Monitoring Gesetzessammlung

090G0069

IT - Atti di Attuazione Regolamenti UE

090G0069

Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 797/85. (DECRETO MINISTERIALE 08 febbraio 1990 n. 34)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 13/3/1990 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 che modifica i regolamenti CEE n. 797/85 e CEE n. 1760/87 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988 , che stabilisce le condizioni d'applicazione del regime di aiuto dell'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 591/89 del 6 marzo 1989 che modifica il regolamento n. 1094/88 per quanto riguarda l'estensivizzazione della produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988 , che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni di attuazione del regolamento CEE n. 797/85 ; Visto l' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunita' europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898 , con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere espresso da Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990 ; Vista la comunicazione del Presidente del Consigio dei Ministri con nota n. 642 del 23 ottobre 1989; ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' generali 1. Il presente decreto ha lo scopo di adattare alla realta' nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunita' europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime d'aiuto per il l'estensivizzazione della produzione.
2. Il regime nazionale di estensivizzazione della produzione si pone anche l'obiettivo di favorire la diffusione delle tecniche agricolo-biologiche, allo scopo di assicurare, con il miglioramento della qualita' e la genuinita' dei prodotti dell'agricoltura, la difesa della salute dei consumatori e la piu' razionale protezione dell'ambiente naturale.
3. L'intervento e' attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, delle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4. D'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione CEE nel regolamento CEE n. 1273/88 del 29 aprile 1988 saranno individuate le zone per le quali l'Italia puo' essere autorizzata dalla Commissione all'esenzione del regime di estensivizzazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 797/85 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 93 del 30 marzo 1985.
- Il regolamento CEE n. 1094/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 106 del 27 aprile 1988.
- Il regolamento CEE n. 4115/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 361 del 29 dicembre 1988.
- Il regolamento CEE n. 591/89 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 65 del 9 marzo 1989.
- Il regolamento CEE n. 1273/88 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1988.
- Il D.M. 12 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985 .
- Il D.M. 26 settembre 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1› ottobre 1985.
- Il D.M. 26 marzo 1986 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986 .
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Beneficiari 1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto alla estensivizzazione della produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato che coltivano i prodotti enumerati nell'allegato I del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 del 21 dicembre 1988 , e si impegnano a ridurre effettivamente la produzione di uno o piu' prodotti. Per la concessione dell'aiuto e' preso in considerazione un solo produttore agricolo per l'insieme dell'azienda e distintamente per ciascun prodotto.
2. Unitamente alla domanda, da compilare ai sensi dell' art. 9 del regolamento CEE n. 4115/88 , l'avente diritto all'aiuto e' tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall'art. 10 dello stesso regolamento per un periodo di 5 anni.
3. Ogni azienda agricola nella quale venga attuata l'estensivizzazione puo' beneficiare dell'aiuto purche' il produttore risponda alle condizioni previste dall' art. 11 del regolamento CEE n.
4115/88 ed in particolare se ha condotto l'azienda per almeno un anno o per almeno una campagna agraria e se ha il diritto di condurla per tutto il periodo per il quale ha sottoscritto l'impegno.
4. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori non coltivatori, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, i concessionari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiare dell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell' art. 10 del regolamento CEE n. 4115/88 , oppure ricada sotto la disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 . Nei casi non contemplati dalla precitata legge la conduzione di fatto e la relativa durata puo' essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Tuttavia, nel caso in cui l'efficacia temporale degli atti prodotti sia inferiore alla durata dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. La firma del proprietario ha valore di nulla osta e non pregiudica il diritto del richiedente all'aiuto, ne' la sua intera responsabilita' nei riguardi dell'impegno.
5. Nei casi d'aumento della superficie agricola dell'azienda durante il periodo d'impegno, di modifica dell'entita' e delle modalita' di riduzione della produzione, di cessione parziale o totale dell'azienda, il beneficiario dell'aiuto deve notificare le variazioni intervenute agli stessi uffici presso i quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall' art. 14 del regolamento CEE n. 4115/88 . L'aiuto viene corrisposto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno od, eventualmente, al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno, o, in mancanza di tale sottoscrizione, al proprietario.
6. In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi al successore che nel subentrare s'impegna a rispettare i predetti obblighi fino al compimento del periodo d'impegno. Il versamento del premio per il restante periodo e' in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal predecessore.

Art. 3

Prodotti oggetto di estensivizzazione. 1. I prodotti oggetto di estensivizzazione della produzione sono indicati nell'allegato I del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 e nell'allegato II del regolamento CEE del Consiglio n. 1035/72 . 2. Il vino di qualita' prodotto in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e' escluso dal regime di estensivizzazione. 3. Nel caso di colture consociate la superficie agricola utilizzata e' suddivisa tra le produzioni vegetali proporzionalmente all'utilizzazione rispettiva del terreno; l'aiuto viene concesso soltanto se la coltura del prodotto sottoposto ad estensivizzazione rappresenta il 60% almeno della superficie considerata.

