Monitoring Gesetzessammlung

14G00037

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

14G00037

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (14G00037) (DECRETO LEGISLATIVO 04 marzo 2014 n. 27)

Art. 1 - Oggetto

Oggetto 1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 96 del 6 agosto 2013 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194.
- La direttiva 2011/65/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 1° luglio 2011, n. L 174.
- La direttive 2012/50/UE e 2012/51/UE sono pubblicate nella G.U.U.E. 18 dicembre 2012, n. L 348.
- La decisione n. 768/2008/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 ottobre 2008, n. L 263.
- La decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 agosto 1993, n. L 220.
- Il Regolamento (CE) n. 765/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.C.E. 17 febbraio 1993, n. L 40.
- Le direttive delegate 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE, 2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/UE, 2014/15/UE e 2014/16/UE sono pubblicate nella G.U.U.E. 9 gennaio 2014, n. L 4.
- Il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE , della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE , relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175.
- La direttiva 2002/95/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15 gennaio 2002, n. L 11.
- La direttiva 2002/96/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 16 gennaio 2002, n. L 13.
- La direttiva 2003/108/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345.
- Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 (Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2000, n. 269.
- La direttiva 98/79/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 dicembre 1998, n. L 331.
- Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 (Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305.
- La direttiva 90/385/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 1990, n. L 189.
- L' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Ambito di applicazione 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica alle AEE, come definite alla lettera a) dell'articolo 3, che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza nazionale, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che e' esclusa o non rientra nel campo di applicazione del presente decreto e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e) alle installazioni fisse di grandi dimensioni;
f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;
i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti, qualificati ai sensi dell' articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
(( i-bis) agli organi a canne; )) l) alle apparecchiature appositamente concepite per attivita' di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.
3. Sono altresi' fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006 , e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti.

Art. 3 - Definizioni

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE', le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua;
b) ai fini di cui alla lettera a), 'che dipendono', in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste;
c) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni', un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
d) 'alle installazioni fisse di grandi dimensioni', una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti;
e) 'cavi', tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o piu' AEE;
f) 'fabbricante', qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
g) 'mandatario', qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attivita';
h) 'distributore', qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un'AEE sul mercato;
i) 'importatore', qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immetta sul mercato dell'Unione un'AEE originaria di un Paese terzo;
l) 'operatori economici', il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;
m) 'messa a disposizione sul mercato', qualsiasi fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
n) 'immissione sul mercato', la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione;
o) 'norma armonizzata', una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 , che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
p) 'specificazione tecnica', un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;
q) 'marcatura CE', una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
r) 'valutazione della conformita', la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE siano state rispettate;
s) 'vigilanza del mercato', le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che le AEE siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della tutela del pubblico interesse;
t) 'richiamo', qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
u) 'ritiro', qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
v) 'materiale omogeneo', un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di piu' materiali che non puo' essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi;
z) 'dispositivo medico', un dispositivo medico come definito all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 , che sia anche un AEE;
aa) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro', un dispositivo medico-diagnostico in vitro come definito all' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 ;
bb) 'dispositivo medico impiantabile attivo', un dispositivo medico attivo come definito all' articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 ;
cc) 'strumenti di monitoraggio e controllo industriali', strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale;
dd) 'disponibilita' di un sostituto', la capacita' di un sostituto di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la distribuzione delle sostanze di cui all'allegato II;
ee) 'affidabilita' di un sostituto', la probabilita' che un'AEE che utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti, in determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo;
ff) 'pezzo di ricambio', una parte distinta di un'AEE che puo' sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non puo' funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalita' dell'AEE e' ristabilita o e' potenziata quando la parte e' sostituita da un pezzo di ricambio;
(( gg) "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale", le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilita' o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale. ))

Art. 4 - Prevenzione

Prevenzione 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle loro funzionalita' o al potenziamento della loro capacita', non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II.
2. Nei materiali omogenei e' tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata all'allegato II. Le modalita' dettagliate per garantire la conformita' ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali, sono adottate dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/65/UE .
3. Il comma 1 si applica:
a) ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014;
b) ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016;
c) agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017 ((;)) (( c-bis) a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato dal 22 luglio 2019. )) 4. Il comma 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalita' o al potenziamento della capacita' di:
a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
(( e-bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019; )) f) AEE che hanno beneficiato di un'esenzione ai sensi dell'articolo 5 e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell'esenzione medesima, relativamente all'esenzione specifica in questione.
(( 5. Purche' il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e) recuperati da tutte le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029. )) 6. Il comma 1 non si applica alle applicazioni elencate agli allegati III e IV.

Art. 5 - Adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico

Adattamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico 1. Il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, puo' presentare alla Commissione europea domanda di:
a) inclusione nelle liste di esenzione degli allegati III e IV di materiali e componenti di AEE per applicazioni specifiche;
b) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III;
c) rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato IV;
d) revoca delle esenzioni di cui agli allegati III e IV.
2. La domanda deve essere conforme al modello di cui all'allegato V, ovvero al diverso formato adottato dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 5, comma 8, della direttiva 2011/65/UE .
3. La domanda di rinnovo di un'esenzione e' presentata al massimo diciotto mesi prima della scadenza dell'esenzione in vigore.
L'esenzione in vigore resta valida finche' la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.
4. Qualora la domanda di rinnovo di un'esenzione sia rigettata o l'esenzione sia revocata, tale esenzione scade dopo un periodo minimo di dodici mesi e un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della decisione.
5. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della direttiva 2011/65/UE :
a) le misure adottate dalla Commissione, consistenti nella inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV, hanno una validita' massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell'allegato I e una validita' massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, con l'ulteriore precisazione che i periodi di validita' devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati;
(( b) per le esenzioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE , vigente alla data del 21 luglio 2011, il periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, e di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo piu' breve; )) c) per le esenzioni di cui all'allegato IV, il periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di sette anni a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, salvo che non sia specificato un periodo piu' breve.

Art. 6 - Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di cui all'allegato II

Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze
con restrizioni di cui all'allegato II 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero dello sviluppo economico, propone alla Commissione europea di riesaminare e modificare l'elenco delle sostanze con restrizione di uso di cui all'allegato II.
2. Le proposte di riesame e di modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui all'allegato II contengono almeno le seguenti informazioni:
a) una formulazione chiara e precisa della proposta di restrizione d'uso;
b) i riferimenti e le prove scientifiche per la restrizione;
c) le informazioni sull'impiego delle sostanze o del gruppo di sostanze simili nelle AEE;
d) le informazioni sugli effetti nocivi e sull'esposizione, segnatamente nell'ambito di operazioni di gestione dei rifiuti di AEE;
e) le informazioni sugli eventuali sostituti e su altre alternative, sulla loro disponibilita' e affidabilita';
f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura piu' adatta;
g) una valutazione socio-economica.
CAPO II Capo II OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 7 - Obblighi dei fabbricanti

Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto dell'immissione di AEE sul mercato, i fabbricanti garantiscono che queste siano state progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4.
2. I fabbricanti predispongono la documentazione tecnica necessaria di cui all'articolo 14 ed eseguono personalmente o fanno eseguire la procedura di controllo interno della produzione conformemente all'allegato II, modulo A, della decisione n. 768/2008/CE .
3. Qualora la conformita' degli AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al comma 2, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita' e appongono la marcatura CE sul prodotto finito. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformita' che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita' alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, puo' essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Puo' essere redatta una documentazione tecnica unica.
4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformita' per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione dell'AEE sul mercato.
5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui e' dichiarata la conformita' delle AEE.
6. I fabbricanti mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di prodotti e ne informano i distributori.
7. I fabbricanti garantiscono che sulle loro AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'AEE non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE.
8. I fabbricanti indicano sull'AEE oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati. L'indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante puo' essere contattato. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione.
9. I fabbricanti che ritengano o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi; informano immediatamente l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.
Note all' art. 7:
- Per la decisione n. 768/2008/CE , si veda nelle note alle premesse.

Art. 8 - Obblighi dei mandatari

Obblighi dei mandatari 1. Il fabbricante puo' nominare un mandatario mediante mandato scritto.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
3. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorita' nazionale di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, la dichiarazione UE di conformita' e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'AEE;
b) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di vigilanza, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un'AEE con il presente decreto;
c) cooperare con la predetta autorita' di vigilanza, su sua richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE che rientrano nel loro mandato.

Art. 9 - Obblighi degli importatori

Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato solo AEE conformi al presente decreto.
2. Gli importatori, prima di immettere un'AEE sul mercato, assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformita' e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 7, commi 6, 7 e 8.
3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19.
4. Gli importatori indicano sull'AEE oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione.
5. Ai fini della conformita' al presente decreto, gli importatori mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informano i distributori.
6. Gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle disposizioni del presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente la predetta autorita' di vigilanza del mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.
7. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformita' e la mantengono a disposizione della predetta autorita' di vigilanza e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorita'.
8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.

Art. 10 - Obblighi dei distributori

Obblighi dei distributori 1. I distributori che mettono un'AEE a disposizione sul mercato agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili, curando che l'AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti prescritti, ovvero istruzioni ed avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, e all'articolo 9, comma 4.
2. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l'importatore, nonche' l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19.
3. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi, e ne informano immediatamente la predetta autorita' di vigilanza, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformita' e a qualsiasi misura correttiva adottata.
4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorita' di vigilanza, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'AEE con il presente decreto e cooperano con tale autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato.

Art. 11 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti
si applicano agli importatori e ai distributori 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE gia' immesse sul mercato in modo tale che la conformita' alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.

Art. 12 - Identificazione degli operatori economici

Identificazione degli operatori economici 1. Gli operatori economici notificano, su richiesta, all'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19 per un periodo di dieci anni dall'immissione sul mercato dell'AEE:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un'AEE;
b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un'AEE.
CAPO III Capo III CONFORMITA' DELLE AEE

Art. 13

Dichiarazione UE di conformita'
1. La dichiarazione UE di conformita' attesta che e' stata dimostrata la conformita' ai requisiti di cui all'articolo 4.
2. La dichiarazione di conformita' ha la struttura tipo e contiene gli elementi indicati all'allegato VI ed e' aggiornata. Essa e' redatta in italiano.
3. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione richiedono l'applicazione di una procedura di valutazione della conformita' che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformita' alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1, puo' essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Puo' essere redatta una documentazione tecnica unica.
4. Con la dichiarazione UE di conformita' il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' dell'AEE al presente decreto.

