Monitoring Gesetzessammlung

21G00233

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

21G00233

Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233) (DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021 n. 210)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/2021 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , recante «Attuazione della direttiva n. 96/92/CE , recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante «Criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004 ; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 , recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»; Vista la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 , recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE , 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE »; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE »; Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione); Visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione); Visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione); Visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE ; Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; Visto il decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 73 , recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, gli articoli 12 e 19; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, ai sensi del quale le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 7 ottobre 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi generali di organizzazione del mercato dell'energia elettrica 1. Il mercato dell'energia elettrica e' disciplinato e regolato in base ai principi di liberta' degli scambi transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europei, trasparenza e dinamicita' del sistema dei prezzi, liberta' di scelta del fornitore, informazione e partecipazione attiva dei clienti finali, protezione dei clienti vulnerabili e in condizione di poverta' energetica. L'organizzazione del mercato tiene altresi' conto dell'esigenza di dare stabilita' agli investimenti necessari per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima e per l'aumento della capacita' di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 .
2. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 76 Cost :
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»
- L' art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: «Art.14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE , recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2007, n. 188.
- La direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica e' pubblicata concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2008, n. L 298.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE , 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148, S.O.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165.
- La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- La direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e' pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
- Il decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 73 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 175.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo degli articoli 12 e 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) in coerenza con le modalita' e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunita' energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;
b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalita' e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;
c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle esigenze di flessibilita' e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi di flessibilita' e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944 , nonche' l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilita' agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonche' modalita' di realizzazione congruenti con la finalita' di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;
d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), h) e i), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunita' energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo piu' attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalita' che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
e) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica;
f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilita' dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilita' del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualita';
g) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;
h) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;
i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorita' nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;
l) indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;
m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del "Clean Energy Package".»
«Art. 19 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 , sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941 , sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) . - 1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 .
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941 , con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:
1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);
2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilita' del sistema e della necessita' di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attivita' di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonche' la possibilita' di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;
b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall' articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 , al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;
c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all' articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 , conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;
d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943 , l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.».
- Il testo dell' articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, cosi' recita:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da "definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza energetica" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria" sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole "undici direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione ecologica";
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "della transizione ecologica";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non e' individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.";
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole "non puo' essere superiore a due" sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e il numero delle direzioni generali non puo' essere superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all' articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 , come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis , secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e' modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all' articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999 , come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attivita' delle societa' operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , e l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All' articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124 , le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".».
Note all' art. 1:
- Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE , 98/70/CE , 2009/31/CE , 2009/73/CE , 2010/31/UE , 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.

Art. 2

Modifiche e integrazioni all'articolo 2
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 1. All' articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Linea diretta e' una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica utilizzano per approvvigionare direttamente i propri siti, le societa' controllate ed i propri clienti.»;
b) dopo il comma 22 e' aggiunto il seguente: «22-bis. Il servizio ancillare non relativo alla frequenza e' un servizio utilizzato da un Gestore del sistema di trasmissione o un da Gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell'inerzia, per la stabilita' della rete e la potenza di corto circuito, per la capacita' di black start e per la capacita' di funzionamento in isola.»;
c) il comma 25-terdecies e' sostituito dal seguente:
«25-terdecies. Si definisce impresa elettrica ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.
2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all' art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita' di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.
7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.
9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici.
16. Linea diretta e' una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che un produttore e un'impresa fornitrice di energia elettrica utilizzano per approvvigionare direttamente i propri siti, le societa' controllate ed i propri clienti.
17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e' ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.
19. Produzione e' la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante piu' dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.
22-bis. Il servizio ancillare non relativo alla frequenza e' un servizio utilizzato da un Gestore del sistema di trasmissione o un da Gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell'inerzia, per la stabilita' della rete e la potenza di corto circuito, per la capacita' di black start e per la capacita' di funzionamento in isola.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.
24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete e' la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.
25-bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25-ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita' a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
25-quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attivita' commerciali e professionali.
25-quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i clienti grossisti.
25-sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25-septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attivita' di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.
25-octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonche' un'altra attivita' che non rientra nel settore dell'energia elettrica.
25-nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacita' di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.
25-decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.
25-undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'Allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.
25-duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.
25-terdecies. Si definisce impresa elettrica ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, che e' responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.».

Art. 3

Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ((14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies)) .
2. Il cliente attivo e' un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilita', eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.
Tali attivita' non possono in ogni caso costituire l'attivita' commerciale o professionale principale di tali clienti. ((13)) 3. La comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto, con o senza personalita' giuridica:
a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorita' locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonche' le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ;
c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' anziche' perseguire profitti finanziari;
d) che puo' partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.
4. Per centro di coordinamento regionale si intende ciascun centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell' articolo 35 del regolamento UE 943/2019 del 5 giugno 2019 .
5. Le componenti di rete pienamente integrate sono componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia, ivi compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico.
6. Lo stoccaggio di energia e' il differimento dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero la conversione di energia elettrica in una forma di energia che puo' essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero l'uso sotto forma di un altro vettore energetico.
7. L'impianto di stoccaggio dell'energia e' un impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.
8. La gestione della domanda e' la variazione del carico dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell'energia elettrica variabili nel tempo o incentivi finanziari, oppure in risposta all'accettazione dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione o l'aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati definiti dall'articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione 2014/1348/UE della Commissione europea, individualmente o per aggregazione.
9. L'aggregazione e' la funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina piu' carichi di clienti o l'energia elettrica generata per la vendita, l'acquisto o la vendita all'asta in qualsiasi mercato dell'energia elettrica.
10. L'aggregatore indipendente e' il partecipante al mercato che realizza l'aggregazione di cui al comma precedente e che non e' collegato al fornitore dei clienti interessati.
11. Il partecipante al mercato e' una persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricita', alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o piu' mercati dell'energia elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento.
12. L'interconnettore e' l'infrastruttura che collega tra loro due o piu' reti elettriche.
13. Il responsabile del bilanciamento e' il partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica.
14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato.
15. La rete pubblica con obbligo di connessione di terzi e' una rete pubblica il cui esercizio e' oggetto di una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto o dell' articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 .
15-bis. ((Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma puo' includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.)) 15-ter. ((Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.)) 15-quater. ((L'accordo di connessione flessibile e' l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacita' elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.)) 15-quinquies. ((La condivisione dell'energia e' l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile:)) a) ((generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure)) b) ((il cui diritto e' stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.)) ----------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione dell'energia elettrica,»".

Art. 4

Partecipazione al mercato degli operatori dei Paesi terzi 1. I partecipanti al mercato interno dell'energia elettrica provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.

Art. 5

Diritti contrattuali dei clienti finali 1. I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purche' siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare piu' di un contratto di fornitura ((o piu' di un accordo di condivisione dell'energia)) allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione. ((I clienti finali hanno il diritto di avere piu' di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.)) 2. I clienti finali, ferme e impregiudicate le norme di diritto nazionale e di diritto dell'Unione europea a tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti.
2-bis. ((Fermo restando quanto previsto all' articolo 1, commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124 , tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia piu' di 200.000 clienti finali.)) 3. I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:
a) ((l'identita', l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonche' i contatti dell'assistenza ai consumatori;)) b) i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi e la data dell'allacciamento iniziale;
c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto;
d) i mezzi disponibili al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, sugli addebiti per i servizi accessori di manutenzione e sui servizi a pacchetto;
e) la durata-base del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione degli effetti del contratto e dei singoli servizi da questo previsti, ivi compresi i prodotti o i servizi a pacchetto, nonche' l'eventuale facolta', per il cliente, di risolvere in anticipo il contratto senza oneri;
f) l'indennizzo e le modalita' di rimborso previsti nel caso in cui i livelli di qualita' previsti dal contratto non siano raggiunti, ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le relative modalita' procedimentali;
h) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli altri aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere chiaramente indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore.
h-bis) ((se il prezzo e' fisso, variabile o dinamico;)) h-ter) ((il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonche' per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo;)) h-quater) ((informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunita', i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonche' la eventuale necessita' di installare un contatore di energia elettrica adeguato)) ;
h-quinquies) ((la possibilita' per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell' articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalita' statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste)) .
4. Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione ((o della proroga)) del contratto, un documento informativo recante una sintesi, scritta in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3 e delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni che importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione per i diritti di cui al comma 3, sono debitamente evidenziate all'interno del documento informativo. La violazione del presente comma, ad opera del fornitore, e' causa di nullita' del contratto di fornitura. La nullita' opera soltanto in favore del cliente finale e puo' essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
5. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dal fornitore una comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e della loro facolta' di recedere dal contratto. In caso di adeguamento del prezzo di fornitura, i clienti finali devono essere altresi' informati, in via diretta, dei motivi e prerequisiti dell'adeguamento e della sua entita', con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un mese, qualora si tratti di clienti civili, rispetto alla data di applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al presente comma, le variazioni dei corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico degli stessi non determinati dal fornitore.
6. Nelle ipotesi indicate dal comma 5, il cliente finale puo' recedere dal contratto, con dichiarazione inviata al fornitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante posta elettronica, anche ordinaria, entro il termine indicato dal fornitore, comunque non inferiore a dieci giorni lavorativi, decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal presente comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali la dichiarazione di recesso puo' essere trasmessa.
7. I fornitori trasmettono ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti sui prezzi e sulle tariffe praticati, nonche' sulle condizioni contrattuali generalmente praticate. ((I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto:)) a) ((su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonche' di prendere parte a meccanismi di flessibilita' del sistema elettrico nazionale;)) b) ((a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata ne' risolvano i contratti prima della scadenza.)) 8. I fornitori offrono ai clienti finali diversi metodi di pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal cliente finale non puo' in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le eventuali differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento e ai differenti sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare i costi diretti a carico del beneficiario legati all'uso di un determinato metodo di pagamento o di un determinato sistema di prepagamento. L'accesso a sistemi di prepagamento non puo' determinare condizioni svantaggiose.
9. I moduli o formulari recano condizioni contrattuali eque e trasparenti e sono redatti in un linguaggio semplice e univoco e non prevedono ostacoli, anche esterni al contratto, all'esercizio dei diritti dei clienti finali e dei diritti attribuiti dal presente articolo. E' ostacolo vietato ai sensi del presente comma anche la sottoposizione al cliente finale di un'eccessiva documentazione contrattuale.
10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da parte dei fornitori, in modo semplice, equo e rapido.
11. I clienti finali hanno diritto di essere prontamente e adeguatamente informati sui propri diritti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico universale imposti ai fornitori.
12. I clienti civili hanno diritto di essere informati in modo adeguato dai fornitori sulle misure alternative alla disconnessione del servizio, con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese.
Le misure alternative possono consistere in fonti di sostegno, in sistemi di prepagamento, in audit energetici, in servizi di consulenza energetica, in piani di pagamento alternativi, in consulenze per la gestione dell'indebitamento e in moratorie e non comportano, in ogni caso, costi supplementari per i clienti interessati.
13. I clienti finali ricevono una fattura di conguaglio definitivo dal fornitore entro sei settimane dall'effettuato cambio di fornitore.
14. L'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (di seguito: ARERA), con uno o piu' atti regolatori da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo.
14-bis. ((L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di poverta' energetica.)) 15. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , e' abrogato.

Art. 5-bis

(( (Fornitura di ultima istanza). )) 1. ((L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che:)) a) ((i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria;)) b) ((i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuita' del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi;)) c) ((i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale;)) d) ((i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.))