Art. 4

Modalita' di estensivizzazione della produzione 1. La riduzione della produzione e' realizzata dal beneficiario applicando il metodo quantitativo e/o il metodo delle tecniche di produzione, previsti dall' art. 4 del regolamento CEE n. 4115/88 . ((1)) 2. Ai sensi dell' art. 4 del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 , la riduzione della produzione deve essere documentata dal beneficiario nel modo seguente, fatte salve le altre indicazioni richieste dal medesimo regolamento:
A) Nel caso di applicazione del metodo quantitativo, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' riguardante i dati (almeno superfici e rese unitarie) relative agli ordinamenti praticati dall'azienda nelle campagne comprese nel periodo di riferimento del prodotto in questione;
2) idonei documenti aziendali relativi alle campagne comprese nel periodo di riferimento del prodotto in questione, fatture e autofatture, per comprovare il livello annuo normale di produzione dell'azienda;
3) programma di massima relativo all'estensivizzazione della produzione attinente all'impegno. Alla fine di ogni campagna, analogamente a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, lettera A), il beneficiario deve produrre idonei documenti relativi alle campagne per le quali viene richiesto l'aiuto all'estensivizzazione, per comprovare la riduzione della produzione. Per gli aiuti riguardanti il settore delle carni bovine, ovine e caprine, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda:
4) idonea documentazione relativa alla composizione media della mandria (o gregge) ed al numero di unita' costituente la mandria, nel periodo di riferimento, quale inventario della consistenza del bestiame;
5) programma di massima dell'estensivizzazione della produzione relativo all'impegno. Alla fine di ogni quinquennio considerato, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda idonea documentazione relativa alla macellazione o all'esportazione delle unita' di bestiame di cui all'impegno di riduzione sottoscritto.
B) Nel caso di applicazione delle tecniche di produzione, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda:
1) la stessa documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera A) del presente comma 2;
2) programma relativo all'estensivizzazione della produzione, con la descrizione dettagliata delle tecniche e delle quantita' relative al periodo di riferimento, nonche' di quelle relative all'estensivizzazione della produzione di cui all'impegno;
3) per il settore delle carni bovine, ovine e caprine e' richiesta anche idonea documentazione comprovante il peso vivo e morto degli animali nel periodo di riferimento e nel periodo relativo all'impegno di riduzione della produzione. Alla fine di ogni campagna e di ogni quinquennio considerato dagli allevatori beneficiari deve essere prodotta idonea documentazione comprovante il peso vivo ed il peso morto degli animali nel periodo relativo al quinquennio considerato;
4) in caso di ricorso alla riduzione dei consumi intermedi, l'agricoltore o l'allevatore e' tenuto a produrre (allegati alla domanda o alla fine di ogni campagna o periodo considerato dagli allevatori) oltre ad idonei documenti aziendali o fatture di acquisto, che permettano il confronto tra le quantita' di prodotti impiegati nel periodo di riferimento e quelle relative all'impegno di riduzione della produzione, anche l'elenco completo dei fornitori, presso i quali ha acquistato i prodotti sia nel periodo di riferimento che nel periodo relativo all'impegno, corredato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale il richiedente attesta di aver indicato tutti i fornitori relativi a tutti gli acquisti effettuati dei prodotti in questione.
3. A partire dalla campagna 1990-91, le regioni e le province autonome, ai sensi dell' art. 8 del regolamento n. 4115/88 , stabiliscono le tecniche che consentono normalmente di ridurre la produzione di almeno il 20% anche in ragione delle condizioni locali.
Le amministrazioni citate comunicano tempestivamente al Ministero l'elenco delle tecniche di produzione ammesse, con le relative motivazioni per la prevista autorizzazione della Commissione CEE.
4. A partire dalla compagna 1990-91 le regioni e le province autonome possono fissare, in caso di particolari situazioni debitamente comprovate, condizioni specifiche per la concessione dell'aiuto per le zone dove le produzioni o i sistemi di produzione sono gia' estensivi. In tal caso comunicano tempestivamente al Ministero le decisioni adottate per la prevista autorizzazione della Commissione. ((1)) 5. La riduzione della produzione non puo' essere realizzata diminuendo le superfici, come specificato dall' art. 6, paragrafo 1, comma 2, del regolamento CEE n. 4115/88 ; tuttavia, i regimi di aiuto per l'estensivizzazione, per il ritiro di seminativi dalla produzione e per l'abbandono definitivo delle superfici viticole sono applicabili contemporaneamente nella stessa azienda su superfici di- verse.
6. Quando si applica il metodo quantitativo, per ciascuno dei prodotti cui si riferisce l'impegno, la riduzione della produzione deve risultare di almeno il 20% rispetto alla produzione complessiva di quel prodotto, realizzato dall'azienda nel periodo di riferimento.
In casi eccezionali, giustificati da comprovate avversita' atmosferiche e' ammesso il superamento del livello annuale di produzione del 10% rispetto all'impegno assunto dall'agricoltore, fermo restando che la media annua della produzione calcolata su base quinquennale deve risultare conforme all'impegno sottoscritto.
7. Quando si applicano i metodi delle tecniche di produzione adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 4, paragrafo 3, i richiedenti devono applicare tali tecniche agronomiche e zootecniche per l'intero periodo relativo all'impegno.
---------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 19 febbraio 1991, n. 64 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " A parziale modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 34 dell'8 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1990, n. 48) per la campagna 1990-91 l'introduzione del metodo delle tecniche di produzione, nel settore vegetale e nel settore zootecnico, ai sensi dell'art. 4, primo comma, e' sospesa."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che " E' altresi' sospesa la disposizione del quarto comma dello stesso articolo."

Art. 5

Periodo di riferimento 1. Il periodo di riferimento da utilizzare per verificare l'applicazione dell'estensivizzazione, sia con il metodo quantitativo che delle tecniche di produzione, e' stabilito al successivo comma 3. 2. Nel caso si siano verificate, durante il periodo di riferimento, calamita' naturali, attacchi parassitari alle colture, malattie del bestiame che abbiano determinato un'importante contrazione della produzione, puo' non essere presa in considerazione la relativa campagna (o le relative campagne) ed inserita, in sostituzione, quella che precede il periodo di riferimento stabilito per singolo prodotto. 3. Il periodo di riferimento e' costituito dalle campagne indicate a fianco di ogni prodotto ammesso:
prodotti da colture annuali: 1986-1987; 1987-1988; 1988-1989;
prodotti da colture perenni:
- olio d'oliva: 1985-1986; 1986-1987; 1987-1988; 1988-1989;
- altre: 1985-1986; 1986-1987; 1987-1988;
- prodotti da allevamenti: 1986-1987; 1987-1988.

Art. 6

Importo dell'aiuto
1. Ai soggetti di cui all'art. 2 che ne facciano domanda e che si impegnino a ridurre di almeno il 20% la produzione dei prodotti di cui all'art. 3 e' concesso, per un quinquennio e fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 2, l'aiuto di cui al successivo comma 3.
2. L'importo dell'aiuto per ettaro e' cosi' determinato in ECU per singolo prodotto secondo i metodi seguenti:
Delle tecniche di produzione
Quantitativo biologiche altre --- --- ---
Prodotti da colture annuali:
- aziende di pianura....... 160 180 170
- aziende di altre zone.... 135 150 145
Prodotti da colture perenni:
- olio d'oliva (oliveti
specializzati)........... 260 300 280
- agrumi................... 780 900 840
- altra frutta............. 520 600 560
(Minore o uguale a)40 hl....... 150
da 41 a 70 hl....... 350
- vino da 71 a 160 hl...... 500
(Maggiore di)160 hl............ 600
Prodotti da allevamenti:
- carni bovine............. 210 65
- carni ovine e caprine.... 185 55
3. L'importo dell'aiuto annuo per le produzioni zootecniche e' determinato in ECU e per UBA effettivamente ridotta nel caso del metodo quantitativo; per UBA esistente prima dell'impegno nel caso del metodo delle tecniche di produzione.
4. Con successivi provvedimenti saranno definite le tecniche di produzione biologiche ed emanate le disposizioni relative alle modalita' di pagamento. Il pagamento dell'aiuto sara' effettuato entro il 31 dicembre successivo al termine di ogni annata agraria, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per comprovate esigenze di bilancio; il rinvio, comunque, non potra' essere protratto oltre il 31 marzo.
Art. 6.