Art. 14 - Documentazione del prodotto

Documentazione del prodotto 1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e' redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive modificazioni.
2. La documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
3. In seguito ad una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorita' di vigilanza, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni.
4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la predetta autorita' di vigilanza puo' richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformita' alle norme armonizzate e ai requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 15 - Principi generali della marcatura CE

Principi generali della marcatura CE 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all' articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 .
Note all' art. 15:
- Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 16 - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

Regole e condizioni per l'apposizione
della marcatura CE 1. La marcatura CE e' apposta sull'AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell'AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa e' apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE e' apposta sull'AEE prima della sua immissione sul mercato.

Art. 17

Presunzione di conformita'
1. Salvo prova contraria, si presume che le AEE munite di marcatura CE siano conformi al presente decreto.
2. Si presume che siano conformi alle prescrizioni del presente decreto i materiali, i componenti e le AEE sottoposti a prove o a misure a dimostrazione della conformita' alle prescrizioni dell'articolo 4 ovvero a valutazioni in conformita' a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 18 - Obiezione formale a una norma armonizzata

Obiezione formale a una norma armonizzata 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di altri soggetti interessati, qualora ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni che sono stabilite all' articolo 4 della direttiva 2011/65/UE , sottopone la questione al Comitato istituito ai sensi dell' articolo 5 della direttiva 98/34/CE presentando le proprie motivazioni.
Note all' art. 18:
- Per la direttiva 2011/65/UE , si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 98/34/CE , si veda nelle note alle premesse.
CAPO IV Capo IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 19 - Vigilanza del mercato

Vigilanza del mercato 1. Le funzioni di autorita' di vigilanza per il controllo della conformita' delle AEE alle disposizioni del presente decreto, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico ((,dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero della salute)) , che si avvalgono delle Camere di commercio, ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , e dell' articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e successive modificazioni ((nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell' articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ,)) , e della Guardia di finanza, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera m) , e dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , nonche' dell'ISPRA ((e dell'Istituto Superiore di Sanita' (ISS).)) . Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008 .
(( 1-bis. I Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute svolgono le funzioni di cui al comma 1 sulla base di uno specifico protocollo d'intesa, in coordinamento con il "Comitato tecnico di Coordinamento" di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008 , nonche' in raccordo con le regioni e province autonome, ai fini del coordinamento tra le rispettive articolazioni organizzative, sulla base dei vigenti accordi in materia per gli ambiti di competenza. ))

Art. 20 - Controlli

Controlli 1. L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, effettua la sorveglianza sugli AEE a norma degli articoli da 15 a 29 del Regolamento (CE) n. 765/2008 . In particolare, controlla in modo adeguato e su scala adeguata gli AEE attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita' tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni pertinenti.
2. L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta la contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
3. L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando la documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, non e' disponibile o e' incompleta, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo, se del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
4. L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta la mancanza della marcatura CE, ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni, disponendo, se del caso, il divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
5. L'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, quando accerta l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza della dichiarazione UE di conformita', ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione dell'AEE sul mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
6. I costi relativi alle misure di cui ai commi da 2 a 5 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove cio' non sia in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
Note all' art. 20:
- Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 21 - Sanzioni

Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato AEE in violazione dell'articolo 7, comma 1, e 9, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato una AEE priva della marcatura CE e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 12, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa di cui al comma 6 si applica anche al mandatario che non ottempera agli obblighi dell'articolo 8, comma 3.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 4, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, e l'importatore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
CAPO V Capo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Aggiornamento

Aggiornamento 1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE , si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Note all' art. 22:
- Per la direttiva 2011/65/UE si veda nelle note alle premesse.

Art. 23 - Abrogazione

Abrogazione 1. L' articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , e' abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. L'allegato 5 al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , come sostituito dall'articolo 1 del decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2013 , e' abrogato dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Note all' art. 23:
- Per il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 42 ))

Art. 25 - Disposizioni finanziarie

Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Mogherini, Ministro degli affari esteri Orlando, Ministro della giustizia Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Guidi, Ministro dello sviluppo economico Lorenzin, Ministro della salute Lanzetta, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato I

Allegato I
Categorie di AEE disciplinate dal presente decreto
1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

Allegato II

Allegato II
((Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalita' o della capacita' delle AEE commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono gia' soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP eDBP di cui all'allegatoXVII, voce51, del regolamento (CE) n.1907/2006 .))