Art. 6

Bollette e informazioni di fatturazione 1. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresi' il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata bolletta e' stata compilata. La spiegazione deve risultare particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette non basate sui consumi effettivi di energia elettrica.
2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in maniera gratuita.
3. I clienti finali possono chiedere al proprio fornitore di ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1 in formato elettronico, anche mediante posta elettronica ordinaria, e hanno diritto di accedere a soluzioni flessibili per il pagamento delle bollette.
4. In caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni dei prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di fornitura, cio' e' indicato nella bolletta, unitamente alla data della prevista variazione.
5. Le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse soddisfano i requisiti minimi indicati nell'Allegato I al presente decreto. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a., secondo modalita' stabilite dall'ARERA e in raccordo con gli strumenti di confronto delle offerte di cui all'articolo 10, rende disponibile ai clienti finali uno strumento di comparabilita' delle informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dalle imprese di vendita.
6. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni rappresentative iscritte nel Registro del Terzo settore di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , stabilisce le misure tecniche e di dettaglio necessarie al fine di rendere effettivi i diritti di cui al presente articolo, predisponendo altresi' schemi-tipo di bollette e informazioni di fatturazione. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente possono essere altresi' previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente articolo.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O., cosi' recita:
«Art. 45 (Registro unico nazionale del Terzo settore). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente.
Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e' indicata come "Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di "Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore". Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come "Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore".
2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalita' telematica.».

Art. 7

Diritto a cambiare fornitore 1. I clienti, singoli o aggregati, hanno il diritto di cambiare, senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il proprio fornitore nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. Il nuovo fornitore o il nuovo partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso tra il cambio e l'ultimo giorno del mese in corso al momento del cambio. I successivi periodi di fatturazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto cambio.
2. Ciascun fornitore indica ai propri clienti, nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto di fornitura, all'interno del contratto stesso e nelle bollette periodicamente inviate, le modalita' attraverso le quali e' possibile cambiare fornitore, nonche' l'indirizzo, anche di posta elettronica ordinaria, al quale la richiesta deve essere trasmessa.
3. L'ARERA, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, avvia una consultazione degli operatori attivi nel mercato interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative iscritte nel registro di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , al fine di adottare uno o piu' atti regolatori idonei a garantire che, ((entro il 2026)) , sia assicurato il diritto dei clienti a cambiare fornitore entro ventiquattro ore dalla richiesta.
4. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 5, l'esercizio del diritto di recesso da parte dei clienti civili e delle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e a termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro non e' soggetto ad alcun onere.
5. Il fornitore puo' imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non puo' eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un'aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi gia' forniti al cliente nell'ambito del contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita' di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.
6. I clienti civili possono prendere parte a programmi collettivi di cambio del fornitore, alle stesse condizioni e con le medesime garanzie previste dal presente articolo per i cambi individuali, nonche' senza oneri aggiuntivi. In caso di pratiche abusive nei confronti dei partecipanti a un programma collettivo di cambio del fornitore, ciascun partecipante o gli enti rappresentativi iscritti nel registro di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , possono agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro Quarto del codice di procedura civile .
7. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, introducendo misure volte a contrastare comportamenti opportunistici di cambio del fornitore di energia elettrica da parte dei clienti finali morosi, anche limitando la possibilita' di cambio del fornitore, salvo il caso in cui siano state attivate procedure di contestazione o conciliazione sulle bollette ((, nonche' misure che assicurino la conformita' delle modalita' di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5)) .

Art. 8

Contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica 1. I clienti finali che dispongono di un contatore intelligente hanno diritto a concludere, su loro espressa richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica con ciascun fornitore che abbia piu' di 200.000 clienti finali. Il cliente finale deve esprimere il proprio consenso espresso e specifico alla conversione del proprio contratto di fornitura con prezzo dinamico.
2. Il contratto di fornitura con prezzo dinamico si basa sui dati effettivi di consumo del cliente, come rilevati dal contatore intelligente, che consente il controllo e la verifica dei dati ad opera del cliente stesso. I dati di consumo sono riportati anche nella bolletta e negli altri documenti di fatturazione, i quali indicano altresi' il calcolo degli importi fatturati.
3. Nell'offerta relativa a un contratto di fornitura con prezzo dinamico, il fornitore informa il cliente finale sulle condizioni contrattuali e sui prezzi di riferimento utilizzati, sulle opportunita' e sui rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonche' sulla necessita' di installare un contatore intelligente e sui relativi costi. L'ARERA rafforza gli strumenti per la tutela dei clienti finali che stipulano contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica da eventuali pratiche abusive.
4. L'ARERA, per dieci anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, monitora la diffusione e lo sviluppo dei contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica, rilevandone gli eventuali rischi, e ne riferisce, nell'ambito della relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta di cui all' articolo 2, comma 12, lettera i) della legge 14 novembre 1995, n. 481 , analizzando tra l'altro le offerte di mercato, l'impatto sulle bollette dei clienti finali e il livello di volatilita' dei prezzi.
5. L'ARERA, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, adotta uno o piu' provvedimenti al fine di orientare la graduale tariffazione delle componenti dei contratti di fornitura diverse dall'energia elettrica secondo una logica dinamica, con contestuale riduzione delle quote fisse, tenuto conto dei risultati dell'attivita' di monitoraggio e della relazione annua di cui al comma 4, dell'esigenza di promozione della gestione attiva della domanda e dell'efficienza energetica negli usi finali, nonche' della progressiva installazione dei sistemi di misurazione intelligente.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 2, comma 12, lettera i) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O., cosi' recita:
«Art.2 (Istituzione delle Autorita' per i servizi di pubblica utilita'). - (omissis)
2. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
(omissis)
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta;».

Art. 9

Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente 1. L'ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilita', in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonche' la capacita' di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di interoperabilita', e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le seguenti condizioni:
a) il consumo effettivo di energia elettrica deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo d'uso assicurando la coerenza delle modalita' di rilevazione tra le due grandezze dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete e prevedendo la medesima granularita' e frequenza. I dati rilevati sull'energia elettrica immessa in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri e per il medesimo arco temporale previsti per i dati relativi all'energia elettrica prelevata. I dati sui consumi storici convalidati devono essere resi accessibili e visualizzabili ai clienti finali, in modo facile e sicuro, su loro richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono resi accessibili ai clienti finali in modo facile e sicuro e senza costi aggiuntivi, attraverso un'interfaccia standardizzata o mediante accesso a distanza, a sostegno dei programmi di efficienza energetica automatizzata, della gestione della domanda e di altri servizi;
b) la sicurezza dei sistemi di misurazione e della comunicazione dei dati deve essere conforme alla pertinente normativa europea, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili di cyber-sicurezza ((, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti di competenza,)) e dei costi, alla luce del principio di proporzionalita';
c) la riservatezza dei clienti finali e la protezione dei loro dati devono risultare conformi alla normativa nazionale ed europea sulla protezione e il trattamento dei dati personali;
d) l'accesso ai dati di misurazione e di consumo dei clienti finali da parte dei soggetti ammessi e per le finalita' consentite dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA avviene in maniera non discriminatoria;
e) gli operatori assicurano che i contatori dei clienti attivi che immettono energia elettrica nella rete siano in grado di registrare l'energia immessa nella rete;
f) se il cliente finale lo richiede, i dati sull'energia elettrica immessa nella rete e sul consumo sono messi a disposizione, in conformita' agli atti di esecuzione emessi dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 24 della direttiva 2019/944/Ue , attraverso un'interfaccia di comunicazione standardizzata ovvero mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a un soggetto terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in un formato facilmente comprensibile, cosi' da consentire il raffronto tra offerte comparabili. Il cliente finale ha diritto alla portabilita' dei suoi dati personali, estraendoli dal contatore e trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi;
g) l'operatore, prima ovvero, al piu' tardi, al momento dell'installazione del contatore intelligente, fornisce al cliente una consulenza e informazioni adeguate, con particolare riferimento al pieno potenziale del dispositivo in termini di gestione della lettura e di monitoraggio del consumo di energia elettrica e al trattamento dei suoi dati personali;
h) la misurazione e il pagamento debbono essere assicurati ai clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per il periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato interno.
2. L'ARERA fissa altresi' le modalita' di contribuzione dei clienti finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti conformi ai requisiti indicati al comma 1, in modo trasparente e non discriminatorio, nonche' tenendo conto dei benefici a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorita' verifica con cadenza regolare gli eventuali benefici conseguiti dai clienti finali a seguito dell'introduzione dei descritti sistemi di misurazione intelligenti.
3. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui ai due commi precedenti si applicano unicamente agli impianti futuri e a quelli che sostituiscono gli impianti esistenti. I sistemi di misurazione intelligenti gia' installati o i cui lavori siano stati avviati prima del 4 luglio 2019 restano in funzione per l'intera durata del loro ciclo di vita, salvo che non soddisfino i requisiti e le norme tecniche di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, restano operativi entro e non oltre la data del 5 luglio 2031.
L'avvio dei lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione richiesti dall'investimento ovvero, se antecedente, con la data del primo fermo impegno a ordinare le attrezzature necessarie ovvero ancora con la data in cui sia stato assunto qualsiasi altro impegno tale da rendere irreversibile l'investimento. In caso di acquisizione, l'avvio dei lavori coincide con la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquistato.
L'acquisto di un terreno e le attivita' preparatorie, quali la richiesta di permessi o autorizzazioni e la realizzazione di studi di fattibilita' non integrano l'avvio dei lavori.
4. L'ARERA elabora e pubblica un calendario degli interventi di realizzazione e di sostituzione e ammodernamento dei sistemi di misurazione intelligenti, considerando un arco temporale di dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il calendario cosi' predisposto deve assicurare che entro il 31 dicembre 2024 l'ottanta per cento dei clienti finali disponga di contatori intelligenti.
5. Nelle more dell'attuazione degli interventi pianificati ai sensi dei commi precedenti, i clienti finali hanno comunque diritto a richiedere l'installazione o l'adattamento, a proprie spese, di contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli ed efficaci, anche sul piano dei costi. Il contatore intelligente richiesto dal cliente finale presenta gli stessi requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e assicura l'interoperabilita'. Il cliente finale che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di un contatore intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma chiara, le funzioni, anche in chiave di interoperabilita', e i realistici vantaggi del contatore, nonche' i costi a suo carico. Il contatore intelligente deve essere installato o adattato entro un termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro mesi.
6. I clienti che ancora non dispongano di contatori intelligenti hanno comunque diritto ad avere contatori convenzionali individuali in grado di misurare con precisione i propri consumi effettivi e facilmente leggibili, direttamente ovvero mediante un'interfaccia online o un'altra interfaccia idonea.

Art. 10

Strumenti di confronto delle offerte 1. Al fine di assicurare la confrontabilita' e la trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia elettrica ((e del gas naturale)) , l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicura che il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all' articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124 , sia conforme almeno ai seguenti requisiti:
a) indipendenza dai partecipanti al mercato e parita' di trattamento tra le imprese elettriche ((e del gas naturale)) nei risultati di ricerca;
b) indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle sue modalita' di finanziamento;
c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare il confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi;
d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguita';
e) correttezza e tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento;
f) piena accessibilita' per le persone con disabilita';
g) conoscibilita' ed efficacia delle procedure di segnalazione degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate;
h) possibilita' di immettere dati e di eseguire confronti tra diverse offerte, limitando i dati richiesti al cliente a quanto strettamente necessario ai fini del confronto.
h-bis) ((indicazione chiara se il prezzo e' fisso o variabile e in merito alla durata del contratto.))