Art. 7

Domanda di aiuto 1. Per ottenere la concessione dell'aiuto, il richiedente, oltre a sottoscrivere sotto la sua responsabilita' l'impegno di cui all' art. 10 del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 , secondo lo schema allegato al presente decreto, deve compilare la domanda di aiuto in duplice copia, rispettando le indicazioni dell'art. 9 dello stesso regolamento CEE, ed i modelli allegati al presente decreto, da indirizzare al Ministero - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria, e, rispettivamente, ai competenti uffici delle regioni e delle province autonome. 2. Il Ministero, le regioni e le province autonome determineranno la data di scadenza annuale di presentazione delle domande di aiuto, per ciascun prodotto. Per la campagna 1989-90 le domande devono essere presentate entro e non oltre la data del 31 marzo 1990. Per le suc- cessive campagne il termine sara' stabilito con altro provvedimento ministeriale e, comunque, in data non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8

(( (Istruttoria delle domande). )) (( 1. Qualora in fase istruttoria, nel corso di un sopralluogo in azienda, venga riscontrata una discordanza, rispetto all'impegno assunto, pari od inferiore al 2% delle unita' di misura della superficie (ettari) o del bestiame (UBA) o del vino (metro cubo, pari a 10 ettolitri) o di altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di un'unita',il premio rimane fissato con riferimento alle sole unita' accertate.
2. Se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma e' compresa entro il 10% del dichiarato, fino ad un massimo di due unita', l'aiuto viene calcolato sulla base delle sole unita' effettivamente accertate, decurtate, per tutto il periodo d'impegno, a titolo di sanzione, delle unita' risultate in eccedenza.
3. Qualora la parte risultata in eccesso superi il 10% delle unita' dichiarate o le due unita' complessive, la domanda e' respinta.
4. Al termine dell'istruttoria, dopo aver accertato la rispondenza alla normativa vigente dal punto di vista amministrativo dell'impegno sottoscritto dal richiedente e della relativa domanda di aiuto, gli uffici competenti compilano gli elenchi di liquidazione inserendo le aziende aventi diritto al pagamento degli aiuti, e li trasmettono al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in base alle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 ))

Art. 9

(( (Controlli e sanzioni). )) (( 1. Il Ministero, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato e in collaborazione con le regioni e le province autonome, fatta salva ogni altra disposizione di piu' ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalita' prescritte dall' art. 15, del regolamento CEE n. 4115/88 .
2. Qualora, in seguito a controllo successivo al pagamento di una o piu' annualita' di premio, venga riscontrata, rispetto all'impegno assunto, una discordanza pari od inferiore al 2% delle unita' di misura dalla superficie (ettari) o del bestiame (UBA) o del vino (ettolitri) o di altro prodotto (tonnellate), fino ad un massimo di 0,2 di un'unita', il beneficiario e' tenuto a restituire le somme gia' percepite in relazione alle unita' risultate inesistenti; per le campagne successive il premio rimane fissato con riferimento alle sole unita' accertate.
3. Nel caso di cui al precedente comma, se l'eccedenza supera i suindicati limiti, ma e' compresa entro il 10%, fino ad un massimo di due unita', il beneficiario e' tenuto a restituire il doppio delle somme gia' percepite in relazione alle unita' inesistenti; per tutte le annualita' d'impegno non ancora corrisposte, inoltre, l'aiuto viene calcolato sulla base delle sole unita' effettivamente accertate ed aventi i requisiti, decurtate, a titolo di sanzione, delle unita' risultate in eccedenza o irregolari.
4. Qualora la parte risultata in eccesso superi il 10% delle unita' dichiarate o le due unita', il beneficiario decade totalmente dall'aiuto ed e' tenuto a restituire tutte le somme gia' percepite.
5. L'obbligo di restituire la parte di premio relativa alle unita' eccedenti, con l'eventuale maggiorazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, non si applica qualora il beneficiario dimostri che la differenza non e' a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa. In tale caso, per gli anni successivi al premio viene comunque corrisposto per le sole unita' accertate.
6. Parimenti, nel caso previsto al precedente comma 4, in assenza di dolo o colpa, il beneficiario, pur decadendo dal regime, non e' tenuto alla restituzione di quanto gia' percepito.
7. Viene altresi' pronunziata la decadenza dal regime di aiuti, con le conseguenze di cui ai precedenti commi 4 e 6:
a) se il beneficiario vieta l'accesso all'azienda agli organi di controllo e rifiuta di collaborare, anche attraverso un proprio incaricato, alle relative operazioni;
b) se si accerta che il beneficiario non possedeva o non possiede i requisiti soggettivi per accedere all'aiuto, di cui all' art. 2 del decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 34 ;
c) se si accerta che la produzione aziendale non e' ricompresa tra quelle ammesse al regime, di cui all'art. 3 del citato decreto;
d) se si accerta che l'estensivizzazione e' stata ottenuta mediante sottrazione dalla produzione di superfici ammesse al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ( art. 1 del regolamento CEE n. 2328/91 ) od ammesse a beneficiare del premio per l'abbandono definitivo delle superfici viticole ( regolamento CEE n. 1442/88 );
e) nel caso di colture consociate, se si accerta che la superficie utilizzata per il prodotto oggetto di estensivizzazione e' inferiore al 60% della superficie totale interessata dalla consociazione;
f) nel caso di ampliamento della superficie aziendale nel corso dell'impegno, se si accerta che il beneficiario aumenta la produzione oggetto di estensivizzazione utilizzando le superfici aggiunte;
g) se si accerta che gli strumenti di produzione di un'azienda zootecnica, resi liberi in conseguenza dell'estensivizzazione, vengono utilizzati dal beneficiario o da terzi per incrementare le produzioni oggetto del regime o la produzione suinicola o avicola;
h) se si accerta che le superfici foraggere di aziende zootecniche estensivizzate vengono in tutto o in parte utilizzate al di fuori dell'azienda stessa.
8. Qualora le cause di decadenza previste alle lettere b), c) e d) del comma precedente si verifichino rispetto a non piu' del 10% del dichiarato, fino ad un massimo di 2 unita' estensivizzate, la decadenza dall'aiuto e' limitata alle sole unita' risultate irregolari, con le conseguenze previste al precedente comma 3.
9. In tutti i casi di recupero totale o parziale delle somme corrisposte, l'importo dev'essere rimborsato con una maggiorazione pari al tasso lettera interbancario vigente l'ultimo giorno lavorativo del mese durante il quale l'importo dell'aiuto e' stato versato al beneficiario, maggiorato del 2%.
10. Oltre alle suddette sanzioni, restano comunque applicabili le sanzioni penali o amministrative o entrambe nei casi nei quali ricorrono gli estremi di legge ))

