accertamenti di conformita' dei prodotti ortofrutticoli trasformati, usufruenti degli aiuti comunitari, alle norme di qualita' di cui ai regolamenti CEE n. 1709/84 dei 19 giugno 1984 , n. 885/85 del 2 aprile 1985 , numeri 1289/85 e 1290/85 del 21 maggio 1985 , n. 2022/85 del 22 luglio 1985 , n. 1764/86 del 27 maggio 1986 , sono affidati direttamente all'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA) ente di diritto pubblico istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 e riordinato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260 .
Detto istituto espletera' i predetti controlli su tutto il territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 16 marzo 1987 Il Ministro: PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Allegato 1

ALLEGATO 1
IMPRESE DI TRASFORMAZIONE OPERANTI NELLA CAMPAGNA 1982-83 (in quintali)
Parte di provvedimento in formato grafico
IMPRESE DI TRASFORMAZIONE CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITA' NELLE CAMPAGNE 1983-84 o 1984-85 (in quintali)
Parte di provvedimento in formato grafico
IMPRESE DI TRASFORMAZIONE CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITA' NELLA CAMPAGNA 1985-86 (in quintali)
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

ALLEGATO 2
Le Unioni nazionali delle associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari UNAPOA - UNAPRO - UIAPOA, sentite la Coldiretti, la Confagricoltura, la Confcoltivatori nonche' l'ANCA LEGA, la Confcooperative, l'AGICA e l'UNCI sulla base dei programmi di produzione e commercializzazione delle associazioni aderenti, hanno adottato il seguente piano di riparto il cui quantitativo di produzione e' pari a q.li 31.667.025:
U.N.A.P.O.A.
UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI
A.P.O., Verona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.517.138 A.IN.PO., Parma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.778.192 A.P.O.L., Milano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.341 A.E.R.P.O., Bologna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331.276 A.P.O., Pisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397.391 UPOM, Fano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.504 ALPO, Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765.377 ASSOPOMA, Teramo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.083 APO, Caserta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803.643 CONCOOSA, Nocera Inferiore. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.864.147 APOPA, Caivano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999.088 ALPRO, Matera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798.165 APO, Foggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.571.724 APO, Brindisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.121.440 AZPAO, Taranto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.356 APOA Bruzia, Cosenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703.103 APOA Esperia, Catanzaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322.202 COA, Catanzaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.285 ICA, Nola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283.801 APO, Treviso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.547 ACO, Cosenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.400 Agricola sud, Rosarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.981 ASPO, Palermo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.446 APAS, Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.807 ARPOS, Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597.373 APO, Salerno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326.703 APAOIS, Benevento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.169.513 UNOA, assistita dall'UNAPOA . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.000
U.I.A.P.O.A.
UNIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E AGRUMARI
AVEPO, Marghera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265.081 ASIPO, Parma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.352.496 CORER, Ravenna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755.171 APO, Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.092 APOM, Fano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 APOL, Cecina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439.276 ETRURIA, Perugia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.000 ARPOAL, Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390.769 APO-Latina, Latina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.330 ACPO, Caserta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.829 ASPO, Giugliano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.832 APON, Cimitile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.248 AOA, Scafati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383.852 AOSA, Nocera Inferiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310.000 APOS, Battipaglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411.935 AOM, Termoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.246 ASSO Basilicata, Scanzano Jonico. . . . . . . . . . . . . . . 235.560 APPOA, Foggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.159 ADPOA, Foggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487.016 AJPOA, Taranto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858.761 APOC, Rosarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.894 AIPP, Crotone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435.187 ARPO, Crotone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 APAOA, Ribera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 APOA, Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 APAO, Siracusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.542 SICILFRUT, Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.381 APAOI, Palermo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.732 APAOR, Ragusa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.143 APAOM, Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.195.532
U.N.A.PR.O.
UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI
ACOM, Fano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 AIPA, Bagheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 APOA Morgana, Messina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.181 APOC, Caserta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211.298 APOC, Salerno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.604.202 APOMA, Castelbaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.882 APRO, Ravenna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.892 ASPOR, Foggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742.346 ASPRO, Nocelletto di Carinola . . . . . . . . . . . . . . . 1.060.749 CIOD, Ferrara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.908 CONAGROS, Rosarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511.529 CONECOR, Bologna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.931 COOPA, Lendinara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.296 COPROVALTI, Trestina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.589 Fruttadoro di Romagna, Cesena. . . . . . . . . . . . . . . . . 10.550 SUD APO, Foggia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617.933 ARPO, Casapesenna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 COC, Napoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.997 ASPO frutta, Brindisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 ARPOA, Lamezia Terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 POMONA, Catanzaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 NETAPRO, Catanzaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.132.980
I dati sopra riportati e la seguente ripartizione, sono riferiti esclusivamente alle associazioni riconosciute alla data del 31 ottobre 1984 (fatta eccezione di quelle che hanno beneficiato di cessione spontanee di quote da altre APO) e comunque solo a quelle figuranti nell'elenco.
Fermo restando il quantitativo globale di produzione, le unioni - d'accordo con le proprie associazioni e se del caso tra loro - provvederanno durante tutta la campagna a variare i quantitativi sopra assegnati per tener conto delle necessita' dell'andamento climatico o per problemi di carattere territoriale.
Le unioni nazionali si riservano comunque, qualora lo riterranno necessario, di non certificare il prodotto delle associazioni che non rispettino il piano di riparto.
Ai sensi della legge n. 674/78 , e della legge n. 622/67 , delle disposizioni dei propri statuti e dell'art. 36 del decreto ministeriale 4 settembre 1985 nella conclusione dei contratti di trasformazione le associazioni dei produttori si atterranno alle seguenti istruzioni:
1) i contratti saranno conclusi direttamente dall'associazione e cioe' con il sistema della vendita diretta cosi' come definita al numero 2), comma secondo, punto 5), della circolare MAF n. 13 del 13 ottobre 1980;
2) i contratti dovranno essere stipulati conformemente al contratto tipo figurante nell'allegato A;
3) la conclusione del contratto e' subordinata alla condizione che l'impresa di trasformazione acquirente sia stata puntualmente adempiente ai contratti stipulati nella campagna precedente, con esclusione quindi di acquirenti anche in parte inadempienti, in particolare in relazione alle condizioni e termini di pagamento in precedenti contratti;
4) limitare la conclusione di contratti in nome e per conto di produttori non aderenti ad associazioni ad un massimo dell'1,5% dell'obiettivo di produzione dell'associazione interessata.
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