Art. 11

Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica
1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell' articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
f) di eta' superiore ai 75 anni.
2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all' articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124 , i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilita' di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attivita' di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. La societa' Acquirente unico S.p.a. svolge, secondo condizioni e modalita' stabilite dall'ARERA, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilita', utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipulazione di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa' medesima. Il servizio di vulnerabilita' e' esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla societa' Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilita', prevedendo, in particolare:
0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all' articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ;
a) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;
b) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', massima partecipazione e non discriminazione;
c) l'entita' del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis);
d) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attivita' relativa al servizio di vulnerabilita' in maniera separata rispetto a ogni altra attivita';
e) il divieto per il fornitore di utilizzare:
1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilita' per promuovere offerte sul mercato;
2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilita' per attivita' diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;
3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilita', lo stesso marchio con cui svolge attivita' al di fuori del servizio medesimo.
e-bis) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volonta' di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalita', anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall' articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 ;
e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volonta' di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 ;
e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volonta' prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.
2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilita' all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-bis, la societa' Acquirente unico Spa provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente.
2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilita', la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , e la societa' Acquirente unico S.p.a. svolge la relativa funzione di approvvigionamento sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'ARERA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalita' di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , ovvero mediante la stipulazione, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla societa' medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidita' per i prodotti a termine di analoga durata.
2-quinquies. ((In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all' articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'ARERA.)) 2-sexies. ((In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'ARERA.)) 2-septies. ((In deroga a quanto previsto dall' articolo 1, commi da 50 a 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all' articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , sono prorogate di venti anni senza oneri concessori.)) 2-octies. ((L'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse e' svolta dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'ARERA definisce le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale attivita'.)) 2-novies. ((L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle pertinenti deroghe di cui all' articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944 )) .
3. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza dei clienti finali sui prezzi dell'energia elettrica, l'ARERA definisce, in via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2025, un indice di riferimento mensile del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso.
4. Il Ministro della transizione ecologica, sulla base del riesame della Commissione europea sugli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili in condizioni di poverta' energetica o vulnerabili previsto dall' articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944 , propone al Consiglio dei ministri un disegno di legge per l'eventuale superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del presente articolo, con contestuale previsione delle misure sociali di sostegno ai clienti vulnerabili alternative agli interventi pubblici nella fissazione del prezzo di fornitura dell'energia elettrica.
5. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica, l'Osservatorio nazionale della poverta' energetica.
L'Osservatorio e' un organo collegiale composto da sei membri nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica. Dei sei membri, due, compreso il Presidente dell'Osservatorio, sono designati dal Ministro della transizione ecologica; uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; uno dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; uno dall'ARERA. L'Osservatorio si avvale del supporto tecnico del Gestore dei servizi energetici S.p.a. e di Acquirente Unico S.p.a. La partecipazione all'Osservatorio non prevede il riconoscimento di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenze ed altri emolumenti comunque denominati.
6. L'Osservatorio:
a) propone al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA misure di contrasto alla poverta' energetica, anche attraverso azioni di comunicazione, formazione e assistenza a soggetti pubblici ed enti rappresentativi dei portatori di interesse;
b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio del fenomeno della poverta' energetica a livello nazionale, anche ai fini della comunicazione integrata sulla poverta' energetica di cui all' articolo 24, del regolamento (UE) 2018/1999 ;
c) anche ai fini di cui alla lettera b) del presente comma, elabora criteri per l'elaborazione del numero di famiglie in condizioni di poverta' energetica.
6-bis. Sulla base dei dati di cui al comma 6 forniti dall'Osservatorio, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la poverta' energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della poverta' energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis e' sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis e' attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli enti locali che partecipano alle comunita' energetiche dei cittadini, con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adottano iniziative per promuovere la partecipazione alle comunita' stesse dei clienti vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo, affinche' questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici e sociali assicurati dalla comunita' stessa. A supporto della realizzazione di tali progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a., nell'ambito dei servizi di assistenza territoriale a favore dei comuni, mette a disposizione servizi informativi dedicati, ivi inclusi guide informative e strumenti di simulazione.

Art. 12

Contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l'aggregazione 1. I clienti sono liberi di acquistare e vendere tutti i servizi connessi al mercato dell'energia elettrica diversi dalla fornitura e di stipulare contratti di aggregazione, indipendentemente dal proprio contratto di fornitura di energia e rivolgendosi a imprese elettriche di loro scelta. In particolare, i clienti possono stipulare contratti di aggregazione senza che vi sia bisogno del consenso del proprio fornitore di energia elettrica.
2. I clienti hanno il diritto di essere informati, in maniera esaustiva, dai partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione sui termini e sulle condizioni dei contratti loro offerti, nonche' di ricevere gratuitamente, su loro richiesta e almeno una volta per ogni periodo di fatturazione, tutti i dati di gestione della domanda e i dati relativi all'energia elettrica fornita e venduta.
3. I diritti di cui ai commi 1 e 2 sono garantiti a tutti i clienti, ivi compresi i clienti finali, senza discriminazioni quanto a costi, oneri o tempi. Essi non possono subire oneri o procedimenti discriminatori ad opera dei propri fornitori per la loro partecipazione a un contratto di aggregazione.
4. I clienti hanno diritto di partecipare ad aggregazioni per la gestione collettiva della propria domanda di energia elettrica, indipendentemente dal loro contratto di fornitura e dall'assenso dei rispettivi fornitori. Le aggregazioni di clienti finali partecipano, insieme ai produttori e in modo non discriminatorio, al mercato interno dell'energia elettrica. L'aggregatore informa i clienti finali partecipanti all'aggregazione dei termini e delle condizioni di gestione della loro domanda di energia elettrica.
5. Il gestore del sistema di trasmissione e il gestore del sistema di distribuzione dell'energia elettrica nel mercato interno, in caso di acquisto di servizi ancillari, assicurano la parita' di trattamento tra partecipanti ad aggregazioni nella gestione della domanda e produttori, sulla base delle rispettive capacita' tecniche.
6. L'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le regole tecniche, anche in tema di carichi aggregati, e le regole di dettaglio per la partecipazione al mercato interno dell'energia elettrica dei soggetti coinvolti in un'aggregazione nella gestione di una domanda di energia, nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione, ivi compresi gli aggregatori indipendenti, hanno il diritto di entrare nel mercato interno dell'energia elettrica senza che si renda necessario il consenso di altri partecipanti al mercato;
b) i ruoli e le responsabilita' delle imprese elettriche e dei clienti devono essere definiti sulla base di regole non discriminatorie e trasparenti;
c) lo scambio di dati tra i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione e le imprese elettriche deve avvenire secondo norme e procedure trasparenti e non discriminatorie, tali da assicurare un facile accesso su base paritaria, garantendo al contempo la piena protezione delle informazioni commercialmente sensibili e dei dati personali dei clienti;
d) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione devono assumersi la responsabilita' finanziaria degli sbilanciamenti apportati alla rete elettrica, salvo che abbiano delegato la responsabilita' ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 ;
e) i clienti finali che hanno sottoscritto un contratto con aggregatori indipendenti non possono incorrere in penali o pagamenti aggiuntivi di qualsiasi natura, ne' in altre indebite restrizioni dei diritti loro derivanti dai contratti di fornitura in essere;
f) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione e gli altri partecipanti al mercato devono poter accedere a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, anche in tema di responsabilita' per gli sbilanciamenti apportati alla rete elettrica.
7. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. predispone strumenti di supporto informativo per favorire la promozione delle aggregazioni di domanda industriale, con riferimento a perimetri territoriali o merceologici omogenei.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/943 si veda nelle note alle premesse.

Art. 13

((Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore)) 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilita' e all'efficienza del sistema nonche' delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuita' con il calcolo del prezzo unico nazionale.
1-bis. ((I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti:)) a) ((a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilita' economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilita' dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA;)) b) ((ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura.)) 1-ter. (( L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481 , verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b). )) 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 FEBBRAIO 2024, N. 11 .

Art. 14

Clienti attivi e comunita' energetiche dei cittadini
1. I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualita' di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi.
2. I clienti attivi:
a) possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata ovvero mediante le comunita' di cui al presente articolo;
b) hanno il diritto di vendere sul mercato l'energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l'acquisto di energia elettrica;
c) hanno il diritto di prendere parte a meccanismi di flessibilita' e a meccanismi di efficienza energetica;
d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;
e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l'energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, cosi' da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema;
f) sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilita' a soggetti terzi, ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 .
3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell'energia:
a) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purche' assicurino una misurazione adeguata;
b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilita' o per la prestazione di servizi di flessibilita' ai gestori dei sistemi;
c) non possono essere assoggettati a requisiti od oneri sproporzionati per il rilascio di atti di autorizzazione o provvedimenti a contenuto equivalente;
d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente, se tecnicamente possibile.
4. I clienti attivi che agiscono collettivamente regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarita' e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonche' in siti diversi nella disponibilita' dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia operata dai clienti attivi, puo' essere in capo a un soggetto terzo, purche' quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o piu' clienti attivi facenti parte del gruppo.
5. I membri o soci delle comunita' energetiche dei cittadini regolano i loro rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile, ivi inclusi la Comunita' stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo.
6. Le comunita' energetiche dei cittadini sono costituite nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la partecipazione e' volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati, i quali possono altresi' recedere dalla configurazione della comunita' con le medesime garanzie e con gli stessi diritti previsti dall'articolo 7 del presente decreto;
b) i membri o soci della comunita' mantengono tutti i diritti e gli obblighi legati alla loro qualita' di clienti civili ovvero di clienti attivi;
c) la comunita' puo' partecipare agli ambiti costituti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
d) la comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto privato che puo' assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita', non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunita';
e) la comunita' e' responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti.
7. La condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche puo' avvenire per mezzo della rete di distribuzione esistente e, in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, anche in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della medesima rete ovvero reti di nuova realizzazione. Nei casi di gestione della rete di distribuzione da parte della comunita', previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica e' stipulata una convenzione di sub-concessione tra l'impresa di distribuzione concessionaria della rete impiegata dalla comunita' e la comunita' stessa. Le reti di distribuzione gestite dalle comunita' energetiche dei cittadini sono considerate reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta' della rete. La comunita', in qualita' di sub-concessionario della rete elettrica utilizzata, e' tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni previsti dalla legge per il soggetto concessionario. I canoni di locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalita' da questa definite ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente comma ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
8. La condivisione dell'energia elettrica e' consentita nell'ambito delle comunita' energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'energia e' condivisa nell'ambito della porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato;
b) l'energia condivisa e' pari, ((in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora)) , al valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti e quello dell'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti associati;
c) l'energia puo' essere condivisa anche attraverso impianti di stoccaggio;
d) gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunita' energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilita' e nel controllo della comunita' energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, puo' essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunita'.
8-bis. ((I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di:)) a) ((comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili;)) b) ((sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia;)) c) ((stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile;)) d) ((installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio.)) 8-ter. ((L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo puo' possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia.
L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti.)) 8-quater. ((I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:)) a) ((hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;)) b) ((hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali;)) c) ((non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacita' installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini;)) d) ((hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;)) e) ((hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia;)) f) ((sono informati della possibilita' che le zone di offerta siano modificate in conformita' all' articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile e' applicato conformemente al comma 8, lettera a);)) g) ((notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia;)) h) ((non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento.)) 8-quinquies. ((Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacita' degli impianti di generazione associati alla condivisione non puo' essere superiore a 6 MW.)) 8-sexies. ((I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalita' definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.:)) a) ((monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati;)) b) ((fornisce un punto di contatto volto a:))
1) ((registrare gli accordi di condivisione dell'energia;))
2) ((fornire informazioni per la condivisione dell'energia;))
3) ((ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione.)) 8-septies. ((L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinche' lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualita', per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti)) .
9. Sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7 e 8, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 .
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente articolo. In particolare, l'Autorita' persegue i seguenti obiettivi:
a) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori, a tutti i mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio, e che le medesime comunita' siano finanziariamente responsabili degli eventuali squilibri apportati al sistema, assumendo la relativa responsabilita' di bilanciamento o delegando la stessa a un soggetto terzo, ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943 ;
b) assicura che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali partecipanti alle configurazioni di cui al presente articolo siano applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ;
c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), determina, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie regolate che non devono essere applicate all'energia condivisa nell'ambito della porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e istantaneamente auto-consumata, in quanto corrispondenti a costi evitati per il sistema, determinati in funzione della localizzazione sulla rete elettrica dei punti di immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita' energetica dei cittadini; A tal fine, prevede che i gestori della rete di distribuzione rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria;
d) definisce le specifiche ragioni di carattere tecnico, tenuto conto del rapporto costi benefici per i clienti finali, che devono ricorrere affinche' la condivisione dell'energia elettrica eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche avvenga in virtu' di contratti di locazione o di acquisto di porzioni della rete di distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione;
e) adotta provvedimenti volti alla sperimentazione, attraverso progetti pilota, di criteri di promozione dell'auto bilanciamento all'interno delle configurazioni di cui al presente articolo, valorizzando i benefici dell'autoconsumo sull'efficienza di approvvigionamento dei servizi ancillari, anche prevedendo che le stesse siano considerate utenti del dispacciamento in forma aggregata;
f) assicura che le comunita' energetiche dei cittadini possano organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia elettrica auto-prodotta, consentendo altresi' ai membri o ai soci della comunita' di conservare i propri diritti di clienti finali;
g) adotta le disposizioni necessarie affinche' per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera c).
11. Il Ministro della transizione ecologica adotta atti di indirizzo:
a) affinche' il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore della rete di trasmissione nazionale cooperino per consentire l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa e alle modalita' di partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza;
b) affinche' sia istituito, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.a., un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo. In tale ambito, dovra' prevedersi l'evoluzione dell'energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti tariffarie, tenendo conto dello sviluppo delle configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti.

