Monitoring Gesetzessammlung

088G0429

IT - Atti di Attuazione Regolamenti UE

088G0429

Modificazioni al decreto ministeriale 20 agosto 1984 contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per il bestiame. (DECRETO 04 agosto 1988 n. 365)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 10/09/1988 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto ministeriale 20 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1984 , modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 agosto 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 1986 , contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979 ; Visto il regolamento CEE n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per il bestiame modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1543/88 del 1› giugno 1988; Considerata la necessita' di adeguare la normativa nazionale in relazione all'intervenuta normativa comunitaria: Decreta:

Art. 1

Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e' sostituito dal seguente testo:
"Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2 del 'regolamento' possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile le seguenti diciture:
con caratteri di altezza non inferiore a cm 1: 'Alimenti composti contenenti almeno il 45% di latte scremato in polvere';
con caratteri di altezza non inferiore a cm 0,3 e non superiore a cm 0,5 'il tenore di latte scremato in polvere e la data di fabbricazione figurano sul cartellino'".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 4 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e' il seguente:
"Art. 4. - Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, par. 2, del 'regolamento', possono beneficiare dell'aiuto soltanto il latte scremato ed il latte scremato in polvere come definiti all' art. 1, lettere c) e d), del regolamento CEE n. 986/68 e all'art. 1, paragrafo 4, del 'regolamento' e cioe':
latte scremato: latte e latticello con tenore massimo di grassi dell'1%;
latte scremato in polvere: latte e latticello sotto forma di polvere, con tenore massimo di materie grasse dell'11% e tenore d'acqua del 5% (determinato alle condizioni previste all'art. 10, paragrafo 1 del 'regolamento').
Per quei quantitativi di latte scremato in polvere nei quali il tenore d'acqua supera il 5% l'aiuto viene concesso in misura ridotta dell'1% per ogni frazione supplementare dello 0,2% di acqua.
Il latte scremato e il latte scremato in polvere, cosi' come definiti al primo comma, devono essere impiegati per la produzione di alimenti per animali che corrispondono alle caratteristiche fissate all'art. 4, par. 1, del 'regolamento', ed essere confezionati secondo le disposizioni fissate al paragrafo 2 dello stesso articolo.
Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2 del 'regolamento' possono essere riportate su apposito cartellino a condizione che sul sacco contenente i mangimi composti siano stampate in modo indelebile le seguenti diciture:
con caratteri di altezza non inferiore a cm 1: 'Alimenti composti contenenti almeno il 45% di latte scremato in polvere';
con caratteri di altezza non inferiore a cm 0,3 e non superiore a cm 0,5: 'il tenore di latte scremato in polvere e la data di fabbricazione figurano sul cartellino'.
Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, del 'regolamento' e' consentito produrre alimenti composti per animali con un contenuto massimo di 80 kg di latte scremato in polvere per 100 kg.
In tal caso l'organo di controllo comunica trimestralmente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, relativamente ad ogni singolo stabilimento, i quantitativi di mangimi contenenti piu' di 70 kg di latte scremato in polvere per 100 kg prodotti nell'ambito del territorio di competenza.
L'aggiunta di 2 kg di amido puo' essere raggiunta anche attraverso l'utilizzazione di farine di cereali in quantita' tale da assicurare sempre la presenza nel mangime finito di 2 kg di amido.
La farina di cereali utilizzata deve essere costituita per almeno il 70% da particelle non superiori a 300 micron.
Il latte scremato ed il latte scremato in polvere incorporato in una miscela, come definito all'art. 1, paragrafo 3 del 'regolamento' modificato dal regolamento CEE n. 355/80 (latte grassato), puo' usufruire dell'aiuto comunitario soltanto se sono rispettate le norme previste dall'art. 4, paragrafo 4 del 'regolamento' stesso.
E' concesso l'aiuto al latte scremato in polvere che e' stato denaturato, dalle imprese autorizzate ai sensi del precedente art. 2, conformemente a quanto disposto all'art. 2, paragrafo 1 del 'regolamento'".