Art. 10

Comunicazioni 1. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e del regolamento CEE n. 797/85 , entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, nonche' dettagliata relazione sull'attivita' svolta e sui problemi generali e particolari riscontrati in fase di attuazione del presente decreto.
La relazione dovra' contenere in particolare tutti gli elementi in possesso delle regioni e delle province autonome richiesti dall' art. 17 del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 8 febbraio 1990 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1990 Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 247

Allegato

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Regione/Provincia autonoma.......................
DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA ALLA
ESTENSIVIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
INFORMAZIONI RELATIVE AL BENEFICIARIO (1)
Cognome o Ragione Sociale Partita IVA (2)
Estremi di nascita del beneficiario se persona fisica Prov. Sesso giorno mese anno Comune M F
Domicilio o sede sociale N. Comune Prov. CAP
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE
(da indicare se il beneficiario non e' persona fisica)
Cognome e Nome Codice fiscale
Domicilio N. Comune Prov. CAP
Il sottoscritto (3)................................................. chiede l'ammissione al regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione per il periodo che va dal../../19.. al../../19..(4).
Dichiara che la propria azienda e' stata interessata alla produzione dei prodotti oggetto dell'estensivizzazione indicati nelle schede in- formative allegate (MODELLO 3, MODELLO 4, MODELLO 5 e MODELLO 6).
Dichiara inoltre che tali prodotti sono stati effettivamente ottenuti nei relativi periodi di riferimento (5).
Per le produzioni vegetali, i dati relativi alle rese ottenute nel periodo di riferimento per ciascun prodotto considerato sono indicati nelle schede informative allegate (MODELLO 3 e/o MODELLO 4).
Per le produzioni animali, i dati relativi alla composizione media del patrimonio zootecnico erbivoro, al suo fabbisogno alimentare annuo, ai quantitativi medi di mangimi acquistati al di fuori e prodotti all'interno dell'azienda, alla superficie foraggera totale nel periodo di riferimento sono indicati nelle schede informative allegate (MODELLO 5 e/o MODELLO 6).
Il sottoscritto s'impegna per un quinquennio a ridurre la produzione annua di uno o piu' prodotti sottoindicati rispetto alla produzione annua di ciascuno di essi realizzata dall'azienda nel periodo di riferimento.
Dichiara inoltre di volere ottenere tale riduzione di produzione ricorrendo (6):
A) () al metodo "QUANTITATIVO", fondato sui quantitativi effettivamente ridotti di almeno il 20%, per i seguenti prodotti (7):
Allevamento:
n. di UBA
() carni bovine ...............
() carni ovine e caprine ...............
Colture annuali:
Superficie (ha, a, ca)
() cereali ................
() colza, ravizzone,
girasole e soia (semi) ................
() piselli, fave e favette ................
() tabacco ................
() cotone ................
() cavolfiori ................
() pomodori ................
() melanzane ................
Colture perenni:
Superficie (ha, a, ca)
() vino ................
classi di resa:
- fino a 40 Hl ................
- da 41 Hl a 160 Hl ................
- piu' di 160 Hl ................
() olio di oliva (oliveti
specializzati) ................
() arance dolci ................
() mandarini ................
() clementine ................
() limoni ................
() uve da tavola ................
() mele (escluse le mele
da sidro) ................
() pere (escluse le pere
da sidro) ................
() pesche ................
() pesche noci ................
() albicocche ................
B) () al metodo delle 'TECNICHE DI PRODUZIONE' fondato sulla adozione di tecniche settoriali di produzione meno intensive che, su valutazione degli organi competenti, consentono normalmente di ridurre di almeno 20% la produzione, per i seguenti prodotti (8):
Allevamento:
n. di UBA
() carni bovine ...............
() carni ovine e caprine ...............
Colture annuali:
Superficie (ha, a, ca)
() cereali ................
() colza, ravizzone,
girasole e soia (semi) ................
() piselli, fave e favette ................
() tabacco ................
() cotone ................
() cavolfiori ................
() pomodori ................
() melanzane ................
Colture perenni:
Superficie (ha, a, ca)
() vino ................
classi di resa:
- fino a 40 Hl ................
- da 41 Hl a 160 Hl ................
- piu' di 160 Hl ................
() olio di oliva (oliveti
specializzati) ................
() arance dolci ................
() mandarini ................
() clementine ................
() limoni ................
() uve da tavola ................
() mele (escluse le mele
da sidro) ................
() pere (escluse le pere