Art. 15

Accesso ai sistemi di trasmissione
e di distribuzione e linee dirette 1. I clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a una comunita' energetica dei cittadini, hanno il diritto di accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche, praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria.
2. Le tariffe di cui al comma precedente ovvero le metodologie di calcolo delle stesse devono essere approvate dall'ARERA anteriormente alla loro applicazione, secondo le procedure stabilite dall'Autorita' medesima. Le tariffe e le modalita' di calcolo approvate sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA e le modalita' di calcolo sono pubblicate almeno quindici giorni prima della loro concreta applicazione.
3. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica puo' rifiutare l'accesso unicamente nel caso in cui manchi la capacita' necessaria. Il rifiuto deve essere motivato e fondato su criteri oggettivi e giustificati, previamente definiti dall'ARERA con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 e pubblicati in un'apposita sezione del proprio sito web. In ogni caso, i clienti finali la cui richiesta di accesso al sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica sia stata rigettata possono accedere alla procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie disciplinate da ARERA.
4. Il cliente finale la cui richiesta di accesso al sistema di trasmissione ovvero al sistema di distribuzione dell'energia elettrica sia stata rifiutata puo' richiedere al gestore di trasmettere all'ARERA informazioni sulle misure necessarie per potenziare la rete elettrica. La trasmissione di tali informazioni e' in ogni caso dovuta, anche in mancanza di una richiesta del cliente, laddove sia stato rifiutato l'accesso a un punto di ricarica. Il soggetto che richieda le informazioni di cui al presente comma, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al secondo periodo, e' tenuto a pagare al gestore una somma corrispondente al costo del rilascio delle informazioni richieste.
5. I clienti finali, singoli, aggregati o partecipanti a una comunita' energetica dei cittadini, nel caso in cui sia stata loro negata la connessione a un sistema di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica ovvero nel caso in cui abbiano avviato la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia con il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione di cui al presente articolo, possono richiedere l'autorizzazione alla costruzione di una linea elettrica diretta, al fine di realizzare un collegamento privato fra i predetti clienti e un'unita' di produzione dell'energia elettrica non localizzata presso il sito del cliente finale.
6. La linea diretta realizzata ai sensi del comma precedente e' equiparata, ai soli fini del rilascio della necessaria autorizzazione amministrativa, a una linea di trasmissione o di distribuzione nazionale.
7. L'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno o piu' atti regolatori per dare attuazione a quanto disposto al comma 5 del presente articolo, definendo, in particolare, la documentazione che il gestore del sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione deve rilasciare al cliente finale nel caso di diniego dell'accesso da questi richiesto. Tale documentazione deve essere allegata all'istanza di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 16

Sistemi semplici di produzione e consumo 1. Al fine di promuovere, in un'ottica di semplificazione, le configurazioni di autoconsumo, e' classificato come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o piu' unita' di produzione gestite, ((in qualita' di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse)) , ad una unita' di consumo gestita da una persona fisica in qualita' di cliente finale o ad una o piu' unita' di consumo gestite, in qualita' di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purche' tutte appartenenti al medesimo gruppo societario.
2. I sistemi semplici di produzione e consumo devono insistere su particelle catastali poste nella disponibilita' di uno o piu' dei soggetti che fanno parte di detti sistemi.
3. L'ARERA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna e adegua la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo.

Art. 17

Sistemi di distribuzione chiusi 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere realizzati sistemi di distribuzione chiusi per la distribuzione di energia elettrica a unita' di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi, collocate all'interno di un'area geograficamente limitata, nei casi in cui:
a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati, per cui le unita' di consumo risultano funzionalmente essenziali al processo produttivo integrato;
b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema e alle loro imprese correlate, in un'area insistente sul territorio di non piu' di due comuni adiacenti, fatte salve le specifiche esigenze di cui alla lettera a).
2. Per la realizzazione dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 1 sono rispettate le seguenti condizioni:
a) il gestore del sistema di distribuzione chiuso deve essere titolare di una sub-concessione di distribuzione stipulata con il gestore del sistema di distribuzione, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica.
b) il sistema non puo' fornire energia elettrica ai clienti civili, fatta eccezione per l'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari, legati al proprietario del sistema di distribuzione da un rapporto di lavoro o professionale ovvero da un vincolo simile e situati nell'area servita dal sistema stesso.
3. I sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 1 sono considerati reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta' della rete.
Il gestore del sistema di distribuzione chiuso, in qualita' di sub-concessionario, e' tenuto all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni cui e' sottoposto il gestore del sistema di distribuzione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 .
4. Il gestore di un sistema di distribuzione chiuso e' esentato dai seguenti obblighi:
a) approvazione delle tariffe praticate o delle metodologie di calcolo delle stesse da parte dell'ARERA;
b) approvvigionamento dei servizi non relativi alla frequenza e dell'energia a copertura delle perdite di rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
c) approvvigionamento dei servizi necessari al funzionamento della rete;
d) presentazione del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'energia elettrica.
5. Il gestore di un sistema di distribuzione chiuso puo' liberamente sviluppare e gestire punti di ricarica di veicoli elettrici, a condizione di garantire un accesso aperto e non discriminatorio agli stessi, nonche' realizzare e gestire sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica.
6. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA provvede a:
a) predisporre le convenzioni-tipo per il rilascio della sub-concessione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo;
b) approvare le linee guida sulla base delle quali deve essere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonche' a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei siti su cui e' possibile realizzare sistemi di distribuzione chiusi;
c) adeguare, ove necessario, la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita, secondo criteri di proporzionalita' e semplificazione;
d) determinare le modalita' attraverso le quali un utente del sistema di distribuzione chiuso puo' richiedere all'Autorita' di esaminare e approvare le tariffe praticate dal gestore del sistema ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si prevede:
a) l'istituzione dell'albo dei sistemi di distribuzione chiusi realizzati in attuazione del presente articolo;
b) la procedura di autorizzazione alla stipula della sub-concessione da parte del medesimo Ministero, ai sensi del comma 2, lettere a), del presente articolo;
c) la procedura per l'iscrizione all'albo dei sistemi di distribuzione chiusi autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto 2009, attraverso le reti elettriche individuate dall' articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , per i quali i relativi gestori hanno effettuato la comunicazione all'ARERA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Nel caso di modifica dell'area di pertinenza dei sistemi di distribuzione chiusi iscritti nell'albo ai sensi del precedente comma, il gestore del sistema di distribuzione chiuso e' tenuto a richiedere la sub-concessione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo per l'intero sistema ed e' soggetto a tutte le disposizioni del presente articolo.
9. Il presente articolo, fatta eccezione per quanto disposto dai commi 2, lettera a), 3 e 4, si applica anche ai porti e agli aeroporti per i quali, ai sensi della normativa vigente, l'attivita' di distribuzione di energia elettrica e' svolta sulla base di concessioni rilasciate rispettivamente dall'autorita' portuale competente ovvero dall'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC), ferma restando la loro classificazione come reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica.
10. Sono fatte salve le competenze in materia di concessione dei sistemi di distribuzione delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , come modificato dall'art. 23 del presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38 (Gestori dei sistemi di distribuzione). - 1.
Fermo restando quanto previsto all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, e' indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attivita' non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza, l'Autorita' adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:
a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attivita' di generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica;
b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie. Cio' non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono componenti tariffarie regolate e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonche' di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non e' viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attivita' giornaliere ne' su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell'energia elettrica, purche' esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente;
d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Il medesimo gestore individua un responsabile della conformita', indipendente e con poteri di accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che e' responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.
2. Nel caso di gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata, lo stesso gestore non puo' trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e a tal fine:
a) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di energia elettrica;
b) le informazioni concernenti le proprie attivita', che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo.
2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi' che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita' di riconoscimento dei costi per le attivita' di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densita' dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicita' e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi.
3.
4. Al fine di promuovere un assetto efficiente dei settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicita' e redditivita' ai sensi dell' art. 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 , contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, per le imprese di cui all' art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , che risultino prive dell'attivita' di produzione e che aderiscano entro il termine di cui alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ARG/ELT n. 72/10 al regime di perequazione generale e specifica aziendale introdotto a partire dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 5 del 2004 , la medesima Autorita', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce meccanismi di gradualita' che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 , e dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 .
5. Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all' art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 , i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza cosi' come definite dall' art. 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonche' le altre reti elettriche private definite ai sensi dell' art. 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009 , cui si applica l' art. 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 .
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.
5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis.
5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o piu' provvedimenti disciplina:
a) le modalita' con cui i Gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema, la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari e dei servizi di bilanciamento;
b) la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalita' che stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente comma.
5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente prevedibili per il gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica.
5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le modalita' di approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare:
a) le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento e le modalita' di remunerazione dei servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, in modo da consentire la partecipazione effettiva sulla base delle capacita' tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio, nonche' gli aggregatori, a meno che la medesima Autorita' non abbia stabilito che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato o di maggiore congestione;
b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a);
c) individua le informazioni che i gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a).
5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare determinate informazioni, il gestore del sistema di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attivita' e deve impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello svolgimento della propria attivita' siano divulgate in modo discriminatorio.»
- Per il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'art. 13.