Allegato III

Allegato III
Applicazioni esentate dalle restrizioni di cui
all'articolo 4, comma 1
+==========+==============================+=========================+
| | | Ambito e date di |
| | Esenzione | applicazione |
+==========+==============================+=========================+
| |Mercurio in lampade | |
| |fluorescenti ad attacco | |
| |singolo (compatte) fino | |
| |ad un massimo di (per tubo di | |
| 1 |scarica): | (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Per usi generali di | |
| |illuminazione |Scade il |
|1 a) |< 30 W: 2,5 mg |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Per usi generali di | |
| |illuminazione |Scade il |
|1 b) |≥ 30 W e < 50 W: 3,5 mg |24 febbraio 2023 (13)|
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Per usi generali di | |
| |illuminazione |Scade il |
|1 c) |≥ 50 W e < 150 W: 5 mg |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Per usi generali di | |
| |illuminazione |Scade il |
|1 d) |≥ 150 W: 15 mg |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Per usi generali di | |
| |illuminazione,con una | |
| |struttura di forma | |
| |circolare o quadrata e un | |
| |tubo di |Scade il |
|1 e) |diametro ≤ 17 mm: 5 mg |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade | |
| |fluorescenti ad attacco | |
| |singolo (compatte) fino | |
| |ad un massimo di (per tubo di | |
| 1 f) |scarica): | (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Per le lampade progettate per | |
| |emettere principalmente luce | |
| |nello |Scade il |
|1 f)-I |spettro ultravioletto: 5 mg |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Scade il |
|1 f)-II |Per usi speciali: 5 mg |24 febbraio 2025 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Per usi generali di | |
| |illuminazione < 30 W aventi | |
| |un tempo di vita di |Scade il 24 agosto |
| 1 g) |almeno 20 000 ore: 3,5 mg |2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade | |
| |fluorescenti lineari ad | |
| |attacco doppio per usi | |
| |generali di illuminazione fino| |
| | ad |un massimo di (per | |
|2 a) | lampada): | (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Trifosforo con tempo di vita | |
| |normale e tubo di diametro | |
| |< 9 mm |Scade il | |
|2 a) 1) |(per esempio T2): 4 mg |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Trifosforo con tempo di vita | |
|normale e |tubo di diametro ≥ | |
| |9 mm e ≤ 17 mm |Scade il 24 agosto |
|2 a) 2) |(per esempio T5): 3 mg |2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Trifosforo con tempo di vita | |
| |normale e tubo di diametro > | |
|17 mm e ≤ 28 mm |Scade il 24 agosto |
|2 a) 3) | (per esempio T8): 3,5 mg |2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Trifosforo con tempo di vita | |
| |normale e tubo di diametro | |
| |> 28 mm (per esempio |Scade il |
|2 a) 4) | T12): 3,5 mg |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Trifosforo con tempo di vita | Scade il |
|2 a) 5) |lungo (≥ 25 000h): 5 mg. |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Mercurio in altre lampade | |
| | fluorescenti fino ad un | |
| 2 b) | massimo di (per lampada): | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Lampade lineari alofosfato con| |
| |tubo di diametro > 28 mm (per | |
| 2 b) 1) | esempio T10 e T12): 10 mg |Scaduta il 13 aprile 2012|
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Lampade non lineari alofosfato| |
| 2 b) 2) | (tutti i diametri): 15 mg | Scade il 13 aprile 2016 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Scade il |
| | |24 febbraio 2023. |
| | |Possono essere |
| | |utilizzati 10 mg |
| | |per lampada a |
| | |partire dal 25 |
| |Lampade non lineari trifosforo|febbraio 2023 fino |
| |con tubo di diametro > 17 mm |al |
| 2 b) 3) |(per esempio T9): 15 mg |24 febbraio 2025. (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Lampade per altri usi generali| |
| |di illuminazione e usi | |
| |speciali (per esempio lampade | |
| |a induzione): 15 mg |Scade il |
| 2 b) | | |
|4)- I | | 24 febbraio 2025 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Lampade che emettono | |
| |prevalentemente luce nello | |
| 2 b) 4)|spettro |Scade il |
|- II |ultravioletto: 15 mg |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| 2 b) 4)| |Scade il |
| - III |Lampade di emergenza: 15 mg |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade fluore- | |
| |scenti a catodo freddo e | |
| |lampade fluorescenti con | |
| |elettrodo esterno (CCFL e | |
| |EEFL) per usi speciali | |
| |utilizzate in AEE immesse sul | |
| |mercato anteriormente al | |
| |24 febbraio 2022 e fino ad un | |
|3 |massimo di (per lampada): | (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Scade il |
|3 a) |Lampade corte (≤ 500 mm): | |
| | 3,5 mg | 24 febbraio 2025 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 |Scade il |
|3 b) |500mm): 5 mg |24 febbraio 2025 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | | |
|3 c) |Lampade lunghe (>1 500mm): |Scade il |
| |13 mg |24 febbraio 2025 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in altre lampade a | |
| |scarica a bassa pressione |Scade il |
|4 a) | (perlampada): 15 mg |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade a scarica | |
| |a bassa pressione senza | |
| |rivestimentodi fosforo, dove | |
| |l'applicazione richiede che | |
| |l'intervallo principale | |
| |dell'emissione spettrale della| |
| |lampada sia nello spettro | |
| |ultravioletto: possono | |
| |essere utilizzati fino a 15 mg| |
| | di |mercurio per lampada |Scade il |
|4 a)-I | |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade a sodio ad| |
| |alta pressione (vapore) per | |
| |usi generali di illuminazione | |
| |fino ad un massimo di (per | |
| |tubo di scarica), in lampade | |
| |con un indice di resa | |
| |cromatica migliorato Ra > | |
| |80: P ≤ 105 W: possono essere | |
| |utilizzati 16 mg per tubo di |Scade il |
| 4 b) |scarica |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade a sodio ad| |
| |alta pressione (vapore) per | |
| |usi generali di illuminazione | |
| |fino ad un massimo di (per | |
| |tubo di scarica), in lampade | |
| |con un indice di resa | |
| |cromatica migliorato Ra > | |
| |60: P ≤ 155 W: possono essere | |
| |utilizzati 30 mg per tubo di |Scade il |
|4 b)-I |scarica |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade a sodio ad| |
| |alta pressione (vapore) per | |
| |usi generali di illuminazione | |
| |fino ad un massimo di (per | |
| |tubo di scarica), in lampade | |
| |con un indice di resa | |
| |cromatica migliorato Ra > | |
| |60: 155 W < P ≤ 405 W: possono| |
| |essere utilizzati 40 mg per | |
| |tubo di scarica |Scade il |
|4 b)-II | |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade a sodio ad| |
| |alta pressione (vapore) per | |
| |usi generali di illuminazione | |
| |fino ad un massimo di (per | |
| |tubo di scarica), in lampade | |
| |con un indice di resa | |
| |cromatica migliorato Ra > | |
| |60: P > 405 W: possono essere | |
| |utilizzati 40 mg per tubo di |Scade il |
|4 b)-III |scarica |24 febbraio 2023 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in altre lampade | |
| |a sodio ad alta pressione | |
| |(vapore) per usi generali di | |
| |illuminazione fino ad un | |
| |massimo di (per tubo di | |
| 4 c) |scarica): | (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Scade il |
|4 c)-I |P ≤ 155 W: 20 mg |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Scade il |
|4 c)-II |155 W < P ≤ 405 W: 25 mg |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Scade il |
|4 c)-III |P > 405 W: 25 mg |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade a mercurio| |
| | ad alta pressione (vapore) | |
| 4 d) | (HPMV) | Scade il 13 aprile 2015 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade ad | |
| |alogenuri |Scade il |
|4 e) |metallici (MH) |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in altre lampade a | |
| |scarica per usi speciali non | |
| |espressamente menzionate nel |Scade il |
| 4 f)-I |presente allegato |24 febbraio 2025 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade a mercurio| |
| | ad alta pressione (vapore) | |
| |utilizzate| in proiettori che | |
| |devono avere una |Scade il |
|4 f)-II |luminosita' ≥ 2000 ANSI lumen |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade a sodio ad| |
| |alta pressione (vapore) | |
| |utilizzate | |
|4 f)-III |per l'illuminazione in |Scade il |
| |orticoltura |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Mercurio in lampade che | |
| |emettono luce nello |Scade il |
|4 f)-IV | spettro ultravioletto |24 febbraio 2027 (13) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| 4 g) |Mercurio nei tubi luminosi a | Scade il 31 dicembre |
| |scarica fabbricati a mano | 2018 |
| |utilizzati per la segnaletica,| |
| |l'illuminazione decorativa | |
| |o architettonica e | |
| |specialistica nonche' per | |
| |l'arte luminosa, ove il | |
| |contenuto di mercurio e' | |
| |limitato come segue: | |
| | | |
| |a) mg per coppia di elettrodi | |
| |+ 0,3 mg per lunghezza del | |
| |tubo in cm, ma non oltre | |
| |80 mg, per le applicazioni in | |
| |esterni e per le applicazioni | |
| |in interni esposte a | |
| |temperature inferiori a 20°C; | |
| | | |
| |b) 15 mg per coppia di | |
| |elettrodi + 0,24 mg per | |
| |lunghezza del tubo in cm, ma | |
| |non oltre 80 mg, per tutte le | |
| |altre applicazioni in interni.| |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo nel vetro dei tubi a | |
| 5 a) | raggi catodici | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo nel vetro di tubi | |
| | fluorescenti in misura non | |
| 5 b) | superiore allo 0,2 % in peso | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|((6 a) |Piombo come elemento di lega |Scade l'11 dicembre 2026.|
| |nell'acciaio destinato alla | |
| |lavorazione meccanica e | |
| |nell'acciaio zincato | |
| |contenente fino allo 0,35 % | |
| |di piombo in peso | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|6 a)-I |Piombo come elemento di lega |Scade il 30 giugno 2027 |
| |nell'acciaio destinato alla |per tutte le categorie. |
| |lavorazione meccanica | |
| |contenente fino allo 0,35 % | |
| |di piombo in peso (*) | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|6 a)-II |Piombo come elemento di lega |Scade il 30 giugno 2027 |
| |nei componenti di acciaio |per tutte le categorie. |
| |zincato per immersione a | |
| |caldo per lotti contenente | |
| |fino allo 0,2 % di piombo in | |
| |peso (*) | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|6 b) |Piombo come elemento di lega |Scade l'11 giugno 2027. |
| |nell'alluminio contenente | |
| |fino allo 0,4 % di piombo in | |
| |peso | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|6 b)-I |Piombo come elemento di lega |Scade l'11 dicembre 2026 |