Art. 2

Al quarto comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e' aggiunta la seguente frase:
"La frequenza dei controlli e dei prelievi dei campioni deve essere inoltre stabilita tenendo conto, in particolare, dell'entita' dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 8 del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e' il seguente:
"Art. 8. - Per quanto riguarda la concessione dell'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere utilizzati come tali o contenuti in una miscela per la produzione di alimenti composti per animali come definiti all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del 'regolamento', i compiti di controllo demandati agli organi regionali riguardano l'analisi approfondita della contabilita' delle imprese, tenuta ai sensi del 'regolamento', ed il prelievo dei campioni da inviare alle analisi.
L'esame approfondito della contabilita' consiste nel riscontro dei dati riportati nelle registrazioni di cui all'art. 6 del presente decreto con le giacenze di magazzino e con la documentazione commerciale.
Tale tipo di controllo puo' avere cadenza annuale o trimestrale; esso deve essere completato da un verbale di verifica compilato in triplice esemplare, di cui l'originale da inviare all'A.I.M.A., uno da rilasciare all'impresa ed uno da trattenere agli atti, redatto secondo il fac-simile allegato 8, sottoscritto dal funzionario incaricato dei controlli e controfirmato dal rappresentante dell'impresa.
Il prelievo dei campioni deve avvenire, secondo quanto stabilito all'art. 10, paragrafo 2, del 'regolamento', a seconda della cadenza dei controlli amministrativo-contabili, almeno una volta ogni quattordici giorni di lavorazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, oppure una volta ogni ventotto giorni di lavorazione e deve riguardare il latte scremato o il latte scremato in polvere e le miscele in lavorazione il giorno del controllo, ed il prodotto finito ottenuto. La frequenza dei controlli e dei prelievi dei campioni deve essere inoltre stabilita tenendo conto, in particolare, dell'entita' dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata.
I campioni prelevati devono essere inviati per le analisi a laboratori statali o di enti pubblici (istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, universita', ecc.).
Il prelievo dei campioni effettuato da parte degli organi di controllo, secondo le modalita' stabilite con decreto ministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978 , va eseguito sempre in almeno quattro esemplari da utilizzare nel seguente modo:
due da inviare entro quarantotto ore dal prelievo al laboratorio che deve eseguire l'analisi;
uno da consegnare all'impresa;
uno da conservare a disposizione per le eventuali analisi in contraddittorio.
Il prelievo dei campioni deve essere verbalizzato e il verbale firmato dal funzionario che ha eseguito il prelievo e da un incaricato dell'impresa.
L'organo di controllo deve tempestivamente comunicare all'impresa interessata il risultato delle analisi.
Qualora l'impresa, previa esibizione delle analisi fatte eseguire sul proprio campione, contesti il risultato, si procede, sul campione a disposizione, ad una terza analisi da eseguire in contraddittorio, a spese dell'interessato, presso un laboratorio di analisi di un ente pubblico scelto di comune accordo.
I laboratori di analisi di cui al quinto comma del presente articolo devono effettuare tutte le ricerche obbligatoriamente prescritte all'art. 10, paragrafo 1 e 2, del 'regolamento', secondo le modalita' indicate nelle note riportate in calce ai bollettini di analisi e di controllo di cui agli allegati 11 e 12 al presente decreto.
Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del 'regolamento' il dosaggio del latte scremato in polvere deve essere eseguito almeno in doppio mediante un'analisi che sara' effettuata in conformita' del metodo indicato all'allegato III del 'regolamento' e riportato all'allegato 13 del presente decreto.
L'organo di controllo, sulla base dei risultati delle analisi, provvede a compilare i bollettini di analisi e di controllo che dovranno essere redatti in triplice esemplare.
L'accertamento del tenore in acqua del latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela secondo quanto disposto al secondo comma del paragrafo 1 dell'art. 10 del 'regolamento', qualora si verifichino tutte le condizioni in esso previste, puo' avvenire presso lo stabilimento di produzione. In tal caso l'organo di controllo deve darne comunicazione al laboratorio incaricato delle analisi che e' esonerato dall'effettuare la specifica ricerca".

Art. 3

Le imprese produttrici di mangimi composti prodotti in conformita' dell' art. 4, par. 1 del regolamento CEE n. 1725/79 possono utilizzare gli imballaggi gia' stampati sui quali figura l'indicazione della precedente percentuale minima obbligatoria di latte scremato in polvere incorporata fino ad esaurimento degli stock di tali imballaggi, purche' indichino la nuova percentuale minima obbligatoria del latte scremato in polvere contenuto nel mangime attraverso un timbro apposto o etichetta incollata sull'imballaggio, fermo restando l'obbligo di indicare sul cartellino quanto prescritto all'art. 4, paragrafo 2 del "regolamento".
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 4 agosto 1988
Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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