Art. 18

Sviluppo di capacita' di stoccaggio
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, nonche' al fine di assicurare la maggiore flessibilita' del sistema, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, e fornendone informazione alle regioni e province autonome, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni gia' individuati del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio. Ai fini della valutazione della proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacita' di stoccaggio di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica puo' avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul sistema energetico S.p.a.
2. La proposta distingue il fabbisogno, oltre che su base geografica, anche sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno.
3. In relazione allo sviluppo della capacita' di stoccaggio e' definito, ai sensi del comma 6, un sistema di approvvigionamento a lungo termine basato su aste concorrenziali, trasparenti, non discriminatorie, svolte dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e orientate a minimizzare gli oneri per i clienti finali, regolato dai seguenti principi:
a) l'approvvigionamento riguarda capacita' di stoccaggio di nuova realizzazione, secondo aste periodiche e contingenti di capacita';
b) l'approvvigionamento e' effettuato secondo criteri di neutralita' tecnologica nel rispetto dei requisiti tecnici definiti da Gestore della rete di trasmissione nazionale, in funzione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo e dei vincoli di sicurezza;
c) in esito alle aste, e' riconosciuta ai titolari della capacita' di stoccaggio aggiudicata una remunerazione annua per tutto l'orizzonte temporale di lungo termine previsto dalle aste stesse, a fronte dell'obbligo di rendere disponibile tale capacita' a soggetti terzi per la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi;
d) l'aggiudicazione in esito alle aste e' subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti aggiudicatari.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103 )) .
5. La capacita' di stoccaggio realizzata ai sensi del presente articolo e' allocata attraverso una piattaforma centralizzata, organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici, secondo criteri di mercato trasparenti e non discriminatori. I proventi dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione dei corrispettivi per la copertura dei costi di approvvigionamento della capacita' di stoccaggio.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro i successivi sei mesi, elabora e presenta al Ministro della transizione ecologica per la relativa approvazione una proposta di disciplina del sistema di approvvigionamento di cui al comma 2, prevedendo una fase sperimentale di avvio del sistema. L'attuazione della misura e' subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea.
7. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, individua inoltre:
a) i criteri di aggiudicazione della capacita' di stoccaggio di energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi operativi, delle diverse tecnologie, nonche' di una equa remunerazione del capitale investito;
b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento della capacita' di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei a minimizzare gli oneri per i clienti finali;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103 )) ;
d) le condizioni in base alle quali la capacita' di stoccaggio aggiudicata e' resa disponibile al mercato attraverso la piattaforma organizzata di cui al comma 5, nonche' i criteri e le condizioni per l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima;
e) le modalita' di utilizzo della capacita' di stoccaggio da parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori;
f) le modalita' per il monitoraggio degli effetti del sistema di approvvigionamento sul sistema e sui mercati, anche in relazione all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione delle fonti rinnovabili.
8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'ARERA di cui al comma 7, lettera d), elabora e sottopone all'approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l'ARERA, una proposta per l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al comma 5, tenendo conto dei requisiti tecnici e dei vincoli definiti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.
9. La costruzione e l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata con gli effetti e secondo le modalita' procedimentali e le condizioni previste dall' articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 .
10. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , l'uso delle acque per l'esercizio degli impianti idroelettrici di accumulo mediante pompaggio si qualifica quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. In caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che si avvale con continuita' dell'apporto di acqua, tramite una derivazione da un corso naturale che alimenta il serbatoio di monte, lo scopo predominante e' l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia.
11. I commi 4 e 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , sono abrogati. Restano tuttavia fermi gli effetti prodotti dal predetto comma 4 dell'articolo 36 anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19

Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi
di distribuzione e del sistema di trasmissione 1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n 93 , dopo l'articolo 38, e' aggiunto il seguente:
«38-bis (Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione). - 1. Il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.
Note all'art. 19:
- Per il testo dell' art. 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n 93 , come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle all'art. 17.

Art. 20

Obblighi di servizio pubblico
per le imprese elettriche di produzione 1. Al comma 1 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290 , le parole «in stato di perfetta efficienza» sono sostituite dalle seguenti: «in condizioni tali da garantire l'affidabilita' operativa».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290 , sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, adottati ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita l'ARERA, sono disciplinati i procedimenti di autorizzazione per la messa fuori servizio degli impianti, o parti di essi, di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia, e sono definiti:
a) gli obblighi di servizio pubblico, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 2004, n. 239 , a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia, sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi;
b) i criteri e le modalita' con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale valuta preventivamente, in relazione agli effetti stimabili, la domanda di messa fuori servizio di determinati impianti, tenendo conto degli obblighi di cui alla lettera a) e delle ricadute sul sistema elettrico in relazione alla sicurezza, all'adeguatezza e ai costi necessari per la chiusura degli impianti;
c) i criteri per la compensazione dei costi fissi a carico dei gestori di impianti di produzione per i quali la domanda di messa fuori servizio definitiva non puo' essere accolta dal Ministro della transizione ecologica con la decorrenza richiesta dal produttore, per motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale, limitatamente al tempo strettamente necessario a dotare il sistema di risorse sostitutive;
d) le modalita' e le tempistiche con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e rende disponibili al Ministero della transizione ecologica le proprie valutazioni in materia di sicurezza e di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.».
«1-ter. Le misure assunte ai sensi del precedente comma sono immediatamente comunicate dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea, con adeguata motivazione in ordine ai possibili effetti delle misure stesse sulla concorrenza nazionale e internazionale nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi. Il Ministero della transizione ecologica informa la Commissione europea, con cadenza almeno biennale, delle eventuali modifiche apportate alle misure in questione.».
Note all'art. 20:
- Il testo dell' art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2003, n. 200, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art.1-quinquies (Disposizioni per la sicurezza e la funzionalita' del settore elettrico). - 1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in condizioni tali da garantire l'affidabilita' operativa dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalita' autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attivita' produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.
1-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita l'ARERA, sono disciplinati i procedimenti di autorizzazione per la messa fuori servizio degli impianti, o parti di essi, di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia, e sono definiti:
a) gli obblighi di servizio pubblico, di cui all' art. 1, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 2004, n. 239 , a carico dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica e di accumulo di energia, sulla base delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi;
b) i criteri e le modalita' con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale valuta preventivamente, in relazione agli effetti stimabili, la domanda di messa fuori servizio di determinati impianti, tenendo conto degli obblighi di cui alla lettera a) e delle ricadute sul sistema elettrico in relazione alla sicurezza, all'adeguatezza e ai costi necessari per la chiusura degli impianti;
c) i criteri per la compensazione dei costi fissi a carico dei gestori di impianti di produzione per i quali la domanda di messa fuori servizio definitiva non puo' essere accolta dal Ministro della transizione ecologica con la decorrenza richiesta dal produttore, per motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale, limitatamente al tempo strettamente necessario a dotare il sistema di risorse sostitutive;
d) le modalita' e le tempistiche con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e rende disponibili al Ministero della transizione ecologica le proprie valutazioni in materia di sicurezza e di adeguatezza del sistema elettrico nazionale.».
1-ter. Le misure assunte ai sensi del precedente comma sono immediatamente comunicate dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea, con adeguata motivazione in ordine ai possibili effetti delle misure stesse sulla concorrenza nazionale e internazionale nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi.
Il Ministero della transizione ecologica informa la Commissione europea, con cadenza almeno biennale, delle eventuali modifiche apportate alle misure in questione.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalita' di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall' art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 .
3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilita' degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all' art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 . Agli impianti idroelettrici di pompaggio e' comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.
4. All' art. 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , le parole da: «intesa come prodotto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004». Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso art. 28 della legge n. 388 del 2000 .
5. All' art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , dopo le parole: «Con provvedimento» sono inserite le seguenti: «del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere».
6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacita' di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.
L'esenzione e' accordata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per un periodo e per una quota delle nuove capacita' di trasmissione realizzate da valutarsi caso per caso. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresi' ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacita' di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione e' accordata previa consultazione delle autorita' competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive sono definiti modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonche' una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.
8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;
b) all'art. 6, comma 1, e' soppresso l'ultimo periodo;
c) all'art. 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale puo' modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico»;
d) all'art. 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le parole: «per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'art. 5» e: «entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati».
9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attivita' produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto e' presentato al Ministro delle attivita' produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- La legge 23 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 agosto 2003, n. 239 , recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2003, n. 251.

Art. 21

Preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e disposizioni per l'adeguatezza 1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le misure relative al settore dell'energia elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi di cui all'articolo 8-bis.»
b) dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
«Articolo 8-bis (Predisposizione del Piano di preparazione ai rischi di cui agli articoli 10 , 11 e 12 del regolamento (UE) 2019/941 ). - 1. Il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 , di seguito denominato «Regolamento», e definisce, previa consultazione pubblica, il Piano di preparazione ai rischi, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento, avvalendosi del Gestore della rete di trasmissione nazionale.
2. Il Piano di preparazione ai rischi dispone le misure nazionali o regionali, programmate o adottate in via di prevenzione, preparazione o attenuazione delle crisi dell'energia elettrica individuate a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento, e contiene almeno quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento, specificando tra l'altro, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento medesimo, i compiti operativi riguardanti la pianificazione della preparazione ai rischi e la loro gestione, da delegare al Gestore della rete di trasmissione nazionale.
3. Il Ministro della transizione ecologica adotta il Piano di preparazione ai rischi entro il 5 gennaio 2022, aggiornandolo ogni quattro anni, salvo che le circostanze richiedano aggiornamenti piu' frequenti. Il Piano adottato e' pubblicato sul sito web del Ministero della transizione ecologica, garantendo nel contempo la riservatezza delle informazioni sensibili, in particolare quelle sulle misure di prevenzione e attenuazione delle conseguenze di attacchi dolosi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento.
4. Il Ministero della transizione ecologica trasmette alla Commissione europea una relazione annuale contenente il monitoraggio del piano di attuazione delle misure per lo sviluppo del mercato elettrico, ai sensi dell' articolo 20, comma 3, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 .
5. Il parametro di adeguatezza del sistema elettrico nazionale e' individuato, ai sensi dell' articolo 25 del regolamento (UE) 2019/943, con decreto non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA.».
Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Misure di salvaguardia). - 1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell'energia e quando e' minacciata l'integrita' fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l'integrita' del sistema del gas naturale o del sistema elettrico, il Ministero dello sviluppo economico puo' temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.
2. Le misure di cui al comma 1 devono causare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica senza indugio le misure di cui ai commi precedenti agli altri Stati membri interessati e alla Commissione europea.
4. Le misure di cui al comma 1 relative al sistema del gas naturale sono indicate nel piano di emergenza di cui all'art. 8 ed e' fatto obbligo alle imprese del gas naturale di rispettarle.
4-bis. Le misure relative al settore dell'energia elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi di cui all'art. 8-bis.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 cosi' recita:
«Art. 8 (Predisposizioni dei piani e degli accordi di solidarieta' di cui agli articoli 7 , 8 , 9 e 13, del regolamento (UE) n. 2017/1938 ). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, ai sensi dell' art. 7 del regolamento (UE) 2017/1938 , alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, nonche', con le autorita' competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio, alla valutazione comune dei rischi. Lo stesso Ministero definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, in conformita' a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 7 , 8 , 9 e 13, del regolamento (UE) 2017/1938 , avvalendosi del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale operante presso lo stesso Ministero.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri interconnessi, si coordina con le autorita' competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri per prevenire interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i danni, nonche' definisce, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, accordi di solidarieta' con gli Stati membri direttamente connessi, o interconnessi attraverso un Paese terzo, adottando le misure necessarie, comprese le modalita' tecniche, amministrative e finanziarie concordate, per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarieta' dello Stato membro richiedente, come previsto dall' art. 13 del regolamento (UE) 2017/1938 .
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarieta' a favore dei clienti protetti nel contesto della solidarieta' degli stessi Stati membri, secondo quanto previsto dall' art. 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1938 , sulla base dei criteri definiti nella raccomandazione (UE) 2018/177 . Tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarieta', i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attivita' industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti.
2-ter. L'operatore maggiore del sistema di trasporto nazionale del gas naturale provvede, secondo quanto stabilito in ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', all'attuazione tecnica delle misure incluse negli accordi.
2-quater. Il gestore dei mercati energetici (GME), provvede, secondo quanto stabilito all'interno di ciascun accordo intergovernativo di solidarieta', a mettere a disposizione piattaforme di scambio dedicate all'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie affinche', nel caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti, determinata in accordo alle disposizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2017/1938 , sia in grado, anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione della domanda e della capacita' di stoccaggio di modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la domanda giornaliera totale di gas naturale di punta massima, calcolata con una probabilita' statistica almeno ventennale.
4. I gestori del sistema di trasporto realizzano una capacita' di trasporto bidirezionale continua, ai fini del controflusso sia virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la interconnessione tra Italia e Centro Europa attraverso il gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 5 del regolamento (UE) 2017/1938 .
5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, nonche', in accordo con i gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui al presente articolo.».