| |nell'alluminio contenente |per le categorie da 1 a 7|
| |fino allo 0,4 % di piombo in |e per la categoria 10. |
| |peso, a condizione che |Scade il 30 giugno 2027 |
| |derivi dal riciclaggio di |per la categoria 9, |
| |rottami di alluminio |limitatamente agli |
|contenenti piombo (*) |strumenti di monitoraggio|
| | |e di controllo |
| | |industriali, e per la |
| | |categoria 11. |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|6 b)-II |Piombo come elemento di lega |Scade l'11 giugno 2027 |
| |nell'alluminio destinato |per le categorie da 1 a 7|
| |alla lavorazione meccanica |e per la categoria 10. |
| |contenente fino allo 0,4 % |Scade il 30 giugno 2027 |
| |di piombo in peso (*) |per la categoria 9, |
| | |limitatamente agli |
| | |strumenti di monitoraggio|
| | |e di controllo |
| | |industriali, e per la |
| | |categoria 11*. |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|6 b)-III |Piombo come elemento di lega |Scade il 30 giugno 2027 |
| |nelle leghe di alluminio per |per le categorie da 1 a |
| |colata contenenti fino allo |8, per la categoria 9 |
| |0,3 % di piombo in peso, a |esclusi gli strumenti di |
| |condizione che derivi dal |monitoraggio e di |
| |riciclaggio di rottami di |controllo industriali e |
| |alluminio contenenti piombo |per la categoria 10. |
| |(*) | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|6 c) |Leghe di rame contenenti |Scade il 30 giugno 2027. |
| |fino al 4 % di piombo in | |
| |peso (*) | )) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|((7 a) |Piombo in saldature ad alta |Si applica a tutte |
| |temperatura di fusione |le categorie (ad |
| |(ossia leghe a base di piombo |eccezione delle |
| |contenenti l'85 % o piu' di |applicazioni di cui |
| |piombo in peso) |alla voce 24 del |
| | |presente allegato) |
| | |e scade il 30 |
| | |giugno 2027. |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|7 a)-I |Piombo in saldature ad alta |Si applica a tutte |
| |temperatura di fusione |le categorie (ad |
| |(ossia leghe a base di piombo |eccezione delle |
| |contenenti l'85 % o piu' di |applicazioni di cui |
| |piombo in peso) per le |alla voce 24 del |
| |interconnessioni interne per |presente allegato) |
| |il fissaggio della matrice, |e scade il 31 |
| |o per altri componenti con la |dicembre 2027. |
| |matrice nell'assemblaggio dei| |
| |semiconduttori con correnti | |
| |stazionarie, transitorie o | |
| |impulsive pari o superiori a | |
| |0,1 A, o con tensione di | |
| |blocco superiore a 10 V, o | |
| |dimensioni del bordo della | |
| |matrice superiori a | |
| |0,3 mm × 0,3 mm | |
+----------+--------------------------------------------------------+
|7 a)-II |Piombo in saldature ad alta |Si applica a tutte |
| |temperatura di fusione (ossia |le categorie (ad |
| |leghe a base di piombo |eccezione delle |
| |contenenti l'85 % o piu' di |applicazioni di cui |
| |piombo in peso) per le |alla voce 24 del |
| |connessioni integrali (vale a |presente allegato) |
| |dire interne ed esterne) del |e scade il 31 |
| |fissaggio della matrice nei |dicembre 2027. |
| |componenti elettrici ed | |
| |elettronici, se sono | |
| |soddisfatte tutte le seguenti | |
| |condizioni: - la conduttivita'| |
| |termica del materiale di | |
| |fissaggio della matrice | |
| |sottoposto a curing/ | |
| |sinterizzazione e' > | |
| |35 W/(m× K), - la | |
| |conduttivita' elettrica del | |
| | materiale di fissaggio | |
| | della matrice sottoposto a | |
| |curing/sinterizzazione e' | |
| |> 4,7 MS/m, - la temperatura | |
| |di solidus e' superiore a | |
| |260 °C | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|7 a)-III |Piombo in saldature ad alta |Si applica a tutte |
| |temperatura di fusione (ossia |le categorie (ad |
| |leghe a base di piombo |eccezione delle |
| |contenenti l'85 % o piu' di |applicazioni di cui |
| |piombo in peso) nei giunti di |alla voce 24 del |
| |saldatura di primo livello |presente allegato) |
| |(connessioni interne o |e scade il 31 |
| |integrali, vale a dire interne|dicembre 2027. |
| |ed esterne) per la | |
| |fabbricazione di componenti, | |
| |in modo che il successivo | |
| |montaggio di componenti | |
| |elettronici su sottounita' | |
| |(ossia moduli, pannelli di | |
| |sottocircuiti, substrati o | |
| |saldature punto a punto) con | |
| |una saldatura di secondo | |
| |livello non causi la rifusione| |
| |della saldatura di primo | |
| |livello. Questa sottovoce | |
| |esclude le applicazioni di | |
| |fissaggio della matrice e le | |
| |sigillature ermetiche | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|7 a)-IV |Piombo in saldature ad alta |Si applica a tutte |
| |temperatura di fusione (ossia |le categorie (ad |
| |leghe a base di piombo |eccezione delle |
| |contenenti l'85 % o piu' di |applicazioni di cui |
| |piombo in peso) nei giunti di |alla voce 24 del |
| |saldatura di secondo livello |presente allegato) |
| |per il fissaggio di componenti|e scade il 31 |
| |alle schede a circuito |dicembre 2027. |
| |stampato o ai lead frame: 1) | |
| |in sfere per saldature per il | |
| |fissaggio di ballgridarray | |
| |(BGA) in ceramica, 2) in | |
| |sovrastampaggi di plastica ad | |
| |alta temperatura (> 220°C) | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|7 a)-V |Piombo in saldature ad alta |Si applica a tutte |
| |temperatura di fusione (ossia |le categorie (ad |
| |leghe a base di piombo |eccezione delle |
| |contenenti l'85 % o piu' di |applicazioni di cui |
| |piombo in peso) come materiale|alla voce 24 del |
| |per la sigillatura ermetica |presente allegato) |
| |tra: 1) un package o una spina|e scade il 31 |
| |di ceramica e un contenitore |dicembre 2027. |
| |metallico, 2) le terminazioni | |
| |dei componenti e una | |
| |sottoparte interna | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|7 a)-VI |Piombo in saldature ad alta |Si applica a tutte |
| |temperatura di fusione (ossia |le categorie (ad |
| |leghe a base di piombo |eccezione delle |
| |contenenti l'85 % o piu' di |applicazioni di cui |
| |piombo in peso) per stabilire |alla voce 24 del |
| |connessioni elettriche tra i |presente allegato) |
| |componenti delle lampade con |e scade il 31 |
| |riflettore a incandescenza per|dicembre 2027. |
| |il riscaldamento a infrarossi,| |
| |le lampade a scarica ad alta | |
| |intensita' o le lampade da | |
| |forno | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|7 a)-VII |Piombo in saldature ad alta |Si applica a tutte |
| |temperatura di fusione (ossia |le categorie (ad |
| |leghe a base di piombo |eccezione delle |
| |contenenti l'85 % o piu' di |applicazioni di cui |
| |piombo in peso) per i |alla voce 24 del |
| |trasduttori audio con |presente allegato) |
| |temperatura massima di |e scade il 31 |
| |funzionamento superiore a |dicembre 2027. |
| |200 °C | |))
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo in saldature per | |
| | server, sistemi di memoria e | |
| | di memoria array, | |
| | apparecchiature di | |
| | infrastrutture di rete | |
| | destinate alla commutazione, | |
| | segnalazione, trasmissione, | |
| | nonche' gestione di rete | |
| | nell'ambito delle | |
| 7 b) | telecomunicazioni | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|((7 c)-I |Componenti elettrici ed |Si applica a tutte le |
| |elettronici contenenti piombo |categorie e scade il 30 |
| |nel vetro o nella ceramica |giugno 2027. |
| |diversa dalla ceramica | |
| |dielettrica dei condensatori, | |
| |per esempio dispositivi | |
| |piezoelettrici, o in una | |
| |matrice di vetro o ceramica | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|7 c)-II |Piombo nella ceramica |Si applica a tutte le |
| |dielettrica in condensatori |categorie (ad eccezione |
| |per una tensione nominale di |delle applicazioni di |
| |125 V CA o 250 V CC o |cui alle voci 7 c)-I e 7 |
| |superiore |c)IV) e scade il 31 |
| | |dicembre 2027.)) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo nella ceramica | |
| | dielettrica in condensatori | |
| | per una tensione nominale | |
| | inferiore a 125 V CA o 250 V | Scaduta il 1° gennaio |
| 7 c)-III | CC | 2013 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo in materiali ceramici |Scade il: -21 luglio |
| | dielettrici PZT di |2021 per le categorie da |
| | condensatori appartenenti a |1 a 7 e per la |
| | circuiti integrati o |categoria 10; - 21 luglio|
| 7 c)-IV| semiconduttori discreti |2021 per le categorie 8 e|
| | |9 esclusi i dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro e gli strumenti di |
| | |monitoraggio e controllo |
| | |industriali; - 21 luglio |
| | |2023 per i dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro della categoria 8; |
| | |- 21 luglio 2024 per gli |
| | |strumenti di monitoraggio|
| | |e controllo industriali |
| | |della categoria 9, e |
| | |per la categoria 11. |
| | | |
| | | (7) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|((7 c)-V |Componenti elettrici ed |Si applica a tutte |
| |elettronici contenenti piombo |le categorie e |
| |nel vetro o in una matrice di |scade il 31 |
| |vetro che svolge una delle |dicembre 2027. |
| |funzioni seguenti: (1) | |
| |protezione e isolamento | |
| |elettrico nelle perle di | |
| |vetro di diodi ad alta | |
| |tensione e negli strati di | |
| |vetro dei wafer; (2) | |
| |sigillatura ermetica tra parti| |
| |in ceramica, metallo e/o | |
| |vetro; (3) a fini di legame in| |
| |una finestra di parametri | |
| |di processo con una | |
| |temperatura < 500 °C combinata| |
| | con una viscosita' di 1013,3 | |
| |dPas ("temperatura di | |
| |transizione vetrosa"); (4) | |
| |uso come materiale resistivo, | |
| |ad esempio inchiostri, con | |
| |una resistivita' compresa tra | |
| |1 ohm/quadrato a 100 | |
| |megohm/quadrato, esclusi i | |
| |potenziometri trimmer; (5) | |
| |uso in superfici di vetro | |
| |modificate chimicamente per | |
| |piastre a microcanali (MCP), | |
| |elettromoltiplicatori a canale| |
| |unico (CEM) e prodotti in | |
| |vetro resistivo (RGP). | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|7 c)-VI |Componenti elettrici ed |Si applica a tutte |
| |elettronici contenenti piombo |le categorie (ad |
| |nella ceramica che svolge una |eccezione delle |
| |delle funzioni seguenti: (1) |applicazioni di |
| |uso in ceramiche |cui alle voci 7 |
| |piezoelettriche contenenti |c)-II, 7 c)-III e |
| |piombo-zirconato di titanio |7 c)-IV del |
| |(PZT); (2) conferimento di un |presente allegato |
| |coefficiente di temperatura |e alla voce 14 |
| |positivo alle ceramiche. |dell'allegato IV) |
| | |e scade il 31 |
| | |dicembre 2027.)) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | | Scaduta il 1° gennaio |
| | |2012 e successivamente a |
| | | tale data puo' essere |
| | | utilizzato in pezzi di |
| | Cadmio e suoi componenti in |ricambio per AEE immesse |