da sidro) ................
() pesche ................
() pesche noci ................
() albicocche ................
Nel caso di utilizzo di quest'ultimo metodo, il sottoscritto s'impegna, altresi', ad applicare per l'intero periodo relativo all'impegno le tecniche agronomiche e/o zootecniche dettagliatamente descritte sul programma di estensivizzazione allegato alla presente domanda e sintetizzato nelle schede informative allegate (MODELLO 4, MODELLO 6 e MODELLO 8).
Il sottoscritto dichiara che l'estensivizzazione per i prodotti oggetto della presente domanda non sara' realizzata attraverso la sottrazione della produzione di superfici per le quali egli, nello stesso periodo, beneficia o beneficiera' di un aiuto inteso ad incoraggiare il ritiro dei seminativi della produzione ai sensi del titolo I del Reg. (CEE) 797/85 o di un premio di abbandono definitivo di superficie viticole ai sensi del Reg. (CEE) 1442/88 del Consiglio .
Dichiara inoltre di condurre l'azienda da almeno un anno o da almeno una campagna agraria e che ha il diritto di condurla per tutto il periodo dell'impegno (9).
Nel caso di consociazione, il sottoscritto dichiara che la superficie utilizzata dal prodotto sovvenzionabile rappresenta almeno il 60% della superficie totale interessata alla consociazione.
In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, gli obblighi assunti dal sottoscritto saranno obbligatoriamente trasmessi all'acquirente o al suo successore fino al compimento del periodo di impegno.
Il versamento del premio per il restante periodo e' in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal sottoscritto.
Il sottoscritto s'impegna inoltre:
- a sottomettersi a tutti i controlli richiesti dalle autorita' competenti per verificare l'ottemperanza degli obblighi da lui assunti ed in particolare, di consentire a tal fine alle suddette autorita' l'accesso all'azienda;
- ad accompaganre o far accompagnare da un suo rappresentante gli agenti incaricati del controllo.
In caso di estensivizzazione dell'allevamento il sottoscritto s'impegna inoltre a che:
- le capacita' di produzione in particolare i fabbricati, le installazioni e gli impianti fissi) rese libere in seguito all'estensivizzazione non siano utilizzate ne' dall'imprenditore ne' da terzi per incrementare produzioni oggetto dell'aiuto all'estensivizzazione nonche' la produzione suinicola o avicola;
- le superfici foraggere restino destinate all'alimentazione degli animali dell'azienda.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilita', che quanto affermato nella presente domanda e' completo e risponde al vero.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge del 23 dicembre 1986 n. 898 .
Fatto a................. in duplice copia
il.........................19.....
In fede
(firma del beneficiario)
...............................
Per autentica
(firma del funzionario responsabile)
.................................
ELENCO DEI MODELLI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
MODELLO 1 Scheda anagrafica (obbligatoria);
MODELLO 1 bis Scheda identificativa dei proprietari
(obbligatoria se almeno una fra le particelle
dell'azienda adibite alle produzioni vegetali oggetto
dell'estensivizzazione non sia di proprieta' del
beneficiario);
MODELLO 2 Scheda informativa relativa alle particelle
dell'azienda adibite alle produzioni vegetali oggetto
dell'estensivizzazione (obbligatoria nel caso di
estensivizzazione di produzioni vegetali);
MODELLO 2 bis Scheda informativa relativa alla distribuzione delle
produzioni vegetali oggetto dell'estensivizzazione tra
le diverse particelle dell'azienda (obbligatoria ne
caso di estensivizzazione di produzioni vegetali);
MODELLO 3 Scheda informativa relativa alle produzioni vegetali
sottoposte al metodo 'QUANTITATIVO' (obbligatoria se
almeno una delle produzioni vegetali e' sottoposta a
tale metodo);
MODELLO 4 Scheda informativa relativa alle produzioni vegetali
sottoposte al metodo delle 'TECNICHE DI PRODUZIONE'
(obbligatoria se almeno una delle produzioni vegetali
e' sottoposta a tale metodo);
MODELLO 5 Scheda informativa relativa alle produzioni animali
sottoposte al metodo 'QUANTITATIVO' (obbligatoria se
almeno una delle produzioni animali e' sottoposta a
tale metodo);
MODELLO 6 Scheda informativa relativa alle produzioni animali
sottoposte al metodo delle 'TECNICHE DI PRODUZIONE'
(obbligatoria se almeno una delle produzioni animali e'
sottoposta a tale metodo);
MODELLO 7 Scheda informativa relativa alle particelle adibite
alla produzione di foraggi (obbligatoria se almeno una
particella aziendale viene destinata alla produzione di
foraggi per l'alimentazione delle specie animali
oggetto dell'estensivizzazione).
MODELLO 8 Scheda informativa relativa alle tecniche di produzione
indicate come "ALTRE TECNICHE" (obbligatoria nel caso
in cui sul MODELLO 4 e/o sul MODELLO 6 sia stato
riportato il CODICE TECNICA '999').
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