Art. 22

Funzioni e responsabilita' del Gestore della rete di trasmissione
1. All' articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai gestori di altri sistemi interconnessi con il proprio le informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del sistema interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni tra utenti e categorie di utenti, specialmente a favore delle proprie societa' e imprese collegate, fornisce a tutti gli utenti, in condizioni di parita', le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema, riscuote le rendite da congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione, in conformita' all' articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943 , acquista i servizi ancillari volti a garantire la sicurezza del sistema, partecipa alle valutazioni di adeguatezza del sistema, a livello nazionale ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri sistemi di trasmissione e provvede alla gestione dei dati, anche attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla cybersicurezza e alla protezione dei dati, sotto la vigilanza e il controllo dell'ARERA ((e sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla cybersicurezza)) .
2-ter. Il gestore della rete di trasmissione nazionale acquisisce i servizi di bilanciamento nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) stabilisce procedure trasparenti, non discriminatorie e fondate su criteri di mercato;
b) assicura la partecipazione di tutte le imprese elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica e dei servizi connessi, inclusi i partecipanti al mercato che offrono energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell'energia elettrica e i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione;
c) definisce, d'intesa con l'ARERA e previa approvazione di quest'ultima, nonche' in stretta collaborazione con tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica, i requisiti tecnici per la fornitura dei servizi di bilanciamento necessari.
2-quater. Il gestore della rete di trasmissione, previa approvazione da parte dell'ARERA, stabilisce, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge gli utenti e i gestori del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, le specifiche tecniche per i servizi ancillari non relativi alla frequenza e gli standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura di tali servizi. Le specifiche tecniche e gli standard cosi' definiti assicurano la partecipazione effettiva e discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato dell'energia elettrica, con le stesse garanzie di cui al comma 2-ter, lettera b), del presente articolo.
2-quinquies. Il gestore della rete di trasmissione nazionale scambia le informazioni necessarie e si coordina con i gestori del sistema di distribuzione, al fine di assicurare l'uso ottimale delle risorse, il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del mercato dell'energia elettrica. Il gestore della rete di trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono di recuperare i corrispondenti costi, determinati in misura ragionevole, ivi comprese le spese necessarie per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i costi dell'infrastruttura.
2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento dei servizi ancillari ai sensi del comma 2-quater del presente articolo non si applica alle componenti di rete pienamente integrate.
2-septies. Il gestore della rete di trasmissione nazionale stabilisce e pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione, procedure trasparenti ed efficienti per la connessione di nuovi impianti di generazione e di nuovi impianti di stoccaggio di energia elettrica, senza discriminazioni. Le procedure, prima di essere pubblicate, devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate.
2-octies. Il gestore della rete di trasmissione nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di generazione ovvero di stoccaggio di energia elettrica in ragione di eventuali future limitazioni della capacita' di rete disponibile e di congestioni in punti distanti del sistema. La connessione di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio non puo' essere rifiutata neppure per i costi supplementari derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita' degli elementi del sistema posti nelle immediate vicinanze del punto di connessione. La capacita' di connessione garantita puo' essere limitata e possono essere offerte connessioni soggette a limitazioni operative, onde assicurare l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione o di stoccaggio. Le limitazioni di cui al presente comma devono essere trasmesse all'ARERA, prima della pubblicazione, e devono essere da questa approvate.».
2. All' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , dopo le parole «nel corso dello svolgimento della sua attivita'» sono inserite le seguenti: «e impedisce che le informazioni concernenti la propria attivita' commercialmente vantaggiose siano divulgate in modo discriminatorio. Le informazioni necessarie per una concorrenza effettiva e per l'efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche, fermo restando l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate. Le imprese collegate al gestore della rete di trasmissione nazionale non possono abusare delle informazioni riservate nelle proprie operazioni di compravendita di energia elettrica o servizi connessi».
3. All' articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , dopo le parole «impianti di produzione di energia elettrica.» sono inserite le seguenti: «Il personale del gestore della rete di trasmissione nazionale non puo' essere trasferito a imprese elettriche che esercitano attivita' di generazione ovvero di fornitura di energia elettrica.».
4. All' articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis. L'ARERA verifica la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione di cui ai commi precedenti, oltre che con i fabbisogni individuati nell'ambito della procedura di consultazione pubblica, altresi' con il piano decennale di sviluppo della rete dell'Unione europea di cui all' articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 . In caso di dubbi, l'Autorita' puo' consultare l'ACER. L'ARERA valuta inoltre la coerenza del piano decennale con il piano nazionale per l'energia e il clima presentato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 . All'esito delle verifiche di cui al presente comma, l'ARERA puo' richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale di modificare il piano decennale presentato.».
5. All' articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni idonee a richiedere un riesame dell'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma.».
6. All' articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura di certificazione di Terna S.p.a.:
a) se ha ricevuto la notifica di cui al comma 7-bis del presente articolo;
b) d'ufficio, quando viene a conoscenza del fatto che una modifica dei diritti o dell'influenza esercitati nei confronti del gestore della rete di trasmissione nazionale rischia di dar luogo a una violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 del presente articolo ovvero vi e' fondato motivo di ritenere che tale violazione si sia gia' verificata;
c) su richiesta della Commissione europea.
8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ARERA adotta una nuova decisione entro quattro mesi dalla notifica del gestore, dall'avvio d'ufficio del procedimento ovvero dalla richiesta della Commissione europea. In caso di inutile decorso del termine di quattro mesi, la certificazione si intende rilasciata alle stesse condizioni della precedente.
8-quater. La decisione espressa o tacita ai sensi del comma precedente deve essere notificata senza indugio alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti. La decisione dell'Autorita' nazionale, sia essa espressa o tacita, acquista efficacia soltanto una volta che si sia conclusa la procedura di valutazione di cui al presente comma.
8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono richiedere al gestore della rete di trasmissione nazionale e alle imprese che esercitano attivita' di generazione o di fornitura di energia elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei poteri di valutazione loro conferiti. L'Autorita' assicura la segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili.».
7. All' articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , il comma 11 e' sostituito dai seguenti:
«11. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la certificazione di Terna S.p.a. nell'ipotesi in cui un soggetto stabilito in uno Stato terzo, non appartenente all'Unione europea, ne acquisisca il controllo. Ferma restando la disciplina nazionale in materia di poteri speciali sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, l'ARERA e' tenuta a decidere in merito alla certificazione sulla base di tali criteri, i quali:
a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7;
b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere sulla certificazione, debba richiedere un parere alla Commissione europea circa il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, nonche' circa gli eventuali rischi per l'approvvigionamento dell'Unione europea, adottando la decisione entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di parere ad opera della Commissione;
c) consentono all'ARERA di rifiutare la certificazione, a prescindere dal contenuto del parere della Commissione europea, nel caso in cui il controllo esercitato sul gestore della rete di trasmissione nazionale sia tale da mettere a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale ovvero la sicurezza dell'approvvigionamento di un altro Stato membro dell'Unione europea.
d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la decisione finale sulla certificazione, trasmetta la stessa alla Commissione europea, unitamente a tutte le informazioni necessarie. In caso di difformita' rispetto al parere della Commissione, la decisione sulla certificazione deve essere motivata e la relativa motivazione e' pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale notifica all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che abbia come risultato l'acquisizione del controllo del medesimo gestore ovvero del sistema di trasmissione da parte di un soggetto stabilito in uno Stato terzo.».
8. All' articolo 37 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito del rafforzamento della cooperazione regionale, il Gestore della rete di trasmissione assicura la cooperazione con i Centri di coordinamento regionali, tenendo conto delle raccomandazioni di questi ultimi, e partecipa alla predisposizione delle valutazioni di adeguatezza a livello europeo e nazionale ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 943/2019 .»