| | termofusibili monouso a |sul mercato prima del 1° |
| 8 a) | pastiglia | gennaio 2012 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Cadmio e suoi componenti in |Si applica alle categorie|
| 8 b) | contatti elettrici |8, 9 e 11, scade il: - |
| | |21 luglio 2021 per le |
| | |categorie 8 e 9 esclusi i|
| | |dispositivi medico- |
| | |diagnostici in vitro e |
| | |gli strumenti di |
| | |monitoraggio e controllo |
| | |industriali; - 21 luglio |
| | |2023 per i dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro della categoria 8; |
| | |- 21 luglio 2024 per gli |
| | |strumenti di monitoraggi |
| | |e controllo industriali |
| | |della categoria 9, e |
| | |per la categoria 11; |
| | | |
| | | (7) |
|----------+------------------------------+-------------------------+
| |Cadmio e suoi composti | |
| |in contatti elettrici | |
| 8 b)-I |usati in: - interruttori | |
| |automatici; - sensori di | |
| |rilevamento termico; - | |
| |dispositivi termici di | |
| |protezione dei motori | |
| |(esclusi i dispositivi | |
| |termici di protezione | |
| |ermetici); - | |
| |interruttori a corrente | |
| |alternata per: - | |
| |un'intensita' di 6 A e | |
| |piu' e una tensione 250 | |
| |V CA e piu'; oppure - | |
| |un'intensita' di 12 A e | |
| |piu' e una tensione di | |
| |125 V CA e piu'; - | |
| |interruttori a corrente | |
| |continua per | |
| |un'intensita' di 20 A e | |
| |piu' e una tensione di | |
| |18 V CC e piu'; e - |Si applica alle |
| |interruttori da usare |categorie da 1 a 7 e alla|
| |con una frequenza della |categoria 10, scade il |
| |tensione di |21 luglio 2021. |
| |alimentazione ≥ 200 Hz | |
| | | |
| | | |
| | | (7) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Si applica alle categorie|
| | |8, 9 e 11 e scade il: |
| | |- 21 luglio 2021 per le |
| | |categorie 8 e 9 esclusi i|
| | |dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro e gli strumenti di |
| | |monitoraggio e controllo |
| | |industriali; - 21 luglio |
| | |2023 per i dispositivi |
| |Cromo esavalente come agente |medico-diagnostici in |
| |anticorrosivo nei sistemi di |vitro della categoria 8; |
| |raffreddamento in acciaio al |- 21 luglio 2024 per gli |
| |carbonio nei frigoriferi ad |strumenti di monitoraggio|
| |assorbimento (fino allo 0,75 %|e control-lo industriali |
| |in peso nella soluzione |della categoria 9, e |
|9 |refrigerante). |per la categoria 11. |
| | | (10) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Fino allo 0,75 %, in peso, di | |
| |cromo esavalente utilizzato | |
| |come agente anticorrosivo | |
| |nella soluzione refrigerante | |
| |nei sistemi di raffreddamento | |
| |in acciaio al carbonio nei | |
| |frigoriferi ad assorbimento | |
| |(compresi i minibar) | |
| |progettati per funzionare in | |
| |tutto o in parte con | |
| |riscaldatori elettrici, aventi| |
| |una potenza utilizzata media |Si applica alle categorie|
| |< 75 W a condizioni di |da 1 a 7 e 10 e scade il |
|9 a) -I |funzionamento costanti. |5 marzo 2021. (10) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Cromo esavalente come agente | |
| |anticorrosivo nei sistemi di | |
| |raffreddamento in acciaio al | |
| |carbonio nei frigoriferi ad | |
| |assorbimento (fino allo 0,75 %| |
| |in peso nella soluzione | |
| |refrigerante): - progettati | |
| |per funzionare in tutto o in | |
| |parte con riscaldatori | |
| |elettrici, aventi una potenza | |
| |utilizzata media ≥ 75 W a | |
| |condizioni di funzionamento |Si applica alle categorie|
| |costanti; - progettati per |da 1 a 7 e alla categoria|
| |funzionare completamente con |10 e scade il 21 luglio |
| 9 a)-II |riscaldatori non elettrici. |2021. (10)|
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Fino allo 0,7 % in peso di | |
| |cromo esavalente usato come | |
| |agente anticorrosivo nel | |
| |fluido di lavoro del | |
| |circuito sigillato in | |
| |acciaio al carbonio delle | |
| |pompe di calore ad |Si applica alla |
| |assorbimento funzionanti a |categoria 1 e scade |
| |gas per il riscaldamento |il 31 dicembre |
| 9 a)-III |degli ambienti e dell'acqua |2026. (15) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Puo' essere utilizzato in|
| | Piombo in sistemi di |pezzi di ricambio per AEE|
| | connettori a pin conformi |immesse sul mercato prima|
| 11 a) | «C-press». | del 24 settembre 2010 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | | Scaduta il 1° gennaio |
| | |2013 e successivamente a |
| | | tale data puo' essere |
| | Piombo utilizzato in | utilizzato in pezzi di |
| | dispositivi diversi dai |ricambio per AEE immesse |
| | sistemi di connettori a pin |sul mercato prima del 1° |
| 11 b) | conformi «C-press» | gennaio 2013 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo come materiale di |Puo' essere utilizzato in|
| | rivestimento per l'anello |pezzi di ricambio per AEE|
| | «C-Ring» dei moduli a |immesse sul mercato prima|
| 12 | conduzione termica | del 24 settembre 2010 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Applicabile a tutte le |
| | |categorie, scadenza il: |
| | |a) 21 luglio 2023 per i |
| | |dispositivi medico- |
| | |diagnostici in vitro |
| | |della categoria 8; b) 21 |
| | |luglio 2024 per gli stru-|
| |Piombo nelle lenti |menti di monitoraggio e |
| |bianche utilizzate per |controllo industriali |
| 13 a) |applicazioni ottiche |della categoria 9 e per |
| | |la categoria 11; c) 21 |
| | |luglio 2021 per tutte le |
| | |altre categorie e sotto- |
| | |categorie (5) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Applicabile alle catego- |
| | |rie 8, 9 e 11, scadenza |
| | |il: a) 21 luglio 2023 per|
| | |i dispositivi medico-dia-|
| | |gnostici in vitro della |
| | |categoria 8; b) 21 luglio|
| | |2024 per gli strumenti di|
| | |monitoraggio e controllo |
| |Cadmio e piombo in |industriali della catego-|
| |lenti filtranti e |ria 9 e per la categoria |
| |lenti utilizzate per |11; c) 21 luglio 2021 per|
| |campioni di |altre sotto-categorie |
| 13 b) |riflessione |delle categorie 8 e 9 |
| | | (5) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Piombo in tipi di | |
| |lenti ottiche | |
| |filtranti ioniche | |
|13 b)-I |colorate | |
+----------+------------------------------+ |
| |Cadmio in tipi di | |
| |lenti ottiche a |Applicabile alle catego- |
| |dispersione |rie da 1 a 7 e 10; sca- |
| |colloidale; escluse le |denza il 21 luglio 2021 |
| |applicazioni che |per le categorie da 1 a 7|
| |rientrano nel punto 39 |e 10 |
|13 b)-II |del presente allegato | |
+----------+------------------------------+ |
| |Cadmio e piombo in | |
| |lenti utilizzate per | |
| |campioni di | |
|13 b)-III |riflessione | (5) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Piombo in saldature costituite| |
| |da piu' di due elementi per la| Scaduta il 1° gennaio |
| | connessione fra i piedini e |2011 e successivamente a |
| | l'involucro dei | tale data puo' essere |
| | microprocessori, aventi un | utilizzato in pezzi di |
| |contenuto di piombo superiore |ricambio per AEE immesse |
| |all'80% ma inferiore all'85% |sul mercato prima del 1° |
| 14 | in peso | gennaio 2011 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Piombo in saldature destinate |Si applica alle categorie|
| | alla realizzazione di una |8, 9 e 11, scade il: - 21|
| | connessione elettrica valida |luglio 2021 per le |
| | tra la matrice del |categorie 8 e 9 esclusi i|
| | semiconduttore e il carrier |dispositivi medico- |
| | all'interno dei circuiti |diagnostici in vitro |
| | integrati secondo la |e gli strumenti di |
| | configurazione «Flip Chip» |monitoraggio e controllo |
| 15 | |industriali; - 21 |
| | |luglio 2023 per i |
| | |dispositivi medico- |
| | |diagnostici in vitro |
| | |della categoria 8; - 21 |
| | |luglio 2024 per gli |
| | |strumenti di |
| | |monitoraggio e controllo |
| | |industriali della |
| | |categoria 9, e per la |
| | |categoria 11; |
| | | |
| | | |
| | | (7) |
| | | |
|+---------+------------------------------+-------------------------+
| |Piombo in saldature |Si applica per le |
| |destinate alla |categorie da 1 a 7 e alla|
| 15 a) |realizzazione di una |categoria 10, scade |
| |connessione elettrica |il 21 luglio 2021. |
| |valida tra la matrice del | |
| |semiconduttore e il | |
| |carrier all'interno dei | |
| |circuiti integrati secondo | |
| |la configurazione «Flip | |
| |chip» in presenza di | |
| |almeno uno dei seguenti | |
| |criteri: - un nodo | |
| |tecnologico del | |
| |semiconduttore di 90nm o | |
| |di dimensioni maggiori; - | |
| |una matrice di 300 mm² o | |
| |di dimensioni maggiori in | |
| |qualsiasi nodo tecnologico | |
| |del semiconduttore; - | |
| |package di matrici | |
| |impilate di 300 mm² o di | |
| |dimensioni maggiori o | |
| |interposer di silicio di | |
| |300 mm² o di dimensioni | |
| |maggiori | |
| | | |
| | | |
| | | (7) |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo in lampade lineari a | |
| | incandescenza con tubi | Scaduta il 1° settembre |
| 16 | rivestiti di silicato | 2013 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Alogenuro di piombo come | |
| | elemento radiante nelle | |
| | lampade HID (High Intensity | |
| | Discharge) utilizzate nelle | |
| |applicazioni professionali per| |
| 17 | la reprografia | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo come attivatore della | |
| | polvere fluorescente (fino | |
| 18 a) | all'1 % di piombo in peso) | |
| | delle lampade a scarica | |
| | utilizzate come lampade | |
| | speciali per la reprografia | |
| | con stampa diazo, la | |
| | litografia, come lampade | |
| |cattura insetti, nei processi | |
| | fotochimici e a fini | |
| | terapeutici e contenenti | |
| | sostanze fosforescenti quali | Scaduta il 1° gennaio |
| |SMS [(Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7 :Pb]| 2011 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | | |
| 18 b) |Piombo come attivatore |Scade il: - 21 luglio |
| |della polvere |2021 per le categorie |
| |fluorescente (fino all'1 |da 1 a 7 e per la |
| |% di piombo in peso) |categoria 10; - 21 luglio|
| |delle lampade a scarica |2021 per le categorie 8 |
| |utilizzate come lampade |e 9 esclusi i dispositivi|
| |abbronzanti contenenti |medico-diagnostici in |
| |sostanze fosforescenti |vitro e gli strumenti di |
| |come BSP (BaSi2O5;Pb) |controllo e controllo |
| | |industriali; - 21 luglio |
| | |2023 per i dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro della categoria |
| | |8; - 21 luglio 2024 per |
| | |gli strumenti di |
| | |monitoraggio e controllo |
| | |industriali della |
| | |categoria 9, e per |
| | |la categoria 11 . |
| | | |
| | | (7) |
| | | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| 18 b)-I |Piombo come attivatore |Si applicano alle |
| |della polvere |categorie 5 e 8, ad |
| |fluorescente (fino all'1 |eccezione delle |