NOTE ESPLICATIVE
Inserire, nella compilazione della domanda e dei modelli allegati, i dati richiesti in modo chiaro ed in stampatello
COMPILAZIONE DOMANDA
(1) - Riportare, in modo chiaro e completo, i dati anagrafici e il
domicilio del beneficiario oppure, nel caso in cui non sia persona fisica, la ragione sociale e la sede sociale e i dati anagrafici del rappresentante legale.
(2) - Riportare la Partita IVA o, nel caso in cui non si possieda, il codice fiscale.
(3) - Riportare il cognome e il nome del beneficiario o del
rappresentante legale.
(4) - Indicare le date di inizio e fine del periodo d'impegno
considerando che la sua durata deve essere quinquennale.
(5) Il periodo di riferimento e' costituito dalle campagne indicate di seguito in conformita' al par. 3 dell'art. 5 del D.M.
PRODOTTI DA COLTURE ANNUALI;
1986-1987; 1987-1988; 1988-1989.
PRODOTTI DA COLTURE PERENNI
olio d'oliva:
1985-1986; 1986-1987; 1987-1988; 1988-1989.
- altre
1985-1986; 1986-1987; 1987-1988.
PRODOTTI DA ALLEVAMENTI:
1986-1987; 1987-1988.
(6) - Barrare la casella A) e/o B) per indicare il tipo di metodo
utilizzato per ottenere l'estensivizzazione dei prodotti di cui alle note (7) e (8).
(7) - Barrare la casella o le caselle relative ai prodotti sottoposti a metodo "QUANTITATIVO" indicando, altresi', a fianco di ciascuno di essi la superficie occupata, in caso di produzioni vegetali, o il numero di UBA che si prevede effettivamente di ridurre rispetto a quello esistente nel periodo di riferimento, nel caso di prodotti da allevamenti.
(8) - Barrare la casella o le caselle relative ai prodotti sottoposti a metodo delle "TECNICHE DI PRODUZIONE" indicando, altresi', al fianco di ciascuno di essi la superficie occupata, in caso di produzioni vegetali, o il numero di UBA esistenti prima dell'impegno, nel caso di prodotti da allevamenti.
(9) - Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori non coltivatori diretti, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, i concessionari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiare dell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari all'impegno sottoscritto ai sensi dell' art. 10 del reg. (CEE) n. 4115/88 oppure ricada sotto la disciplina di cui alla Legge 3 maggio 1982, n. 203 . Nei casi non contemplati dalla precitata legge la conduzione di fatto e la relativa durata puo' essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Tuttavia, nel caso in cui la validita' degli atti prodotti sia inferiore a quella dell'impegno, la domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario.
Nella compilazione della domanda ed in particolare della parte relativa alle note (7) e (8), la superficie indicata al fianco di ciascuna coltura oggetto dell'aiuto deve essere pari alla somma di tutte le superfici investite da quel prodotto nelle particelle dell'azienda indicate sul MODELLO 2 bis.
Analogamente, il numero di UBA indicato al fianco di ciascun tipo di prodotto da allevamento oggetto dell'aiuto deve essere congruente con il numero di UBA indicato sul MODELLO 5 e/o sul MODELLO 6.
COMPILAZIONE MODELLO 1 (SCHEDA ANAGRAFICA)
Riquadro 1 Indicare il Cognome e il Nome del beneficiario nel caso in
cui sia una persona fisica oppure la Ragione Sociale, come
risulta dall'atto costitutivo, nel caso in cui sia una
persona giuridica.
Riportare la Partita IVA del beneficiario oppure, nel caso
in cui non si possieda, il Codice Fiscale.
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Riportare il domicilio (persona fisica) oppure la Sede
Sociale (persona giuridica).
Riquadro 4 Riportare la categoria del beneficiario, utilizzando la
seguente tabella di decodifica.
TABELLA CATEGORIA BENEFICIARI
CODICE CATEGORIA
01 Proprietario coltivatore diretto
02 Proprietario conduttore
03 Proprietario affittuario coltivatore diretto
04 Proprietario affittuario conduttore
05 Affittuario coltivatore diretto
06 Affittuario conduttore
07 Enfiteuta
08 Usufruttuario
09 Mezzadro
10 Colono
11 Concessionario
12 Persona giuridica di diritto privato
13 Persona giuridica di diritto pubblico
14 Altre forme associative
Riquadro 5 Riportare la denominazione e l'ubicazione dell'azienda
solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal
domicilio del beneficiario.
Riquadro 6 Riportare il codice di classificazione dell'azienda
agricola secondo l'orientamento tecnico-economico
utilizzando lo schema di classificazione che segue (cfr.
Decisione 85/377 del 17/8/85 che istituisce una tipologia
comunitaria delle aziende agricole):
SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE
CODICE CATEGORIA DESCRIZIONE
11 Aziende cerealicole Aziende il cui reddito lordo e'
specializzate determinato per oltre 2/3 della
produzione di cereali
(compreso il riso)
12 Aziende specializzate Aziende il cui reddito lordo e'
in cereali ed altri determinato per oltre 2/3 dalla
seminativi produzione di seminativi
(in cui la quota parte attribuibile
ai cereali non supera i 2/3 del
reddito lordo)
41 Aziende bovine Aziende il cui reddito lordo e'
specializzate - determinato per oltre 2/3
orientamento dall'allevamento di bovini
da latte (ossia bovini di meno
di 1 anno, femmine da 1 a meno
di 2 anni, giovenche e vacche
da latte; le vacche da latte
rappresentano piu' 2/3 dei bovini
da latte)
42 Aziende bovine Aziende il cui reddito lordo e'
specializzate - determinato per oltre 2/3
orientamento dell'allevamento di bovini
allevamento e (le vacche da latte rappresentano
carne non piu' di 1/10 dei bovini totali)
43 Aziende bovine - Aziende il cui reddito lordo e'
latte, allevamento determinato per oltre 2/3
e carne combinati dall'allevamento di bovini (le
vacche da latte rappresentano
non piu' di 1/10 dei bovini)
44 Aziende con Aziende il cui reddito lordo e'
ovini, caprini determinato per oltre 2/3 della
ed altri erbivori produzione di prati permanenti e
pascoli e dall'allevamento di
erbivori (in cui la quota parte
attribuibile ai bovini non superi
i 2/3 del reddito lordo)
50 Aziende Aziende il cui reddito lordo e'
specializzate determinato per oltre 2/3
in granivori dall'allevamento di granivori
(suini, pollame, coniglie madri)
81 Aziende miste Aziende il cui reddito lordo e'
seminativi- determinato per oltre 2/3 dalla
erbivori produzione di seminativi e per
oltre 1/3 dalla produzione di prati
permanenti e pascoli e
dall'allevamento di erbivori
99 Altre aziende Tutte le aziende non classificabili
fra le categorie descritte nello
schema
---------------------------------------------------------------------