Art. 23

Funzioni e responsabilita' del Gestore
della rete di distribuzione
1. All' articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , dopo le parole «comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie», sono aggiunte le seguenti: «.
Cio' non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa per quanto riguarda la redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono componenti tariffarie regolate e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonche' di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della societa' controllata. Non e' viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attivita' giornaliere ne' su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell'energia elettrica, purche' esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente».
2. All' articolo 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , dopo le parole «garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza.», sono inserite le seguenti: «Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo.».
3. All' articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA con uno o piu' provvedimenti disciplina:
a) le modalita' con cui i Gestori delle reti di distribuzione dell'energia elettrica cooperano con il Gestore della rete di trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri di efficienza e sicurezza per il sistema, la partecipazione dei soggetti dotati di impianti di generazione, di consumo e di stoccaggio connessi alle reti di distribuzione da essi gestite, anche attraverso gli aggregatori, ai mercati dell'energia, dei servizi ancillari e dei servizi di bilanciamento;
b) la sperimentazione di un sistema di auto-dispacciamento a livello locale, attraverso un sistema di premi e penalita' che stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni locali, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La sperimentazione prende l'avvio non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente comma.
5-quinquies. Entro ventiquattro mesi dall'avvio delle sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli esiti delle stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici, adotta eventuali modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a promuovere la formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente prevedibili per il gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica.
5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina le modalita' di approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione, in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione, dei servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare:
a) le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento e le modalita' di remunerazione dei servizi, al minor costo per il sistema. Le procedure di approvvigionamento dei servizi ancillari non legati alla frequenza devono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, in modo da consentire la partecipazione effettiva sulla base delle capacita' tecniche dei fornitori dei servizi, ivi inclusi quelli dotati di impianti di generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio, nonche' gli aggregatori, a meno che la medesima Autorita' non abbia stabilito che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia economicamente efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato o di maggiore congestione;
b) le modalita' di copertura dei costi di approvvigionamento dei servizi di cui alla lettera a);
c) individua le informazioni che i gestori del sistema di distribuzione sono tenuti a rendere disponibili ai partecipanti al mercato e agli utenti ai fini delle procedure di approvvigionamento di cui alla lettera a);
5-septies. Fatti salvi gli obblighi legali di divulgare determinate informazioni, il gestore del sistema di distribuzione ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attivita' e deve impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese nello svolgimento della propria attivita' siano divulgate in modo discriminatorio.».
4. All' articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , le parole «ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie, ai sensi dell' articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , e successive modificazioni» sono soppresse.
5. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , e' sostituito dal seguente:
«3. Il Gestore del sistema di distribuzione, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, elabora e presenta al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, con cadenza biennale, previa consultazione pubblica, un piano di sviluppo della rete di competenza, con un orizzonte temporale almeno quinquennale, tenuto conto delle modalita' stabilite dall'ARERA entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nell'ambito del piano di sviluppo, predisposto in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione ed in coerenza con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e' altresi' individuato il fabbisogno di flessibilita', con riferimento ai servizi che possono essere forniti dalla gestione della domanda, dagli impianti di stoccaggio e dalle unita' di generazione connessi alla rete di distribuzione, nonche' l'evoluzione prevista per le congestioni di rete. Sono altresi' indicati gli investimenti programmati, con particolare riferimento alle infrastrutture necessarie per collegare nuova capacita' di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano include una comparazione dei costi delle misure di investimento e di flessibilita' e delle altre misure cui il gestore ricorre in alternativa all'espansione del sistema.
L'ARERA puo' richiedere al Gestore del sistema di distribuzione modifiche rispetto al piano presentato. Il Piano di sviluppo e' comunicato alle regioni e province autonome per gli aspetti correlati al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, all'adeguamento delle infrastrutture di rete nelle aree idonee, e al rilascio delle autorizzazioni per gli sviluppi di rete.
Il presente comma non si applica ai gestori dei sistemi di distribuzione, ivi inclusi i gestori di sistemi di distribuzione chiusi, alla cui rete sono connessi meno di 100.000 clienti finali o che riforniscono piccoli sistemi isolati.».
6. All' articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 , dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. L'ARERA, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente comma, adotta uno o piu' atti regolatori con i quali definisce le regole tecniche e puntuali necessarie al fine di agevolare la connessione dei punti di ricarica, siano essi ad accesso pubblico ovvero privati, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. I gestori dei sistemi di distribuzione collaborano in maniera non discriminatoria con tutti i soggetti pubblici e privati che intendono possedere, sviluppare e gestire punti di ricarica;
13-ter. I gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, fatta eccezione per i punti di ricarica privata dei gestori, ad uso esclusivamente proprio.
Note all'art. 23:
- Per il testo dell' art. 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 17.
- Il testo dell' art. 18 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive nn. 2001/77/CE e 2003/30/CE) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione). 1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unita' di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla definizione delle caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 e assicura che il trattamento ivi previsto tenga conto dei seguenti criteri:
a) indicazioni delle Regioni territorialmente interessate agli interventi;
b) dimensione del progetto di investimento, in termini di utenze attive coinvolte, sistemi di stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai fini del ritiro integrale dell'energia da generazione distribuita e fonti rinnovabili;
c) grado di innovazione del progetto, in termini di capacita' di aggregazione delle produzioni distribuite finalizzata alla regolazione di tensione e all'uniformita' del diagramma di produzione, di impiego di sistemi avanzati di comunicazione, controllo e gestione;
d) rapidita' di esecuzione ed entrata in esercizio delle opere.
3. Il Gestore del sistema di distribuzione, fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente, elabora e presenta al Ministero della transizione ecologica e all'ARERA, con cadenza biennale, previa consultazione pubblica, un piano di sviluppo della rete di competenza, con un orizzonte temporale almeno quinquennale, tenuto conto delle modalita' stabilite dall'ARERA entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
Nell'ambito del piano di sviluppo, predisposto in coordinamento con il Gestore della rete di trasmissione ed in coerenza con il piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, e' altresi' individuato il fabbisogno di flessibilita', con riferimento ai servizi che possono essere forniti dalla gestione della domanda, dagli impianti di stoccaggio e dalle unita' di generazione connessi alla rete di distribuzione, nonche' l'evoluzione prevista per le congestioni di rete. Sono altresi' indicati gli investimenti programmati, con particolare riferimento alle infrastrutture necessarie per collegare nuova capacita' di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano include una comparazione dei costi delle misure di investimento e di flessibilita' e delle altre misure cui il gestore ricorre in alternativa all'espansione del sistema. L'ARERA puo' richiedere al Gestore del sistema di distribuzione modifiche rispetto al piano presentato. Il Piano di sviluppo e' comunicato alle regioni e province autonome per gli aspetti correlati al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, all'adeguamento delle infrastrutture di rete nelle aree idonee, e al rilascio delle autorizzazioni per gli sviluppi di rete. Il presente comma non si applica ai gestori dei sistemi di distribuzione, ivi inclusi i gestori di sistemi di distribuzione chiusi, alla cui rete sono connessi meno di 100.000 clienti finali o che riforniscono piccoli sistemi isolati.».
- Il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Disposizioni specifiche per la fornitura di elettricita' per il trasporto. Sezione a) del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell' art. 4, paragrafi 1, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 e 12 della direttiva 2014/94/UE) ). - 1. Entro il 31 dicembre 2020, e' realizzato un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l'interoperabilita' tra punti gia' presenti e da installare, e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti e secondo i seguenti ambiti individuati progressivamente:
a) citta' metropolitane - poli e cintura - e altre aree urbane che hanno registrato nell'ultimo triennio lo sforamento dei limiti delle concentrazioni inquinanti, come previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 ;
b) aree urbane non rientranti nella lettera a);
c) strade extraurbane, statali e autostrade.
2. In conformita' al comma 1, sono designati gli agglomerati urbani e suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti, che, a seconda delle esigenze del mercato, sono dotati di punti di ricarica accessibili al pubblico.
3. Il numero dei punti di ricarica e' fissato tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici che sono immatricolati entro la fine del 2020, che sono indicati successivamente nella sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, delle migliori prassi e raccomandazioni a livello europeo, nonche' delle esigenze particolari connesse all'installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico.
4. La sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III, puo' essere integrata con misure volte a incoraggiare e agevolare la realizzazione di punti di ricarica non accessibili al pubblico.
5. I punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse le unita' senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 1.1, e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale. I punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unita' senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 1.2.
6. Fermo quanto disposto al comma 5 e fatto salvo l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza, per i punti di ricarica non accessibili al pubblico e' facolta' di adottare standard diversi, ove siano di potenza superiore a quella standard.
7. Una valutazione della necessita' di fornitura di elettricita' alle infrastrutture di ormeggio nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna e' inserita nella sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III. Tale fornitura di elettricita' lungo le coste e' installata, entro il 31 dicembre 2025, come priorita' nei porti della rete centrale della TEN-T, e negli altri porti, tranne i casi in cui non vi e' alcuna domanda e i costi sono sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici ambientali. Le installazioni per la fornitura di elettricita' per il trasporto marittimo ubicate lungo le coste, introdotte o rinnovate a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 1.7.
8. La ricarica dei veicoli elettrici nei punti di ricarica accessibili al pubblico, ove tecnicamente possibile ed economicamente ragionevole, si avvale di sistemi di misurazione intelligenti, quali definiti all'art. 2, comma 2, lettera pp) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , e sono conformi ai requisiti di cui all'art. 9, comma 3 del medesimo decreto legislativo, nonche' sono in grado di fornire informazioni dettagliate necessarie anche in tempo reale per contribuire alla stabilita' della rete elettrica, ricaricando le batterie in periodi di domanda generale di elettricita' ridotta, e consentire una gestione sicura e flessibile dei dati. I misuratori intelligenti sono posizionati in ogni stazione di ricarica per ciascun operatore nel punto di connessione con la rete di distribuzione. Per i singoli punti di ricarica, e' sufficiente che ciascuno di essi sia dotato di un contabilizzatore azzerabile con il quale l'operatore possa rendere visibili agli utilizzatori di veicoli elettrici le informazioni relative ad ogni singolo servizio di ricarica erogato.
9. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati, ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o di aziende per i propri dipendenti.
Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico possono acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall' art. 53, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 . Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi.
10. Tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono anche modalita' di ricarica specifiche per gli utilizzatori di veicoli elettrici, senza la necessita' di dover concludere contratti con i fornitori di energia elettrica o gli operatori interessati. Per i punti di ricarica accessibili al pubblico sono abilitate modalita' di pagamento, che permettono a tutti gli utilizzatori di veicoli elettrici di usufruire del servizio di ricarica.
11. I prezzi praticati dagli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i criteri per la comparabilita' dei prezzi.
12. Gli operatori dei sistemi di distribuzione cooperano su base non discriminatoria con qualsiasi persona che apre o gestisce punti di ricarica accessibili al pubblico.
13. La fornitura di energia elettrica a un punto di ricarica deve poter essere oggetto di un contratto con fornitori diversi rispetto all'entita' fornitrice dell'abitazione o della sede in cui sono ubicati i detti punti di ricarica.
13-bis. L'ARERA, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente comma, adotta uno o piu' atti regolatori con i quali definisce le regole tecniche e puntuali necessarie al fine di agevolare la connessione dei punti di ricarica, siano essi ad accesso pubblico ovvero privati, alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. I gestori dei sistemi di distribuzione collaborano in maniera non discriminatoria con tutti i soggetti pubblici e privati che intendono possedere, sviluppare e gestire punti di ricarica.
13-ter. I gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, fatta eccezione per i punti di ricarica privata dei gestori, ad uso esclusivamente proprio.».