| |% di piombo in peso) |applicazioni disciplinate|
| |delle lampade a scarica |dalla voce 34 |
| |contenenti sostanze |dell'allegato IV e scade |
| |fosforescenti come BSP |il 21 luglio 2021. |
| |(BaSi2O5;Pb) impiegate in | |
| |apparecchiature mediche | |
| |per fototerapia | |
| | | |
| | | |
| | | (7) |
| | | |
| | | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo con PbBiSn-Hg e | |
| | PbInSn-Hg in composti | |
| | specifici come amalgama | |
| |principale e con PbSn-Hg come | |
| | amalgama secondario nelle | |
| | lampade compatte ESL (Energy | |
| 19 | Saving Lamps). |Scaduta il 1° giugno 2011|
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Ossido di piombo utilizzato | |
| | nel vetro per fissare i | |
| | sostrati anteriore e | |
| | posteriore delle lampade | |
| |fluorescenti piatte utilizzate| |
| | negli schermi a cristalli | |
| 20 | liquidi (LCD). |Scaduta il 1° giugno 2011|
+----------+------------------------------+-------------------------+
| 21 | Piombo e cadmio negli | Si applica alle catego-|
| | inchiostri di stampa per |rie 8, 9 e 11, scade il: |
| | l'applicazione di smalti su |-21 luglio 2021 per le |
| | vetro, quali borosilicato e |categorie 8 e 9 esclusi |
| | vetro sodico-calcico |i dispositivi medico- |
| | |diagnostici in vitro |
| | |e gli strumenti di |
| | |monitoraggio e controllo |
| | |industriali; - 21 luglio |
| | |2023 per i dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro della categoria |
| | |8; - 21 luglio 2024 per |
| | |gli strumenti di |
| | |monitoraggio e controllo |
| | |industriali della |
| | |categoria 9, e per la |
| | |categoria 11; |
| | | |
| | | (7) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| 21 a) |Cadmio nel vetro |Si applica per le |
| |stampato a colori con |categorie da 1 a 7 e alla|
| |funzioni di filtraggio |categoria 10, ad |
| |usato come componente |eccezione delle |
| |in applicazioni di |applicazioni disciplinate|
| |illuminazione |dalla voce 21 b) o 39, |
| |installate negli |scade il 21 luglio 2021 |
| |schermi e nei pannelli | |
| |di controllo delle AEE | |
| | | |
| | | |
| | | (7) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| 21 b) |Cadmio negli |Si applica per le |
| |inchiostri di stampa |categorie da 1 a 7 e alla|
| |per l'applicazione di |categoria 10, ad |
| |smalti su vetro, quali |eccezione delle |
| |borosilicato e vetro |applicazioni disciplinate|
| |sodico-calcico |dalla voce 21 a) 0 39, |
| | |scade il 21 luglio 2021 |
| | | |
| | | (7) |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| 21 b) |Piombo negli inchiostri |Si applica per le |
| |di stampa per |categorie da 1 a 7 |
| |l'applicazione di |e alla categoria 10, |
| |smalti su superfici |scade il 21 luglio |
| |diverse dal vetro |2021. |
| |borosilicato | |
| | | |
| | | (7) |
| | | |
| | | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo nelle finizioni di |Puo' essere utilizzato in|
| | componenti «fine pitch», |pezzi di ricambio per AEE|
| | esclusi i connettori, con |immesse sul mercato prima|
| 23 | passo di 0,65 mm o inferiore | del 24 settembre 2010 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Scade il: 21 luglio 2021 |
| | |per le categorie da 1 a 7|
| | |e per la categoria 10; 21|
| | |luglio 2021 per le |
| | |categorie 8 e 9 diverse |
| | |dai dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro e dagli strumenti |
| | |di monitoraggio e |
| | |controllo industriali; 21|
| |Piombo nelle paste |luglio 2023 per la |
| |saldanti impiegate per |categoria 8 -dispositivi |
| |la saldatura di reti |medico-diagnostici in |
| |capacitive multistrato |vitro; 21 luglio 2024 per|
| |ceramiche realizzate con |la categoria 9 -strumenti|
| |fori passanti |di monitoraggio |
| |metallizzati sia di tipo |econtrollo industriali, e|
| |discoidale che di tipo |per la |
| 24 |planare |categoria 11. (6) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Ossido di piombo negli schermi| |
| | ad emissione di elettroni | |
| | (surface conduction electron | |
| | emitter displays -- SED) | |
| | utilizzato negli elementi | |
| |strutturali, in particolare il| |
| |sigillo realizzato in miscela | |
| | vetrificabile (frit) e | |
| | l'anello realizzato in pasta | |
| 25 | vetrificabile | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Ossido di piombo | |
| |nell'involucro di vetro delle | |
| 26 | lampade di Wood |Scaduta il 1° giugno 2011|
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Leghe di piombo impiegate come| |
| |paste saldanti per trasduttori| |
| |utilizzati in altoparlanti ad | |
| |alta potenza (destinati ad un | |
| | funzionamento prolungato di | |
| |molte ore a livelli di potenza| |
| | acustica pari o superiori a | Scaduta il 24 settembre |
| 27 | 125 dB SPL) | 2010 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| 29 |Piombo legato nel |Scade il: - 21 luglio |
| |vetro cristallo |2021 per le categorie da |
| |quale definito |1 a 7 e per la categoria |
| |all'allegato I |10; 21 luglio 2021 per le|
| |(categorie 1, 2, 3, |categorie 8 e 9 esclusi |
| |e 4) della |i dispositivi medico- |
| |direttiva |diagnostici in vitro e |
| |69/493/CEE del |gli strumenti di |
| |Consiglio (*) |monitoraggio e controllo |
| | |industriali; - 21 luglio |
| | |2023 per i dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro della categoria 8; |
| | |- 21 luglio 2024 per gli |
| | |strumenti di monitoraggio|
| | |e controllo industriali |
| | |della categoria 9, e per |
| | |la categoria 11. |
| | | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Leghe di cadmio utilizzate per| |
| | la saldatura elettrica o | |
| | meccanica dei conduttori | |
| |elettrici situati direttamente| |
| |sul voice coil dei trasduttori| |
| | impiegati negli altoparlanti | |
| |ad alta potenza con livelli di| |
| | pressione acustica pari o | |
| 30 | superiori a 100 dB (A). | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Piombo contenuto nei materiali| |
| | di saldatura delle | |
| | fluorescenti piatte prive di | |
| | mercurio (utilizzate, ad | |
| | esempio, negli schermi a | |
| | cristalli liquidi o | |
| |nell'illuminazione per interni| |
| 31 | o industriale) | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| 32 |Ossido di piombo |Scade il: - 21 luglio |
| |contenuto nel sigillo |2021 per le categorie da |
| |realizzato in miscela |1 a 7 per la categoria |
| |vetrificabile (seal frit) |10; - 21 luglio 2021 per |
| |utilizzato per realizzare |le categorie 8 e 9 |
| |le finestre per |esclusi i dispositivi |
| |determinati tubi laser ad |medico-diagnostici in |
| |argon e kripton |vitro e gli strumenti di |
| | |monitoriaggio e controllo|
| | |industriali; - 21 luglio |
| | |2023 per i dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro della categoria 8; |
| | |- 21 luglio 2024 per gli |
| | |strumenti di monitoraggio|
| | |e controllo industriali |
| | |della categoria 9, e per |
| | |la categoria 11. |
| | | |
| | | (7) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Piombo in saldature di cavi | |
| | sottili in rame di diametro | |
| |pari o inferiore a 100 µm | |
| 33 |nei trasformatori di potenza | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | |Applicabile a tutte le |
| | |categorie, scade il: 21 |
| | |luglio 2021 per le |
| | |categorie da 1 a 7 e per |
| | |la categoria 10; 21 |
| | |luglio 2021 per le |
| | |categorie 8 e 9 diverse |
| | |dai dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro e dagli strumenti |
| | |di monitoraggio e |
| | |controllo industriali; 21|
| | |luglio 2023 per la |
| | |categoria 8 - dispositivi|
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro; 21 luglio 2024 per|
| | |la categoria 9 - |
| | |strumenti di monitoraggio|
| |Piombo in elementi dei |e controllo industriali, |
| |potenziometri trimmer in |e per la |
| 34 |cermet |categoria 11. (6) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Mercurio utilizzato come | |
| |inibitore dello sputtering dei| |
| | catodi nei display CC al | |
| |plasma che ne contengono fino | |
| 36 | a 30 mg |Scaduta il 1° luglio 2010|
+----------+------------------------------+-------------------------+
| 37 |Piombo nello |Scade il: - 21 luglio |
| |strato di |2021 per le categorie |
| |rivestimento di |da 1 a 7 e per la |
| |diodi ad alta |categoria 10; - 21 luglio|
| |tensione sulla |2021 per le categorie 8 |
| |base di un corpo |e 9 esclusi i dispositivi|
| |in vetro allo |medico-diagnostici in |
| |zinco-borato |vitro e gli strumenti di |
| | |controllo e controllo |
| | |industriali; - 21 luglio |
| | |2023 per i dispositivi |
| | |medico-diagnostici in |
| | |vitro della categoria |
| | |8; - 21 luglio 2024 per |
| | |gli strumenti di |
| | |monitoraggio e controllo |
| | |industriali della |
| | |categoria 9, e per |
| | |la categoria 11. |
| | | |
| | | (7) |
| | | |
| | | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Cadmio e ossido di cadmio in | |
| |paste a film spesso utilizzate| |
| | su ossido di berillio legato | |
| 38 | all'alluminio | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Seleniuro di cadmio nei punti | |
| |quantici (nanocristalli | |
| |semiconduttori) a base di | |
| |cadmio per il downshift | |
| |destinati all'utilizzo nelle | |
| |applicazioni di illuminazione | |
| |dei sistemi di | |
| |visualizzazione (< 0,2 μg Cd |Scade per tutte le |
| |per mm² di superficie dello |categorie il 21 |
| 39 a) |schermo di visualizzazione) |novembre 2025 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Cadmio nei punti quantici | |
| |(nanocristalli semiconduttori)| |
| | per il downshift depositati | |
| | direttamente su chip | |
| |semiconduttori LED destinati | |
| |all'utilizzo nelle | |
| |applicazioni di | |
| |visualizzazione e proiezione | |
| |(< 5 μg Cd per mm² di | |
| |superficie del chip LED) con |Scade per tutte le |
| | una quantita' massima per |categorie il 31 |
| 39 b) |dispositivo di 1 mg |dicembre 2027 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | Cadmio in fotoresistori per | |
| | optoaccoppiatori analogici | |
| |utilizzati in apparecchiature | Scaduta il 31 dicembre |
| 40 | audio professionali | 2013 |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Piombo nelle saldature e |Applicabile a tutte le |
| |nelle finiture delle |categorie, scade il: |
| |terminazioni di componenti |- 31 marzo 2022 per le |
| |elettrici ed elettronici |categorie da 1 a 7, |
| |nonche' nelle finiture delle |10 e 11; - 21 luglio 2021|
| |schede a circuito stampato |per le categorie 8 e 9 |
| |utilizzate nei moduli |esclusi i dispositivi |
| |di accensione e in altri |medico-diagnostici |
| |sistemi elettrici ed |in vitro e gli strumenti |
| |elettronici di controllo del |di monitoraggio e |
| |motore che, per motivi tecnici|controllo industriali; |
| |, devono essere montati |- 21 luglio 2023 per i |