Riportare il valore della "superficie aziendale
totale".
Riportare il codice di classificazione dell'azienda
agricola secondo l'ubicazione utilizzando la tabella
che segue:
TABELLA UBICAZIONE
CODICE DESCRIZIONE
01 Azienda ubicata in Pianura Padana - Veneta
02 Azienda ubicata in altra Pianura
03 Azienda ubicata in zona di collina non svantaggiata
04 Azienda ubicata in zona di collina svantaggiata o di
montagna
Riquadro 7 Compilare solo nel caso in cui si verifichi un cambio
di beneficiario durante il periodo fissato nella
relativa istanza di richiesta di aiuto.
Riportare i dati relativi al precedente beneficiario
seguendo le norme di compilazione riportate nel
riquadro 1.
Riquadro 8 Riportare, nelle caselle corrispondenti, il numero
totale delle pagine compilate per ogni singolo modello.
COMPILAZIONE MODELLO 1 bis (SCHEDA IDENTIFICATIVA DEI
PROPRIETARI DELLE SINGOLE PARTICELLE COSTITUENTI L'AZIENDA)
Da compilare solo nel caso in cui almeno una fra le particelle
adibite alle produzioni vegetali oggetto
dell'estensivizzazione non sia di proprieta' del
beneficiario.
Riquadro 1 Riportare i dati relativi al beneficiario seguendo le
norme di compilazione riportate per il riquadro 1 del
MODELLO 1.
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Riportare i dati relativi al proprietario o ai
proprietari delle particelle dell'azienda non
appartenente al beneficiario.
Nel caso in cui i proprietari siano piu' di 8
utilizzare uno o piu' modelli 1 bis aggiuntivi avendo
cura di cancellare il vecchio progressivo numerico
sostituendolo con una nuova numerazione (ad esempio nel
primo modello 1 bis aggiuntivo il proprietario n. 1
dovra' essere modificato in n. 9, il n. 2 in n. 10 e
cosi' via).
COMPILAZIONE MODELLO 2 (SCHEDA INFORMATIVA
RELATIVA ALLE PARTICELLE)
ADIBITE ALLE PRODUZIONI VEGETALI OGGETTO DELL'AIUTO)
Riportare le informazioni richieste per ogni
particella.
Riquadro 1 Riportare i dati relativi al beneficiario seguendo le
norme di compilazione riportate per il riquadro 1 del
MODELLO 1.
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Riportare il codice ISTAT del Comune in cui e' ubicata la particella.
Riquadro 4 Riportare l'eventuale sezione censuaria, il numero di
foglio di mappa e il numero della particella catastale.
Riquadro 5 Riportare la superficie catastale della particella.
Riquadro 6 indicare il sistema di conduzione della particella
utilizzando i seguenti codici:
01 - in proprieta'
02 - in affitto
03 - a mezzadria o altre forme
Riquadro 7 Indicare il proprietario della particella, se e'
diverso dal beneficiario, riportando il numero ad esso
associato - nel MODELLO 1 bis.
COMPILAZIONE MODELLO 2 bis (SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA
DISTRIBUZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI OGGETTO DELL'AIUTO
TRA LE DIVERSE PARTICELLE DELL'AZIENDA)
Il MODELLO 2 bis puo' essere compilato, oltre che al
momento della presentazione della domanda, anche negli
anni successivi per indicare agli organi competenti
eventuali mutamenti nella distribuzione, tra le
particelle, delle produzioni vegetali oggetto
dell'aiuto.
Riquadro 1 Riportare i dati relativi al beneficiario seguendo le
norme di compilazione riportate per il riquadro 1 del
MODELLO 1.
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Barrare il progressivo relativo all'anno d'impegno al
quale si riferisce il modello in oggetto. (Per es.: al
momento della presentazione della domanda, il
progressivo da barrare deve essere "I", in quanto la
distribuzione delle produzioni vegetali per particella
si riferisce al primo anno d'impegno).
Riquadro 4 Riportare i riferimenti catastali (codice ISTAT del
Comune di ubicazione, eventuale sezione censuaria,
numero di foglio di mappa e numero della particella
catastale) delle particelle sulle quali sono coltivate
le produzioni vegetali oggetto dell'aiuto.
Le particelle indicate devono essere presenti
necessariamente anche sul MODELLO 2.
Riquadro 5 Riportare il prodotto o i prodotti coltivati su
ciascuna particella denunciandone i CODICI PRODOTTO
dalla seguente tabella:
TABELLA PRODOTTI VEGETALI
CODICE DESCRIZIONE
010 CEREALI
021 COLZA
022 RAVIZZONE
023 GIRASOLE
024 SOIA (semi)
031 PISELLI
032 FAVE
033 FAVETTE
040 TABACCO
050 COTONE
060 CAVOLFIORI
070 POMODORI
080 MELANZANE
090 PESCHE
100 PESCHE NOCI
110 ALBICOCCHE
120 LIMONI
130 PERE (diverse dalle pere da sidro)
140 MELE (diverse dalle mele da sidro)
150 MANDARINI
160 CLEMENTINE
170 ARANCE DOLCI
180 OLIO D'OLIVA (oliveti specializzati)
190 UVE DA TAVOLA
201 VINO (classe di resa: fino a 40 hl)
202 VINO (classe di resa: da 41 hl a 160 hl)
203 VINO (Classe di resa: piu' di 160 hl)
Riportare per ciascuna particella la superficie investita
da ciascun prodotto coltivato su di essa.
La somma delle superfici relative ai prodotti coltivati su
una stessa particella non puo' superare la superficie
catastale della stessa indicata dal beneficario sul
MODELLO 2.
Riportare per ciascun prodotto coltivato su una particella
il metodo seguito nella estensivizzazione della produzione
utilizzando i seguenti CODICI METODO:
01 - metodo "QUANTITATIVO"
02 - metodo delle "TECNICHE DI PRODUZIONE".
COMPILAZIONE MODELLO 3 (SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA
ALLE PRODUZIONI VEGETALI OGGETTO DEL REGIME D'AIUTO E
SOTTOPOSTE AL METODO 'QUANTITATIVO')
Riquadro 1 Riportare i dati relativi al beneficiario seguendo le
norme di compilazione riportate per il riquadro 1 del
MODELLO 1.
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Indicare su ogni eiga una delle colture oggetto della
domanda di aiuto e sottoposta a metodo di riduzione della
produzione 'QUANTITATIVO' deducendo il CODICE PRODOTTO
dalla tabella riportata nelle norme di compilazione del
riquadro 5 del MODELLO 2 bis.
Riquadro 4 Riportare per ciascuna coltura la media annua della
produzione complessiva realizzata dall'azienda nel periodo
di riferimento esprimendola in ettolitri per il vino e in
quintali per gli altri prodotti.
Riquadro 5 Riportare per ciascuna coltura la produzione annua
prevista durante il periodo dell'impegno esprimendola in
ettolitri per il vino e in quintali per gli altri
prodotti.
Tale valore dovra' risultare al massimo l'80% della
quantita' indicata al corrispondente riquadro 4.
COMPILAZIONE MODELLO 4 (SCHEDA RELATIVA ALLE PRODUZIONI VEGETALI
OGGETTO DEL REGIME D'AIUTO E SOTTOPOSTE AL METODO DELLE "TECNICHE DI PRODUZIONE)
Riquadro 1 Riportare i dati relativi al beneficiario seguendo le
norme di compilazione riportate per il riquadro 1 del