Art. 24

Funzioni e compiti dell'Autorita' di regolazione
1. All' articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali,», sono inserite le seguenti: «flessibili,»;
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;»;
c) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati;».
2. All' articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715 , dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58 , 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 , nonche' di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);».
3. All' articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
c-bis disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all' articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 ;
c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni assunte dall' ACER;
c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorita' di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione e' deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell' articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 ;
c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58 , 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 , mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea;
c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell' articolo 21 del regolamento (UE) 2019/942 ;
c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER;
c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella misura massima, a norma dell' articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943 ;
c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di regolazione nazionali interessate:
1. approva i costi connessi alle attivita' dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;
2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali;
3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorita', al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per la decisione a norma dell' articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 ;
4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all' articolo 46 del regolamento (UE) 2019/943 ;
5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri di coordinamento regionali;
c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;
c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica e alle comunita' energetiche dei cittadini;
c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.»
c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento.
4. All' articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria.».
5. All' articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA il potere di valutare le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita' stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita' decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo.
2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente comma e' obbligatoria.».
Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 42 (Obiettivi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). - 1. Nel quadro dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla vigente normativa, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta tutte le misure ragionevoli e idonee al perseguimento delle seguenti finalita', che integrano quelle previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 :
a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia - ACER, con le autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea, mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziali, flessibili, sicuri e ecologicamente sostenibili, nonche' l'efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori dell'Unione europea;
a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno dell'Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);
a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacita' di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la circolazione dell'energia elettrica all'interno dell'Unione europea;
b) assicurare condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricita' e del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
c) contribuire a conseguire, nel modo piu' efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l'adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l'efficienza energetica nonche' l'integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di energia elettrica e di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto, di trasmissione e di distribuzione;
d) agevolare l'accesso alla rete di nuova capacita' di generazione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori del mercato e l'immissione dell'energia elettrica e del gas da fonti di rinnovabili;
d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati;
e) provvedere affinche' i clienti beneficino del funzionamento efficiente del mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
f) contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualita' nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili anche in termini di condizioni economiche di fornitura di gas naturale loro applicate e alla compatibilita' dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti;
f-bis) contribuire a definire, nel rispetto dei principi di economicita', trasparenza e di massima salvaguardia dei clienti idonei, la copertura economica degli accordi di solidarieta' previsti nel piano di emergenza in attuazione degli articoli 8 e 13 del regolamento (UE) 2017/1938 , comprese le disposizioni che consentono il calcolo dell'equa compensazione di almeno tutti i costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarieta', come previsto dall'art. 13, paragrafo 10, del medesimo regolamento.».
- Il testo dell'art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 43 (Ulteriori compiti e poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas). - 1. Ferme restando le competenze attribuite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della normativa vigente, l'Autorita' medesima svolge altresi' i compiti e le funzioni indicati ai commi successivi.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas garantisce:
a) l'applicazione effettiva, da parte degli esercenti i servizi, delle misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all'Allegato I delle direttive nn. 2009/72/CE e 2009/73/CE ;
b) l'accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione di un formato armonizzato facilmente comprensibile per i dati relativi ai consumi e il rapido accesso di tutti i clienti ai dati di cui al paragrafo 1, lettera h), dell'Allegato I delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ;
c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i proprietari dei rispettivi sistemi, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale o altro partecipante al mercato dell'energia, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente decreto e della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e 2009/715 , dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58 , 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 , nonche' di tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
c-bis disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento degli impianti di generazione, dello stoccaggio dell'energia e della gestione della domanda, in base al criterio di mercato di cui all' art. 13, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2019/943 ;
c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) e l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'UE (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni assunte dall'ACER;
c-quater) individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte dell'ENTSO-E e dell'EU DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che, ove le autorita' di regolazione non siano in grado di raggiungere un accordo, la questione e' deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell' art. 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 2019/942 ;
c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati a norma degli articoli 58 , 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943 , mediante misure nazionali o, se richiesto, adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea;
c-sexies) coopera con le autorita' di regolazione degli Stati membri interessati, nonche' con l'ACER, sulle questioni transfrontaliere, in particolare attraverso la partecipazione ai lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi dell' art. 21 del regolamento (UE) 2019/942 ;
c-septies) osserva e attua le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti della Commissione europea e dell'ACER;
c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di trasmissione mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella misura massima, a norma dell' art. 16 del regolamento (UE) 2019/943 ;
c-novies) congiuntamente alle altre autorita' di regolazione nazionali interessate:
1. approva i costi connessi alle attivita' dei Centri di coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione, purche' tali costi siano ragionevoli e appropriati, assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali dispongano di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge e per svolgere i loro compiti in modo indipendente e imparziale;
2. propone eventuali compiti e poteri supplementari da attribuire ai Centri di coordinamento regionali;
3. individua l'inadempimento, da parte dei Centri di coordinamento regionali, dei rispettivi obblighi, adottando decisioni vincolanti per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in grado di raggiungere un accordo entro un termine di quattro mesi dall'inizio delle consultazioni con le altre autorita', al fine di individuare congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per la decisione a norma dell' art. 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942 ;
4. controlla l'esecuzione dei compiti di coordinamento e ne riferisce annualmente all'ACER, conformemente all' art. 46 del regolamento (UE) 2019/943 ;
5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai centri d coordinamento regionali;
c-decies) monitora e valuta le prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni;
c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica e alle comunita' energetiche dei cittadini;
c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare l'efficienza energetica delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato.»;
c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di fabbisogno di medio e lungo termine relative alle tariffe applicate agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli oneri di rete e di dispacciamento.
2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva n. 2009/72/CE e della direttiva n. 2009/73/CE , i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila:
a) sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;
b) sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilita' dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009 ;
c) sull'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di salvaguardia adottate dal Ministero dello sviluppo economico di cui all' art. 42 della direttiva n. 2009/72/CE e di cui all' art. 46 della direttiva n. 2009/73/CE .
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas monitora:
a) il grado e l'efficacia di apertura dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell'energia elettrica e del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento e gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e per la loro esecuzione;
b) la sussistenza di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con piu' di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso;
c) la cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' dei Paesi terzi.
4-bis. Nelle ipotesi in cui la legge prevede un potere dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, la medesima Autorita' puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie provvisorie, pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure compensatorie nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie definitivamente stabilite dal gestore della distribuzione o della trasmissione si discostino da quelle stabilite in via provvisoria.
5. Al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compresi quelli operativi, ispettivi, di vigilanza e monitoraggio, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' effettuare indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, nonche' adottare e imporre i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento dei mercati. In funzione della promozione della concorrenza, l'Autorita' puo' in particolare adottare misure temporanee di regolazione asimmetrica.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas trasmette alle Autorita' di regolazione competenti degli Stati membri dell'Unione europea, all'ACER e alla Commissione europea la relazione annuale di cui all' art. 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481 .
Nella relazione annuale medesima, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, oltre a descrivere le iniziative assunte e i risultati conseguiti in ordine ai propri compiti, fornisce un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e di trasporto sotto il profilo della loro conformita' di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all' art. 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 714/2009 e del regolamento (CE) n. 715/2009 . Tale analisi puo' includere raccomandazioni per la modifica dei predetti piani di investimento.
7. All'attuazione del presente articolo l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 44 (Reclami). - 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas decide sui reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale.
2. La decisione sui reclami di cui al comma 1 deve essere adottata entro due mesi dalla ricezione del reclamo.
Tale termine puo' essere prorogato di non oltre due mesi qualora l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas richieda ulteriori informazioni alle parti interessate. Con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo, il termine medesimo puo' essere ulteriormente prorogato, in ogni caso, per un periodo non piu' lungo di ulteriori due mesi.
2-bis. Nei casi in cui la legge attribuisce all'ARERA il potere di valutare le tariffe o le metodologie di calcolo delle tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal gestore della rete di trasmissione nazionale, i partecipanti al mercato possono proporre reclamo avverso le relative decisioni dinanzi all'Autorita' stessa, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita' decide il reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Il reclamo non produce alcun effetto sospensivo.
2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi precedenti sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive per la disciplina, ai sensi dell' art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481 , delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma precedente. La partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente comma e' obbligatoria.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinche' siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive nn. 2009/72/CE e 2009/73/CE .».

Art. 25

Poteri sanzionatori dell'Autorita'
di regolazione energia reti e ambiente
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dall'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 5, commi da 1 a 13, 6, commi da 1 a 5, 7, commi 1, 2, 4 e 5, 8, commi da 1 a 3, 9, commi 6 e 7, 11, comma 2, 12 commi da 1 a 5, 15, comma 3, del presente decreto;
b) articoli 6, paragrafi 13 e 14, 7, 8, 9, 10, 12, paragrafo 1, 13, paragrafi 4, 5 e 7, 16, paragrafi 1, 2, 8 e 11, 17, 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 ;
c) articoli 37 , 42 e 46 del regolamento (UE) 2019/943 con riferimento ai Centri di coordinamento regionale o loro sedi distaccate aventi sede in Italia effettuando ispezioni, anche senza preavviso, presso i loro locali;
d) articoli 3, comma 2 , e 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ;
e) articolo 35, comma 9, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 ;
f) codici di rete adottati a norma dell' articolo 59 del regolamento (UE) 2019/943 e orientamenti vincolanti adottati a norma dell' articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943 .
Note all'art. 25:
- Per i riferimenti della legge 14 novembre 1995, n. 481 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , cosi' recita:
«Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 , l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3 , 38 , commi 1 e 2 , e 41 del presente decreto;
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli articoli 4 , 8, commi 4 e 5 , dell' art. 10, commi 1 e 3 , e degli articoli 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16, comma 8 , 17 , commi 4 e 5 , 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche' l' art. 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 164 del 2000 .
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per l'impresa proponente e concludere il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non si applica l' art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Per i procedimenti medesimi, il termine per la notifica degli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, di cui all' art. 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio, deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE , l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore.».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/943 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 si veda nelle note all'art. 22.
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , cosi' recita:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all' art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Autorita' dell'energia elettrica e il gas, sono stabiliti le modalita', le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre 2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali.
Detto servizio e' affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza.
3. Al fine di razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, e' rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti piu' distributori, questi ultimi, attraverso le normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 marzo 2000; ove lo stesso Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni le stesse proposte si intendono approvate. Il medesimo Ministro ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuovono la predetta aggregazione, anche attraverso specifici accordi di programma.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del mantenimento del pluralismo nell'offerta di servizi e del rafforzamento di soggetti imprenditoriali anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto comma 3 ovvero nel caso che essa sia motivatamente respinta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le societa' di distribuzione partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL S.p.a. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione nei comuni nei quali le predette societa' servono almeno il venti per cento delle utenze. Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e le unita' di personale da trasferire sono determinati d'accordo tra le parti; in mancanza di accordo entro il 30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni attraverso tre qualificati soggetti terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono a carico della parte che chiede la cessione, dal Presidente del tribunale territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le parti la cessione avviene sulla base delle suddette determinazioni.
5. Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente ad ambiti territoriali contigui, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali possono richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di avvalersi delle procedure di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta.
Le predette societa' sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce i criteri e i parametri economici per la determinazione del canone annuo da corrispondere agli eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non sia assegnata la relativa concessione. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ripartire o modificare la concessione rilasciata, previo consenso del concessionario.
7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o piu' societa' per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e le passivita' relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa delle attivita' esercitate dalle predette societa'.».
- Per il testo dell' art. 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 si veda nelle note all'art. 5.

Art. 26

Esenzione per i nuovi interconnettori
tra Stati membri dell'UE 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA decide in merito alle richieste di esenzione, ovvero di modifica di un'esenzione gia' concessa, dal diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici degli Stati membri, ai sensi dell' articolo 63 del regolamento (UE) 943/2019 .
Note all'art. 26:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 943/2019 si veda nelle note alle premesse.

Art. 27

Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 28

Disposizioni per le regioni a statuto speciale
e per le Province autonome di Trento e Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Cingolani, Ministro della transizione ecologica Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Cartabia, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato 1

Allegato 1
REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE
E RELATIVE INFORMAZIONI
1. Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione
1.1. Le seguenti informazioni sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:
a) il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;
b) il termine entro il quale e' dovuto il pagamento.
1.2. Le seguenti informazioni fondamentali sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:
a) il consumo di energia elettrica nel periodo di fatturazione;
b) il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai clienti finali e l'indirizzo e-mail;
c) la denominazione della tariffa;
d) l'eventuale data di scadenza del contratto;
e) le informazioni inerenti alla possibilita' e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore e alla risoluzione delle controversie;
f) il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;
g) informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i riferimenti del servizio per la risoluzione extragiudiziale delle controversie;
h) lo sportello per i servizi a tutela del consumatore;
i) un link o un riferimento a dove e' possibile accedere al portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all' articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124 .
1.3. Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:
a) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di energia elettrica del cliente finale con il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente;
b) i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia;
c) confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza.
2. Frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di fatturazione:
a) la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno;
b) se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;
c) se il cliente finale non dispone di un contatore che puo' essere letto a distanza dal gestore, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione;
d) se il cliente finale dispone di un contatore che puo' essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresi' essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.
3. Componenti del prezzo applicato al cliente finale
Il prezzo applicato al cliente finale e' la somma delle tre componenti definite seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri. Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio .
4. Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici
Le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, sono comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale.
Il cliente finale dotato di un contatore che puo' essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi.
Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:
a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e
b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore.
5. Informativa sulle fonti di energia
I fornitori specificano nelle fatture la quota di ciascuna fonte energetica nell'energia elettrica acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di energia elettrica (informativa sul prodotto). Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:
a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix energetico complessivo utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente (a livello nazionale, nonche' a livello del fornitore, se attivo in altri Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;
b) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente.
Con riguardo al secondo comma, lettera a), per l'energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, e' possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente.
Per l'informativa sull'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, si possono utilizzare le garanzie di origine rilasciate a norma dell' articolo 34 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 .
L'informativa sull'energia elettrica da fonti rinnovabili e' effettuata utilizzando le garanzie di origine, salvo nei casi di cui all' articolo 19, paragrafo 8, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2018/2001 .
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