| |direttamente sul o nel |dispositivi |
| |basamento motore o nel |medico-diagnostici in |
| |cilindro di motori a |vitro della categoria 8; |
| |combustione di attrezzi |- 21 luglio 2024 per gli |
| |manuali (classi SH:1, SH:2, |strumenti di monitoraggio|
| |SH:3 della direttiva 97/68/CE |e di controllo |
| 41 |del Parlamento europeo |industriali della |
| |e del Consiglio (*) ) |categoria 9. (10) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Piombo in cuscinetti e pistoni| |
| |per motori a combustione | |
| |interna alimentati a diesel o | |
| |a carburante gassoso applicati| |
| |in apparecchiature non | |
| |stradali a uso | |
| |professionale:con cilindrata | |
| |totale del motore ≥ 15 litri; | |
| |oppure con cilindrata totale | |
| |del motore ≤ 15 litri e con | |
| |motore destinato a funzionare | |
| |in applicazioni nelle quali il| |
| |tempo che intercorre tra il | |
| |segnale di inizio e il pieno | |
| |carico deve essere inferiore a| Si applica alla |
| |10 secondi; o la cui regolare | categoria 11, escluse |
| |manutenzione e' solitamente | le applicazioni |
| |svolta in ambiente esterno | contemplate dalla voce |
| |sporco e difficile, come ad | 6 c) del presente |
| |esempio applicazioni in ambito| allegato.Scade il 21 |
| 41-bis |minerario, edile e agricolo. | luglio 2024. (6) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Bis(2-etilesil) ftalato in | |
| |componenti di gomma nei | |
| |sistemi motore, progettate per| |
| |essere utilizzate in | |
| |apparecchiature non destinate | |
| |esclusivamente all'uso da | |
| |parte dei consumatori e a | |
| |condizione che nessun | |
| |materiale plastificato entri | |
| |in contatto con le mucose | |
| |umane ne' resti a contatto | |
| |prolungato con la pelle umana | |
| |e che il valore di | |
| |concentrazione di | |
| |bis(2-etilesil) ftalato | |
| |non superi: | |
| |a) il 30% in peso della gomma | |
| |per (ii) i rivestimenti delle | |
| |guarnizioni; | |
| |(ii) le guarnizioni di | |
| |gomma dura; | |
| |o | |
| |(iii) i componenti di gomma | |
| |facenti parte di assemblaggi | |
| |di almeno tre componenti che | |
| |utilizzano energia elettrica, | |
| |meccanica o idraulica per | |
| |funzionare e collegati al | |
| |motore; | |
| |b) il 10% in peso della gomma | |
| |per componenti contenenti | |
| |gomma non compresi nella | |
| |lettera a). | |
| |Ai fini del presente punto, | |
| |per "contatto prolungato con | |
| |pelle umana" si intende un | |
| |contatto continuo di durata | |
| |superiore a 10 minuti o un | |
| |contatto intermittente su un |Si applica alla categoria|
| |periodo di |11 e scade il 21 luglio |
| 43 |30 minuti al giorno. |2024. (9) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Piombo nelle leghe saldanti di| |
| |sensori, attuatori | |
| |e centraline dei motori | |
| |a combustione che rientrano | |
| |nell'ambito di applicazione | |
| |del regolamento (UE) 2016/1628 | |
| |del Parlamento europeo e | |
| |del Consiglio (*), installati | |
| |in apparecchiature utilizzate | |
| |in posizioni fisse durante | |
| |il funzionamento e destinate | |
| |a professionisti, ma |Si applica alla categoria|
| |utilizzate anche da |11 e scade il 21 luglio |
| |utilizzatori | |
| 44 |non professionisti |2024. (9) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| | L'azoturo di piombo, lo | |
| | stifnato di piombo, il | |
| | dipicramato di piombo, | |
| | il minio arancione | |
| | (tetrossido di piombo), | |
| | il biossido di piombo | |
| | presenti negli iniziatori | |
| | elettrici ed elettronici | |
| | di esplosivi per uso | |
| | civile (professionale) e | |
| | il cromato di bario | |
| | utilizzato nelle cariche | |
| | a lungo ritardo degli | Si applica alla |
| | iniziatori elettrici ed | categoria 11 e |
| | elettronici degli | scade il 20 aprile |
| | esplosivi per | 2026. (11) |
| 45 | uso civile | |
| | (professionale). | |
+----------+------------------------------+-------------------------+
| |Cadmio e piombo nei profili | |
| |in plastica contenenti miscele| |
| |prodotte a partire da rifiuti | |
| |di cloruro di polivinile (in | |
| |appresso «PVC rigido | |
| |recuperato»), utilizzati per | |
| |finestre e porte elettriche ed| |
| |elettroniche, la cui concentra| |
| |zione nel materiale in PVC ri-| |
| |gido recuperato non supera lo | |
| |0,1% in peso per il cadmio e | |
| |l'1,5% in peso per il piombo. | |
| |A decorrere dal 28 maggio 2026| |
| |il PVC rigido recuperato da | |
| |finestre e porte elettriche ed| |
| |elettroniche e' utilizzato | |
| |esclusivamente per la produ- | |
| |zione di nuovi articoli delle | |
| |categorie specificate all'al- | |
| |legato XVII, voce 63,punto 18,| |
| |lettere da a) a d), del rego- | |
| |lamento (CE) n. 1907/2006. I | |
| |fornitori di articoli in PVC | |
| |contenenti PVC rigido recupe- | |
| |rato con una concentrazione di| |
| |piombo pari o superiore allo | |
| |0,1% in peso del materiale in | |
| |PVC provvedono, prima di | |
| |immettere tali articoli sul | |
| mercato, affinche' essi | |
| |rechino in modo visibile, | |
| |leggibile e indelebile la | |
| |marcatura: «Contiene ≥ 0,1% di| |
| |piombo». La marcatura e' | |
| |apposta sull'imballaggio | |
| |dell'articolo se | |
| |non e' possibile apporla | |
| |sull'articolo per le carat- | |
| |teristiche di quest'ultimo. | |
| |I fornitori di articoli in PVC| |
| |contenenti PVC rigido recupe- | |
| |rato presentano all'autorita' | |
| |di vigilanza di cui all'art. | |
| |19 del presente decreto,su sua| |
| |richiesta, prove documentali a| |
| |sostegno delle dichiarazioni | |
| |attestanti che il PVC presente| |
| |in tali articoli e' stato | |
| |oggetto di recupero. A | |
| |sostegno di tali dichiara- | |
| |zioni, per gli articoli | |
| |in PVC prodotti nell'Unione | |
| |possono essere utilizzati | |
| |certificati rilasciati da | |
| |sistemi attestanti la trac- | |
| |ciabilita' e il contenuto | |
| |di recupero, come quelli | |
| |elaborati conformemente alla | |
| |norma EN 15343:2007 o a norme | |
| |riconosciute equivalenti. Le | |
| |dichiarazioni secondo le quali| |
| |il PVC presente negli articoli| |
| |importati e' stato oggetto di | |
| |recupero devono essere | |
| |accompagnate da un certificato| |
| |rilasciato da un organismo | |
| |terzo indipendente che | |
| |fornisca un'attestazione |Si applica alla |
| |equivalente della |categoria 11 e |
| |tracciabilita' e del contenuto|scade il 28 maggio |
| 46 |riciclato. |2028 . (17) |
+----------+------------------------------+-------------------------+
|(*) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969 , |
|sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative |
| al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36). |
+-------------------------------------------------------------------+
| (*) Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del |
|Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in |
|materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato |
|inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna |
|destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica |
|i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e |
|abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53). |
+-------------------------------------------------------------------+
| (*) Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , |
|del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle |
|legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da |
|adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato |
|inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati |
|all'installazione su macchine mobili non stradali |
|(GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). |
+-------------------------------------------------------------------+
|(( (*) L'esenzione non si applica alle AEE destinate al pubblico |
|se queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in |
|bocca dai bambini in condizioni d'uso normali o prevedibili. |
|Si applica tuttavia nei casi in cui e' possibile dimostrare quanto|
|segue: |
| che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da |
|una sua parte accessibile (rivestita o no) non supera 0,05 μg/cm² |
|all'ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e, |
| per gli articoli rivestiti, che il rivestimento e' sufficiente a|
|garantire che detto tasso di cessione non e' superato per un |
|periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'AEE |
|normali o ragionevolmente prevedibili. |
| Ai fini della presente nota si ritiene che un'AEE o una |
|parte accessibile di un'AEE possano essere messe in bocca dai |
|bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se |
|presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.)) |
+-------------------------------------------------------------------+ ------------ AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto 15 febbraio 2018 (in G.U. 11/04/2018, n. 84) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche di cui ai punti 9, lettere b) e b)-I, 13, lettere a), b), b)-I, b)-II e b)-III, si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che la modifica di cui
al punto 39 si applica a decorrere dal 21 novembre 2018. -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n. 126) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che le modifiche di cui ai punti 6, lettere a), a)-I, b), b)-I, b)-II e c), 7, lettere a) e c)-I, 24 e 34 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che la modifica di cui
al punto 41-bis si applica a decorrere dal 22 luglio 2019. -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 17 gennaio 2020 (in G.U. 29/02/2020, n. 51) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 19 maggio 2020 (in G.U. 14/09/2020, n. 228) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1° maggio 2020". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 5 agosto 2020 (in G.U. 14/09/2020, n. 228) ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), [...] si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021". -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 26 ottobre 2021 (in G.U. 25/11/2021, n. 281) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1,
comma 1, si applicano a decorrere dal 1° novembre 2021". -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto 4 agosto 2022 (in G.U. 30/08/2022, n. 202) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2022". -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 14 luglio 2023 (in G.U. 11/08/2023, n. 187) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1
si applicano a decorrere dal 1° settembre 2023". -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 20 giugno 2024 (in G.U. 22/08/2024, n. 196) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2024".

