088G0223
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Modificazioni al decreto ministeriale 9 ottobre 1981, recante norme di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81, relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettivita' senza scopo di lucro. (DECRETO 12 aprile 1988 n. 164)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 07/06/1988 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto ministeriale 9 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 ottobre 1981 , contenente norme di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981 , modificato da ultimo dal decreto ministeriale 8 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986 ; Visto il regolamento CEE n. 2191/82 della commissione del 31 luglio 1981 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettivita' senza scopo di lucro, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 442/88 del 17 febbraio 1988 ; Considerata la necessita' di adeguare la normativa nazionale all'intervenuta variazione della normativa comunitaria; Decreta:
Art. 1
L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 ottobre 1981 e' sostituito dal seguente testo:
"Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del 'regolamento' non puo' essere somministrato un quantitativo di burro pro-capite mensile superiore a 2 kg".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. 9 ottobre 1981 e' il seguente:
"Art. 1. - Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2191/81 della commissione del 31 luglio 1981 , in seguito denominato 'regolamento', e' concesso un aiuto comunitario al burro acquistato dalle istituzioni e collettivita' senza scopo di lucro, in seguito denominate 'beneficiari'.
L'individuazione delle istituzioni e collettivita' senza scopo di lucro che possono acquistare burro a prezzo ridotto e' effettuata dalle regioni d'intesa con le prefetture.
Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del 'regolamento' non puo' essere somministrato un quantitativo di burro pro-capite mensile superiore a 2 kg".
Art. 2
Al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 ottobre 1981 e' aggiunta la seguente frase:
"'Prodotto esclusivamente a partire da latte di vacca o da crema di latte pastorizzati' per quanto riguarda il burro spagnolo".
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 12 aprile 1988
Il Ministro: PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell'art. 2 del D.M. 9 ottobre 1981 e' il seguente:
"Art. 2. - L'aiuto puo' essere concesso solo al burro nazionale o di provenienza comunitaria che venga acquistato presso un fornitore, condizionatore o importatore autorizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in seguito denominato 'fornitore'. Per usufruire dell'aiuto deve venire utilizzato solo burro cosi' classificato nei Paesi comunitari di produzione:
'Beurre marque de controle' per quanto riguarda il burro belga;
'Lurmoerket smor' per quanto riguarda il burro danese; 'Markenbutter' per quanto riguarda il burro tedesco;
'Pasteurise' A' per quanto riguarda il burro francese; 'Irish creamery butter' per quanto riguarda il burro irlandese;
'Marque Rose' per quanto riguarda il burro lussemburghese;
'Export Kwaliteit' per quanto riguarda il burro olandese;
'Extra selected' per quanto riguarda il burro della Gran Bretagna e 'Premium' per quanto riguarda il burro dell'Irlanda del Nord;
'Prodotto esclusivamente a partire da latte di vacca o da crema di latte pastorizzata' per quanto riguarda il burro spagnolo.
Il controllo della qualita' del burro riguarda l'accertamento della presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio.
Il burro prodotto in Italia deve provenire esclusivamente da creme di latte sottoposte ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione; non puo' essere utilizzato prodotto ottenuto da creme di siero di latte.
Le caratteristiche del burro devono figurare sulla corrispondente documentazione commerciale e per il burro prodotto in Italia anche sugli imballaggi i quali dovranno riportare, altresi', impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.
Il burro deve essere consegnato dai 'fornitori' ai 'beneficiari' in imballaggi recanti, apposte in modo leggibile e con carattere indelebile, le diciture in lingua italiana, previste all'art. 4 del 'regolamento'".