MODELLO 1.
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Indicare su di ogni riga una delle colture oggetto della domanda di aiuto e sottoposta a metodo di riduzione della
produzione detto delle "TECNICHE DI PRODUZIONE" deducendo
il CODICE PRODOTTO dalla tabella riportata nelle norme di
compilazione del riquadro 5 del modello 2 bis.
Riquadro 4 Riportare per ciascuna coltura la media annua della
produzione complessiva realizzata dall'azienda nel periodo
di riferimento esprimendola in ettolitri per il vino e in
quintali per gli altri prodotti.
Riquadro 5 Indicare per ciascuna coltura una o piu' tecniche
agronomiche di produzione che, applicate per l'intero
periodo dell'impegno, dovrebbero consentire normalmente di
ridurre la produzione di almeno il 20% rispetto alla
produzione media annua del periodo di riferimento.
Allo scopo dedurre i CODICI TECNICHE dalla seguente
tabella:
TABELLA TECNICHE DI PRODUZIONE PER COLTURE
CODICE DESCRIZIONE
010 TECNICHE BIOLOGICHE
020 TECNICHE caratterizzate da RIDUZIONE DEI CONSUMI
INTERMEDI quali concimi, fitofarmaci, diserbanti
nonche' di irrigazioni.
030 TECNICHE basate sulla RIDUZIONE DELLA DENSITA'
DI SEMINA O DI IMPIANTO
040 TECNICHE basate sulla ADOZIONE DI CULTIVAR MENO
PRODUTTIVE
050 TECNICHE DI POTATURA MENO INTENSIVE
060 TECNICHE caratterizzate da particolari
LAVORAZIONI DEL TIRRENO
999 ALTRE TECNICHE
Nel caso in cui per almeno una cultura sia stato indicato il CODICE TECNICA "999" e' obbligatorio compilare il MODELLO 8 descrivendo in esso sinteticamente il tipo di tecnica adottato.
COMPILAZIONE MODELLO 5 (SCHEDA RELATIVA AI PRODOTTI DA ALLEVAMENTO OGGETTO DELL'AIUTO E SOTTOPOSTI AL METODO 'QUANTITATIVO')
Riquadro 1 Riportare i dati relativi al beneficiario seguendo le
norme di compilazione riportate per il riquadro 1 del
MODELLO 1.
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Riportare le indicazioni relative al "Periodo di
riferimento" ed alla composizione prevista durante
l'impegno, considerando che:
Bovini con eta' inferiore a 6 mesi - 0 UBA
Bovini con eta' compresa tra 6 mesi e 2 anni - 0,6 UBA
Bovini con eta' superiore a 2 anni - 1 UBA
Pecore - 0,15 UBA
Capre - 0,15 UBA
Riquadro 4 Riportare il fabbisogno foraggero annuo, gli alimenti
prodotti in azienda e gli alimenti acquisiti dall'azienda
esprimendoli in UNITA' FORAGGERE e distinguendoli per
periodo di riferimento e previsione durante l'impegno.
Riquadro 5 Riportare la SFT dell'azienda, calcolata utilizzando i
parametri esistenti nella zona di appartenenza.
COMPILAZIONE 6 (SCHEDA RELATIVA AI PRODOTTI DA ALLEVAMENTO
OGGETTO DELL'AIUTO E SOTTOPOSTI AL METODO
DELLE "TECNICHE DI PRODUZIONE")
Riquadro 1 Riportare i dati relativi al beneficiario seguendo le
norme di compilazione riportate per il riquadro 1 del
MODELLO 1.
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Riportare le indicazioni relative al "Periodo di
riferimento", considerando che:
Bovini con eta' inferiore a 6 mesi - 0 UBA
Bovini con eta' compresa tra 6 mesi e 2 anni - 0,6 UBA
Bovini con eta' superiore a 2 anni - 1 UBA
Pecore - 0,15 UBA
Capre - 0,15 UBA
Indicare per ciascuna specie allevata una o piu' tecniche
di allevamento che, applicate per l'intero periodo
dell'impegno, dovrebbero consentire normalmente di ridurre
almeno del 20% la produzione dell'allevamento rispetto
alla produzione media annua del periodo di riferimento.
Allo scopo dedurre i CODICI TECNICHE dalla seguente
tabella:
TABELLA TECNICHE DI PRODUZIONE PER ALLEVAMENTI
COD. DESCRIZIONE
010 ADOZIONE DI RAZZE RUSTICHE OD AUTOCTONE
020 VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA RAZIONE
ALIMENTARE
999 ALTRE TECNICHE
Nel caso in cui per almeno una specie allevata sia stato
indicato il CODICE TECNICA '999' e' obbligatorio compilare
il MODELLO 8 descrivendo in esso sinteticamente il tipo di
tecnica adottato.
Riquadro 4 Riportare il fabbisogno foraggero annuo, gli alimenti
prodotti in azienda e gli alimenti acquisiti dall'azienda
esprimendoli in UNITA' FORAGGERE e distinguendoli per
periodo di riferimento e previsione durante l'impegno.
Riquadro 5 Riportare la SFT dell'azienda, calcolata utilizzando i
parametri esistenti nella zona di appartenenza.
Riquadro 6 Riportare il peso vivo ed il peso morto degli animali
venduti nel "Periodo di riferimento" e che si prevede di
vendere durante il periodo dell'impegno (in quintali).
COMPILAZIONE MODELLO 7 (SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE PARTICELLE ADIBITE ALLA PRODUZIONE DI FORAGGI)
Riportare le informazioni richieste per ogni particella.
Riquadro 1 Riportare i dati relativi al beneficiario seguendo le
norme di compilazione riportate per il riquadro 1 del
MODELLO 1.
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Riportare il codice ISTAT del Comune in cui e' ubicata la particella.
Riquadro 4 Riportare l'eventuale sezione censuaria, il numero di
foglio di mappa e il numero della particella catastale.
Riquadro 5 Riportare la superficie catastale della particella.
Riquadro 6 Riportare il CODICE COLTURA FORAGGERA PREVALENTE su
ciascuna particella deducendolo dalla seguente tabella:
TABELLA COLTURE FORAGGERE
CODICE DESCRIZIONE
110 PRATI POLIFITI
210 PRATI MONOFITI DI LEGUMINOSE
220 PRATI MONOFITI DI GRAMINACEE
311 ERBAI MONOCOLTURALI DI LEGUMINOSE
312 ERBAI MONOCOLTURALI DI GRAMINACEE
313 ERBAI MONOCOLTURALI DI ALTRE FAMIGLIE
320 ERBAI IN CONSOCIAZIONE
COMPILAZIONE MODELLO 8 (SCHEDA RELATIVA ALLE TECNICHE DI PRODUZIONE NON CODIFICATE)
Questa scheda e' da compilarsi solo nel caso in cui nel
modello 4 e nel modello 6, per almeno uno dei prodotti
oggetto della domanda, sia stato indicato il CODICE
TECNICA "999".
Riquadro 1 Riportare i dati relativi al beneficiario seguendo le
norme di compilazione riportate per il riquadro 1 dal
MODELLO 1.
Riquadro 2 Parte riservata all'Amministrazione competente.
Riquadro 3 Riportare per ciascun prodotto una descrizione sintetica della tecnica agronomica o zootecnica che, applicata per
l'intera durata del periodo di impegno, dovrebbe
consentire normalmente di ridurre la produzione del 20%
rispetto a quella ottenuta nel periodo di riferimento.
Per le produzioni vegetali utilizzare il CODICE PRODOTTO
deducendolo dalla TABELLA PRODOTTI VEGETALI riportata
nelle norme di compilazione del riquadro 5 del MODELLO 2
bis.
Per i prodotti da allevamenti dedurre il CODICE PRODOTTO
dalla seguente tabella:
TABELLA PRODOTTI DA ALLEVAMENTI
COD. DESCRIZIONI
510 BOVINI
520 OVINI
530 CAPRINI
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