Allegato IV

Allegato IV
Applicazioni che beneficiano di un'esenzione dalla restrizione di cui
all'articolo 4, comma 1, specifica per i dispositivi
medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo
Apparecchiature che utilizzano o rilevano radiazioni ionizzanti
1. Piombo, cadmio e mercurio nei rivelatori di radiazioni ionizzanti.
2. Cuscinetti di piombo nei tubi radiogeni.
3. Piombo nei dispositivi elettromagnetici per l'amplificazione delle radiazioni: MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) e lastra capillare.
4. Piombo nella miscela vetrificabile (frit) dei tubi a raggi X e degli intensificatori d'immagini e piombo nel legante in miscela vetrificabile (frit) per l'assemblaggio di laser a gas e per i tubi a vuoto che convertono le radiazioni elettromagnetiche in elettroni.
5. Piombo nelle schermature contro le radiazioni ionizzanti.
6. Piombo negli oggetti per le prove a raggi X.
7. Stearato di piombo nella tecnica della diffrazione dei raggi X da cristalli.
8. Sorgenti di isotopi radioattivi di cadmio per spettrometri a fluorescenza a raggi X portatili.
Sensori, rilevatori ed elettrodi 1a. Piombo e cadmio in elettrodi iono-selettivi, compreso il vetro degli elettrodi pH.
1b. Anodi di piombo in sensori elettrochimici per la rilevazione di ossigeno.
1c. Piombo, cadmio e mercurio in rivelatori di infrarossi.
1d. Mercurio in elettrodi di riferimento: cloruro di mercurio a basso tenore di mercurio, solfato di mercurio e ossido di mercurio.
Altro
9. Cadmio nei laser elio-cadmio.
10. Piombo e cadmio nelle lampade utilizzate nella spettroscopia di assorbimento atomico.
11. Piombo in leghe usato come superconduttore e conduttore termico nella risonanza magnetica.
12. Piombo e cadmio in legami metallici che consentono di creare circuiti magnetici superconduttori nella risonanza magnetica e nei sensori SQUID, NMR (risonanza magnetica nucleare) o FTMS (spettrometro di massa a trasformata di Fourier). Scade il 30 giugno 2021.
13. Piombo nei contrappesi.
14. Piombo nei materiali piezoelettrici costituiti da un unico cristallo per i trasduttori a ultrasuoni.
15. Piombo nelle saldature dei trasduttori a ultrasuoni.
16. Mercurio in ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e in interruttori e rele' RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (massimo 20 mg di mercurio per interruttore o rele').
17. Piombo nelle saldature nei defibrillatori di emergenza portatili.
18. Piombo nelle saldature di moduli ad alte prestazioni di diagnostica per immagini (imaging) a infrarossi per rilevare l'intervallo 8-14 µm.
19. Piombo nei cristalli liquidi degli schermi in silicio (LCoS).
20. Cadmio nei filtri per la misura dei raggi X.
21. Cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020.
22. Acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonche' nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche. Scade il 30 giugno 2021.
23. Piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfere e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti. Scade il 30 giugno 2021.
24. Piombo come saldante ermetico tra l'alluminio e l'acciaio in amplificatori di immagini radiografiche. Scade il 31 dicembre 2019.
25. Piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati ad una temperatura inferiore a - 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio. Scade il 30 giugno 2021.
26. Piombo nelle seguenti applicazioni usate per periodi prolungati a una temperatura inferiore a -20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio: a) saldature su schede a circuiti stampati; b) rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati; c) saldature per la connessione di fili e cavi; d) saldature per la connessione di trasduttori e sensori. Piombo nelle saldature di connessioni elettriche a sensori per la misurazione della temperatura in dispositivi progettati per essere usati periodicamente a temperature inferiori a -150 °C. Scade il 30 giugno 2021
27. Piombo - nelle saldature, - nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonche' di circuiti stampati, - nei fili elettrici, schermi e annessi connettori, usati
a) in campi magnetici in una sfera di 1m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia. Scade il 30 giugno 2020.
+---+------------------------------------------------------+--------+
| |bobine non integrate per RMI, per le quali la | |
| |dichiarazione di conformita' del presente modello e' | |
| |rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 | |
| c)|settembre 2022, oppure | |
+---+------------------------------------------------------+Scade il|
| |dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, |30 |
| |utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m |giugno |
| |di raggio intorno all'isocentro del magnete |2027. |
| |nell'apparecchiatura medica per la risonanza magnetica| |
| |per immagini, per i quali la dichiarazione di | |
| |conformita' e' rilasciata per la prima volta | |
|d) |anteriormente al 30 giugno 2024. | (14)|
+---+------------------------------------------------------+--------+
28. Piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare moduli digitali di rivelatori, quali i rivelatori digitali a raggi X con tellururo di cadmio e tellururo di cadmio-zinco. Scade il 31 dicembre 2017.
29. Piombo in leghe come superconduttore e conduttore termico, utilizzato negli scambiatori freddi di criorefrigeratori e/o in sonde criogeniche criorefrigerate e/o in sistemi equipotenziali di collegamento criorefrigerati, in dispositivi medici (categoria 8) e/o in strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Scade il 30 giugno 2021.
30. Cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020.
31. PUNTO SOPPRESSO DAL DECRETO 3 MARZO 2017.
31-bis. Piombo, cadmio, cromo esavalente ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro o i microscopi elettronici e i relativi accessori, purche' il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che ciascun riutilizzo di parti sia comunicato al consumatore. Scade il: a) 21 luglio 2021 per l'uso nei dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici in vitro; b) 21 luglio 2023 per l'uso nei dispositivi medico-diagnostici in vitro; c) 21 luglio 2024 per l'uso nei microscopi elettronici e nei relativi accessori.
(4)
32. Piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unita' di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini. Scade il 31 dicembre 2019.
33. Piombo nelle saldature usate per l'assemblaggio di circuiti stampati popolati utilizzati nei dispositivi medici mobili appartenenti alle classi IIa e IIb della direttiva 93/42/CEE diversi dai defibrillatori di emergenza portatili. Scade il 30 giugno 2016 per la classe IIa e il 31 dicembre 2020 per la classe IIb.
34. Piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi 2 O 5 :Pb). Scade il 22 luglio 2021.
35. Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non piu' di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017.
«Scade il 21 luglio 2024»;
36. Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali. «Scade il 31 dicembre 2020». Successivamente a tale data puo' essere utilizzato nei pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2021;
37. Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttivita' cui si applica almeno una delle seguenti condizioni: a) misurazioni della conduttivita' ad ampi intervalli su piu' di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote; b) misurazioni di soluzioni in cui e' richiesta un'accuratezza di ± 1 % dell'intervallo di campionamento congiuntamente a un'elevata resistenza alla corrosione dell'elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri: i)soluzioni con acidita' < pH 1; ii) soluzioni con alcalinita' > pH 13; iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeno; c) misurazioni di conduttivita' superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili. Scade il 31 dicembre 2025. (10)
38. Piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia destinati all'uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche. «Scade il 31 dicembre 2019». Successivamente a tale data puo' essere utilizzato in pezzi di ricambio per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2020;
39. Piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) impiegati in apparecchiature aventi almeno una delle seguenti proprieta':
a. dimensioni compatte del rivelatore di elettroni o ioni, in cui lo spazio per il rivelatore non e' superiore a 3 mm/MCP (spessore del rivelatore + spazio per collocare l'MCP), al massimo 6 mm in totale, e l'impossibilita' tecnica e scientifica di una progettazione alternativa intesa ad assegnare piu' spazio per il rivelatore;
b. una risoluzione spaziale bidimensionale per la rivelazione di elettroni o ioni se e' valida almeno una delle seguenti condizioni:
i) un tempo di risposta inferiore a 25 ns;
ii) un'area di rilevamento del campione superiore a 149 mm²;
iii) un fattore di moltiplicazione superiore a 1,3 × 10³;
c. un tempo di risposta inferiore a 5 ns per la rivelazione di elettroni o ioni;
d. un'area di rilevamento del campione superiore a 314 mm² per la rivelazione di elettroni o ioni;
e. un fattore di moltiplicazione superiore a 4,0 × 107 .
Il periodo di esenzione scade il:
a. 21 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo;
b. 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro;
c. 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali;
40. Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali. «Scade il 31 dicembre 2020».
Successivamente a tale data puo' essere utilizzato in pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2021.
41. Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi del sangue e di altri liquidi e gas organici. Scade il 31 marzo 2022. (10) (( 41-bis Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi della creatinina e dell'azoto ureico ematico nel sangue intero Si applica alla categoria 8 e scade il 31 dicembre 2023.)) ((16)) 42 Mercurio nei connettori elettrici rotanti utilizzati nei sistemi di imaging ad ultrasuoni intravascolare in grado di supportare modalita' di funzionamento con frequenze operative elevate (> 50MHz). Scade il 30 giugno 2026 ( 11) 43. Anodi di cadmio nelle celle di Hersch dei sensori per la rilevazione dell'ossigeno usati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, in cui e' richiesta una sensibilita' inferiore a 10 ppm. Scade il 15 luglio 2023 44 Cadmio nei tubi da ripresa resistenti alle radiazioni progettati per telecamere con risoluzione al centro superiore a 450 linee TV, utilizzate in ambienti con esposizione alle radiazioni ionizzanti superiore a 100 Gy/ora e a una dose totale superiore a 100 kGy. Si applica alla categoria 9. Scade il 31 marzo 2027. (10) 45 Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi. Scade il 21 luglio 2028. (12) 46 Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI. Scade il 1° gennaio 2024. (12) 47 Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purche' il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore. Scade il 21 luglio 2028. (12) 48 Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili. Scade il 30 giugno 2027 (14) (( 49 Mercurio nei trasduttori di pressione di fusione per reometri capillari a temperature superiori a 300 °C e pressioni superiori a 1000 bar. Si applica alla categoria 9 e scade il 31 dicembre 2025.)) ((16)) ----------- AGGIORNAMENTO (4) AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 3 marzo 2017 (in G.U. 15/03/2017, n.
62) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 6 novembre 2017. ----------- AGGIORNAMENTO (10) Il Decreto 5 agosto 2020 (in G.U. 14/09/2020, n. 228) ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° settembre 2020". ----------- AGGIORNAMENTO (11) Il Decreto 26 ottobre 2021 (in G.U. 25/11/2021, n. 281) ha disposto
(con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022". ----------- AGGIORNAMENTO (12) Il Decreto 28 dicembre 2021 (in G.U. 15/02/2022, n. 38) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021". ----------- AGGIORNAMENTO (14) Il Decreto 16 gennaio 2023 (in G.U. 10/02/2023, n. 34) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2023". ----------- AGGIORNAMENTO (16) Il Decreto 14 dicembre 2023 (in G.U. 24/01/2024, n. 19) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2024".

Allegato V

Allegato V
Domanda di concessione, revoca e proroga di esenzioni
di cui all'articolo 5
Le domande di esenzione, proroga di esenzioni o, mutatis mutandis, revoca di esenzioni possono essere presentate da un fabbricante, da un suo mandatario o da qualsiasi operatore economico della catena di fornitura e devono riportare come minimo le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo del richiedente e i dati per contattarlo;
b) informazioni concernenti il materiale o componente e gli usi specifici della sostanza nel materiale/componente per il quale si richiede l'esenzione o la sua revoca, nonche' le sue caratteristiche particolari;
c) motivazione verificabile e ampiamente documentata per la domanda di esenzione, o la sua revoca, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 5;
d) analisi di eventuali sostanze, materiali o design alternativi basata sul ciclo di vita e che comprenda, ove possibile, informazioni riguardo a ricerche indipendenti, studi soggetti a controllo di esperti e attivita' di sviluppo condotte dal richiedente e analisi della disponibilita' di siffatte alternative;
e) informazioni riguardo all'eventuale preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio di materiali contenuti nei rifiuti di AEE e alle disposizioni relative al trattamento opportuno dei rifiuti ai sensi dell'allegato II della direttiva 2002/96/CE ;
f) altri dati pertinenti;
g) le azioni proposte dal richiedente per sviluppare, chiedere di sviluppare e/o applicare eventuali alternative, tra cui un calendario di tali azioni;
h) se del caso, riferimento specifico alle informazioni da considerare oggetto di proprieta' industriale, corredato da motivazioni verificabili;
i) all'atto della richiesta di un'esenzione, una proposta di formulazione chiara e precisa dell'esenzione stessa;
l) una sintesi della domanda.

Allegato VI

Allegato VI
Dichiarazione UE di conformita'
1. N. ... (identificazione unica dell'AEE):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto la responsabilita' esclusiva del fabbricante (o dell'installatore):
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'AEE che ne consenta la rintracciabilita'. Essa puo' comprendere una fotografia, ove opportuno):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 , sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (*).
6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o i riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita':
7. Ulteriori informazioni:
Firmato in vece e per conto di:
.....................................................................
(luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma)
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